Ordinanza 19 novembre 2024
Massime • 1
Il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento - traendo origine dalla legittima (e, quindi, incolpevole) aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, ancorché non conforme alla realtà, non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni - non è invocabile nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali è possibile controllare, con l'ordinaria diligenza, la consistenza effettiva dell'altrui potere, come accade nel caso di organi di società di capitali regolarmente costituiti; tuttavia, anche in tale ipotesi il principio dell'affidamento può essere invocato, qualora il potere, sulla cui esistenza si assume di aver fatto incolpevolmente affidamento, possa sussistere indipendentemente dalla sua regolamentazione statutaria e possa essere conferito per determinati atti e senza particolari formalità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione alla sottoscrizione di un contratto di telefonia, aveva ritenuto configurabile l'affidamento incolpevole della compagnia telefonica nel potere di rappresentare una s.r.l. in capo al sottoscrittore, il quale faceva parte del suo organico, aveva la disponibilità del timbro dell'azienda ed aveva esibito l'atto costitutivo aziendale e la propria carta d'identità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 19/11/2024, n. 29833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29833 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
si costituiva Vodafone Italia s.p.a., resistendo al gravame. 2.1. Con sentenza n. 2495/2022 del 15 luglio 2022 la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello. 3. Avverso tale sentenza Cegau s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso Vodafone. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1398 cod. civ. e 1189 cod. civ, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Lamenta che, nel motivare in riferimento al principio di apparenza del diritto, la corte ha trascurato che colui che aveva stipulato a nome e per conto della Cegau s.r.l. il contratto di telefonia era da anni privo dei poteri di rappresentanza della società -per cui sarebbe bastato un controllo di Vodafone sulle visure camerali per desumere la falsa rappresentanza-, ed è pertanto incorsa nella violazione dell’orientamento di legittimità, secondo cui il principio 3 di apparenza del diritto non è invocabile nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l’ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell’altrui potere, come nel caso di organi di società di capitali regolarmente costituiti (vengono citate Cass., 10297/2010 e Cass., 12273/2016). 1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis cod. proc. civ. Il ricorrente richiama l’orientamento di questa Suprema Corte nelle sue generali premesse, per cui effettivamente il principio dell’apparenza del diritto e dell’affidamento non è invocabile in presenza di mezzi di pubblicità che consentano, con l’ordinaria diligenza, di controllare la consistenza effettiva dell’altrui potere, ma non considera che si è precisato che “tuttavia, anche in tale ipotesi, il principio dell'affidamento può essere invocato, qualora il potere sulla cui esistenza si assume di aver fatto incolpevolmente affidamento possa sussistere indipendentemente dalla sua regolamentazione statutaria e possa essere conferito per determinati atti e senza particolari formalità” (v. Cass., 10297/2010). E’ stato inoltre affermato che “In tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell’apparenza del diritto e dell’affidamento incolpevole allorché non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma ricorra anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nello stesso terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. In tema di rappresentanza apparente, il terzo contraente ha soltanto la facoltà, e non anche l’obbligo, di controllare, a mente dell’art. 1393 cod. civ., se colui che si qualifichi rappresentante sia in realtà tale, sicché non basta il semplice comportamento omissivo del medesimo terzo per costituirlo in colpa nel caso di abuso della procura (o di mancanza della stessa), occorrendo, per converso, ai fini dell’affermazione che egli abbia agito senza la dovuta diligenza, il concorso di altri elementi” (v. Cass., 08/05/2015, n. 9328). 1.2. Orbene, nel confermare la sentenza di primo grado, la corte d’appello ha ritenuto ricorrere nel caso di specie tutti i presupposti dell’apparenza del 4 diritto e dell’affidamento incolpevole di Vodafone nel potere, del soggetto che aveva stipulato il contratto di telefonia, di rappresentare la Cegau s.r.l., dato che era stato accertato che il sottoscrittore del contratto faceva parte dell'organico di Cegau s.r.l., aveva la disponibilità del timbro dell'azienda ed aveva esibito l'atto costitutivo aziendale e la propria carta d'identità. L’impugnata sentenza è dunque motivata conformemente ai suindicati principi di diritto, mentre, nel ritenerla sotto questi profili gravemente errata, sostanzialmente il ricorrente sollecita un riesame delle valutazioni svolte sul fatto e sulla prova, precluso in sede di legittimità (v. tra le tante, Cass., Sez. Un., 25/10/2013, n. 24148; Cass., 24/05/2006, n. 12362; Cass., 23/05/2014, n. 11511; Cass., 13/06/2014, n. 13485). 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Violazione dell’art. 360, comma I, n. 5 cod. proc. civ. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” Lamenta che la corte territoriale ha omesso di considerare che l’atto costitutivo della Cegau s.r.l. prevedeva l’esistenza di un consiglio di amministrazione e del suo presidente e che “al successivo art. 39 dell’allegato A del suddetto atto” era stabilito che “quando gli amministratori si costituiscono in consiglio di amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al presidente ed agli amministratori delegati, se nominati”, e non dunque al soggetto che nel caso di specie aveva stipulato con la Vodafone il contratto oggetto di causa. 2.1. Il motivo è infondato. L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. nel suo attuale testo riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico e non ricomprendente questioni o argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate che estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass., 976/2021; Cass., 21152/2014; Cass., 14802/2017; Cass., Sez. Un., 8053/2014). Orbene, la corte di merito ha esaminato l’atto costitutivo della società e ne 5 ha valutata la rilevanza unitamente alla considerazione di altre emergenze probatorie, e cioè il fatto che il sottoscrittore del contratto, che aveva anche esibito la sua carta d’identità, facesse parte dell’organico aziendale ed avesse la disponibilità del timbro dell’azienda. La censura del ricorrente, invece, inammissibilmente prescinde da tale complessiva ratio decidendi, che illustra il ragionamento con cui la corte di merito ha valutato l’intero compendio probatorio, ed enfatizza il preteso omesso esame del contenuto dell’atto costitutivo della società, allo scopo di sollecitare un riesame del fatto e della prova, in violazione del consolidato orientamento di legittimità secondo cui, per un verso, la contestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non piu’ censurabile secondo il nuovo parametro di cui all’articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, e, d’altra parte, con il ricorso per cassazione la parte non puo’ rimettere in discussione, contrapponendovi la propria, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimita’ (Cass., 15/05/2018, n. 11863; Cass., 17/12/2017, n. 29404; Cass., 02/08/2016, n. 16056). 3. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia “Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per violazione dell’art. 92 II comma cod. proc. civ.”. Lamenta che, ai fini della condanna al pagamento delle spese processuali, la corte di merito ha omesso di considerare la soccombenza anche di Vodafone per essere stato il decreto ingiuntivo opposto da Cegau s.r.l. revocato per ritenuta inefficacia ai sensi dell’art. 644 cod. proc. civ. 3.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis cod. proc. civ. Consolidato orientamento di legittimità ha già avuto modo di affermare che in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. 6 Pertanto, esula da tale sindacato di legittimità e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass., 14/11/2002, n. 16012; Cass., 1/10/2002, n. 14095; Cass., 11/11/1996, n. 9840)”. In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è stato inoltre precisato che “La valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all’esito finale della lite anche nell’ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, anche se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può considerarsi soccombente”; ed ancora “Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio;
di conseguenza, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria e di quelle attinenti all'esecuzione provvisoria del decreto, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore (vedi Cass., 09/02/1993, n. 2019; Cass., 09/04/1983, n. 2521; di recente cfr. Cass., 27/08/2020, n. 17854). Nel confermare la sentenza di primo grado, che ha sì revocato il decreto ingiuntivo sul rilievo della sua inefficacia ex art. 644 cod. proc. civ., ma ha condannato Cegau s.r.l. al pagamento dell’intera sorte capitale oltre interessi, riconoscendo provati e dovuti i consumi in relazione al contratto di telefonia stipulato con la opposta Vodafone, la corte di merito ha dunque fatto buon governo dei suindicati principi. 4. In conclusione, il ricorso va rigettato. 5. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in 7 dispositivo, seguono la soccombenza. 6. Sussistono, infine, i presupposti per la condanna della società ricorrente ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, nella misura parimenti indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di euro 2.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione