TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/10/2025, n. 2743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2743 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2790/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. rg 2790/2018, riservata in decisione all'udienza del 10 giugno 2025, con assegnazione alle parti di giorni venti per il deposito delle memorie conclusionali e di ulteriori giorni venti per quelle di replica, venuti a scadere il 29 settembre 2025, avente ad oggetto: contratto di appalto. vertente tra: in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 di procura in calce all'atto introduttivo del presente giudizio, dall'avv. Giuseppe Aselli, unitamente al quale, elettivamente domiciliata in Marigliano (Na), alla via C.so Umberto I, n. 392/D;
- ATTORE- contro
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce della comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, dall'avv. Mario Simonetti, unitamente al quale elettivamente domicilia in
Nola (Na), alla via Torino 23;
- CONVENUTO –
CONCLUSIONI: come da autorizzate note di trattazione scritta depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 10 giugno 2025.
Svolgimento del processo.
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, la ha evocato in Parte_1 giudizio al fine di sentirla condannare al versamento in suo favore del saldo Controparte_1 dei lavori di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo dell'immobile sito in
MM UV (Na) alla via Canonico Feola, n. 111 di proprietà di quest'ultima, giusta contratto di appalto stipulato in data 18.04.2012, pari ad euro 68.745,45, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di costituzione in mora sino al soddisfo.
P a g . 1 | 7 A fondamento della domanda, l'attore ha in particolare dedotto che: - l'appalto era stato stipulato a misura per un corrispettivo totale di euro 76.500,00 oltre IVA al 10%; - che la committente nominava, quale direttore dei lavori l'Arch. ;- che l'art. 4 del contratto relativo alle modalità di Controparte_2 pagamento, prevedeva l'emissione di due stati di avanzamento dei lavori (SAL); - che i lavori iniziavano regolarmente il 21.05.2012;- che la provvedeva al pagamento, dapprima, di una CP_1 somma pari ad euro 16.500,00 a titolo di acconto (portata nella fattura n. 3 del 13.02.2013) e, successivamente, della somma di euro 48.000,00 (di cui alla fattura n. 1 del 28.01.2014, di cui euro
4.000,00 a titolo di “anticipazione finanziaria per atto transattivo con ”):- che Persona_1 durante il corso dei lavori “sono state ordinate dalla direzione dei lavori ulteriori opere improcrastinabili ai fini della conservazione delle opere eseguite ed alla tutela della pubblica e privata incolumità: solai di copertura, piattabande, cuci e scuci di muratura ect. il tutto in conformità dei titoli autorizzativi rilasciati come si evince dalla contabilità dei lavori redatta dal direttore dei lavori e su autorizzazione dello stesso”; - che al completamento parziale dei lavori, il direttore dei lavori, in data 22.04.2014, provvedeva a redigere la contabilità delle lavorazioni sino a quel momento eseguite sulla scorta dei prezzi unitari concordati, per un totale di euro 117.234,87; - che a fronte della richiesta di pagamento del residuo, la con missiva del 23.07.2014, contestava la contabilità CP_1 ricevuta in quanto ritenuta eccessiva rispetto all'originario importo convenuto, riservandosi di verificare la corrispondenza tra i lavori realizzati e il corrispettivo richiesto;
- che dopo aver contestato lo stato di avanzamento dei lavori, la committente aveva sostituito i catenacci in cantiere, così impedendo all'impresa la prosecuzioni dei lavori;
- che, comunque, mai alcuna denuncia era stata sollevata né dal direttore dei lavori, né dalla proprietà, sulla regolarità tecnica delle lavorazioni eseguite.
2. Si è costituita in giudizio la quale ha dedotto che: - i lavori eseguiti Controparte_1 dall'impresa edile non erano stati realizzati a regolare d'arte, in particolare perché avviati in assenza di autorizzazione sismica, al cui rilascio era subordinata l'efficacia della DIA;
- che, ricevuto in data
22.04.2014 il computo metrico redatto dall'Arch. , per un totale di euro 117.234,87, la CP_2 committente aveva constato la presenza di opere ulteriori rispetto a quelle indicate in contratto, dalla stessa non autorizzate;
-che le suddette varianti avevano determinato una lievitazione del prezzo del
54% rispetto a quello originariamente pattuito;
- che avendo, quindi, il direttore dei lavori agito oltre i limiti dei poteri conferitigli, nessuna pretesa potrebbe essere fondatamente azionata nei confronti della committente rimasta ignara;
- che, per di più, l'impresa edile, non attenendosi a quanto richiesto dalla proprietaria e concordato in contratto, aveva provveduto alla realizzazione di una scala esterna nel prospetto frontale della casa, anziché della sola scala interna;
- che le difformità riscontrate
P a g . 2 | 7 avevano causato un danno alla committente “derivante dall'inutilizzabilità dell'immobile secondo le proprie esigenze e dal successivo costo per la demolizione delle stesse”.
Ha, così, chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il direttore dei lavori, Arch. CP_2
al fine di accertare la responsabilità di quest'ultimo rispetto ai lavori extra-capitolato non
[...] autorizzati dalla con conseguente rigetto della domanda attorea. Ha poi, spiegato domanda CP_1 riconvenzionale nei confronti dell'Arch. e della ditta appaltatrice, affinché “con vincolo CP_2 solidale o in via alternativa” siano condannati a “risarcire i danni per la demolizione delle opere realizzate al capitolato d'appalto e alla volontà della committente” (di poi quantificate in euro
15.000,00 quale corrispettivo per la demolizione della scala esterna); in via subordinata, ha chiesto di essere manlevata dall'Arch. rispetto a “tutte le somme che dovesse essere condannata a CP_2 rifondere alla ditta attrice in relazione alle opere realizzate e difformi al capitolato d'appalto”, vinte le spese di lite con distrazione.
3. Il giudice istruttore allora titolare del presente procedimento, rigettata l'istanza di chiamata di terzo in causa giacché priva di rituale richiesta di differimento della prima udienza e disposto il mutamento del rito, ha concesso i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. Espletata l'istruttoria mediante l'audizione dei due testi ammessi di parte convenuta, nel subentro dello scrivente magistrato, insediatosi solo a far data dal 14 giugno 2022, la causa è stata spedita per la precisazione delle conclusioni dapprima all'udienza del 22.10.2024 e, successivamente, all'udienza del 10.06.2025 ed ivi trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini 190 c.p.c.
Motivi della decisione.
1. La domanda attorea è infondata per la ragione assorbente di seguito esposta.
Risulta documentalmente provato la stipula tra le parti di un contratto di appalto a misura per l'esecuzione di lavori presso il rudere sito in MM UV (NA), alla via Canonico Feola n. 111, di proprietà della sig.ra per un importo pari a euro 76.500,00 (IVA esclusa). Parimenti, è CP_1 pacifica la mancata ultimazione dei lavori appaltati (cfr. atto introduttivo e comparsa di costituzione)
a causa delle contestazioni e riserve manifestate dalla committente in seguito alla richiesta di pagamento avanzatale dall'impresa edile sulla base del computo metrico estimativo delle opere eseguite, redatto dal direttore dei lavori, per un importo di euro 117.234,87, ove erano stati inclusi e contabilizzati anche lavori extra capitolato, non previamente autorizzati dalla committente che hanno determinato un incremento del corrispettivo.
