Articolo 2 della Legge 14 febbraio 1963, n. 280
Articolo 1Articolo 3
Versione
10 aprile 1963
Art. 2.
L' articolo 2 della legge 24 luglio 1942, n. 1023 , modificato con l'articolo unico della legge 28 luglio 1950, n. 595 , e' sostituito dal seguente:
"Il patrimonio del Fondo e' costituito da un capitale fruttifero di lire 10.000.000 versato alla Cassa depositi e prestiti.
Le entrate del Fondo sono costituite:
a) dagli interessi sul capitale costituito in patrimonio;
b) dal contributo annuo globale di lire 10.000.000 a carico delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, la cui misura per ogni singola Camera sara' determinata, di anno in anno, dal Ministero dell'industria e del commercio in rapporto alle entrate previste nei bilanci camerali per imposte e sovrimposte ed il cui versamento al Fondo sara' effettuato dalle Camere stesse, con le modalita' stabilite dal regolamento, entro il secondo trimestre dell'anno;
c) dal contributo corrisposto dal Ministero del commercio con l'estero a norma della legge 29 ottobre 1954, n. 1083 ;
d) da eventuali contributi ed offerte di altre Amministrazioni, enti o privati;
e) dalle somme disponibili presso la Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore della presente legge dedotte lire 10.000.000 versate alla predetta Cassa ai sensi del comma precedente.
Con le entrate predette si provvede al pagamento degli assegni mensili e al rimborso delle spese di viaggio ai titolari delle borse, nonche' a tutte le altre spese necessarie per il funzionamento del Fondo".
Entrata in vigore il 10 aprile 1963