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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/05/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 706/2022 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Maria Parte_1
Giuseppina Loddo, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
, in persona del pro tempore, difeso per delega Controparte_1 CP_2
allegata al ricorso introduttivo dal dott. , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, , dipendenti dello stesso , domiciliato CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_1
presso il domicilio digitale t, Email_1
resistente
e contro
, elettivamente domiciliata in Napoli, presso lo studio dell'avv. Massimo Farina e CP_9 dell'avv. Angela Esposito, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18 marzo 2022, la ricorrente ha agito in Parte_1 giudizio nei confronti dell' (di seguito anche “ ), Controparte_1 CP_10
deducendo: di essere dipendente dell' ente subentrato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali CP_10
nello svolgimento delle attività ispettive ai sensi del D.L.vo n. 149/2015, presso cui ella è stata assunta in data 24 novembre 2008; di prestare attualmente servizio presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari-Oristano, in area III, profilo professionale “Ispettore del Lavoro”, fascia retributiva F3;
pagina 1 di 10 che, con Decreto Direttoriale n. 762 del 28 ottobre 2020, l' ha indetto una procedura CP_10 selettiva finalizzata all'attribuzione della fascia economica immediatamente superiore, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di approvazione definitiva della graduatoria;
che, per il passaggio dalla fascia F3 alla F4, erano stati previsti 767 avanzamenti secondo i criteri di esperienza professionale e titoli di studio, ai sensi dell'art. 4 del D.D. n. 762/2020, stabilendosi un punteggio per la performance individuale riferita al triennio 2016–2018 e titoli post-lauream coerenti;
che, alla scadenza del termine di presentazione della domanda, la ricorrente era in possesso delle tre valutazioni della performance rientranti nella prima classe (70–100%), per un totale di 9 punti,
e che aveva indicato nella domanda anche titoli di studio post-lauream coerenti, quali il corso universitario in “Diritto internazionale e dei conflitti armati” e due Master di II livello;
che, tuttavia, nella compilazione della domanda telematica, ha commesso un errore materiale indicando, per l'anno 2016, la terza classe di valutazione (anziché la prima), con attribuzione di punti 2 anziché 3; che, in data 6 maggio 2021, sono state pubblicate le graduatorie provvisorie dalle quali è risultata prima esclusa dalle progressioni economiche, in ragione del punteggio inferiore dovuto all'errore; che, in data 11 maggio 2021, ha presentato istanza segnalando l'errore materiale, allegando le valutazioni ufficiali sottoscritte dalla Dirigente Dott.ssa con richiesta di correzione del Per_1
punteggio e conseguente inserimento tra i beneficiari della progressione;
che, con comunicazione dell' tale richiesta è stata rigettata per coerenza con quanto CP_10
dichiarato nella domanda, escludendo altresì il riconoscimento del corso universitario menzionato tra i titoli;
che, in sede di pubblicazione della graduatoria definitiva allegata al D.D. n. 509/2021 del 10 settembre 2021, la ricorrente è stata addirittura retrocessa alla posizione n. 769;
che, in data 17 settembre 2021, ha proposto ricorso in autotutela, sollecitando la rettifica del punteggio in base alle valutazioni effettive e l'adeguamento della graduatoria, senza ricevere riscontro;
che, considerato il carattere di atti interni dell' delle valutazioni della performance, CP_10 quest'ultimo non avrebbe dovuto richiederne l'autodichiarazione ai candidati e avrebbe dovuto rilevare autonomamente l'errore materiale, eventualmente anche attivando soccorso istruttorio;
che, in data 11 ottobre 2021, prima di adire il Giudice, ha esperito tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410 ss. c.p.c., respinto dall' con comunicazione di archiviazione del 22 CP_10
novembre 2021 per mancata adesione;
pagina 2 di 10 che, successivamente, a seguito del D.D. n. 763 del 15 novembre 2021, la graduatoria è stata parzialmente modificata e l'esponente si è collocata alla posizione n. 768, risultando ancora prima esclusa, a causa dell'eliminazione di un altro candidato;
che, pertanto, ha reiterato nuova istanza di conciliazione, rilevando che tra i beneficiari vi erano anche soggetti cessati dal servizio, e sostenendo che l'ammissione della stessa non avrebbe comportato aggravi finanziari per l'Amministrazione; che, anche tale seconda istanza è stata archiviata per mancata adesione del datore di lavoro;
La ricorrente ha altresì evidenziato l'illegittimità del D.D. n. 762/2020 e della relativa contrattazione collettiva integrativa, per violazione degli artt. 18 e 23 d.lgs. n. 150/2009, la cui corretta applicazione avrebbe asseritamente condotto al riconoscimento del diritto della ricorrente alla progressione economica.
Premesse tali ragioni di fatto, la ha domandato il riconoscimento del punteggio Parte_1
corretto relativo alla valutazione della performance 2016 (punti 3), il riconoscimento del punteggio per il corso universitario in “Diritto internazionale e dei conflitti armati”, e, per l'effetto, la progressione alla fascia retributiva F4, con ogni conseguenza economica dal 1° gennaio 2021.
In subordine, ha chiesto l'annullamento e/o disapplicazione del bando e della graduatoria nella parte in cui la escludono illegittimamente dagli sviluppi economici richiesti.
La ricorrente ha altresì richiesto il risarcimento del danno da perdita di chance in quanto la sua esclusione dalla progressione economica risulterebbe ingiustificata e tale esclusione le avrebbe precluso non solo l'accesso alla fascia F4, ma anche la possibilità di partecipare alle successive progressioni, con conseguente pregiudizio economico e professionale da risarcire, in forma specifica o per equivalente, anche secondo criteri equitativi.
1.1. Ha resistito in giudizio l' , chiedendo in via preliminare Controparte_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati e, nel merito, il rigetto integrale del ricorso.
L'Amministrazione ha sostenuto: che l'errore materiale della ricorrente nella domanda non fosse riconoscibile, non emergendo alcun dato che potesse indurre l'Amministrazione o la Commissione a dubitare della correttezza delle dichiarazioni rese;
che non vi fosse obbligo di attivare il soccorso istruttorio, né possibilità di rettifica della domanda dopo la scadenza del termine perentorio stabilito dal bando, per evitare violazioni del principio di par condicio; che il corso di perfezionamento indicato dalla ricorrente non rientrasse tra i titoli valutabili pagina 3 di 10 secondo la lex specialis, trattandosi di titolo non espressamente previsto né coerente con il profilo professionale;
che la procedura selettiva fosse conforme agli artt. 18 e 23 del D.lgs. 150/2009 e al principio di meritocrazia, essendo stata improntata a criteri trasparenti, oggettivi e selettivi;
che non sussistessero i presupposti per l'esercizio dell'autotutela; che fosse infondata anche la pretesa risarcitoria per asserita perdita di chance.
Ha dunque chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
1.2. Si è costituita in giudizio la controinteressata CP_9
Nel merito, ha sostenuto che l'errore commesso nella domanda dalla ricorrente fosse facilmente rilevabile e correggibile al momento del controllo della domanda da parte dell'interessata, e che il mancato intervento dell'Amministrazione non potesse giustificare l'applicazione del soccorso istruttorio, la cui applicazione avrebbe leso la par condicio tra i partecipanti;
ha chiesto pertanto il rigetto della domanda attorea.
1.3. Con ordinanza dell'11 gennaio 2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria.
La notifica è avvenuta regolarmente;
tuttavia, gli altri candidati, pur regolarmente notificati, non si sono costituiti in giudizio, rimanendo contumaci.
2. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
3. Quanto alla questione del soccorso istruttorio, è emerso pacificamente che la ricorrente, nella compilazione della domanda di partecipazione alla selezione, ha erroneamente indicato, per l'anno
2016, la terza classe di valutazione della performance individuale, cui corrispondono 2 punti, in luogo della prima classe, cui spettavano 3 punti.
L'errore, determinante ai fini della graduatoria, è stato segnalato solo in data 11 maggio 2021, con l'istanza presentata successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria del 7 maggio 2021 (docc. 6 e 7, fascicolo del ricorrente).
Occorre in via preliminare soffermarsi sulla natura e sui limiti applicativi del soccorso istruttorio, anche in relazione al pubblico impiego contrattualizzato.
L'art. 6, comma 1, lett. b) l. 241/1990 prevede che il responsabile del procedimento “può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete”, al fine di porre il privato in condizione di dimostrare il possesso dei requisiti necessari per ottenere il provvedimento richiesto.
Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, questo potere-dovere dell'Amministrazione, volto a garantire il buon andamento e l'effettività del procedimento amministrativo, trova pagina 4 di 10 applicazione anche nelle procedure selettive e concorsuali, ancorché rientranti nell'ambito del pubblico impiego privatizzato.
In tali contesti, il soccorso istruttorio si configura come espressione dei più generali principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti giuridici, sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c.,
e trova fondamento nel canone del favor partecipationis: il procedimento non può essere irragionevolmente sacrificato a formalismi quando l'esclusione di un candidato derivi da errori marginali, facilmente emendabili.
Tuttavia, va anche considerato – come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa più recente (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2021 n. 7815) – che nelle procedure comparative e concorsuali, in cui vi è competizione tra più candidati, l'applicazione del soccorso istruttorio è fortemente limitata dal principio di autoresponsabilità.
Tale principio impone a ciascun candidato di sopportare le conseguenze di errori, anche involontari, compiuti nella redazione della domanda o nella produzione documentale, in ossequio al rispetto della par condicio (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9).
L'interpretazione più equilibrata, condivisa anche dalla giurisprudenza amministrativa maggioritaria (cfr. Cons. Stato, Sez. V 20 giugno 2019 n. 4198), è quella secondo cui l'Amministrazione può intervenire con un'attività di rettifica solo nei casi in cui l'errore sia oggettivamente riconoscibile, ossia evidente ictu oculi e tale da non richiedere particolari sforzi valutativi, oppure l'errore sia indotto da ambiguità o difficoltà del modulo informatico o del bando, tali da giustificare una possibile inesattezza nella compilazione.
Non rientrano invece tra le ipotesi emendabili: gli errori su dati essenziali della domanda (come titoli di studio, valutazioni, requisiti di accesso) se non palesemente incongruenti o contraddittori rispetto ad altre parti dell'istanza; gli errori che richiedano una integrazione sostanziale della domanda, e che, se emendati, comporterebbero una violazione del principio della par condicio tra candidati.
Nel caso di specie, l'errore commesso dalla ricorrente non presenta alcuno degli indici di riconoscibilità immediata.
L'indicazione della valutazione relativa all'anno 2016 (classe 3, punti 2) non risultava in contrasto con quanto indicato per gli altri anni, né era accompagnata da elementi che potessero far presumere un'incongruenza o un refuso.
La ricorrente non ha riportato il punteggio corretto in altra parte della domanda, né ha fornito alcun elemento che potesse indurre l'Amministrazione a ritenere verosimile un errore materiale
(cfr. domanda di cui al doc. 5, fascicolo della ricorrente).
pagina 5 di 10 L'Amministrazione ha quindi correttamente attribuito il punteggio sulla base delle dichiarazioni rese, come previsto dall'art. 3, comma 6, del bando (doc. 4, fascicolo della ricorrente).
Non risulta, inoltre, che l'errore sia dipeso da malfunzionamenti o ambiguità del modulo informatico utilizzato per la compilazione, né che vi fossero elementi tali da generare incertezza intepretativa;
al contrario, il dato errato risulta riconducibile esclusivamente a un'impropria indicazione da parte della candidata.
Né può ritenersi che l'Amministrazione avesse un dovere di intervenire sulla base della documentazione interna in proprio possesso, come, nel caso di specie, la scheda di valutazione della performance della ricorrente per l'anno 2016.
Infatti, anche qualora tali dati fossero stati accessibili nel fascicolo personale della dipendente, non gravava sull' alcun obbligo di verifica o confronto con quanto autocertificato dal CP_10
candidato nella domanda telematica.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, in materia di selezioni pubbliche, l'obbligo di indicare correttamente i titoli valutabili incombe integralmente sul candidato, in ossequio al principio di autoresponsabilità.
La mera disponibilità amministrativa di dati o titoli non giustifica, né impone un'attività suppletiva dell'Amministrazione.
Sul punto è dirimente quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sez. II, nella sentenza 3 settembre
2021, n. 6156, secondo cui “[…] anche laddove i titoli siano già in possesso dell'Amministrazione
è necessario comunque che, nella domanda di partecipazione al concorso, ci sia l'esatta indicazione degli estremi dei titoli ed il riferimento alle certificazioni versate nel relativo fascicolo personale, e, in difetto di una puntuale indicazione dell'interessata, non può assolutamente scattare il potere-dovere dell'Amministrazione di integrare la relativa documentazione”. Il
Collegio ha inoltre ribadito che tale principio è strettamente collegato alla tutela della par condicio
e alla natura perentoria dei termini e delle dichiarazioni rese, evidenziando che: “il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con un altro principio generale, che è quello dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati (salvo ciò che attenga alla propria identità)”.
Ne consegue che l' non era tenuto ad accertare, correggere o integrare d'ufficio le CP_10 dichiarazioni della ricorrente, anche se l'errore poteva astrattamente essere rilevato consultando la documentazione interna.
In conclusione, la dichiarazione erronea resa dalla ricorrente, per quanto fondata su un dato pagina 6 di 10 oggettivamente inesatto, non poteva essere corretta successivamente, né costituiva un errore emendabile ai sensi del soccorso istruttorio, non trattandosi di svista immediatamente percepibile né di errore indotto dal sistema o da ambiguità del bando.
La condotta dell'Amministrazione si presenta, pertanto, conforme alla lex specialis e ai principi generali della materia.
4. Quanto all'omessa valutazione del titolo di perfezionamento indicato dalla ricorrente, occorre rilevare quanto segue.
La ricorrente ha prodotto, in sede di domanda, una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla frequenza di un corso di perfezionamento in “Diritto internazionale dei conflitti armati ante riforma” presso l'Università di Trieste (doc. 17, fascicolo della ricorrente), sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto attribuire un punteggio anche a tale titolo.
Tuttavia, tale pretesa risulta infondata.
L'Amministrazione ha legittimamente escluso il corso di perfezionamento dalla valutazione, in quanto esso non rientra tra i titoli post lauream espressamente previsti dall'art. 6 del bando di selezione, che recepisce quanto disposto dall'art. 6, comma 4 del CCNI 2020.
Tali disposizioni indicano in modo tassativo i titoli valutabili: dottorati di ricerca, diplomi di specializzazione, abilitazioni professionali e master universitari di primo e secondo livello.
I corsi di perfezionamento non sono menzionati tra i titoli che danno diritto a punteggio, sicché la loro esclusione si fonda sull'applicazione rigorosa della lex specialis, senza che residuino margini di discrezionalità o valutazioni di merito da parte della CP_11
Come chiarito anche nei verbali della Commissione (docc. 12, 13 e 14, fascicolo dell'Amministrazione), sono stati valutati esclusivamente i titoli indicati nel bando, escludendo espressamente corsi di formazione, corsi di perfezionamento o master non universitari, anche se organizzati da enti pubblici.
Inoltre, nella nota del 30 luglio 2020 (doc. 8 fascicolo dell'Amministrazione), la Commissione ha specificamente comunicato alla ricorrente che il corso da lei indicato non poteva essere valutato non solo per la sua tipologia, ma anche per la mancanza di coerenza con il profilo di Ispettore del lavoro.
In questa sede, la ricorrente non ha fornito elementi utili a dimostrare la coerenza del suddetto corso con le competenze richieste per il profilo di Ispettore del lavoro.
