Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/01/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 8614/2017 R.G.A.C.
. Verbale di udienza
Il giorno 21/01/2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordi- nario di Nola , all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazione.
Il Giudice
Preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale, decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dallo scambio di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, Sezione I Civile, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, dando atto che la discussione ora- le è sostituita dallo scambio di note difensive e pronunciando con contestuale redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della deci- sione, di seguito riportati, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 8614/2017 r.g.a.c.
TRA
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Parte_1
DI PAOLA GIUSEPPE (c.f.: ) dal quale è rappresenta e C.F._1
1
- Opponente
E
(c.f.: ), parte elettivamente Controparte_1
domiciliata in presso lo studio dell'Avv. (c.f.: ) dal quale è rappresentata e dife-
sa in virtù di procura in atti
- Opposta
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI: le parti concludevano riportandosi ai propri scritti di cui chie-
devano l'integrale accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n.
69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della de-
cisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha Parte_1
convenuto in giudizio , per Controparte_1
l'annullamento delle cartelle meglio specificate in atti, le quali nel corso del pre-
sente giudizio venivano annullate. Nelle more, infatti, interveniva il decreto legge n.119/2018, convertito in legge n. 136/2018, che (c.d. pace fiscale) all'art. 4 pre-
vede l'annullamento ex lege alla data del 31.12.2018 dei debiti di importo resi-
duo inferiore a €.1.000,00. Più precisamente ai sensi della norma richiamata “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e
2
sanzioni, risultanti dai sin-goli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 31 di-cembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è
già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automatica-mente annullati.
L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018”.
Deve pertanto dichiararsi la intervenuta cessazione della materia del con-
tendere.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
- “quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontanea-
mente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronun-
zia di rito che accerti la cessazione della materia del contendere, dichiarando per-
tanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. (Cass., civ.,
Sez. 1, Sentenza n. 8448 del 28/05/2012).
Con riferimento alla statuizione sulle spese e con specifico riguardo al ca-
so di specie, poi, ancor più di recente la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018 (cd. "pace fi-
scale) comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restan-
do a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal
giudice che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del conten-
dere” (Cass. civ., Sez. 5 - , Ordinanza n. 21826 del 09/10/2020”. Del resto, risul-
tando il provvedimento di annullamento adottato sulla scorta della modifica nor-
mativa apportata all'ordinamento, non può che condividersi il summenzionato
3
orientamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, PRIMA SEZIONE, in composizione mo-
nocratica e nella persona del giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, definitivamente pronunziando, disattesa od assorbita ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
così decide:
1. Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessata la materia del contendere,
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
È verbale
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
4