Articolo 2 della Legge 23 marzo 1952, n. 197
Articolo 1Articolo 3
Versione
25 aprile 1952
Art. 2.
Le condizioni e le modalita' per la restituzione, da parte dell'Azienda Carboni italiani (A.Ca.I.) della suddetta anticipazione saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro.
Entrata in vigore il 25 aprile 1952