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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/12/2024, n. 7744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7744 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione IV civile
R.G. 5040/2022
All'udienza collegiale del giorno 06/12/2024 ore 10:30
dott. Antonella Izzo presidente dott. Giovanna Schipani consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore
Con l'assistenza del sottoscritto assistente giudiziario
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. VERDE GUIDO - presente
, CP_1
Avv. VERDE GUIDO
Appellato/i
RAPPRESENTATA DA Controparte_2 [...]
GIA' Controparte_3 Controparte_4
Avv. SASSU FRANCO - presente
CP_5
Avv. MARSILI MASSIMILIANO - presente
***
Il collegio invita le parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
I difensori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti ai quali si riportano anche per la discussione.
La Corte
decide con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui darà lettura a fine udienza.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO IL PRESIDENTE
Maria Pia Pagano Antonella Izzo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Giovanna Schipani consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5040 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 6/12/2024 e vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di genitore CP_1 C.F._1 esercente la potestà genitoriale sul figlio minore (C.F. Persona_1
) nonché C.F. ) e C.F._2 Parte_2 C.F._3 Pt_1
(C.F. ), con l'avvocato Marzia Fabia Cionni nel cui studio in
[...] CodiceFiscale_4
Roma via dei Gracchi 128 sono elettivamente domiciliati;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), in proprio e nella qualità di genitore CP_5 C.F._5 esercente la potestà genitoriale sul figlio minore (C.F. Persona_1
), con l'avvocato Massimiliano Marsili nel cui studio in Roma, Viale C.F._2 dei Parioli n. 44, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE INCIDENTALE E ADESIVA
E
(P.IV ) (già , con l'avvocato Controparte_3 P.IVA_1 Controparte_4
Franco Sassu nel cui studio in Latina, Viale dello Statuto 41 è elettivamente domiciliata;
2 PARTE APPELLATA
E
(P.IV ) e per essa la (C.F. Controparte_6 P.IVA_2 Controparte_7
); P.IVA_3
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 2926 pubblicata il 23/2/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione la in nome e per conto Controparte_7 dell' ha convenuto in giudizio ed i loro Controparte_2 CP_5 CP_1 figli, , e al fine di far dichiarare, ex art. 2901 c.c., Pt_2 Pt_1 Persona_1
l'inefficacia nei propri confronti della costituzione di fondo patrimoniale effettuata dagli ex coniugi in data 28.05.2015 e la simulazione assoluta dell'atto con il quale il Per_1 trasferiva il diritto di usufrutto alla e il diritto di nuda proprietà ai figli su quattro CP_1 porzioni immobiliari (comprese nel fondo stesso) a seguito di accordo assunto in sede di separazione consensuale. Anche con riferimento alla domanda di simulazione l'attrice ha formulato, in via subordinata, richiesta di dichiarare inefficace nei suoi confronti, ex art. 2901 c.c., il richiamato atto di trasferimento. Contr La società attrice ha precisato di vantare un credito nei confronti delle società
[...] per l'importo di 4.014.638,22 € e della per complessivi CP_9 Controparte_10
437.807,75 €, crediti garantiti dal rispettivamente fino all'importo di 5.265.000,00 € Per_1 e di 500.000,00 €. Nel corso del 2020, a seguito dell'infruttuoso tentativo della banca originaria creditrice di ottenere l'integrale rimborso della somma, la stessa ha introdotto due procedimenti di ingiunzione, per i quali risulterebbero ancora pendere le opposizioni.
La nel costituirsi in giudizio, anche in nome e per conto del figlio minorenne CP_1
ha eccepito preliminarmente la prescrizione del diritto della società attrice ad Per_1 esercitare l'azione revocatoria con riguardo agli immobili siti in Roma e Latina, oggetto della domanda di simulazione. Ha poi dedotto che il credito vantato dalla banca afferiva ad un periodo successivo alla costituzione del fondo e, pertanto, nemmeno sotto tale profilo poteva ipotizzarsi l'inefficacia della medesima. Ha dedotto, inoltre, che l'attrice avrebbe ben potuto rivalersi su altre proprietà immobiliari del e, pertanto, non sussisteva alcun Per_1 interesse a procedere alla dichiarazione di inefficacia del fondo patrimoniale. I figli maggiorenni delle parti si sono costituiti riproponendo sostanzialmente le identiche eccezioni già da quest'ultima sollevate. Anche il nel costituirsi in giudizio, ha contestato nel merito il diritto Per_1 dell'attrice contestando, peraltro, l'esistenza del diritto di credito vantato dalla medesima ai fini di legittimare la proposta azione revocatoria tanto che ha tenuto di proporre in via riconvenzionale la domanda di dichiarazione di nullità delle fideiussioni da lui assunte nei confronti dell'originario istituto di credito poiché in aperta violazione della normativa in materia.
3 Nel corso del giudizio, ha ceduto il proprio credito nei Controparte_2 confronti dei convenuti alla che pertanto è intervenuta nel processo in luogo Controparte_4 la chiedendone l'estromissione. Controparte_7 A tale richiesta non può provvedersi. in quanto, ai sensi dell'art. 111 c. 3 c.p.c, l'estromissione può avvenire esclusivamente con il consenso espresso delle altre parti e così non è stato.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così deciso: “ 1) rigetta la domanda di simulazione formulata dalla con riferimento all'atto di cessione di diritti reali Controparte_4 redatto in data 09.12.2019; 2) dichiara inefficace nei confronti della l'atto di Controparte_4 costituzione di fondo patrimoniale tra le parti convenute per atto Notaio rep. n. Per_2
31909, racc. n. 12079, con riferimento ai beni immobili residui ancora di proprietà di
[...]
3) dichiara inefficace nei confronti della l'atto di cessione di diritti CP_5 Controparte_4 reali tra il la e i figli per atto Notaio rep. n. 372020, racc. n. Per_1 CP_1 Per_2 14281; 4) ordina: a. alla Conservatoria dell'Ufficio Provinciale di Roma – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 1 – di provvedere alle conseguenti trascrizioni ed annotazioni con riferimento alla nota di trascrizione dell'atto introduttivo del giudizio n. 19
del 12.06.2020, r.g. 55259, r.p. 37893; b. alla Conservatoria dell'Ufficio Provinciale di Latina – Servizio di Pubblicità Immobiliare – di provvedere alle conseguenti trascrizioni ed annotazioni con riferimento alla nota di trascrizione dell'atto introduttivo del giudizio n. 1
del 24.06.2020, r.g. 11532, r.p. 8199; c. alla Conservatoria dell'Ufficio Provinciale di Venezia – Servizio di Pubblicità Immobiliare – di provvedere alle conseguenti trascrizioni ed annotazioni con riferimento alla nota di trascrizione dell'atto introduttivo del giudizio n. 46
del 10.08.2020, r.g. 22726, r.p. 15754; d. alla Conservatoria dell'Ufficio Provinciale di Venezia – Servizio di Pubblicità Immobiliare – di provvedere alle conseguenti trascrizioni ed annotazioni con riferimento alla nota di trascrizione dell'atto introduttivo del giudizio n. 12
del 23.06.2020, r.g. 15858, r.p. 10853. 5) condanna i convenuti in solido alla rifusione dei 2/3 delle spese legali che liquida in favore della società attrice in 4.620,00 € oltre accessori di legge, compensando la restante quota.”
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Primariamente è necessario affrontare la domanda di simulazione formulata dall'attrice con riferimento all'atto di trasferimento di diritti immobiliari dal ai suoi Per_1 familiari all'esito di separazione consensuale. La domanda non può trovare accoglimento in quanto non è stata fornita alcuna prova sulla sussistenza della simulazione. Invero, all'esito della separazione consensuale, omologata dal Tribunale, il ha effettivamente adempiuto gli obblighi in essa assunti, Per_1 sicchè non può dubitarsi della evidente della volontà di costui di trasferire, per gli immobili indicati in citazione, la nuda proprietà ai figli e il diritto di usufrutto alla moglie.
Con riferimento invece alle azioni revocatorie così come formulate si rileva innanzitutto che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla è evidentemente infondata CP_1 poiché, con riferimento alla cessione dei diritti reali dal a costei ed ai figli, l'azione Per_1 revocatoria afferisce all'atto di cessione di cui si è trattato risalente al 2018, sicché la domanda è stata ben proposta nei termini di prescrizione. Nell'affrontare le restanti contestazioni dei convenuti si ricorda, in primo luogo, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui al fine di poter correttamente esperire l'azione revocatoria non è necessario che il credito sia certo, liquido ed esigibile essendo sufficiente
4 la mera aspettativa del credito stesso e finanche la sua contestazione in giudizio (Cass. n.
11755/2018, n. 23208/2016, n. 5619/2016, n. 9855/2014). I convenuti hanno, poi, contestato l'ammontare del credito e la validità della garanzia fideiussoria prestata in favore delle società debitrici principali, a causa di un comportamento della banca non rispondente ai fondamentali criteri di buona fede e correttezza. Tali circostanze, tuttavia, costituiscono oggetto del separato procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo originariamente ottenuto dall'istituto di credito, e, pertanto, in questa sede non è possibile trattarsi. Non è infatti compito del giudice investito dell'azione revocatoria pronunciarsi, .di regola, nel merito della sussistenza del credito, essendo sufficiente, richiamare il principio più che consolidato per il quale l'azione revocatoria, come già osservato, può essere proposta anche ove il credito in essa dedotto sia in contestazione o comunque sottoposto ad accertamento giudiziale.
Quanto alla contestazione dei convenuti per la quale la costituzione del fondo sarebbe avvenuta in un periodo antecedente rispetto all'intervenuta insolvenza delle società garantite, ne è evidente l'infondatezza in quanto, ai fini che qui interessano, occorre fare riferimento al momento in cui è sorta l'obbligazione del verso la banca e cioè allorquando costui Per_1 rilasciò fideiussione divenendo così debitore solidale congiuntamente società principali debitrici.
Bisogna precisare, infatti, che nel momento in cui il e la moglie costituirono il Per_1 fondo patrimoniale costoro erano ben consapevoli di privare la banca garantita del patrimonio immobiliare del fideiussore, integrandosi così perfettamente il profilo dell'eventus damni che sorregge l'azione revocatoria. Così la consolidata giurisprudenza: “L'azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, sicché, prestata fideiussione a garanzia delle future obbligazioni del debitore principale nei confronti di un istituto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni"), ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento di denaro da parte della banca, senza che rilevi la successiva esigibilità del debito restitutorio o il recesso dal contratto” (Cass. n. 762/2016). L'ulteriore circostanza che il abbia dedotto di poter far fronte all'eventuale Per_1 esposizione debitoria nei confronti della tramite ulteriori proprietà immobiliari, non Pt_3 comprese nel fondo patrimoniale e diversa da quelle trasferite ai familiari, non è di per sé significativa. Invero era onere del convenuto stesso provare la sussistenza di un patrimonio immobiliare diverso da quello destinato al fiondo patrimoniale e tale prova non è stata fornita (Cass. n. 19207/2018). Le uniche visure catastali depositate in atti attestano la proprietà del su quote immobiliari il cui valore di mercato, stando la stessa Per_1 ricostruzione fornita dal convenuto nelle proprie memorie, si configura di certo insufficiente a far fronte all'ingente debito sussistente nei confronti della società attrice. A questo punto è necessario affrontare il merito delle distinte azioni revocatorie.
La prima riguarda la destinazione di alcuni immobili del al fondo Per_1 patrimoniale, la seconda attiene al trasferimento di diritti reali attinenti ed originariamente contenuti nel fondo patrimoniale ed invece trasferiti a terzi, la moglie ed i figli del Per_1 Entrambi gli atti sono perciò revocabili in quanto a titolo gratuito e perché, sia l'originaria
5 segregazione che i successivi trasferimenti, hanno del tutto depauperato il patrimonio del a danno della banca creditrice. Per_1
Non può contestarsi infatti che anche il trasferimento dal alla moglie e ai figli Per_1 abbia avuto natura gratuita poiché nella separazione consensuale lo stesso rimaneva pur sempre impegnato a corrispondere il mantenimento sia alla moglie che ai figli e, pertanto, quei trasferimenti a loro favore sotto alcun punto di vista potevano prefigurarsi quale corrispettivo degli obblighi di adempimento scaturenti dalla separazione consensuale e comunque ragionevole modalità di adempimento degli obblighi verso i familiari.
Occorre, infine, precisare che la dichiarazione di inefficacia riguardi esclusivamente gli immobili e le quote immobiliari del conferiti in fondo patrimoniale e non anche Per_1 della che non ha obblighi verso la banca. CP_1 L'esito della controversia impone la soccombenza nelle spese del giudizio dei convenuti in solido, nella misura dei 2/3 da liquidarsi direttamente in dispositivo, potendosi compensare la restante quota.”
§ 3. – Hanno proposto appello , in proprio e nella qualità di genitore CP_1 esercente la potestà genitoriale sul figlio minore , nonché Persona_1 Pt_2
e , rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte
[...] Parte_1 d'Appello adita, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza n. 2926/2022 del Tribunale di Roma, Sezione I, nella persona del Giudice Unico, dott. Vincenzo
Vitalone, del 9 febbraio 2022, pubblicata il 23 febbraio 2022, nel giudizio iscritto al N. 32156/2020 R.G. e non notificata: A - IN VIA PRELIMINARE DI MERITO. a1) Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dagli Appellanti dell'atto di costituzione del Fondo patrimoniale del 28 maggio 2015 a rogito Notaio rep. n. 31909 – rac. n. Persona_3
12079 sugli immobili siti in Roma e Sabaudia (LT) come meglio descritti alle pag.
1-2 e 3 del detto atto (cfr. doc. n. 19 allegato alla citazione – fasc. I grado attrice) e per l'effetto dichiarare prescritta l'azione revocatoria proposta dalla Banca, oggi B – Controparte_4
NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2926/2022, emessa dal Tribunale di Roma, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Vitalone – R.G. n. 32156/2020, pubblicata il 23 febbraio 2022, non notificata, b1) respingere le domande avanzate in primo grado ex art. 2901 c.c. dalla e per essa dalla e proseguita, quale Controparte_6 Controparte_11 cessionaria del credito ex art. 111 c.p.c., dalla nei confronti dei Signori Controparte_4 [...]
in proprio e n.q. di esercente la potestà genitoriale sul figlio Minore CP_1 [...]
e in proprio e n.q. di Persona_1 Parte_1 Parte_2 CP_5 esercente la potestà genitoriale sul figlio Minore b2) dichiarare, Persona_1 conseguentemente, valido ed efficace l'atto di costituzione del Fondo patrimoniale del 28 maggio 2015 a rogito Notaio rep. n. 31909 – racc. n. 12079, trascritto il 12 Persona_3 giugno 2015 presso l'Agenzia dell'Entrate di Roma 1, formalità di reg. part. n. 43995, presso l'Agenzia dell'Entrate di Latina, formalità di reg. part. n. 1952, e presso l'Agenzia dell'Entrate di Venezia, formalità di reg. part. n. 11517; b3) dichiarare, conseguentemente, valido ed efficace l'atto di cessione di diritti reali a seguito di separazione personale raggiunta tramite negoziazione assistita ex art. 6 n. 2, II parte del DL 132/2015, del 9 luglio
2019 a rogito Notaio rep. n. 37202 – racc. n. 14281, trascritto l'11 luglio Persona_3 2019 presso l'Agenzia dell'Entrate di Roma 1, formalità di reg. part. n. 58540, presso l'Agenzia dell'Entrate di Latina, formalità di reg. part. n. 11304; b4) ordinare al competente
6 Conservatore dei Registri Immobiliari sopra richiamati di provvedere alla cancellazione della domanda giudiziale incardinata dalla e per essa dalla Controparte_6 [...]
