Art. 19.
Sono estese, in quanto applicabili, ai figli degli invalidi per servizio, titolari di trattamento privilegiato ordinario di 1ª categoria, le disposizioni di legge a favore degli orfani dei caduti per servizio.
Sono estese, in quanto applicabili, ai figli degli invalidi per servizio, titolari di trattamento privilegiato ordinario di 1ª categoria, le disposizioni di legge a favore degli orfani dei caduti per servizio.