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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 4054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4054 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza dell'8.5.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter cpc e successive modifiche, nella causa iscritta al n. 11009 /2024 R.G.
TRA
, ( ) rappresentata e difesa dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
NUZZO PAOLO , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI MARIA SOFIA presso il quale è elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento indennità di maternità durante la SP
Conclusioni: conformi a quelle rese in atti;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.5.2024 deduceva di aver lavorato alle Parte_1
dipendenze della soc. dal 15.04.2022 con contratto di lavoro a tempo Controparte_2
determinato stagionale con scadenza 30.09.2022, CCNL applicato: aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo;
di aver presentato in data
4.10.2022 domanda per l'ottenimento della SP, domanda respinta in data 2.12.2022 “per mancata presentazione della documentazione richiesta”; che pertanto nel periodo dicembre
2022 – gennaio 2023 non percepiva l'indennità di disoccupazione;
che a seguito della
1 integrazione documentale, in data 13.1.2023 , l' accoglieva la domanda predisponendo i CP_3
pagamenti ; che in virtù della gravidanza in atto, il 14.02.2023 la ricorrente provvedeva a richiedere congedo di maternità ex art. 17 comma 2 lett. a) D.lgs. 151/2001, reiterando la richiesta per i mesi successivi come indicato in ricorso e che le suddette domande erano state respinte dall' con la seguente motivazione: “…per Controparte_1
il periodo richiesto di congedo sono trascorsi oltre 60 giorni dalla data di licenziamento” .
Tanto dedotto in fatto ha sostenuto in diritto la violazione dell'art. 24 comma 4 del D.lgs. nr.
151/2001 il quale prevede espressamente che “qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione” e deduceva inoltre che “se è vero che alla data della prima di domanda ex art. 17 comma 2 lett. a) D.lgs. 151/2001 inviata il 16.02.2023 erano trascorsi 60 giorni dalla data del licenziamento della sig.ra è parimenti acclarato Parte_1
che la ricorrente dal 16.02.2023 e fino al 27.02.2023 percepiva la “Nuova Assicurazione
Sociale per l'Impiego”.
Ha quindi concluso chiedendo al Giudice adito di : a)Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di ricevere l'indennità congedo di maternità ex art. 17 comma 2 lett. a) D.lgs. CP_ 151/2001; b)Per l'effetto condannare l' al pagamento della suddetta indennità dal
14.02.2023 al 05.01.2024 per la somma complessiva di € 12.466,00 (80% di € 1.246,60*10)
o in quella che sarà ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi sulle somme di volta in volta rivalutate e ciò dalla scadenza dei singoli pagamenti al giorno dell'effettivo soddisfo;
In ogni caso, condannare l' al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione CP_3
allo scrivente difensore che si dichiara antistatario.” CP_ L' si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto-.
All'udienza dell'8.5.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione depositate , la causa è stata decisa.
Il ricorso non è fondato e deve essere quindi respinto sulla base delle osservazioni che seguono.
L'art. 24, del Dlgs n. 151/2001 dispone che:
1. L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere a), b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17. (33) (35)
2 2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.
3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, né del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
((40))
4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione.
5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell'inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, ventisei contributi settimanali.
(…)
Parte ricorrente ha depositato il primo provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio che disponeva l'interdizione dal 14.2.2023.
Ugualmente documentata è la data in cui il rapporto di lavoro è cessato ovvero il 30.9.2022.
A seguito della integrazione documentale richiesta dall' alla ricorrente sono stati CP_3
riconosciuti i seguenti periodi di SP : 58 giorni dall'8.10.2022 al 5.12.2022; n.26 giorni dal 6.12.2022 al 31.12.2022 e n. 4 giorni dal 1.1.2023 al 4.1.2023.
Pertanto la ricorrente non poteva vantare alcun diritto alla percezione dell'indennità di maternità né in forza del disposto di cui al comma 2 art. 24 cit poichè la all'inizio Pt_1
del periodo di congedo di maternità, pur essendo disoccupata, tra l'inizio della disoccupazione (30.9.2022) e quello di congedo di maternità ( 14.2.2023) erano decorsi più
3 di sessanta giorni.
Ma la ricorrente non può nemmeno invocare il disposto di cui al comma 4 il quale prevede che “4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione.”
Invero la alla data del congedo ovvero il 14.2.2023 era sì ancora disoccupata ma Pt_1
non era più in godimento dell'indennità di disoccupazione che appunto era cessata in data
4.1.2023 con ultimo pagamento in data 9.2.2023 ( cfr. documentazione allegata dall' ) CP_3
Nessun rilievo ha la circostanza che la domanda di sia stata prima respinta e CP_4
successivamente accolta a seguito di integrazione documentale da parte della ricorrente.
Invero i termini indicati dall'art. 24 cit., non sono modificati dal procedimento necessario alla disamina della istanza da parte dell' che peraltro, a seguito dell'integrazione CP_3
documentale suddetta ha riconosciuto il beneficio della sin dall'8.10.2022 ovvero dalla CP_4
data della domanda avanzata originariamente dalla Pt_1
L'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità richiesta assorbono le doglianze avanzate dall' di prescrizione e decadenza dal diritto. CP_3
Le spese processuali seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
1) rigetta ricorso;
2) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in €850,00 oltre accessori come per legge.