poi proseguita ex art. 111 c.p.c. dalla trascritta il 7 agosto 2020 CP_11 Controparte_4 al n. part. 56985 (Roma 1), 10 agosto 2020 n. part. 11427 (Latina) e 10 agosto 2020 n. part. 15754 (Venezia), ad onere e spese di quest'ultima ed entro un termine non superiore a giorni 30; C) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Ha aderito all'appello in proprio e nella qualità di genitore esercente la CP_5 potestà genitoriale sul figlio minore , rassegnando le seguenti Persona_1 conclusioni: “…si aderisce all'appello introduttivo del presente giudizio proposto dalla Sig.ra in proprio e nella descritta qualità, nonché dai Sigg.ri e CP_1 Parte_2
con ogni conseguenza di legge in termini di annullamento e/o riforma della Parte_1 sentenza di primo grado”
Ha resistito (già , rassegnando le seguenti Controparte_3 Controparte_4 conclusioni: “…si costituisce nel presente giudizio, richiamando e facendo integralmente proprie tutte le difese ad oggi svolte e patrocinate nell'interesse della predetta assistita, unitamente a tutta la documentazione ad oggi allegata e le domande già formulate e precisate negli scritti difensivi del precedente procuratore (Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, così giudicare: in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per i motivi sopra esposti. In via principale, rigettare l'appello perché infondato per le motivazioni esposte in atti e confermare la sentenza n. 2926/2022 emessa dal Tribunale di Roma in data 23.02.2022. Il tutto con condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio.)”
Dichiarata la contumacia di e per essa la Controparte_6 Controparte_7 l'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 6/12/2024.
§ 4. – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 5. – L'appello proposto da , in proprio e nella qualità di genitore CP_1 esercente la potestà genitoriale sul figlio minore , nonché Persona_1 Pt_2
e , cui ha aderito in proprio e nella qualità di genitore
[...] Parte_1 CP_5 esercente la potestà genitoriale sul figlio minore , contiene due Persona_1 motivi.
§ 5.1 – Il primo è intitolato: “Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 28 maggio 2015 rep. n. 31909 – racc. n. 12079 a rogito Notaio avuto riguardo agli immobili di Roma e Sabaudia. Persona_3 Violazione e falsa applicazione dell'art. 2903 cc – Motivazione illogica ed insufficiente.”.
7 Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe frainteso l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria, riferendola all'atto di trasferimento del 9/7/2019, mentre la revocatoria aveva riguardato la costituzione di fondo patrimoniale del 28.05.2015. L'eccezione di prescrizione sarebbe stata sollevata rispetto agli immobili in Roma e Sabaudia confluiti nel fondo patrimoniale e indi trasferiti, che però non sarebbero stati interessati dall'azione revocatoria, la quale avrebbe riguardato i soli immobili in Venezia.
Il motivo è infondato.
Costituendosi in giudizio la ha eccepito la prescrizione quinquennale CP_1 dell'azione revocatoria, sul presupposto che la banca avesse invocato la revocazione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 28.05.2015 limitatamente agli immobili in Venezia, e non rispetto agli immobili siti in Roma e Sabaudia. Da tale presupposto la traeva la conseguenza che l'azione revocatoria dell'atto CP_1 di costituzione del fondo patrimoniale sui beni siti in Roma e Sabaudia fosse prescritta, non avendo la citazione interrotto per tali beni la prescrizione quinquennale. Non si comprende come possa essere invocata la prescrizione di un'azione neppure in ipotesi promossa.
Il rilievo non è stato trascurato dalla banca, che, però, ha anche inteso precisare che l'atto di citazione era stato notificato in data 11 giugno 2020, e dunque entro il termine dei cinque anni dalla annotazione del 7 luglio 2015, a margine dell'atto di matrimonio, della costituzione del richiamato fondo patrimoniale, annotazione che rende l'atto opponibile ai terzi. Vero è che la banca ha, a ragione, confutato l'assunto secondo cui avrebbe invocato la revocazione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale limitatamente agli immobili in Venezia, facendo espresso riferimento agli immobili di cui al punto 1.2) della narrativa della citazione, che ricomprendeva anche quelli di Roma e Sabaudia. Seppure il Tribunale non avesse avuto chiara la formulazione dell'eccezione di prescrizione, parlando di revocazione dell'atto del 9/7/2019 con cui aveva CP_5 trasferito i propri diritti alla e ai figli, all'evidenza non interessato da una prescrizione CP_1 quinquennale, resta la singolarità dell'eccezione di prescrizione di un'azione in ipotesi neppure promossa, la notificazione di un atto di citazione entro il termine dei cinque anni dalla annotazione a margine dell'atto di matrimonio che rende la costituzione del fondo patrimoniale opponibile ai terzi, nonché la circostanza che la revocazione sia stata richiesta anche per gli immobili di Roma e Sabaudia.
§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha accolto l'azione revocatoria ex art. 2901 e ss c.c. degli atti di costituzione del fondo patrimoniale del 28 maggio 2015 rep. n. 31909 – racc. n. 12079 e di cessione dei diritti reali del 9 luglio 2019 rep. n. 37202 - racc. n. 14281, entrambi a rogito Notaio e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. – Motivazione Persona_4 illogica ed insufficiente. Si impugnano i seguenti capi di sentenza”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso che la costituzione del fondo patrimoniale fosse intervenuta in un periodo precedente all'insorgenza del credito, con l'effetto di onerare la banca della prova della dolosa preordinazione della disposizione patrimoniale al pregiudizio, travisando il momento di insorgenza del credito, che per il fideiussore avrebbe coinciso con CP_5
8 l'inadempimento del debitore principale che avrebbe reso escutibile la garanzia, senza che di tale inadempienza fosse stata data prova. Sotto altro profilo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente accreditato l'eventus damni, trascurando che né né avessero consapevolezza Per_1 CP_1 di privare la banca del patrimonio del fideiussore, tanto più che sarebbe stata provata la disponibilità residua di un patrimonio immobiliare di € 3.000.000, ampiamente sufficiente a far fronte al credito peraltro contestato anche nel suo ammontare. Sotto altro profilo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente considerato a titolo gratuito l'atto di trasferimento del 9/7/2019, che, al contrario, recependo il contenuto dell'accordo di separazione personale raggiunto il 27/5/2019, sarebbe stato oneroso, pur non prevedendo un corrispettivo ma finendo per riequilibrare i rapporti personali.
Il motivo è infondato.
si è costituito fideiussore nel momento in cui la banca elargiva credito CP_5 alla e alla CP_12 Controparte_10 Come per il debitore principale l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e neppure a quello successivo dell'effettivo prelievo delle somme messe a disposizione (Cass. n. 10522/20), né con lo sconfinamento o la sofferenza o ancora con l'accertamento in sede giudiziale (Cass. n. 5824/85), così per il fideiussore che garantisce tale rapporto l'obbligazione accessoria ha insorgenza con tale accreditamento. L'equivoco è allora quello di ritenere che sia per il debitore principale che per il fideiussore il credito possa insorgere quando il debito diventi esigibile, ma così non è perché l'assunzione dell'obbligo di pagamento e per il debitore principale e per il garante sorge con la disponibilità delle somme.
Tanto è confermato da unanime giurisprudenza, la quale ha chiarito, con riguardo al momento dell'insorgenza del debito per il fideiussore, che “L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione. (Cass. n. 10522/2020; Cass. n. 762/2016). Bene ha fatto il Tribunale ad accreditare l'eventus damni, occorrendo che il debitore fornisca prova che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore, mentre ha semplicemente allegato di essere ancora titolare di quote di CP_5 ½ dell'usufrutto di due immobili in Roma alla via Brunetti n. 33, nonché comproprietario di ¼ di un locale in Via di Torre Gaia, di cui non fornisce una stima asseverata, tanto che tale patrimonio residuo è del tutto inadeguato a fronteggiare l'elevato credito accumulato, persino stando all'arbitraria valutazione che ne viene data, senza contare che il pregiudizio ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale
9 del debitore, ma anche quando generi una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito. Bene ha fatto, infine, il Tribunale ad assumere la gratuità dell'atto di trasferimento del 9/7/2019, che pure ha recepito il contenuto dell'accordo di separazione personale raggiunto tra i coniugi il 27/5/2019. La giurisprudenza (Cass. n. 27409/2019) ha chiarito che “gli accordi di separazione personale tra coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali concernenti beni mobili o immobili, rispondono di norma ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale, il quale sfugge alle connotazioni classiche sia dell'atto di donazione sia dell'atto di vendita e svela una sua tipicità propria la quale poi, di volta in volta, può colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza in concreto dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali, anche solo riflessi, maturati nel corso della vita matrimoniale (ex plurimis, Cass. 14/03/2006, n. 5473; 23/03/2005, n. 5741; 11/11/1992, n. 12110). La necessità di qualificare l'atto come oneroso o gratuito rileva poi al diverso fine dell'applicazione della disciplina differenziata di cui all'art. 2901 cod. civ. (da ultimo, Cass.
15/04/2019, n. 10443), ma non incide sulla giustificazione causale dell'attribuzione patrimoniale, che appunto risiede nella sistemazione dei rapporti tra gli ormai ex coniugi”. Con l'atto di trasferimento del 9/7/2019 trasferiva a CP_5 CP_1 l'usufrutto dei propri immobili in Roma e Sabaudia e ai figli , Parte_2 Parte_1
e la nuda proprietà, senza corrispettivo ma in adempimento di Persona_1 impegni assunti in sede di separazione personale.
In sede di separazione personale consensuale aveva concordato con CP_5
condizioni che prevedevano, oltre all'obbligo di versare € 1.000,00 in favore di CP_1 ciascuno dei tre figli, nessuno dei quali aveva raggiunto l'indipendenza economica, l'obbligo di trasferire i propri diritti immobiliari, senza che la donna fosse tenuta a versare corrispettivo di alcun genere al marito, ovvero avesse rinunciato al mantenimento in cambio di quell'attribuzione, escludendosi anzi l'assegno sull'espresso presupposto della sua piena indipendenza economica. Dunque, è testualmente smentito che la cessione dell'intero patrimonio immobiliare del fosse giustificata da una sinallagmatica rinuncia all'obbligo di mantenimento della Per_1 moglie gravante sul marito, né risulta che avesse la funzione di remunerare la moglie per l'impegno già profuso in ambito domestico, tanto più che ella era espressamente qualificata come funzionario dell'INPS. Vero è che, ferma l'evidente gratuità dell'atto per la parte di attribuzione ai figli, i quali hanno anche continuato ad essere beneficiati di un cospicuo assegno, anche con riguardo alla cessione dell'usufrutto alla donna non sono concordati corrispettivi di alcun genere né sono apprezzabili diritti da lei rinunciati che possano valere a segnare l'onerosità del trasferimento immobiliare. Nell'ambito della sistemazione solutorio-compensativa scelta da e CP_5
, non è individuabile alcun sacrificio per la donna, pur a fronte della quasi CP_1 completa spoliazione patrimoniale immobiliare per l'uomo, tanto che il trasferimento concordato non può non connotarsi in chiave di gratuità. E' del tutto irrilevante che l'accordo dica espressamente che quel trasferimento immobiliare fosse funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi familiare, perché se
è indubbio che l'attribuzione patrimoniale trovi causa nella sistemazione dei rapporti tra gli
10 ormai ex coniugi, la definizione conseguita ha nella specie arricchito e CP_1 impoverito . CP_5
In tal senso, bene ha fatto pertanto il Tribunale ad escludere che, ai fini della revocazione del trasferimento, dovesse verificarsi la scientia damni in capo al terzo acquirente.
§ 6. – L'appello incidentale proposto da in proprio e nella qualità di CP_5 genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore , oltre ad Persona_1 aderire all'appello proposto da , in proprio e nella qualità di genitore esercente CP_1 la potestà genitoriale sul figlio minore , nonché da Persona_1 Parte_2 e , ricalca pedissequamente l'atto di costituzione in primo grado, senza Parte_1 formulare critiche specifiche alla sentenza, nella parte in cui questa ha pure affrontato e risolto questioni da egli solo sollevate, quali la contestata esistenza del diritto di credito vantato dalla banca ovvero l'eccepita nullità della fideiussione da lui assunta per contrarietà alla normativa in materia.
Ne discende che l'appello è inammissibile.
Va, infatti, ricordato che l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, «…affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (pur restando escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado)» (Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
In altri termini, i motivi di appello devono tradursi sempre nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata e dirette ad incrinarne il fondamento logico – giuridico;
dopodiché l'appellante, una volta denunciato esattamente l'errore commesso dal primo giudice, deve anche offrire la prova della fondatezza del motivo, in ossequio alla regola, due volte ribadita dalle sezioni unite della S.C. (Cass. SS.UU. n.
28498/2005 e Cass. SS.UU. n. 3033/2013), che vuole l'appellante onerato della prova dei motivi posti a sostegno dell'impugnazione.
Nel caso di specie, parte appellante si limita a riprodurre pedissequamente il proprio atto di costituzione in primo grado omettendo qualsivoglia critica al ragionamento seguito dal primo Giudice che ha puntualmente dato atto delle motivazioni che rendevano irrilevanti le contestazioni sull'esistenza del diritto di credito vantato dalla banca ovvero sull'eccepita invalidità della garanzia fideiussoria.
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, in conformità alle tariffe forensi di cui al decreto n. 147 del 13/8/2022, sulla base del valore della causa ragguagliato al credito a cautela del quale è promossa revocatoria (vedi da ultimo Cass. n. 3697/2020), e quindi con riguardo allo scaglione da € 4.000.001 ad € 8.000.000, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 8. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17
L. n. 228/12 a carico delle parti appellanti.
PER QUESTI MOTIVI
11 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e CP_1 nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Persona_1
, e , in proprio e nella qualità di genitore
[...] Parte_2 Parte_1 CP_5 esercente la potestà genitoriale sul figlio minore , nei confronti di Persona_1
(già , nella contumacia di e per Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6 essa la contro la sentenza n. 2926 pubblicata il 23/2/2022 resa tra le parti Controparte_7 dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna , in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà CP_1 genitoriale sul figlio minore , e Persona_1 Parte_2 Pt_1
, e in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà
[...] CP_5 genitoriale sul figlio minore , in solido tra loro, al Persona_1 pagamento delle spese di lite, in favore di di (già Controparte_3 CP_4
, liquidate in complessivi € 49.065,00, di cui € 12.536,00 per la fase di
[...] studio, € 7.289,00 per la fase introduttiva, € 8.397,00 per la fase di trattazione, € 20.843,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico delle parti appellanti di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 6/12/2024.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
12
Sezione IV civile
R.G. 5040/2022
All'udienza collegiale del giorno 06/12/2024 ore 10:30
dott. Antonella Izzo presidente dott. Giovanna Schipani consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore
Con l'assistenza del sottoscritto assistente giudiziario
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. VERDE GUIDO - presente
, CP_1
Avv. VERDE GUIDO
Appellato/i
RAPPRESENTATA DA Controparte_2 [...]
GIA' Controparte_3 Controparte_4
Avv. SASSU FRANCO - presente
CP_5
Avv. MARSILI MASSIMILIANO - presente
***
Il collegio invita le parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
I difensori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti ai quali si riportano anche per la discussione.
La Corte
decide con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui darà lettura a fine udienza.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO IL PRESIDENTE
Maria Pia Pagano Antonella Izzo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Giovanna Schipani consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5040 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 6/12/2024 e vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di genitore CP_1 C.F._1 esercente la potestà genitoriale sul figlio minore (C.F. Persona_1
) nonché C.F. ) e C.F._2 Parte_2 C.F._3 Pt_1
(C.F. ), con l'avvocato Marzia Fabia Cionni nel cui studio in
[...] CodiceFiscale_4
Roma via dei Gracchi 128 sono elettivamente domiciliati;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), in proprio e nella qualità di genitore CP_5 C.F._5 esercente la potestà genitoriale sul figlio minore (C.F. Persona_1
), con l'avvocato Massimiliano Marsili nel cui studio in Roma, Viale C.F._2 dei Parioli n. 44, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE INCIDENTALE E ADESIVA
E
(P.IV ) (già , con l'avvocato Controparte_3 P.IVA_1 Controparte_4
Franco Sassu nel cui studio in Latina, Viale dello Statuto 41 è elettivamente domiciliata;
2 PARTE APPELLATA
E
(P.IV ) e per essa la (C.F. Controparte_6 P.IVA_2 Controparte_7
); P.IVA_3
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 2926 pubblicata il 23/2/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione la in nome e per conto Controparte_7 dell' ha convenuto in giudizio ed i loro Controparte_2 CP_5 CP_1 figli, , e al fine di far dichiarare, ex art. 2901 c.c., Pt_2 Pt_1 Persona_1
l'inefficacia nei propri confronti della costituzione di fondo patrimoniale effettuata dagli ex coniugi in data 28.05.2015 e la simulazione assoluta dell'atto con il quale il Per_1 trasferiva il diritto di usufrutto alla e il diritto di nuda proprietà ai figli su quattro CP_1 porzioni immobiliari (comprese nel fondo stesso) a seguito di accordo assunto in sede di separazione consensuale. Anche con riferimento alla domanda di simulazione l'attrice ha formulato, in via subordinata, richiesta di dichiarare inefficace nei suoi confronti, ex art. 2901 c.c., il richiamato atto di trasferimento. Contr La società attrice ha precisato di vantare un credito nei confronti delle società
[...] per l'importo di 4.014.638,22 € e della per complessivi CP_9 Controparte_10
437.807,75 €, crediti garantiti dal rispettivamente fino all'importo di 5.265.000,00 € Per_1 e di 500.000,00 €. Nel corso del 2020, a seguito dell'infruttuoso tentativo della banca originaria creditrice di ottenere l'integrale rimborso della somma, la stessa ha introdotto due procedimenti di ingiunzione, per i quali risulterebbero ancora pendere le opposizioni.
La nel costituirsi in giudizio, anche in nome e per conto del figlio minorenne CP_1
ha eccepito preliminarmente la prescrizione del diritto della società attrice ad Per_1 esercitare l'azione revocatoria con riguardo agli immobili siti in Roma e Latina, oggetto della domanda di simulazione. Ha poi dedotto che il credito vantato dalla banca afferiva ad un periodo successivo alla costituzione del fondo e, pertanto, nemmeno sotto tale profilo poteva ipotizzarsi l'inefficacia della medesima. Ha dedotto, inoltre, che l'attrice avrebbe ben potuto rivalersi su altre proprietà immobiliari del e, pertanto, non sussisteva alcun Per_1 interesse a procedere alla dichiarazione di inefficacia del fondo patrimoniale. I figli maggiorenni delle parti si sono costituiti riproponendo sostanzialmente le identiche eccezioni già da quest'ultima sollevate. Anche il nel costituirsi in giudizio, ha contestato nel merito il diritto Per_1 dell'attrice contestando, peraltro, l'esistenza del diritto di credito vantato dalla medesima ai fini di legittimare la proposta azione revocatoria tanto che ha tenuto di proporre in via riconvenzionale la domanda di dichiarazione di nullità delle fideiussioni da lui assunte nei confronti dell'originario istituto di credito poiché in aperta violazione della normativa in materia.
3 Nel corso del giudizio, ha ceduto il proprio credito nei Controparte_2 confronti dei convenuti alla che pertanto è intervenuta nel processo in luogo Controparte_4 la chiedendone l'estromissione. Controparte_7 A tale richiesta non può provvedersi. in quanto, ai sensi dell'art. 111 c. 3 c.p.c, l'estromissione può avvenire esclusivamente con il consenso espresso delle altre parti e così non è stato.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così deciso: “ 1) rigetta la domanda di simulazione formulata dalla con riferimento all'atto di cessione di diritti reali Controparte_4 redatto in data 09.12.2019; 2) dichiara inefficace nei confronti della l'atto di Controparte_4 costituzione di fondo patrimoniale tra le parti convenute per atto Notaio rep. n. Per_2
31909, racc. n. 12079, con riferimento ai beni immobili residui ancora di proprietà di
[...]
3) dichiara inefficace nei confronti della l'atto di cessione di diritti CP_5 Controparte_4 reali tra il la e i figli per atto Notaio rep. n. 372020, racc. n. Per_1 CP_1 Per_2 14281; 4) ordina: a. alla Conservatoria dell'Ufficio Provinciale di Roma – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 1 – di provvedere alle conseguenti trascrizioni ed annotazioni con riferimento alla nota di trascrizione dell'atto introduttivo del giudizio n. 19
del 12.06.2020, r.g. 55259, r.p. 37893; b. alla Conservatoria dell'Ufficio Provinciale di Latina – Servizio di Pubblicità Immobiliare – di provvedere alle conseguenti trascrizioni ed annotazioni con riferimento alla nota di trascrizione dell'atto introduttivo del giudizio n. 1
del 24.06.2020, r.g. 11532, r.p. 8199; c. alla Conservatoria dell'Ufficio Provinciale di Venezia – Servizio di Pubblicità Immobiliare – di provvedere alle conseguenti trascrizioni ed annotazioni con riferimento alla nota di trascrizione dell'atto introduttivo del giudizio n. 46
del 10.08.2020, r.g. 22726, r.p. 15754; d. alla Conservatoria dell'Ufficio Provinciale di Venezia – Servizio di Pubblicità Immobiliare – di provvedere alle conseguenti trascrizioni ed annotazioni con riferimento alla nota di trascrizione dell'atto introduttivo del giudizio n. 12
del 23.06.2020, r.g. 15858, r.p. 10853. 5) condanna i convenuti in solido alla rifusione dei 2/3 delle spese legali che liquida in favore della società attrice in 4.620,00 € oltre accessori di legge, compensando la restante quota.”
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Primariamente è necessario affrontare la domanda di simulazione formulata dall'attrice con riferimento all'atto di trasferimento di diritti immobiliari dal ai suoi Per_1 familiari all'esito di separazione consensuale. La domanda non può trovare accoglimento in quanto non è stata fornita alcuna prova sulla sussistenza della simulazione. Invero, all'esito della separazione consensuale, omologata dal Tribunale, il ha effettivamente adempiuto gli obblighi in essa assunti, Per_1 sicchè non può dubitarsi della evidente della volontà di costui di trasferire, per gli immobili indicati in citazione, la nuda proprietà ai figli e il diritto di usufrutto alla moglie.
Con riferimento invece alle azioni revocatorie così come formulate si rileva innanzitutto che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla è evidentemente infondata CP_1 poiché, con riferimento alla cessione dei diritti reali dal a costei ed ai figli, l'azione Per_1 revocatoria afferisce all'atto di cessione di cui si è trattato risalente al 2018, sicché la domanda è stata ben proposta nei termini di prescrizione. Nell'affrontare le restanti contestazioni dei convenuti si ricorda, in primo luogo, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui al fine di poter correttamente esperire l'azione revocatoria non è necessario che il credito sia certo, liquido ed esigibile essendo sufficiente
4 la mera aspettativa del credito stesso e finanche la sua contestazione in giudizio (Cass. n.
11755/2018, n. 23208/2016, n. 5619/2016, n. 9855/2014). I convenuti hanno, poi, contestato l'ammontare del credito e la validità della garanzia fideiussoria prestata in favore delle società debitrici principali, a causa di un comportamento della banca non rispondente ai fondamentali criteri di buona fede e correttezza. Tali circostanze, tuttavia, costituiscono oggetto del separato procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo originariamente ottenuto dall'istituto di credito, e, pertanto, in questa sede non è possibile trattarsi. Non è infatti compito del giudice investito dell'azione revocatoria pronunciarsi, .di regola, nel merito della sussistenza del credito, essendo sufficiente, richiamare il principio più che consolidato per il quale l'azione revocatoria, come già osservato, può essere proposta anche ove il credito in essa dedotto sia in contestazione o comunque sottoposto ad accertamento giudiziale.
Quanto alla contestazione dei convenuti per la quale la costituzione del fondo sarebbe avvenuta in un periodo antecedente rispetto all'intervenuta insolvenza delle società garantite, ne è evidente l'infondatezza in quanto, ai fini che qui interessano, occorre fare riferimento al momento in cui è sorta l'obbligazione del verso la banca e cioè allorquando costui Per_1 rilasciò fideiussione divenendo così debitore solidale congiuntamente società principali debitrici.
Bisogna precisare, infatti, che nel momento in cui il e la moglie costituirono il Per_1 fondo patrimoniale costoro erano ben consapevoli di privare la banca garantita del patrimonio immobiliare del fideiussore, integrandosi così perfettamente il profilo dell'eventus damni che sorregge l'azione revocatoria. Così la consolidata giurisprudenza: “L'azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, sicché, prestata fideiussione a garanzia delle future obbligazioni del debitore principale nei confronti di un istituto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni"), ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento di denaro da parte della banca, senza che rilevi la successiva esigibilità del debito restitutorio o il recesso dal contratto” (Cass. n. 762/2016). L'ulteriore circostanza che il abbia dedotto di poter far fronte all'eventuale Per_1 esposizione debitoria nei confronti della tramite ulteriori proprietà immobiliari, non Pt_3 comprese nel fondo patrimoniale e diversa da quelle trasferite ai familiari, non è di per sé significativa. Invero era onere del convenuto stesso provare la sussistenza di un patrimonio immobiliare diverso da quello destinato al fiondo patrimoniale e tale prova non è stata fornita (Cass. n. 19207/2018). Le uniche visure catastali depositate in atti attestano la proprietà del su quote immobiliari il cui valore di mercato, stando la stessa Per_1 ricostruzione fornita dal convenuto nelle proprie memorie, si configura di certo insufficiente a far fronte all'ingente debito sussistente nei confronti della società attrice. A questo punto è necessario affrontare il merito delle distinte azioni revocatorie.
La prima riguarda la destinazione di alcuni immobili del al fondo Per_1 patrimoniale, la seconda attiene al trasferimento di diritti reali attinenti ed originariamente contenuti nel fondo patrimoniale ed invece trasferiti a terzi, la moglie ed i figli del Per_1 Entrambi gli atti sono perciò revocabili in quanto a titolo gratuito e perché, sia l'originaria
5 segregazione che i successivi trasferimenti, hanno del tutto depauperato il patrimonio del a danno della banca creditrice. Per_1
Non può contestarsi infatti che anche il trasferimento dal alla moglie e ai figli Per_1 abbia avuto natura gratuita poiché nella separazione consensuale lo stesso rimaneva pur sempre impegnato a corrispondere il mantenimento sia alla moglie che ai figli e, pertanto, quei trasferimenti a loro favore sotto alcun punto di vista potevano prefigurarsi quale corrispettivo degli obblighi di adempimento scaturenti dalla separazione consensuale e comunque ragionevole modalità di adempimento degli obblighi verso i familiari.
Occorre, infine, precisare che la dichiarazione di inefficacia riguardi esclusivamente gli immobili e le quote immobiliari del conferiti in fondo patrimoniale e non anche Per_1 della che non ha obblighi verso la banca. CP_1 L'esito della controversia impone la soccombenza nelle spese del giudizio dei convenuti in solido, nella misura dei 2/3 da liquidarsi direttamente in dispositivo, potendosi compensare la restante quota.”
§ 3. – Hanno proposto appello , in proprio e nella qualità di genitore CP_1 esercente la potestà genitoriale sul figlio minore , nonché Persona_1 Pt_2
e , rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte
[...] Parte_1 d'Appello adita, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza n. 2926/2022 del Tribunale di Roma, Sezione I, nella persona del Giudice Unico, dott. Vincenzo
Vitalone, del 9 febbraio 2022, pubblicata il 23 febbraio 2022, nel giudizio iscritto al N. 32156/2020 R.G. e non notificata: A - IN VIA PRELIMINARE DI MERITO. a1) Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dagli Appellanti dell'atto di costituzione del Fondo patrimoniale del 28 maggio 2015 a rogito Notaio rep. n. 31909 – rac. n. Persona_3
12079 sugli immobili siti in Roma e Sabaudia (LT) come meglio descritti alle pag.
1-2 e 3 del detto atto (cfr. doc. n. 19 allegato alla citazione – fasc. I grado attrice) e per l'effetto dichiarare prescritta l'azione revocatoria proposta dalla Banca, oggi B – Controparte_4
NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2926/2022, emessa dal Tribunale di Roma, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Vitalone – R.G. n. 32156/2020, pubblicata il 23 febbraio 2022, non notificata, b1) respingere le domande avanzate in primo grado ex art. 2901 c.c. dalla e per essa dalla e proseguita, quale Controparte_6 Controparte_11 cessionaria del credito ex art. 111 c.p.c., dalla nei confronti dei Signori Controparte_4 [...]
in proprio e n.q. di esercente la potestà genitoriale sul figlio Minore CP_1 [...]
e in proprio e n.q. di Persona_1 Parte_1 Parte_2 CP_5 esercente la potestà genitoriale sul figlio Minore b2) dichiarare, Persona_1 conseguentemente, valido ed efficace l'atto di costituzione del Fondo patrimoniale del 28 maggio 2015 a rogito Notaio rep. n. 31909 – racc. n. 12079, trascritto il 12 Persona_3 giugno 2015 presso l'Agenzia dell'Entrate di Roma 1, formalità di reg. part. n. 43995, presso l'Agenzia dell'Entrate di Latina, formalità di reg. part. n. 1952, e presso l'Agenzia dell'Entrate di Venezia, formalità di reg. part. n. 11517; b3) dichiarare, conseguentemente, valido ed efficace l'atto di cessione di diritti reali a seguito di separazione personale raggiunta tramite negoziazione assistita ex art. 6 n. 2, II parte del DL 132/2015, del 9 luglio
2019 a rogito Notaio rep. n. 37202 – racc. n. 14281, trascritto l'11 luglio Persona_3 2019 presso l'Agenzia dell'Entrate di Roma 1, formalità di reg. part. n. 58540, presso l'Agenzia dell'Entrate di Latina, formalità di reg. part. n. 11304; b4) ordinare al competente
6 Conservatore dei Registri Immobiliari sopra richiamati di provvedere alla cancellazione della domanda giudiziale incardinata dalla e per essa dalla Controparte_6 [...]