La candidata si è limitata a invocare genericamente un'incompatibilità tra il criterio della coerenza e il principio della tassatività delle clausole escludenti, senza tuttavia chiarire in che modo il corso dichiarato risponderebbe, anche solo astrattamente, alle esigenze operative e pagina 7 di 10 funzionali del ruolo messo a concorso.
L'onere di motivare tale aspetto ricadeva per intero sulla ricorrente, e il mancato adempimento di tale onere giustifica il rigetto dell'eccezione.
5. L'eccezione sollevata dalla ricorrente circa la presunta illegittimità del bando n. 762/2020 per asserita violazione degli artt. 18 e 23 del d.lgs. n. 150/2009 e dell'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs.
n. 165/2001 risulta infondata.
La tesi secondo cui la procedura non risponderebbe ai principi di selettività e meritocrazia sanciti dalla normativa citata risulta priva di riscontro giuridico e fattuale.
L'art. 23 del d.lgs. n. 150/2009 dispone che le progressioni economiche orizzontali devono essere riconosciute in modo selettivo, nei limiti delle risorse disponibili, sulla base di criteri predeterminati nei contratti collettivi, valorizzando competenze e risultati.
In linea con tali principi, il bando n. 762/2020 ha recepito integralmente i criteri fissati nell'Accordo Integrativo del 14 luglio 2020 (doc. 10, fascicolo I.N.L.), che costituisce il presupposto contrattuale della procedura.
L'accordo, conforme al CCNL Funzioni Centrali, stabilisce espressamente all'art. 4 che “i criteri selettivi applicati alle procedure per le progressioni economiche sono i seguenti: a) esperienza professionale maturata;
b) titoli di studio coerenti con l'attività del profilo”. Inoltre, l'art. 5 precisa che l'esperienza professionale è valutata attraverso l'anzianità di servizio e i risultati della performance individuale, mentre l'art. 6 stabilisce i criteri di valutazione dei titoli di studio, in modo coerente con l'ordinamento professionale vigente.
È inoltre infondata la valutazione della ricorrente in merito alla presunta mancanza di selettività della procedura. Ai fini della verifica del rispetto del principio di selettività, non rileva il numero dei partecipanti, ma il numero complessivo dei dipendenti aventi titolo.
Con riferimento al passaggio dalla fascia F3 alla F4, le posizioni disponibili erano 767, a fronte di
2.217 ispettori del lavoro presenti nell'organico alla data del bando, come indicato dall' e CP_10
non contestato dalla ricorrente (vd. pag. 15 della memoria di costituzione).
Ne consegue che la percentuale di idonei è ampiamente inferiore alla totalità, come richiesto dall'art. 23 del d.lgs. 150/2009.
A ulteriore conferma della legittimità della procedura, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ritenuto conforme ai principi di selettività e meritocrazia le disposizioni poste a fondamento del bando, nell'ambito dei controlli ex art. 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 (doc. 15 fascicolo dell' . CP_10
Ne consegue che la procedura di progressione economica si è svolta nel rispetto del quadro pagina 8 di 10 normativo e contrattuale di riferimento, ciò rendendo infondata l'eccezione sollevata dalla ricorrente.
5.1. Le ulteriori contestazioni sollevate da ultimo della ricorrente, circa la mancata previsione dell'autocertificazione delle valutazioni della performance nel bando PEO 2024 risultano inconferenti.
Come chiarito dall'Amministrazione nelle proprie repliche, la procedura del 2020 oggetto del presente giudizio (D.D. n. 762/2020) richiedeva ai candidati l'autocertificazione dei dati relativi alla valutazione individuale, poiché all'epoca l' si avvaleva ancora del Sistema di CP_10
misurazione e valutazione della performance (SMVP) del Ministero del Lavoro, che non consentiva una rilevazione centralizzata e uniforme dei dati da parte dell' . CP_1
Diversamente, a partire dal 2021, l' ha adottato un proprio sistema di valutazione delle CP_10
performance, con modulistica unificata e gestione accentrata delle valutazioni, rendendo superflua ogni richiesta di autocertificazione nella procedura PEO 2024.
La differente modalità di gestione tra i due bandi, dunque, è frutto di un'evoluzione organizzativa e non può in alcun modo costituire indice di irregolarità della procedura del 2020, disciplinata da una lex specialis da interpretarsi autonomamente.
6. Deve altresì ritenersi infondata la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, in quanto la condotta dell'Amministrazione risulta legittima.
Non sussistono pertanto i presupposti per configurare un'ingiustizia risarcibile.
7. In definitiva, tutte le eccezioni sollevate dalla ricorrente – in ordine alla mancata attivazione del soccorso istruttorio, alla presunta omessa valutazione del titolo e all'asserita illegittimità del bando n. 762/2020 – risultano infondate.
L'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa vigente e della lex specialis della procedura.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
8. In applicazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali in favore di entrambi i convenuti costituiti, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per materia e del valore della lite (cause in materia di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 e euro 26.000,00).
Con riguardo all' , la liquidazione delle spese processuali deve Controparte_1 avvenire con riduzione del 20 per cento come prevista dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c. in materia di liquidazione delle spese processuali in favore delle pubbliche amministrazioni assistite da propri pagina 9 di 10 dipendenti ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1
processuali, che liquida in euro 2.156,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna la ricorrente alla rifusione in favore di delle spese processuali, che CP_9
liquida in euro 2.695,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 13 maggio 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 706/2022 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Maria Parte_1
Giuseppina Loddo, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
, in persona del pro tempore, difeso per delega Controparte_1 CP_2
allegata al ricorso introduttivo dal dott. , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, , dipendenti dello stesso , domiciliato CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_1
presso il domicilio digitale t, Email_1
resistente
e contro
, elettivamente domiciliata in Napoli, presso lo studio dell'avv. Massimo Farina e CP_9 dell'avv. Angela Esposito, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18 marzo 2022, la ricorrente ha agito in Parte_1 giudizio nei confronti dell' (di seguito anche “ ), Controparte_1 CP_10
deducendo: di essere dipendente dell' ente subentrato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali CP_10
nello svolgimento delle attività ispettive ai sensi del D.L.vo n. 149/2015, presso cui ella è stata assunta in data 24 novembre 2008; di prestare attualmente servizio presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari-Oristano, in area III, profilo professionale “Ispettore del Lavoro”, fascia retributiva F3;
pagina 1 di 10 che, con Decreto Direttoriale n. 762 del 28 ottobre 2020, l' ha indetto una procedura CP_10 selettiva finalizzata all'attribuzione della fascia economica immediatamente superiore, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di approvazione definitiva della graduatoria;
che, per il passaggio dalla fascia F3 alla F4, erano stati previsti 767 avanzamenti secondo i criteri di esperienza professionale e titoli di studio, ai sensi dell'art. 4 del D.D. n. 762/2020, stabilendosi un punteggio per la performance individuale riferita al triennio 2016–2018 e titoli post-lauream coerenti;
che, alla scadenza del termine di presentazione della domanda, la ricorrente era in possesso delle tre valutazioni della performance rientranti nella prima classe (70–100%), per un totale di 9 punti,
e che aveva indicato nella domanda anche titoli di studio post-lauream coerenti, quali il corso universitario in “Diritto internazionale e dei conflitti armati” e due Master di II livello;
che, tuttavia, nella compilazione della domanda telematica, ha commesso un errore materiale indicando, per l'anno 2016, la terza classe di valutazione (anziché la prima), con attribuzione di punti 2 anziché 3; che, in data 6 maggio 2021, sono state pubblicate le graduatorie provvisorie dalle quali è risultata prima esclusa dalle progressioni economiche, in ragione del punteggio inferiore dovuto all'errore; che, in data 11 maggio 2021, ha presentato istanza segnalando l'errore materiale, allegando le valutazioni ufficiali sottoscritte dalla Dirigente Dott.ssa con richiesta di correzione del Per_1
punteggio e conseguente inserimento tra i beneficiari della progressione;
che, con comunicazione dell' tale richiesta è stata rigettata per coerenza con quanto CP_10
dichiarato nella domanda, escludendo altresì il riconoscimento del corso universitario menzionato tra i titoli;
che, in sede di pubblicazione della graduatoria definitiva allegata al D.D. n. 509/2021 del 10 settembre 2021, la ricorrente è stata addirittura retrocessa alla posizione n. 769;
che, in data 17 settembre 2021, ha proposto ricorso in autotutela, sollecitando la rettifica del punteggio in base alle valutazioni effettive e l'adeguamento della graduatoria, senza ricevere riscontro;
che, considerato il carattere di atti interni dell' delle valutazioni della performance, CP_10 quest'ultimo non avrebbe dovuto richiederne l'autodichiarazione ai candidati e avrebbe dovuto rilevare autonomamente l'errore materiale, eventualmente anche attivando soccorso istruttorio;
che, in data 11 ottobre 2021, prima di adire il Giudice, ha esperito tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410 ss. c.p.c., respinto dall' con comunicazione di archiviazione del 22 CP_10
novembre 2021 per mancata adesione;
pagina 2 di 10 che, successivamente, a seguito del D.D. n. 763 del 15 novembre 2021, la graduatoria è stata parzialmente modificata e l'esponente si è collocata alla posizione n. 768, risultando ancora prima esclusa, a causa dell'eliminazione di un altro candidato;
che, pertanto, ha reiterato nuova istanza di conciliazione, rilevando che tra i beneficiari vi erano anche soggetti cessati dal servizio, e sostenendo che l'ammissione della stessa non avrebbe comportato aggravi finanziari per l'Amministrazione; che, anche tale seconda istanza è stata archiviata per mancata adesione del datore di lavoro;
La ricorrente ha altresì evidenziato l'illegittimità del D.D. n. 762/2020 e della relativa contrattazione collettiva integrativa, per violazione degli artt. 18 e 23 d.lgs. n. 150/2009, la cui corretta applicazione avrebbe asseritamente condotto al riconoscimento del diritto della ricorrente alla progressione economica.
Premesse tali ragioni di fatto, la ha domandato il riconoscimento del punteggio Parte_1
corretto relativo alla valutazione della performance 2016 (punti 3), il riconoscimento del punteggio per il corso universitario in “Diritto internazionale e dei conflitti armati”, e, per l'effetto, la progressione alla fascia retributiva F4, con ogni conseguenza economica dal 1° gennaio 2021.
In subordine, ha chiesto l'annullamento e/o disapplicazione del bando e della graduatoria nella parte in cui la escludono illegittimamente dagli sviluppi economici richiesti.
