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Articolo 3 della Legge 22 gennaio 1982, n. 8
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Legge 22 gennaio 1982, n. 8
Articolo 3 della Legge 22 gennaio 1982, n. 8
Versione
26 gennaio 1982
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 26 gennaio 1982
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