Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 24/06/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 01119/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00433/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 433 del 2022, proposto da:
RG ON di GI EU e BI SA di LE BI & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Maria Vittoria Gargiulo, Francesco Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Diamante, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marietta De Rango, Mario Perugini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per il risarcimento ex art. 30, comma 3, c.p.a. del danno conseguente al colposo comportamento del Comune di Diamante, concretizzatosi con l'adozione dell'illegittimo provvedimento di cui alla determina n. 104 del 11.11.2021, trasmessa il 16.11.2021, con cui è stata disposta la revoca ex art. 21-quinquies L. 241/1990 della determina dirigenziale n. 82 del 23.9.2021, recante l'aggiudicazione definitiva, non efficace, in favore delle ricorrenti della gara avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza dell'abitato di Diamante dagli allagamenti mediante lavori di ristrutturazione del muro paraonde del lungomare di corso Vittorio Emanuele” – CIG 8857496CEB - CUP E25J19000200001, nonché per l'accertamento della condotta colposa del comune di Diamante successivo alla diffida trasmessa dalle ricorrenti in data 23.2.2022 e per la conseguente condanna del detto Comune, previo accertamento dell'illegittimità della citata determina n. 104 del 11.11.2021, trasmessa il 16.11.2021, e degli atti prodromici, connessi e conseguenziali, al risarcimento dei costi e dei danni subiti dalle ricorrenti, anche a titolo di indennizzo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Diamante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Valeria Palmisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in oggetto, notificato al Comune di Diamante il 16.3.2022, l’ATI ricorrente ha esposto di aver partecipato alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, da espletarsi tramite portale telematico ai fini dell’affidamento con il criterio del prezzo più basso, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 9 bis, dell’art. 60 e dell’art. 95 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss, dei lavori di “ Messa in sicurezza dell'abitato di Diamante dagli allagamenti mediante lavori di ristrutturazione del muro paraonde del lungomare di Corso Vittorio Emanuele ”, per un importo a base di gara di € 668.755,84 oltre IVA, a seguito della quale veniva nominata aggiudicataria (determina di aggiudicazione definitiva n. 82 del 23.9.2021) e diveniva consegnataria dei lavori il 18.10.2021.
2. Nel corso delle verifiche eseguite dalla stazione appaltante l’Agenzia delle Entrate trasmetteva documentazione da cui emergeva una pendenza, a carico della mandante Verbicario SA, di € 6.401,19 di cui alla cartella esattoriale notificata il 27.2.2020, ossia antecedentemente alla sospensione dei termini di versamento disposta dal D.L. 18/2020.
La ricorrente ha quindi riferito che, in forza di tale normativa sopravvenuta, è stata disposta la sospensione ex lege dei termini di pagamento sicché, sia alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (23.8.2021), sia alla data di adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva (23.9.2021), il termine per il pagamento della cartella oggetto di contestazione era ancora pendente e nessuna violazione poteva essere legittimamente contestata.
L’istante ha poi dedotto che l’11.11.2021 il Comune resistente ha revocato d’ufficio l’aggiudicazione per assenza del requisito previsto dall’art. 80, comma 4, del D.lgs. 50/2016, nonostante le controdeduzioni presentate il 28.10.2021, nell’ambito delle quali era stata rappresentata l’esistenza della sospensione dei termini di pagamento.
3. A seguito della revoca, quindi, è stata disposta la segnalazione ad Anac e l’incasso della cauzione provvisoria per l’importo di € 6.800,00 versata dalla società onde scongiurare l’escussione della polizza. L’Anac, tuttavia, il 4.2.2022, ha archiviato il procedimento sanzionatorio ritenendo insussistente la violazione dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 atteso che “ sia alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (23.8.2021) sia alla data di adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva (23.9.2021) il termine per il pagamento della cartella oggetto di contestazione era ancora pendente …”.
