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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 07/10/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NO Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 84/2025 ed instaurata da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Argentieri, per procura congiunta al ricorso;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Addesse, per procura congiunta alla Controparte_1 comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14.01.2025, ha adito questo Tribunale, chiedendo di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la coniuge, ; Controparte_1 di revocare il contributo paterno previsto in sede di separazione per il mantenimento dei figli maggiorenni ormai indipendenti;
di disporre che la moglie restituisca al marito l'immobile adibito a casa coniugale con tutti i beni mobili in esso contenuti.
A tal fine il ricorrente ha esposto che: le parti contraevano matrimonio concordatario in Ferentino (FR), il Per_ 29.09.1996; dall'unione matrimoniale nascevano due figli, e rispettivamente nelle date del Per_2
14.12.1998 e del 1°.10.2000, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
con sentenza non definitiva del Tribunale di NO, n. 988/2018, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi;
con successiva sentenza del Tribunale di NO, n. 152/2022, si disponeva l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, in favore della moglie e si poneva a carico dello stesso un contributo per il mantenimento dei due figli, all'epoca già maggiorenni, ma non indipendenti, pari a complessivi euro 900,00 mensili (euro 450,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
nelle more i figli delle parti Per_ divenivano economicamente autonomi e, in particolare, la figlia primogenita, , si allontanava dalla casa coniugale nell'ottobre 2023 per stabilirsi a Roma, ove iniziava a svolgere l'attività di ricercatrice presso l'ospedale pediatrico “Bambin Gesù”, mentre il figlio secondogenito, lasciava la casa familiare nel Per_2 gennaio 2023, essendosi arruolato nell'Esercito Italiano e avendo, successivamente, preso servizio come carabiniere presso la caserma di Cassano D'Adda (MI), conseguentemente venendo meno i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e per la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli;
inoltre, la moglie era proprietaria di un altro immobile sito in NO e di redditi propri;
vani si rivelavano i tentativi di bonario componimento della lite.
si è costituita in giudizio, aderendo alla domanda di divorzio ex adverso promossa e Controparte_1 chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di restituzione dell'immobile adibito a casa coniugale;
di dichiarare l'inammissibilità della domanda di revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio secondogenito, per difetto di legittimazione passiva della madre;
di rigettare la domanda di revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia primogenita.
La resistente ha, perciò, rappresentato che: essa, nella data del 12.02.2025, rilasciava l'immobile adibito a casa coniugale, sito in Ferentino (FR), via Aldo Moro n. 53, con i mobili in esso contenuti, e si trasferiva a
NO; il figlio secondogenito delle parti, lasciava la casa coniugale da circa un anno prima Per_2 dell'instaurazione del giudizio di divorzio, avendo superato il concorso presso l'Arma dei Carabinieri e avendo iniziato a prestare servizio presso la caserma di Cassano D'Adda (MI), dove fissava la propria residenza;
per le dette ragioni, la domanda di revoca del contributo paterno per il mantenimento del detto figlio doveva essere proposta direttamente nei confronti del figlio, difettando, in capo alla madre, la Per_ legittimazione a resistere;
quanto alla figlia primogenita delle parti, , la stessa viveva con la madre in
NO e frequentava un dottorato di ricerca in “Scienze della Vita” presso l'università “Sapienza” di
Roma, con borsa di studio pari ad euro 1.195,00 mensili, svolgendo attività di collaborazione a termine presso l'Ospedale pediatrico “Bambin Gesù” di Roma;
difettavano, pertanto, i presupposti della richiesta revoca, trattandosi di attività priva di stabilità, che non garantiva un reddito sufficiente per l'autosostentamento della figlia e che, al contrario, comportava spese giornaliere di trasporto da NO a
Roma e viceversa.
All'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato alla trattazione, i Difensori, alla presenza delle parti assistite, hanno dato atto del raggiungimento di un accordo, come da conclusioni articolate nel ricorso e precisate nel verbale dell'udienza, e chiesto la decisione della causa recependo le condizioni concordate. Sicché il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473- bis.22., co. 4 c.p.c.. 2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/70.
Nello specifico, vista la sentenza del Tribunale di NO, n. 988/2018, pubblicata il 23.10.2018, con cui si è pronunciata la separazione personale dei coniugi, e la successiva sentenza del Tribunale di NO, n.
152/2022, pubblicata l'11.02.2022, con cui sono stati regolati i rapporti patrimoniali tra i coniugi (all.i al ricorso), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine di legge, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle condizioni del divorzio, comprensive della revoca del mantenimento paterno ai figli maggiorenni e della revoca dell'assegnazione della casa familiare alla moglie, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime concordato, su cui le parti hanno espresso adesione nell'udienza del 26.09.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Va disposta la cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare.
5. Considerate le domande con cui si è adito il Tribunale, di natura costitutivo-necessaria, e l'accordo delle parti sul punto, sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda disattesa, così provvede:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ferentino (FR), il 29.09.1996 da , nato a [...], il [...], e , nata a [...], Parte_1 Controparte_1 il 12.02.1969 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1996, N.
51, parte 2, serie A);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ferentino (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nel ricorso e integrato nel verbale dell'udienza del 26.09.2025, su cui le parti hanno espresso adesione nella stessa udienza;
− dispone la cancellazione della trascrizione dell'assegnazione della casa familiare in favore della moglie, disposta con sentenza del Tribunale di NO n. 152/2022.
− compensa le spese di lite.
