Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/04/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1324/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1324 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: assicurazione contro i danni
TRA
(c.f. ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della (p.iva. Controparte_1
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. PETRELLA P.IVA_1
GIAMBATTISTA (c.f. ) e dall'Avv. RUDINO GIANLUCA C.F._2
(c.f. ), da ritenersi elettivamente domiciliato presso i rispettivi C.F._3
indirizzi p.e.c. e Email_1
; Email_2
ATTORE
E
(c.f. ; p.iva. ), Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. GIGLIOTTI PIER
FRANCO (c.f. ), da ritenersi elettivamente domiciliata presso C.F._4
il suo indirizzo p.e.c. ; Email_3
CONVENUTA
1
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scirtta depositate per l'udienza fissata in data 19.9.2024. In particolare:
- Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cuneo, reiectis contrariis, per i suesposti motivi,
- in via principale, per le ragioni di cui alla narrativa sopra enucleata, dichiarare tenuta e condannare la società convenuta a corrispondere, in favore del sig.
in proprio ed in qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
la somma di €. 6.750,00 ovvero la somma meglio vista e ritenuta CP_1 dall'Ecc.mo Giudice adito (come emergenda in corso di causa), anche in eventuale via equitativa, a titolo di rimborso e/o ristoro e/o indennizzo delle spese sanitarie affrontate a seguito di infortunio, in forza del contratto n. 137-
00255403.
-In via ulteriormente principale, per le ragioni di cui alla narrativa sopra enucleata, dichiarare tenuta e condannare la società convenuta a corrispondere, in favore del sig. in proprio ed in qualità di legale Parte_1 rappresentante della l'ulteriore somma di €. 6.100,00 Controparte_1 ovvero la somma meglio vista e ritenuta dall'Ecc.mo Giudice adito (come emergenda in corso di causa), anche in eventuale via equitativa, a titolo di indennità giornaliera per il ricovero e/o indennizzo per il ricovero successivo ad infortunio, nonché a titolo di indennità giornaliera per la convalescenza per infortunio e/o malattia ovvero a titolo di indennizzo per la convalescenza per infortunio e/o malattia, in forza del contratto n. 137-00255404.
-In ogni caso, con vittoria di tutte le spese, diritti, onorari ed esborsi di giudizio.
Sentenza esecutoria”.
- Parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. - in proprio e quale Parte_1
legale rappresentante della - ha convenuto in giudizio la Pt_1 CP_1
per richiedere il pagamento della somma complessiva di €. 12.850,00 Controparte_2
a titolo di indennizzo dovuto in forza di due distinti contratti assicurativi (nn. 137-
00255403 e 137-00255404) per l'infortunio alla spalla subito in data 12/06/2020.
In particolare, l'attore ha evidenziato che:
- il contratto n. 137-00255403 assicura il stesso contraente per il c.d. rischio professionale ed extra, con esplicito riconoscimento della garanzia “Rimborso delle spese sanitarie a seguito di infortunio”, per una somma assicurata pari ad €.
7.500,00 (in particolare, nel formulario mod. n. 1147, punto B n. 3, si legge che:
“Il contratto prevede la corresponsione di un indennizzo a seguito del verificarsi di un infortunio che l' subisca nello svolgimento delle attività Parte_2 professionali […] e di ogni altra attività che non abbia carattere professionale”);
- il contratto n. 137-00255404 del 26/10/2015, prevede - senza franchigia – le seguenti garanzie:
(a) Indennità giornaliera per ricovero, per un importo pari ad €. 100,00/giorno;
(b) Indennizzo forfettario per gravi eventi, per una somma di €. 5.000,00, nonché
(c) Indennità giornaliera per convalescenza post-ricovero (senza limite giornaliero di ricovero), per una somma pari ad €. 50,00/giorno.
Inoltre, in aggiunta, nel regolamento contrattuale stipulato, le parti hanno concordato espressamente la prestazione di un'indennità giornaliera anche per il caso di convalescenza/degenza c.d. “domiciliare”, per un massimo di giorni
120/anno (“la Società corrisponde, in caso di degenza domiciliare per convalescenza immediatamente successiva al ricovero dell' […] Parte_2
l'indennità giornaliera indicata in polizza, fino ad un massimo di 120 giorni per annualità assicurativa”:cfr. Contratto n. 137-00255403, pag. 1 di 4, tabella
“Clausole speciali”);
- in data 12/06/2020, durante l'espletamento della propria professione di carrozziere, il sig. medesimo si è trovato malauguratamente ad Parte_1
incespicare/inciampare nei pressi della c.d. cabina di verniciatura e, per effetto della caduta, egli ha impattato violentemente con la spalla destra contro un cric
3 sollevatore in metallo, installato in prossimità della cabina stessa, infortunandosi gravemente e riportando danni ingenti. La caduta ed il successivo impatto, peraltro, sono avvenuti alla presenza del sig. lavoratore Persona_1
dipendente della Controparte_1
- l'infortunio occorso, verificatosi in piena emergenza da Covid-19, è stato subitaneamente attestato dal medico del lavoro di turno dott. Persona_2 il quale ha ipotizzato una “prognosi di giorni dieci (10) s.c.”, in attesa di conoscere gli esiti delle prescritte “terapie del caso, esecuzione di RM spalla dx e visita ortopedica” (Doc. n. 3 – referto dott. del 13/06/2020); Persona_2
- in data 22/06/2020, tuttavia, continuando ad avvertire acute algie ed insuperabili limitazioni funzionali nella movimentazione della spalla, l'odierno attore si è nuovamente sottoposto ad una visita medica presso lo studio del dott. il Per_2
quale - dopo aver preso visione dell'esame “RM spalla dx” - ha accertato una prognosi di ulteriori “giorni trenta s.c.” ed ha qualificato lo stato di salute del sig.
come “affetto da esiti di trauma diretto spalla dx” (Doc. n. 4 – referto CP_1
dott. del 22/06/2020). Su consiglio del medesimo dottore, quindi, Persona_2
preso atto dei persistenti dolori e delle limitazioni funzionali della spalla, parte attrice ha dovuto prenotare uno specifico intervento presso la Casa di Cura
VILLA IGEA, sita in Acqui Terme, Strada Moirano, n. 2;
- in data 31/07/2020, presso la citata Casa di Cura VILLA IGEA, il dott. Per_3
ha eseguito l'operazione chirurgica in favore del sig. , il quale ha
[...] CP_1
soggiornato presso la struttura ospedaliera tra il 31/07/2020 ed il 01/08/2020, rimanendo in osservazione per una notte e sottoponendosi alle ulteriori visite prima di essere dimesso;
- nella lettera di dimissioi del 01/08/2020 è contenuta la dinagnosi “Rottura della cuffia dei rotatori post-traumatica della spalla destra” e sono indicate le modalità di degenza domiciliare (“Al domicilio il/la paziente dovrà adottare le seguenti misure terapeutiche: Braccio al collo con tutore per 4 settimane;
Borsa del ghiaccio sulla spalla operata con regolarità più volte al giorno per periodi di circa 15 minuti.”);
4 - in data 15/12/2020, il dott. (medico curante), visitato l' attore ne ha Persona_4 accertato la guarigione, benché “con postumi invalidanti da valutarsi in sede medico legale dalle lesioni riportate nel riferito infortunio”;
- in totale, gli esborsi affrontati dall' attore a titolo di “spese sanitarie a seguito di infortunio” ammontano ad € 13.339,42 e, segnatamente:
-€. 3.500, acconto sulla fattura n. 8624 del 31.07.2020 (Doc. n. 10);
-€. 612,42, pagamento fattura n. 08845 del 03.08.2020 (Doc. n. 11);
-€. 9.006,00, saldo fattura per medici specialisti (Doc. n. 12);
-€. 25,00 fattura per copia cartella clinica (Doc. n. 13);
-€. 135,00, fattura per visita ortopedica post-operatoria (Doc. n. 14);
-€. 61,00, fattura certificato dott. ad uso assicurativo (Doc. n. 15); Per_4
- la compagnia assicuratrice, dopo aver sottoposto l'attore a visita da parte del proprio perito e nonostante la trasmissione di tutta la documentazione richiesta, ha omesso di comunicare gli esiti dell'istruttoria e non ha corrisposto alcunchè.
La compagnia convenuta, dichiarata contumace alla prima udienza del 10.11.2022, ha provveduto a costitursi in giudizio solo in data 6.10.2023, ovvero pochi giorni prima dell'udienza fissata per l'espletamento della prova orale ammessa, contestando l'operatività in specie sia della polizza “infortuni” n. 137-00255403 per non essere stata stata dimostrata la riconducibilità esclusiva delle lesioni all'evento traumatico
(“Si consideri infatti che la rottura della cuffia dei rotatori può avere causa traumatica ma ha come causa sicuramente più comune, in particolar modo per i soggetti che eseguono lavori manuali come il signor che svolge la professione CP_1
di carrozziere, il graduale deterioramento della qualità del tendine conseguente a microtraumi ripetuti ma anche prevalentemente da una degenerazione indotta dall'avanza-mento dell'età tanto è vero che interessa soprattutto soggetti di età superiore ai 50 anni”) sia della polizza “malattia” n. 137-00255404, non essendo provato che l'assicurato abbia trascorso un periodo di “degenza domiciliare” per tutti i 120 giorni di cui egli domanda l'indennizzo (“Ora, la rottura della cuffia dei rotatori comporta secondo le comuni valutazioni medico legali, la necessità di non forzare il braccio per tre mesi e ciò appare in linea con un intervento chirurgico che abbia richiesto appena un giorno di ricovero”).
5 Espletata l'istruttoria, all'udienza figurata del 19/09/2024 la causa è stata assunta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Merito
1. Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta.
Trattandosi di azione avente ad oggetto il pagamento di un corrispettivo negoziale, trovano applicazione i principi espressi in tema di responsabilità contrattuale, secondo cui - in base al combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., coordinato con l'art. 115 c.p.c. e col principio di vicinanza della prova - incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. Sez. Un. n. 13533/2001).
Inoltre, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di assicurazioni contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (cfr. Cass. civ. n.
1558/2018; Cass. civ. n. 6108/2006).
Diversamente sull'assicuratore grava l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (cfr. Cass. civ. n. 7242/2005 e Cass. civ. n.
19734/2011).
Con l'ulteriore precisazione che l'oggetto del contratto di assicurazione ed il rischio assunto dall'assicuratore sono individuati contrattualmente dalle parti nelle condizioni generali predisposte dalla compagnia di assicurazione, che vanno interpretate in maniera conforme ai parametri ermeneutici di cui agli artt. 1362-1371
c.c. e quindi, le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto e, ove risultino ambigue, in senso sfavorevole al proponente, come previsto dall'art. 1370 c.c. (Cass. civ. n. 10825/2020; Cass. civ. n. 19299/2016).
2. Nel caso di specie, l'esistenza dei contratti assicurativi su cui è fondata la
6 richiesta di indennizzo è provata per tabulas e confermata dalla stessa CP_2
2.1. In relazione al contratto n. 137-00255403 (doc. 1) l'attore ha invocato gli artt.
1 e 21 delle condizioni generali di polizza, i quali rispettivamente individuano il rischio assicurato (“L'assicurazione...vale per gli infortuni che l' subisca Parte_2
nello svolgimento: - delle attività professionali principali e secondarie dichiarate;
- di ogni altra attivitò che non abbia carattere professionale”) e il diritto al rimborso delle spese sanitarie a seguito di infortunio (“In caso di infortunion indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale annuo indicato in polizza, le spese di carattere sanitario direttamente coseguenti e sostenute: a) durante il ricovero in istituto di cura pubblico o privato...; b) per intervento chirurgico anche ambulaterioriale, day surgery o day hospital;
c) per visite mediche specialistiche e acquisto di medicinali;
...e) per analisi ed accertamenti: -diagnostici...La presente garanzia viene prestata con uno scoperto del
10% e con un minimo di Euro 150,00 a carico dell' per ogni sinistro...non Parte_2 può superare il massimale assicurato”).
A tal riguardo, reputa il Tribunale che parte attrice abbia senz'altro dimostrato il fatto costitutivo della pretesa indennitaria, costituito dall'infortunio subito in data
12.6.2020 (e dunque, nel corso della validità della garanzia assicurativa e rientrante nell'operatività della stessa), in occasione dello svolgimento della propria attività lavorativa (carrozziere), allorquando – nell'inciampare nei pressi della c.d. cabina di verniciatura – ha impattato violentemente con la spalla destra contro un cric sollevatore in metallo, installato in prossimità della cabina stessa.
Occorre premettere che neppure vi è specifica contestazione in ordine all'accadimento storico del sinistro, né in merito alle modalità concrete in cui l'attore ebbe a subirlo, che trova specifico riscontro nll'istruttoria svolta (v. deposizione del teste Per_1
- sentito all'udienza del 12.10.2023).
[...]
L'unico punto controverso attiene all'indennizzabilità del sinistro in oggetto, avuto riguardo alla pattuizione di cui all'art. 1, terzo alinea, delle condizioni di assicurazione (v. pag. 29 doc. 1 produzione attorea), che circoscrive il diritto dell'assicurato al pagamento dell'indennizzo alle sole conseguenze “dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni
7 fisiche o patologie preesistenti all'infortunio stesso”.
A tal riguardo, reputa il Tribunale che la difesa svolta sul punto dalla sia CP_2
puramente generica e di stile, emergendo sia dagli atti che mediante ricorso alle regole di comune esperienza, la sussistenza di un rapporto di causalità in via esclusiva, nella prospettiva di cui alla richiamata previsione contrattuale, fra la rottura della cuffia dei rotatori subita dall'attore e l'infortunio appena descritto, che ha reso necessario il ricorso ad intervento chirurgico (avvenuto in data 31.7.2020).
Premesso che i referti medici immediatamente successivi al 12.6.2020 ed alla RM alla spalla destra eseguita il 16.6.2020 (stante anche le problematiche connesse alla nota pandemia dal Covid-19), concordano sulla natura “post-traumatica” della lesione della cuffia dei rotatori, neppure vi sono concreti elementi probatori che consentano di ritenere che la stessa sia riconducibile ad una causa diversa dall'impatto con il cric del 12.6.2020, quali “microtraumi ripetuti” o “avanzamento dell'età”, possibilità peraltro prospettata in linea meramente ipotetica dalla Compagnia e senza alcun argomento tecnico di supporto.
Né può assumere rilievo in tal senso la “tendinosi” menzionata nella relazione ortopedica del dott. prodotta dall'attore sub doc. 23, posto che l'espressione Per_3
in commento è utilizzata in un ben più ampio contesto volto a descrivere e spiegare per quale motivo “la patologia rilevata in sede di visita, di valutazione clinico radiologica nonché durante l'intervento chiururgico è da considerarsi conseguenza diretta del trauma riportato in soggetto sano di 54 anni”. In tal senso il medico afferma che il grado di tendinosi emergente clinicamente è normale in relazione all'età anagrafica del paziente e non ha avuto efficienza causale rispetto alla lesione tendinea retratta rilevata e trattata, la cui riparazione è possibile solo se di natura traumatica recente.
In ogni caso – pur rammentato che “la circostanza che l'evento verificatosi rientri tra
i rischi “non compresi” costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare” (Cass. civ. n. 1558/2018) ed evidenziato che, nella specie, la compagnia
8 non ha prodotto alcuna documentazione a supporto dei propri (generici) assunti – alla luce dei dati acquisiti, può certamente affermarsi, senza necessità di ausilio tecnico, che, in base ad un giudizio basato sulla regola, propria dell'accertamento probatorio in sede civilistica, del “più probabile che non”, l'infortunio occorso al sig.
, per le sue modalità (impatto con la spalla desctra contro un cric sollevatore in CP_1
metallo), avrebbe provocato la rottura della cuffia dei rotatori della spalla anche in soggetto giovane e privo di pregresse patologie, sicché ricorre il presupposto di cui all'art. 1 delle condizioni di assicurazione, consistente nel carattere “esclusivo” delle conseguenze dell'infortunio.
Tanto premesso in ordine all'operatività del contratto in commento, incontroversa è la fondatezza pretesa di rimborso della somma di Euro 6.750,00 per spese mediche, che risulta pienamente provata, considerati gli esborsi documentati in atti (docc. 10-15), la franchigia di euro 150,00 e lo scoperto del 10%.
2.2. Quanto all'ulteiore indennizzo richiesto in forza del contratto n. 137-
00255404 (doc. 2), l'attore ha invocato, in primo luogo, l'art. 1 delle condizioni generali, che prevede che “in caso di ricovero reso necessario da ...infortunio...la
Società corrisponde all'Assicurato l'indennità giornaliera indicata in polizza per ciascun giorno di ricovero”.
Sotto tale profilo non v' è dubbio della debenza dell'importo di Euro 100,00 (così quantificata nel frontespizio di polizza a pag. 1 doc. 2) stante il ricovero ospedaliero per l'intervento alla spalla avvenuto tra il 31/07/2020 e il 01/08/2020.
Rispetto, invece, all'ulteriore importo di Euro 6.000,00 richiesto a titolo di Indennità
Giornaliera per Convalescenza post-Ricovero (pari ad Euro 50,00 per ciascun giorno: cfr. frontespizio pag. 1 doc. 2), l'attore invoca l'art. 3 delle condizioni di assicurazione (Indennità giornaliera per convelscenza post ricovero), il quale prevede che “In aggiunta alla garanzia prevista dall'Art. 1 – Indennità giornaliera per ricovero, la Società corrisponde, in caso di degenza domiciliare per convalescenza immediatamente successiva alla dimissione dell'Assicurato dall'Istituto di cura,
l'indennità giornaliera indicata in polizza: - per un numero massimo di giorni pari al doppio della durata del ricovero a seguito di infortunio o malattia;
...e comunque non oltre 90 giorni per anno assicurativo”, pattuzione in specie derogata dalla clausola
9 speciale n. 503 (Indennita' Giornaliera per Convalescenza post-Ricovero da
Infortunio o Malattia) la quale prevede che “In aggiunta alla garanzia prevista dall'Art.
1 - Indennita' giornaliera per ricovero, la Societa' corrisponde, in caso di degenza domiciliare per convalescenza immediatamente successiva al ricovero dell'Assicurato in Istituto di Cura ed anche in regime di Day Hospital, l'indennita' giornaliera indicata in polizza, fino ad un massimo di 120 giorni per annualita' assicurativa:
a) per gli infortuni, indipendentemente dalla ducata del ricovero, a condizione che il ricovero o il Day Hospital siano documentati da cartella clinica;
[...]
Agli effetti della durata del ricovero non viene computato il giorno di uscita dall'Istituto di cura.
Le indennita' giornaliere di convalescenza vengono liquidate:
- integralmente, per ogni giorno in cui l'assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica ad attenere alle sue occupazioni;
al 50% per ogni giorno in cui l' non ha potuto attendere in parte alle sue Parte_2 occupazioni” (grassetto aggiunto).
Ebbene, per quanto le contestazioni svolte dalla compagnia al riguardo appaiano anch'esse generiche, in ogni caso si reputa che il diritto all'indennizzo assicurativo per convalescenza post-ospedaliera possa ritenersi provato, nei suoi fatti costitutivi, unicamente per l'importo di Euro 1.400,00 (50 euro x 28 giorni), posto che solo rispetto alle 4 settimane successive all'intervento, per le quali è prescritto l'utilizzo di
“braccio al collo con tutore” (indicate nella lettera di dimissioni sub doc. 7). è possibile inferire, secondo un ragionamento presuntivo, la totale impossibilità di svolgere l'attività professionale di carrozziere, circostanza che consente la liquidazione integrale dell'indennità giornaliera pattuita.
In difetto di ulteriori precisazioni svolte dall'attore in merito alla effettiva ripresa, sia pure graduale, dell'attività lavorativa, alcuna presunzione può ritenersi operante ai fini del riconoscimendo di una diaria (quand'anche al 50%) né può assumere rilievo a tal fine la mera circostanza che il medico curante solo in data 15.12.2020 abbia constatato la guarigione (doc. 9).
10 In definitiva la domanda di idenizzo fondata sul contratto n. 137-00255404 può dirsi fondata unicamente in relazione all'importo di Euro 1.500,00.
3. Da tutti gli esposti motivi deriva che l'importo globalmente dovuto all'attore, sulla base dei due distinti contratti sopra indicati, è pari ad € 8.250,00 (6.750,00 +
1.500,00).
Considerato che, per pacifica giurisprudenza, in tema di assicurazione contro i danni,
l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, anche se esso sia stato predeterminato in una somma fissa o in un valore a punto percentuale, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso dev'essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione (Cass. civ. n. 395 del 2007; Cass. civ. n. 3268 del 2008; Cass. civ. n. 10488 del 2009; Cass. civ. n.
15868 del 2015 e Cass. civ. n. 25099 del 2017), devono ulteriormente essere corrisposti a parte attrice gli interessi al tasso legale calcolati: inizialmente sull'importo risultante dalla “devalutazione” al momento del sinistro (12.6.2020) della somma testé liquidata all'attualità e, poi, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata anno per anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, utilizzando come parametro l'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI” pubblicato in
Gazzetta Ufficiale ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 81), con divieto di anatocismo (Cass. civ. Sez. Un. sent. n. 1712 del 17.2.1995).
Nulla può riconoscersi a titolo di interessi sulla somma così ottenuta, in difetto di espressa domanda.
Spese
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore della causa, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
11 1. accoglie l'azione e, per l'effetto, condanna al pagamento, in Controparte_2
favore di , a titolo di idennizzo assicurativo dovuto in forza delle Parte_1
polizze nn. 137-00255403 e 137-00255404, della somma di € 8.250,00, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo corrispondente a quello risultante dalla “devalutazione” di tale somma al 12.6.2020 e, poi, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
2. condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione Controparte_2
ed in favore di delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014 Parte_1
in € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo il 28/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
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