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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/03/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Udienza a trattazione scritta del 13 marzo 2025
Il G.I. lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visto l'art. 281-sexies c.p.c.; decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, all'esito della discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. svoltasi all'udienza del 13 marzo 2025 mediante lo scambio di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4670/2024 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi in giudizio dall'Avv. Antonino Cavallari ed C.F._2
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vibo Valentia, Viale Giovanni Paolo II, giusta procura in calce all'atto di citazione;
-ATTORI-
E
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa in Controparte_1 P.IVA_1 giudizio dall'Avv. Anita Corigliano, con domicilio eletto in Catanzaro presso l'Ufficio legale della società in Piazza L. Rossi n. 1, giusta procura generale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
-CONVENUTA-
Oggetto: rimborso somme a titolo di interessi su buoni fruttiferi postali.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I germani hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Catanzaro, Pt_1 Controparte_1
per sentirla condannare, previo accertamento del loro diritto al risarcimento dei danni nella
[...]
misura del valore degli interessi non liquidati al momento del rimborso dei buoni fruttiferi postali, al
1 rimborso in favore degli odierni attori della differenza pari a € 23.918,77 salvo errori e/o omissioni, Cont ingiustamente trattenuta in fase di liquidazione in data 26.02.2024 dei 6 (sei) serie “Q”, il tutto oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla data della scadenza all'effettivo saldo, oltre al pagamento dell'importo pari a € 190,00 per le spese di mediazione, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Gli attori a fondamento della propria domanda hanno dedotto: che i propri genitori avevano sottoscritto sei buoni postali fruttiferi da L.
5.000.000 cadauno nei mesi di febbraio e marzo 1993, appartenenti alla serie “Q”; che tali buoni erano compiutamente formulati come da decreto istitutivo degli stessi (D.M.
13 giugno 1986) e riportavano sul retro i corretti tassi di interesse;
che deceduti gli intestatari, in qualità di eredi legittimi in data 26.02.2024 si recavano presso l'ufficio postale di Santa Maria di Catanzaro per la riscossione del capitale e degli interessi fino ad allora maturati per un importo finale pari ad €
143.332,93; che dal prospetto contabile elaborato dall' emergeva che gli importi Controparte_3
spettanti a titolo di interessi di rendimento erano maggiori rispetto a quelli prospettati e liquidati da che la differenza risiedeva nel diverso calcolo della tassazione degli interessi che Controparte_1
ai sensi del D.M. 23.06.1997, aveva calcolato annualmente al netto della ritenuta Controparte_1
fiscale e non già una sola volta nel momento in cui il risparmiatore avesse ottenuto il rimborso dei titoli come previsto per legge;
che la Legge, sia quando già parlava di “ritenuta d' imposta” (D.P.R. 600/73;
D.L. 556/1986 convertito in L. 759/1986) che di “imposta sostitutiva” (D.Lgs. n. 239/1996), aveva sempre individuato il dovere impositivo in capo a quando il reddito veniva percepito dal CP_1
sottoscrittore e, dunque, quando era reso disponibile allo stesso attraverso il rimborso del buono;
che, pertanto, solo al momento dell'incasso del buono (momento impositivo) versava davvero la CP_1
“ritenuta” allo Stato;
che l'applicazione della capitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta fiscale così operata da ha determinato una perdita monetaria ingiustificata in CP_1
quanto un decreto ministeriale, norma di rango secondario, non può derogare ad una norma di grado superiore (D.L.556 del 1986 e D.lgs 239/1996); che, di conseguenza, la modalità di capitalizzazione utilizzata da nei primi 20 anni sarebbe errata e i risparmiatori avrebbero il diritto a percepire ulteriori CP_1
somme non corrisposte.
Si è costituita in giudizio la quale impugnando e contestando tutti gli assunti Controparte_1
attorei ha chiesto il rigetto della domanda spiegata dai fratelli in quanto infondata in fatto ed in Pt_1
diritto con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa è stata istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti nel corso del giudizio e infine
è stata rinviata per la discussione orale.
2 2. Ciò premesso, la domanda avanzata dagli attori è infondata e, dunque, non può trovare accoglimento per tutte le ragioni che verranno di seguito illustrate.
Al fine di dirimere la questione di diritto sottoposta a questo Tribunale, che attiene essenzialmente alle modalità di applicazione della ritenuta fiscale agli interessi prodotti dai buoni fruttiferi postali, occorre prima di tutto richiamare il quadro normativo fiscale applicabile ai buoni fruttiferi oggetto di causa (n.
6 buoni di serie “Q”, emessi tra febbraio e marzo dell'anno1993).
Ebbene, giova rammentare che, in materia di buoni fruttiferi postali, la serie “Q” è stata istituita dal
D.M. 13 giugno 1986 (G.U. 28 giugno 1986 n. 148) che, all'art. 4, prevedeva: “Con effetto dal 1° luglio
1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”.
Successivamente, è intervenuto il D.L. n. 556 del 19.09.1986, poi convertito nella Legge n. 759 del
17.11.1986, rubricato “modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”, istitutivo della ritenuta erariale, secondo cui gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre del 1986 al 31 agosto 1987, sono assoggettati, ex lege, alla ritenuta erariale del 6,25%; diversamente, i Buoni Fruttiferi Postali emessi dall'1 settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta erariale del 12,50%.
Proprio l'art. 1 del D.L. 556 cit. prevedeva che “
1. Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, e equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero.
2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; la misura della ritenuta è tuttavia ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987. (…) 3. Le ritenute di cui al comma 2 sono riscosse (…) b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera d), del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, dello stesso decreto”.
3 L'art. 3, co. 2, lett. d) del d.p.r. 602/1973, nella versione all'epoca in vigore, prevedeva espressamente che “sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato (…) lett. d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26 comma 1 del decreto indicato al n.
1) maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti”.
Ai sensi dell'art. 8 terzo comma del d.pr. 602/1973: “Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro”.
Pertanto, all'atto della emissione dei buoni fruttiferi postali di cui è causa (n. 6 BFP serie “Q” emessi nel 1993), la ritenuta d'imposta era già prevista.
La ritenuta fiscale è stata poi nominalmente soppressa con il D.L. 1 aprile 1996 n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi sempre stabilita nella misura del 12,50%.
Ciò posto, può affermarsi in termini generali che la quantificazione del valore di rimborso dei buoni fruttiferi postali soggiace al regime fiscale da determinarsi alla stregua dei seguenti principi:
- tutti i buoni fruttiferi postali emessi antecedentemente al 21 settembre 1986 sono esenti da qualsiasi ritenuta erariale (D.L. 19/09/86, n. 556 convertito nella L. 17/11/86 n. 759);
- i buoni fruttiferi postali successivi, se sono stati emessi fra il 21 settembre 1986 ed il 31 agosto 1987, sono soggetti a ritenuta fiscale del 6,25% sugli interessi;
invece quelli emessi dal 1° settembre 1987
(quali quelli per cui è causa) sono soggetti alla ritenuta in misura del 12,50%.
Ai sensi dell'art. 3, comma 9, del D. Lgs n. 239 del 1996 “per i titoli a più lunga scadenza (con durata superiore ai 12 mesi) la tassazione va applicata annualmente sull'ammontare degli interessi maturato,
a prescindere dal fatto che i titoli siano o meno dotati di una cedola da riscuotere”.
In ossequio e attuazione del D.lgs. n. 239 del 1996 è stato quindi emanato il D.M. 23.6.1997 il quale, all'art. 7, ultimo comma, ha stabilito che “Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
Ne deriva che nel caso di specie, trattandosi di buoni fruttiferi postali di serie “Q”, emessi nell'anno
1993, è fuor di dubbio che debba applicarsi la previsione testé menzionata di cui al predetto D.M.
23.6.1997.
Quanto poi alle modalità di calcolo della capitalizzazione degli interessi maturati sui BFP della serie Q, ossia se la ritenuta fiscale del 12,50% - o l'imposta sostitutiva poi nella stessa percentuale -, vada
4 applicata anno per anno sugli interessi via via maturati ovvero soltanto al momento del pagamento, deve evidenziarsi quanto segue.