La committente, nel costituirsi in giudizio, oltre ad eccepire la non debenza dell'importo residuo richiesto dall'impresa in quanto afferente a lavori non autorizzati, ha dedotto la sussistenza di vizi e difformità nell'opera parzialmente realizzata. Quanto ai vizi, la committente riferisce che l'impresa esecutrice ha avviato i lavori in cantiere (senza darne preventiva comunicazione) nonostante la
P a g . 3 | 7 mancanza dell'autorizzazione sismica, necessaria a conferire efficacia alla DIA presentata. Tale autorizzazione, infatti, avrebbe dovuto essere previamente rilasciata dal Genio Civile di Napoli, a seguito del deposito degli elaborati strutturali, che il progettista incaricato, Arch. , non ha, in CP_2 tesi, provveduto a redigere. Di conseguenza, l'inizio dei lavori sarebbe avvenuto in assenza dei presupposti tecnico-amministrativi richiesti e in contrasto con quanto riferito dalla stessa committente al la quale aveva rappresentato che l'esecuzione delle opere sarebbe Controparte_3 avvenuta solo dopo il rilascio della prescritta autorizzazione sismica. Rispetto alle difformità riscontrate, invece, la ha denunciato la realizzazione di una scala esterna per l'accesso al CP_1 piano superiore difforme da quella preesistente e, comunque, difforme dal progetto iniziale depositato all'Ufficio tecnico del Comune;
circostanza che – a suo dire – avrebbe comportato la necessità della demolizione dell'opera e, conseguentemente, un danno economico quantificato in euro 15.000,00 a titolo di costi di rimozione.
Di contro, la dopo aver dedotto che i lavori non preventivati erano stati autorizzati Parte_1 dal direttore dei lavori e dallo stesso contabilizzati, ha eccepito la decadenza dalla garanzia per omessa denuncia dei vizi e delle difformità paventate ai sensi dell'art. 1667 c.c.
2. Ricapitolati in fatto i termini della vicenda, in diritto giova ricordare che le disposizioni speciali in tema di inadempimento del contratto di appalto integrano, ma non escludono, i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, che sono applicabili quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali, nel senso che la comune responsabilità dell'appaltatore ex artt. 1453 e 1455 c.c. sorge allorquando egli non esegue interamente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuta di consegnarla o vi procede con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668
c.c., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica. Pertanto, “in caso di omesso completamento dell'opera (anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme), non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore, per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina della suindicata garanzia, che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. II,
04/03/2025, n. 5771).
2.1 Dall'applicazione delle richiamate coordinate ermeneutiche al caso di specie – ove, come innanzi detto, la mancata ultimazione dei lavori è stata ammessa da entrambe le parti del giudizio – discende che le contestazioni sollevate dalla committente in ordine all'osservanza delle regole dell'arte e della tecnica nonchè i progetti strutturali, tese a paralizzare l'azione di adempimento esperita dall'impresa edile, devono essere vagliate alla luce dei principi generali in materia di responsabilità contrattuale e sottoposte ai criteri di riparto dell'onere probatorio vigenti in materia. È noto, infatti, che “In tema di
P a g . 4 | 7 prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr.
Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533).
È evidente, quindi, alla luce dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla sarebbe stato CP_1 precipuo onere della provare di aver diligentemente e correttamente adempiuto e, Parte_1 segnatamente, provare che nessuna lavorazione sia stata avviata in violazione delle prescrizioni normative poste sia dal Regolamento 4/2010 (di attuazione della L.R. 9/1983) sia dall'art. 94 co. 1
D.P.R. 380/2001 secondo cui “Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione”.
3. In disparte da ogni valutazione sui possibili profili di responsabilità amministrativa o penale configurabili sui soggetti coinvolti, per quel che rileva in questa sede, deve rammentarsi che in materia di contratto di appalto, la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che impone all'appaltatore (sia egli professionista o imprenditore) di realizzare l'opera a regola d'arte, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, onde soddisfare l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi, rileva anche quando egli si attenga alle previsioni di un progetto o alle istruzioni altrui, sia se promananti dal committente, sia dal Direttore dei Lavori eventualmente designato. Di conseguenza, ove sia il committente (o per questi, il direttore dei lavori) a fornire indicazioni per la realizzazione dell'opera,
l'appaltatore non va esente da responsabilità se, fedelmente attenendosi alle istruzioni ricevute, non
P a g . 5 | 7 ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione;
mentre può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister”, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori (cfr. ex multis Cass. civ. sez. I, n. 23594, 09/10/2017; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 24/10/2022,
n. 31273).