Napoli, 21/05/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza dell'8.5.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter cpc e successive modifiche, nella causa iscritta al n. 11009 /2024 R.G.
TRA
, ( ) rappresentata e difesa dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
NUZZO PAOLO , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI MARIA SOFIA presso il quale è elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento indennità di maternità durante la SP
Conclusioni: conformi a quelle rese in atti;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.5.2024 deduceva di aver lavorato alle Parte_1
dipendenze della soc. dal 15.04.2022 con contratto di lavoro a tempo Controparte_2
determinato stagionale con scadenza 30.09.2022, CCNL applicato: aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo;
di aver presentato in data
4.10.2022 domanda per l'ottenimento della SP, domanda respinta in data 2.12.2022 “per mancata presentazione della documentazione richiesta”; che pertanto nel periodo dicembre
2022 – gennaio 2023 non percepiva l'indennità di disoccupazione;
che a seguito della
1 integrazione documentale, in data 13.1.2023 , l' accoglieva la domanda predisponendo i CP_3
pagamenti ; che in virtù della gravidanza in atto, il 14.02.2023 la ricorrente provvedeva a richiedere congedo di maternità ex art. 17 comma 2 lett. a) D.lgs. 151/2001, reiterando la richiesta per i mesi successivi come indicato in ricorso e che le suddette domande erano state respinte dall' con la seguente motivazione: “…per Controparte_1
il periodo richiesto di congedo sono trascorsi oltre 60 giorni dalla data di licenziamento” .
Tanto dedotto in fatto ha sostenuto in diritto la violazione dell'art. 24 comma 4 del D.lgs. nr.
151/2001 il quale prevede espressamente che “qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione” e deduceva inoltre che “se è vero che alla data della prima di domanda ex art. 17 comma 2 lett. a) D.lgs. 151/2001 inviata il 16.02.2023 erano trascorsi 60 giorni dalla data del licenziamento della sig.ra è parimenti acclarato Parte_1
che la ricorrente dal 16.02.2023 e fino al 27.02.2023 percepiva la “Nuova Assicurazione
Sociale per l'Impiego”.
Ha quindi concluso chiedendo al Giudice adito di : a)Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di ricevere l'indennità congedo di maternità ex art. 17 comma 2 lett. a) D.lgs. CP_ 151/2001; b)Per l'effetto condannare l' al pagamento della suddetta indennità dal
14.02.2023 al 05.01.2024 per la somma complessiva di € 12.466,00 (80% di € 1.246,60*10)
o in quella che sarà ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi sulle somme di volta in volta rivalutate e ciò dalla scadenza dei singoli pagamenti al giorno dell'effettivo soddisfo;
In ogni caso, condannare l' al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione CP_3
allo scrivente difensore che si dichiara antistatario.” CP_ L' si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto-.
All'udienza dell'8.5.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione depositate , la causa è stata decisa.
Il ricorso non è fondato e deve essere quindi respinto sulla base delle osservazioni che seguono.
L'art. 24, del Dlgs n. 151/2001 dispone che:
1. L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere a), b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17. (33) (35)
2 2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.
3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, né del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
((40))
4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione.
5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell'inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, ventisei contributi settimanali.
(…)
Parte ricorrente ha depositato il primo provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio che disponeva l'interdizione dal 14.2.2023.
Ugualmente documentata è la data in cui il rapporto di lavoro è cessato ovvero il 30.9.2022.
A seguito della integrazione documentale richiesta dall' alla ricorrente sono stati CP_3
riconosciuti i seguenti periodi di SP : 58 giorni dall'8.10.2022 al 5.12.2022; n.26 giorni dal 6.12.2022 al 31.12.2022 e n. 4 giorni dal 1.1.2023 al 4.1.2023.
Pertanto la ricorrente non poteva vantare alcun diritto alla percezione dell'indennità di maternità né in forza del disposto di cui al comma 2 art. 24 cit poichè la all'inizio Pt_1
del periodo di congedo di maternità, pur essendo disoccupata, tra l'inizio della disoccupazione (30.9.2022) e quello di congedo di maternità ( 14.2.2023) erano decorsi più
3 di sessanta giorni.
Ma la ricorrente non può nemmeno invocare il disposto di cui al comma 4 il quale prevede che “4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione.”
Invero la alla data del congedo ovvero il 14.2.2023 era sì ancora disoccupata ma Pt_1
non era più in godimento dell'indennità di disoccupazione che appunto era cessata in data
4.1.2023 con ultimo pagamento in data 9.2.2023 ( cfr. documentazione allegata dall' ) CP_3
Nessun rilievo ha la circostanza che la domanda di sia stata prima respinta e CP_4
successivamente accolta a seguito di integrazione documentale da parte della ricorrente.
Invero i termini indicati dall'art. 24 cit., non sono modificati dal procedimento necessario alla disamina della istanza da parte dell' che peraltro, a seguito dell'integrazione CP_3
documentale suddetta ha riconosciuto il beneficio della sin dall'8.10.2022 ovvero dalla CP_4
data della domanda avanzata originariamente dalla Pt_1
L'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità richiesta assorbono le doglianze avanzate dall' di prescrizione e decadenza dal diritto. CP_3
Le spese processuali seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
1) rigetta ricorso;
2) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in €850,00 oltre accessori come per legge.
Napoli, 21/05/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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