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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/07/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. visto l'art. 281 sexies c.p.c.; all'esito della camera di consiglio ha così deliberato ai sensi dell'art. 281 Sexies c.p.c la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 884 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
con il patrocinio dell'avv. FAZIO ANDREA Parte_1
appellante
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e dell'avv. ZURLO Controparte_1
RAFFAELE appellata
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 06.05.2024, il proponeva appello avverso la Pt_1 sentenza n. 269/2024, pubblicata in data 26.03.2024 resa dal Tribunale Civile di Marsala a conclusione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. 891/2022
R.G.
1 Si costituiva la società n persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 che contestava tutte le domande formulate dall'appellante chiedendone il rigetto.
La causa era rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo alla società appellata, asserendo che quest'ultima non avrebbe fornito prova sufficiente della propria qualità di cessionaria del credito azionato.
Il motivo è infondato.
Risulta dagli atti di causa che il credito per cui è causa è stato oggetto di una cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), come documentato dalla produzione della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Parte II n. 9 del 23 gennaio 2017.
In essa si dà conto del contratto di cessione concluso in data 16 gennaio 2017 tra MPS
Consumi it e nel quale rientrano, secondo i criteri oggettivi ivi indicati, Controparte_1 anche i crediti oggetto del presente giudizio.
La cessione è validamente opponibile al debitore ceduto, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 T.U.B., in forza della sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che sostituisce a tutti gli effetti la notifica individuale prevista in via generale dall'art. 1264 c.c. Pertanto, non è necessario che la cessionaria alleghi o produca in giudizio l'atto notarile contenente l'elenco completo dei singoli crediti, essendo sufficiente che siano individuabili sulla base dei criteri oggettivi contenuti nella pubblicazione stessa.
Nel caso di specie, la cessionaria ha fornito adeguata prova documentale attestante: la provenienza del credito da contratti originati da una delle oltre 60 società finanziarie nominate nella pubblicazione;
la denominazione in euro;
la qualificazione del debitore come persona fisica;
l'assenza di agevolazioni pubbliche o diritti di seguito da parte della P.A.; la presenza del credito nella lista notarile depositata in data 11 gennaio 2017 presso il notaio
(rep. n. 47.690, racc. n. 23.467), come espressamente menzionato nella Persona_1 pubblicazione stessa, la qualificazione dei crediti classificati dalla Cedente a sofferenza, in conformità alla circolare di Banca d'Italia.
Tali elementi soddisfano pienamente i requisiti richiesti dalla giurisprudenza in materia di cessione in blocco, la quale ritiene sufficiente che i crediti ceduti siano determinabili mediante criteri oggettivi, come quelli riportati nella presente cessione. (cfr. Cass. civ., sez.
2 3 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
Alla luce di quanto sopra, il motivo di appello va respinto, dovendosi ritenere accertata la legittimazione attiva della cessionaria in qualità di titolare del credito Controparte_1 azionato, per effetto della cessione in blocco regolarmente pubblicata e validamente opponibile.
Sulla pretesa nullità parziale del contratto per errata indicazione del TAEG
Il motivo di appello è infondato e non merita accoglimento.
L'appellante censura la statuizione del Giudice di primo grado che ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità parziale del contratto di finanziamento per asserita errata indicazione del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), deducendo che tale vizio contrattuale integrerebbe violazione dell'art. 117 commi 4, 6 e 7 del D.lgs. 385/1993 (T.U.B.), in combinato disposto con l'art. 125-bis T.U.B., in quanto comporterebbe l'applicazione di condizioni più sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate.
La censura, si fonda su un'interpretazione estensiva e non conforme all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità.
In primo luogo, giova richiamare la costante giurisprudenza secondo cui il TAEG non costituisce una clausola economica autonoma del contratto, bensì un mero indicatore sintetico del costo complessivo del credito, calcolato sulla base di criteri fissati da Banca
d'Italia e utile per fini informativi e di trasparenza (cfr. Cass. civ. Sez. 1 - , Sentenza n.
39169 del 09/12/2021).
Pertanto, eventuali errori di indicazione del TAEG non comportano di per sé la nullità del contratto o delle clausole, salvo che l'errata indicazione abbia inciso in concreto sulla volontà negoziale del contraente o che vi sia prova di un concreto pregiudizio derivante dall'asimmetria informativa.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, a pagina 1 del contratto di finanziamento sono specificati tutti gli oneri considerati ai fini del calcolo del
TAEG, e non risulta provata – né adeguatamente allegata – la sottoscrizione coattiva o imposta di polizze assicurative o altri servizi accessori, né la mancata inclusione di oneri rilevanti nel calcolo del TAEG. Anzi nel documento di sintesi è espressamente indicato che per i prestiti, con durata di rimborso superiore a 48 mesi, le spese assicurative sono comprese nel TAEG e quindi anche sommando le spese di istruttoria, del premio
3 assicurativo e le spese di incasso delle rate, il tasso effettivo è approssimativamente quello indicato in contratto.
Inoltre, non risulta che l'indicazione contrattuale del TAEG abbia prodotto effetti vincolanti o condizioni economiche in concreto più sfavorevoli per il cliente rispetto a quelle pattuite o pubblicizzate.
Quanto al richiamo dell'art. 117, comma 6, T.U.B., esso si riferisce esclusivamente alla nullità delle clausole che rinviano agli usi o prevedano condizioni peggiorative rispetto a quelle pubblicizzate, ma non sanziona con nullità l'errata indicazione del TAEG, né impone che esso costituisca di per sé una “condizione contrattuale” suscettibile di autonoma nullità.
Altrettanto inconferente è il richiamo all'art. 125-bis T.U.B., la cui portata è limitata all'obbligo informativo precontrattuale e all'indicazione del TAEG nel documento
“Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI), il cui difetto non determina la nullità del contratto ma, al più, un profilo di responsabilità precontrattuale, che l'appellante non ha allegato né provato.
Pertanto, in assenza di prova del carattere obbligatorio dell'assicurazione o di altri costi imposti e non indicati, non può parlarsi né di usura sopravvenuta né di difetto informativo tale da viziare il contratto.
Ne consegue che il motivo di gravame deve essere rigettato, confermando integralmente la decisione del primo giudice.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 147 del 2022, vigenti pro tempore, in euro 1.800,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., nella misura di legge.
Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Palermo, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
Sentenza n. 269/2024, pubblicata in data 26.03.2024 resa dal Tribunale di Marsala;
4 2. Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado d giudizio che liquida in € 1.800,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo il 20/06/2025
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi
Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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