Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/02/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice onorario ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1403/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(in persona del Parte_1
Pa liquidatore p.t. , con sede in Bronte (c.f. 107 360 873), Parte_1
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Ermanno Trebastoni (del Foro di
Enna) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellante
contro
:
(nata a [...] il [...], c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Benedetto Radice (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellata
OGGETTO: condannatorio.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 16.12.2024 – già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
Nel suo ricorso ex art. 702bis c.p.c. del 17.5.2019 - con cui adiva il Tribunale di
Catania - la esponeva: Parte_1
- che nel gennaio del 2006 le aveva erogato un prestito Parte_3
infruttifero di complessivi € 200.000,00, con l'accordo verbale che la somma fosse interamente restituita entro la fine dello stesso 2006: ed a garanzia di tale restituzione a detto mutuante erano stati rilasciati quattro assegni bancari (tratti su conto corrente di essa ricorrente) dell'importo di € 50.000,00 cadauno, privi di data,
- che in seguito era stato soltanto restituito un primo importo di € 20.000,00 – nel settembre del 2009 – ed un secondo importo di ulteriori € 20.000,00 nel maggio del 2010,
- che, giunti all'ottobre del 2010, il aveva azionato uno di detti Pt_3
quattro assegni (cui era stata apposta la data del 4.1.2007) e, quindi, ottenuto dal Tribunale di Catania - Sezione Distaccata di Bronte la pronunzia di decreto ingiuntivo (n. 14/2011) con cui, al netto di detta complessiva somma di €
40.000,00, ad essa veniva imposto il pagamento della somma Parte_1
di € 10.000,00: titolo esecutivo – questo – in dichiarata virtù ed esecuzione del quale veniva il 20.10.2011 spiccato precetto mercè il quale veniva intimato il pagamento della somma di € 11.335,83,
- che - in dichiarata virtù ed esecuzione di altro dei quattro assegni anzidetti, cui era stata apposta la data del 22.11.2011 e che era andato in protesto – addì
4.5.2012 il spiccava precetto cambiario mercè il quale veniva Pt_3
intimato il pagamento della somma di € 55.821,48: e, in difetto di pagamento, instaurava procedura esecutiva con la notificazione di atto di pignoramento immobiliare che dava luogo, presso il Tribunale di Catania, al procedimento iscritto al n. 886/2012 R.G.Es.Imm.,
- che – azionato altro dei quattro assegni ridetti, cui era stata apposta la data del
3.7.2012 – il otteneva altro decreto ingiuntivo di pagamento della Pt_3 somma di € 55.271,24 (in essa compresa la penale ex art. 3 L. 386/90), indi spiccando altro precetto mercè il quale veniva intimato il pagamento della somma di € 57.870,74: e, in difetto di pagamento, con atto di intervento ex art. 499 c.p.c. del 17.7.2015 tale credito insinuava nella procedura esecutiva che già aveva instaurato,
- che, tuttavia, già in data 28.2.2011 le parti erano addivenute alla firma di
“scrittura privata di ricognizione di debito” mercè la quale si dava atto che, dopo che successivamente al suo protesto il quarto degli assegni ridetti era stato saldato pur se solo per il suo importo facciale, il credito residuo del
– tenuto conto, oltre che degli interessi maturati, anche della penale Pt_3
di € 5.000,00 dovuta per il protesto di detto ultimo assegno e delle spese del protesto medesimo – ammontasse ad € 140.252,00: somma che i due fratelli
( e ) si obbligavano a pagare in quattro rate mensili Pt_1 Pt_1 CP_1
l'ultima delle quali in scadenza il 15.6.2011; con espressa pattuizione che “Il mancato pagamento alle date convenute porrà nel nulla la presente scrittura e il creditore sarà libero di porre all'incasso gli assegni in suo possesso”,
- che in esecuzione di detta scrittura privata i due rilasciavano al loro Pt_1
creditore: a) un assegno circolare di € 15.000,00, datato 01.04.2011, che veniva regolarmente incassato;
b) tre assegni bancari - due da € 10.000,00 ciascuno e l'altro di € 1.000,00, rispettivamente datati 09.05.2011, 18.05.2011 e
09.05.2011 – che anch'essi venivano puntualmente incassati dal Pt_3
- che, non essendo in grado di pagare altro, onde evitare la vendita forzata degli immobili pignorati essi erano addivenuti alla vendita a terzi di due Pt_1
immobili per atti pubblici entrambi in notar del 24.7.2015 Per_1
(rispettivamente Rep. 28498 - Racc. 15069 e Rep. 28499 - Racc. 15070): il cui prezzo veniva in parte – come da apposita clausola negoziale - corrisposto direttamente nelle mani del che così incassava l'ulteriore Pt_3
complessiva somma di € 105.000,00 (€ 38.000,00 + € 67.000,00), - che con la riscossione anche di tale ultima somma di € 105.000,00 “le ragioni creditorie del dr. fossero state ampiamente soddisfatte, tant'è che, Pt_3
fatti i conti, risulta che gli fosse stato pagato molto più del dovuto: e difatti, a fronte di un credito residuo di € 140.252,00 alla data del 28.02.2011 (in cui fu stipulata la “ricognizione di debito”), egli ha successivamente incassato assegni per € 141.000,00”,
- che tuttavia il non ritenendosi integralmente soddisfatto, non aveva Pt_3
inteso rinunciare agli atti esecutivi: né era stata accolta (né dal G.E. né dal
Collegio adito con reclamo ex art. 624, secondo comma, c.p.c.) l'istanza di sospensione dell'esecuzione che era stata a tal punto avanzata da essa ricorrente,
- che onde evitare la vendita forzata degli immobili pignorati – ed ottenere invece l'immediata estinzione della procedura esecutiva, infine pronunziata dal
G.E. con ordinanza del 12.3.2018 – essi avevano infine corrisposto Pt_1
banco judicis al - a saldo della pretesa creditoria da questi Pt_3
persistentemente vantata - la somma di € 32.349,27.
Tanto premesso, deduceva la società ricorrente che “Calcolando gli interessi al tasso legale sull'importo di € 140.252,00 (cifra, in realtà, già comprensiva di interessi per un importo ammontante, all'incirca, ad € 25.000) dal 28.02.2011 (data della scrittura di ricognizione di debito) al 01.04.2011 (data del primo pagamento, di €
15.000,00: cfr. doc. 12), e calcolando gli interessi sul residuo della sorte capitale detraendo gli altri acconti via via incassati dal dr. [..], emerge che gli Pt_3
interessi maturati sul debito iniziale di € 140.252,00 ammontavano, al 22.07.2015
(data di pagamento di € 105.000,00) ad € 7.962,92 (cfr. fogli di calcolo: doc. 20): ne consegue che dopo l'anzidetto pagamento il dr. era ancora creditore Pt_3
soltanto di € 7.214,92 (€ 140.252,00 + 7.962,92 – 141.000,00), importo che, aggiornato col calcolo degli interessi legali dal 23.07.2015 al 12.03.2018 (data di estinzione della procedura esecutiva R.G.E.I. 886/2012), ammontava ad € 7.256,73
(cfr. foglio di calcolo: doc. 21)”; e che “Il dr. quantificava, invece, il suo Pt_3 credito residuo in € 20.790,09 …. cui si dovevano aggiungere l'importo di € 8.203,21 per spese vive di procedura (giusta nota-spese presentata dall'avv. Radice il
12.01.2018: doc. 23; approvate dal G.E. con decreto del 14.02.2018: doc. 24) e le spese legali per l'attività difensiva dello stesso avv. Radice, dal giudice dell'esecuzione liquidate nei valori medi dello scaglione di riferimento, da € 52.000 a
260.000 (cfr. decreto del G.E. del 14.02.2018: doc. 24), e pagate su accordo delle parti in misura pari ad € 3.355,97 (al lordo degli accessori di legge)”. E quindi concludeva rilevando che “detraendo dall'importo da ultimo pagato per ottenere
l'estinzione della procedura esecutiva, pari ad € 32.349,27 (cfr. doc. 2), € 8.203,21 per spese vive di procedura ed € 3.355,97 per spese legali dell'avv. Radice, e detraendo ancora l'importo residuo di € 7.256,73 per interessi al 12.03.2018 – somme tutte dovute a controparte – risulta che la ha corrisposto un Parte_1
importo in eccesso pari ad € 13.533,36, costituente un indebito oggettivo da ripetere”.
Per il che chiedeva infine essa che, ex art. Parte_1
2033 c.c., il fosse condannato alla restituzione in suo favore di detta Pt_3
somma di € 13.533,36, oltre interessi legali dal dì dell'indebito pagamento al soddisfo.
§§§
Alla fissata udienza di comparizione del 7.2.2020 parte ricorrente documentava l'intervenuto decesso del alla data del 2.10.2019: ciò per il cui il giudice Pt_3
designato dava atto dell'interruzione, ex art. 299 c.p.c., del processo.
Processo che la riassumeva con ricorso ex Parte_1
art. 303 c.p.c. tempestivamente depositato in cancelleria il 5.3.2020. Ricorso in seguito alla notificazione del quale si costituiva in giudizio vedova Parte_2
ed erede del che contestava la domanda di ripetizione di controparte – che Pt_3
chiedeva pertanto che fosse rigettata - obiettando, in particolare, che in occasione di detto reclamo ex art. 624, secondo comma, c.p.c. “il dott. onde eliminare Pt_3
ogni e qualsivoglia speculazione sulla consistenza dell'ammontare degli interessi richiesti (non tanto larvatamente indicati come usurai), provvedeva a depositare una perizia contabile che ricostruiva e teneva conto di tutti i rapporti intrattenuti dalle parti e che nelle sue conclusioni determinava le effettive somme ancora dovute dalla società debitrice alla data di redazione della stessa: tali conclusioni erano poste non solo a base dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva ma anche nella richiesta avanzata dal legale della società attrice di determinazione delle somme ancora dovute”.
Con ordinanza del 6.11.2020 veniva disposto il passaggio al rito ordinario. In esito alla scadenza dei termini conseguentemente assegnati ex art. 183, comma sesto, c.p.c. le parti venivano, tuttavia, rimesse prontamente ad udienza di precisazione delle conclusioni. Raccolte le quali la causa era posta in decisione.
§§§
Con sentenza n. 3588/2023 del 6.9.2023 l'adito Tribunale rigettava la domanda attorea dopo aver considerato, con valenza dichiaratamente assorbente, che “la scrittura privata dalle parti intestata come “scrittura privata di ricognizione di debito” - né il libello introduttivo, sì come la prima memoria ex art. 183, co. 6, c. p.
c. - non prospetta quale sia il rapporto sottostante (la fonte del credito fatto oggetto di riconoscimento ovvero la causa obligationis)”, e che “secondo le indicazioni offerte sul punto nella giurisprudenza della S.C., chi propone domanda ex art. 2033
c.c. ha l'onere di provare il pagamento e di prospettare “la mancanza di causa nel contesto dei rapporti intercorsi tra le parti” (Cass. Civ. sez. III, 1999/1170; nonché
1734/2011, ove si afferma che una volta proposta una domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, sia pure solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio;
nello stesso senso Cass. Civ. III, 15667/2011; in termini, e ancora più di recente, vedasi
Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, n. 14428)”: e quindi che “in difetto della prospettazione della fonte del credito da cui origina la soprarichiamata scrittura non risulta possibile ricostruire il rapporto obbligatorio tra le parti …. […..] … è palese che il mero riferimento alla stipula di un prestito, di importo imprecisato e in un momento imprecisato, è insufficiente a mettere in condizione il giudice di accogliere la domanda”.
§§§
Avverso la sentenza così resa la nelle Parte_1 Parte_1
more posta in liquidazione, interponeva, con citazione tempestivamente notificata il
1°.11.2023, appello a mezzo del quale denunciava l'inconducenza della motivazione sul dichiarato presupposto della quale il primo giudice aveva rigettato la sua domanda di ripetizione di indebito.
Deduceva infatti che – al di là del fatto che “il momento della stipula del prestito è chiaramente individuato nella scrittura del 28.02.2011 (doc. 10), a pag. 1 della quale si legge: « è creditore di e e per essi Parte_3 Parte_1 CP_1
della società da loro amministrata della somma di euro duecentomila/00 portata da quattro assegni da euro cinquantamila/00 ciascuno creati nel gennaio 2006».
Dunque, nel gennaio 2006, il dr. consegnò € 200.000 alla Pt_3 Parte_1
facendosi dare in cambio 4 assegni – quelli di cui si discorre nelle superiori
[...]
premesse di fatto – a garanzia della restituzione, seguendo una diffusa prassi degli affari contrassegnata da un uso improprio dell'assegno in luogo della cambiale” –
“Ai fini della vicenda che ci occupa ciò che unicamente rileva è che, per stesso riconoscimento del dr. alla data di firma della scrittura privata di Pt_3
ricognizione del debito (dunque, al 28.02.2011), del credito iniziale di € 200.000,00 egli aveva già ricevuto € 90.000,00, restando “creditore quindi della sorte capitale residua di euro 110.000,00 oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla data di consegna degli assegni al soddisfo” (cfr. doc. 10 al n. 2 di pag. 2). Proseguendo nella lettura della “ricognizione di debito”, le parti, al fine di evitare ulteriori azioni giudiziarie nei confronti della concordarono un piano di rientro: a Parte_1
questo punto, le parti, tenendo conto degli interessi maturati, della penale di €
5.000,00 relativa all'assegno n. 0716866174-11 e delle spese di protesto già affrontate dal (ammontanti a poco più di € 200,00: cfr. doc. 8), Pt_3 quantificarono il credito residuo in € 140.252,00. In altre parole, alla data del
28.02.2011 (momento ben definito), le parti furono d'accordo nel quantificare il debito residuo in € 140.252,00 (importo ben definito): non si comprende, pertanto, che rilievo possa avere rispetto a ciò a che data iniziale risalisse il prestito, ammesso
e non concesso che tale momento non sia davvero chiaro!”.
E pertanto, una volta ribaditi i conteggi già rassegnati al primo giudice, chiedeva detta società appellante che la Corte adita accogliesse infine, in riforma della sentenza impugnata, la sua domanda di ripetizione della somma anzidetta di € 13.533,36 (oltre interessi).
§§§
Costituitasi in seconda istanza mentre contestava l'appello della Parte_2
chiedendone infine il Parte_1
rigetto, lamentava tuttavia “la erroneità della sentenza in ordine alla decisione di compensare le spese del primo grado per carenza di motivazione in ordine alla decisione di compensazione delle spese del giudizio. Il Tribunale ha infatti rilevato la necessità della compensazione dal momento che il rigetto della domanda è fondato sul rilievo che la decisione sia stata presa per motivazione non prospettata da parte convenuta. Quanto rilevato dal Tribunale è errato. Per quanto superiormente rilevato, l'odierna concludente ha compiutamente contestato l'assunto di parte appellante sia sull'assenza di prova degli elementi costitutivi dell'indebito oggettivo, sia in ordine all'avvenuta consegna di somme a titolo di indebito oggettivo, sia sulla mancanza di titolo da cui dovesse derivare l'obbligo della vantata restituzione”: e concludeva richiedendo dunque alla Corte di “confermare la sentenza impugnata e condannare la società appellante alle spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio”.
§§§
Venuti all'udienza già fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c. la
Corte, in esito alla trattazione della causa, rimetteva prontamente le parti ad udienza di discussione finale ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. Udienza esaurita la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
La censura mossa (nei termini riassunti in narrativa) da parte appellante alla sentenza impugnata non è priva di ragione. Realmente non si comprende perché il primo giudice abbia ritenuto che non potesse prescindersi da più compiuto report dell'originaria erogazione di somme di denaro da parte del in favore della Pt_3
odierna appellante (sia che intervenuta a titolo di mutuo sia che frutto di più complessa fattispecie negoziale) a petto, invero, della decisiva circostanza che, giunti a quel febbraio del 2011, le parti venivano a darsi reciproco atto della persistenza di un residuo debito della stessa appellante esattamente pari ad € 140.252,00: debito che
è quello a partire soltanto dal quale, in definitiva, la ha poi Parte_1
formulato la propria domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c.
Domanda di cui tuttavia – osserva la Corte – va divisata l'infondatezza per altro, e realmente assorbente, motivo: vale a dire perché, secondo dottrina e giurisprudenza venute a dar luogo a jus receptum, “In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento - stante la sua tendenziale definitività, volta a garantire la stabilità dei risultati dell'espropriazione, quale conseguenza del sistema di garanzie di legalità assicurato dai rimedi interni al procedimento stesso a tutela delle parti - preclude al soggetto esecutato l'esperibilità dell'azione di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto dell'illegittimità dell'esecuzione, nei confronti del creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto riscosso, a meno che tale illegittimità non sia stata fatta valere con un'opposizione esecutiva proposta nel corso della procedura e accolta successivamente alla sua chiusura”
(Cass. 20994/2018, conf. Cass. 26927/2918, Cass. 4263/2019, Cass. 5468/2020, Cass.
12127/2020, Cass. 17021/2023, Cass. 23283/2024). Ciò che, applicato al caso a mani, vale quanto dire che – dopo che all'udienza innanzi al G.E. del 12.3.2018 il difensore del “accetta a saldo di quanto dovuto al dr. a titolo di sorte Pt_3 Pt_3
capitale e interessi, spese vive di procedura e spese legali, l'assegno circolare n. 6077911818-04 dell'importo di € 32.349,27 tratto sulla banca Monte dei Paschi di
Siena agenzia di Randazzo” – l'odierna appellante avrebbe dovuto far seguire al proprio convincimento di pagare obtorto collo più di quanto, a definitiva chiusura della propria posizione debitoria, realmente dovuto la proposizione di tempestiva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: e che, non avendolo fatto, più non potesse e non possa reclamare in separata ed ulteriore sede di giudizio la restituzione da parte del (ed oggi dei suoi eredi) di alcun presunto pagamento indebito. Pt_3
Ciò posto e ritenuto, per debito di completezza deve darsi atto che la definizione della causa che nei termini testè rassegnati si impone è rimasta estranea alle deduzioni di parte. Senza che tanto possa, tuttavia, affettare di nullità ex art. 101, secondo comma,
c.p.c. la sentenza giacchè “Nel caso in cui il giudice esamini d'ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (c.d. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto da tale omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diverso dall'"error iuris in iudicando" ovvero dall'"error in iudicando de iure procedendi", la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato: qualora invece si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione, sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini” (Cass.SS.UU. 20935/2009).
§§§
Quanto alla censura mossa dall'appellata alla regolamentazione delle spese di lite operata dal primo giudice deve dirsi che – anche ad ammettersi (essendo bensì pacifico che a tal fine non occorra il ricorso a formule sacramentali che ne diano esplicita contezza) che al riguardo la abbia inteso interporre appello Parte_2
incidentale (ma se ne può, a ben vedere, fondatamente dubitare posto che, in calce alla comparsa di costituzione e risposta, si dà atto di “Nessuna variazione ai fini del contributo unificato”) – non sia comunque recepibile l'assunto che la sentenza impugnata soffra di una “carenza di motivazione in ordine alla decisione di compensazione delle spese del giudizio”. In realtà, è la stessa che ammette, Parte_2
ella per prima, che “Il Tribunale ha .. rilevato la necessità della compensazione dal momento che il rigetto della domanda è fondato sul rilievo che la decisione sia stata presa per motivazione non prospettata da parte convenuta”: rilievo – quello del primo giudice – che la rilettura degli atti di causa consente di riconoscere nient'affatto errato e che, ciò posto, la Corte ritiene che ben si sia prestato a giustificare la disposta compensazione.
E per lo stesso motivo (oltre che per la soccombenza reciproca che andrebbe registrata ove quello della fosse stato un appello incidentale) vanno pure Parte_2
compensate per intero le spese del giudizio di appello.
Deve, tuttavia, darsi atto della sussistenza a carico della società appellante dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte - definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 3588/2023 del 6.9.2023 proposto, con citazione del
1°.11.2023, dalla nei Parte_1
confronti di – così provvede: Parte_2
- rigetta l'appello,
- compensa per intero tra le parti le spese di giudizio,
- dà atto della sussistenza a carico della Parte_1
dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma
[...]
1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 28.II.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)