Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5463/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 5463/2024 V.G. posta in decisione il 13.02.2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], residente a [...]
128/A, C.F. (avv. Silvia Campese) C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente a [...], Controparte_1
C.F. (avv. Silvia Campese) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
30.12.2024; preso atto che l'udienza del 11.02.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli nato a [...] il Persona_1
14/09/2006, e , nata a [...] il [...]; Persona_2
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra coniugi , nata a [...] il Parte_1
28/02/1978, C.F. , e , nato a [...] il [...], C.F._1 Controparte_1
C.F. , celebrato con rito civile in data 25/08/2017 in Ravenna, iscritto nel C.F._2
Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, anno 2017, n. 172, parte I;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
Per_
“1) Affidare la figlia IN in via condivisa ad entrambi i genitori, ex. art. 337 ter c.c., i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla medesima, con collocazione
Per_ materiale paritaria presso l'abitazione di ciascun genitore, mentre la residenza di e anche quella di , sarà fissata presso l'abitazione materna, attualmente sita in Ravenna, Via Per_1
Sant'Alberto n. 128/A; secondo il regime della legge n. 54/2006 le decisioni di maggiore interesse per la IN, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di
Per_ ; i ricorrenti si impegnano e si obbligano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire alla IN cura, educazione ed istruzione da parte di entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) Dare atto che la ex casa coniugale sita nel Comune di Ravenna, Via Atalarico n. 51, ora di proprietà esclusiva del IG. , resterà assegnata al medesimo, mentre la IG.ra Controparte_1 ha stabilito la propria abitazione e residenza, unitamente ai figli, in un immobile sito Parte_1
in Ravenna, Via Sant'Alberto n. 128/A ed ha già provveduto a prelevare i propri effetti personali.
3) Dare atto che il figlio , studente all'ultimo anno di liceo scientifico, maggiorenne non Per_1
Per_ ancora economicamente indipendente e la figlia IN , studentessa al liceo classico delle scienze umane, compatibilmente con i desideri e la volontà di ciascuno di loro, trascorrano periodi equivalenti presso l'abitazione di ciascun genitore, indicativamente con permanenza presso l'abitazione paterna per quattro giorni alla settimana, nel momento del pranzo ed una sera alla settimana, compreso il pernottamento e, presso l'abitazione materna, nei restanti periodi nonchè a fine settimana alterni, da sabato mattina fino a lunedì mattina, da concordare tra i genitori stessi,
tenendo conto dei loro impegni professionali, nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e dei loro rispettivi bisogni evolutivi, salvo diversi accordi da concordarsi preventivamente tra i genitori.
Per_ 4) Dare atto che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia IN , durante le vacanze scolastiche estive, 15 giorni anche non consecutivi, in periodi e con modalità da concordare con la madre, entro il mese di maggio di ogni anno;
durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali,
Per_
trascorrerà eguali periodi con i genitori, da concordarsi preventivamente tra di loro,
alternando, di anno in anno, i pranzi e le cene di Natale, Capodanno e Pasqua, salvo diversi accordi da concordarsi preventivamente e sempre tenendo conto delle esigenze della IN stessa.
5) Dare atto che, ai sensi dell'art. 337ter, IV comma, c.c. ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario dei figli, in misura proporzionale al rispettivo reddito, per il periodo nel quale saranno collocati, in maniera paritaria, presso ciascuno di essi. Entrambi i genitori si impegnano a mantenere i figli fino al raggiungimento della loro indipendenza economica,
Per_ impegnandosi a sostenerli anche per gli studi universitari che e intenderanno Per_1
intraprendere, compatibilmente con le rispettive risorse economiche.
6) Dare atto che i ricorrenti si impegnano a sostenere, nella misura del 50 % ciascuno, le spese straordinarie sostenute e/o da sostenere per il figlio , maggiorenne ma non ancora Per_1 Per_ economicamente autosufficiente e per la figlia IN , costituite da quelle di carattere medico,
specialistiche e non, comprese quelle dentistiche, oculistiche e quelle per gli eventuali ausili ottici ed ortodontici, quelle per farmaci, le spese scolastiche, quali libri ed altro materiale richiesto dall'istituto d'istruzione frequentato, le tasse d'iscrizione, le gite scolastiche, nonché le eventuali spese necessarie alla crescita culturale e sportiva dei minori stessi. I ricorrenti dichiarano, più in generale che, per l'individuazione di tali spese, tra le quali debbono essere comprese anche quelle oggi non prevedibili, fanno riferimento al Protocollo attualmente in vigore tra il Tribunale di
Ravenna ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna. Le spese straordinarie relative a
Per_
e a dovranno comunque essere concordate tra i genitori (con esclusione di quelle Per_1
mediche e scolastiche, come da Protocollo in vigore tra il Tribunale di Ravenna ed il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna) e saranno rimborsate, al genitore che le ha sostenute,
mediante rimessa diretta, su semplice presentazione del documento attestante la spesa sostenuta.
7) Dare atto che l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla IG.ra , Parte_1
con decorrenza da gennaio 2025, mentre le spese relative ai figli verranno detratte al 50% da ciascuno dei genitori dalla rispettiva denuncia dei redditi, salvo diversi accordi da stabilirsi tra i genitori e qualora la normativa fiscale vigente lo permetta.
8) Dare atto che le parti dichiarano la loro disponibilità a rilasciare, reciprocamente, il consenso
Per_ all'espatrio, unitamente alla figlia IN e, pertanto, si autorizzano, reciprocamente, a richiedere ed ottenere dall'Ufficio competente il documento d'identità per l'estero, valido per sé e per la figlia IN.
9) Dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, dichiarano di rinunciare, l'uno nei confronti dell'altra, a richiedere un assegno divorzile.
10) Dare atto che, con l'esatta esecuzione degli accordi sopra riportati, i coniugi hanno regolato ogni questione di carattere economico-patrimoniale e pertanto dichiarano, altresì, di nulla aver a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo e/o ragione.”
Ravenna, 11/03/2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi