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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 05/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2854/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2854/2021 promossa da:
(C.F. ), assistita e difesa dall'avv. BERTUZZI Parte_1 P.IVA_1
STEFANO
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), assistita e difesa dall'avv. CHELI STEFANIA Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Appalto
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponeN.T.S.:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, ed in accoglimento della presente opposizione: - in via principale, nel merito: accertare e dichiarare che la ha effettuato il pagamento delle fatture nn. 592 e 593 del 2021 Pt_2 mediante il bonifico bancario del 29.04.2021 insieme con il pagamento dell'ulteriore acconto pagina 1 di 15 di € 10.000,00 per la fattura n. 2343/2020 e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficacie e/o nullo il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo, per i motivi argomentati in premessa, e conseguentemente rigettare, perché infondata in fatto e diritto, la domanda di controparte, con condanna di quest'ultima ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni in favore di da quantificare in via equitativa a titolo di Pt_2 responsabilità aggravata in conseguenza della temerarietà dell'azione giudiziale avviata dalla società opposta;
- in via riconvenzionale: accertata e dichiarata l'erroneità degli importi contabilizzati nelle fatture nn. 592 e 593 del 2021 che devono essere rideterminati nel minor importo complessivo pari ad € 9.914,10, ed altresì accertato l'avvenuto pagamento da parte di delle fatture nn. 592 e 593 del 2021 per l'importo pari ad € 15.749,43, condannare la Pt_2
alla restituzione in favore dell'opponente dell'importo pari ad € 5.835,33 CP_1
indebitamente fatturato ed incassato, ovvero alla diversa somma maggiore o minore se del caso ricorrendo a criteri equitativi;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo
Giudice adito dovesse ritenere che il bonifico bancario del 29.04.2021 della Parte_1
sia riferito alle fatture n. 2605/2020 e 2606/2020, comunque accertare e dichiarare che
[...]
l'importo indicato nelle fatture n. 592/2021 e 593/2021 oggetto del decreto ingiuntivo opposto
è superiore a quello dovuto - pari ad € 9.914,10 - e per l'effetto annullare il decreto ingiuntivo opposto riducendo la pretesa creditoria nel diverso minor ammontare pari ad € 9.914,10 o comunque nella diversa minore somma ritenuta di giustizia in applicazione della disciplina vigente in materia di lavoratori distaccati, se del caso ricorrendo a criteri equitativi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”
Per parte convenuta opposta:
In via principale, nel merito: • Rigettare le domande tutte formulate da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti di in
[...] Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni meglio esposte in narrativa della comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 959/2021, n. 2076/2021 R.G. e comunque, condannare n persona del legale rappresentante pro tempore a pagare in favore Parte_1
pagina 2 di 15 di in persona del legale rappresentante pro tempore la somma di € Controparte_1
15.749,43, oltre agli ulteriori interessi moratori ex D. Lgs n. 231/2002, maturandi dalle scadenze delle rispettive fatture emesse al saldo effettivo nonché a rifondere le spese liquidate nel decreto ingiuntivo, o la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del presente giudizio. • Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio. In via subordinata e riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo
Magistrato ritenga di dover revocare il decreto ingiuntivo opposto, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma di € Parte_1
15.749,43 oltre ad € 920,06, così come determinato dal conteggio esplicitato in atti, o la minor o maggiore somma determinata, anche alla luce delle produzioni documentali relative ai pagamenti eseguiti da In via Istruttoria: • Si insiste come da Parte_3
memoria istruttoria n. 2 ex art. 183 c.p.c.”
FATTO
Parte Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito solo n.d.r.) Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto n. 959/21 emesso da questo Tribunale, nei confronti della stessa, con cui è stato ingiunto il pagamento, in favore di (di seguito solo Controparte_1
, n.d.r.) dell'importo di € 15.749,43, oltre ad interessi e spese, quale saldo ancora CP_1
dovuto delle fatture n. 592 del 26/04/2021 e n. 593 del 26/04/2021, relative a distacco di personale presso il cantiere di per , direzione 8° tronco di Bari, per il Parte_3 Pt_3
periodo 23/11/2020-23/01/2021
L'opponente allegava: di aver stipulato con l'ingiungente, nell'ambito di lavori appaltati all'attrice da , un contratto di distacco di personale, finalizzato ad assegnare n. Parte_3
3 dipendenti della convenuta allo svolgimento dei lavori del predetto appalto, per il periodo intercorrente tra il 30.11.2020 e il 30.1.2021, con trattamento economico e contributivo del personale distaccato a carico di che, al termine di ogni periodo di retribuzione, Controparte_1
avrebbe rimesso apposita fattura per il re-addebito all'attrice, e un successivo contratto di subappalto, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione dei medesimi lavori oggetto al contratto di appalto principale, per un importo complessivo di € 80.950,00, di cui € 58.765,00
pagina 3 di 15 per lavori ed € 22.185,00 per oneri della sicurezza, contratto di subappalto regolarmente autorizzato dalla Committenza;
che la convenuta nel corso dei lavori aveva altresì fornito alcuni materiali, emettendo n. 3 distinte fatture: a) la n. 2343 del 30.11.2020 per un importo pari a € 17.767,09, IVA inclusa;
b) la n. 2605 del 28.12.2020 per un importo pari a €
2.077,97, IVA inclusa;
c) la n. 2606 del 28.12.2020 per un importo pari a € 26.052,64, IVA inclusa;
che in tutte le fatture menzionate era indicato che il pagamento doveva essere effettuato entro i 10 giorni successivi alla data di incasso del relativo SAL da parte della Contr Stazione appaltante;
che in data 25.3.2021, aveva corrisposto alla convenuta € 10.000,00
a titolo di acconto sulla fattura n. 2343 del 30.11.2020 e in data 26.4.2021 aveva CP_1
emesso le due fatture relative al contratto di distacco del personale, ossia la fattura n. 592 per un importo pari a € 6.511,83, IVA inclusa e la fattura n. 593 per un importo pari a € 9.237,60,
IVA inclusa;
che in data 29.4.2021 l'attrice aveva corrisposto un importo pari a € 23.349,06, con l'intenzione di saldare per intero le fatture n. 592 e 593 per complessivi € 15.749,43, nonché di versare a titolo di ulteriore acconto per la precedente fattura n. 2343 del 30.11.2020, una somma pari a € 7.599,63, imputando però per errore tale pagamento a “saldo fatture n.
2605 - 2606 e acconto fattura n. 2343”, errore materiale che era stato segnalato alla convenuta con nota del 4.5.2021, in cui veniva chiarito che “in riferimento al bonifico effettuato a Vs. favore in data 29/04/21 di € 23.349,06 si specifica che in causale è stato indicato erroneamente: saldo delle fatture n. 2605 e n. 2606 (complessivamente di € 28.130,61 cioè già superiore all'importo del bonifico) ed acconto fattura 2343. Leggasi pertanto: saldo della fattura n. 592 e 593 (per complessivi € 15.749,43) e acconto fattura n. 2342 per i restanti €
7.599,63 (che detratto all'ulteriore acconto già versato di € 10.000,00 resta in piedi per €
167,46). Scusandoci per il disguido, si inviano cordiali saluti”; che in pari data la convenuta, in modo del tutto inaspettato, a mezzo PEC, aveva diffidato l'attrice al pagamento delle fatture n. 592 e n. 593 del 26.4.2021, richiedendo altresì il pagamento di un ulteriore importo pari a € 1.000 a titolo di “onorari d'intervento legale”, credito poi monitoriamente azionato, nonostante le contestazioni dell'attrice; che quest'ultima, come peraltro preannunciato nella corrispondenza fra le parti, aveva proceduto ad un controllo degli importi dovuti per il distacco di personale, da cui era emerso che le relative fatture erano errate in relazione al pagina 4 di 15 Parte conteggio della retribuzione giornaliera calcolata per i lavoratori distaccati in favore di e per le prestazioni effettivamente svolte, risultando invece dovuto il minor importo di €
9.914,10 anziché l'importo di € 15.749,43 fatturato da e già corrisposto dall'attrice. CP_1
Per le ragioni esposte l'opponente concludeva chiedendo in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c. e, in via riconvenzionale, condanna della stessa alla restituzione dell'importo pari ad € 5.835,33, indebitamente fatturato ed incassato.
Parte convenuta, costituitasi tempestivamente, contestava quanto allegato dall'attrice, ricostruendo i complessivi rapporti contrattuali fra le parti, per i quali erano state emesse numerose fatture, e per i quali l'opponente doveva ancora corrispondere l'importo complessivo di € 53.867,05.
In particolare la convenuta allegava che: per la fornitura di materiale da questa ordinatole aveva emesso le fatture nn.: 2343, in data 30/11/2020; 2605, in data 28/12/2020; 2606, in data 28/12/2020, dell'importo complessivo di € 45.897,70; conformemente al contratto di distacco inter partes aveva emesso le fatture nn.: 592, in data 26/04/2021, per un imponibile di
€ 6.511,83; 593, in data 26/04/2021, per un imponibile di € 9.237,60, dell'importo Parte complessivo di € 15.749,43, inoltrate a a mezzo email, in pari data;
che nelle more, a seguito della fornitura di altro materiale, aveva emesso le fatture nn.: 229, in data 28/02/2021,
579, in data 13/04/2021, 620, in data 29/04/2021, 765, in data 10/05/2021, per l'importo
Parte complessivo di € 15.367,17; che in data 29.03.2021 aveva provveduto al pagamento dell'importo di € 10.000,00 con causale “acconto fattura 2343” e in data 30.04.2021 al pagamento dell'importo di € 23.349,06, con causale “saldo fattura 2343+2605+acconto
2606”; che stante il mancato pagamento delle fatture nn. 592 e 593 del 26/04/2021, ormai scadute - tenuto conto che ai sensi dell'art. 4 del contratto di distacco le stesse dovevano essere pagate entro 10 giorni dalla ricezione delle relative fatture - aveva CP_1
Parte provveduto a sollecitarne il pagamento;
che ciò nonostante, in data 04/05/2021, aveva comunicato (del tutto artatamente) che “in riferimento al bonifico effettuato a Vs. favore in data 29/04/21 di € 23.349,06 si specifica che in causale è indicato erroneamente: saldo fatture pagina 5 di 15 n. 2605 e n. 2606 […] ed acconto fattura 2343. Leggasi pertanto: saldo della fattura n. 592 e n. 593 (per complessivi € 15.749,43) e acconto fattura n. 2342 per i restanti € 7.599,63 (che detratto l'ulteriore acconto già versato di € 10.000,00 resta in piedi per € 167,46)”; che, non ritenendo fondato né tantomeno giustificato l'asserito errore nella indicazione della causale Contr del bonifico, in pari data, la convenuta, a mezzo del proprio difensore, aveva inviato a diffida di pagamento delle fatture nn. 592 e 593, relative al contratto di distacco del personale,
e sempre in pari data, considerato il protrarsi dell'inadempimento della committente, aveva comunicato a quest'ultima, a mezzo p.e.c., che “[…] alla luce delle ultime corrispondenze, tutte le lavorazioni commissionate all'impresa comprese le urgenze relative al Controparte_1
Tronco nr. 8 di Bari – Autostrade per l'Italia – devono ritenersi sospese fino a che non saranno saldate le […] spettanze [di o comunque chiarite le relative posizioni”, CP_3
lavorazioni tuttavia riprese il 6.05.2021, su richiesta di , la quale dava atto, del Parte_3
Parte tutto informalmente, di avere già saldato a parte dei SAL emessi in relazione al contratto
Parte di appalto de quo;
che a seguito della p.e.c. in data 13/05/2021, con la quale aveva riscontrato, per il tramite del proprio difensore, la diffida inviatale da , ribadendo CP_1
l'asserito errore materiale nell'indicazione della causale del bonifico, erano intercorsi numerosi colloqui telefonici e scambio di corrispondenza fra i rispettivi difensori e solo a Parte causa del mancato riscontro di a tali trattative la convenuta, come preannunciato, aveva promosso il procedimento monitorio.
Ciò premesso in fatto, la convenuta contestava che il pagamento effettuato in data 30.04.2021 dall'attrice potesse imputarsi, diversamente da quanto indicato in causale, a saldo delle fatture monitoriamente azionate, aggiungendo che “nella denegata e non creduta ipotesi in cui in data 30/04/2021, avesse voluto effettivamente saldare le fatture Parte_1
relative al contratto di distacco, si evidenzia che la stessa ad oggi risulta comunque inadempiente nel pagamento di tutte le altre fatture emesse da nei confronti di CP_1
parte opponente, di cui sopra si è dato conto ed in riferimento alle quali ha già ricevuto i pagamenti da parte della stazione appaltante”; in ordine all'eccepita erroneità del calcolo delle retribuzioni relative al personale distaccato la convenuta allegava che, al contrario, da un conteggio più dettagliato l'importo che avrebbe dovuto essere rimesso all'opponente,
pagina 6 di 15 nell'ambito del contratto di distacco era addirittura di € 16.669,49 (e non di € 15.749,43 come da fatture nn. 592 e 593).
La convenuta concludeva chiedendo il rigetto delle domande di controparte, il rigetto della proposta opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo ottenuto, e comunque la condanna dell'attrice al pagamento della somma ingiunta, avanzando in via preliminare istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Rigettata tale istanza la causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali e, essendovi contrasto fra le parti in ordine al calcolo del corrispettivo spettante alla convenuta per il distacco di personale, a mezzo di CTU, volta ad accertare l'esatto ammontare del suddetto corrispettivo, rigettate le altre richieste istruttorie rispettivamente formulate dalle parti.
DIRITTO
Come già rilevato con ordinanza 15.11.2023 (con cui è stata dichiarata inammissibile l'istanza, avanzata da parte convenuta in prima memoria ex art. 183 c.p.c., di emissione di ordinanza “ex art. 186 bis c.p.c. per la somma di Euro 23.349,06, a saldo delle fatture nn.
2605 e 2606 nonché a titolo di acconto della fattura n. 2343”, trattandosi di istanza relativa a credito “che non costituisce oggetto della presente causa, non avendo parte convenuta tempestivamente proposto alcuna domanda di pagamento delle suddette fatture, diverse ed ulteriori da quelle oggetto del procedimento monitorio”), la presente causa ha ad oggetto
Parte unicamente il corrispettivo spettante ad Eurotraffic per il distacco di personale presso per il periodo 30.11.2020 – 31.01.2021, corrispettivo portato dalle fatture n. 592 e n. 593, emesse in data 26.04.2021, per l'importo complessivo di € 15.749,43, azionate in via monitoria.
Il pagamento delle fatture nn. 592/2021 e 593/2021
Come risulta dal relativo contratto concluso fra le parti (doc. 2 parte attrice) “alla fine di ogni periodo di paga società emetterà apposita fattura per il riaddebito alla società CP_1
dei costi sostenuti per i predetti lavoratori” e “il pagamento dei riaddebiti Parte_1
Parte effettuati” da “dovrà avvenire entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento”; in realtà le fatture, sopra indicate, sono state emesse nell'aprile successivo e non pagina 7 di 15 “alla fine di ogni periodo di paga”, e riportano come data di scadenza del pagamento la stessa data di emissione (26.04.2021).
A tale data, come riportato da entrambe le parti, la convenuta aveva già emesso nei confronti della committente altre fatture, relative a diverso contratto (o contratti) di fornitura di materiali, e precisamente la n. 2343 del 30.11.2020, per un importo pari a € 17.767,09, IVA inclusa;
la n. 2605 del 28.12.2020 per un importo pari a € 2.077,97, IVA inclusa;
la n. 2606 del 28.12.2020 per un importo pari a € 26.052,64, IVA inclusa (doc. 5, 6 e 7 parte attrice), in cui è indicata come scadenza di pagamento la stessa data di emissione.
L'affermazione di parte attrice secondo la quale “in tutte le fatture menzionate era indicato che il pagamento doveva essere effettuato entro i 10 giorni successivi alla data di incasso del relativo SAL da parte della Stazione appaltante”, non corretta se riferita alle fatture, trova tuttavia riscontro nelle relative “condizioni di fornitura” comunicate dalla stessa convenuta (e da questa prodotte, doc. 3 e 4), per cui deve ritenersi che secondo gli accordi contrattuali intercorsi il pagamento delle suddette fatture di compravendita dovesse avvenire, come indicato nelle suddette condizioni, a mezzo “bonifico bancario 10 gg. Vs incasso da
” . Parte_3
E' del pari pacifico e documentato che l'opponente abbia effettuato in data 29.03.2021 bonifico bancario dell'importo di € 10.000,00 con causale “acconto fattura 2343” (per la quale rimaneva da saldare quindi l'importo di € 7.767,09) e in data 29.04.2021 bonifico bancario dell'importo di € 23.349,06, con causale “saldo fatture n. 2605 – 2606 e acconto fattura n.
2343” (doc. 11, causale diversa da quella riportata in atti da parte convenuta); in data
Parte 4.05.2021, con email trasmessa alle ore 13.29, ha comunicato ad che “in CP_1 riferimento al bonifico effettuato a Vs. favore in data 29/04/21 di € 23.349,06 si specifica che in causale è stato indicato erroneamente: saldo delle fatture n. 2605 e n. 2606
(complessivamente di € 28.130,61 cioè già superiore all'importo del bonifico) ed acconto fattura 2343. Leggasi pertanto: saldo della fattura n. 592 e 593 (per complessivi € 15.749,43)
e acconto fattura n. 2342 per i restanti € 7.599,63 (che detratto all'ulteriore acconto già versato di € 10.000,00 resta in piedi per € 167,46).” (doc. 12 parte attrice); in realtà non pagina 8 di 15 risultando l'esistenza di una fattura “n. 2342”, il riferimento deve ritenersi relativo alla fattura
“n. 2343”, per la quale era stato pagato l'acconto di € 10.000,00; in pari data, alle ore 15.50, Parte senza alcuna risposta alla precedente email di ha comunicato la sospensione CP_1 di “tutte le lavorazioni commissionate … fino a che non saranno saldate tutte le nostre spettanze o comunque chiarite le rispettive posizioni” (doc. 16 parte convenuta); sempre in Parte data 4.05.2021, alle ore 17.00, il legale della convenuta, a mezzo PEC, ha inviato a diffida di pagamento delle fatture nn. 592 e 593, oltre ad € 1.000,00 per “onorari di intervento legale” e interessi moratori, con avvertimento dell'avvio di azione giudiziale in caso di mancato pagamento, senza alcun riferimento alla correzione della causale del bonifico inviata lo stesso giorno, né intimazione di pagamento di altre fatture (doc. 15 parte convenuta), Parte diffida a cui ha dato risposta con PEC del proprio legale in data 13.05.2021, in cui richiamata la comunicazione del 4.05.2021, lo stesso ha ribadito “l'erronea imputazione del pagamento siccome effettuata dalla mia assistita, risultando evidente che la somma indicata nel bonifico del 29.04.2021 pari ad Euro 23.349,06, non può essere ritenuta a saldo delle fatture nn. 2605 e 2606, anche in ragione dell'evidente incongruenza tra l'importo del bonifico e l'importo complessivo delle predette fatture (pari ad Euro 28.130,61)” e “che con il
Parte richiamato pagamento ha già saldato le fatture nn. 592 e 593 del 26.04.2021 (per complessivi € 15.749,43)”.
Non risulta che abbia inviato ulteriori comunicazioni o contestazioni o diffide di CP_1
Parte pagamento, ad eccezione della email direttamente inviata a in data 6.05.2021, con cui è stata comunicata la ripresa delle attività presso il cantiere di , e Parte_3
richiesto di dar corso al pagamento delle fatture n. 592-593, senza alcun riferimento, anche in tale email, alla comunicazione di errata imputazione del bonifico del 29.04.2021 effettuata da
Parte
o senza contestare insoluti di altre fatture.
Avendo azionato in via monitoria esclusivamente il credito derivante dalle suddette fatture deve quindi qui accertarsi se le stesse siano state già pagate, come sostenuto dall'attrice opponente, mediante bonifico eseguito il 29.04.2021, o se fossero ancora totalmente insolute alla data del deposito del ricorso monitorio, come invece sostenuto dalla convenuta.
pagina 9 di 15 Come noto l'imputazione di pagamento da parte del debitore è atto unilaterale (dichiarazione di volontà) recettizio;
in particolare, ai sensi dell'art. 1193 c.c., “Chi ha più debiti della stessa medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.”; l'imputazione, da parte del debitore, come sottolineato dalla convenuta, va esercitata contemporaneamente al pagamento, essendo una dichiarazione successiva inefficace senza l'adesione del creditore
(come da costante giurisprudenza della Suprema Corte in merito); in assenza di imputazione da parte del debitore, e in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati;
i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano quindi solo qualora l'imputazione non venga effettuata né dal debitore né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore (v. Cass. civ. n. 31837/2022) e che fra dette condizioni rientra, in primis, l'esigibilità del diverso credito.
Nel caso in esame la debitrice ha effettuato un pagamento con contestuale imputazione, comunicando alla creditrice, a distanza di cinque giorni, l'erronea indicazione del numero delle fatture alle quali il pagamento doveva intendersi riferito;
come evidenziato sin da tale comunicazione, che nella successiva replica del difensore, l'errore era evidente e facilmente riconoscibile dalla controparte, atteso che l'importo corrisposto di € 23.349,06 era inferiore all'importo complessivo delle fatture nn. 2605 e 2606, pari ad € 28.130,61, e quindi insufficiente per determinare sia il “saldo” delle suddette fatture, che un qualsiasi pagamento in ulteriore acconto della fattura n. 2343 o di altra fattura.
A fronte di tale evidente incongruenza la stessa parte convenuta, che ha continuato a ribadire unicamente l'inefficacia della rettifica successivamente comunicata dalla debitrice e la conseguente persistente sussistenza del credito di cui alle fatture nn. 592 e 593, non ha mai pagina 10 di 15 indicato a quali ulteriori diversi debiti dell'attrice abbia imputato il pagamento ricevuto di €
23.349,06, né ha dato prova dell'esigibilità, alla data del pagamento, dei crediti portati da fatture già emesse (le fatture n. 2343 del 30.11.2020, per la quale residuava un saldo ancora dovuto di € 7.767,09, la fattura n. 2605, emessa per l'importo di € 2.077,97, la fattura n. 2606, emessa per l'importo di € 26.052,64, entrambe in data 28.12.2020, ma per le quali il pagamento era stato pattuito entro i 10 giorni successivi alla data di incasso del relativo SAL da parte della Stazione appaltante), essendosi limitata in comparsa di costituzione ad allegare che: “Tra l'altro, anche l'importo stesso del bonifico effettuato da a Parte_1 favore di , ovvero di € 23.349,06, lascia presagire il fatto che, come verrà CP_1 anche dimostrato nel prosieguo del giudizio, l'opponente aveva effettivamente ricevuto un pagamento da parte della stazione appaltante e, conseguentemente, aveva provveduto, nei termini indicati nelle fatture nn. 2343, 2605 e 2606, cioè nei 10 giorni successivi alla data di incasso del SAL da parte dell'ente appaltante, a saldare la società subappaltatrice”, incasso poi non dimostrato, a prescindere dal fatto che il pagamento non era idoneo a “saldare” le suddette fatture, se non in parte, proporzionalmente, o a saldarne solo alcune.
Premesso che ai sensi dell'art. 1324 c.c. le norme che regolano i contratti trovano applicazione, salvo diverse disposizione di legge, anche agli atti negoziali unilaterali (quale la dichiarazione di imputazione del pagamento effettuata dal debitore), come già ritenuto dalla
Suprema Corte in relazione alle dichiarazioni negoziali unilaterali, deve ritenersi ammissibile, sulla base del generale principio di buona fede, la possibilità di rettifica, da parte del dichiarante, di un errore contenuto nella dichiarazione trasmessa alla controparte (“In tema di errore sulla dichiarazione nell'atto negoziale unilaterale ricettizio, sebbene la legge non preveda la possibilità di rettifica - con effetti ex tunc - quale rimedio di cui possa avvalersi il dichiarante, esso è ammissibile, in base al principio generale della buona fede, qualora l'errore sia stato riconosciuto (ovvero era facilmente riconoscibile) dal destinatario. Con la conseguenza che, prevalendo sul significato oggettivo della dichiarazione quello effettivamente voluto dal dichiarante e noto (o da reputarsi tale) al destinatario, la dichiarazione va valutata, con efficacia ex tunc, dando prevalenza al contenuto effettivo, piuttosto che a quello erroneamente espresso”, v. Corte Cass. n. 2347 del 22/04/1981).
pagina 11 di 15 Nel caso, essendo evidente l'erronea imputazione del pagamento indicata nella causale del bonifico eseguito il 29.04.2021, la successiva rettifica operata dalla debitrice, con dichiarazione della volontà, in realtà, di voler estinguere, con il suddetto pagamento, il debito di cui alle fatture nn. 592 e 593 emesse il 26.04.2021 e con termine di pagamento lo stesso
26.04.2021 (o entro il 10.05.2021, se così interpretabili le relative pattuizioni contrattuali), deve quindi ritenersi efficace, neppure precisato peraltro da parte convenuta a quale diverso credito (fra quelli derivanti dalle fatture emesse) il pagamento dovrebbe invece imputarsi e non dimostrato che alla stessa data altri crediti fossero del pari esigibili.
Il decreto ingiuntivo opposto, emesso per credito insussistente, in quanto già estinto alla data del deposito del ricorso monitorio, deve quindi essere revocato.
La ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.
Come più volte riportato le fatture nn. 592 e 593 del 2021 sono state emesse dalla convenuta per il riaddebito dei costi da questa sostenuti per il distacco di proprio personale (n. 3 dipendenti) presso il cantiere in cui operava la società opponente, quale appaltatrice.
In questa sede e in via riconvenzionale l'attrice ha contestato gli importi fatturati (e già pagati, per quanto sopra accertato) a tale titolo, allegando che, sulla base del contratto concluso fra le parti, l'importo dovuto avrebbe dovuto essere pari ad € 9.914,10, anziché ad € 15.749,43, e quindi chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo indebitamente ricevuto di € 5.835,33.
Parte convenuta ha invece sostenuto che l'importo fatturato sarebbe errato per difetto, in quanto “da un conteggio più dettagliato l'importo che doveva essere rimesso all'opponente, nell'ambito del contratto di distacco, doveva essere addirittura di € 16.669,49”.
Va qui premesso che parte convenuta, a dimostrazione dell'importo dovuto dalla
“distaccataria”, con seconda memoria ex art. 183 c.p.c. ha dimesso, ad integrazione della documentazione già prodotta (“Libro unico” per ciascuno dei tre dipendenti distaccati, dicembre 2020 e gennaio 2021, doc. da 21 a 26), “Scambio di email tra , CP_1
e ” in relazione all'attività svolta da Parte_1 Parte_3
pagina 12 di 15 in quel periodo con contratto di distacco” (doc. 27 e 28) e “riepilogo ore CP_1
lavorate nei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 dai sig.ri , Parte_4 [...]
e in relazione al contratto di distacco de quo” (doc. 29), CP_4 Controparte_5
documentazione non contestata da parte attrice, con conseguente rigetto delle ulteriori prove orali chieste dalla prima in ordine a tali prestazioni.
In corsa di causa è stata quindi disposta CTU sul seguente quesito: “Il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa, determini il corrispettivo spettante alla convenuta per il distacco presso la società attrice dei propri dipendenti e oggetto del contratto concluso fra le parti in data 13.11.2020, sulla base di quanto previsto all'art. 2 del suddetto contratto, dei documenti prodotti e di quanto allegato dalla stessa convenuta in ordine ai giorni di distacco dei lavoratori presso il cantiere oggetto del contratto.”
Il CTU nominato, dott. dottore commercialista, attenendosi ai criteri di cui Persona_1
al quesito, ha quindi provveduto al ricalcolo del corrispettivo spettante alla convenuta per il
Parte distacco dei propri dipendenti presso rideterminandolo in complessivi € 10.431,70.
Le conclusioni cui è giunto il CTU devono essere qui recepite, non contestate le diverse voci considerate e di cui si compone il credito spettante alla distaccante, né le modalità di calcolo
(per le quali si rinvia alla relazione peritale depositata in data 13.03.2024), avendo parte convenuta, a mezzo del proprio CTP, contestato unicamente il numero delle ore di lavoro assunte dal CTU a base del calcolo, sostenendo che oltre a quelle risultanti dalla documentazione dimessa, dovevano essere considerate ore ulteriori impiegate dal proprio personale per “attività preparatorie” o propedeutiche a quelle da svolgere in cantiere, anche se svolte in azienda, e quindi connesse con il distacco, come da dichiarazione esibita al CTU nel corso delle operazioni peritali.
Come correttamente ritenuto dal CTU tale documento (allegato 4 alla perizia) non è utilizzabile, non avendone la controparte autorizzato l'acquisizione e dovendo la perizia essere svolta sulla base della documentazione prodotta e di quanto tempestivamente e ritualmente “allegato dalla stessa convenuta in ordine ai giorni di distacco dei lavoratori presso il cantiere oggetto del contratto” entro i termini perentori di cui all'art. 183 c.p.c.
pagina 13 di 15 Essendo il suddetto importo inferiore a quanto addebitato alla distaccataria e da questa corrisposto, la domanda di ripetizione della maggior somma versata è fondata e deve essere accolta, trattandosi, entro tali limiti, di pagamento indebito, ex art. 2033 c.c., ossia di pagamento “non dovuto”, per assenza del relativo titolo giustificativo.
Parte convenuta deve quindi condannarsi alla restituzione, in favore dell'attrice, dell'importo indebitamente percepito di € 5.317,73 (€ 15.749,43 - € 10.431,70); su tale importo, trattandosi di debito di valuta e in assenza di domanda relativa, null'altro è dovuto a titolo di interessi.
Va invece rigettata la domanda di condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c., non ritenendo che nel caso, a fronte dei più complessi rapporti contrattuali fra le parti, della pacifica esistenza di altri crediti in capo alla convenuta (anche se non oggetto del presente giudizio) e della condotta tenuta anche dall'attrice, sussistano i presupposti del richiesto risarcimento danni per lite temeraria.
Le spese di lite seguono alla soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, come indicato in dispositivo, in conformità ai parametri (valori medi) di cui al D.M. n. 55/2014.
Vanno infine poste in via definitiva a carico di parte convenuta soccombente, le spese di
CTU, come liquidate in corso di causa.
PQM
Il Tribunale di Mantova, nella persona del giudice unico dott. Alessandra Venturini, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così giudica:
accoglie la proposta opposizione e conseguentemente revoca, per le causali di cui in motivazione, il decreto ingiuntivo n. 959/2021 emesso da questo Tribunale nei confronti di parte attrice opponente;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla restituzione in favore dell'opponente, ex art. 2033 c.c., dell'importo pari ad € 5.317,73 indebitamente ricevuto;
rigetta le ulteriori domande rispettivamente proposte dalle parti;
pagina 14 di 15 dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice opponente, che liquida in complessivi € 145,50 per spese ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pone in via definitiva a carico di parte convenuta le spese di CTU, come liquidate in corso di causa.
Mantova, 4.1.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Venturini
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2854/2021 promossa da:
(C.F. ), assistita e difesa dall'avv. BERTUZZI Parte_1 P.IVA_1
STEFANO
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), assistita e difesa dall'avv. CHELI STEFANIA Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Appalto
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponeN.T.S.:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, ed in accoglimento della presente opposizione: - in via principale, nel merito: accertare e dichiarare che la ha effettuato il pagamento delle fatture nn. 592 e 593 del 2021 Pt_2 mediante il bonifico bancario del 29.04.2021 insieme con il pagamento dell'ulteriore acconto pagina 1 di 15 di € 10.000,00 per la fattura n. 2343/2020 e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficacie e/o nullo il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo, per i motivi argomentati in premessa, e conseguentemente rigettare, perché infondata in fatto e diritto, la domanda di controparte, con condanna di quest'ultima ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni in favore di da quantificare in via equitativa a titolo di Pt_2 responsabilità aggravata in conseguenza della temerarietà dell'azione giudiziale avviata dalla società opposta;
- in via riconvenzionale: accertata e dichiarata l'erroneità degli importi contabilizzati nelle fatture nn. 592 e 593 del 2021 che devono essere rideterminati nel minor importo complessivo pari ad € 9.914,10, ed altresì accertato l'avvenuto pagamento da parte di delle fatture nn. 592 e 593 del 2021 per l'importo pari ad € 15.749,43, condannare la Pt_2
alla restituzione in favore dell'opponente dell'importo pari ad € 5.835,33 CP_1
indebitamente fatturato ed incassato, ovvero alla diversa somma maggiore o minore se del caso ricorrendo a criteri equitativi;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo
Giudice adito dovesse ritenere che il bonifico bancario del 29.04.2021 della Parte_1
sia riferito alle fatture n. 2605/2020 e 2606/2020, comunque accertare e dichiarare che
[...]
l'importo indicato nelle fatture n. 592/2021 e 593/2021 oggetto del decreto ingiuntivo opposto
è superiore a quello dovuto - pari ad € 9.914,10 - e per l'effetto annullare il decreto ingiuntivo opposto riducendo la pretesa creditoria nel diverso minor ammontare pari ad € 9.914,10 o comunque nella diversa minore somma ritenuta di giustizia in applicazione della disciplina vigente in materia di lavoratori distaccati, se del caso ricorrendo a criteri equitativi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”
Per parte convenuta opposta:
In via principale, nel merito: • Rigettare le domande tutte formulate da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti di in
[...] Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni meglio esposte in narrativa della comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 959/2021, n. 2076/2021 R.G. e comunque, condannare n persona del legale rappresentante pro tempore a pagare in favore Parte_1
pagina 2 di 15 di in persona del legale rappresentante pro tempore la somma di € Controparte_1
15.749,43, oltre agli ulteriori interessi moratori ex D. Lgs n. 231/2002, maturandi dalle scadenze delle rispettive fatture emesse al saldo effettivo nonché a rifondere le spese liquidate nel decreto ingiuntivo, o la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del presente giudizio. • Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio. In via subordinata e riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo
Magistrato ritenga di dover revocare il decreto ingiuntivo opposto, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma di € Parte_1
15.749,43 oltre ad € 920,06, così come determinato dal conteggio esplicitato in atti, o la minor o maggiore somma determinata, anche alla luce delle produzioni documentali relative ai pagamenti eseguiti da In via Istruttoria: • Si insiste come da Parte_3
memoria istruttoria n. 2 ex art. 183 c.p.c.”
FATTO
Parte Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito solo n.d.r.) Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto n. 959/21 emesso da questo Tribunale, nei confronti della stessa, con cui è stato ingiunto il pagamento, in favore di (di seguito solo Controparte_1
, n.d.r.) dell'importo di € 15.749,43, oltre ad interessi e spese, quale saldo ancora CP_1
dovuto delle fatture n. 592 del 26/04/2021 e n. 593 del 26/04/2021, relative a distacco di personale presso il cantiere di per , direzione 8° tronco di Bari, per il Parte_3 Pt_3
periodo 23/11/2020-23/01/2021
L'opponente allegava: di aver stipulato con l'ingiungente, nell'ambito di lavori appaltati all'attrice da , un contratto di distacco di personale, finalizzato ad assegnare n. Parte_3
3 dipendenti della convenuta allo svolgimento dei lavori del predetto appalto, per il periodo intercorrente tra il 30.11.2020 e il 30.1.2021, con trattamento economico e contributivo del personale distaccato a carico di che, al termine di ogni periodo di retribuzione, Controparte_1
avrebbe rimesso apposita fattura per il re-addebito all'attrice, e un successivo contratto di subappalto, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione dei medesimi lavori oggetto al contratto di appalto principale, per un importo complessivo di € 80.950,00, di cui € 58.765,00
pagina 3 di 15 per lavori ed € 22.185,00 per oneri della sicurezza, contratto di subappalto regolarmente autorizzato dalla Committenza;
che la convenuta nel corso dei lavori aveva altresì fornito alcuni materiali, emettendo n. 3 distinte fatture: a) la n. 2343 del 30.11.2020 per un importo pari a € 17.767,09, IVA inclusa;
b) la n. 2605 del 28.12.2020 per un importo pari a €
2.077,97, IVA inclusa;
c) la n. 2606 del 28.12.2020 per un importo pari a € 26.052,64, IVA inclusa;
che in tutte le fatture menzionate era indicato che il pagamento doveva essere effettuato entro i 10 giorni successivi alla data di incasso del relativo SAL da parte della Contr Stazione appaltante;
che in data 25.3.2021, aveva corrisposto alla convenuta € 10.000,00
a titolo di acconto sulla fattura n. 2343 del 30.11.2020 e in data 26.4.2021 aveva CP_1
emesso le due fatture relative al contratto di distacco del personale, ossia la fattura n. 592 per un importo pari a € 6.511,83, IVA inclusa e la fattura n. 593 per un importo pari a € 9.237,60,
IVA inclusa;
che in data 29.4.2021 l'attrice aveva corrisposto un importo pari a € 23.349,06, con l'intenzione di saldare per intero le fatture n. 592 e 593 per complessivi € 15.749,43, nonché di versare a titolo di ulteriore acconto per la precedente fattura n. 2343 del 30.11.2020, una somma pari a € 7.599,63, imputando però per errore tale pagamento a “saldo fatture n.
2605 - 2606 e acconto fattura n. 2343”, errore materiale che era stato segnalato alla convenuta con nota del 4.5.2021, in cui veniva chiarito che “in riferimento al bonifico effettuato a Vs. favore in data 29/04/21 di € 23.349,06 si specifica che in causale è stato indicato erroneamente: saldo delle fatture n. 2605 e n. 2606 (complessivamente di € 28.130,61 cioè già superiore all'importo del bonifico) ed acconto fattura 2343. Leggasi pertanto: saldo della fattura n. 592 e 593 (per complessivi € 15.749,43) e acconto fattura n. 2342 per i restanti €
7.599,63 (che detratto all'ulteriore acconto già versato di € 10.000,00 resta in piedi per €
167,46). Scusandoci per il disguido, si inviano cordiali saluti”; che in pari data la convenuta, in modo del tutto inaspettato, a mezzo PEC, aveva diffidato l'attrice al pagamento delle fatture n. 592 e n. 593 del 26.4.2021, richiedendo altresì il pagamento di un ulteriore importo pari a € 1.000 a titolo di “onorari d'intervento legale”, credito poi monitoriamente azionato, nonostante le contestazioni dell'attrice; che quest'ultima, come peraltro preannunciato nella corrispondenza fra le parti, aveva proceduto ad un controllo degli importi dovuti per il distacco di personale, da cui era emerso che le relative fatture erano errate in relazione al pagina 4 di 15 Parte conteggio della retribuzione giornaliera calcolata per i lavoratori distaccati in favore di e per le prestazioni effettivamente svolte, risultando invece dovuto il minor importo di €
9.914,10 anziché l'importo di € 15.749,43 fatturato da e già corrisposto dall'attrice. CP_1
Per le ragioni esposte l'opponente concludeva chiedendo in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c. e, in via riconvenzionale, condanna della stessa alla restituzione dell'importo pari ad € 5.835,33, indebitamente fatturato ed incassato.
Parte convenuta, costituitasi tempestivamente, contestava quanto allegato dall'attrice, ricostruendo i complessivi rapporti contrattuali fra le parti, per i quali erano state emesse numerose fatture, e per i quali l'opponente doveva ancora corrispondere l'importo complessivo di € 53.867,05.
In particolare la convenuta allegava che: per la fornitura di materiale da questa ordinatole aveva emesso le fatture nn.: 2343, in data 30/11/2020; 2605, in data 28/12/2020; 2606, in data 28/12/2020, dell'importo complessivo di € 45.897,70; conformemente al contratto di distacco inter partes aveva emesso le fatture nn.: 592, in data 26/04/2021, per un imponibile di
€ 6.511,83; 593, in data 26/04/2021, per un imponibile di € 9.237,60, dell'importo Parte complessivo di € 15.749,43, inoltrate a a mezzo email, in pari data;
che nelle more, a seguito della fornitura di altro materiale, aveva emesso le fatture nn.: 229, in data 28/02/2021,
579, in data 13/04/2021, 620, in data 29/04/2021, 765, in data 10/05/2021, per l'importo
Parte complessivo di € 15.367,17; che in data 29.03.2021 aveva provveduto al pagamento dell'importo di € 10.000,00 con causale “acconto fattura 2343” e in data 30.04.2021 al pagamento dell'importo di € 23.349,06, con causale “saldo fattura 2343+2605+acconto
2606”; che stante il mancato pagamento delle fatture nn. 592 e 593 del 26/04/2021, ormai scadute - tenuto conto che ai sensi dell'art. 4 del contratto di distacco le stesse dovevano essere pagate entro 10 giorni dalla ricezione delle relative fatture - aveva CP_1
Parte provveduto a sollecitarne il pagamento;
che ciò nonostante, in data 04/05/2021, aveva comunicato (del tutto artatamente) che “in riferimento al bonifico effettuato a Vs. favore in data 29/04/21 di € 23.349,06 si specifica che in causale è indicato erroneamente: saldo fatture pagina 5 di 15 n. 2605 e n. 2606 […] ed acconto fattura 2343. Leggasi pertanto: saldo della fattura n. 592 e n. 593 (per complessivi € 15.749,43) e acconto fattura n. 2342 per i restanti € 7.599,63 (che detratto l'ulteriore acconto già versato di € 10.000,00 resta in piedi per € 167,46)”; che, non ritenendo fondato né tantomeno giustificato l'asserito errore nella indicazione della causale Contr del bonifico, in pari data, la convenuta, a mezzo del proprio difensore, aveva inviato a diffida di pagamento delle fatture nn. 592 e 593, relative al contratto di distacco del personale,
e sempre in pari data, considerato il protrarsi dell'inadempimento della committente, aveva comunicato a quest'ultima, a mezzo p.e.c., che “[…] alla luce delle ultime corrispondenze, tutte le lavorazioni commissionate all'impresa comprese le urgenze relative al Controparte_1
Tronco nr. 8 di Bari – Autostrade per l'Italia – devono ritenersi sospese fino a che non saranno saldate le […] spettanze [di o comunque chiarite le relative posizioni”, CP_3
lavorazioni tuttavia riprese il 6.05.2021, su richiesta di , la quale dava atto, del Parte_3
Parte tutto informalmente, di avere già saldato a parte dei SAL emessi in relazione al contratto
Parte di appalto de quo;
che a seguito della p.e.c. in data 13/05/2021, con la quale aveva riscontrato, per il tramite del proprio difensore, la diffida inviatale da , ribadendo CP_1
l'asserito errore materiale nell'indicazione della causale del bonifico, erano intercorsi numerosi colloqui telefonici e scambio di corrispondenza fra i rispettivi difensori e solo a Parte causa del mancato riscontro di a tali trattative la convenuta, come preannunciato, aveva promosso il procedimento monitorio.
Ciò premesso in fatto, la convenuta contestava che il pagamento effettuato in data 30.04.2021 dall'attrice potesse imputarsi, diversamente da quanto indicato in causale, a saldo delle fatture monitoriamente azionate, aggiungendo che “nella denegata e non creduta ipotesi in cui in data 30/04/2021, avesse voluto effettivamente saldare le fatture Parte_1
relative al contratto di distacco, si evidenzia che la stessa ad oggi risulta comunque inadempiente nel pagamento di tutte le altre fatture emesse da nei confronti di CP_1
parte opponente, di cui sopra si è dato conto ed in riferimento alle quali ha già ricevuto i pagamenti da parte della stazione appaltante”; in ordine all'eccepita erroneità del calcolo delle retribuzioni relative al personale distaccato la convenuta allegava che, al contrario, da un conteggio più dettagliato l'importo che avrebbe dovuto essere rimesso all'opponente,
pagina 6 di 15 nell'ambito del contratto di distacco era addirittura di € 16.669,49 (e non di € 15.749,43 come da fatture nn. 592 e 593).
La convenuta concludeva chiedendo il rigetto delle domande di controparte, il rigetto della proposta opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo ottenuto, e comunque la condanna dell'attrice al pagamento della somma ingiunta, avanzando in via preliminare istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Rigettata tale istanza la causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali e, essendovi contrasto fra le parti in ordine al calcolo del corrispettivo spettante alla convenuta per il distacco di personale, a mezzo di CTU, volta ad accertare l'esatto ammontare del suddetto corrispettivo, rigettate le altre richieste istruttorie rispettivamente formulate dalle parti.
DIRITTO
Come già rilevato con ordinanza 15.11.2023 (con cui è stata dichiarata inammissibile l'istanza, avanzata da parte convenuta in prima memoria ex art. 183 c.p.c., di emissione di ordinanza “ex art. 186 bis c.p.c. per la somma di Euro 23.349,06, a saldo delle fatture nn.
2605 e 2606 nonché a titolo di acconto della fattura n. 2343”, trattandosi di istanza relativa a credito “che non costituisce oggetto della presente causa, non avendo parte convenuta tempestivamente proposto alcuna domanda di pagamento delle suddette fatture, diverse ed ulteriori da quelle oggetto del procedimento monitorio”), la presente causa ha ad oggetto
Parte unicamente il corrispettivo spettante ad Eurotraffic per il distacco di personale presso per il periodo 30.11.2020 – 31.01.2021, corrispettivo portato dalle fatture n. 592 e n. 593, emesse in data 26.04.2021, per l'importo complessivo di € 15.749,43, azionate in via monitoria.
Il pagamento delle fatture nn. 592/2021 e 593/2021
Come risulta dal relativo contratto concluso fra le parti (doc. 2 parte attrice) “alla fine di ogni periodo di paga società emetterà apposita fattura per il riaddebito alla società CP_1
dei costi sostenuti per i predetti lavoratori” e “il pagamento dei riaddebiti Parte_1
Parte effettuati” da “dovrà avvenire entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento”; in realtà le fatture, sopra indicate, sono state emesse nell'aprile successivo e non pagina 7 di 15 “alla fine di ogni periodo di paga”, e riportano come data di scadenza del pagamento la stessa data di emissione (26.04.2021).
A tale data, come riportato da entrambe le parti, la convenuta aveva già emesso nei confronti della committente altre fatture, relative a diverso contratto (o contratti) di fornitura di materiali, e precisamente la n. 2343 del 30.11.2020, per un importo pari a € 17.767,09, IVA inclusa;
la n. 2605 del 28.12.2020 per un importo pari a € 2.077,97, IVA inclusa;
la n. 2606 del 28.12.2020 per un importo pari a € 26.052,64, IVA inclusa (doc. 5, 6 e 7 parte attrice), in cui è indicata come scadenza di pagamento la stessa data di emissione.
L'affermazione di parte attrice secondo la quale “in tutte le fatture menzionate era indicato che il pagamento doveva essere effettuato entro i 10 giorni successivi alla data di incasso del relativo SAL da parte della Stazione appaltante”, non corretta se riferita alle fatture, trova tuttavia riscontro nelle relative “condizioni di fornitura” comunicate dalla stessa convenuta (e da questa prodotte, doc. 3 e 4), per cui deve ritenersi che secondo gli accordi contrattuali intercorsi il pagamento delle suddette fatture di compravendita dovesse avvenire, come indicato nelle suddette condizioni, a mezzo “bonifico bancario 10 gg. Vs incasso da
” . Parte_3
E' del pari pacifico e documentato che l'opponente abbia effettuato in data 29.03.2021 bonifico bancario dell'importo di € 10.000,00 con causale “acconto fattura 2343” (per la quale rimaneva da saldare quindi l'importo di € 7.767,09) e in data 29.04.2021 bonifico bancario dell'importo di € 23.349,06, con causale “saldo fatture n. 2605 – 2606 e acconto fattura n.
2343” (doc. 11, causale diversa da quella riportata in atti da parte convenuta); in data
Parte 4.05.2021, con email trasmessa alle ore 13.29, ha comunicato ad che “in CP_1 riferimento al bonifico effettuato a Vs. favore in data 29/04/21 di € 23.349,06 si specifica che in causale è stato indicato erroneamente: saldo delle fatture n. 2605 e n. 2606
(complessivamente di € 28.130,61 cioè già superiore all'importo del bonifico) ed acconto fattura 2343. Leggasi pertanto: saldo della fattura n. 592 e 593 (per complessivi € 15.749,43)
e acconto fattura n. 2342 per i restanti € 7.599,63 (che detratto all'ulteriore acconto già versato di € 10.000,00 resta in piedi per € 167,46).” (doc. 12 parte attrice); in realtà non pagina 8 di 15 risultando l'esistenza di una fattura “n. 2342”, il riferimento deve ritenersi relativo alla fattura
“n. 2343”, per la quale era stato pagato l'acconto di € 10.000,00; in pari data, alle ore 15.50, Parte senza alcuna risposta alla precedente email di ha comunicato la sospensione CP_1 di “tutte le lavorazioni commissionate … fino a che non saranno saldate tutte le nostre spettanze o comunque chiarite le rispettive posizioni” (doc. 16 parte convenuta); sempre in Parte data 4.05.2021, alle ore 17.00, il legale della convenuta, a mezzo PEC, ha inviato a diffida di pagamento delle fatture nn. 592 e 593, oltre ad € 1.000,00 per “onorari di intervento legale” e interessi moratori, con avvertimento dell'avvio di azione giudiziale in caso di mancato pagamento, senza alcun riferimento alla correzione della causale del bonifico inviata lo stesso giorno, né intimazione di pagamento di altre fatture (doc. 15 parte convenuta), Parte diffida a cui ha dato risposta con PEC del proprio legale in data 13.05.2021, in cui richiamata la comunicazione del 4.05.2021, lo stesso ha ribadito “l'erronea imputazione del pagamento siccome effettuata dalla mia assistita, risultando evidente che la somma indicata nel bonifico del 29.04.2021 pari ad Euro 23.349,06, non può essere ritenuta a saldo delle fatture nn. 2605 e 2606, anche in ragione dell'evidente incongruenza tra l'importo del bonifico e l'importo complessivo delle predette fatture (pari ad Euro 28.130,61)” e “che con il
Parte richiamato pagamento ha già saldato le fatture nn. 592 e 593 del 26.04.2021 (per complessivi € 15.749,43)”.
Non risulta che abbia inviato ulteriori comunicazioni o contestazioni o diffide di CP_1
Parte pagamento, ad eccezione della email direttamente inviata a in data 6.05.2021, con cui è stata comunicata la ripresa delle attività presso il cantiere di , e Parte_3
richiesto di dar corso al pagamento delle fatture n. 592-593, senza alcun riferimento, anche in tale email, alla comunicazione di errata imputazione del bonifico del 29.04.2021 effettuata da
Parte
o senza contestare insoluti di altre fatture.
Avendo azionato in via monitoria esclusivamente il credito derivante dalle suddette fatture deve quindi qui accertarsi se le stesse siano state già pagate, come sostenuto dall'attrice opponente, mediante bonifico eseguito il 29.04.2021, o se fossero ancora totalmente insolute alla data del deposito del ricorso monitorio, come invece sostenuto dalla convenuta.
pagina 9 di 15 Come noto l'imputazione di pagamento da parte del debitore è atto unilaterale (dichiarazione di volontà) recettizio;
in particolare, ai sensi dell'art. 1193 c.c., “Chi ha più debiti della stessa medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.”; l'imputazione, da parte del debitore, come sottolineato dalla convenuta, va esercitata contemporaneamente al pagamento, essendo una dichiarazione successiva inefficace senza l'adesione del creditore
(come da costante giurisprudenza della Suprema Corte in merito); in assenza di imputazione da parte del debitore, e in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati;
i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano quindi solo qualora l'imputazione non venga effettuata né dal debitore né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore (v. Cass. civ. n. 31837/2022) e che fra dette condizioni rientra, in primis, l'esigibilità del diverso credito.
Nel caso in esame la debitrice ha effettuato un pagamento con contestuale imputazione, comunicando alla creditrice, a distanza di cinque giorni, l'erronea indicazione del numero delle fatture alle quali il pagamento doveva intendersi riferito;
come evidenziato sin da tale comunicazione, che nella successiva replica del difensore, l'errore era evidente e facilmente riconoscibile dalla controparte, atteso che l'importo corrisposto di € 23.349,06 era inferiore all'importo complessivo delle fatture nn. 2605 e 2606, pari ad € 28.130,61, e quindi insufficiente per determinare sia il “saldo” delle suddette fatture, che un qualsiasi pagamento in ulteriore acconto della fattura n. 2343 o di altra fattura.
A fronte di tale evidente incongruenza la stessa parte convenuta, che ha continuato a ribadire unicamente l'inefficacia della rettifica successivamente comunicata dalla debitrice e la conseguente persistente sussistenza del credito di cui alle fatture nn. 592 e 593, non ha mai pagina 10 di 15 indicato a quali ulteriori diversi debiti dell'attrice abbia imputato il pagamento ricevuto di €
23.349,06, né ha dato prova dell'esigibilità, alla data del pagamento, dei crediti portati da fatture già emesse (le fatture n. 2343 del 30.11.2020, per la quale residuava un saldo ancora dovuto di € 7.767,09, la fattura n. 2605, emessa per l'importo di € 2.077,97, la fattura n. 2606, emessa per l'importo di € 26.052,64, entrambe in data 28.12.2020, ma per le quali il pagamento era stato pattuito entro i 10 giorni successivi alla data di incasso del relativo SAL da parte della Stazione appaltante), essendosi limitata in comparsa di costituzione ad allegare che: “Tra l'altro, anche l'importo stesso del bonifico effettuato da a Parte_1 favore di , ovvero di € 23.349,06, lascia presagire il fatto che, come verrà CP_1 anche dimostrato nel prosieguo del giudizio, l'opponente aveva effettivamente ricevuto un pagamento da parte della stazione appaltante e, conseguentemente, aveva provveduto, nei termini indicati nelle fatture nn. 2343, 2605 e 2606, cioè nei 10 giorni successivi alla data di incasso del SAL da parte dell'ente appaltante, a saldare la società subappaltatrice”, incasso poi non dimostrato, a prescindere dal fatto che il pagamento non era idoneo a “saldare” le suddette fatture, se non in parte, proporzionalmente, o a saldarne solo alcune.
Premesso che ai sensi dell'art. 1324 c.c. le norme che regolano i contratti trovano applicazione, salvo diverse disposizione di legge, anche agli atti negoziali unilaterali (quale la dichiarazione di imputazione del pagamento effettuata dal debitore), come già ritenuto dalla
Suprema Corte in relazione alle dichiarazioni negoziali unilaterali, deve ritenersi ammissibile, sulla base del generale principio di buona fede, la possibilità di rettifica, da parte del dichiarante, di un errore contenuto nella dichiarazione trasmessa alla controparte (“In tema di errore sulla dichiarazione nell'atto negoziale unilaterale ricettizio, sebbene la legge non preveda la possibilità di rettifica - con effetti ex tunc - quale rimedio di cui possa avvalersi il dichiarante, esso è ammissibile, in base al principio generale della buona fede, qualora l'errore sia stato riconosciuto (ovvero era facilmente riconoscibile) dal destinatario. Con la conseguenza che, prevalendo sul significato oggettivo della dichiarazione quello effettivamente voluto dal dichiarante e noto (o da reputarsi tale) al destinatario, la dichiarazione va valutata, con efficacia ex tunc, dando prevalenza al contenuto effettivo, piuttosto che a quello erroneamente espresso”, v. Corte Cass. n. 2347 del 22/04/1981).
pagina 11 di 15 Nel caso, essendo evidente l'erronea imputazione del pagamento indicata nella causale del bonifico eseguito il 29.04.2021, la successiva rettifica operata dalla debitrice, con dichiarazione della volontà, in realtà, di voler estinguere, con il suddetto pagamento, il debito di cui alle fatture nn. 592 e 593 emesse il 26.04.2021 e con termine di pagamento lo stesso
26.04.2021 (o entro il 10.05.2021, se così interpretabili le relative pattuizioni contrattuali), deve quindi ritenersi efficace, neppure precisato peraltro da parte convenuta a quale diverso credito (fra quelli derivanti dalle fatture emesse) il pagamento dovrebbe invece imputarsi e non dimostrato che alla stessa data altri crediti fossero del pari esigibili.
Il decreto ingiuntivo opposto, emesso per credito insussistente, in quanto già estinto alla data del deposito del ricorso monitorio, deve quindi essere revocato.
La ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.
Come più volte riportato le fatture nn. 592 e 593 del 2021 sono state emesse dalla convenuta per il riaddebito dei costi da questa sostenuti per il distacco di proprio personale (n. 3 dipendenti) presso il cantiere in cui operava la società opponente, quale appaltatrice.
In questa sede e in via riconvenzionale l'attrice ha contestato gli importi fatturati (e già pagati, per quanto sopra accertato) a tale titolo, allegando che, sulla base del contratto concluso fra le parti, l'importo dovuto avrebbe dovuto essere pari ad € 9.914,10, anziché ad € 15.749,43, e quindi chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo indebitamente ricevuto di € 5.835,33.
Parte convenuta ha invece sostenuto che l'importo fatturato sarebbe errato per difetto, in quanto “da un conteggio più dettagliato l'importo che doveva essere rimesso all'opponente, nell'ambito del contratto di distacco, doveva essere addirittura di € 16.669,49”.
Va qui premesso che parte convenuta, a dimostrazione dell'importo dovuto dalla
“distaccataria”, con seconda memoria ex art. 183 c.p.c. ha dimesso, ad integrazione della documentazione già prodotta (“Libro unico” per ciascuno dei tre dipendenti distaccati, dicembre 2020 e gennaio 2021, doc. da 21 a 26), “Scambio di email tra , CP_1
e ” in relazione all'attività svolta da Parte_1 Parte_3
pagina 12 di 15 in quel periodo con contratto di distacco” (doc. 27 e 28) e “riepilogo ore CP_1
lavorate nei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 dai sig.ri , Parte_4 [...]
e in relazione al contratto di distacco de quo” (doc. 29), CP_4 Controparte_5
documentazione non contestata da parte attrice, con conseguente rigetto delle ulteriori prove orali chieste dalla prima in ordine a tali prestazioni.
In corsa di causa è stata quindi disposta CTU sul seguente quesito: “Il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa, determini il corrispettivo spettante alla convenuta per il distacco presso la società attrice dei propri dipendenti e oggetto del contratto concluso fra le parti in data 13.11.2020, sulla base di quanto previsto all'art. 2 del suddetto contratto, dei documenti prodotti e di quanto allegato dalla stessa convenuta in ordine ai giorni di distacco dei lavoratori presso il cantiere oggetto del contratto.”
Il CTU nominato, dott. dottore commercialista, attenendosi ai criteri di cui Persona_1
al quesito, ha quindi provveduto al ricalcolo del corrispettivo spettante alla convenuta per il
Parte distacco dei propri dipendenti presso rideterminandolo in complessivi € 10.431,70.
Le conclusioni cui è giunto il CTU devono essere qui recepite, non contestate le diverse voci considerate e di cui si compone il credito spettante alla distaccante, né le modalità di calcolo
(per le quali si rinvia alla relazione peritale depositata in data 13.03.2024), avendo parte convenuta, a mezzo del proprio CTP, contestato unicamente il numero delle ore di lavoro assunte dal CTU a base del calcolo, sostenendo che oltre a quelle risultanti dalla documentazione dimessa, dovevano essere considerate ore ulteriori impiegate dal proprio personale per “attività preparatorie” o propedeutiche a quelle da svolgere in cantiere, anche se svolte in azienda, e quindi connesse con il distacco, come da dichiarazione esibita al CTU nel corso delle operazioni peritali.
Come correttamente ritenuto dal CTU tale documento (allegato 4 alla perizia) non è utilizzabile, non avendone la controparte autorizzato l'acquisizione e dovendo la perizia essere svolta sulla base della documentazione prodotta e di quanto tempestivamente e ritualmente “allegato dalla stessa convenuta in ordine ai giorni di distacco dei lavoratori presso il cantiere oggetto del contratto” entro i termini perentori di cui all'art. 183 c.p.c.
pagina 13 di 15 Essendo il suddetto importo inferiore a quanto addebitato alla distaccataria e da questa corrisposto, la domanda di ripetizione della maggior somma versata è fondata e deve essere accolta, trattandosi, entro tali limiti, di pagamento indebito, ex art. 2033 c.c., ossia di pagamento “non dovuto”, per assenza del relativo titolo giustificativo.
Parte convenuta deve quindi condannarsi alla restituzione, in favore dell'attrice, dell'importo indebitamente percepito di € 5.317,73 (€ 15.749,43 - € 10.431,70); su tale importo, trattandosi di debito di valuta e in assenza di domanda relativa, null'altro è dovuto a titolo di interessi.
Va invece rigettata la domanda di condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c., non ritenendo che nel caso, a fronte dei più complessi rapporti contrattuali fra le parti, della pacifica esistenza di altri crediti in capo alla convenuta (anche se non oggetto del presente giudizio) e della condotta tenuta anche dall'attrice, sussistano i presupposti del richiesto risarcimento danni per lite temeraria.
Le spese di lite seguono alla soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, come indicato in dispositivo, in conformità ai parametri (valori medi) di cui al D.M. n. 55/2014.
Vanno infine poste in via definitiva a carico di parte convenuta soccombente, le spese di
CTU, come liquidate in corso di causa.
PQM
Il Tribunale di Mantova, nella persona del giudice unico dott. Alessandra Venturini, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così giudica:
accoglie la proposta opposizione e conseguentemente revoca, per le causali di cui in motivazione, il decreto ingiuntivo n. 959/2021 emesso da questo Tribunale nei confronti di parte attrice opponente;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla restituzione in favore dell'opponente, ex art. 2033 c.c., dell'importo pari ad € 5.317,73 indebitamente ricevuto;
rigetta le ulteriori domande rispettivamente proposte dalle parti;
pagina 14 di 15 dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice opponente, che liquida in complessivi € 145,50 per spese ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pone in via definitiva a carico di parte convenuta le spese di CTU, come liquidate in corso di causa.
Mantova, 4.1.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Venturini
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