Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 13/06/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01036/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01112/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1112 del 2025, proposto da
NA RI ND, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Piemontese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Barberino di Mugello, non costituito in giudizio;
per l'annullamento del silenzio formatosi sull’istanza di accesso presentata al Comune di Barberino di Mugello il 7.02.2025 ai seguenti documenti:
1) l’elenco delle strade comunali nella parte che riguarda la via di Puliana e la via del Rombo nel territorio del Comune di Barberino di Mugello;
2) il certificato storico toponomastico della via di Puliana e della via del Rombo nel territorio del Comune di Barberino di Mugello.
E per la condanna dell’Amministrazione intimata all’esibizione dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Sig.ra ND, a seguito dell’inerzia del Comune di Barberino di Mugello sull’istanza di accesso del 7 febbraio 2025, ha proposto un’azione diretta ad acquisire l’elenco delle strade comunali nella parte che riguarda la via di Puliana e la via del Rombo nel territorio del Comune di Barberino di Mugello e, ancora, il certificato storico toponomastico delle stesse strade.
La ricorrente è usufruttaria di un’unità immobiliare nel Comune di Barberino di Mugello situata in prossimità delle strade sopra citate, utilizzate per accedere alla propria abitazione e che sono state interessate da interventi e modifiche in occasione della realizzazione dell’Autostrada del Sole (negli anni ‘60) e poi dalla recente Variante di Valico, così come evincibile dalle carte catastali.
Di recente il Comune avrebbe provveduto ad una nuova classificazione, qualificando la via Puliana come “strada vicinale di Puliana”, circostanza quest’ultima che ha determinato la presentazione di un’istanza di accesso diretta a conoscere l’esatta qualificazione di dette strade.
Nel ricorso così proposto non si è costituito il Comune di Barberino di Mugello, malgrado sia stato correttamente intimato.
Alla camera di consiglio del 12 giugno 2025, uditi i procuratori della parte costituita, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso va accolto, risultando fondata l’unica censura proposta.
Nell’istanza di accesso la ricorrente ha avuto cura di precisare il proprio interesse all’acquisizione della documentazione relativa alla classificazione delle strade sopra citate, risultando usufruttaria di un’unità immobiliare per civile abitazione posto in prossimità delle aree in relazione alle quale si è presentata l’istanza di accesso.
In particolare la ricorrente ha chiesto l’elenco delle strade comunali (con rilascio del certificato storico toponomastico) con riferimento alla via di Puliana e alla via del Rombo, strade queste ultime che risulterebbero modificate nell’ambito del loro tracciato, con conseguente variazione della propria classificazione.
Non solo sussiste un effettivo interesse a conoscere la classificazione delle strade limitrofe alla propria abitazione, ma la ricorrente ha chiesto l’esibizione di una documentazione che rientra nell’ambito delle competenze del Comune e che integra degli atti a contenuto generale e astratto immediatamente conoscibili da una collettività indifferenziata e che, in quanto tali, avrebbero dovuto risultare immediatamente disponibili o estensibili da parte dell’Amministrazione comunale ai sensi degli artt. 22 e ss della L. 241/1990.
Pur considerando che un costante orientamento giurisprudenziale ha affermato che l’inclusione di una strada nell'elenco delle strade comunali (o vicinali) ha efficacia dichiarativa e non costitutiva (Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza, 25/11/2013, n. 55969) è evidente che detta classificazione è disposta in applicazione di determinati requisiti e, ancora, il conseguente assoggettamento ad un uso pubblico incide sulla natura giuridica e sull’utilizzo della viabilità, in aree peraltro limitrofe alla proprietà della ricorrente.
E’ noto, peraltro, che “ l'accesso ali atti documentale comprende un'ampia nozione di documento amministrativo (ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale) e di pubblica amministrazione (tutti i soggetti di diritto pubblico) di cui alla lett. d e e dell'art. 22, lett d, della legge n. 241 del 1990. L'accesso civico è addirittura esteso non solo ai documenti amministrativi, ma anche alle informazioni ed ai dati ed è esercitabile nei confronti di tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, in base agli artt. 2-bis e 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013 (Cons. Stato, Sez. V, 04/04/2025, n. 2922)”.
Il ricorso è, pertanto, fondato e il Comune di Barberino di Mugello dovrà disporre l’esibizione della documentazione richiesta entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione del presente provvedimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dispone l’esibizione della documentazione richiesta entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione del presente provvedimento.
Condanna il Comune di Barberino di Mugello al pagamento di euro 2.000,00 (duemila//00), oltre oneri di legge e nei confronti del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
Nicola Fenicia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ricchiuto | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO