Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 29/2025
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 10/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
C.F. 1 1) rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte 1
MARTINELLA RICCARDO
ricorrente contro
Controparte_1 P.IVA 1 ), rappresentato e difeso dall'Avv.to PECO
GIULIO
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 368 2024
00180157 02 000, notificato in data 20.11.2024, relativo a contributi personali asseritamente dovuti dal 06/2022 al 12/2023 a titolo di Gestione Commercianti CP_1 per l'importo complessivo di Euro 5.062,86.
La ricorrente ha evidenziato la carenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio nella
Gestione Commercianti in quanto è titolare di P.IVA con codice P.IVA_2 [...]
-
- ed essendo stata iscritta ad Albo Praticanti Avvocati del Foro di Parte 2
Roma prima (dal 2013 - al 2024) e successivamente come Avvocato Stabilito presso il Foro di Verbania (a far data dal 16 aprile 2024), presta consulenza in materia giuridica, anche nei confronti di C-Team Srl (Doc. 4, Doc. 5, Doc. 6).
Parte ricorrente ha convenuto sulla sopravvenuta cessazione della materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle spese processuali in proprio favore in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Va, al riguardo, osservato che l'opposizione è risultata fondata, tuttavia deve anche essere considerato che CP_1 si è prontamente attivato dopo la presentazione del ricorso, risulta quindi giustificata la richiesta di compensazione da parte dell' CP_2 delle spese di lite, che si accoglie nella misura del 50%.
Preso atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, le spese processuali, debbono essere compensate nella misura della metà, tenuto conto che
CP_1 ha provveduto con immediatezza appena dopo la notifica del ricorso, la restante metà in applicazione del principio di soccombenza virtuale, va posta a carico dell' CP_1
e si liquida in euro 1.500,00 in base dei parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice del lavoro, dr. Francesca Capelli, definitivamente pronunziando nella causa R.G. n.29/25, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa nella misura di un mezzo le spese di lite e condanna l' CP_1 a rifondere al ricorrente la restante metà, liquidata in euro 1.500,00, oltre rimborso spese generali
CPA e IVA con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Milano, 10.4.2025
Il Giudice
Francesca Capelli