3.1 La portata di simili principi, a fortiori, non può non trovare applicazione allorquando, come asserito da parte attrice, gli interventi edilizi convenuti, siano stati avviati in totale carenza degli elaborati strutturali e in mancanza di autorizzazione sismica, a nulla rilevando – ai fini della responsabilità contrattuale – che simili vizi possano in concreto attestarsi alla soglia del vizio formale, senza tradursi in una difformità sostanziale dell'opera rispetto alle prescrizioni urbanistico-edilizie e strutturali.
Infatti, occorre in primo luogo considerare che per costante giurisprudenza amministrativa in materia urbanistico-edilizia, l'autorizzazione sismica di cui all'art. 94 del D.P.R. n. 380 del 2001, sebbene non costituisca presupposto per il rilascio del permesso di costruire (o per la presentazione della SCIA o altro titolo abilitativo equivalente), costituisce pur sempre condizione di efficacia dello stesso ed è, quindi, necessaria per l'inizio dei lavori, di talché un permesso di costruire non è titolo idoneo a legittimare la realizzazione di opere per le quali non risulti anche il rilascio dell'autorizzazione sismica
(ex multis T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 10/03/2022, n. 1614). A ciò aggiungasi, per di più, che la normativa vigente in materia ha rilevanza imperativa ed è posta a tutela di rilevanti interessi pubblici, tra cui, non solo il governo del territorio, ma anche – e soprattutto – la salvaguardia dell'incolumità pubblica (cfr. Corte Cost. sent. n. 2/2021).
3.2 Alla luce di quanto esposto, considerato che l'impresa appaltatrice è rimasta silente, non avendo né contestato né dimostrato l'infondatezza dell'inadempimento addebitatole, limitandosi a sollevare un'eccezione di decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1667 c.c. – eccezione, peraltro, irrilevante nel caso di specie – e rilevato, altresì, che dall'istruttoria non è emerso che la stessa abbia operato quale mero esecutore (nudus minister), su direttive del direttore dei lavori o del committente e a rischio di questi ultimi, il Tribunale accoglie l'eccezione sollevata ai sensi dell'art. 1460 c.c. e, per l'effetto, rigetta la domanda attrice.
4. Parimenti, deve rigettarsi la domanda riconvenzionale esperita da parte convenuta per l'assorbente ragione di seguito esposta.
P a g . 6 | 7 La responsabilità contrattuale e il conseguente diritto al risarcimento del danno, postulano che il creditore istante, fornisca la prova, oltre che dell'an, anche del quantum debeatur.
Nel caso de quo, a fronte di una prima e generica richiesta risarcitoria formulata con l'atto di costituzione in giudizio, volta ad ottenere il risarcimento per equivalente parametrato ai costi di demolizione, di poi quantificata in euro 15.000,00 quale somma occorrente per la demolizione della scala esterna, la suddetta prova non può ritenersi raggiunta.
Insufficiente, sul punto, la dichiarazione testimoniale resa da all'udienza del Testimone_1
06.06.2023 (cfr. capo 6) attesa l'assoluta genericità della stessa, neppure riscontrabile mediante comparazione con qualsivoglia documento idoneo ad attestare il prezzo presumibilmente occorrente per la demolizione (es. produzione di un preventivo) o, di più, l'effettivo esborso sostenuto (specie se si considera che, come dichiarato dalla stessa a pag. 8 della comparsa conclusionale, la CP_1 scala è stata “già abbattuta”).
5. Ogni altra questione è da dichiararsi assorbita.
6. Quanto al governo delle spese di lite, attesa la soccombenza reciproca (art. 92 co. 2 c.p.c.), il
Tribunale ritiene ricorrano i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
6.1 Questo Tribunale non ritiene si possa far luogo - come da richiesta della - Controparte_1
a pronunce di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non ravvisandosi dolo o colpa grave in capo a quest'ultimo (cfr. Cass. 24.4.2019, n. 11229/2019, Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte nè la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) rigetta la domanda riconvenzionale;
c) compensa integralmente le spese di lite;
d) rigetta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria formulata da . Controparte_1
Così deciso in Nola, il 15.10.2025 Il Giudice - Dott. ssa Donatella Cennamo
P a g . 7 | 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. rg 2790/2018, riservata in decisione all'udienza del 10 giugno 2025, con assegnazione alle parti di giorni venti per il deposito delle memorie conclusionali e di ulteriori giorni venti per quelle di replica, venuti a scadere il 29 settembre 2025, avente ad oggetto: contratto di appalto. vertente tra: in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 di procura in calce all'atto introduttivo del presente giudizio, dall'avv. Giuseppe Aselli, unitamente al quale, elettivamente domiciliata in Marigliano (Na), alla via C.so Umberto I, n. 392/D;
- ATTORE- contro
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce della comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, dall'avv. Mario Simonetti, unitamente al quale elettivamente domicilia in
Nola (Na), alla via Torino 23;
- CONVENUTO –
CONCLUSIONI: come da autorizzate note di trattazione scritta depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 10 giugno 2025.
Svolgimento del processo.
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, la ha evocato in Parte_1 giudizio al fine di sentirla condannare al versamento in suo favore del saldo Controparte_1 dei lavori di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo dell'immobile sito in
MM UV (Na) alla via Canonico Feola, n. 111 di proprietà di quest'ultima, giusta contratto di appalto stipulato in data 18.04.2012, pari ad euro 68.745,45, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di costituzione in mora sino al soddisfo.
P a g . 1 | 7 A fondamento della domanda, l'attore ha in particolare dedotto che: - l'appalto era stato stipulato a misura per un corrispettivo totale di euro 76.500,00 oltre IVA al 10%; - che la committente nominava, quale direttore dei lavori l'Arch. ;- che l'art. 4 del contratto relativo alle modalità di Controparte_2 pagamento, prevedeva l'emissione di due stati di avanzamento dei lavori (SAL); - che i lavori iniziavano regolarmente il 21.05.2012;- che la provvedeva al pagamento, dapprima, di una CP_1 somma pari ad euro 16.500,00 a titolo di acconto (portata nella fattura n. 3 del 13.02.2013) e, successivamente, della somma di euro 48.000,00 (di cui alla fattura n. 1 del 28.01.2014, di cui euro
4.000,00 a titolo di “anticipazione finanziaria per atto transattivo con ”):- che Persona_1 durante il corso dei lavori “sono state ordinate dalla direzione dei lavori ulteriori opere improcrastinabili ai fini della conservazione delle opere eseguite ed alla tutela della pubblica e privata incolumità: solai di copertura, piattabande, cuci e scuci di muratura ect. il tutto in conformità dei titoli autorizzativi rilasciati come si evince dalla contabilità dei lavori redatta dal direttore dei lavori e su autorizzazione dello stesso”; - che al completamento parziale dei lavori, il direttore dei lavori, in data 22.04.2014, provvedeva a redigere la contabilità delle lavorazioni sino a quel momento eseguite sulla scorta dei prezzi unitari concordati, per un totale di euro 117.234,87; - che a fronte della richiesta di pagamento del residuo, la con missiva del 23.07.2014, contestava la contabilità CP_1 ricevuta in quanto ritenuta eccessiva rispetto all'originario importo convenuto, riservandosi di verificare la corrispondenza tra i lavori realizzati e il corrispettivo richiesto;
- che dopo aver contestato lo stato di avanzamento dei lavori, la committente aveva sostituito i catenacci in cantiere, così impedendo all'impresa la prosecuzioni dei lavori;
- che, comunque, mai alcuna denuncia era stata sollevata né dal direttore dei lavori, né dalla proprietà, sulla regolarità tecnica delle lavorazioni eseguite.