poi proseguita ex art. 111 c.p.c. dalla trascritta il 7 agosto 2020 CP_11 Controparte_4 al n. part. 56985 (Roma 1), 10 agosto 2020 n. part. 11427 (Latina) e 10 agosto 2020 n. part. 15754 (Venezia), ad onere e spese di quest'ultima ed entro un termine non superiore a giorni 30; C) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Ha aderito all'appello in proprio e nella qualità di genitore esercente la CP_5 potestà genitoriale sul figlio minore , rassegnando le seguenti Persona_1 conclusioni: “…si aderisce all'appello introduttivo del presente giudizio proposto dalla Sig.ra in proprio e nella descritta qualità, nonché dai Sigg.ri e CP_1 Parte_2
con ogni conseguenza di legge in termini di annullamento e/o riforma della Parte_1 sentenza di primo grado”
Ha resistito (già , rassegnando le seguenti Controparte_3 Controparte_4 conclusioni: “…si costituisce nel presente giudizio, richiamando e facendo integralmente proprie tutte le difese ad oggi svolte e patrocinate nell'interesse della predetta assistita, unitamente a tutta la documentazione ad oggi allegata e le domande già formulate e precisate negli scritti difensivi del precedente procuratore (Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, così giudicare: in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per i motivi sopra esposti. In via principale, rigettare l'appello perché infondato per le motivazioni esposte in atti e confermare la sentenza n. 2926/2022 emessa dal Tribunale di Roma in data 23.02.2022. Il tutto con condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio.)”
Dichiarata la contumacia di e per essa la Controparte_6 Controparte_7 l'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 6/12/2024.
§ 4. – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 5. – L'appello proposto da , in proprio e nella qualità di genitore CP_1 esercente la potestà genitoriale sul figlio minore , nonché Persona_1 Pt_2
e , cui ha aderito in proprio e nella qualità di genitore
[...] Parte_1 CP_5 esercente la potestà genitoriale sul figlio minore , contiene due Persona_1 motivi.
§ 5.1 – Il primo è intitolato: “Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 28 maggio 2015 rep. n. 31909 – racc. n. 12079 a rogito Notaio avuto riguardo agli immobili di Roma e Sabaudia. Persona_3 Violazione e falsa applicazione dell'art. 2903 cc – Motivazione illogica ed insufficiente.”.
7 Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe frainteso l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria, riferendola all'atto di trasferimento del 9/7/2019, mentre la revocatoria aveva riguardato la costituzione di fondo patrimoniale del 28.05.2015. L'eccezione di prescrizione sarebbe stata sollevata rispetto agli immobili in Roma e Sabaudia confluiti nel fondo patrimoniale e indi trasferiti, che però non sarebbero stati interessati dall'azione revocatoria, la quale avrebbe riguardato i soli immobili in Venezia.
Il motivo è infondato.
Costituendosi in giudizio la ha eccepito la prescrizione quinquennale CP_1 dell'azione revocatoria, sul presupposto che la banca avesse invocato la revocazione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 28.05.2015 limitatamente agli immobili in Venezia, e non rispetto agli immobili siti in Roma e Sabaudia. Da tale presupposto la traeva la conseguenza che l'azione revocatoria dell'atto CP_1 di costituzione del fondo patrimoniale sui beni siti in Roma e Sabaudia fosse prescritta, non avendo la citazione interrotto per tali beni la prescrizione quinquennale. Non si comprende come possa essere invocata la prescrizione di un'azione neppure in ipotesi promossa.
Il rilievo non è stato trascurato dalla banca, che, però, ha anche inteso precisare che l'atto di citazione era stato notificato in data 11 giugno 2020, e dunque entro il termine dei cinque anni dalla annotazione del 7 luglio 2015, a margine dell'atto di matrimonio, della costituzione del richiamato fondo patrimoniale, annotazione che rende l'atto opponibile ai terzi. Vero è che la banca ha, a ragione, confutato l'assunto secondo cui avrebbe invocato la revocazione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale limitatamente agli immobili in Venezia, facendo espresso riferimento agli immobili di cui al punto 1.2) della narrativa della citazione, che ricomprendeva anche quelli di Roma e Sabaudia. Seppure il Tribunale non avesse avuto chiara la formulazione dell'eccezione di prescrizione, parlando di revocazione dell'atto del 9/7/2019 con cui aveva CP_5 trasferito i propri diritti alla e ai figli, all'evidenza non interessato da una prescrizione CP_1 quinquennale, resta la singolarità dell'eccezione di prescrizione di un'azione in ipotesi neppure promossa, la notificazione di un atto di citazione entro il termine dei cinque anni dalla annotazione a margine dell'atto di matrimonio che rende la costituzione del fondo patrimoniale opponibile ai terzi, nonché la circostanza che la revocazione sia stata richiesta anche per gli immobili di Roma e Sabaudia.
§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha accolto l'azione revocatoria ex art. 2901 e ss c.c. degli atti di costituzione del fondo patrimoniale del 28 maggio 2015 rep. n. 31909 – racc. n. 12079 e di cessione dei diritti reali del 9 luglio 2019 rep. n. 37202 - racc. n. 14281, entrambi a rogito Notaio e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. – Motivazione Persona_4 illogica ed insufficiente. Si impugnano i seguenti capi di sentenza”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso che la costituzione del fondo patrimoniale fosse intervenuta in un periodo precedente all'insorgenza del credito, con l'effetto di onerare la banca della prova della dolosa preordinazione della disposizione patrimoniale al pregiudizio, travisando il momento di insorgenza del credito, che per il fideiussore avrebbe coinciso con CP_5
8 l'inadempimento del debitore principale che avrebbe reso escutibile la garanzia, senza che di tale inadempienza fosse stata data prova. Sotto altro profilo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente accreditato l'eventus damni, trascurando che né né avessero consapevolezza Per_1 CP_1 di privare la banca del patrimonio del fideiussore, tanto più che sarebbe stata provata la disponibilità residua di un patrimonio immobiliare di € 3.000.000, ampiamente sufficiente a far fronte al credito peraltro contestato anche nel suo ammontare. Sotto altro profilo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente considerato a titolo gratuito l'atto di trasferimento del 9/7/2019, che, al contrario, recependo il contenuto dell'accordo di separazione personale raggiunto il 27/5/2019, sarebbe stato oneroso, pur non prevedendo un corrispettivo ma finendo per riequilibrare i rapporti personali.
Il motivo è infondato.
si è costituito fideiussore nel momento in cui la banca elargiva credito CP_5 alla e alla CP_12 Controparte_10 Come per il debitore principale l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e neppure a quello successivo dell'effettivo prelievo delle somme messe a disposizione (Cass. n. 10522/20), né con lo sconfinamento o la sofferenza o ancora con l'accertamento in sede giudiziale (Cass. n. 5824/85), così per il fideiussore che garantisce tale rapporto l'obbligazione accessoria ha insorgenza con tale accreditamento. L'equivoco è allora quello di ritenere che sia per il debitore principale che per il fideiussore il credito possa insorgere quando il debito diventi esigibile, ma così non è perché l'assunzione dell'obbligo di pagamento e per il debitore principale e per il garante sorge con la disponibilità delle somme.
