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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 24/03/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2450/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2450/2024
Oggi 21 marzo 2025, alle ore 12.10, dinanzi al Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice sono comparsi: per personalmente, l'Avv. BERTANI MICHELA Parte_1
per nessuno compare Controparte_1
Parte ricorrente dichiara: “il padre non vede né sente la figlia da circa 10 anni. Non contribuisce in alcun modo, neppure a livello economico.
Non ha neppure contatti telefonici con me;
che io sappia lui fa il cuoco ”.
Il collegio invita le parti a precisare le conclusioni, disponendo la contestuale discussione della causa.
La ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso e dichiarano di rinunciare ai termini per memorie;
chiedono che la causa sia rimessa immediatamente al collegio per la decisione, a spese compensate.
Il Tribunale pronuncia contestualmente sentenza, dandone lettura, senza concessione di termini per memorie.
Il Presidente
Dott.ssa Anna Martelli
1 N. R.G. 2450/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BERTANI Parte_1 C.F._1
MICHELA
RICORRENTE contro nato in [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio
Sulle conclusioni di cui al ricorso
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che ancorché ritualmente evocato in giudizio, non Controparte_1 si è costituito per cui ne va dichiarata la contumacia;
tenuto conto delle allegazioni di parte ricorrente e del contegno di disinteresse del padre nei confronti della minore, risultando assenti contatti anche telefonici e assente contribuzione di denaro;
ritenuto che
non vi siano ragioni per dubitare dell'idoneità della madre ad occuparsi della minore, anche tenuto conto che la stessa se ne occupa in via esclusiva dalla nascita;
ritenuto, quanto alla regolamentazione delle modalità di visita padre-figlio, nel superiore ed esclusivo interesse della minore di stabilire che il padre, dovrà farsi parte diligente per incontrare
2 la figlia minore e progressivamente recuperare il rapporto, con l'intermediazione dei Servizi
Sociali territorialmente competenti;
rilevato che non vi sono domande in punto di assegno di mantenimento, ferma la contribuzione al
50% alle spese straordinarie;
ritenuto di porre a carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; tenuto conto dell'impegno professionale e dell'attività svolta, nonché dello scaglione corrispondente al valore della causa (volontaria giurisdizione, causa di valore indeterminabile e di complessità bassa), la complessiva somma di €1.500,00, oltre accessori di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- affida in via SUPER-esclusiva la minore alla madre, con domiciliazione prevalente presso la stessa, che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale;
dispone che anche le decisioni di maggior interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore siano adottate in via esclusiva dalla madre;
- dispone che gli eventuali incontri padre-figlia, che il padre intenda attivare, si svolgano, con monitoraggio del Servizio Sociale territorialmente competente, in forma protetta presso lo
Spazio Neutro, che dovrà essere interessato su iniziativa del padre;
- pone a carico dei genitori in ragione del 50% tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ludiche, come da Protocollo in vigore presso questo
Tribunale, che dovranno essere previamente concordate, salvi i casi di urgenza;
- condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.500, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 21.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2450/2024
Oggi 21 marzo 2025, alle ore 12.10, dinanzi al Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice sono comparsi: per personalmente, l'Avv. BERTANI MICHELA Parte_1
per nessuno compare Controparte_1
Parte ricorrente dichiara: “il padre non vede né sente la figlia da circa 10 anni. Non contribuisce in alcun modo, neppure a livello economico.
Non ha neppure contatti telefonici con me;
che io sappia lui fa il cuoco ”.
Il collegio invita le parti a precisare le conclusioni, disponendo la contestuale discussione della causa.
La ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso e dichiarano di rinunciare ai termini per memorie;
chiedono che la causa sia rimessa immediatamente al collegio per la decisione, a spese compensate.
Il Tribunale pronuncia contestualmente sentenza, dandone lettura, senza concessione di termini per memorie.
Il Presidente
Dott.ssa Anna Martelli
1 N. R.G. 2450/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BERTANI Parte_1 C.F._1
MICHELA
RICORRENTE contro nato in [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio
Sulle conclusioni di cui al ricorso
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che ancorché ritualmente evocato in giudizio, non Controparte_1 si è costituito per cui ne va dichiarata la contumacia;
tenuto conto delle allegazioni di parte ricorrente e del contegno di disinteresse del padre nei confronti della minore, risultando assenti contatti anche telefonici e assente contribuzione di denaro;
ritenuto che
non vi siano ragioni per dubitare dell'idoneità della madre ad occuparsi della minore, anche tenuto conto che la stessa se ne occupa in via esclusiva dalla nascita;
ritenuto, quanto alla regolamentazione delle modalità di visita padre-figlio, nel superiore ed esclusivo interesse della minore di stabilire che il padre, dovrà farsi parte diligente per incontrare
2 la figlia minore e progressivamente recuperare il rapporto, con l'intermediazione dei Servizi
Sociali territorialmente competenti;
rilevato che non vi sono domande in punto di assegno di mantenimento, ferma la contribuzione al
50% alle spese straordinarie;
ritenuto di porre a carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; tenuto conto dell'impegno professionale e dell'attività svolta, nonché dello scaglione corrispondente al valore della causa (volontaria giurisdizione, causa di valore indeterminabile e di complessità bassa), la complessiva somma di €1.500,00, oltre accessori di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- affida in via SUPER-esclusiva la minore alla madre, con domiciliazione prevalente presso la stessa, che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale;
dispone che anche le decisioni di maggior interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore siano adottate in via esclusiva dalla madre;
- dispone che gli eventuali incontri padre-figlia, che il padre intenda attivare, si svolgano, con monitoraggio del Servizio Sociale territorialmente competente, in forma protetta presso lo
Spazio Neutro, che dovrà essere interessato su iniziativa del padre;
- pone a carico dei genitori in ragione del 50% tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ludiche, come da Protocollo in vigore presso questo
Tribunale, che dovranno essere previamente concordate, salvi i casi di urgenza;
- condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.500, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 21.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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