Gli odierni attori hanno sostenuto che la ritenuta fiscale, o l'imposta sostitutiva, debba essere applicata sugli interessi lordi maturati al momento del rimborso, ritenendo illegittima l'applicazione, da parte di
, della disposizione ex art. 7 del D.M. del 23.06.1997 in quanto contrastante con la CP_1
normativa di rango superiore all'uopo prevista (D.L. n. 556 del 19/09/1986 e ss. e D. Lgs n. 239 del
01.04.1996).
Ritiene questo Giudicante, tuttavia, che tra le predette normative non sussista alcun contrasto di natura gerarchica.
Come già affermato da una buona parte della giurisprudenza di merito, infatti, “la circostanza che la capitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta fiscale sia prevista da un provvedimento ministeriale non ha alcuna rilevanza: alle disposizioni dei decreti ministeriali che istituiscono e regolano le progressive serie di buoni fruttiferi postali, difatti, va riconosciuto il rango di norme imperative, in quanto improntate ad imprescindibili esigenze di bilancio e di contenimento della spesa pubblica (v. ordinanza Cass. civ., sez. I, n. 87/2023). Non sussiste, pertanto, il contrasto tra il DM
23.06.1997 e la normativa di rango primario poiché le norme che prevedono la detrazione dell'imposta all'atto della capitalizzazione degli interessi (secondo il principio di competenza) invece che all'atto di scadenza dell'investimento (principio di cassa) non solo sono coerenti con la disciplina di rango primario e con la normativa fiscale previgente, ma hanno altresì natura cogente in virtù degli interessi complessivamente sottesi alla disciplina dei buoni fruttiferi postali. Alle medesime considerazioni potrebbe giungersi affrontando il quesito sottoposto a questa Corte alla stregua dei principi che governano il diritto tributario. La fruttuosità dei buoni fruttiferi postali consiste fin dalle prime serie in: -interessi a tasso variabile e crescente in regime di capitalizzazione composta, per i primi venti anni: in buona sostanza, gli interessi maturati annualmente vengono sommati al capitale e
a quelli maturati negli anni precedenti;
sul montante così determinato viene poi applicato il tasso di rendimento relativo all'anno successivo;
-interessi a tasso fisso, in regime di capitalizzazione semplice, per gli anni compresi tra il ventunesimo e il trentesimo” (in tali espressi termini cfr. Corte Appello di
Venezia sentenza n. 355/2024).
Un interesse “capitalizzato” è in tutto e per tutto assimilabile ad un interesse “effettivamente incassato”, poiché idoneo ad accrescere la capacità contributiva dell'investitore-contribuente. La produzione annua dell'interesse e la sua capitalizzazione integrano senz'altro una manifestazione di ricchezza in quanto determinano un progressivo incremento delle somme investite imputate a favore del titolare del buono
5 fruttifero postale, con correlato aumento della base di calcolo degli interessi attivi. È dunque coerente con i principi generali in tema di imposizione fiscale sui redditi l'applicazione della ritenuta fiscale (poi imposta sostitutiva) al momento della produzione del reddito automaticamente reinvestito e precisamente in occasione di ciascuna capitalizzazione, che deve dunque avvenire al netto dell'imposizione fiscale (v. ord. Trib. Milano 20.12.2017; sent. Trib. Messina 6.12.2021, n. 2055/2021; sent. Trib. Brescia 5.05.2023, n. 1682; sent. Trib. Monza 9.9.2023; ord. Trib. Verona 17.6.2022; ord.
Trib. Trapani 16.06.2020, n. 78).
Anche la Suprema Corte di Cassazione ha precisato, inoltre, che “…il termine percezione deve essere inteso non già come materiale incasso, ma nel diverso senso di acquisizione definitiva dell'effettiva disponibilità giuridica del diritto. In tal senso, l'acquisizione del diritto, e il presupposto dell'obbligazione tributaria, può avvenire anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale incasso, elemento che può anche mancare. La produzione di nuova ricchezza tassabile non è necessariamente correlata al momento della percezione effettiva del credito, potendo avvenire anche senza il pagamento in danaro, attraverso il compimento di "atti di disposizione del diritto"” (Cass. civ.,
Sez. V, ord., n. 2082/2021).