NO, 2.10.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NO Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 84/2025 ed instaurata da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Argentieri, per procura congiunta al ricorso;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Addesse, per procura congiunta alla Controparte_1 comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14.01.2025, ha adito questo Tribunale, chiedendo di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la coniuge, ; Controparte_1 di revocare il contributo paterno previsto in sede di separazione per il mantenimento dei figli maggiorenni ormai indipendenti;
di disporre che la moglie restituisca al marito l'immobile adibito a casa coniugale con tutti i beni mobili in esso contenuti.
A tal fine il ricorrente ha esposto che: le parti contraevano matrimonio concordatario in Ferentino (FR), il Per_ 29.09.1996; dall'unione matrimoniale nascevano due figli, e rispettivamente nelle date del Per_2
14.12.1998 e del 1°.10.2000, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
con sentenza non definitiva del Tribunale di NO, n. 988/2018, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi;
con successiva sentenza del Tribunale di NO, n. 152/2022, si disponeva l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, in favore della moglie e si poneva a carico dello stesso un contributo per il mantenimento dei due figli, all'epoca già maggiorenni, ma non indipendenti, pari a complessivi euro 900,00 mensili (euro 450,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
nelle more i figli delle parti Per_ divenivano economicamente autonomi e, in particolare, la figlia primogenita, , si allontanava dalla casa coniugale nell'ottobre 2023 per stabilirsi a Roma, ove iniziava a svolgere l'attività di ricercatrice presso l'ospedale pediatrico “Bambin Gesù”, mentre il figlio secondogenito, lasciava la casa familiare nel Per_2 gennaio 2023, essendosi arruolato nell'Esercito Italiano e avendo, successivamente, preso servizio come carabiniere presso la caserma di Cassano D'Adda (MI), conseguentemente venendo meno i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e per la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli;
inoltre, la moglie era proprietaria di un altro immobile sito in NO e di redditi propri;
vani si rivelavano i tentativi di bonario componimento della lite.
si è costituita in giudizio, aderendo alla domanda di divorzio ex adverso promossa e Controparte_1 chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di restituzione dell'immobile adibito a casa coniugale;
di dichiarare l'inammissibilità della domanda di revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio secondogenito, per difetto di legittimazione passiva della madre;
di rigettare la domanda di revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia primogenita.
La resistente ha, perciò, rappresentato che: essa, nella data del 12.02.2025, rilasciava l'immobile adibito a casa coniugale, sito in Ferentino (FR), via Aldo Moro n. 53, con i mobili in esso contenuti, e si trasferiva a
NO; il figlio secondogenito delle parti, lasciava la casa coniugale da circa un anno prima Per_2 dell'instaurazione del giudizio di divorzio, avendo superato il concorso presso l'Arma dei Carabinieri e avendo iniziato a prestare servizio presso la caserma di Cassano D'Adda (MI), dove fissava la propria residenza;
per le dette ragioni, la domanda di revoca del contributo paterno per il mantenimento del detto figlio doveva essere proposta direttamente nei confronti del figlio, difettando, in capo alla madre, la Per_ legittimazione a resistere;
quanto alla figlia primogenita delle parti, , la stessa viveva con la madre in
NO e frequentava un dottorato di ricerca in “Scienze della Vita” presso l'università “Sapienza” di
Roma, con borsa di studio pari ad euro 1.195,00 mensili, svolgendo attività di collaborazione a termine presso l'Ospedale pediatrico “Bambin Gesù” di Roma;
difettavano, pertanto, i presupposti della richiesta revoca, trattandosi di attività priva di stabilità, che non garantiva un reddito sufficiente per l'autosostentamento della figlia e che, al contrario, comportava spese giornaliere di trasporto da NO a
Roma e viceversa.
All'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato alla trattazione, i Difensori, alla presenza delle parti assistite, hanno dato atto del raggiungimento di un accordo, come da conclusioni articolate nel ricorso e precisate nel verbale dell'udienza, e chiesto la decisione della causa recependo le condizioni concordate. Sicché il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473- bis.22., co. 4 c.p.c.. 2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/70.
Nello specifico, vista la sentenza del Tribunale di NO, n. 988/2018, pubblicata il 23.10.2018, con cui si è pronunciata la separazione personale dei coniugi, e la successiva sentenza del Tribunale di NO, n.
152/2022, pubblicata l'11.02.2022, con cui sono stati regolati i rapporti patrimoniali tra i coniugi (all.i al ricorso), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine di legge, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle condizioni del divorzio, comprensive della revoca del mantenimento paterno ai figli maggiorenni e della revoca dell'assegnazione della casa familiare alla moglie, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime concordato, su cui le parti hanno espresso adesione nell'udienza del 26.09.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Va disposta la cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare.
5. Considerate le domande con cui si è adito il Tribunale, di natura costitutivo-necessaria, e l'accordo delle parti sul punto, sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda disattesa, così provvede:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ferentino (FR), il 29.09.1996 da , nato a [...], il [...], e , nata a [...], Parte_1 Controparte_1 il 12.02.1969 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1996, N.
51, parte 2, serie A);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ferentino (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nel ricorso e integrato nel verbale dell'udienza del 26.09.2025, su cui le parti hanno espresso adesione nella stessa udienza;
− dispone la cancellazione della trascrizione dell'assegnazione della casa familiare in favore della moglie, disposta con sentenza del Tribunale di NO n. 152/2022.
− compensa le spese di lite.
NO, 2.10.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema