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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/06/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere –sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1741/2020 del ruolo generale, avente ad oggetto: accertamento di mansioni superiori e differenze retributive TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Parte_1
Francesco Petrone e Massimiliano De Benedictis, ed elettivamente domiciliata in Caserta, alla via Ferrarecce n. 55/A
ricorrente CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rapp.ta e Controparte_1 difesa, in virtù di procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonio Pezone e Luca Berardinis, unitamente ai quali elett.te domicilia in Frattamaggiore, alla via Roma 266 NONCHE' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_2 avv.ti E. Capasso, L. Cuzzupoli, I. De Benedictis, G. Tellone, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto;
resistenti MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente in data 10.3.2020, l'istante in epigrafe indicata deduceva di aver lavorato alle dipendenze della a dal 10.3.2015 al CP_1 CP_1
26.3.2019 in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nel livello VI del CCNL Commercio e Terziario e orario full-time, trasformato successivamente in part time al 70,30% da ottobre 2015 a gennaio 2016 e, poi, al 68,70% sino al 26.3.2019, percependo gli importi di cui alle buste paga. Rappresentava, tuttavia, di aver sempre svolto la propria attività lavorativa su tre turni: 9-17;16- 24 e 13-21, per sei giorni alla settimana, per un totale di 48 ore, occupandosi di prendere le ordinazioni dai clienti, fare “cassa”, preparare i prodotti commercializzati quali yogurt frullati macedonie centrifugati, servire i clienti, pulire la postazione, riscaldare o cuocere i dolci da
1 servire, e nel turno serale, di pulire i locali, mansioni riconducibili al livello IV del CCNL di categoria, superiore a quello di effettivo inquadramento. Lamentava, dunque, di non aver ricevuto una retribuzione adeguata alla qualità e alla quantità del proprio lavoro, nonché l'omesso inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali. Adiva, pertanto, questo giudice al fine di sentir dichiarare il proprio diritto ad un inquadramento full-time nel IV livello del CCNL commercio per il periodo dal 10.3.2015 al 26.03.2019 e, per l'effetto, condannare la socio unico al pagamento della somma CP_1 complessiva lorda di euro 40.995,44 oltre interessi e rivalutazione, oltre la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali omessi nei confronti dell'INPS; con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Ritualmente citata in giudizio, si costituiva parte resistente chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, in particolare sostenendo, con riferimento all'orario, che lo stesso era quello contrattualmente previsto e, riguardo alle mansioni, che le stesse erano limitate al mero taglio della frutta e alla manipolazione degli alimenti. In subordine, chiedeva compensarsi il credito della lavoratrice con il mancato preavviso nelle dimissioni. Si costituiva, altresì, l' associandosi, in caso di accoglimento del ricorso, alla richiesta di CP_2 versamento dei contributi omessi. Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova testimoniale, concesso il termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa mediante deposito della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti della presente motivazione. Va osservato che l'oggetto della presente causa attiene al riconoscimento di un livello di inquadramento superiore sul presupposto dello svolgimento nell'intero periodo di mansioni superiori nonché al riconoscimento delle relative differenze derivanti anche dallo svolgimento di orario full time. Tanto premesso, quanto al merito, appare opportuno ricordare, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento (art.2697 c.c.). Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003; Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353).
2 Quanto al grado di sufficiente specificità che la contestazione deve rivestire nello speciale rito del lavoro perché possa considerarsi tale, ed idonea quindi ad evitare ricadute pregiudizievoli per la parte, rilievo determinante assume la previsione di cui all'art. 416, comma 3, c.p.c., a norma del quale –e va sottolineata la sostanziale e significativa differenza di formulazione rispetto all'art. 167 c.p.c. avente ad oggetto la comparsa di riposta- “il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa, e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”: consegue che la contestazione, per essere tale, non può essere generica, ovvero non può concretizzarsi in formule di stile, né in asserzioni meramente negative, ma deve viceversa essere puntuale, circostanziata e dettagliata (cfr. Cass. SU 11353/2004), comprensiva quindi di tutte le circostanze idonee a suffragare la tesi contraria a quella posta a fondamento della domanda. Tanto premesso, incontestata la natura e la durata del rapporto, oltre che documentalmente provata, parte ricorrente ha dedotto di aver svolto durante l'intero periodo di lavoro mansioni rientranti nel IV livello del CCNL “Commercio e Terziario”, sebbene fosse stata inquadrata nel VI livello, circostanza specificamente contestata dalla resistente che ha invece eccepito che la ha sempre svolto compiti semplici propri del livello di inquadramento. Pt_1
Il thema decidendum, come innanzi delineato, impone di partire dalle declaratorie del CCNL di ctg. Infatti, al fine di verificare la fondatezza di inquadramento superiore occorre, dunque, che il giudice compia il seguente percorso logico-giuridico:
- accertamento in fatto delle attività in concreto svolte dal ricorrente;
- individuazione delle qualifiche e gradi previsti nei CCNL;
- raffronto tra i tratti distintivi tra la qualifica/grado attribuita dal datore e quella vantata in giudizio, comparata con le risultanze probatorie raggiunte con riguardo alle mansioni effettivamente svolte (cfr. in tal senso anche Cass. Sez. Lav. Nr. 20272/2010). Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere dall'analisi delle tre fasi successive: dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (cfr. ex multis e di recente Cass Sez. L n. 26234 del 30/10/2008, conformi Cass. 26233/08; Cass. 17896/07; 3069/05). Occorre insomma accertare quali siano state – in relazione al periodo dedotto in giudizio – le mansioni in concreto svolte sulla scorta delle emergenze processuali e, all'esito, valutare la riconduzione delle stesse alle declaratorie innanzi indicate. Ebbene, poiché la ricorrente era inquadrata nel livello 6 e agisce per il riconoscimento del livello 4 del CCNL richiamato, giova preliminarmente verificare qual è il tratto distintivo tra i livelli. L'art. 113 del CCNL di ctg. - Classificazione– prevede che appartengono al livello 6: “i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè:
1. dimostratore (addetto alla
3 propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali);
2. usciere;
3. imballatore;
4. CP_3
5. conducente di motofurgone;
6. conducente di motobarca;
7. guardiano di deposito;
8. ;
9. portapacchi CP_4 con o senza facoltà di esazione;
10. custode;
11. avvolgitore;
12. fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali;
13. portiere;
14. ascensorista;
15. addetto al carico e scarico;
16. operaio comune;
17. pompista comune senza responsabilità di cassa;
lavatore; asciugatore;
18. operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami: a) l'imbragatore che esegue l'imbragaggio di merci e/o materiali guidandone il sollevamento, il trasporto, il deposito;
b) il legatore che provvede alla legatura del materiale anche con apparecchiature manuali;
19. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione. Nota a verbale Per gli addetti al carico e scarico manuale dei colli pesanti si applica la deroga di cui all'art. 27, comma 4 del D.Lgs. n. 198/2006”. Mentre con riguardo alle mansioni relative al livello 4, la medesima norma dispone: “Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
1. contabile d'ordine;
2. cassiere comune;
3. traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
4. astatore;
5. controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni;
6. operatore meccanografico;
7. commesso alla vendita al pubblico;
8. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci (1);
9. addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); 10. commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione;
11. magazziniere;
magazziniere anche con funzioni di vendita;
…”. Pertanto, appare evidente che la distinzione tra i due livelli è da principalmente rinvenirsi nel livello di specificità delle mansioni svolte che nel livello VI riguardano lo svolgimento di semplici operazioni pratiche per le quali non sono necessarie competenze particolari, mentre per lo svolgimento delle mansioni di cui al livello IV occorrono conoscenze e capacità tecnico- pratiche rientrandovi pertanto anche gli operai che eseguono compiti operativi di vendita e le relative operazioni complementari quali quelle di cassa. Orbene, va ribadito che, secondo il granitico orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 8025/2003) il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. Nel caso de quo, la ricorrente ha allegato di essersi sempre occupata, sin dal marzo 2015, di prendere le ordinazioni dai clienti, fare “cassa”, preparare i prodotti commercializzati quali yogurt, frullati, macedonie e centrifugati, servire i clienti, pulire la postazione, riscaldare o
4 cuocere i dolci da servire, e nel turno serale, di pulire i locali, mansioni rientranti nel livello IV del CCNL di categoria mentre la società convenuta ha affermato che la stessa era addetta al solo taglio e manipolazione della frutta che poi veniva assemblata e poggiata sul bancone non essendoci servizio ai tavoli e che l'attività di cassa era svolta da altri dipendenti. Ciò premesso, al fine di dipanare la vicenda, per meglio inquadrare i fatti di causa, questo istruttore procedeva all'assunzione della prova testimoniale. Vanno dunque riportate le dichiarazioni testimoniali rese. Il teste , ex collega di lavoro della ricorrente, dichiarava: “conosco la ricorrente per Testimone_1 essere stato suo collega di lavoro per conto della ditta all'interno del Centro Commerciale Campania. CP_1
Adr: io sono andato a lavorare presso tale ditta verso il mese di Marzo 2017 e fino a Luglio 2018. Ricordo che la ricorrente già vi lavorava e se ben ricordo vi lavorava già da un anno. Preciso che quando io sono andato via, la ricorrente lavorava ancora per la convenuta fino al 2019. Tanto ho saputo quando ci siamo sentiti per l'inizio Cont della sua causa L'orario di lavoro della ricorrente si sviluppava su tre turni: dalle 9,00 alle 17,00, dalle 13,00 alle 21,00 e dalle 16,00 alle 24,00, sei giorni su sette. Il giorno libero poteva essere usufruito dal lunedì al giovedì in base ai turni stabiliti. Adr: la ricorrente si occupava della cassa, serviva ai tavoli o al banco, apertura e chiusura cassa. Adr: Io osservavo l'orario dalle 13,00 alle 21,00 oppure dalle 16,00 alle 24,00. Adr: ricevevamo le direttive dalla titolare sig. Adr: l'orario di lavoro che ho riferito veniva Parte_2 osservato anche prima che arrivassi io ed è rimasto lo stesso anche dopo. Infatti, i dipendenti erano sempre 4 tranne quando sono arrivati io dove eravamo in 5 per circa un mese in quanto un dipendente è andato via. Adr: preciso che delle 4 persone te svolgevano le medesime mansioni della ricorrente e uno si occupava esclusivamente della produzione ovvero per esempio il taglio della frutta. Adr: capitava che la titolare chiedesse di svolgere qualche ora in più, soprattutto nel Week- end e tali ore non venivano retribuite. Adr: non vi era un addetto alle pulizie. Eravamo sempre noi a svolgere tale mansione soprattutto la sera a chiusura. Adr: in alcuni casi chi era addetto al turno mattutino doveva tagliare anche la frutta appena arrivata e cuocere i cornetti. Adr: preciso che chi faceva il turno mattutino stava da solo mentre negli altri due turni vi erano due persone. All'occorrenza in caso di necessità anche di mattina vi erano due persone. Adr: conosco i sigg come miei colleghi di lavoro Parte_3 Tes_2 che svolgevano le medesime mansioni della ricorrente”. Il teste - che ha cognizione diretta dei fatti per cui è causa avendo lavorato con la ricorrente presso la società convenuta con i medesimi orari e mansioni - rende una dichiarazione lineare, scevra da contraddizioni e dettagliata e, pertanto pienamente attendibile con riferimento sia con riferimento ai compiti espletati dalla stessa che all'orario seguito quanto meno a partire dal marzo 2017 e fino al luglio 2018. D'altra parte, il teste – a differenza di quanto sostenuto dalla resistente – afferma che tutti e quattro i dipendenti compreso lui svolgevano le medesime mansioni e pertanto non vi erano differenziazioni tra chi tagliava la frutta e chi procedeva a tutte le altre incombenze ivi inclusa la gestione della cassa. Tale dichiarazione, dunque, oltre che resa da soggetto non avente alcun interesse nemmeno mediato agli esiti della lite, è pienamente idonea a supportare la tesi della ricorrente circa lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle del livello di inquadramento e di un orario maggiore di quello contrattualmente previsto anche perché le circostanze riferite da tale teste
5 trovano conferma nelle altre dichiarazioni testimoniali che consentono di retrodatare lo svolgimento di mansioni superiori quanto meno dalla primavera del 2016, tra marzo e aprile, quando i testi e sono stati assunti dalla toasteria sita accanto al bar ove Tes_3 Tes_4 lavorava la ricorrente e di ritenerle espletate sino alla fine del rapporto di lavoro della ricorrente nel marzo 2019 atteso che entrambi hanno continuato a lavorare anche dopo la cessazione dello stesso. Invero, il teste , dipendente della predetta dichiarava: Testimone_5 Parte_4
“Conosco la ricorrente in quanto lavoro presso l'esercizio commerciale sito all'interno del Centro Parte_5
Commerciale Campania, che era posto accanto al negozio IT in cui lavorava la ricorrente;
attualmente il bar è stato chiuso. Io lavoro ivi dall'aprile 2016 con contratto full time di 40 ore settimanale con turni in quanto il negozio è aperto dalle 10.00 alle 24.00, anche se il lavoro inizia alle 8.00 in quanto occorre preparare i prodotti ed effettuare lo scarico merci. I turni quindi non sono fissi perché in base a questi orari svolgo 8 ore di lavoro giornaliere. I miei giorni di lavoro non sono fissi in quanto ho due giorni di riposo a settimana variabili. Ricordo che la ricorrente era addetta alla cassa, incassava e faceva gli scontrini e alla preparazione di yogurt e frutta dietro al bancone;
ella serviva anche ai clienti. Non ricordo con precisione i giorni e gli orari di lavoro della ricorrente perché non sempre i nostri turni di lavoro coincidevano anche perché il negozio ove lavoro io apriva prima del suo. Il Bar IT era però aperto tutti i giorni. Anche la ricorrente lavorava secondo turni. Mi è capitato di vederla lavorare di sabato o domenica. Io la vedevo quando mi recavo a buttare l'immondizia e passavo davanti al locale. Ricordo altri dipendenti perché anche loro lavoravano secondo turni. Ricordo una persona di nome però non so se ella fosse la titolare o la responsabile, perché la vedevo poco, circa un paio Pt_2 di volte a settimana. Poi non so se ella fosse presente negli orari in cui io non svolgevo i turni. Se non sbaglio il bar aveva due tavolini oltre al bancone. Ho visto la ricorrente lavorare anche nei giorni festivi. A domanda avv. Petrone, ADR: ho svolto il turno 16-24 e ricordo di aver visto la ricorrente lavorare anche in questo frangente. Anche dopo le 22 in quanto a quell'ora di solito mi reco a buttare l'immondizia e quindi passavo davanti al bancone”. Anche tale teste ha cognizione diretta delle mansioni svolte dalla ricorrente per averla vista direttamente sul luogo di lavoro svolgere attività di preparazione di frutta e frullati, servita ai clienti e di addetta alla cassa e, con riferimento all'orario svolto, conferma sostanzialmente la ricostruzione oraria dedotta in ricorso, in quanto certamente vedeva la a lavoro nella Pt_1 fascia oraria 16-24, quando si trovava anch'egli a lavoro. Dello stesso tenore le dichiarazioni del teste , dipendente anch'egli della Testimone_6 Parte_4
come il teste precedente, che conferma di aver visto la ricorrente svolgere mansioni
[...] che prescindono dal mero taglio della frutta o manipolazione semplice degli alimenti. Egli affermava “Ho lavorato presso la sita presso il Centro Commerciale Campania dal marzo Parte_4
2016 all'agosto 2021. Tale locale era sito a fianco al IT Fruit Bar. Conosco la ricorrente e ricordo che ella lavorava presso il IT Fruit bar ove era addetta alla preparazione dei frullati e degli altri prodotti che dovevano essere serviti presso tale esercizio. Ella era addetta al banco e serviva sempre al banco i prodotti che preparava perché non c'erano posti a sedere. Io lavoravo secondo turni e per 40 ore settimanali. Vedevo spesso la ricorrente durante il pomeriggio che era l'orario in cui il locale in cui ella lavorava era più attivo mentre nell'attività in cui lavoravo io c'era maggiore affluenza ad ora di pranzo per cui in
6 tale orario non riuscivo ad uscire dal locale. Il locale in cui io lavoravo era aperto dalle 10.00 alle 24.00. Non ricordo con precisione gli orari di apertura del bar. Sicuramente alle 10 del mattino quando arrivavo era aperto ma non ricordo a che ora chiudesse: i locali dell'area food chiudevano alle 24.00 mentre altri anche prima ma non ricordo se il IT bar rientrasse in tali locali. Inoltre, io non lavoravo sempre fino alle 24.00. Non conosco gli orari della ricorrente né se lavorasse secondo turni. Ricordo altri dipendenti del bar nel medesimo periodo come una tale ma non ricordo né il cognome né i nomi degli altri dipendenti. Non ho mai visto Parte_3 la ricorrente alla cassa. Non so se prendesse le ordinazioni e ricordo di averla vista solo preparare i frullati e gli altri prodotti. Non ricordo chi fosse addetto alla cassa. A domanda avv. Petrone, ADR: “io ho lavorato nella fascia oraria 22-24 in caso di eventi eccezionali quali un concerto o un firmacopie e ricordo che in questi casi il bar era aperto. Non ho mai visto la ricorrente tagliare la frutta ma ricordo che prendeva dal banco della frutta che inseriva nel frullatore”. Alcun rilievo utile offre la testimonianza della sig.ra la quale era addetta alla Tes_7 contabilità presso la sede legale della società convenuta sita in Caivano: “adr. Io sono la sorella della legale rappresentate della convenuta e all'interno della società mi occupo della contabilità. Io tale mansione la svolgo nei locali siti nella zona industriale di Caivano dove la società ha la sede legale. Adr: conosco la ricorrente perchè talvolta mi recavo presso il Centro Commerciale. Adr: non conosco bene gli orari di lavoro svolti dalla ricorrente, però posso riferire che il lavoro si svolgeva su tre turni, mattina pomeriggio e sera. Adr: la ditta dal 2015 al 2019 ha avuto 4 dipendenti di cui due si occupavano della preparazione di tagli frutta e preparazione frullati e due si occupavano della cassa e della preparazioni frullati. Adr: preciso che dei 4 dipendenti due avevano il contratto part time e due full time di 8 ore. Adr: Preciso che i dipendenti che erano addetti alla cassa potevano stare da soli all'interno del negozio, in quanto mia sorella comunque era sempre presente. Gli altri dipendenti svolgevano il lavoro sempre in coppia. Adr: il contratto di lavoro della ricorrente era un part time per tutta la durata del rapporto di lavoro di 4 ore giornaliere. Adr: la ricorrente era addetta al taglio della frutta e alla preparazione dei frullati. Non ha mai svolto attività di cassa. Tanto so perché a me, in qualità di contabile, mi arrivano gli incassi giornalieri con la firma di chi ha fatto la chiusura e non ho mai visto nessuna firma della ricorrente sulle dette chiusure. ADr: la ricorrente lavorava su 6 giorni settimanali. Adr: ricordo che se qualche volta è stato chiesto di fare qualche ora in più per necessità, poi doveva compensarlo con i turni successivi, per tale motivo non è mai stato pagato lavoro straordinario in quanto, per come detto, mai fatto. Adr: il locale non aveva servizio ai tavoli. Adr: la pulizia dei locali del Centro Commerciale è affidata ad una impresa esterna e, per i negozi che danno autorizzazione l'impresa pulisce anche i locali delle singole ditte. Adr: i quattro dipendenti riuscivano a coprire interamente l'orario del centro”. La teste, oltre ad avere un rapporto di parentela con la legale rappresentante della società convenuta motivo per il quale le sue dichiarazioni vanno attentamente valutate, in ogni caso non ha alcuna conoscenza diretta dei fatti di causa, limitandosi ad esporre circostanze formali risultanti dalla documentazione contabile che la stessa visionava. Infatti, tenuto conto della sua frequentazione sporadica del locale, non sa riferire in merito agli orari effettivamente svolti dalla e, pertanto, tali dichiarazioni non appaiono idonee a sconfessare le risultanze Pt_1 probatorie di cui si è dato atto che confermano in buona parte la ricostruzione attorea. Pertanto, queste le dichiarazioni assunte ed emerse dall'istruttoria dibattimentale può ritenersi che la ricorrente abbia svolto le mansioni di operaia di cui al IV livello quanto meno dall'aprile
7 2016, dato temporale su cui convergono le dichiarazioni dei dipendenti della , mentre Parte_4 alcun teste ha riferito con riguardo al periodo precedente. Sul punto, la giurisprudenza ormai consolidata (cfr. ex plurimis, Cass. nr. 18418/2013) ha stabilito che è sul lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori che incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato. In conclusione, deve ritenersi che la ricorrente abbia svolto continuativamente mansioni inquadrabili nel livello 4 del CCNL di categoria a partire dall'aprile 2016, periodo in cui risulta accertato anche lo svolgimento di lavoro full time e, conseguentemente, la società convenuta va condannata al pagamento delle relative differenze retributive. Sul punto, va considerato che parte ricorrente ha dedotto di aver sempre percepito gli importi di cui alle buste paga versate in atti, parametrate dunque al livello VI e ad un orario part time, diversamente articolato come sopra indicato, dall'ottobre 2015. Inoltre, considerate le conclusioni del ricorso e i conteggi allegati allo stesso, in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., deve rilevarsi che le differenze retributive sono ancorate – oltre che allo svolgimento di mansioni superiori – all'espletamento di un orario full time e domenicale. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, può ritenersi raggiunta la prova dello svolgimento del lavoro straordinario domenicale solo per il periodo marzo 2017-luglio 2018 atteso che solo il
– che ha lavorato con la ricorrente in quel periodo - ha riferito con specificità dei Tes_1 turni di lavoro della ricorrente, indicando orari e giorni. Invero, deve ricordarsi che per consolidato orientamento della Suprema Corte invero, la prova del lavoro straordinario è molto rigorosa ed infatti la Cassazione, in materia di rapporto di lavoro straordinario del lavoratore afferma: “il lavoratore che agisca per ottenere compenso per lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, e ove deduca una insufficienza della retribuzione è tenuto a provare il numero effettivo delle ore lavorate, senza che eventuali o non decisive circostanze siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova”(cfr. Cass. 3717/2009) e ciò vale anche per il lavoro domenicale. Va invece rigettata la domanda avente a oggetto la indennità sostitutiva delle ferie e del lavoro festivo non goduto essendo sul punto neutre e generiche le testimonianze rese. In termini, la giurisprudenza ha costantemente affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cass. sez. lav. sent. n. 8521 del 27.4.2015). Nemmeno spetta l'indennità di cassa e maneggio danaro di cui all'art. 218 del CCNL di ctg. che dispone “Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa
8 responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% (cinque per cento) della paga base nazionale conglobata di cui all'art. 212 del presente contratto” in quanto dalla prova testimoniale è sì emerso che la ricorrente fosse addetta anche alla cassa, come previsto dalla declaratoria contrattuale di cui al livello IV (“addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione”), ma non è altresì emerso che la stessa avesse piena e completa responsabilità della gestione della cassa con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze da cui discende il pagamento della relativa indennità. Tutto ciò accertato, passando adesso alla quantificazione degli importi dovuti, tenuto conto dello svolgimento di mansioni di cui al IV livello del CCNL allegato secondo un orario pari a 40 ore per il periodo marzo 2016 a marzo 2019, oltre che un orario straordinario domenicale per il periodo da marzo 2017 a luglio 2018 (cfr. dichiarazioni teste , e prendendo come punto Tes_1 di riferimento i conteggi elaborati da parte ricorrente in quanto rispondenti ai parametri retributivi di cui al CCNL in atti epurati dei titoli non dovuti come sopra specificato, spetterà alla ricorrente – anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c. –, la somma di euro 15.389,46 a titolo di differenze retributive ed euro 1665,39 a titolo di differenze per TFR, per una somma complessiva di euro 17.054,85. La società va dunque condannata al pagamento di euro 17.054,85. CP_1
Sulle predette somme maturano rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo ex art. 429 cpc. Va rigettata l'eccezione di compensazione avanzata in via subordinata da parte convenuta atteso che lo svolgimento di mansioni e di un orario di lavoro superiori rispetto a quanto contrattualmente previsto costituiscono giusta causa di dimissioni tale da non consentire alla società di trattenere a titolo di preavviso. Del pari, la va condannata al versamento dei contributi previdenziali in favore CP_1 dell' derivanti dall'omesso inquadramento. CP_2
Si rammenta che la Corte di Cassazione, in tema di conseguenze dell'omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, ha affermato che “è indubitabile l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi, dalla legge protetto come diritto soggettivo alla posizione assicurativa, benché non s'identifichi con il diritto spettante all'Istituto previdenziale, né si configuri come una posizione di contitolarità in tale diritto e ancor meno di solidarietà attiva (cfr. Sez. L, n. 7104 del 10/06/1992); detto interesse del lavoratore è connesso con il diritto di credito dell' , sia geneticamente, perché nasce dal medesimo fatto che a CP_6 quello dà origine (la costituzione del rapporto di lavoro), sia funzionalmente, perché l'adempimento del debito contributivo realizza anche la soddisfazione del diritto alla posizione assicurativa. In proposito, si è anche affermato il diritto del lavoratore alla regolarizzazione contributiva, stabilendosi, per il caso di sua violazione (Sez. L, n. 7459 del 21/05/2002), che, ove il lavoratore abbia dato comunicazione dell'omissione contributiva del datore di lavoro al competente ente previdenziale e quest'ultimo non abbia provveduto a conseguire i contributi omessi, lo stesso ente, in quanto obbligato, nell'ambito del rapporto giuridico con l'interessato (anche ex art. 1175 e 1176 cod. civ.), alla diligente riscossione di un credito che, ancorché proprio, vale a soddisfare il diritto
9 costituzionalmente protetto del lavoratore, è tenuto a provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore medesimo, ove a quest'ultimo sia precluso di ricorrere alla costituzione della rendita ex art. 13 legge n. 1338 del 1962 o all'azione di risarcimento danni ex art. 2116 cod. civ. La sussistenza del suddetto interesse del lavoratore ed il riconoscimento di una sua tutelabilità mediante la regolarizzazione della posizione contributiva, danno ragione del riconoscimento da parte dell'ordinamento della facoltà del lavoratore di chiamare in causa il datore di lavoro e l'ente previdenziale, convenendoli entrambi in giudizio, al fine di accertare l'obbligo contributivo del primo e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente) nei confronti del secondo, a valere sulla sua posizione contributiva, impedendo il verificarsi di un danno nei suoi confronti (e nei limiti in cui a ciò il lavoratore vi abbia interesse, come avviene quando non operi in suo favore, o c'è il rischio che possa non operare, per qualsiasi ragione, il principio di automaticità delle prestazioni). Resta per converso esclusa per ragioni processuali la possibilità per il lavoratore di agire per ottenere una condanna del datore al pagamento dei contributi nei confronti dell' che non sia stato chiamato in causa, stante la CP_2 generale esclusione dei provvedimenti nei confronti di terzo ed il carattere eccezionale della condanna c.d. a favore di terzo” (cfr. Cass. sez. lav. 15/09/2014, n. 19398; v. anche Cass. civ. sez. VI, 30/05/2019, n. 14853)”. Dunque, tenuto conto che nel caso di specie non può dirsi maturata alcuna prescrizione, tenuto conto che il ricorso veniva notificato all' il 20.4.2020, il datore di lavoro deve essere CP_2 condannato al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nei confronti dell' per CP_2 le causali di cui sopra relativamente al periodo dall'aprile 2016 al 26.03.2019. In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite sono compensate per un terzo, mentre per i restanti due terzi seguono la soccombenza al carico di parte convenuta e sono liquidate come da dispositivo. Spese compensate tra parte resistente e l' tenuto conto della posizione adesiva dell e CP_2 CP_2 dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente all'inquadramento nelle mansioni di cui al IV livello del CCNL “Commercio e Terziario” secondo un orario full time dall'aprile 2016 e per l'effetto condanna, condanna la a socio unico al CP_1 pagamento, nei confronti di , della somma complessiva di euro 17.054,85 per Parte_1 le causali di cui in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione;
2) condanna la a socio unico al versamento dei contributi previdenziali e CP_1 assistenziali omessi nei confronti dell' dovuti in relazione al rapporto con la CP_2 Parte_1 per il periodo dall'aprile 2019 al 26.03.2019 per le causali di cui in parte motiva;
[...]
3) previa compensazione per un terzo, condanna la a socio unico alla refusione delle CP_1 spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 2.700,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione;
10 4) compensa le spese tra parte resistente e l' CP_2
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai difensori costituiti. Santa Maria Capua Vetere, data di deposito. Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
11
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere –sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1741/2020 del ruolo generale, avente ad oggetto: accertamento di mansioni superiori e differenze retributive TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Parte_1
Francesco Petrone e Massimiliano De Benedictis, ed elettivamente domiciliata in Caserta, alla via Ferrarecce n. 55/A
ricorrente CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rapp.ta e Controparte_1 difesa, in virtù di procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonio Pezone e Luca Berardinis, unitamente ai quali elett.te domicilia in Frattamaggiore, alla via Roma 266 NONCHE' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_2 avv.ti E. Capasso, L. Cuzzupoli, I. De Benedictis, G. Tellone, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto;
resistenti MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente in data 10.3.2020, l'istante in epigrafe indicata deduceva di aver lavorato alle dipendenze della a dal 10.3.2015 al CP_1 CP_1
26.3.2019 in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nel livello VI del CCNL Commercio e Terziario e orario full-time, trasformato successivamente in part time al 70,30% da ottobre 2015 a gennaio 2016 e, poi, al 68,70% sino al 26.3.2019, percependo gli importi di cui alle buste paga. Rappresentava, tuttavia, di aver sempre svolto la propria attività lavorativa su tre turni: 9-17;16- 24 e 13-21, per sei giorni alla settimana, per un totale di 48 ore, occupandosi di prendere le ordinazioni dai clienti, fare “cassa”, preparare i prodotti commercializzati quali yogurt frullati macedonie centrifugati, servire i clienti, pulire la postazione, riscaldare o cuocere i dolci da
1 servire, e nel turno serale, di pulire i locali, mansioni riconducibili al livello IV del CCNL di categoria, superiore a quello di effettivo inquadramento. Lamentava, dunque, di non aver ricevuto una retribuzione adeguata alla qualità e alla quantità del proprio lavoro, nonché l'omesso inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali. Adiva, pertanto, questo giudice al fine di sentir dichiarare il proprio diritto ad un inquadramento full-time nel IV livello del CCNL commercio per il periodo dal 10.3.2015 al 26.03.2019 e, per l'effetto, condannare la socio unico al pagamento della somma CP_1 complessiva lorda di euro 40.995,44 oltre interessi e rivalutazione, oltre la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali omessi nei confronti dell'INPS; con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Ritualmente citata in giudizio, si costituiva parte resistente chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, in particolare sostenendo, con riferimento all'orario, che lo stesso era quello contrattualmente previsto e, riguardo alle mansioni, che le stesse erano limitate al mero taglio della frutta e alla manipolazione degli alimenti. In subordine, chiedeva compensarsi il credito della lavoratrice con il mancato preavviso nelle dimissioni. Si costituiva, altresì, l' associandosi, in caso di accoglimento del ricorso, alla richiesta di CP_2 versamento dei contributi omessi. Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova testimoniale, concesso il termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa mediante deposito della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti della presente motivazione. Va osservato che l'oggetto della presente causa attiene al riconoscimento di un livello di inquadramento superiore sul presupposto dello svolgimento nell'intero periodo di mansioni superiori nonché al riconoscimento delle relative differenze derivanti anche dallo svolgimento di orario full time. Tanto premesso, quanto al merito, appare opportuno ricordare, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento (art.2697 c.c.). Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003; Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353).
2 Quanto al grado di sufficiente specificità che la contestazione deve rivestire nello speciale rito del lavoro perché possa considerarsi tale, ed idonea quindi ad evitare ricadute pregiudizievoli per la parte, rilievo determinante assume la previsione di cui all'art. 416, comma 3, c.p.c., a norma del quale –e va sottolineata la sostanziale e significativa differenza di formulazione rispetto all'art. 167 c.p.c. avente ad oggetto la comparsa di riposta- “il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa, e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”: consegue che la contestazione, per essere tale, non può essere generica, ovvero non può concretizzarsi in formule di stile, né in asserzioni meramente negative, ma deve viceversa essere puntuale, circostanziata e dettagliata (cfr. Cass. SU 11353/2004), comprensiva quindi di tutte le circostanze idonee a suffragare la tesi contraria a quella posta a fondamento della domanda. Tanto premesso, incontestata la natura e la durata del rapporto, oltre che documentalmente provata, parte ricorrente ha dedotto di aver svolto durante l'intero periodo di lavoro mansioni rientranti nel IV livello del CCNL “Commercio e Terziario”, sebbene fosse stata inquadrata nel VI livello, circostanza specificamente contestata dalla resistente che ha invece eccepito che la ha sempre svolto compiti semplici propri del livello di inquadramento. Pt_1
Il thema decidendum, come innanzi delineato, impone di partire dalle declaratorie del CCNL di ctg. Infatti, al fine di verificare la fondatezza di inquadramento superiore occorre, dunque, che il giudice compia il seguente percorso logico-giuridico:
- accertamento in fatto delle attività in concreto svolte dal ricorrente;
- individuazione delle qualifiche e gradi previsti nei CCNL;
- raffronto tra i tratti distintivi tra la qualifica/grado attribuita dal datore e quella vantata in giudizio, comparata con le risultanze probatorie raggiunte con riguardo alle mansioni effettivamente svolte (cfr. in tal senso anche Cass. Sez. Lav. Nr. 20272/2010). Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere dall'analisi delle tre fasi successive: dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (cfr. ex multis e di recente Cass Sez. L n. 26234 del 30/10/2008, conformi Cass. 26233/08; Cass. 17896/07; 3069/05). Occorre insomma accertare quali siano state – in relazione al periodo dedotto in giudizio – le mansioni in concreto svolte sulla scorta delle emergenze processuali e, all'esito, valutare la riconduzione delle stesse alle declaratorie innanzi indicate. Ebbene, poiché la ricorrente era inquadrata nel livello 6 e agisce per il riconoscimento del livello 4 del CCNL richiamato, giova preliminarmente verificare qual è il tratto distintivo tra i livelli. L'art. 113 del CCNL di ctg. - Classificazione– prevede che appartengono al livello 6: “i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè:
1. dimostratore (addetto alla
3 propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali);
2. usciere;
3. imballatore;
4. CP_3
5. conducente di motofurgone;
6. conducente di motobarca;
7. guardiano di deposito;
8. ;
9. portapacchi CP_4 con o senza facoltà di esazione;
10. custode;
11. avvolgitore;
12. fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali;
13. portiere;
14. ascensorista;
15. addetto al carico e scarico;
16. operaio comune;
17. pompista comune senza responsabilità di cassa;
lavatore; asciugatore;
18. operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami: a) l'imbragatore che esegue l'imbragaggio di merci e/o materiali guidandone il sollevamento, il trasporto, il deposito;
b) il legatore che provvede alla legatura del materiale anche con apparecchiature manuali;
19. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione. Nota a verbale Per gli addetti al carico e scarico manuale dei colli pesanti si applica la deroga di cui all'art. 27, comma 4 del D.Lgs. n. 198/2006”. Mentre con riguardo alle mansioni relative al livello 4, la medesima norma dispone: “Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
1. contabile d'ordine;
2. cassiere comune;
3. traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
4. astatore;
5. controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni;
6. operatore meccanografico;
7. commesso alla vendita al pubblico;
8. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci (1);
9. addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); 10. commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione;
11. magazziniere;
magazziniere anche con funzioni di vendita;
…”. Pertanto, appare evidente che la distinzione tra i due livelli è da principalmente rinvenirsi nel livello di specificità delle mansioni svolte che nel livello VI riguardano lo svolgimento di semplici operazioni pratiche per le quali non sono necessarie competenze particolari, mentre per lo svolgimento delle mansioni di cui al livello IV occorrono conoscenze e capacità tecnico- pratiche rientrandovi pertanto anche gli operai che eseguono compiti operativi di vendita e le relative operazioni complementari quali quelle di cassa. Orbene, va ribadito che, secondo il granitico orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 8025/2003) il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. Nel caso de quo, la ricorrente ha allegato di essersi sempre occupata, sin dal marzo 2015, di prendere le ordinazioni dai clienti, fare “cassa”, preparare i prodotti commercializzati quali yogurt, frullati, macedonie e centrifugati, servire i clienti, pulire la postazione, riscaldare o
4 cuocere i dolci da servire, e nel turno serale, di pulire i locali, mansioni rientranti nel livello IV del CCNL di categoria mentre la società convenuta ha affermato che la stessa era addetta al solo taglio e manipolazione della frutta che poi veniva assemblata e poggiata sul bancone non essendoci servizio ai tavoli e che l'attività di cassa era svolta da altri dipendenti. Ciò premesso, al fine di dipanare la vicenda, per meglio inquadrare i fatti di causa, questo istruttore procedeva all'assunzione della prova testimoniale. Vanno dunque riportate le dichiarazioni testimoniali rese. Il teste , ex collega di lavoro della ricorrente, dichiarava: “conosco la ricorrente per Testimone_1 essere stato suo collega di lavoro per conto della ditta all'interno del Centro Commerciale Campania. CP_1
Adr: io sono andato a lavorare presso tale ditta verso il mese di Marzo 2017 e fino a Luglio 2018. Ricordo che la ricorrente già vi lavorava e se ben ricordo vi lavorava già da un anno. Preciso che quando io sono andato via, la ricorrente lavorava ancora per la convenuta fino al 2019. Tanto ho saputo quando ci siamo sentiti per l'inizio Cont della sua causa L'orario di lavoro della ricorrente si sviluppava su tre turni: dalle 9,00 alle 17,00, dalle 13,00 alle 21,00 e dalle 16,00 alle 24,00, sei giorni su sette. Il giorno libero poteva essere usufruito dal lunedì al giovedì in base ai turni stabiliti. Adr: la ricorrente si occupava della cassa, serviva ai tavoli o al banco, apertura e chiusura cassa. Adr: Io osservavo l'orario dalle 13,00 alle 21,00 oppure dalle 16,00 alle 24,00. Adr: ricevevamo le direttive dalla titolare sig. Adr: l'orario di lavoro che ho riferito veniva Parte_2 osservato anche prima che arrivassi io ed è rimasto lo stesso anche dopo. Infatti, i dipendenti erano sempre 4 tranne quando sono arrivati io dove eravamo in 5 per circa un mese in quanto un dipendente è andato via. Adr: preciso che delle 4 persone te svolgevano le medesime mansioni della ricorrente e uno si occupava esclusivamente della produzione ovvero per esempio il taglio della frutta. Adr: capitava che la titolare chiedesse di svolgere qualche ora in più, soprattutto nel Week- end e tali ore non venivano retribuite. Adr: non vi era un addetto alle pulizie. Eravamo sempre noi a svolgere tale mansione soprattutto la sera a chiusura. Adr: in alcuni casi chi era addetto al turno mattutino doveva tagliare anche la frutta appena arrivata e cuocere i cornetti. Adr: preciso che chi faceva il turno mattutino stava da solo mentre negli altri due turni vi erano due persone. All'occorrenza in caso di necessità anche di mattina vi erano due persone. Adr: conosco i sigg come miei colleghi di lavoro Parte_3 Tes_2 che svolgevano le medesime mansioni della ricorrente”. Il teste - che ha cognizione diretta dei fatti per cui è causa avendo lavorato con la ricorrente presso la società convenuta con i medesimi orari e mansioni - rende una dichiarazione lineare, scevra da contraddizioni e dettagliata e, pertanto pienamente attendibile con riferimento sia con riferimento ai compiti espletati dalla stessa che all'orario seguito quanto meno a partire dal marzo 2017 e fino al luglio 2018. D'altra parte, il teste – a differenza di quanto sostenuto dalla resistente – afferma che tutti e quattro i dipendenti compreso lui svolgevano le medesime mansioni e pertanto non vi erano differenziazioni tra chi tagliava la frutta e chi procedeva a tutte le altre incombenze ivi inclusa la gestione della cassa. Tale dichiarazione, dunque, oltre che resa da soggetto non avente alcun interesse nemmeno mediato agli esiti della lite, è pienamente idonea a supportare la tesi della ricorrente circa lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle del livello di inquadramento e di un orario maggiore di quello contrattualmente previsto anche perché le circostanze riferite da tale teste
5 trovano conferma nelle altre dichiarazioni testimoniali che consentono di retrodatare lo svolgimento di mansioni superiori quanto meno dalla primavera del 2016, tra marzo e aprile, quando i testi e sono stati assunti dalla toasteria sita accanto al bar ove Tes_3 Tes_4 lavorava la ricorrente e di ritenerle espletate sino alla fine del rapporto di lavoro della ricorrente nel marzo 2019 atteso che entrambi hanno continuato a lavorare anche dopo la cessazione dello stesso. Invero, il teste , dipendente della predetta dichiarava: Testimone_5 Parte_4
“Conosco la ricorrente in quanto lavoro presso l'esercizio commerciale sito all'interno del Centro Parte_5
Commerciale Campania, che era posto accanto al negozio IT in cui lavorava la ricorrente;
attualmente il bar è stato chiuso. Io lavoro ivi dall'aprile 2016 con contratto full time di 40 ore settimanale con turni in quanto il negozio è aperto dalle 10.00 alle 24.00, anche se il lavoro inizia alle 8.00 in quanto occorre preparare i prodotti ed effettuare lo scarico merci. I turni quindi non sono fissi perché in base a questi orari svolgo 8 ore di lavoro giornaliere. I miei giorni di lavoro non sono fissi in quanto ho due giorni di riposo a settimana variabili. Ricordo che la ricorrente era addetta alla cassa, incassava e faceva gli scontrini e alla preparazione di yogurt e frutta dietro al bancone;
ella serviva anche ai clienti. Non ricordo con precisione i giorni e gli orari di lavoro della ricorrente perché non sempre i nostri turni di lavoro coincidevano anche perché il negozio ove lavoro io apriva prima del suo. Il Bar IT era però aperto tutti i giorni. Anche la ricorrente lavorava secondo turni. Mi è capitato di vederla lavorare di sabato o domenica. Io la vedevo quando mi recavo a buttare l'immondizia e passavo davanti al locale. Ricordo altri dipendenti perché anche loro lavoravano secondo turni. Ricordo una persona di nome però non so se ella fosse la titolare o la responsabile, perché la vedevo poco, circa un paio Pt_2 di volte a settimana. Poi non so se ella fosse presente negli orari in cui io non svolgevo i turni. Se non sbaglio il bar aveva due tavolini oltre al bancone. Ho visto la ricorrente lavorare anche nei giorni festivi. A domanda avv. Petrone, ADR: ho svolto il turno 16-24 e ricordo di aver visto la ricorrente lavorare anche in questo frangente. Anche dopo le 22 in quanto a quell'ora di solito mi reco a buttare l'immondizia e quindi passavo davanti al bancone”. Anche tale teste ha cognizione diretta delle mansioni svolte dalla ricorrente per averla vista direttamente sul luogo di lavoro svolgere attività di preparazione di frutta e frullati, servita ai clienti e di addetta alla cassa e, con riferimento all'orario svolto, conferma sostanzialmente la ricostruzione oraria dedotta in ricorso, in quanto certamente vedeva la a lavoro nella Pt_1 fascia oraria 16-24, quando si trovava anch'egli a lavoro. Dello stesso tenore le dichiarazioni del teste , dipendente anch'egli della Testimone_6 Parte_4
come il teste precedente, che conferma di aver visto la ricorrente svolgere mansioni
[...] che prescindono dal mero taglio della frutta o manipolazione semplice degli alimenti. Egli affermava “Ho lavorato presso la sita presso il Centro Commerciale Campania dal marzo Parte_4
2016 all'agosto 2021. Tale locale era sito a fianco al IT Fruit Bar. Conosco la ricorrente e ricordo che ella lavorava presso il IT Fruit bar ove era addetta alla preparazione dei frullati e degli altri prodotti che dovevano essere serviti presso tale esercizio. Ella era addetta al banco e serviva sempre al banco i prodotti che preparava perché non c'erano posti a sedere. Io lavoravo secondo turni e per 40 ore settimanali. Vedevo spesso la ricorrente durante il pomeriggio che era l'orario in cui il locale in cui ella lavorava era più attivo mentre nell'attività in cui lavoravo io c'era maggiore affluenza ad ora di pranzo per cui in
6 tale orario non riuscivo ad uscire dal locale. Il locale in cui io lavoravo era aperto dalle 10.00 alle 24.00. Non ricordo con precisione gli orari di apertura del bar. Sicuramente alle 10 del mattino quando arrivavo era aperto ma non ricordo a che ora chiudesse: i locali dell'area food chiudevano alle 24.00 mentre altri anche prima ma non ricordo se il IT bar rientrasse in tali locali. Inoltre, io non lavoravo sempre fino alle 24.00. Non conosco gli orari della ricorrente né se lavorasse secondo turni. Ricordo altri dipendenti del bar nel medesimo periodo come una tale ma non ricordo né il cognome né i nomi degli altri dipendenti. Non ho mai visto Parte_3 la ricorrente alla cassa. Non so se prendesse le ordinazioni e ricordo di averla vista solo preparare i frullati e gli altri prodotti. Non ricordo chi fosse addetto alla cassa. A domanda avv. Petrone, ADR: “io ho lavorato nella fascia oraria 22-24 in caso di eventi eccezionali quali un concerto o un firmacopie e ricordo che in questi casi il bar era aperto. Non ho mai visto la ricorrente tagliare la frutta ma ricordo che prendeva dal banco della frutta che inseriva nel frullatore”. Alcun rilievo utile offre la testimonianza della sig.ra la quale era addetta alla Tes_7 contabilità presso la sede legale della società convenuta sita in Caivano: “adr. Io sono la sorella della legale rappresentate della convenuta e all'interno della società mi occupo della contabilità. Io tale mansione la svolgo nei locali siti nella zona industriale di Caivano dove la società ha la sede legale. Adr: conosco la ricorrente perchè talvolta mi recavo presso il Centro Commerciale. Adr: non conosco bene gli orari di lavoro svolti dalla ricorrente, però posso riferire che il lavoro si svolgeva su tre turni, mattina pomeriggio e sera. Adr: la ditta dal 2015 al 2019 ha avuto 4 dipendenti di cui due si occupavano della preparazione di tagli frutta e preparazione frullati e due si occupavano della cassa e della preparazioni frullati. Adr: preciso che dei 4 dipendenti due avevano il contratto part time e due full time di 8 ore. Adr: Preciso che i dipendenti che erano addetti alla cassa potevano stare da soli all'interno del negozio, in quanto mia sorella comunque era sempre presente. Gli altri dipendenti svolgevano il lavoro sempre in coppia. Adr: il contratto di lavoro della ricorrente era un part time per tutta la durata del rapporto di lavoro di 4 ore giornaliere. Adr: la ricorrente era addetta al taglio della frutta e alla preparazione dei frullati. Non ha mai svolto attività di cassa. Tanto so perché a me, in qualità di contabile, mi arrivano gli incassi giornalieri con la firma di chi ha fatto la chiusura e non ho mai visto nessuna firma della ricorrente sulle dette chiusure. ADr: la ricorrente lavorava su 6 giorni settimanali. Adr: ricordo che se qualche volta è stato chiesto di fare qualche ora in più per necessità, poi doveva compensarlo con i turni successivi, per tale motivo non è mai stato pagato lavoro straordinario in quanto, per come detto, mai fatto. Adr: il locale non aveva servizio ai tavoli. Adr: la pulizia dei locali del Centro Commerciale è affidata ad una impresa esterna e, per i negozi che danno autorizzazione l'impresa pulisce anche i locali delle singole ditte. Adr: i quattro dipendenti riuscivano a coprire interamente l'orario del centro”. La teste, oltre ad avere un rapporto di parentela con la legale rappresentante della società convenuta motivo per il quale le sue dichiarazioni vanno attentamente valutate, in ogni caso non ha alcuna conoscenza diretta dei fatti di causa, limitandosi ad esporre circostanze formali risultanti dalla documentazione contabile che la stessa visionava. Infatti, tenuto conto della sua frequentazione sporadica del locale, non sa riferire in merito agli orari effettivamente svolti dalla e, pertanto, tali dichiarazioni non appaiono idonee a sconfessare le risultanze Pt_1 probatorie di cui si è dato atto che confermano in buona parte la ricostruzione attorea. Pertanto, queste le dichiarazioni assunte ed emerse dall'istruttoria dibattimentale può ritenersi che la ricorrente abbia svolto le mansioni di operaia di cui al IV livello quanto meno dall'aprile
7 2016, dato temporale su cui convergono le dichiarazioni dei dipendenti della , mentre Parte_4 alcun teste ha riferito con riguardo al periodo precedente. Sul punto, la giurisprudenza ormai consolidata (cfr. ex plurimis, Cass. nr. 18418/2013) ha stabilito che è sul lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori che incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato. In conclusione, deve ritenersi che la ricorrente abbia svolto continuativamente mansioni inquadrabili nel livello 4 del CCNL di categoria a partire dall'aprile 2016, periodo in cui risulta accertato anche lo svolgimento di lavoro full time e, conseguentemente, la società convenuta va condannata al pagamento delle relative differenze retributive. Sul punto, va considerato che parte ricorrente ha dedotto di aver sempre percepito gli importi di cui alle buste paga versate in atti, parametrate dunque al livello VI e ad un orario part time, diversamente articolato come sopra indicato, dall'ottobre 2015. Inoltre, considerate le conclusioni del ricorso e i conteggi allegati allo stesso, in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., deve rilevarsi che le differenze retributive sono ancorate – oltre che allo svolgimento di mansioni superiori – all'espletamento di un orario full time e domenicale. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, può ritenersi raggiunta la prova dello svolgimento del lavoro straordinario domenicale solo per il periodo marzo 2017-luglio 2018 atteso che solo il
– che ha lavorato con la ricorrente in quel periodo - ha riferito con specificità dei Tes_1 turni di lavoro della ricorrente, indicando orari e giorni. Invero, deve ricordarsi che per consolidato orientamento della Suprema Corte invero, la prova del lavoro straordinario è molto rigorosa ed infatti la Cassazione, in materia di rapporto di lavoro straordinario del lavoratore afferma: “il lavoratore che agisca per ottenere compenso per lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, e ove deduca una insufficienza della retribuzione è tenuto a provare il numero effettivo delle ore lavorate, senza che eventuali o non decisive circostanze siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova”(cfr. Cass. 3717/2009) e ciò vale anche per il lavoro domenicale. Va invece rigettata la domanda avente a oggetto la indennità sostitutiva delle ferie e del lavoro festivo non goduto essendo sul punto neutre e generiche le testimonianze rese. In termini, la giurisprudenza ha costantemente affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cass. sez. lav. sent. n. 8521 del 27.4.2015). Nemmeno spetta l'indennità di cassa e maneggio danaro di cui all'art. 218 del CCNL di ctg. che dispone “Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa
8 responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% (cinque per cento) della paga base nazionale conglobata di cui all'art. 212 del presente contratto” in quanto dalla prova testimoniale è sì emerso che la ricorrente fosse addetta anche alla cassa, come previsto dalla declaratoria contrattuale di cui al livello IV (“addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione”), ma non è altresì emerso che la stessa avesse piena e completa responsabilità della gestione della cassa con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze da cui discende il pagamento della relativa indennità. Tutto ciò accertato, passando adesso alla quantificazione degli importi dovuti, tenuto conto dello svolgimento di mansioni di cui al IV livello del CCNL allegato secondo un orario pari a 40 ore per il periodo marzo 2016 a marzo 2019, oltre che un orario straordinario domenicale per il periodo da marzo 2017 a luglio 2018 (cfr. dichiarazioni teste , e prendendo come punto Tes_1 di riferimento i conteggi elaborati da parte ricorrente in quanto rispondenti ai parametri retributivi di cui al CCNL in atti epurati dei titoli non dovuti come sopra specificato, spetterà alla ricorrente – anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c. –, la somma di euro 15.389,46 a titolo di differenze retributive ed euro 1665,39 a titolo di differenze per TFR, per una somma complessiva di euro 17.054,85. La società va dunque condannata al pagamento di euro 17.054,85. CP_1
Sulle predette somme maturano rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo ex art. 429 cpc. Va rigettata l'eccezione di compensazione avanzata in via subordinata da parte convenuta atteso che lo svolgimento di mansioni e di un orario di lavoro superiori rispetto a quanto contrattualmente previsto costituiscono giusta causa di dimissioni tale da non consentire alla società di trattenere a titolo di preavviso. Del pari, la va condannata al versamento dei contributi previdenziali in favore CP_1 dell' derivanti dall'omesso inquadramento. CP_2
Si rammenta che la Corte di Cassazione, in tema di conseguenze dell'omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, ha affermato che “è indubitabile l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi, dalla legge protetto come diritto soggettivo alla posizione assicurativa, benché non s'identifichi con il diritto spettante all'Istituto previdenziale, né si configuri come una posizione di contitolarità in tale diritto e ancor meno di solidarietà attiva (cfr. Sez. L, n. 7104 del 10/06/1992); detto interesse del lavoratore è connesso con il diritto di credito dell' , sia geneticamente, perché nasce dal medesimo fatto che a CP_6 quello dà origine (la costituzione del rapporto di lavoro), sia funzionalmente, perché l'adempimento del debito contributivo realizza anche la soddisfazione del diritto alla posizione assicurativa. In proposito, si è anche affermato il diritto del lavoratore alla regolarizzazione contributiva, stabilendosi, per il caso di sua violazione (Sez. L, n. 7459 del 21/05/2002), che, ove il lavoratore abbia dato comunicazione dell'omissione contributiva del datore di lavoro al competente ente previdenziale e quest'ultimo non abbia provveduto a conseguire i contributi omessi, lo stesso ente, in quanto obbligato, nell'ambito del rapporto giuridico con l'interessato (anche ex art. 1175 e 1176 cod. civ.), alla diligente riscossione di un credito che, ancorché proprio, vale a soddisfare il diritto
9 costituzionalmente protetto del lavoratore, è tenuto a provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore medesimo, ove a quest'ultimo sia precluso di ricorrere alla costituzione della rendita ex art. 13 legge n. 1338 del 1962 o all'azione di risarcimento danni ex art. 2116 cod. civ. La sussistenza del suddetto interesse del lavoratore ed il riconoscimento di una sua tutelabilità mediante la regolarizzazione della posizione contributiva, danno ragione del riconoscimento da parte dell'ordinamento della facoltà del lavoratore di chiamare in causa il datore di lavoro e l'ente previdenziale, convenendoli entrambi in giudizio, al fine di accertare l'obbligo contributivo del primo e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente) nei confronti del secondo, a valere sulla sua posizione contributiva, impedendo il verificarsi di un danno nei suoi confronti (e nei limiti in cui a ciò il lavoratore vi abbia interesse, come avviene quando non operi in suo favore, o c'è il rischio che possa non operare, per qualsiasi ragione, il principio di automaticità delle prestazioni). Resta per converso esclusa per ragioni processuali la possibilità per il lavoratore di agire per ottenere una condanna del datore al pagamento dei contributi nei confronti dell' che non sia stato chiamato in causa, stante la CP_2 generale esclusione dei provvedimenti nei confronti di terzo ed il carattere eccezionale della condanna c.d. a favore di terzo” (cfr. Cass. sez. lav. 15/09/2014, n. 19398; v. anche Cass. civ. sez. VI, 30/05/2019, n. 14853)”. Dunque, tenuto conto che nel caso di specie non può dirsi maturata alcuna prescrizione, tenuto conto che il ricorso veniva notificato all' il 20.4.2020, il datore di lavoro deve essere CP_2 condannato al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nei confronti dell' per CP_2 le causali di cui sopra relativamente al periodo dall'aprile 2016 al 26.03.2019. In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite sono compensate per un terzo, mentre per i restanti due terzi seguono la soccombenza al carico di parte convenuta e sono liquidate come da dispositivo. Spese compensate tra parte resistente e l' tenuto conto della posizione adesiva dell e CP_2 CP_2 dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente all'inquadramento nelle mansioni di cui al IV livello del CCNL “Commercio e Terziario” secondo un orario full time dall'aprile 2016 e per l'effetto condanna, condanna la a socio unico al CP_1 pagamento, nei confronti di , della somma complessiva di euro 17.054,85 per Parte_1 le causali di cui in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione;
2) condanna la a socio unico al versamento dei contributi previdenziali e CP_1 assistenziali omessi nei confronti dell' dovuti in relazione al rapporto con la CP_2 Parte_1 per il periodo dall'aprile 2019 al 26.03.2019 per le causali di cui in parte motiva;
[...]
3) previa compensazione per un terzo, condanna la a socio unico alla refusione delle CP_1 spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 2.700,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione;
10 4) compensa le spese tra parte resistente e l' CP_2
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai difensori costituiti. Santa Maria Capua Vetere, data di deposito. Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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