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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/09/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3287/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 3287/2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. PASQUALE MATERA, presso il cui C.F._1 studio risulta elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, nato a [...] l'[...], c.f. CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARCO VARLETTA, presso il cui C.F._2 studio risulta elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/07/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 01/11/2024, esponeva che: in data Parte_1
04/05/2002 contraeva matrimonio concordatario con e dalla loro unione nascevano CP_1
, il 14/04/2004, e SQ, il 28/05/2006, maggiorenni ma economicamente non Per_1 autosufficienti;
negli anni veniva meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, in
1 ragione di un'incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, per le ragioni meglio indicate in ricorso.
Tanto premesso la ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con addebito in capo al resistente, alle condizioni di cui al ricorso depositato.
In data 11/03/2025 si costituiva il resistente, il quale deduceva in senso contrario alle asserzioni di controparte, per tutte le ragioni di cui alla memoria di costituzione, e chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni meglio indicate in atti.
All'udienza del 30/05/2025, le parti, comparendo personalmente dinanzi al Giudice, chiedevano la trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale nonché un rinvio per la formalizzazione dell'accordo raggiunto in ordine alle condizioni della separazione, dando atto a verbale che: “i coniugi vivranno separatamente;
il resistente lascerà la casa coniugale entro il 30.6.2025; il resistente si obbliga a corrispondere per il mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti la somma di euro 650,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie, entro il 10 di ogni mese a decorrere dal 10.6.2025”.
In data 10/07/2025, le parti depositavano l'accordo raggiunto, le cui condizioni si riportano di seguito:
“
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
il sig. CP_1 lascerà la casa coniugale, fissando la residenza ove ritenuto opportuno.
2. Entrambi i coniugi, dichiarandosi economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, potendo ciascuno provvedere autonomamente a sé stesso.
3. Il sig. si obbliga a corrispondere per il mantenimento dei figli, maggiorenni CP_1 non economicamente autosufficienti la somma di € 650,00= mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, entro il 10 di ogni mese.
4. I figli e SQ, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, Per_1 continueranno a vivere con la madre presso l'attuale dimora familiare, in Airola (BN), alla Via
Domenico Lamberti n. 13, con l'obbligo di entrambi i genitori di mantenerli ed assisterli moralmente, nel rispetto delle loro capacità e delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni, in tutte le decisioni che riguarderanno le loro scelte di studi, nonché quelle relative alla loro salute, con ampia facoltà del padre di vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con le esigenze dei figli stessi.
5. Essendo i ragazzi maggiorenni, gli stessi decideranno - concordandolo anche con i genitori - con chi trascorreranno le festività natalizie, pasquali, le ferie;
possibilmente trascorreranno con il padre la festa del papà e con la madre la festa della mamma;
il
2 compleanno e l'onomastico dei figli saranno trascorsi, possibilmente, insieme con entrambi i coniugi.
6. Spese integralmente compensate con obbligo per le parti al pagamento delle competenze in favore dei rispetti difensori, i quali rinunciano alla solidarietà professionale”.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto e trasformata la procedura in consensuale, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre gli stessi a fondamento della presente decisione.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in virtù dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e , c.f. (atto n. 5, parte C.F._1 CP_1 C.F._2
II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 2002);
II. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo raggiunto dalle parti, come riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
IV. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Airola per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
V. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 11.9.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 3287/2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. PASQUALE MATERA, presso il cui C.F._1 studio risulta elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, nato a [...] l'[...], c.f. CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARCO VARLETTA, presso il cui C.F._2 studio risulta elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/07/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 01/11/2024, esponeva che: in data Parte_1
04/05/2002 contraeva matrimonio concordatario con e dalla loro unione nascevano CP_1
, il 14/04/2004, e SQ, il 28/05/2006, maggiorenni ma economicamente non Per_1 autosufficienti;
negli anni veniva meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, in
1 ragione di un'incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, per le ragioni meglio indicate in ricorso.
Tanto premesso la ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con addebito in capo al resistente, alle condizioni di cui al ricorso depositato.
In data 11/03/2025 si costituiva il resistente, il quale deduceva in senso contrario alle asserzioni di controparte, per tutte le ragioni di cui alla memoria di costituzione, e chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni meglio indicate in atti.
All'udienza del 30/05/2025, le parti, comparendo personalmente dinanzi al Giudice, chiedevano la trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale nonché un rinvio per la formalizzazione dell'accordo raggiunto in ordine alle condizioni della separazione, dando atto a verbale che: “i coniugi vivranno separatamente;
il resistente lascerà la casa coniugale entro il 30.6.2025; il resistente si obbliga a corrispondere per il mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti la somma di euro 650,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie, entro il 10 di ogni mese a decorrere dal 10.6.2025”.
In data 10/07/2025, le parti depositavano l'accordo raggiunto, le cui condizioni si riportano di seguito:
“
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
il sig. CP_1 lascerà la casa coniugale, fissando la residenza ove ritenuto opportuno.
2. Entrambi i coniugi, dichiarandosi economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, potendo ciascuno provvedere autonomamente a sé stesso.
3. Il sig. si obbliga a corrispondere per il mantenimento dei figli, maggiorenni CP_1 non economicamente autosufficienti la somma di € 650,00= mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, entro il 10 di ogni mese.
4. I figli e SQ, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, Per_1 continueranno a vivere con la madre presso l'attuale dimora familiare, in Airola (BN), alla Via
Domenico Lamberti n. 13, con l'obbligo di entrambi i genitori di mantenerli ed assisterli moralmente, nel rispetto delle loro capacità e delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni, in tutte le decisioni che riguarderanno le loro scelte di studi, nonché quelle relative alla loro salute, con ampia facoltà del padre di vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con le esigenze dei figli stessi.
5. Essendo i ragazzi maggiorenni, gli stessi decideranno - concordandolo anche con i genitori - con chi trascorreranno le festività natalizie, pasquali, le ferie;
possibilmente trascorreranno con il padre la festa del papà e con la madre la festa della mamma;
il
2 compleanno e l'onomastico dei figli saranno trascorsi, possibilmente, insieme con entrambi i coniugi.
6. Spese integralmente compensate con obbligo per le parti al pagamento delle competenze in favore dei rispetti difensori, i quali rinunciano alla solidarietà professionale”.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto e trasformata la procedura in consensuale, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre gli stessi a fondamento della presente decisione.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in virtù dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e , c.f. (atto n. 5, parte C.F._1 CP_1 C.F._2
II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 2002);
II. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo raggiunto dalle parti, come riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
IV. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Airola per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
V. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 11.9.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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