Tanto è confermato da unanime giurisprudenza, la quale ha chiarito, con riguardo al momento dell'insorgenza del debito per il fideiussore, che “L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione. (Cass. n. 10522/2020; Cass. n. 762/2016). Bene ha fatto il Tribunale ad accreditare l'eventus damni, occorrendo che il debitore fornisca prova che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore, mentre ha semplicemente allegato di essere ancora titolare di quote di CP_5 ½ dell'usufrutto di due immobili in Roma alla via Brunetti n. 33, nonché comproprietario di ¼ di un locale in Via di Torre Gaia, di cui non fornisce una stima asseverata, tanto che tale patrimonio residuo è del tutto inadeguato a fronteggiare l'elevato credito accumulato, persino stando all'arbitraria valutazione che ne viene data, senza contare che il pregiudizio ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale
9 del debitore, ma anche quando generi una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito. Bene ha fatto, infine, il Tribunale ad assumere la gratuità dell'atto di trasferimento del 9/7/2019, che pure ha recepito il contenuto dell'accordo di separazione personale raggiunto tra i coniugi il 27/5/2019. La giurisprudenza (Cass. n. 27409/2019) ha chiarito che “gli accordi di separazione personale tra coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali concernenti beni mobili o immobili, rispondono di norma ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale, il quale sfugge alle connotazioni classiche sia dell'atto di donazione sia dell'atto di vendita e svela una sua tipicità propria la quale poi, di volta in volta, può colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza in concreto dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali, anche solo riflessi, maturati nel corso della vita matrimoniale (ex plurimis, Cass. 14/03/2006, n. 5473; 23/03/2005, n. 5741; 11/11/1992, n. 12110). La necessità di qualificare l'atto come oneroso o gratuito rileva poi al diverso fine dell'applicazione della disciplina differenziata di cui all'art. 2901 cod. civ. (da ultimo, Cass.
15/04/2019, n. 10443), ma non incide sulla giustificazione causale dell'attribuzione patrimoniale, che appunto risiede nella sistemazione dei rapporti tra gli ormai ex coniugi”. Con l'atto di trasferimento del 9/7/2019 trasferiva a CP_5 CP_1 l'usufrutto dei propri immobili in Roma e Sabaudia e ai figli , Parte_2 Parte_1
e la nuda proprietà, senza corrispettivo ma in adempimento di Persona_1 impegni assunti in sede di separazione personale.
In sede di separazione personale consensuale aveva concordato con CP_5
condizioni che prevedevano, oltre all'obbligo di versare € 1.000,00 in favore di CP_1 ciascuno dei tre figli, nessuno dei quali aveva raggiunto l'indipendenza economica, l'obbligo di trasferire i propri diritti immobiliari, senza che la donna fosse tenuta a versare corrispettivo di alcun genere al marito, ovvero avesse rinunciato al mantenimento in cambio di quell'attribuzione, escludendosi anzi l'assegno sull'espresso presupposto della sua piena indipendenza economica. Dunque, è testualmente smentito che la cessione dell'intero patrimonio immobiliare del fosse giustificata da una sinallagmatica rinuncia all'obbligo di mantenimento della Per_1 moglie gravante sul marito, né risulta che avesse la funzione di remunerare la moglie per l'impegno già profuso in ambito domestico, tanto più che ella era espressamente qualificata come funzionario dell'INPS. Vero è che, ferma l'evidente gratuità dell'atto per la parte di attribuzione ai figli, i quali hanno anche continuato ad essere beneficiati di un cospicuo assegno, anche con riguardo alla cessione dell'usufrutto alla donna non sono concordati corrispettivi di alcun genere né sono apprezzabili diritti da lei rinunciati che possano valere a segnare l'onerosità del trasferimento immobiliare. Nell'ambito della sistemazione solutorio-compensativa scelta da e CP_5
, non è individuabile alcun sacrificio per la donna, pur a fronte della quasi CP_1 completa spoliazione patrimoniale immobiliare per l'uomo, tanto che il trasferimento concordato non può non connotarsi in chiave di gratuità. E' del tutto irrilevante che l'accordo dica espressamente che quel trasferimento immobiliare fosse funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi familiare, perché se
è indubbio che l'attribuzione patrimoniale trovi causa nella sistemazione dei rapporti tra gli
10 ormai ex coniugi, la definizione conseguita ha nella specie arricchito e CP_1 impoverito . CP_5
In tal senso, bene ha fatto pertanto il Tribunale ad escludere che, ai fini della revocazione del trasferimento, dovesse verificarsi la scientia damni in capo al terzo acquirente.
§ 6. – L'appello incidentale proposto da in proprio e nella qualità di CP_5 genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore , oltre ad Persona_1 aderire all'appello proposto da , in proprio e nella qualità di genitore esercente CP_1 la potestà genitoriale sul figlio minore , nonché da Persona_1 Parte_2 e , ricalca pedissequamente l'atto di costituzione in primo grado, senza Parte_1 formulare critiche specifiche alla sentenza, nella parte in cui questa ha pure affrontato e risolto questioni da egli solo sollevate, quali la contestata esistenza del diritto di credito vantato dalla banca ovvero l'eccepita nullità della fideiussione da lui assunta per contrarietà alla normativa in materia.
Ne discende che l'appello è inammissibile.
Va, infatti, ricordato che l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, «…affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (pur restando escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado)» (Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
In altri termini, i motivi di appello devono tradursi sempre nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata e dirette ad incrinarne il fondamento logico – giuridico;
dopodiché l'appellante, una volta denunciato esattamente l'errore commesso dal primo giudice, deve anche offrire la prova della fondatezza del motivo, in ossequio alla regola, due volte ribadita dalle sezioni unite della S.C. (Cass. SS.UU. n.
28498/2005 e Cass. SS.UU. n. 3033/2013), che vuole l'appellante onerato della prova dei motivi posti a sostegno dell'impugnazione.
Nel caso di specie, parte appellante si limita a riprodurre pedissequamente il proprio atto di costituzione in primo grado omettendo qualsivoglia critica al ragionamento seguito dal primo Giudice che ha puntualmente dato atto delle motivazioni che rendevano irrilevanti le contestazioni sull'esistenza del diritto di credito vantato dalla banca ovvero sull'eccepita invalidità della garanzia fideiussoria.
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, in conformità alle tariffe forensi di cui al decreto n. 147 del 13/8/2022, sulla base del valore della causa ragguagliato al credito a cautela del quale è promossa revocatoria (vedi da ultimo Cass. n. 3697/2020), e quindi con riguardo allo scaglione da € 4.000.001 ad € 8.000.000, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 8. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17
L. n. 228/12 a carico delle parti appellanti.
PER QUESTI MOTIVI
11 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e CP_1 nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Persona_1
, e , in proprio e nella qualità di genitore
[...] Parte_2 Parte_1 CP_5 esercente la potestà genitoriale sul figlio minore , nei confronti di Persona_1
(già , nella contumacia di e per Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6 essa la contro la sentenza n. 2926 pubblicata il 23/2/2022 resa tra le parti Controparte_7 dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna , in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà CP_1 genitoriale sul figlio minore , e Persona_1 Parte_2 Pt_1
, e in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà
[...] CP_5 genitoriale sul figlio minore , in solido tra loro, al Persona_1 pagamento delle spese di lite, in favore di di (già Controparte_3 CP_4
, liquidate in complessivi € 49.065,00, di cui € 12.536,00 per la fase di
[...] studio, € 7.289,00 per la fase introduttiva, € 8.397,00 per la fase di trattazione, € 20.843,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico delle parti appellanti di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 6/12/2024.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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