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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 12348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12348 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 13914/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NA TT ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 13914/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Parte_1
Valeri 1, presso lo studio dell'avv. GERMANI MAURO, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
CONFEDERAZIONE Controparte_1
(CONF.A.E.L.) IN PERSONA DEL LEGALE
[...]
RAPP.TE P.T , elettivamente domiciliata in Roma, via Angelo Emo
144, presso lo studio dell'avv. CALARCO VINCENZO
RESISTENTE
1 NONCHE'
ELETTIVAMENTE DOMICILIATO IN Roma, via Cesare CP_2
Beccaria 29, presso l'avv. MORELLI MASSIMILIANO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale la
[...]
deducendo di aver lavorato alle Controparte_3
dipendenze della stessa dal 18.11.2020 al 30.06.2024, senza la formalizzazione del rapporto;
di aver svolto mansioni di elaborare la contabilità, di redigere i bilanci ed i dichiarativi, nonché degli invii telematici per la CONF.A.E.L., e per altre aziende collegate alla stessa;
di avere osservato l'orario 9.00-16.30 dal lunedì al venerdì, con riposo sabato e domenica;
di essere stata retribuita solo con una somma mensile variabile, ogni volta qualificata come “contributo struttura sindacale”, ammontante complessivamente a € 46.500,00 per tutta la durata del rapporto lavorativo, corrispostale tramite l'erogazione su un conto corrente dedicato;
di essere stata costretta a dimettersi per i mancati pagamenti il 30.06.2024.
Lamentava di aver ricevuto una retribuzione inferiore a quella pattuita, che avrebbe dovuto essere di € 1.500,00 al mese fino al 31.12.2023 e di
€ 2.000,00 a partire dal 01.01.2024 e di non aver visto riconosciuta alcuna retribuzione per le ferie, i permessi, gli straordinari, e per le
2 festività, né per la tredicesima;
lamentava inoltre che la resistente non avesse provveduto all'assegnazione di un'autovettura di cortesia, contrariamente agli accordi, e che invece veniva detratta mensilmente dalla resistente la somma di euro 488,00 dal contributo versato per
“noleggio autovettura”; argomentava in ordine alla natura subordinata del rapporto e concludeva chiedendo che, accertata e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo e con le modalità indicate, la venisse condannata al pagamento in suo CP_4
favore della somma di € 86.644,30, oltre accessori di legge e con vittoria di spese. Chiedeva inoltre di condannare la resistente sia alla regolarizzazione della sua posizione contributiva(ragione per la quale conveniva in giudizio anche l' ), che al pagamento della somma CP_2
non dovuta da essa ricorrente di euro 4.670,60 a favore della Società di noleggio dell'autovettura nonché a disporre la Controparte_5
regolarizzazione della sua posizione nei confronti della stessa CP_5
[...]
Fissata l'udienza di discussione si costituiva in giudizio la convenuta, che contestava la fondatezza della domanda, evidenziando in primo luogo l'estrema genericità del ricorso e negando che con la ricorrente fosse intercorso un rapporto di lavoro ed evidenziando che l'attività asseritamente svolta dalla ricorrente era piuttosto svolta da professionisti esterni, in particolare dallo Controparte_6
dallo e
[...] Controparte_7
3 dallo e dalla (tutte Controparte_8 CP_9
riconducibili allo studio professionale della figlia della ricorrente).
Negava inoltre l'osservanza dell'orario indicato in ricorso e la dovutezza delle somme richieste, in considerazione del fatto che il rapporto con la avesse una connotazione meramente Pt_1
volontaria e associativa. Concludeva per il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
Tentata vanamente la conciliazione, respinta in quanto irrilevante la richiesta di prova testimoniale, alla odierna udienza la causa veniva quindi discussa oralmente e trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Ritiene il giudicante di dovere in primo luogo ricordare il costante orientamento della Suprema Corte secondo il quale ogni attività economicamente rilevante può essere svolta in forma autonoma ovvero subordinata, atteso che il ricorrente richiede l'accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro avente natura subordinata e la condanna della convenuta al pagamento in suo favore di una cifra non modica, ma non ha provato e neppure chiesto di provare la sussistenza, nel caso di specie, degli indici tipici della subordinazione.
Giova infatti ricordare che la mera enunciazione dell'oggetto della prestazione, la generica deduzione della osservanza di un determinato orario di lavoro e di un certo numero di presenze, così come la
4 continuità della collaborazione sono indici non decisivi perché caratteristiche comuni o, comunque, compatibili anche con un rapporto di lavoro non subordinato, considerato che residua sempre in capo al committente il potere di verifica della corretta esecuzione delle attività svolte, anche con emissione di direttive di massima.
A parere di questo giudice elemento imprescindibile per l'accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato è la prova diretta appunto della subordinazione, intesa quale vincolo di natura personale, caratterizzato dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare dell'imprenditore, mentre la concomitante presenza di una serie di criteri complementari e sussidiari quali quelli indicati, può costituire solo integrazione e non prova della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Ed infatti il requisito della "subordinazione" nell'ambito di un rapporto a prestazioni corrispettive, comporta una rigorosa indagine probatoria al fine di evidenziare la configurabilità del vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione delle prestazioni lavorative e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione.
5 In altri termini, costituisce indefettibile onere di chi invoca tale qualificazione dimostrare che la dedotta "subordinazione" si è di fatto realizzata in fase di esecuzione delle prestazioni, con l'assoggettamento del lavoratore al potere del datore di lavoro di disporre della prestazione e controllarne intrinsecamente lo svolgimento;
non solo, è necessaria la prova dell'esistenza del potere disciplinare perché diversamente l'incidenza sull'attività altrui non potrebbe assumere quei caratteri sanzionatori-conformativi propri delle sanzioni disciplinari conservative.
Nel caso di specie la ricorrente non ha formulato alcun tipo di allegazione che manifesti la sussistenza per quasi quattro anni di un rapporto di lavoro subordinato con la Conf.A.E.L.; nulla ha dedotto all'odierna udienza in ordine alla documentata argomentazione di parte resistente riguardante la esternalizzazione delle mansioni svolte dagli studi professionali della figlia della ricorrente, limitandosi a ribadire quanto già sostenuto nell'atto introduttivo.
I bonifici stessi che la ricorrente assume essere stati il mezzo attraverso il quale sarebbe stata retribuita, portano come causale “contributo struttura sindacale” e sono stati effettuati a favore di un conto corrente che risulta intestato a “Confael zonale Frascati” e non alla ricorrente in persona. Una tale intestazione, effettuata nei confronti della CP_4
porta ad escludere che tali versamenti si sostanziassero nella retribuzione di un lavoro subordinato.
6 Manca, inoltre, l'illustrazione delle modalità con le quali si sostanziava il rapporto di lavoro subordinato, con particolare riferimento all'esercizio del potere direttivo, di controllo e disciplinare: non sono state individuate le disposizioni ricevute e gli eventuali provvedimenti subiti, non sono state chiarite le modalità del controllo sull'attività svolta e sull'osservanza dell'(asserito) orario di lavoro, neppure sono stati nominativamente indicati i soggetti che si occupavano di esercitare tale tipo di poteri (e a monte, con chi sarebbero intercorsi i dedotti
“accordi” a base del rapporto che si assume di lavoro subordinato).
Nessun documento è stato depositato (comunicazioni via mail o anche messaggi telefonici) dal quale possa evincersi la sussistenza della dedotta subordinazione, nonostante il rapporto si sia svolto per quasi quattro anni.
Ancora, la rivendica addirittura l'inquadramento come Pt_1
Dirigente, senza mai dedurre di avere di fatto diretto altri dipendenti della resistente e men che mai indicandone i nomi e le qualifiche.
Conclusivamente ritiene il giudicante che non possa dirsi accertato (né dimostrabile anche attraverso la prova testimoniale richiesta su dette generiche circostanze) che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato, nel periodo individuato in ricorso o in altro anche più breve.
Il quadro che emerge dagli atti è piuttosto quello dello svolgimento di attività nell'ambito di un rapporto di volontariato, senza previsione di
7 una retribuzione ed anzi con la specifica esclusione della possibilità di avanzamento di qualsivoglia pretesa economica, ivi compresa quella degli associati, come emerge dalla mera lettura della lettera di incarico con qualifica di Segretario zonale inviata da alla parte CP_4
ricorrente (doc. 23 allegato alla memoria difensiva), rimasta incontestata.
Alla stregua delle considerazioni che precedono deve dunque escludersi che sia intercorso tra le parti un rapporto con modalità tipiche della subordinazione, con conseguente rigetto tanto delle richieste economiche a titolo retributivo tanto di quella di regolarizzazione contributiva.
Ne deriva, inoltre, che anche la domanda della ricorrente volta a regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti della società di autonoleggio risulta infondata: da una parte, è la stessa ricorrente che prospetta tale fornitura della automobile come benefit compreso nel contratto di lavoro subordinato, di talché risultando non provata la sussistenza di tale rapporto di subordinazione è logicamente esclusa anche la sussistenza del suddetto benefit. In secondo luogo, non vi è prova alcuna dell'intermediazione della nella conclusione del CP_4
contratto di noleggio, che è intestato alla ricorrente (v. doc. 3 di parte ricorrente).
Tutte le domande proposte non possono quindi trovare accoglimento.
8 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo quanto alla , mentre possono essere CP_3
compensate tra la ricorrente el' , “terzo” rispetto alla pretesa CP_2
azionata. .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: respinge il ricorso;
condanna alla rifusione delle spese di giudizio in Parte_1
favore della resistente - liquidate in complessivi € CP_3
6.280,00, oltre spese generali e accessori come per legge, compensando le spese stesse tra la ricorrente e l' CP_2
Roma, 1 dicembre 2025
Il Giudice
NA TT
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del
Magistrato Ordinario in Tirocinio Dottoressa Beatrice Stella Marini
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NA TT ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 13914/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Parte_1
Valeri 1, presso lo studio dell'avv. GERMANI MAURO, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
CONFEDERAZIONE Controparte_1
(CONF.A.E.L.) IN PERSONA DEL LEGALE
[...]
RAPP.TE P.T , elettivamente domiciliata in Roma, via Angelo Emo
144, presso lo studio dell'avv. CALARCO VINCENZO
RESISTENTE
1 NONCHE'
ELETTIVAMENTE DOMICILIATO IN Roma, via Cesare CP_2
Beccaria 29, presso l'avv. MORELLI MASSIMILIANO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale la
[...]
deducendo di aver lavorato alle Controparte_3
dipendenze della stessa dal 18.11.2020 al 30.06.2024, senza la formalizzazione del rapporto;
di aver svolto mansioni di elaborare la contabilità, di redigere i bilanci ed i dichiarativi, nonché degli invii telematici per la CONF.A.E.L., e per altre aziende collegate alla stessa;
di avere osservato l'orario 9.00-16.30 dal lunedì al venerdì, con riposo sabato e domenica;
di essere stata retribuita solo con una somma mensile variabile, ogni volta qualificata come “contributo struttura sindacale”, ammontante complessivamente a € 46.500,00 per tutta la durata del rapporto lavorativo, corrispostale tramite l'erogazione su un conto corrente dedicato;
di essere stata costretta a dimettersi per i mancati pagamenti il 30.06.2024.
Lamentava di aver ricevuto una retribuzione inferiore a quella pattuita, che avrebbe dovuto essere di € 1.500,00 al mese fino al 31.12.2023 e di
€ 2.000,00 a partire dal 01.01.2024 e di non aver visto riconosciuta alcuna retribuzione per le ferie, i permessi, gli straordinari, e per le
2 festività, né per la tredicesima;
lamentava inoltre che la resistente non avesse provveduto all'assegnazione di un'autovettura di cortesia, contrariamente agli accordi, e che invece veniva detratta mensilmente dalla resistente la somma di euro 488,00 dal contributo versato per
“noleggio autovettura”; argomentava in ordine alla natura subordinata del rapporto e concludeva chiedendo che, accertata e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo e con le modalità indicate, la venisse condannata al pagamento in suo CP_4
favore della somma di € 86.644,30, oltre accessori di legge e con vittoria di spese. Chiedeva inoltre di condannare la resistente sia alla regolarizzazione della sua posizione contributiva(ragione per la quale conveniva in giudizio anche l' ), che al pagamento della somma CP_2
non dovuta da essa ricorrente di euro 4.670,60 a favore della Società di noleggio dell'autovettura nonché a disporre la Controparte_5
regolarizzazione della sua posizione nei confronti della stessa CP_5
[...]
Fissata l'udienza di discussione si costituiva in giudizio la convenuta, che contestava la fondatezza della domanda, evidenziando in primo luogo l'estrema genericità del ricorso e negando che con la ricorrente fosse intercorso un rapporto di lavoro ed evidenziando che l'attività asseritamente svolta dalla ricorrente era piuttosto svolta da professionisti esterni, in particolare dallo Controparte_6
dallo e
[...] Controparte_7
3 dallo e dalla (tutte Controparte_8 CP_9
riconducibili allo studio professionale della figlia della ricorrente).
Negava inoltre l'osservanza dell'orario indicato in ricorso e la dovutezza delle somme richieste, in considerazione del fatto che il rapporto con la avesse una connotazione meramente Pt_1
volontaria e associativa. Concludeva per il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
Tentata vanamente la conciliazione, respinta in quanto irrilevante la richiesta di prova testimoniale, alla odierna udienza la causa veniva quindi discussa oralmente e trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Ritiene il giudicante di dovere in primo luogo ricordare il costante orientamento della Suprema Corte secondo il quale ogni attività economicamente rilevante può essere svolta in forma autonoma ovvero subordinata, atteso che il ricorrente richiede l'accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro avente natura subordinata e la condanna della convenuta al pagamento in suo favore di una cifra non modica, ma non ha provato e neppure chiesto di provare la sussistenza, nel caso di specie, degli indici tipici della subordinazione.
Giova infatti ricordare che la mera enunciazione dell'oggetto della prestazione, la generica deduzione della osservanza di un determinato orario di lavoro e di un certo numero di presenze, così come la
4 continuità della collaborazione sono indici non decisivi perché caratteristiche comuni o, comunque, compatibili anche con un rapporto di lavoro non subordinato, considerato che residua sempre in capo al committente il potere di verifica della corretta esecuzione delle attività svolte, anche con emissione di direttive di massima.
A parere di questo giudice elemento imprescindibile per l'accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato è la prova diretta appunto della subordinazione, intesa quale vincolo di natura personale, caratterizzato dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare dell'imprenditore, mentre la concomitante presenza di una serie di criteri complementari e sussidiari quali quelli indicati, può costituire solo integrazione e non prova della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Ed infatti il requisito della "subordinazione" nell'ambito di un rapporto a prestazioni corrispettive, comporta una rigorosa indagine probatoria al fine di evidenziare la configurabilità del vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione delle prestazioni lavorative e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione.
5 In altri termini, costituisce indefettibile onere di chi invoca tale qualificazione dimostrare che la dedotta "subordinazione" si è di fatto realizzata in fase di esecuzione delle prestazioni, con l'assoggettamento del lavoratore al potere del datore di lavoro di disporre della prestazione e controllarne intrinsecamente lo svolgimento;
non solo, è necessaria la prova dell'esistenza del potere disciplinare perché diversamente l'incidenza sull'attività altrui non potrebbe assumere quei caratteri sanzionatori-conformativi propri delle sanzioni disciplinari conservative.
Nel caso di specie la ricorrente non ha formulato alcun tipo di allegazione che manifesti la sussistenza per quasi quattro anni di un rapporto di lavoro subordinato con la Conf.A.E.L.; nulla ha dedotto all'odierna udienza in ordine alla documentata argomentazione di parte resistente riguardante la esternalizzazione delle mansioni svolte dagli studi professionali della figlia della ricorrente, limitandosi a ribadire quanto già sostenuto nell'atto introduttivo.
I bonifici stessi che la ricorrente assume essere stati il mezzo attraverso il quale sarebbe stata retribuita, portano come causale “contributo struttura sindacale” e sono stati effettuati a favore di un conto corrente che risulta intestato a “Confael zonale Frascati” e non alla ricorrente in persona. Una tale intestazione, effettuata nei confronti della CP_4
porta ad escludere che tali versamenti si sostanziassero nella retribuzione di un lavoro subordinato.
6 Manca, inoltre, l'illustrazione delle modalità con le quali si sostanziava il rapporto di lavoro subordinato, con particolare riferimento all'esercizio del potere direttivo, di controllo e disciplinare: non sono state individuate le disposizioni ricevute e gli eventuali provvedimenti subiti, non sono state chiarite le modalità del controllo sull'attività svolta e sull'osservanza dell'(asserito) orario di lavoro, neppure sono stati nominativamente indicati i soggetti che si occupavano di esercitare tale tipo di poteri (e a monte, con chi sarebbero intercorsi i dedotti
“accordi” a base del rapporto che si assume di lavoro subordinato).
Nessun documento è stato depositato (comunicazioni via mail o anche messaggi telefonici) dal quale possa evincersi la sussistenza della dedotta subordinazione, nonostante il rapporto si sia svolto per quasi quattro anni.
Ancora, la rivendica addirittura l'inquadramento come Pt_1
Dirigente, senza mai dedurre di avere di fatto diretto altri dipendenti della resistente e men che mai indicandone i nomi e le qualifiche.
Conclusivamente ritiene il giudicante che non possa dirsi accertato (né dimostrabile anche attraverso la prova testimoniale richiesta su dette generiche circostanze) che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato, nel periodo individuato in ricorso o in altro anche più breve.
Il quadro che emerge dagli atti è piuttosto quello dello svolgimento di attività nell'ambito di un rapporto di volontariato, senza previsione di
7 una retribuzione ed anzi con la specifica esclusione della possibilità di avanzamento di qualsivoglia pretesa economica, ivi compresa quella degli associati, come emerge dalla mera lettura della lettera di incarico con qualifica di Segretario zonale inviata da alla parte CP_4
ricorrente (doc. 23 allegato alla memoria difensiva), rimasta incontestata.
Alla stregua delle considerazioni che precedono deve dunque escludersi che sia intercorso tra le parti un rapporto con modalità tipiche della subordinazione, con conseguente rigetto tanto delle richieste economiche a titolo retributivo tanto di quella di regolarizzazione contributiva.
Ne deriva, inoltre, che anche la domanda della ricorrente volta a regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti della società di autonoleggio risulta infondata: da una parte, è la stessa ricorrente che prospetta tale fornitura della automobile come benefit compreso nel contratto di lavoro subordinato, di talché risultando non provata la sussistenza di tale rapporto di subordinazione è logicamente esclusa anche la sussistenza del suddetto benefit. In secondo luogo, non vi è prova alcuna dell'intermediazione della nella conclusione del CP_4
contratto di noleggio, che è intestato alla ricorrente (v. doc. 3 di parte ricorrente).
Tutte le domande proposte non possono quindi trovare accoglimento.
8 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo quanto alla , mentre possono essere CP_3
compensate tra la ricorrente el' , “terzo” rispetto alla pretesa CP_2
azionata. .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: respinge il ricorso;
condanna alla rifusione delle spese di giudizio in Parte_1
favore della resistente - liquidate in complessivi € CP_3
6.280,00, oltre spese generali e accessori come per legge, compensando le spese stesse tra la ricorrente e l' CP_2
Roma, 1 dicembre 2025
Il Giudice
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Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del
Magistrato Ordinario in Tirocinio Dottoressa Beatrice Stella Marini
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