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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 15/03/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di TO,
in persona dei magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva - Presidente relatore
2) Dr.ssa Anna Maria Marra - Consigliere
3) Dr. Michele Campanale - Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 298 del ruolo generale anno 2023,
rimessa alla Corte per la decisione all'udienza ex art 352 cpc del 5.3.2025
tra e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Francesco Dragone, giusta procura allegata all'atto di appello
Appellanti
e rappresentata e difesa dall'avv Alessandro Scippa, giusta procura CP_1
generale alle liti versata in atti Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L' avv. Dragone per gli appellanti ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata e previa ammissione di CTU, il finale rigetto di tutte le domande proposte dalla banca, il tutto come meglio specificato nel foglio di conclusioni del 19.12.2024 e con vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi . L'avv. Scippa per la banca ha chiesto il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza di primo grado e vittoria delle spese del presente giudizio .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione datata 19.9.2023, e interponevano appello Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 555/2023, emessa dal Tribunale di TO il 14.3.2023, che aveva accolto con il favore delle spese le domande proposte da nei loro confronti, condannandoli quali CP_1
fideiussori della al pagamento dell'importo di E 510.634,78 e dichiarando ex art Controparte_2
2901 cc l'inefficacia relativa dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 19.2.2016
Nell'atto di appello si insiste nella richiesta di ammissione della CTU denegata in primo grado e si critica la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso l'illegittimità di alcune clausole dei contratti di fideiussione, da loro denunziate per violazione della normativa antitrust, degli artt 1939 e
1957 cc e del Codice del consumo;
si eccepisce la violazione da parte della banca dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, con conseguente liberazione dei fideiussori,
per aver concesso alla ulteriore credito pur conoscendone le evidenti CP_1 Controparte_2
difficoltà economiche;
si contesta la sussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione dell'azione revocatoria ex art 2901 cc, mancando nella specie sia il consilium fraudis che il pregiudizio per il creditore, stante la residua capienza dei garanti, in specie della;
si contesta Pt_2
infine l'eccessiva liquidazione in E 22.457,00 degli onorari difensivi in favore della controparte .
Si costituiva anche in questa fase la banca appellata, concludendo per il rigetto del gravame con integrale conferma della sentenza ed ulteriore vittoria di spese .
All'udienza ex art 352 cpc del 5.3.2025 la causa passava in decisione, dopo il deposito di scritti conclusivi da parte dei difensori .
L'appello è infondato e va pertanto rigettato, con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza .
Gli appellanti insistono per l'espletamento di una CTU che appare francamente inammissibile ed irrilevante, stante l'assai generica contestazione del credito della banca nei confronti dell'obbligata principale ( e di conseguenza dei suoi fideiussori ) per “anatocismo” , “usurarietà” ed “illegittime trattenute”, senza nemmeno specificare in cosa consistano tali vizi così approssimativamente denunziati e precisare a quali rapporti bancari si riferiscano .
Infondato è il principale motivo di gravame, che fa leva sull'asserita violazione della normativa antitrust, nonché degli artt 2939 e 2957 cc e sull'assunta qualità di consumatori degli appellanti
[...]
e della moglie ( rispettivamente amministratore e socia della società Pt_1 Parte_2
garantita ) . Controparte_2
A tal proposito va rilevato che non è stata offerta alcuna prova che le clausole derogatorie dell'art
2957 cc, che elevano il relativo termine da sei a trentasei mesi, siano riconducibili ad illecite intese anticoncorrenziali tra le banche, dovendosi qui constatare che le fideiussioni sono state prestate negli anni 2015-2016 e 2017 mentre lo schema contrattuale elaborato dall'ABI, risalente all'anno 2002, è
stato sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 e comunque contiene l'esclusione della decadenza e non la proroga del suo termine .
In secondo luogo, come giustamente osservato dal primo Giudice, l'eccezione di decadenza ex art
2957 cc è stata tardivamente sollevata, essendosi i convenuti costituiti in data 2.7.2021 in rapporto alla prima valida udienza di comparizione del successivo 6.7.2021; infine risulta ex actis che la banca,
a fronte della dichiarazione di fallimento della dell' 11.10.2019, si è Controparte_2
tempestivamente attivata entro sei mesi per il recupero del suo credito nell'unico modo possibile, cioè
attraverso il deposito in data 28.1.2020 della domanda di insinuazione al passivo ( cfr Cass n.
9638/2018 ) .
Quanto poi all'asserita violazione degli artt 33 e 35 del Codice del Consumo va qui ribadito che la relativa tutela può essere invocata soltanto se i garanti abbiano agito come meri “consumatori” e non siano direttamente coinvolti nella gestione dell'impresa obbligata principale ovvero direttamente interessati alla stessa ( cfr Cass SU n. 5868/2023 ), il che va escluso nel caso di specie in cui entrambi i fideiussori appellanti ( rispettivamente amministratore il e socia la della CP_2 Pt_2 [...] ) hanno rivestito cariche sociali ovvero sono direttamente coinvolti nella gestione sociale CP_2
quali coniugi dello stesso amministratore .
Va inoltre dato atto al primo Giudice di aver adeguatamente ed ampiamente motivato la sua corretta decisione anche in ordine all'esclusione della dedotta violazione dell'art 2956 cc e più in generale all'assenza di mala fede da parte della banca nel concedere ulteriori finanziamenti alla CP_2
[...
essendo stati gli stessi, ove sussistenti, sempre sollecitati e sottoscritti da quale Parte_1
amministratore e non avendo gli odierni appellanti mai assolto al loro onere probatorio di dimostrare sia l'abusività dei successivi finanziamenti, sia la mancanza di autorizzazione, anche implicita, da parte dei garanti ( cfr Cass n. 8040/2003 ) .
Quanto infine al motivo di appello concernente l'accoglimento dell'azione revocatoria, basti qui sinteticamente rilevare che nella specie sussistono tutti i presupposti di cui all'art 2901 cc, essendosi la disfatta di propri rilevanti beni immobili conferendoli in fondo patrimoniale per i bisogni Pt_2
della famiglia costituita con il a mezzo di rogito del 19.2.2016, successivo di alcuni giorni CP_2
all'ulteriore garanzia prestata in data 11.2.2016, dopo le precedenti del 17.3.2015 e del 18.1.2016, e non avendo mai la stessa specificato, né tanto meno dimostrato, di essere proprietaria di ulteriori beni capienti ai fini del soddisfacimento delle ragioni creditorie della banca .
L'appello va quindi conclusivamente rigettato, anche in ordine alla liquidazione degli onorari difensivi, che sono esattamente pari ai medi dello scaglione di riferimento da E 260.000,00 ad
E 520.000,00; di conseguenza le spese di questa fase non possono che seguire la soccombenza .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di TO - definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede :
1. Rigetta l'appello, confermando integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di TO
n. 555/2023 del 14.3.2023 ;
2. Condanna in solido gli appellanti al pagamento in favore dell'appellata banca delle spese della presente fase, che si liquidano in E 15.000,00 oltre IVA, CAP e RSG al 15% ;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento da parte degli appellanti del doppio del contributo unificato
Così deciso in TO in data 14.3.2025, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte
d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di TO .
Il Presidente estensore - dott. Pietro Genoviva