2. Si è costituita in giudizio la quale ha dedotto che: - i lavori eseguiti Controparte_1 dall'impresa edile non erano stati realizzati a regolare d'arte, in particolare perché avviati in assenza di autorizzazione sismica, al cui rilascio era subordinata l'efficacia della DIA;
- che, ricevuto in data
22.04.2014 il computo metrico redatto dall'Arch. , per un totale di euro 117.234,87, la CP_2 committente aveva constato la presenza di opere ulteriori rispetto a quelle indicate in contratto, dalla stessa non autorizzate;
-che le suddette varianti avevano determinato una lievitazione del prezzo del
54% rispetto a quello originariamente pattuito;
- che avendo, quindi, il direttore dei lavori agito oltre i limiti dei poteri conferitigli, nessuna pretesa potrebbe essere fondatamente azionata nei confronti della committente rimasta ignara;
- che, per di più, l'impresa edile, non attenendosi a quanto richiesto dalla proprietaria e concordato in contratto, aveva provveduto alla realizzazione di una scala esterna nel prospetto frontale della casa, anziché della sola scala interna;
- che le difformità riscontrate
P a g . 2 | 7 avevano causato un danno alla committente “derivante dall'inutilizzabilità dell'immobile secondo le proprie esigenze e dal successivo costo per la demolizione delle stesse”.
Ha, così, chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il direttore dei lavori, Arch. CP_2
al fine di accertare la responsabilità di quest'ultimo rispetto ai lavori extra-capitolato non
[...] autorizzati dalla con conseguente rigetto della domanda attorea. Ha poi, spiegato domanda CP_1 riconvenzionale nei confronti dell'Arch. e della ditta appaltatrice, affinché “con vincolo CP_2 solidale o in via alternativa” siano condannati a “risarcire i danni per la demolizione delle opere realizzate al capitolato d'appalto e alla volontà della committente” (di poi quantificate in euro
15.000,00 quale corrispettivo per la demolizione della scala esterna); in via subordinata, ha chiesto di essere manlevata dall'Arch. rispetto a “tutte le somme che dovesse essere condannata a CP_2 rifondere alla ditta attrice in relazione alle opere realizzate e difformi al capitolato d'appalto”, vinte le spese di lite con distrazione.
3. Il giudice istruttore allora titolare del presente procedimento, rigettata l'istanza di chiamata di terzo in causa giacché priva di rituale richiesta di differimento della prima udienza e disposto il mutamento del rito, ha concesso i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. Espletata l'istruttoria mediante l'audizione dei due testi ammessi di parte convenuta, nel subentro dello scrivente magistrato, insediatosi solo a far data dal 14 giugno 2022, la causa è stata spedita per la precisazione delle conclusioni dapprima all'udienza del 22.10.2024 e, successivamente, all'udienza del 10.06.2025 ed ivi trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini 190 c.p.c.
Motivi della decisione.
1. La domanda attorea è infondata per la ragione assorbente di seguito esposta.
Risulta documentalmente provato la stipula tra le parti di un contratto di appalto a misura per l'esecuzione di lavori presso il rudere sito in MM UV (NA), alla via Canonico Feola n. 111, di proprietà della sig.ra per un importo pari a euro 76.500,00 (IVA esclusa). Parimenti, è CP_1 pacifica la mancata ultimazione dei lavori appaltati (cfr. atto introduttivo e comparsa di costituzione)
a causa delle contestazioni e riserve manifestate dalla committente in seguito alla richiesta di pagamento avanzatale dall'impresa edile sulla base del computo metrico estimativo delle opere eseguite, redatto dal direttore dei lavori, per un importo di euro 117.234,87, ove erano stati inclusi e contabilizzati anche lavori extra capitolato, non previamente autorizzati dalla committente che hanno determinato un incremento del corrispettivo.
La committente, nel costituirsi in giudizio, oltre ad eccepire la non debenza dell'importo residuo richiesto dall'impresa in quanto afferente a lavori non autorizzati, ha dedotto la sussistenza di vizi e difformità nell'opera parzialmente realizzata. Quanto ai vizi, la committente riferisce che l'impresa esecutrice ha avviato i lavori in cantiere (senza darne preventiva comunicazione) nonostante la
P a g . 3 | 7 mancanza dell'autorizzazione sismica, necessaria a conferire efficacia alla DIA presentata. Tale autorizzazione, infatti, avrebbe dovuto essere previamente rilasciata dal Genio Civile di Napoli, a seguito del deposito degli elaborati strutturali, che il progettista incaricato, Arch. , non ha, in CP_2 tesi, provveduto a redigere. Di conseguenza, l'inizio dei lavori sarebbe avvenuto in assenza dei presupposti tecnico-amministrativi richiesti e in contrasto con quanto riferito dalla stessa committente al la quale aveva rappresentato che l'esecuzione delle opere sarebbe Controparte_3 avvenuta solo dopo il rilascio della prescritta autorizzazione sismica. Rispetto alle difformità riscontrate, invece, la ha denunciato la realizzazione di una scala esterna per l'accesso al CP_1 piano superiore difforme da quella preesistente e, comunque, difforme dal progetto iniziale depositato all'Ufficio tecnico del Comune;
circostanza che – a suo dire – avrebbe comportato la necessità della demolizione dell'opera e, conseguentemente, un danno economico quantificato in euro 15.000,00 a titolo di costi di rimozione.
Di contro, la dopo aver dedotto che i lavori non preventivati erano stati autorizzati Parte_1 dal direttore dei lavori e dallo stesso contabilizzati, ha eccepito la decadenza dalla garanzia per omessa denuncia dei vizi e delle difformità paventate ai sensi dell'art. 1667 c.c.
2. Ricapitolati in fatto i termini della vicenda, in diritto giova ricordare che le disposizioni speciali in tema di inadempimento del contratto di appalto integrano, ma non escludono, i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, che sono applicabili quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali, nel senso che la comune responsabilità dell'appaltatore ex artt. 1453 e 1455 c.c. sorge allorquando egli non esegue interamente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuta di consegnarla o vi procede con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668
c.c., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica. Pertanto, “in caso di omesso completamento dell'opera (anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme), non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore, per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina della suindicata garanzia, che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. II,
04/03/2025, n. 5771).
2.1 Dall'applicazione delle richiamate coordinate ermeneutiche al caso di specie – ove, come innanzi detto, la mancata ultimazione dei lavori è stata ammessa da entrambe le parti del giudizio – discende che le contestazioni sollevate dalla committente in ordine all'osservanza delle regole dell'arte e della tecnica nonchè i progetti strutturali, tese a paralizzare l'azione di adempimento esperita dall'impresa edile, devono essere vagliate alla luce dei principi generali in materia di responsabilità contrattuale e sottoposte ai criteri di riparto dell'onere probatorio vigenti in materia. È noto, infatti, che “In tema di
P a g . 4 | 7 prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr.
Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533).
È evidente, quindi, alla luce dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla sarebbe stato CP_1 precipuo onere della provare di aver diligentemente e correttamente adempiuto e, Parte_1 segnatamente, provare che nessuna lavorazione sia stata avviata in violazione delle prescrizioni normative poste sia dal Regolamento 4/2010 (di attuazione della L.R. 9/1983) sia dall'art. 94 co. 1
D.P.R. 380/2001 secondo cui “Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione”.
3. In disparte da ogni valutazione sui possibili profili di responsabilità amministrativa o penale configurabili sui soggetti coinvolti, per quel che rileva in questa sede, deve rammentarsi che in materia di contratto di appalto, la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che impone all'appaltatore (sia egli professionista o imprenditore) di realizzare l'opera a regola d'arte, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, onde soddisfare l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi, rileva anche quando egli si attenga alle previsioni di un progetto o alle istruzioni altrui, sia se promananti dal committente, sia dal Direttore dei Lavori eventualmente designato. Di conseguenza, ove sia il committente (o per questi, il direttore dei lavori) a fornire indicazioni per la realizzazione dell'opera,
l'appaltatore non va esente da responsabilità se, fedelmente attenendosi alle istruzioni ricevute, non
P a g . 5 | 7 ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione;
mentre può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister”, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori (cfr. ex multis Cass. civ. sez. I, n. 23594, 09/10/2017; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 24/10/2022,
n. 31273).
3.1 La portata di simili principi, a fortiori, non può non trovare applicazione allorquando, come asserito da parte attrice, gli interventi edilizi convenuti, siano stati avviati in totale carenza degli elaborati strutturali e in mancanza di autorizzazione sismica, a nulla rilevando – ai fini della responsabilità contrattuale – che simili vizi possano in concreto attestarsi alla soglia del vizio formale, senza tradursi in una difformità sostanziale dell'opera rispetto alle prescrizioni urbanistico-edilizie e strutturali.
Infatti, occorre in primo luogo considerare che per costante giurisprudenza amministrativa in materia urbanistico-edilizia, l'autorizzazione sismica di cui all'art. 94 del D.P.R. n. 380 del 2001, sebbene non costituisca presupposto per il rilascio del permesso di costruire (o per la presentazione della SCIA o altro titolo abilitativo equivalente), costituisce pur sempre condizione di efficacia dello stesso ed è, quindi, necessaria per l'inizio dei lavori, di talché un permesso di costruire non è titolo idoneo a legittimare la realizzazione di opere per le quali non risulti anche il rilascio dell'autorizzazione sismica
(ex multis T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 10/03/2022, n. 1614). A ciò aggiungasi, per di più, che la normativa vigente in materia ha rilevanza imperativa ed è posta a tutela di rilevanti interessi pubblici, tra cui, non solo il governo del territorio, ma anche – e soprattutto – la salvaguardia dell'incolumità pubblica (cfr. Corte Cost. sent. n. 2/2021).
3.2 Alla luce di quanto esposto, considerato che l'impresa appaltatrice è rimasta silente, non avendo né contestato né dimostrato l'infondatezza dell'inadempimento addebitatole, limitandosi a sollevare un'eccezione di decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1667 c.c. – eccezione, peraltro, irrilevante nel caso di specie – e rilevato, altresì, che dall'istruttoria non è emerso che la stessa abbia operato quale mero esecutore (nudus minister), su direttive del direttore dei lavori o del committente e a rischio di questi ultimi, il Tribunale accoglie l'eccezione sollevata ai sensi dell'art. 1460 c.c. e, per l'effetto, rigetta la domanda attrice.
4. Parimenti, deve rigettarsi la domanda riconvenzionale esperita da parte convenuta per l'assorbente ragione di seguito esposta.
P a g . 6 | 7 La responsabilità contrattuale e il conseguente diritto al risarcimento del danno, postulano che il creditore istante, fornisca la prova, oltre che dell'an, anche del quantum debeatur.
Nel caso de quo, a fronte di una prima e generica richiesta risarcitoria formulata con l'atto di costituzione in giudizio, volta ad ottenere il risarcimento per equivalente parametrato ai costi di demolizione, di poi quantificata in euro 15.000,00 quale somma occorrente per la demolizione della scala esterna, la suddetta prova non può ritenersi raggiunta.
Insufficiente, sul punto, la dichiarazione testimoniale resa da all'udienza del Testimone_1
06.06.2023 (cfr. capo 6) attesa l'assoluta genericità della stessa, neppure riscontrabile mediante comparazione con qualsivoglia documento idoneo ad attestare il prezzo presumibilmente occorrente per la demolizione (es. produzione di un preventivo) o, di più, l'effettivo esborso sostenuto (specie se si considera che, come dichiarato dalla stessa a pag. 8 della comparsa conclusionale, la CP_1 scala è stata “già abbattuta”).
5. Ogni altra questione è da dichiararsi assorbita.
6. Quanto al governo delle spese di lite, attesa la soccombenza reciproca (art. 92 co. 2 c.p.c.), il
Tribunale ritiene ricorrano i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
6.1 Questo Tribunale non ritiene si possa far luogo - come da richiesta della - Controparte_1
a pronunce di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non ravvisandosi dolo o colpa grave in capo a quest'ultimo (cfr. Cass. 24.4.2019, n. 11229/2019, Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte nè la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) rigetta la domanda riconvenzionale;
c) compensa integralmente le spese di lite;
d) rigetta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria formulata da . Controparte_1
Così deciso in Nola, il 15.10.2025 Il Giudice - Dott. ssa Donatella Cennamo
P a g . 7 | 7