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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 10/06/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
RGL n. 734/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
DISPOSITIVO della SENTENZA
nella causa iscritta al n. 734/2021 RGL, promossa da:
e , assistiti dall'avv. BONFANTI DOMENICO Parte_1 Parte_2
PARTI RICORRENTI
contro
:
assistita dall'avv. MASINI LUIGI Parte_3
PARTE RESISTENTE
e
, in proprio e quale ex socio di ALTHEA JOB SOC. COOP., assistito Controparte_1 dall'avv. ROVETTO FRANCO
PARTE RESISTENTE
e
assistita dall'avv. CAPPA STEFANO CP_2
PARTE RESISTENTE
e
assistita dall'avv. BERTOLA VINCENZO Controparte_3
PARTE TERZA CHIAMATA
e
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (già e prima AMISSIMA ASSICURAZIONI Controparte_4
S.P.A.), assistita dall'avv. MUNAFO' DIEGO
PARTE INTERVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni da infortunio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
1 RGL n. 734/2021
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- condanna e in solido tra loro, al risarcimento del danno Parte_3 CP_2 non patrimoniale (differenziale e complementare) in favore di , quantificato Parte_1 nella complessiva somma di € 47.007,23 (di cui € 17.278,75 a titolo di danno biologico temporaneo, € 26.391,20 a titolo di danno non patrimoniale diverso dal danno biologico ed
€ 3.337,28 a titolo di danno biologico), oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
- accerta e dichiara il diritto di di ripetere nei confronti di la CP_2 Controparte_1 quota pari al 50% dell'importo di cui al capo che precede in ipotesi di pagamento integrale;
- rigetta la domanda risarcitoria formulata da;
Parte_2
- rigetta le domande dei ricorrenti proposte nei confronti di e HDI Controparte_1
Assicurazioni S.p.A.;
- condanna e in solido tra loro, alla rifusione in favore delle Parte_3 CP_2 parti ricorrenti, liquidate in complessivi € 8.037,00 (pari a 3/5 di € 13.395,00), oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e c.u. versato;
- condanna le parti ricorrenti alla rifusione in favore di HDI Assicurazioni S.p.A. delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.500,00 (pari a ½ di € 7.000,00), oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, che Controparte_1 CP_2 liquida in complessivi € 6.697,50 (pari a ½ di € 13.395,00), oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- compensa tra le parti le ulteriori spese legali;
- condanna a manlevare e tenere indenne di Controparte_3 Parte_3 quanto è tenuta a corrispondere al ricorrente per effetto della presente Parte_1 sentenza a titolo di risarcimento del danno, accessori, spese processuali e di CTU, al netto della franchigia contrattualmente prevista;
- pone definitivamente a carico di e Parte_3 Controparte_1 CP_2 ciascuno in pari quota, le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Motivazione entro 60 giorni.
Alessandria, il 10/06/2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
DISPOSITIVO della SENTENZA
nella causa iscritta al n. 734/2021 RGL, promossa da:
e , assistiti dall'avv. BONFANTI DOMENICO Parte_1 Parte_2
PARTI RICORRENTI
contro
:
assistita dall'avv. MASINI LUIGI Parte_3
PARTE RESISTENTE
e
, in proprio e quale ex socio di ALTHEA JOB SOC. COOP., assistito Controparte_1 dall'avv. ROVETTO FRANCO
PARTE RESISTENTE
e
assistita dall'avv. CAPPA STEFANO CP_2
PARTE RESISTENTE
e
assistita dall'avv. BERTOLA VINCENZO Controparte_3
PARTE TERZA CHIAMATA
e
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (già e prima AMISSIMA ASSICURAZIONI Controparte_4
S.P.A.), assistita dall'avv. MUNAFO' DIEGO
PARTE INTERVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni da infortunio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
1 RGL n. 734/2021
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- condanna e in solido tra loro, al risarcimento del danno Parte_3 CP_2 non patrimoniale (differenziale e complementare) in favore di , quantificato Parte_1 nella complessiva somma di € 47.007,23 (di cui € 17.278,75 a titolo di danno biologico temporaneo, € 26.391,20 a titolo di danno non patrimoniale diverso dal danno biologico ed
€ 3.337,28 a titolo di danno biologico), oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
- accerta e dichiara il diritto di di ripetere nei confronti di la CP_2 Controparte_1 quota pari al 50% dell'importo di cui al capo che precede in ipotesi di pagamento integrale;
- rigetta la domanda risarcitoria formulata da;
Parte_2
- rigetta le domande dei ricorrenti proposte nei confronti di e HDI Controparte_1
Assicurazioni S.p.A.;
- condanna e in solido tra loro, alla rifusione in favore delle Parte_3 CP_2 parti ricorrenti, liquidate in complessivi € 8.037,00 (pari a 3/5 di € 13.395,00), oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e c.u. versato;
- condanna le parti ricorrenti alla rifusione in favore di HDI Assicurazioni S.p.A. delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.500,00 (pari a ½ di € 7.000,00), oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, che Controparte_1 CP_2 liquida in complessivi € 6.697,50 (pari a ½ di € 13.395,00), oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- compensa tra le parti le ulteriori spese legali;
- condanna a manlevare e tenere indenne di Controparte_3 Parte_3 quanto è tenuta a corrispondere al ricorrente per effetto della presente Parte_1 sentenza a titolo di risarcimento del danno, accessori, spese processuali e di CTU, al netto della franchigia contrattualmente prevista;
- pone definitivamente a carico di e Parte_3 Controparte_1 CP_2 ciascuno in pari quota, le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Motivazione entro 60 giorni.
Alessandria, il 10/06/2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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