4. A seguito di ciò, quindi, l’ATI ricorrente ha invitato la stazione appaltante a rivedere in via di autotutela tutti i provvedimenti e gli atti adottati a suo danno procedendo, innanzitutto, all’affidamento dell’appalto in proprio favore e alla restituzione dell’importo di € 6.800,00, indebitamente incassato. Tale diffida è tuttavia rimasta priva di riscontro.
5. L’istante ha quindi dedotto l’illegittimità del provvedimento adottato atteso che le ragioni poste a fondamento si basano sull’errato presupposto che la mandante BI SA avesse dichiarato il falso in fase di presentazione dell’offerta in merito al possesso del requisito previsto dall’art. 80, comma 5, D.lgs. 50/2016 in tema di regolarità fiscale, nonché tenuto conto della mancanza dei presupposti di cui all’art. 21 quinquies e nonies della L. 241/1990 e, cioè, sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero un mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, ovvero una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, con conseguente responsabilità precontrattuale derivante dall’illegittimità del provvedimento o, in subordine, comunque spettanza dell’indennizzo di cui all’art. 21 quinquies L. 241/1990.
5.1. In ordine al quantum del risarcimento dovuto, lo stesso sarebbe pari alle seguenti voci:
- mancato guadagno e responsabilità precontrattuale, pari ad almeno il 10% del valore dell’importo dell’aggiudicazione originariamente disposta in favore delle ricorrenti e dunque nella misura non inferiore ad € 46.968,53;
- “ perdita di chance ” connessa, da un lato, all’impossibilità di partecipare ad ulteriori procedure di gara nelle more bandite e, dall’altro, all’impossibilità di far valere nelle future contrattazioni il requisito economico legato all’esecuzione dell’opera, quantificabile, in via equitativa, nella misura almeno pari al 3% del valore dell’importo dell’aggiudicazione, ovvero nel maggiore o diverso importo ritenuto equo dal Tribunale;
- al controvalore delle spese e dei costi sostenuti per la partecipazione alla gara da riconoscersi in via gradata a titolo di indennizzo ex art. 21- quinquies L. 241/1990;
- alla ripetizione a titolo risarcitorio, ed in via gradata a titolo di indennizzo ex art. 21- quinquies L. 241/1990, dell’importo di € 6.800,00 che il Comune resistente ha indebitamente incamerato ai danni delle ricorrenti.
6. Si è costituito in giudizio il Comune di Diamante eccependo l’infondatezza nel merito del ricorso attesa la natura dovuta del provvedimento di esclusione a seguito della certificazione di Agenzia delle Entrate che riportava l’irregolarità contributiva, spettando a quest’ultima in via esclusiva il compito di dare un giudizio sulla regolarità fiscale dei partecipanti a gara pubblica, nonché attesa la mancanza di prova in relazione al danno patito.
7. All’udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata trattenuta dal collegio per la decisione.
DIRITTO
1. Va preliminarmente rilevato che parte ricorrente agisce al fine di ottenere il ristoro per equivalente, o in subordine la tutela indennitaria, derivante dalla mancata aggiudicazione definitiva della gara e la conseguente mancata conclusione del contratto.
Sussiste pertanto la giurisdizione del giudice adito trattandosi di un giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno da illegittima revoca dell’aggiudicazione, in conformità con quanto affermato dalla giurisprudenza più recente, secondo cui le controversie relative alla violazione degli obblighi di correttezza e buona fede della stazione appaltante nel corso delle procedure di evidenza pubblica rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo. Questo anche quando al provvedimento di aggiudicazione non sia seguita la stipula del contratto – come nel caso di specie - poiché la controversia in cui il soggetto richiede l’accertamento del preteso inadempimento e del relativo risarcimento ha ad oggetto comunque atti o provvedimenti della procedura concorsuale obbligatoria ovvero relativi all’individuazione del contraente a seguito dell’aggiudicazione (si veda ex multis Cass. Civ., Sez. Un. 25 maggio 2018, n. 13191).
2. Tanto premesso, il ricorso è parzialmente fondato e va conseguentemente accolto per quanto di ragione, nei sensi e limiti di seguito esposti.
In estrema sintesi, a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite di Cassazione n. 500 del 1999, la responsabilità dell’amministrazione è stata ricondotta al sistema aquiliano di cui all’art. 2043 c.c., con conseguente necessità di accertarne tutti gli elementi costitutivi tra cui l’evento dannoso, il danno ingiusto, il nesso causale, il dolo o la colpa della p.a., con due doverose precisazioni e cioè:
- che la responsabilità dell’amministrazione in tema di appalti, a partire dalla nota sentenza resa dalla Corte di Giustizia in causa C 314/09, ha natura oggettiva e non è quindi necessario verificare il requisito della colpa;
- che l’illegittimità del provvedimento non basta, dovendo altresì essere effettuato il c.d. giudizio di spettanza del bene della vita.
3. Così chiarite le essenziali coordinate ermeneutiche cui avere riguardo, nel caso di specie l’ATI ricorrente lamenta l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione nella parte in cui ha revocato l’aggiudicazione in suo favore ritenendo – erroneamente - la sussistenza di false attestazioni relative ai requisiti di partecipazione ai sensi dell’art. 80 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 nonché la presenza di violazioni gravi definitivamente accertate ai sensi del comma 5. Ritiene, pertanto, di avere diritto al ristoro dei danni derivanti dall’illegittimo atto di revoca consistenti nel lucro cessante (pari all’interesse positivo, ossia all’esecuzione del contratto e al danno curriculare), nonché nel danno emergente (pari al valore della cauzione incamerata, ossia € 6.800,00). In subordine ha chiesto l’indennizzo da revoca, pari al 10% del valore dell’aggiudicazione, alla perdita di chance, alle spese sostenute per partecipare alla gara.
4. Ciò premesso la domanda risarcitoria è fondata rispetto all’ an ed è altresì fondata, ma solamente in parte, in ordine alle diverse componenti di danno ristorabile.
4.1. In ordine al primo aspetto, come noto, l'articolo 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, ratione temporis applicabile alla procedura di gara in esame, prescrive l'esclusione dalla gara dell'operatore economico che ha " commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti ". Con riferimento ai casi di irregolarità fiscale, la citata disposizione precisa che le violazioni risultano gravi quando " comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ", cioè maggiore di euro 5.000,00; devono poi intendersi come definitivamente accertate se " contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione ".
Le violazioni definitivamente accertate sono, difatti, quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili e - per pacifica giurisprudenza - " quest'ultima condizione di pagamento è data per verificata con la notifica della cartella esattoriale " (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sezione III, 8 aprile 2022, n. 4156; Consiglio di Stato, sezione III, 18 dicembre 2020, n. 8148 e Id., sezione V, 5 maggio 2016, n. 1783), salvo il caso in cui l'operatore economico dimostri di non aver ricevuto gli avvisi di accertamento presupposti o dimostri che questi ultimi siano già stati oggetto di impugnazione, prima della notificazione delle cartelle di pagamento (Consiglio di Stato, n. 8148/2020, n. 856/2018 e n. 1783/2016; T.A.R. Lazio, Roma, n. 1455 e n. 1456/2022; T.A.R. Sicilia, Catania n. 1544/2022; T.A.R. Molise, n. 82/2023).
Vanno poi riportati i principi ribaditi di recente dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza del 24 aprile 2024, n. 7, secondo i quali:
- i certificati rilasciati dalle autorità competenti, in ordine alla regolarità fiscale o contributiva del concorrente, hanno natura di dichiarazioni di scienza e si collocano fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso, per cui si impongono alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 maggio 2016, n. 10; 4; Id., Sez. III, 18 dicembre 2020 n. 8148; Sez. V, 17 maggio 2013, n. 2682);
- è necessario che i requisiti di ammissione previsti dalla lex specialis siano posseduti dal concorrente a partire dal momento della presentazione dell'offerta e sino alla stipula del contratto e poi ancora fino all'adempimento dell'obbligazione contrattuale ( ex plurimis , Consiglio di Stato, Ad. Plen. 20 luglio 2015, n. 8; Id., Sez. V, 2 maggio 2022, n. 3439; Id., Sez. IV, 1° aprile 2019, n. 2113), discendendone l'onere dichiarativo in capo all'operatore economico concorrente, ricondotto all'articolo 1, comma 1-bis, della legge 241/1990, nonché il correlativo dovere della stazione appaltante di compiere i relativi accertamenti con riguardo all'intero periodo (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 20 luglio 2015, n. 8; Id., Sez. IV, 4 maggio 2015, n. 2231; Id., Sez. III, 10 novembre 2021, n. 7482).
Tale secondo principio è stato desunto anche dall'articolo 80, comma 6, del D. Lgs. n. 50 del 2016, il quale stabilisce che: " Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 ". Nel nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), tale principio è addirittura divenuto una regola espressa in quanto, all'articolo 96, è stato previsto specificamente l'onere dell'operatore economico di comunicare tempestivamente il verificarsi della causa di esclusione e delle misure adottate, tanto che, al comma 14 del citato articolo, viene chiarito che l'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi della valutazione sulla sussistenza di una condotta integrante illecito professionale.
Con specifico riguardo al requisito concernente l'assenza di debiti tributari, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la già citata sentenza del 24 aprile 2024, n. 7, ha, poi, sostenuto che " la certificazione rilasciata dall'amministrazione fiscale competente (Agenzie delle Entrate o eventualmente altra amministrazione titolare di poteri impositivi), ai sensi dell'articolo 86, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, deve coprire l'intero lasso temporale rilevante, ovvero quello che va dal momento di presentazione dell'offerta sino alla stipula del contratto" e che " per quanto riguarda la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, ovvero dagli enti previdenziali e assistenziali (DURC), per la consolidata giurisprudenza compete al giudice amministrativo accertare, in via incidentale (ossia senza efficacia di giudicato nel rapporto tributario o previdenziale/assistenziale), nell'ambito del giudizio relativo all'affidamento del contratto pubblico, la idoneità e la completezza della certificazione presa in considerazione, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal concorrente (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 maggio 2016, n. 10; Sez. V, 9 febbraio 2024, n. 1339; 26 aprile 2021, n. 3366; 14 giugno 2019, n. 4023)".
4.2. Nella fattispecie in esame, il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione ha a fondamento la sussistenza di gravi violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali nonché la falsità dell’attestazione relativa alla regolarità della situazione fiscale della capogruppo e delle mandanti.
4.2.1. Quanto al primo aspetto, la stazione appaltante ha dedotto di aver disposto la revoca poiché, dall’attestazione dell’Agenzia delle Entrate del 19.10.2021, risultava la violazione, definitivamente accertata, rinveniente nell’omesso pagamento della cartella n. 03420200001485891, anno di imposta 2015, notificata il 27/02/2020 a “BI SA”, derivante da liquidazione Irap controllo centralizzato, per un debito di Euro 6.401,19, come tale superiore alla soglia legale di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2 bis, del d.p.r. 602/73 pari ad € 5.000.
Contrariamente a quanto osservato in sede di controdeduzioni dalla parte istante, l’Amministrazione non ha errato nel considerare la suddetta somma, portata dalla citata cartella, come teoricamente violativa della soglia legale.
Difatti, nel determinare il superamento della soglia, attività questa rimessa alla stazione appaltante, deve aversi riguardo, in base al richiamato dettato normativo, non solo all’ammontare delle imposte o tasse rimaste prive di pagamento ma anche ai relativi accessori, e dunque anche a interessi e sanzioni (v. da ultimo anche TAR Sicilia, Catania, III, 5 gennaio 2024, n. 88).
Nel caso di specie l’imposta rimasta insoluta a titolo di IRAP è pari ad € 4.368,68, ma con l’importo residuo riferito a interessi e sanzioni si supera ampiamente la soglia legale di gravità di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2 bis, del DPR 602/1973.
4.2.2. Tuttavia è affetta da errore la valutazione, posta parimenti e contestualmente alla base del provvedimento di revoca, relativa alla falsità delle dichiarazioni rese dell’ATI ricorrente in sede di partecipazione alla gara, relativamente all’inesistenza di debiti a titolo di imposte e contributi, attesa appunto la sussistenza della succitata cartella esattoriale relativa a debiti IRAP anno d’imposta 2015. Difatti, come rilevato dalla ricorrente già nell’ambito delle controdeduzioni trasmesse il 28.10.2021, il pagamento del debito d’imposta portato dalla cartella esattoriale notificata il 27.2.2020 più volte citata, è stato assoggettato alla sospensione dei termini avvenuta per effetto dei D.L. 18/2020 e DL 73/2021 dal 8.3.2020 al 31.8.2021. Pertanto i pagamenti delle cartelle in scadenza nel suddetto periodo avrebbero dovuto essere eseguiti entro il 30.9.2021. Come, quindi, rilevato anche da Anac, sia al momento della presentazione dell’offerta (23.8.2021) sia a quello dell’aggiudicazione della gara (23.09.2021), il termine non era ancora decorso sicché, del tutto correttamente, l’aggiudicataria ha dichiarato di non avere alcun debito definitivo pendente e, conseguentemente, la dichiarazione resa in sede di DGUE non era affetta da falsità.
Deve pertanto ritenersi integrata la responsabilità a carico dell’amministrazione, consistente nell’annullamento illegittimo, sotto questo profilo, di un provvedimento favorevole, a fronte del quale sussiste certamente la spettanza del bene della vita, non essendo stata la ricorrente riconosciuta legittima aggiudicataria della gara, pur avendo poi assolto al proprio debito tributario.
5. Occorre a questo punto scrutinare l’ ubi consistam e l’eventuale spettanza del danno conseguenza anelato, nelle rispettive voci del danno emergente e del lucro cessante, tenuto conto peraltro dell’esito positivo della gara.
In tale evenienza, infatti, l’impresa ha diritto ad ottenere, quale lucro cessante, una somma di denaro pari all’utile che avrebbe percepito in caso di esecuzione dell’appalto, non avvenuta per l’illegittimità dell’azione amministrativa (e mancata adozione di provvedimento favorevole in sede di autotutela). Tale vantaggio economico va quantificato, in conformità con la giurisprudenza formatasi nella vigenza del D.Lg.s 50/2016, nella somma pari al 10% dell’importo a base d’asta come ribassato dall’offerta dell’impresa ricorrente (cfr. ex plurimis Tar Puglia, Bari, sez. II, 18 luglio 2002, n. 3399)
Tuttavia l’impresa danneggiata ha diritto ad ottenere tale ammontare solo nel caso in cui dimostri – e prima ancora alleghi – di non aver potuto utilizzare mezzi e manodopera, lasciati disponibili, per l’espletamento di altri lavori, servizi o forniture. Qualora difetti suddetta allegazione l’ammontare del risarcimento del danno va ridotto in via equitativa o addirittura escluso.
In tal senso “ l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha evidenziato che costituisce una presunzione, fondata sull'id quod plerumque accidit, quella secondo cui l'imprenditore, in quanto soggetto che esercita professionalmente un'attività economica organizzata finalizzata alla produzione di utili, normalmente non rimane inerte in caso di mancata aggiudicazione di un appalto, ma si procura prestazioni contrattuali alternative dalla cui esecuzione trae utili. Pertanto, in mancanza di prova contraria, che l'impresa che neghi l'IU PE può fornire anche sulla base dei libri contabili, deve ritenersi che essa abbia comunque impiegato proprie risorse e mezzi in altre attività, dovendosi quindi sottrarre al danno subito per la mancata aggiudicazione l 'IU PE , calcolato in genere in via equitativa e forfettaria ” (T.A.R. Salerno, (Campania) sez. I, 04/12/2017, n.1698).
5.1. Tanto premesso, nel caso di specie la società ricorrente non ha fornito alcuna allegazione né prova in proposito, limitandosi a riferire del tutto astrattamente la spettanza di un danno da mancato profitto nella misura equitativamente indicata dalla giurisprudenza. La richiesta risarcitoria per danno da lucro cessante potrebbe peraltro essere respinta anche ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c., a norma del quale il danneggiato ha un puntuale dovere di non concorrere ad aggravare il danno, sicché il comportamento inerte dell'impresa ben può assumere rilievo in ordine all' IU DU .
5.2. Del pari è destituita di fondamento la domanda di condanna al pagamento del danno curriculare asseritamente subito dal ricorrente.
Come noto il danno curriculare consiste nella lesione derivante dal depauperamento esperienziale utile alla partecipazione a gare future.
L’attenzione tuttavia va riposta, ancora una volta, sul relativo onere probatorio, sicché tale pregiudizio, indiretto ma tuttavia ristorabile qualora effetto normale del fatto dannoso secondo l’id quod plerumque accidit , può essere risarcito quando sussista in concreto e venga debitamente allegata e provata l’impossibilità di partecipare ad una determinata gara o la mancata aggiudicazione quale conseguenza della mancata aggiudicazione (dovuta) di quella precedente.
Nel caso di specie parte ricorrente si è limitata a richiedere il ristoro della suddetta voce di danno limitandosi astrattamente a richiamarne la nozione e a quantificarlo nella misura del 3%, senza nulla allegare. Non è noto infatti il settore prevalente di operatività della società, la frequenza con cui ha avuto rapporti contrattuali con soggetti pubblici, la rilevanza dell’appalto in questione rispetto al proprio curriculum in concreto. In assenza di tali elementi quindi il Collegio ritiene non dovuto il risarcimento di tale tipologia di danno.
6. In ordine, infine, al danno emergente va dato atto che parte istante ha richiesto la ripetizione delle spese sostenute per la partecipazione alla gara solo a titolo di indennizzo da revoca legittima, mentre a titolo risarcitorio ha chiesto il pagamento della somma, pari alla cauzione provvisoria di € 6.800,00 che l’amministrazione ha incamerato a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione, così come risulta dalla documentazione prodotta da parte ricorrente e mai contestato dal Comune resistente.
Infatti la lettera d’invito all’art. 8 punto 7 espressamente contemplava la presentazione di una cauzione provvisoria pari all’1% dell'importo dei lavori (compresi oneri di sicurezza), nonché l’impegno di un fideiussore quale garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto.
La garanzia provvisoria in forma di cauzione, disciplinata all’art. 93 del D.lgs. 50/2016, vigente ratione temporis , copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informativa antimafia interdittiva.
Nel caso di specie, quindi, in considerazione dell’illegittimità, sotto il profilo evidenziato, della revoca operata dall’amministrazione rispetto all’atto di aggiudicazione, e conseguentemente dell’assenza di un fatto riconducibile all’affidatario, va disposto lo svincolo e la conseguente restituzione della cauzione (v. anche Tar Sardegna, Cagliari, sentenza 9 luglio 2015, n. 919).
Per quanto attiene alla disciplina degli accessori, trattandosi di azione non già di natura risarcitoria per equivalente, bensì di tipo restitutorio e, quindi, di debito di valuta e non già di valore, sono dovuti i soli interessi nella misura legale dal giorno del pagamento sino al soddisfo.
7. In considerazione dell’accoglimento solo parziale della domanda le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto di ragione nei limiti di cui in motivazione, respingendolo per il resto.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario
Valeria Palmisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Palmisano | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO