Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00857/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05762/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5762 del 2022, proposto da
SI EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Geremia Biancardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Renzulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento PREVIA SOSPSENSIVA
1. della determinazione dgs.n°1189/2022 del 17 agosto 2022, a firma del dirigente del Settore Tecnico, arch. Rosa Pascarella, con la quale il Comune di Nola ha annullato, in autotutela, il permesso di costruire n°65 del 17 agosto 2021, avente ad oggetto l'ampliamento e il cambio di destinazione d'uso dell'immobile a destinazione agricola, ai sensi dell'art.6 bis della Legge Regionale n°19/2009;
2. di ogni altro provvedimento/atto preordinato, connesso o conseguente, se e per quanto lesivi della posizione del ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Nola;
Vista la memoria del 6 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa AN DO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente ricorso verte sulla impugnativa della determina dirigenziale del Comune di Nola con la quale è stato annullato, in autotutela, il permesso di costruire n°65 del 17 agosto 2021, avente ad oggetto l'ampliamento e il cambio di destinazione d'uso dell'immobile a destinazione agricola, ai sensi dell'art.6 bis della Legge Regionale n°19/2009.
Parte ricorrente ha articolato censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza della domanda.
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con memoria depositata il 6 gennaio 2026 la difesa del ricorrente ha dichiarato che è sopravvenuta la cessazione della materia del contendere, rappresentando che “ in seguito all’emissione del permesso di costruire in sanatoria n° 22 del 4 maggio 2023, su progetto presentato dal ricorrente in data 30 settembre 2022, prot. 54470, che rende legittimo il fabbricato di proprietà del ricorrente e privo di ogni effetto il provvedimento di annullamento impugnato”.
Alla stregua di quanto sopra, visto l’art. 34 cpa e e preso atto che secondo quanto emerge dalla dichiarazione resa e dalla documentazione allegata inerente il sopravvenuto provvedimento favorevole, può ritenersi soddisfatto l’interesse azionato dal ricorrente, per cui va dichiarata cessata la materia del contendere;
Peraltro, in ragione dell’esito satisfattivo della controversia, conseguente a titolo edilizio definito dallo stesso ricorrente in sanatoria, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN DO, Presidente, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN DO |
IL SEGRETARIO