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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 08/10/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 721/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Composta da:
Dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Pappalettere - Consigliere
Dottor Corrado Croci - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 721/2025 e promosso da:
a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. CP_1
, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Tonino Parte_1
Rotondi per procura in atti;
- parte reclamante -
Contro
a socio unico, in persona del Curatore Dott. Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Annamaria Marcone e Milena Mossotto Controparte_3
- parte reclamata –
Nonché contro
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Alberto Giovanardi Controparte_5
- parte reclamata –
E in contraddittorio con
pagina 1 di 12 PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO;
Oggetto: Opposizione alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante: “In via cautelare la sospensione della procedura concorsuale ex art. 20
c.7 della L.44/1999 sulla base delle argomentazioni contenute nella denuncia presentata in data 8 maggio 2025 e qui allegata sulla base del parere favorevole del P.M. che ad oggi non si è ancor espresso o subordinatamente considerato che i motivi esposti in narrativa risultano gravi e fondati si chiede ai sensi dell'art. 52 CCII la sospensione temporanea, sino alla definizione del presente procedimento degli atti di gestione in capo al Curatore, la formazione dello stato passivo e la eventuale liquidazione dell'attivo In via principale nel merito Voglia la Corte di Appello adita revocare la sentenza del Tribunale di Asti con cui è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di per i seguenti motivi: 1) Il creditore istante non ha provato: CP_1 né l'importo dell'eventuale credito in assenza di allegazione documentale di tutti i rapporti dare / avere prima fra e la Cassa di Risparmio di Asti e post cessione con la stessa CP_1 [...]
neppure ha provato, in totale assenza di precedenti richieste di pagamento e/o CP_4 costituzione in mora, che un suo eventuale credito risulti scaduto, liquido ed esigibile;
2)
pur con qualche difficoltà finanziaria ha provato, con la documentazione CP_1 prodotta, che ha la capacità finanziaria di adempiere puntualmente le proprie obbligazioni escluse, evidentemente, quelle prive di titolo, derivanti da tassi particolarmente onerosi applicati in corso di rapporto e sfociati nell'usura, nonché derivanti da fatti estorsivi;
3) non si trova CP_1 in stato di insolvenza in quanto, allo stato degli atti, non emergono dalla domanda di liquidazione giudiziale crediti scaduti, liquidi ed esigibili e non sono pendenti procedure esecutive sul proprio patrimonio”.
Per la Liquidazione giudiziale di Carrera “Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, CP_1 previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, per le causali di cui in narrativa, dichiarate inammissibili e/o respinte le avverse istanze cautelari di sospensione nonché le avverse istanze istruttorie, rigettare l'avverso reclamo ex art. 51 CCII con le avverse istanze tutte, confermando integralmente la sentenza n. 25/2025 di apertura della liquidazione giudiziale di A socio unico emessa dal Tribunale di Asti in data 14 maggio 2025 e CP_1 depositata in data 21 maggio 2025.
Con vittoria dei compensi del giudizio, spese forfettarie, c.p.a. ed iva”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettata ogni contraria domanda, istanza, Controparte_4 eccezione e deduzione, così giudicare: - rigettare tutte le domande formulate nel CP_1
pagina 2 di 12 reclamo ex art. 51 CCII in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 25/2025 emessa in data 14 maggio 2025 e pubblicata in data 21 maggio 2025 dal Tribunale di Asti nell'ambito del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale di R.G. n. 95/2025 che ha dichiarato l'apertura della CP_1 liquidazione giudiziale di Con vittoria si spese, competenze e onorari oltre i.v.a. e CP_1
c.p.a.”
Per la Procura Generale: “La Procura Generale è favorevole al rigetto dell'impugnazione proposta. Il provvedimento impugnato si esprime sulle prospettazioni allegate dalla difesa, relative
a possibili illeciti di cui la parte sarebbe stata vittima;
motiva sulle ragioni per le quali - ugualmente - la liquidazione debba essere aperta, dando eventuale spazio alle prospettazioni difensive in sede di svolgimento della procedura concorsuale.”
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società a socio unico (di seguito ) in data 5 dicembre 2024 aveva CP_1 CP_1 presentato ricorso per l'accesso allo strumento di regolazione della crisi del concordato preventivo in continuità aziendale, con riserva di deposito della relativa documentazione ai sensi dell'art. 44
CCII. Nel termine concesso, anche a seguito di proroga, la ricorrente non aveva depositato alcuna proposta di concordato preventivo, richiesta di omologazione di accordi di ristrutturazione o di un piano di ristrutturazione, per cui, in data 10 aprile 2025, società cessionaria dei Controparte_4 crediti della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (di cui la ricorrente era debitrice a seguito di diversi contratti bancari e rapporti di mutuo), presentava istanza di liquidazione giudiziale di CP_1
a socio unico dinnanzi al Tribunale Ordinario di Asti.
1.1. Pochi giorni prima dell'udienza di discussione del suddetto giudizio, fissata al 12 maggio
2025, il difensore di presentava presso la Procura della Repubblica di Asti una denuncia a CP_1 firma del Sig. segnalando fatti potenzialmente qualificabili come Parte_1 reati di usura ed estorsione bancaria posti in essere da dipendenti della Cassa di Risparmio di Asti
e richiedeva al P.M. parere favorevole alla sospensione dei termini processuali e sostanziali ai sensi dell'art. 20 c.7 della Legge n. 44/1999.
All'udienza del 12 maggio 2025, nessuno compariva per e la ricorrente CP_1 Controparte_4 insisteva per l'accoglimento del proprio ricorso, con adesione del Pubblico Ministero (che formulava anche istanza autonoma di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ritenendone sussistenti i presupposti).
pagina 3 di 12 1.2. In data 13 maggio 2025, presentava una memoria difensiva per contestare i CP_1 presupposti dell'apertura della liquidazione giudiziale e la legittimazione del creditore procedente, chiedendo la sospensione della procedura ex art. 20 co. 7 L. 44/1999, che veniva tuttavia considerata tardiva dal Collegio giudicante;
il 14 maggio 2025, con la sentenza n. 25/2025, il
Tribunale di Asti accoglieva l'istanza di liquidazione giudiziale promossa da Controparte_4 aprendo la procedura e nominando il Giudice Delegato e il Curatore.
1.3. Il Tribunale, premessa la propria competenza e la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 49 CCII, dato atto che non aveva depositato alcuna proposta di concordato o CP_1 ristrutturazione nei termini concessi, rilevava l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale dell'impresa, atteso che la sussistenza dei requisiti era stata di fatto ammessa dalla stessa debitrice con la presentazione del ricorso ex art. 44 CCII. Tanto premesso, il Tribunale riteneva ampiamente documentato il superamento dell'importo minimo di euro 30.000,00 dei debiti scaduti e non pagati e riteneva che lo stato di insolvenza fosse desumibile dall'imponente esposizione debitoria, dai dati di bilancio e dalle dichiarazioni sostanzialmente ammissive della società, la quale aveva proposto un pagamento ai creditori fortemente falcidiato. Le deduzioni difensive presentate da in data 13 maggio 2025 venivano considerate tardive e irrilevanti ai fini CP_1 dell'apertura della liquidazione giudiziale, anche perché contestavano unicamente la legittimazione e fondatezza della domanda di e non l'istanza autonoma del Pubblico Ministero. Controparte_4
Quanto, infine, alle denunce per estorsione e usura, il Tribunale osservava che sarebbe stato compito del nominato curatore seguire i relativi sviluppi ed esercitare, ove ritenuto, le opportune azioni.
2. Avverso detta sentenza ha proposto reclamo la società in persona del suo legale CP_1 rappresentante, chiedendo alla Corte di revocarla, con ogni consequenziale pronunzia, sulla base delle argomentazioni di seguito riportate.
• In punto di fatto. in primo grado aveva confidato nella sospensione dei termini CP_1 processuali ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 44/99, assicurata de visu dagli uffici della
Procura, per tale motivo non aveva svolto alcuna attività difensiva prima dell'udienza del 12 maggio 2025; contrariamente a quanto assicurato, il sostituto P.M. non aveva espresso alcun parere sulla sospensione ma anzi, aveva richiesto d'ufficio l'apertura della liquidazione giudiziale senza esaminare la denuncia di . Al 27 maggio 2025, non risultava iscritta CP_1 nessuna notizia di reato a carico della Cassa di Risparmio di Asti e di in cui Controparte_4 parte lesa fosse nonostante la denuncia di usura ed estorsione bancaria. Inoltre, la CP_1 memoria difensiva del 13 maggio 2025 della reclamante, sebbene tardiva, conteneva elementi rilevanti non considerati dal Collegio e la motivazione adottata nella sentenza, secondo cui la domanda di concordato preventivo costituisce una situazione confessoria di impossibilità ad pagina 4 di 12 adempiere, è priva di fondamento in quanto la finalità della domanda di concordato era quella di avviare trattative con per chiarire la propria situazione debitoria. Controparte_4
• In diritto. Mancanza di prova del credito di e della legittimazione ex art. 37 Controparte_4
CCII. Dall'istanza di liquidazione giudiziale di non emerge alcuna prova Controparte_4 documentale dello stato di insolvenza e della presenza di debiti scaduti di importo minimo di euro 30.000,00. La quantificazione del credito di (per complessivi euro Controparte_4
39.299.337,30) risulta "errata ed indeterminata" e basata su un documento predisposto dalla stessa privo di valore probatorio. CP_4 CP_4
Quanto all'intervenuta cessione del credito originario, aveva notificato a Controparte_4 CP_1
(con pec del 19.01.2023) i rapporti ceduti con una sigla, senza quantificare i rispettivi crediti oggetto di cessione. Inoltre, Cassa di Risparmio di ASTI S.p.a., unitamente ai crediti derivanti da rapporti bancari aveva ceduto a anche il credito futuro derivante da quattro contratti di CP_4 affitto di ramo d'azienda (ALDI, DECATHLON, AGRIFARMA, MF AGORA'), la cui cessione (già avvenuta il 28 luglio 2021) è stata segnalata nella denuncia già presentata dalla società, in quanto di natura estorsiva, avendo il legale rappresentante di subito pressioni e CP_1 minacce se non avesse aderito alla cessione. Pertanto, ha incassato circa euro Controparte_4
3.516.333 dai canoni di affitto di tali rami d'azienda dal 22 settembre 2022 al 31 maggio 2025, senza rendicontare tali incassi e senza considerarli nell'istanza di liquidazione giudiziale.
non ha mai ricevuto, dalla notifica della cartolarizzazione (19 gennaio 2023) alla CP_1 presentazione dell'istanza di liquidazione, alcuna richiesta di pagamento né da Controparte_4 né dall (quale incaricato della gestione dell'incasso dei crediti), né c'è stata la CP_6 costituzione in mora del debitore, un sollecito di pagamento o la trasmissione di un estratto conto dettagliato dei rapporti dare/avere.
• Insussistenza stato di insolvenza, Capacità finanziaria e redditività della società CP_1
Dall'esame della situazione finanziaria di non emergono squilibri fra le entrate e le CP_1 uscite di cassa e la società non si trova in stato di insolvenza. A fronte di entrate finanziarie annue per la locazione di 7 rami d'azienda e 14 unità immobiliari, per complessivi euro
1.969.860,64, le rate annuali dei mutui ipotecari ammontano a euro 1.305.622.
• Mancata prova dei crediti scaduti, liquidi ed esigibili. Sono affetti da nullità quattro finanziamenti (per un totale di 9.400.000 euro), due dei quali garantiti da Mediocredito centrale, in quanto le somme mutuate non sono mai entrate nella disponibilità della società, ma sono state utilizzate dalla Cassa di Risparmio di Asti per coprire i saldi negativi dei conti correnti su cui erano addebitate le rate insolute dei mutui medesimi. Tale operazione, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (sentenza n. 1571 del 2021), configura una modifica accessoria dell'obbligazione, priva di causa e, pertanto, radicalmente nulla. La nullità di tali contratti implicherebbe l'inesistenza di un titolo giuridico per il pagamento del credito, che non pagina 5 di 12 potrebbe essere considerato liquido, esigibile o scaduto. Inoltre, la società ha in essere CP_1 tre contratti di conto corrente con fidi per un totale di 2.360.000 euro, per i quali non è mai pervenuta da alcuna revoca. L'omessa comunicazione di revoca non permette Controparte_4 di considerare i suddetti debiti scaduti, liquidi ed esigibili. Per le considerazioni che precedono, la prosecuzione dell'ordinaria attività di impresa consentirebbe a a socio unico di CP_1 pagare integralmente le rate dei 3 mutui (per euro 1.305.622) con conseguente azzeramento della quota capitale fino alla scadenza naturale con cancellazione delle iscritte ipoteche e mantenimento della piena proprietà degli immobili.
• La sostenibilità finanziaria dell'attività imprenditoriale di è confermata (oltre che dalle CP_1 previsioni di incasso dei canoni di locazione) anche dai bilanci societari dal 2019 al 2023 che, pur presentando perdite in alcuni anni (2020, 2022, 2023), mostrano utili significativi nel 2019
(di euro 469.479) e 2021 (di euro 734.526); mentre, la perdita eccezionale del 2023 (di circa
27 milioni di euro) sarebbe dovuta a un'operazione straordinaria di svalutazione immobiliare per adeguare prudenzialmente e temporaneamente il costo sostenuto per gli immobili al valore prudenziale di mercato e non dipende dalla gestione ordinaria. Tale perdita era stata quindi contabilizzata erroneamente nel conto economico anziché solo nello stato patrimoniale infatti, una svalutazione non durevole avrebbe dovuto transitare solo nello: stato patrimoniale e non nel conto economico con la conseguenza che tale operazione non riflette la gestione ordinaria, che rimane tendenzialmente positiva.
• Erronea valutazione della domanda di concordato preventivo. La sentenza impugnata è errata laddove la presentazione di una domanda di concordato preventivo è stata interpretata come una situazione confessoria di impossibilità ad adempiere alle proprie obbligazioni. La finalità della domanda di concordato preventivo era quella di aprire una trattativa con Controparte_4 per avere contezza della situazione debitoria e ottenere il rimborso dell'IVA incassata da
[...]
La società reclamante è quindi disponibile a riprendere serie trattative per un CP_4 soddisfacimento delle aspettative di superiore a quello derivante da una Controparte_4 liquidazione giudiziale, soprattutto in ragione delle carenze probatorie dei crediti azionati.
2.1. Per le motivazioni come sopra brevemente richiamate, la reclamante insiste, in via cautelare per la sospensione della procedura concorsuale ex art. 20 comma 7 L. 44/1999 o, subordinatamente alla sua sospensione ai sensi dell'art. 52 CCII e, in via principale e di merito per la revoca della sentenza del Tribunale di Asti.
In data 05.09.2025 parte reclamante ha depositato nel fascicolo telematico una relazione di consulenza tecnica con la quale viene esposta l'interezza dei rapporti intercorsi tra
[...]
, a socio unico e le altre società amministrate, con la CR Asti e Parte_1 CP_1 la quale cessionaria dei crediti e vengono delineati i profili costitutivi delle Controparte_4
pagina 6 di 12 fattispecie di usura, appropriazione indebita aggravata, indebita percezione di erogazioni pubbliche nonché quelle afferenti lo stato di sofferenza e/o d'insolvenza del soggetto d'impresa in argomento.
Inoltre, in data 18.09.2025 la reclamante ha depositato una ulteriore memoria difensiva instando, in via preliminare per la carenza di legittimazione attiva sia della ricorrente che della CP_4
Procura della Repubblica di Asti ai sensi dell'art. 38 co. 1 CCII;
nel merito per l'inesistenza di crediti scaduti per importo superiori ad euro 30.000.
3. In data 14.08.2025 è stata depositata nota della Procura Generale presso questa Corte di
Appello con cui, visti gli atti del procedimento, la sostituta Procuratrice Generale si dichiara favorevole al rigetto dell'impugnazione proposta evidenziando che: “il provvedimento impugnato si esprime sulle prospettazioni allegate dalla difesa, relative a possibili illeciti di cui la parte sarebbe stata vittima;
motiva sulle ragioni per le quali - ugualmente - la liquidazione debba essere aperta, dando eventuale spazio alle prospettazioni difensive in sede di svolgimento della procedura concorsuale”.
3.1. Si è costituita in giudizio la a socio unico, in persona Controparte_7 del Curatore Dott. contestando integralmente gli assunti e le Controparte_3 argomentazioni di parte reclamante chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale in quanto frutto di una scrupolosa istruttoria che ha accertato lo stato di decozione della società.
La resistente, costituendosi, ripercorre la genesi della vertenza, evidenziando che , dopo il CP_1 fallimento della procedura di composizione negoziata, aveva presentato ricorso per concordato preventivo in continuità aziendale con riserva ai sensi dell'art. 44 CCII, ma non aveva depositato alcuna proposta entro i termini. Di conseguenza, (quale creditore) e il Pubblico CP_4
Ministero hanno proposto istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale, cui non si è CP_1 opposta ritualmente. Quanto alla legittimazione del creditore ex art. 37 CCII, la Controparte_4
Liquidazione Giudiziale ribadisce che la stessa è pacifica (mai contestata dalla società debitrice) e comunque integrata dall'istanza del Pubblico Ministero. La resistente contesta anche l'eccezione di insussistenza di debiti scaduti superiori a euro 30.000,00, poiché gli accertamenti svolti hanno rivelato importi esorbitanti, ampiamente documentati anche dalla stessa . In merito allo CP_1 stato di insolvenza, il Curatore sottolinea che esso è incontestabile e rappresenta "una situazione strutturale e non transitoria di incapacità di soddisfare regolarmente e con i mezzi normali le proprie obbligazioni". L'ingente esposizione debitoria (per oltre 52 milioni di euro), le perdite di esercizio fallimentari, e la relazione dell'Esperto che attestava una forte falcidia dei creditori, comprovano la decozione.
pagina 7 di 12 Il Curatore precisa che: i) oltre ai debiti nei confronti di IREC SPV per euro 37.370.276,45 (così indicati e quantificati dalla stessa reclamante nel suo doc. n. 10 relativo alla “situazione patrimoniale al 30.9.2024”), risulta debitrice di oltre 6.000.000,00 di euro nei confronti CP_1 di cessionaria dei crediti ipotecari vantati da Banca d'Alba ed anch'essa insinuata nel CP_8 passivo;
ii) ai debiti commerciali - per lo più nei confronti dei fornitori (per oltre 1,4 milioni di euro) - si aggiungono esorbitanti debiti erariali per iva (euro 1.673.351,97), ritenute (euro
149.402,90) ed imposte varie (ires, irap, imu ed altri tributi, per complessivi euro 2.673.994,91).
Il Curatore inoltre contesta tutte le censure sulla nullità dei contratti di finanziamento citando una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte in tema di mutui solutori (Sent. n.
5841/2025) che ne riconosce la validità. In ogni caso, la presunta invalidità dei quattro finanziamenti eccepita dalla reclamante poco inciderebbe nel presente giudizio, giacché
l'insolvenza di resta comprovata, con o senza i debiti dai suddetti derivanti. Parimenti CP_1 infondata sarebbe l'eccezione relativa alla mancata revoca dei fidi - concessi a alle date CP_1
16.9.21, 5.8.2021 e 16.12.2021 rispettivamente per euro 400.000,00 - euro 500.000,00 ed euro
1.460.000,00 – per effetto della quale i relativi debiti non potrebbero essere considerati al fine dell'apertura della liquidazione giudiziale in quanto non scaduti: a tal proposito il superamento del limite di euro 30.000 di debiti scaduti indicati dall'art. 49 CCII sarebbe ampiamente comprovato dalla documentazione versata agli atti dell'istruttoria prefallimentare
Infine, la Curatela della società posta in Liquidazione insiste per la declaratoria di inammissibilità delle istanze cautelari di sospensione della procedura (ex art. 20 c. 7 L. 44/1999 e ex art. 52
CCII), sia per motivi di incompetenza che per carenza dei presupposti e di adeguata motivazione.
Anche le istanze istruttorie di sono inammissibili e irrilevanti per il presente giudizio. CP_1
3.2. In data 17.09.2025 anche ha depositato nel giudizio una memoria difensiva Controparte_4 con cui contesta integralmente le difese di e insiste per la conferma della Sentenza di CP_1 apertura della liquidazione giudiziale. Parte resistente evidenzia che ha effettuato diversi CP_1 tentativi infruttuosi di negoziazione per la definizione della sua ingente esposizione debitoria. CP_4 ribadisce che per l'apertura della liquidazione giudiziale non è richiesto l'invio preliminare di diffide o azioni esecutive. I presupposti oggettivi per la liquidazione sono pienamente sussistenti:
◦ Stato di insolvenza: Evidenziato dal bilancio 2023 di , che mostra un patrimonio netto CP_1 negativo, perdite di esercizio elevate e passività ingenti (Euro 48.772.423) a fronte di attivi insufficienti;
◦ Requisiti dimensionali: Confermati dal Tribunale e ammessi implicitamente da stessa CP_1 con la presentazione del ricorso ex art. 44 CCII.;
◦ Debiti scaduti superiori a euro 30.000,00: Ampiamente superati, con un debito verso le banche dichiarato dalla stessa pari a Euro 42.508.452, di cui Euro 36.683.332 verso . CP_1 CP_4
pagina 8 di 12 Le contestazioni di sull'indeterminatezza o inesigibilità del credito IREC sarebbero CP_1 irrilevanti, poiché il credito è stato provato (pari a Euro 39.299.337,30, di cui Euro 19.372.123,35 scaduti) e l'istanza del Pubblico Ministero è comunque valida. Anche le domande di sospensione della procedura concorsuale sono infondate per totale carenza del fumus boni iuris.
4. All'udienza del 23 settembre 2025, dopo la discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
5. La Corte d'Appello - chiamata a valutare la legittimità e fondatezza della sentenza di primo grado che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di a socio unico, alla luce CP_1 delle argomentazioni addotte dalla reclamante - ritiene infondato il reclamo.
6. In via preliminare, la Corte osserva che le considerazioni difensive espresse dalla società
nella memoria tardivamente depositata davanti al Tribunale di Asti sono inconferenti ai CP_1 fini che qui rilevano, così come sono irrilevanti le considerazioni afferenti l'aver fatto affidamento sulla sospensione ex l. 1999 n. 44 ad opera del P.M. Quest'ultimo, peraltro, in sede di udienza avanti al Tribunale di Asti (udienza a cui a socio unico ha scelto di non partecipare), CP_1 ha aderito alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale formulata dal creditore procedente CP_ ( di seguito ) e, anzi, ha formulato autonoma istanza. Controparte_4
6.1.Parte reclamante in questa sede contesta la ritualità e dunque l'efficacia di tale autonoma istanza e rappresenta che il PM avrebbe dovuto presentare ricorso ex art. 38 CCII, ma tale critica - che la Corte ritiene non fondata (esiste ed è efficace nell'ordinamento giuridico il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e il solo presupposto per la formulazione della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale da parte del PM è che questi, come nel caso, abbia acquisito notizia dell'insolvenza nell'ambito della sua attività istituzionale) - è comunque ininfluente nella fattispecie, attesa la domanda di apertura della liquidazione giudiziale formulata CP_ dal creditore . CP_ Consapevole di ciò, a socio unico sostiene che non vi sarebbe in atti la prova che CP_1 si sia resa cessionaria dei crediti della Cassa di Risparmio di Asti e che comunque non vi è prova CP_ che avesse debiti scaduti nei confronti di , ma anche questa difesa risulta pretestuosa CP_1
e infondata.
Infatti - e premesso che, come è noto, in questa sede non si deve far luogo al definitivo accertamento del debito ma solo al suo accertamento in via incidentale allo scopo di delibare la legittimazione della parte istante - la Corte osserva che: CP_ (i) è incontestato che abbia intrattenuto plurimi contatti anche con il creditore CP_1 nell'ambito del pregresso strumento attivato per la risoluzione della crisi di impresa;
(ii) dal pagina 9 di 12 bilancio/stato patrimoniale relativo al periodo 1.1.24/30.9.24, predisposto e depositato da CP_1 CP_ stessa, risulta creditrice per euro 37.370.276,45. Si tratta di un importo ingentissimo e anche CP_ considerandolo in parte non ancora scaduto (dagli atti di sembra per circa 19 milioni di euro, importo che parte reclamante non risulta aver specificamente contestato) nonché considerando le doglianze espresse dalla reclamante su usura/indeterminatezza/crediti futuri e finanziamenti CP_ garantiti da Medio Credito/mutui di scopo, si deve escludere che non risulti in alcun modo creditrice come pretenderebbe a socio unico;
(iii) anche la Ctp prodotta in questo CP_1 giudizio da parte reclamante, pur prospettando scenari usurari, non si spinge a dichiarare inesistente il debito scaduto della società verso Controparte_9
Pertanto, una delibazione (da condursi necessariamente ex actis) della fondatezza della pretesa creditoria della creditrice istante al fine di verificarne la legittimazione attiva rispetto alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, non può che risolversi in senso favorevole, riconoscendo il credito, anche eventualmente per importi diversi e minori rispetto a quelli indicati dalla creditrice e dichiarati dalla debitrice nel predetto bilancio/stato patrimoniale relativo al periodo
1.1.24/30.9.24.
7. Neppure sono fondate le altre doglianze formulate da parte reclamante e la Corte osserva quanto segue.
Non sussistono dubbi circa il superamento del limite di cui all'art. 49 CCII, atteso che dagli atti CP_ risultano creditori oltre , fornitori e professionisti, anche , e il CP_8 Controparte_10
quest'ultimo da solo per importi superiore al milione di euro. CP_11
Neppure risulta accoglibile la difesa di parte reclamante in punto di asserita non sussistenza dello stato di insolvenza.
Come osservato dal giudice di prime cure, la società “avendo presentato ricorso per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, ha di fatto ammesso la propria incapacità di far fronte integralmente alle obbligazioni assunte” e la difesa di parte reclamante - che (senza negare le sue stesse dichiarazioni) afferma, in sintesi, di aver attivato la procedura concordataria per aprire una CP_ trattativa con , avere contezza della propria situazione debitoria e ottenere il rimborso dell'Iva CP_ da incassata - non risulta conferente atteso che la finalità per la quale è stata redatta l'istanza e la documentazione di corredo resta confinata nell'irrilevanza. Dai bilanci redatti negli anni 2020, 2022 e 2023 risultano consistenti perdite e, in particolare, il bilancio chiuso al
31.12.2023 riporta gravissimi indici negativi in punto di patrimonio netto e di perdita di esercizio
(in entrambi i casi superiori ai 20 milioni di euro) e in punto di debiti verso creditori privati e pubblici (superiori ai 40 milioni di euro). Anche se parte reclamante spiega la perdita sopra delineata come dovuta a un'operazione straordinaria di svalutazione immobiliare, rileva la Corte che per quanto risulta dagli atti (relazione integrativa al bilancio 2023) e dalle non contestate allegazioni della curatela resistente emerge che si è trattato di aggiustamenti contabili e rettifiche pagina 10 di 12 funzionali alla procedura di composizione negoziata della crisi e alla necessità di prospettare ai creditori una valutazione maggiormente realistica degli asset attivi. Il che non risulta dunque costituire un evento neutro o non rilevante rispetto alle valutazioni oggetto di questo procedimento, o comunque tale da far venir meno o attenuare la gravissima situazione debitoria di a socio unico e consentire di formulare una prognosi diversa da quella del Tribunale CP_1 circa il suo stato di insolvenza.
Come è noto, il CCII definisce lo stato di insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e nel caso di specie (e persino nella prospettazione di parte reclamante che, come delineato al precedente punto 2, riferisce di entrante finanziarie annuali ma incongrue rispetto alla situazione debitoria) non vi sono elementi che consentano di ritenere che abbia possibilità di recupero e di risanamento, fronteggiando positivamente i CP_1 CP_ debiti di cui si è detto al punto 7 (oltre , risultano creditori fornitori e professionisti, CP_8
e il il tutto per svariati milioni di euro). Controparte_10 CP_11
8. Il reclamo deve dunque essere respinto e ciò assorbe la richiesta di sospensione ex art. 52 CCII formulata da parte reclamante. Quanto alla richiesta di sospensione della procedura concorsuale ex art. 20 comma 7 della l. 1999 n. 44, resta solo da aggiungere che tale sospensione esula dalle competenze della Corte di Appello (cfr., fra le altre, Cass. 01.10.2014 n.20746 e Cass.
12.12.2012, n. 22756).
9. Le spese del procedimento, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo (DM 2014 n.
55 e smi, valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi, fase di studio, fase introduttiva e decisionale) seguono la soccombenza di parte reclamante che deve essere condannata a rimborsarle a ciascuna delle parti reclamate costituite nel presente giudizio.
10. La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione 1^ civile, decidendo nel procedimento iscritto nel RGC al n. 721/2025, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
Rigetta il reclamo proposto da a socio unico;
CP_1
pagina 11 di 12 Condanna parte reclamante soccombente a rimborsare a ciascuna delle parti reclamate costituite le spese del procedimento, che liquida - per ciascuna parte - in euro 3.473, 00 oltre iva e cpa come per legge e contributo forfettario nella misura del 15%;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità
2013”).
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte d'Appello in data
23/09/2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Composta da:
Dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Pappalettere - Consigliere
Dottor Corrado Croci - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 721/2025 e promosso da:
a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. CP_1
, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Tonino Parte_1
Rotondi per procura in atti;
- parte reclamante -
Contro
a socio unico, in persona del Curatore Dott. Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Annamaria Marcone e Milena Mossotto Controparte_3
- parte reclamata –
Nonché contro
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Alberto Giovanardi Controparte_5
- parte reclamata –
E in contraddittorio con
pagina 1 di 12 PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO;
Oggetto: Opposizione alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante: “In via cautelare la sospensione della procedura concorsuale ex art. 20
c.7 della L.44/1999 sulla base delle argomentazioni contenute nella denuncia presentata in data 8 maggio 2025 e qui allegata sulla base del parere favorevole del P.M. che ad oggi non si è ancor espresso o subordinatamente considerato che i motivi esposti in narrativa risultano gravi e fondati si chiede ai sensi dell'art. 52 CCII la sospensione temporanea, sino alla definizione del presente procedimento degli atti di gestione in capo al Curatore, la formazione dello stato passivo e la eventuale liquidazione dell'attivo In via principale nel merito Voglia la Corte di Appello adita revocare la sentenza del Tribunale di Asti con cui è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di per i seguenti motivi: 1) Il creditore istante non ha provato: CP_1 né l'importo dell'eventuale credito in assenza di allegazione documentale di tutti i rapporti dare / avere prima fra e la Cassa di Risparmio di Asti e post cessione con la stessa CP_1 [...]
neppure ha provato, in totale assenza di precedenti richieste di pagamento e/o CP_4 costituzione in mora, che un suo eventuale credito risulti scaduto, liquido ed esigibile;
2)
pur con qualche difficoltà finanziaria ha provato, con la documentazione CP_1 prodotta, che ha la capacità finanziaria di adempiere puntualmente le proprie obbligazioni escluse, evidentemente, quelle prive di titolo, derivanti da tassi particolarmente onerosi applicati in corso di rapporto e sfociati nell'usura, nonché derivanti da fatti estorsivi;
3) non si trova CP_1 in stato di insolvenza in quanto, allo stato degli atti, non emergono dalla domanda di liquidazione giudiziale crediti scaduti, liquidi ed esigibili e non sono pendenti procedure esecutive sul proprio patrimonio”.
Per la Liquidazione giudiziale di Carrera “Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, CP_1 previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, per le causali di cui in narrativa, dichiarate inammissibili e/o respinte le avverse istanze cautelari di sospensione nonché le avverse istanze istruttorie, rigettare l'avverso reclamo ex art. 51 CCII con le avverse istanze tutte, confermando integralmente la sentenza n. 25/2025 di apertura della liquidazione giudiziale di A socio unico emessa dal Tribunale di Asti in data 14 maggio 2025 e CP_1 depositata in data 21 maggio 2025.
Con vittoria dei compensi del giudizio, spese forfettarie, c.p.a. ed iva”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettata ogni contraria domanda, istanza, Controparte_4 eccezione e deduzione, così giudicare: - rigettare tutte le domande formulate nel CP_1
pagina 2 di 12 reclamo ex art. 51 CCII in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 25/2025 emessa in data 14 maggio 2025 e pubblicata in data 21 maggio 2025 dal Tribunale di Asti nell'ambito del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale di R.G. n. 95/2025 che ha dichiarato l'apertura della CP_1 liquidazione giudiziale di Con vittoria si spese, competenze e onorari oltre i.v.a. e CP_1
c.p.a.”
Per la Procura Generale: “La Procura Generale è favorevole al rigetto dell'impugnazione proposta. Il provvedimento impugnato si esprime sulle prospettazioni allegate dalla difesa, relative
a possibili illeciti di cui la parte sarebbe stata vittima;
motiva sulle ragioni per le quali - ugualmente - la liquidazione debba essere aperta, dando eventuale spazio alle prospettazioni difensive in sede di svolgimento della procedura concorsuale.”
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società a socio unico (di seguito ) in data 5 dicembre 2024 aveva CP_1 CP_1 presentato ricorso per l'accesso allo strumento di regolazione della crisi del concordato preventivo in continuità aziendale, con riserva di deposito della relativa documentazione ai sensi dell'art. 44
CCII. Nel termine concesso, anche a seguito di proroga, la ricorrente non aveva depositato alcuna proposta di concordato preventivo, richiesta di omologazione di accordi di ristrutturazione o di un piano di ristrutturazione, per cui, in data 10 aprile 2025, società cessionaria dei Controparte_4 crediti della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (di cui la ricorrente era debitrice a seguito di diversi contratti bancari e rapporti di mutuo), presentava istanza di liquidazione giudiziale di CP_1
a socio unico dinnanzi al Tribunale Ordinario di Asti.
1.1. Pochi giorni prima dell'udienza di discussione del suddetto giudizio, fissata al 12 maggio
2025, il difensore di presentava presso la Procura della Repubblica di Asti una denuncia a CP_1 firma del Sig. segnalando fatti potenzialmente qualificabili come Parte_1 reati di usura ed estorsione bancaria posti in essere da dipendenti della Cassa di Risparmio di Asti
e richiedeva al P.M. parere favorevole alla sospensione dei termini processuali e sostanziali ai sensi dell'art. 20 c.7 della Legge n. 44/1999.
All'udienza del 12 maggio 2025, nessuno compariva per e la ricorrente CP_1 Controparte_4 insisteva per l'accoglimento del proprio ricorso, con adesione del Pubblico Ministero (che formulava anche istanza autonoma di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ritenendone sussistenti i presupposti).
pagina 3 di 12 1.2. In data 13 maggio 2025, presentava una memoria difensiva per contestare i CP_1 presupposti dell'apertura della liquidazione giudiziale e la legittimazione del creditore procedente, chiedendo la sospensione della procedura ex art. 20 co. 7 L. 44/1999, che veniva tuttavia considerata tardiva dal Collegio giudicante;
il 14 maggio 2025, con la sentenza n. 25/2025, il
Tribunale di Asti accoglieva l'istanza di liquidazione giudiziale promossa da Controparte_4 aprendo la procedura e nominando il Giudice Delegato e il Curatore.
1.3. Il Tribunale, premessa la propria competenza e la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 49 CCII, dato atto che non aveva depositato alcuna proposta di concordato o CP_1 ristrutturazione nei termini concessi, rilevava l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale dell'impresa, atteso che la sussistenza dei requisiti era stata di fatto ammessa dalla stessa debitrice con la presentazione del ricorso ex art. 44 CCII. Tanto premesso, il Tribunale riteneva ampiamente documentato il superamento dell'importo minimo di euro 30.000,00 dei debiti scaduti e non pagati e riteneva che lo stato di insolvenza fosse desumibile dall'imponente esposizione debitoria, dai dati di bilancio e dalle dichiarazioni sostanzialmente ammissive della società, la quale aveva proposto un pagamento ai creditori fortemente falcidiato. Le deduzioni difensive presentate da in data 13 maggio 2025 venivano considerate tardive e irrilevanti ai fini CP_1 dell'apertura della liquidazione giudiziale, anche perché contestavano unicamente la legittimazione e fondatezza della domanda di e non l'istanza autonoma del Pubblico Ministero. Controparte_4
Quanto, infine, alle denunce per estorsione e usura, il Tribunale osservava che sarebbe stato compito del nominato curatore seguire i relativi sviluppi ed esercitare, ove ritenuto, le opportune azioni.
2. Avverso detta sentenza ha proposto reclamo la società in persona del suo legale CP_1 rappresentante, chiedendo alla Corte di revocarla, con ogni consequenziale pronunzia, sulla base delle argomentazioni di seguito riportate.
• In punto di fatto. in primo grado aveva confidato nella sospensione dei termini CP_1 processuali ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 44/99, assicurata de visu dagli uffici della
Procura, per tale motivo non aveva svolto alcuna attività difensiva prima dell'udienza del 12 maggio 2025; contrariamente a quanto assicurato, il sostituto P.M. non aveva espresso alcun parere sulla sospensione ma anzi, aveva richiesto d'ufficio l'apertura della liquidazione giudiziale senza esaminare la denuncia di . Al 27 maggio 2025, non risultava iscritta CP_1 nessuna notizia di reato a carico della Cassa di Risparmio di Asti e di in cui Controparte_4 parte lesa fosse nonostante la denuncia di usura ed estorsione bancaria. Inoltre, la CP_1 memoria difensiva del 13 maggio 2025 della reclamante, sebbene tardiva, conteneva elementi rilevanti non considerati dal Collegio e la motivazione adottata nella sentenza, secondo cui la domanda di concordato preventivo costituisce una situazione confessoria di impossibilità ad pagina 4 di 12 adempiere, è priva di fondamento in quanto la finalità della domanda di concordato era quella di avviare trattative con per chiarire la propria situazione debitoria. Controparte_4
• In diritto. Mancanza di prova del credito di e della legittimazione ex art. 37 Controparte_4
CCII. Dall'istanza di liquidazione giudiziale di non emerge alcuna prova Controparte_4 documentale dello stato di insolvenza e della presenza di debiti scaduti di importo minimo di euro 30.000,00. La quantificazione del credito di (per complessivi euro Controparte_4
39.299.337,30) risulta "errata ed indeterminata" e basata su un documento predisposto dalla stessa privo di valore probatorio. CP_4 CP_4
Quanto all'intervenuta cessione del credito originario, aveva notificato a Controparte_4 CP_1
(con pec del 19.01.2023) i rapporti ceduti con una sigla, senza quantificare i rispettivi crediti oggetto di cessione. Inoltre, Cassa di Risparmio di ASTI S.p.a., unitamente ai crediti derivanti da rapporti bancari aveva ceduto a anche il credito futuro derivante da quattro contratti di CP_4 affitto di ramo d'azienda (ALDI, DECATHLON, AGRIFARMA, MF AGORA'), la cui cessione (già avvenuta il 28 luglio 2021) è stata segnalata nella denuncia già presentata dalla società, in quanto di natura estorsiva, avendo il legale rappresentante di subito pressioni e CP_1 minacce se non avesse aderito alla cessione. Pertanto, ha incassato circa euro Controparte_4
3.516.333 dai canoni di affitto di tali rami d'azienda dal 22 settembre 2022 al 31 maggio 2025, senza rendicontare tali incassi e senza considerarli nell'istanza di liquidazione giudiziale.
non ha mai ricevuto, dalla notifica della cartolarizzazione (19 gennaio 2023) alla CP_1 presentazione dell'istanza di liquidazione, alcuna richiesta di pagamento né da Controparte_4 né dall (quale incaricato della gestione dell'incasso dei crediti), né c'è stata la CP_6 costituzione in mora del debitore, un sollecito di pagamento o la trasmissione di un estratto conto dettagliato dei rapporti dare/avere.
• Insussistenza stato di insolvenza, Capacità finanziaria e redditività della società CP_1
Dall'esame della situazione finanziaria di non emergono squilibri fra le entrate e le CP_1 uscite di cassa e la società non si trova in stato di insolvenza. A fronte di entrate finanziarie annue per la locazione di 7 rami d'azienda e 14 unità immobiliari, per complessivi euro
1.969.860,64, le rate annuali dei mutui ipotecari ammontano a euro 1.305.622.
• Mancata prova dei crediti scaduti, liquidi ed esigibili. Sono affetti da nullità quattro finanziamenti (per un totale di 9.400.000 euro), due dei quali garantiti da Mediocredito centrale, in quanto le somme mutuate non sono mai entrate nella disponibilità della società, ma sono state utilizzate dalla Cassa di Risparmio di Asti per coprire i saldi negativi dei conti correnti su cui erano addebitate le rate insolute dei mutui medesimi. Tale operazione, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (sentenza n. 1571 del 2021), configura una modifica accessoria dell'obbligazione, priva di causa e, pertanto, radicalmente nulla. La nullità di tali contratti implicherebbe l'inesistenza di un titolo giuridico per il pagamento del credito, che non pagina 5 di 12 potrebbe essere considerato liquido, esigibile o scaduto. Inoltre, la società ha in essere CP_1 tre contratti di conto corrente con fidi per un totale di 2.360.000 euro, per i quali non è mai pervenuta da alcuna revoca. L'omessa comunicazione di revoca non permette Controparte_4 di considerare i suddetti debiti scaduti, liquidi ed esigibili. Per le considerazioni che precedono, la prosecuzione dell'ordinaria attività di impresa consentirebbe a a socio unico di CP_1 pagare integralmente le rate dei 3 mutui (per euro 1.305.622) con conseguente azzeramento della quota capitale fino alla scadenza naturale con cancellazione delle iscritte ipoteche e mantenimento della piena proprietà degli immobili.
• La sostenibilità finanziaria dell'attività imprenditoriale di è confermata (oltre che dalle CP_1 previsioni di incasso dei canoni di locazione) anche dai bilanci societari dal 2019 al 2023 che, pur presentando perdite in alcuni anni (2020, 2022, 2023), mostrano utili significativi nel 2019
(di euro 469.479) e 2021 (di euro 734.526); mentre, la perdita eccezionale del 2023 (di circa
27 milioni di euro) sarebbe dovuta a un'operazione straordinaria di svalutazione immobiliare per adeguare prudenzialmente e temporaneamente il costo sostenuto per gli immobili al valore prudenziale di mercato e non dipende dalla gestione ordinaria. Tale perdita era stata quindi contabilizzata erroneamente nel conto economico anziché solo nello stato patrimoniale infatti, una svalutazione non durevole avrebbe dovuto transitare solo nello: stato patrimoniale e non nel conto economico con la conseguenza che tale operazione non riflette la gestione ordinaria, che rimane tendenzialmente positiva.
• Erronea valutazione della domanda di concordato preventivo. La sentenza impugnata è errata laddove la presentazione di una domanda di concordato preventivo è stata interpretata come una situazione confessoria di impossibilità ad adempiere alle proprie obbligazioni. La finalità della domanda di concordato preventivo era quella di aprire una trattativa con Controparte_4 per avere contezza della situazione debitoria e ottenere il rimborso dell'IVA incassata da
[...]
La società reclamante è quindi disponibile a riprendere serie trattative per un CP_4 soddisfacimento delle aspettative di superiore a quello derivante da una Controparte_4 liquidazione giudiziale, soprattutto in ragione delle carenze probatorie dei crediti azionati.
2.1. Per le motivazioni come sopra brevemente richiamate, la reclamante insiste, in via cautelare per la sospensione della procedura concorsuale ex art. 20 comma 7 L. 44/1999 o, subordinatamente alla sua sospensione ai sensi dell'art. 52 CCII e, in via principale e di merito per la revoca della sentenza del Tribunale di Asti.
