Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 13/06/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 23/04/2025 al n. 2137/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. CAPRA Parte_1 C.F._1
CONSUELO, elettivamente domiciliato in VIA PISACANE 1/A 46100
MANTOVA presso lo studio dell'avv. CAPRA CONSUELO
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa dall'avv. CAPRA CP_1 C.F._2
CONSUELO, elettivamente domiciliata in VIA PISACANE 1/A 46100
MANTOVA presso lo studio dell'avv. CAPRA CONSUELO
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto ex lege avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “1) La casa coniugale sita in Parte_1 CP_1
Porto Mantovano (Mn) Via Renato Gattuso n. 29, di proprietà dei coniugi al
50% ciascuno, è assegnata alla sig.ra , unitamente a tutto il CP_1
mobilio di arredo la quale continuerà ad abitarla unitamente ai figli e Per_1
sino a che gli stessi non diventeranno economicamente autosufficienti e Per_2
non cesserà la convivenza con la madre.
2) La FI viene affidata ad entrambi i genitori con collocazione e Per_2
residenza presso l'abitazione della madre.
3) Il padre avrà facoltà di vedere la FI ogni qualvolta vorrà Per_2
accordandosi direttamente con la FI, alla luce dell'età di , quasi Per_2
prossima alla maggiore età, compatibilmente agli impegni scolastici ed extra-
scolastici della FI. In ogni caso il padre trascorrerà e si renderà disponibile a gestire la FI e i propri impegni almeno una giornata infrasettimanale nel giorno che padre e FI decideranno nonchè due weekend alternati al mese;
4) Il sig. verserà alla sig.ra la somma di € 300,00, Parte_1 CP_1
entro il giorno 15 di ciascun mese, quale contributo al mantenimento della FI
, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
Per_2
5) Il sig. verserà direttamente al figlio maggiorenne la Parte_1 Per_1
somma di € 300,00, entro il giorno 15 di ciascun mese, quale contributo al proprio mantenimento da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT,
6) Quanto previsto ai punti 4) e 5) sino a quando i figli si troveranno nella concreta condizione di autosufficienza economica percependo un reddito che consenta loro di provvedere alle proprie esigenze.
pagina 2 di 6 7) Nell'eventualità il sig. non venisse riconfermato allenatore di squadre Pt_1
di calcio, i ricorrenti concordano, già in questa sede, la modifica dell'assegno mensile a carico del padre e, pertanto, quest'ultimo verserà quale concorso nel mantenimento dei figli, la somma di € 450,00 (€ 225,00 ciascuno), senza necessità di adire nuovamente il Tribunale per la modifica. A tal fine il sig.
si impegna a mostrare alla signora il contratto sottoscritto con la Pt_1 CP_1
squadra di calcio ogni annata sportiva;
8) I coniugi continueranno a sopportare nella misura del 50% ciascuno la rata del finanziamento acceso con Agos spa, pari a circa € 370,64 mensili, contratto per acquistare le camere dei figli ed in parte utilizzato per estinguere il mutuo dell'abitazione coniugale;
9) Le spese straordinarie sono a carico dei genitori al 50% ciascuno secondo il seguente schema:
senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure,
anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte da SSN);
quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);
b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora le figlie pagina 3 di 6 proseguano negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per il tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
c) spese per il conseguimento della patente di guida (pratica e teoria);
ALTRE SPESE STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per il tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby-sitter; per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività
sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.) saranno parimenti suddivise al 50%, secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi.
A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo pagina 4 di 6 dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
10) I sig.ri e dichiarano di essere economicamente Parte_1 CP_1
autosufficienti godendo di redditi propri;
11) Spese legali compensate”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti,
premesso di aver contratto matrimonio in ROVERBELLA in data 27/10/2001
(con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 34,
parte II, serie A, anno 2001) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
pagina 5 di 6 2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROVERBELLA, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 34, parte
II, serie A, anno 2001);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 12/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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