Articolo 19 della Legge 25 febbraio 1971, n. 95
Articolo 18Articolo 20
Versione
11 aprile 1971
Art. 19.
Sono estese, in quanto applicabili, ai figli degli invalidi per servizio, titolari di trattamento privilegiato ordinario di 1ª categoria, le disposizioni di legge a favore degli orfani dei caduti per servizio.
Entrata in vigore il 11 aprile 1971