La ricorrente ha altresì richiesto il risarcimento del danno da perdita di chance in quanto la sua esclusione dalla progressione economica risulterebbe ingiustificata e tale esclusione le avrebbe precluso non solo l'accesso alla fascia F4, ma anche la possibilità di partecipare alle successive progressioni, con conseguente pregiudizio economico e professionale da risarcire, in forma specifica o per equivalente, anche secondo criteri equitativi.
1.1. Ha resistito in giudizio l' , chiedendo in via preliminare Controparte_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati e, nel merito, il rigetto integrale del ricorso.
L'Amministrazione ha sostenuto: che l'errore materiale della ricorrente nella domanda non fosse riconoscibile, non emergendo alcun dato che potesse indurre l'Amministrazione o la Commissione a dubitare della correttezza delle dichiarazioni rese;
che non vi fosse obbligo di attivare il soccorso istruttorio, né possibilità di rettifica della domanda dopo la scadenza del termine perentorio stabilito dal bando, per evitare violazioni del principio di par condicio; che il corso di perfezionamento indicato dalla ricorrente non rientrasse tra i titoli valutabili pagina 3 di 10 secondo la lex specialis, trattandosi di titolo non espressamente previsto né coerente con il profilo professionale;
che la procedura selettiva fosse conforme agli artt. 18 e 23 del D.lgs. 150/2009 e al principio di meritocrazia, essendo stata improntata a criteri trasparenti, oggettivi e selettivi;
che non sussistessero i presupposti per l'esercizio dell'autotutela; che fosse infondata anche la pretesa risarcitoria per asserita perdita di chance.
Ha dunque chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
1.2. Si è costituita in giudizio la controinteressata CP_9
Nel merito, ha sostenuto che l'errore commesso nella domanda dalla ricorrente fosse facilmente rilevabile e correggibile al momento del controllo della domanda da parte dell'interessata, e che il mancato intervento dell'Amministrazione non potesse giustificare l'applicazione del soccorso istruttorio, la cui applicazione avrebbe leso la par condicio tra i partecipanti;
ha chiesto pertanto il rigetto della domanda attorea.
1.3. Con ordinanza dell'11 gennaio 2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria.
La notifica è avvenuta regolarmente;
tuttavia, gli altri candidati, pur regolarmente notificati, non si sono costituiti in giudizio, rimanendo contumaci.
2. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
3. Quanto alla questione del soccorso istruttorio, è emerso pacificamente che la ricorrente, nella compilazione della domanda di partecipazione alla selezione, ha erroneamente indicato, per l'anno
2016, la terza classe di valutazione della performance individuale, cui corrispondono 2 punti, in luogo della prima classe, cui spettavano 3 punti.
L'errore, determinante ai fini della graduatoria, è stato segnalato solo in data 11 maggio 2021, con l'istanza presentata successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria del 7 maggio 2021 (docc. 6 e 7, fascicolo del ricorrente).
Occorre in via preliminare soffermarsi sulla natura e sui limiti applicativi del soccorso istruttorio, anche in relazione al pubblico impiego contrattualizzato.
L'art. 6, comma 1, lett. b) l. 241/1990 prevede che il responsabile del procedimento “può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete”, al fine di porre il privato in condizione di dimostrare il possesso dei requisiti necessari per ottenere il provvedimento richiesto.
Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, questo potere-dovere dell'Amministrazione, volto a garantire il buon andamento e l'effettività del procedimento amministrativo, trova pagina 4 di 10 applicazione anche nelle procedure selettive e concorsuali, ancorché rientranti nell'ambito del pubblico impiego privatizzato.
In tali contesti, il soccorso istruttorio si configura come espressione dei più generali principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti giuridici, sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c.,
e trova fondamento nel canone del favor partecipationis: il procedimento non può essere irragionevolmente sacrificato a formalismi quando l'esclusione di un candidato derivi da errori marginali, facilmente emendabili.
Tuttavia, va anche considerato – come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa più recente (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2021 n. 7815) – che nelle procedure comparative e concorsuali, in cui vi è competizione tra più candidati, l'applicazione del soccorso istruttorio è fortemente limitata dal principio di autoresponsabilità.
Tale principio impone a ciascun candidato di sopportare le conseguenze di errori, anche involontari, compiuti nella redazione della domanda o nella produzione documentale, in ossequio al rispetto della par condicio (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9).
L'interpretazione più equilibrata, condivisa anche dalla giurisprudenza amministrativa maggioritaria (cfr. Cons. Stato, Sez. V 20 giugno 2019 n. 4198), è quella secondo cui l'Amministrazione può intervenire con un'attività di rettifica solo nei casi in cui l'errore sia oggettivamente riconoscibile, ossia evidente ictu oculi e tale da non richiedere particolari sforzi valutativi, oppure l'errore sia indotto da ambiguità o difficoltà del modulo informatico o del bando, tali da giustificare una possibile inesattezza nella compilazione.
Non rientrano invece tra le ipotesi emendabili: gli errori su dati essenziali della domanda (come titoli di studio, valutazioni, requisiti di accesso) se non palesemente incongruenti o contraddittori rispetto ad altre parti dell'istanza; gli errori che richiedano una integrazione sostanziale della domanda, e che, se emendati, comporterebbero una violazione del principio della par condicio tra candidati.
Nel caso di specie, l'errore commesso dalla ricorrente non presenta alcuno degli indici di riconoscibilità immediata.
L'indicazione della valutazione relativa all'anno 2016 (classe 3, punti 2) non risultava in contrasto con quanto indicato per gli altri anni, né era accompagnata da elementi che potessero far presumere un'incongruenza o un refuso.
La ricorrente non ha riportato il punteggio corretto in altra parte della domanda, né ha fornito alcun elemento che potesse indurre l'Amministrazione a ritenere verosimile un errore materiale
(cfr. domanda di cui al doc. 5, fascicolo della ricorrente).
pagina 5 di 10 L'Amministrazione ha quindi correttamente attribuito il punteggio sulla base delle dichiarazioni rese, come previsto dall'art. 3, comma 6, del bando (doc. 4, fascicolo della ricorrente).
Non risulta, inoltre, che l'errore sia dipeso da malfunzionamenti o ambiguità del modulo informatico utilizzato per la compilazione, né che vi fossero elementi tali da generare incertezza intepretativa;
al contrario, il dato errato risulta riconducibile esclusivamente a un'impropria indicazione da parte della candidata.
Né può ritenersi che l'Amministrazione avesse un dovere di intervenire sulla base della documentazione interna in proprio possesso, come, nel caso di specie, la scheda di valutazione della performance della ricorrente per l'anno 2016.
Infatti, anche qualora tali dati fossero stati accessibili nel fascicolo personale della dipendente, non gravava sull' alcun obbligo di verifica o confronto con quanto autocertificato dal CP_10
candidato nella domanda telematica.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, in materia di selezioni pubbliche, l'obbligo di indicare correttamente i titoli valutabili incombe integralmente sul candidato, in ossequio al principio di autoresponsabilità.
La mera disponibilità amministrativa di dati o titoli non giustifica, né impone un'attività suppletiva dell'Amministrazione.
Sul punto è dirimente quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sez. II, nella sentenza 3 settembre
2021, n. 6156, secondo cui “[…] anche laddove i titoli siano già in possesso dell'Amministrazione
è necessario comunque che, nella domanda di partecipazione al concorso, ci sia l'esatta indicazione degli estremi dei titoli ed il riferimento alle certificazioni versate nel relativo fascicolo personale, e, in difetto di una puntuale indicazione dell'interessata, non può assolutamente scattare il potere-dovere dell'Amministrazione di integrare la relativa documentazione”. Il
Collegio ha inoltre ribadito che tale principio è strettamente collegato alla tutela della par condicio
e alla natura perentoria dei termini e delle dichiarazioni rese, evidenziando che: “il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con un altro principio generale, che è quello dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati (salvo ciò che attenga alla propria identità)”.
Ne consegue che l' non era tenuto ad accertare, correggere o integrare d'ufficio le CP_10 dichiarazioni della ricorrente, anche se l'errore poteva astrattamente essere rilevato consultando la documentazione interna.
In conclusione, la dichiarazione erronea resa dalla ricorrente, per quanto fondata su un dato pagina 6 di 10 oggettivamente inesatto, non poteva essere corretta successivamente, né costituiva un errore emendabile ai sensi del soccorso istruttorio, non trattandosi di svista immediatamente percepibile né di errore indotto dal sistema o da ambiguità del bando.
La condotta dell'Amministrazione si presenta, pertanto, conforme alla lex specialis e ai principi generali della materia.
4. Quanto all'omessa valutazione del titolo di perfezionamento indicato dalla ricorrente, occorre rilevare quanto segue.
La ricorrente ha prodotto, in sede di domanda, una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla frequenza di un corso di perfezionamento in “Diritto internazionale dei conflitti armati ante riforma” presso l'Università di Trieste (doc. 17, fascicolo della ricorrente), sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto attribuire un punteggio anche a tale titolo.
Tuttavia, tale pretesa risulta infondata.
L'Amministrazione ha legittimamente escluso il corso di perfezionamento dalla valutazione, in quanto esso non rientra tra i titoli post lauream espressamente previsti dall'art. 6 del bando di selezione, che recepisce quanto disposto dall'art. 6, comma 4 del CCNI 2020.
Tali disposizioni indicano in modo tassativo i titoli valutabili: dottorati di ricerca, diplomi di specializzazione, abilitazioni professionali e master universitari di primo e secondo livello.
I corsi di perfezionamento non sono menzionati tra i titoli che danno diritto a punteggio, sicché la loro esclusione si fonda sull'applicazione rigorosa della lex specialis, senza che residuino margini di discrezionalità o valutazioni di merito da parte della CP_11
Come chiarito anche nei verbali della Commissione (docc. 12, 13 e 14, fascicolo dell'Amministrazione), sono stati valutati esclusivamente i titoli indicati nel bando, escludendo espressamente corsi di formazione, corsi di perfezionamento o master non universitari, anche se organizzati da enti pubblici.
Inoltre, nella nota del 30 luglio 2020 (doc. 8 fascicolo dell'Amministrazione), la Commissione ha specificamente comunicato alla ricorrente che il corso da lei indicato non poteva essere valutato non solo per la sua tipologia, ma anche per la mancanza di coerenza con il profilo di Ispettore del lavoro.
In questa sede, la ricorrente non ha fornito elementi utili a dimostrare la coerenza del suddetto corso con le competenze richieste per il profilo di Ispettore del lavoro.
La candidata si è limitata a invocare genericamente un'incompatibilità tra il criterio della coerenza e il principio della tassatività delle clausole escludenti, senza tuttavia chiarire in che modo il corso dichiarato risponderebbe, anche solo astrattamente, alle esigenze operative e pagina 7 di 10 funzionali del ruolo messo a concorso.
L'onere di motivare tale aspetto ricadeva per intero sulla ricorrente, e il mancato adempimento di tale onere giustifica il rigetto dell'eccezione.
5. L'eccezione sollevata dalla ricorrente circa la presunta illegittimità del bando n. 762/2020 per asserita violazione degli artt. 18 e 23 del d.lgs. n. 150/2009 e dell'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs.
n. 165/2001 risulta infondata.
La tesi secondo cui la procedura non risponderebbe ai principi di selettività e meritocrazia sanciti dalla normativa citata risulta priva di riscontro giuridico e fattuale.
L'art. 23 del d.lgs. n. 150/2009 dispone che le progressioni economiche orizzontali devono essere riconosciute in modo selettivo, nei limiti delle risorse disponibili, sulla base di criteri predeterminati nei contratti collettivi, valorizzando competenze e risultati.
In linea con tali principi, il bando n. 762/2020 ha recepito integralmente i criteri fissati nell'Accordo Integrativo del 14 luglio 2020 (doc. 10, fascicolo I.N.L.), che costituisce il presupposto contrattuale della procedura.
L'accordo, conforme al CCNL Funzioni Centrali, stabilisce espressamente all'art. 4 che “i criteri selettivi applicati alle procedure per le progressioni economiche sono i seguenti: a) esperienza professionale maturata;
b) titoli di studio coerenti con l'attività del profilo”. Inoltre, l'art. 5 precisa che l'esperienza professionale è valutata attraverso l'anzianità di servizio e i risultati della performance individuale, mentre l'art. 6 stabilisce i criteri di valutazione dei titoli di studio, in modo coerente con l'ordinamento professionale vigente.
È inoltre infondata la valutazione della ricorrente in merito alla presunta mancanza di selettività della procedura. Ai fini della verifica del rispetto del principio di selettività, non rileva il numero dei partecipanti, ma il numero complessivo dei dipendenti aventi titolo.
Con riferimento al passaggio dalla fascia F3 alla F4, le posizioni disponibili erano 767, a fronte di
2.217 ispettori del lavoro presenti nell'organico alla data del bando, come indicato dall' e CP_10
non contestato dalla ricorrente (vd. pag. 15 della memoria di costituzione).
Ne consegue che la percentuale di idonei è ampiamente inferiore alla totalità, come richiesto dall'art. 23 del d.lgs. 150/2009.
A ulteriore conferma della legittimità della procedura, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ritenuto conforme ai principi di selettività e meritocrazia le disposizioni poste a fondamento del bando, nell'ambito dei controlli ex art. 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 (doc. 15 fascicolo dell' . CP_10
Ne consegue che la procedura di progressione economica si è svolta nel rispetto del quadro pagina 8 di 10 normativo e contrattuale di riferimento, ciò rendendo infondata l'eccezione sollevata dalla ricorrente.
5.1. Le ulteriori contestazioni sollevate da ultimo della ricorrente, circa la mancata previsione dell'autocertificazione delle valutazioni della performance nel bando PEO 2024 risultano inconferenti.
Come chiarito dall'Amministrazione nelle proprie repliche, la procedura del 2020 oggetto del presente giudizio (D.D. n. 762/2020) richiedeva ai candidati l'autocertificazione dei dati relativi alla valutazione individuale, poiché all'epoca l' si avvaleva ancora del Sistema di CP_10
misurazione e valutazione della performance (SMVP) del Ministero del Lavoro, che non consentiva una rilevazione centralizzata e uniforme dei dati da parte dell' . CP_1
Diversamente, a partire dal 2021, l' ha adottato un proprio sistema di valutazione delle CP_10
performance, con modulistica unificata e gestione accentrata delle valutazioni, rendendo superflua ogni richiesta di autocertificazione nella procedura PEO 2024.
La differente modalità di gestione tra i due bandi, dunque, è frutto di un'evoluzione organizzativa e non può in alcun modo costituire indice di irregolarità della procedura del 2020, disciplinata da una lex specialis da interpretarsi autonomamente.
6. Deve altresì ritenersi infondata la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, in quanto la condotta dell'Amministrazione risulta legittima.
Non sussistono pertanto i presupposti per configurare un'ingiustizia risarcibile.
7. In definitiva, tutte le eccezioni sollevate dalla ricorrente – in ordine alla mancata attivazione del soccorso istruttorio, alla presunta omessa valutazione del titolo e all'asserita illegittimità del bando n. 762/2020 – risultano infondate.
L'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa vigente e della lex specialis della procedura.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
8. In applicazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali in favore di entrambi i convenuti costituiti, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per materia e del valore della lite (cause in materia di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 e euro 26.000,00).
Con riguardo all' , la liquidazione delle spese processuali deve Controparte_1 avvenire con riduzione del 20 per cento come prevista dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c. in materia di liquidazione delle spese processuali in favore delle pubbliche amministrazioni assistite da propri pagina 9 di 10 dipendenti ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1
processuali, che liquida in euro 2.156,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna la ricorrente alla rifusione in favore di delle spese processuali, che CP_9
liquida in euro 2.695,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 13 maggio 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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