In data 05.09.2025 parte reclamante ha depositato nel fascicolo telematico una relazione di consulenza tecnica con la quale viene esposta l'interezza dei rapporti intercorsi tra
[...]
, a socio unico e le altre società amministrate, con la CR Asti e Parte_1 CP_1 la quale cessionaria dei crediti e vengono delineati i profili costitutivi delle Controparte_4
pagina 6 di 12 fattispecie di usura, appropriazione indebita aggravata, indebita percezione di erogazioni pubbliche nonché quelle afferenti lo stato di sofferenza e/o d'insolvenza del soggetto d'impresa in argomento.
Inoltre, in data 18.09.2025 la reclamante ha depositato una ulteriore memoria difensiva instando, in via preliminare per la carenza di legittimazione attiva sia della ricorrente che della CP_4
Procura della Repubblica di Asti ai sensi dell'art. 38 co. 1 CCII;
nel merito per l'inesistenza di crediti scaduti per importo superiori ad euro 30.000.
3. In data 14.08.2025 è stata depositata nota della Procura Generale presso questa Corte di
Appello con cui, visti gli atti del procedimento, la sostituta Procuratrice Generale si dichiara favorevole al rigetto dell'impugnazione proposta evidenziando che: “il provvedimento impugnato si esprime sulle prospettazioni allegate dalla difesa, relative a possibili illeciti di cui la parte sarebbe stata vittima;
motiva sulle ragioni per le quali - ugualmente - la liquidazione debba essere aperta, dando eventuale spazio alle prospettazioni difensive in sede di svolgimento della procedura concorsuale”.
3.1. Si è costituita in giudizio la a socio unico, in persona Controparte_7 del Curatore Dott. contestando integralmente gli assunti e le Controparte_3 argomentazioni di parte reclamante chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale in quanto frutto di una scrupolosa istruttoria che ha accertato lo stato di decozione della società.
La resistente, costituendosi, ripercorre la genesi della vertenza, evidenziando che , dopo il CP_1 fallimento della procedura di composizione negoziata, aveva presentato ricorso per concordato preventivo in continuità aziendale con riserva ai sensi dell'art. 44 CCII, ma non aveva depositato alcuna proposta entro i termini. Di conseguenza, (quale creditore) e il Pubblico CP_4
Ministero hanno proposto istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale, cui non si è CP_1 opposta ritualmente. Quanto alla legittimazione del creditore ex art. 37 CCII, la Controparte_4
Liquidazione Giudiziale ribadisce che la stessa è pacifica (mai contestata dalla società debitrice) e comunque integrata dall'istanza del Pubblico Ministero. La resistente contesta anche l'eccezione di insussistenza di debiti scaduti superiori a euro 30.000,00, poiché gli accertamenti svolti hanno rivelato importi esorbitanti, ampiamente documentati anche dalla stessa . In merito allo CP_1 stato di insolvenza, il Curatore sottolinea che esso è incontestabile e rappresenta "una situazione strutturale e non transitoria di incapacità di soddisfare regolarmente e con i mezzi normali le proprie obbligazioni". L'ingente esposizione debitoria (per oltre 52 milioni di euro), le perdite di esercizio fallimentari, e la relazione dell'Esperto che attestava una forte falcidia dei creditori, comprovano la decozione.
pagina 7 di 12 Il Curatore precisa che: i) oltre ai debiti nei confronti di IREC SPV per euro 37.370.276,45 (così indicati e quantificati dalla stessa reclamante nel suo doc. n. 10 relativo alla “situazione patrimoniale al 30.9.2024”), risulta debitrice di oltre 6.000.000,00 di euro nei confronti CP_1 di cessionaria dei crediti ipotecari vantati da Banca d'Alba ed anch'essa insinuata nel CP_8 passivo;
ii) ai debiti commerciali - per lo più nei confronti dei fornitori (per oltre 1,4 milioni di euro) - si aggiungono esorbitanti debiti erariali per iva (euro 1.673.351,97), ritenute (euro
149.402,90) ed imposte varie (ires, irap, imu ed altri tributi, per complessivi euro 2.673.994,91).
Il Curatore inoltre contesta tutte le censure sulla nullità dei contratti di finanziamento citando una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte in tema di mutui solutori (Sent. n.
5841/2025) che ne riconosce la validità. In ogni caso, la presunta invalidità dei quattro finanziamenti eccepita dalla reclamante poco inciderebbe nel presente giudizio, giacché
l'insolvenza di resta comprovata, con o senza i debiti dai suddetti derivanti. Parimenti CP_1 infondata sarebbe l'eccezione relativa alla mancata revoca dei fidi - concessi a alle date CP_1
16.9.21, 5.8.2021 e 16.12.2021 rispettivamente per euro 400.000,00 - euro 500.000,00 ed euro
1.460.000,00 – per effetto della quale i relativi debiti non potrebbero essere considerati al fine dell'apertura della liquidazione giudiziale in quanto non scaduti: a tal proposito il superamento del limite di euro 30.000 di debiti scaduti indicati dall'art. 49 CCII sarebbe ampiamente comprovato dalla documentazione versata agli atti dell'istruttoria prefallimentare
Infine, la Curatela della società posta in Liquidazione insiste per la declaratoria di inammissibilità delle istanze cautelari di sospensione della procedura (ex art. 20 c. 7 L. 44/1999 e ex art. 52
CCII), sia per motivi di incompetenza che per carenza dei presupposti e di adeguata motivazione.
Anche le istanze istruttorie di sono inammissibili e irrilevanti per il presente giudizio. CP_1
3.2. In data 17.09.2025 anche ha depositato nel giudizio una memoria difensiva Controparte_4 con cui contesta integralmente le difese di e insiste per la conferma della Sentenza di CP_1 apertura della liquidazione giudiziale. Parte resistente evidenzia che ha effettuato diversi CP_1 tentativi infruttuosi di negoziazione per la definizione della sua ingente esposizione debitoria. CP_4 ribadisce che per l'apertura della liquidazione giudiziale non è richiesto l'invio preliminare di diffide o azioni esecutive. I presupposti oggettivi per la liquidazione sono pienamente sussistenti:
◦ Stato di insolvenza: Evidenziato dal bilancio 2023 di , che mostra un patrimonio netto CP_1 negativo, perdite di esercizio elevate e passività ingenti (Euro 48.772.423) a fronte di attivi insufficienti;
◦ Requisiti dimensionali: Confermati dal Tribunale e ammessi implicitamente da stessa CP_1 con la presentazione del ricorso ex art. 44 CCII.;
◦ Debiti scaduti superiori a euro 30.000,00: Ampiamente superati, con un debito verso le banche dichiarato dalla stessa pari a Euro 42.508.452, di cui Euro 36.683.332 verso . CP_1 CP_4
pagina 8 di 12 Le contestazioni di sull'indeterminatezza o inesigibilità del credito IREC sarebbero CP_1 irrilevanti, poiché il credito è stato provato (pari a Euro 39.299.337,30, di cui Euro 19.372.123,35 scaduti) e l'istanza del Pubblico Ministero è comunque valida. Anche le domande di sospensione della procedura concorsuale sono infondate per totale carenza del fumus boni iuris.
4. All'udienza del 23 settembre 2025, dopo la discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
5. La Corte d'Appello - chiamata a valutare la legittimità e fondatezza della sentenza di primo grado che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di a socio unico, alla luce CP_1 delle argomentazioni addotte dalla reclamante - ritiene infondato il reclamo.
6. In via preliminare, la Corte osserva che le considerazioni difensive espresse dalla società
nella memoria tardivamente depositata davanti al Tribunale di Asti sono inconferenti ai CP_1 fini che qui rilevano, così come sono irrilevanti le considerazioni afferenti l'aver fatto affidamento sulla sospensione ex l. 1999 n. 44 ad opera del P.M. Quest'ultimo, peraltro, in sede di udienza avanti al Tribunale di Asti (udienza a cui a socio unico ha scelto di non partecipare), CP_1 ha aderito alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale formulata dal creditore procedente CP_ ( di seguito ) e, anzi, ha formulato autonoma istanza. Controparte_4
6.1.Parte reclamante in questa sede contesta la ritualità e dunque l'efficacia di tale autonoma istanza e rappresenta che il PM avrebbe dovuto presentare ricorso ex art. 38 CCII, ma tale critica - che la Corte ritiene non fondata (esiste ed è efficace nell'ordinamento giuridico il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e il solo presupposto per la formulazione della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale da parte del PM è che questi, come nel caso, abbia acquisito notizia dell'insolvenza nell'ambito della sua attività istituzionale) - è comunque ininfluente nella fattispecie, attesa la domanda di apertura della liquidazione giudiziale formulata CP_ dal creditore . CP_ Consapevole di ciò, a socio unico sostiene che non vi sarebbe in atti la prova che CP_1 si sia resa cessionaria dei crediti della Cassa di Risparmio di Asti e che comunque non vi è prova CP_ che avesse debiti scaduti nei confronti di , ma anche questa difesa risulta pretestuosa CP_1
e infondata.
Infatti - e premesso che, come è noto, in questa sede non si deve far luogo al definitivo accertamento del debito ma solo al suo accertamento in via incidentale allo scopo di delibare la legittimazione della parte istante - la Corte osserva che: CP_ (i) è incontestato che abbia intrattenuto plurimi contatti anche con il creditore CP_1 nell'ambito del pregresso strumento attivato per la risoluzione della crisi di impresa;
(ii) dal pagina 9 di 12 bilancio/stato patrimoniale relativo al periodo 1.1.24/30.9.24, predisposto e depositato da CP_1 CP_ stessa, risulta creditrice per euro 37.370.276,45. Si tratta di un importo ingentissimo e anche CP_ considerandolo in parte non ancora scaduto (dagli atti di sembra per circa 19 milioni di euro, importo che parte reclamante non risulta aver specificamente contestato) nonché considerando le doglianze espresse dalla reclamante su usura/indeterminatezza/crediti futuri e finanziamenti CP_ garantiti da Medio Credito/mutui di scopo, si deve escludere che non risulti in alcun modo creditrice come pretenderebbe a socio unico;
(iii) anche la Ctp prodotta in questo CP_1 giudizio da parte reclamante, pur prospettando scenari usurari, non si spinge a dichiarare inesistente il debito scaduto della società verso Controparte_9
Pertanto, una delibazione (da condursi necessariamente ex actis) della fondatezza della pretesa creditoria della creditrice istante al fine di verificarne la legittimazione attiva rispetto alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, non può che risolversi in senso favorevole, riconoscendo il credito, anche eventualmente per importi diversi e minori rispetto a quelli indicati dalla creditrice e dichiarati dalla debitrice nel predetto bilancio/stato patrimoniale relativo al periodo
1.1.24/30.9.24.
7. Neppure sono fondate le altre doglianze formulate da parte reclamante e la Corte osserva quanto segue.
Non sussistono dubbi circa il superamento del limite di cui all'art. 49 CCII, atteso che dagli atti CP_ risultano creditori oltre , fornitori e professionisti, anche , e il CP_8 Controparte_10
quest'ultimo da solo per importi superiore al milione di euro. CP_11
Neppure risulta accoglibile la difesa di parte reclamante in punto di asserita non sussistenza dello stato di insolvenza.
Come osservato dal giudice di prime cure, la società “avendo presentato ricorso per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, ha di fatto ammesso la propria incapacità di far fronte integralmente alle obbligazioni assunte” e la difesa di parte reclamante - che (senza negare le sue stesse dichiarazioni) afferma, in sintesi, di aver attivato la procedura concordataria per aprire una CP_ trattativa con , avere contezza della propria situazione debitoria e ottenere il rimborso dell'Iva CP_ da incassata - non risulta conferente atteso che la finalità per la quale è stata redatta l'istanza e la documentazione di corredo resta confinata nell'irrilevanza. Dai bilanci redatti negli anni 2020, 2022 e 2023 risultano consistenti perdite e, in particolare, il bilancio chiuso al
31.12.2023 riporta gravissimi indici negativi in punto di patrimonio netto e di perdita di esercizio
(in entrambi i casi superiori ai 20 milioni di euro) e in punto di debiti verso creditori privati e pubblici (superiori ai 40 milioni di euro). Anche se parte reclamante spiega la perdita sopra delineata come dovuta a un'operazione straordinaria di svalutazione immobiliare, rileva la Corte che per quanto risulta dagli atti (relazione integrativa al bilancio 2023) e dalle non contestate allegazioni della curatela resistente emerge che si è trattato di aggiustamenti contabili e rettifiche pagina 10 di 12 funzionali alla procedura di composizione negoziata della crisi e alla necessità di prospettare ai creditori una valutazione maggiormente realistica degli asset attivi. Il che non risulta dunque costituire un evento neutro o non rilevante rispetto alle valutazioni oggetto di questo procedimento, o comunque tale da far venir meno o attenuare la gravissima situazione debitoria di a socio unico e consentire di formulare una prognosi diversa da quella del Tribunale CP_1 circa il suo stato di insolvenza.
Come è noto, il CCII definisce lo stato di insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e nel caso di specie (e persino nella prospettazione di parte reclamante che, come delineato al precedente punto 2, riferisce di entrante finanziarie annuali ma incongrue rispetto alla situazione debitoria) non vi sono elementi che consentano di ritenere che abbia possibilità di recupero e di risanamento, fronteggiando positivamente i CP_1 CP_ debiti di cui si è detto al punto 7 (oltre , risultano creditori fornitori e professionisti, CP_8
e il il tutto per svariati milioni di euro). Controparte_10 CP_11
8. Il reclamo deve dunque essere respinto e ciò assorbe la richiesta di sospensione ex art. 52 CCII formulata da parte reclamante. Quanto alla richiesta di sospensione della procedura concorsuale ex art. 20 comma 7 della l. 1999 n. 44, resta solo da aggiungere che tale sospensione esula dalle competenze della Corte di Appello (cfr., fra le altre, Cass. 01.10.2014 n.20746 e Cass.
12.12.2012, n. 22756).
9. Le spese del procedimento, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo (DM 2014 n.
55 e smi, valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi, fase di studio, fase introduttiva e decisionale) seguono la soccombenza di parte reclamante che deve essere condannata a rimborsarle a ciascuna delle parti reclamate costituite nel presente giudizio.
10. La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione 1^ civile, decidendo nel procedimento iscritto nel RGC al n. 721/2025, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
Rigetta il reclamo proposto da a socio unico;
CP_1
pagina 11 di 12 Condanna parte reclamante soccombente a rimborsare a ciascuna delle parti reclamate costituite le spese del procedimento, che liquida - per ciascuna parte - in euro 3.473, 00 oltre iva e cpa come per legge e contributo forfettario nella misura del 15%;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità
2013”).
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte d'Appello in data
23/09/2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
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