Vale poi la pena di ricordare che il potere delle fonti ministeriali di variare il regime di rendimento per i buoni già emessi dà luogo ad un fenomeno di integrazione extra-testuale del contenuto ai sensi dell'art. 1339 c.c. (v. Cass. S.U. n. 3963/19 secondo cui i decreti ministeriali attuativi della delega di cui all'art. 173 DPR n. 156/1973, tra cui anche il DM Tesoro del 23.6.1997, hanno il potere di integrare il contratto relativo ai buoni postali fruttiferi, in virtù del disposto di cui all'art. 1339 c.c., secondo cui le clausole ed i prezzi di beni e servizi imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti, sicché non può affatto dubitarsi dell'efficacia cogente del D.M. qui in contestazione nella parte in cui ha espressamente previsto che gli interessi maturati per i buoni della serie Q, quali quelli per cui è causa, si capitalizzino al netto della ritenuta fiscale).
In sostanza, “le previsioni contenute nei decreti ministeriali, così come richiamate dal Codice postale del 1973, assurgono al rango di norme imperative e determinano in via automatica l'integrazione eteronoma dei contratti già in essere, di tal ché nuovi saggi di interesse previsti per i buoni di nuova emissione dovranno essere applicati in ogni caso, in virtù del disposto di cui all'art. 1339 c.c.” (v. sentenze della Corte d'Appello di Milano n. 435/2020 e n. 5455/2019).
In particolare, l'art. 7 del D.M. 23 giugno 1997, che si applica al caso di specie e che ha previsto che per i buoni della serie Q, R e S emessi fino al 31 dicembre 1996, gli interessi continueranno per i primi
6 venti anni di vita del titolo ad essere capitalizzati annualmente ma al netto della ritenuta fiscale, e senza capitalizzazione dal 21° al 30° anno, assurge, appunto, a rango di norma cogente.
Pertanto, nella fattispecie esaminanda la capitalizzazione degli interessi è stata correttamente liquidata annualmente ed al netto della ritenuta fiscale, così come previsto dall'art. 7, comma 3, del D.M. del 23 giugno 1997.
Ne consegue che non può trovare fondamento il calcolo operato dagli attori relativo alla capitalizzazione annua degli interessi al lordo della stessa imposta, proprio alla luce della summenzionata norma che ha disciplinato l'imposizione fiscale anche in relazione alla tipologia di buoni fruttiferi postali oggetto di causa. Solo per i buoni fruttiferi postali emessi a partire dal 1.07.1997, infatti, gli interessi per i primi venti anni del titolo, vengono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva.
In conclusione, in virtù di tutta la normativa vigente in materia nonché dell'interpretazione ermeneutica elaborata dalla giurisprudenza prevalente, è legittima l'operazione effettuata da in Controparte_1
ordine alla capitalizzazione annua degli interessi al netto della ritenuta erariale per i buoni fruttiferi postali nei confronti dei germani con la conseguenza che alcuna ulteriore somma, oltre a quella Pt_1
già liquidata, è dovuta agli attori a rimborso dei buoni oggetto di causa.
3. La novità delle questioni affrontate in uno alla loro particolare complessità e alle incertezze giurisprudenziali che si registrano in subiecta materia giustificano una pronuncia di compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- respinge la domanda avanzata da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
[...]
-compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Catanzaro, lì 13.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Carmen Ranieli
7
Il G.I. lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visto l'art. 281-sexies c.p.c.; decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, all'esito della discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. svoltasi all'udienza del 13 marzo 2025 mediante lo scambio di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4670/2024 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi in giudizio dall'Avv. Antonino Cavallari ed C.F._2
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vibo Valentia, Viale Giovanni Paolo II, giusta procura in calce all'atto di citazione;
-ATTORI-
E
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa in Controparte_1 P.IVA_1 giudizio dall'Avv. Anita Corigliano, con domicilio eletto in Catanzaro presso l'Ufficio legale della società in Piazza L. Rossi n. 1, giusta procura generale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
-CONVENUTA-
Oggetto: rimborso somme a titolo di interessi su buoni fruttiferi postali.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I germani hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Catanzaro, Pt_1 Controparte_1
per sentirla condannare, previo accertamento del loro diritto al risarcimento dei danni nella
[...]
misura del valore degli interessi non liquidati al momento del rimborso dei buoni fruttiferi postali, al
1 rimborso in favore degli odierni attori della differenza pari a € 23.918,77 salvo errori e/o omissioni, Cont ingiustamente trattenuta in fase di liquidazione in data 26.02.2024 dei 6 (sei) serie “Q”, il tutto oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla data della scadenza all'effettivo saldo, oltre al pagamento dell'importo pari a € 190,00 per le spese di mediazione, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Gli attori a fondamento della propria domanda hanno dedotto: che i propri genitori avevano sottoscritto sei buoni postali fruttiferi da L.
5.000.000 cadauno nei mesi di febbraio e marzo 1993, appartenenti alla serie “Q”; che tali buoni erano compiutamente formulati come da decreto istitutivo degli stessi (D.M.
13 giugno 1986) e riportavano sul retro i corretti tassi di interesse;
che deceduti gli intestatari, in qualità di eredi legittimi in data 26.02.2024 si recavano presso l'ufficio postale di Santa Maria di Catanzaro per la riscossione del capitale e degli interessi fino ad allora maturati per un importo finale pari ad €
143.332,93; che dal prospetto contabile elaborato dall' emergeva che gli importi Controparte_3
spettanti a titolo di interessi di rendimento erano maggiori rispetto a quelli prospettati e liquidati da che la differenza risiedeva nel diverso calcolo della tassazione degli interessi che Controparte_1
ai sensi del D.M. 23.06.1997, aveva calcolato annualmente al netto della ritenuta Controparte_1
fiscale e non già una sola volta nel momento in cui il risparmiatore avesse ottenuto il rimborso dei titoli come previsto per legge;
che la Legge, sia quando già parlava di “ritenuta d' imposta” (D.P.R. 600/73;
D.L. 556/1986 convertito in L. 759/1986) che di “imposta sostitutiva” (D.Lgs. n. 239/1996), aveva sempre individuato il dovere impositivo in capo a quando il reddito veniva percepito dal CP_1
sottoscrittore e, dunque, quando era reso disponibile allo stesso attraverso il rimborso del buono;
che, pertanto, solo al momento dell'incasso del buono (momento impositivo) versava davvero la CP_1
“ritenuta” allo Stato;
che l'applicazione della capitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta fiscale così operata da ha determinato una perdita monetaria ingiustificata in CP_1
quanto un decreto ministeriale, norma di rango secondario, non può derogare ad una norma di grado superiore (D.L.556 del 1986 e D.lgs 239/1996); che, di conseguenza, la modalità di capitalizzazione utilizzata da nei primi 20 anni sarebbe errata e i risparmiatori avrebbero il diritto a percepire ulteriori CP_1
somme non corrisposte.
Si è costituita in giudizio la quale impugnando e contestando tutti gli assunti Controparte_1
attorei ha chiesto il rigetto della domanda spiegata dai fratelli in quanto infondata in fatto ed in Pt_1
diritto con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa è stata istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti nel corso del giudizio e infine
è stata rinviata per la discussione orale.
2 2. Ciò premesso, la domanda avanzata dagli attori è infondata e, dunque, non può trovare accoglimento per tutte le ragioni che verranno di seguito illustrate.
Al fine di dirimere la questione di diritto sottoposta a questo Tribunale, che attiene essenzialmente alle modalità di applicazione della ritenuta fiscale agli interessi prodotti dai buoni fruttiferi postali, occorre prima di tutto richiamare il quadro normativo fiscale applicabile ai buoni fruttiferi oggetto di causa (n.
6 buoni di serie “Q”, emessi tra febbraio e marzo dell'anno1993).
Ebbene, giova rammentare che, in materia di buoni fruttiferi postali, la serie “Q” è stata istituita dal
D.M. 13 giugno 1986 (G.U. 28 giugno 1986 n. 148) che, all'art. 4, prevedeva: “Con effetto dal 1° luglio
1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”.
Successivamente, è intervenuto il D.L. n. 556 del 19.09.1986, poi convertito nella Legge n. 759 del
17.11.1986, rubricato “modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”, istitutivo della ritenuta erariale, secondo cui gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre del 1986 al 31 agosto 1987, sono assoggettati, ex lege, alla ritenuta erariale del 6,25%; diversamente, i Buoni Fruttiferi Postali emessi dall'1 settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta erariale del 12,50%.
Proprio l'art. 1 del D.L. 556 cit. prevedeva che “
1. Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, e equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero.
2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; la misura della ritenuta è tuttavia ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987. (…) 3. Le ritenute di cui al comma 2 sono riscosse (…) b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera d), del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, dello stesso decreto”.
3 L'art. 3, co. 2, lett. d) del d.p.r. 602/1973, nella versione all'epoca in vigore, prevedeva espressamente che “sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato (…) lett. d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26 comma 1 del decreto indicato al n.
1) maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti”.
Ai sensi dell'art. 8 terzo comma del d.pr. 602/1973: “Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro”.
Pertanto, all'atto della emissione dei buoni fruttiferi postali di cui è causa (n. 6 BFP serie “Q” emessi nel 1993), la ritenuta d'imposta era già prevista.
La ritenuta fiscale è stata poi nominalmente soppressa con il D.L. 1 aprile 1996 n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi sempre stabilita nella misura del 12,50%.
Ciò posto, può affermarsi in termini generali che la quantificazione del valore di rimborso dei buoni fruttiferi postali soggiace al regime fiscale da determinarsi alla stregua dei seguenti principi:
- tutti i buoni fruttiferi postali emessi antecedentemente al 21 settembre 1986 sono esenti da qualsiasi ritenuta erariale (D.L. 19/09/86, n. 556 convertito nella L. 17/11/86 n. 759);
- i buoni fruttiferi postali successivi, se sono stati emessi fra il 21 settembre 1986 ed il 31 agosto 1987, sono soggetti a ritenuta fiscale del 6,25% sugli interessi;
invece quelli emessi dal 1° settembre 1987
(quali quelli per cui è causa) sono soggetti alla ritenuta in misura del 12,50%.
Ai sensi dell'art. 3, comma 9, del D. Lgs n. 239 del 1996 “per i titoli a più lunga scadenza (con durata superiore ai 12 mesi) la tassazione va applicata annualmente sull'ammontare degli interessi maturato,
a prescindere dal fatto che i titoli siano o meno dotati di una cedola da riscuotere”.
In ossequio e attuazione del D.lgs. n. 239 del 1996 è stato quindi emanato il D.M. 23.6.1997 il quale, all'art. 7, ultimo comma, ha stabilito che “Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
Ne deriva che nel caso di specie, trattandosi di buoni fruttiferi postali di serie “Q”, emessi nell'anno
1993, è fuor di dubbio che debba applicarsi la previsione testé menzionata di cui al predetto D.M.
23.6.1997.
Quanto poi alle modalità di calcolo della capitalizzazione degli interessi maturati sui BFP della serie Q, ossia se la ritenuta fiscale del 12,50% - o l'imposta sostitutiva poi nella stessa percentuale -, vada
4 applicata anno per anno sugli interessi via via maturati ovvero soltanto al momento del pagamento, deve evidenziarsi quanto segue.
Gli odierni attori hanno sostenuto che la ritenuta fiscale, o l'imposta sostitutiva, debba essere applicata sugli interessi lordi maturati al momento del rimborso, ritenendo illegittima l'applicazione, da parte di
, della disposizione ex art. 7 del D.M. del 23.06.1997 in quanto contrastante con la CP_1
normativa di rango superiore all'uopo prevista (D.L. n. 556 del 19/09/1986 e ss. e D. Lgs n. 239 del
01.04.1996).
Ritiene questo Giudicante, tuttavia, che tra le predette normative non sussista alcun contrasto di natura gerarchica.
Come già affermato da una buona parte della giurisprudenza di merito, infatti, “la circostanza che la capitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta fiscale sia prevista da un provvedimento ministeriale non ha alcuna rilevanza: alle disposizioni dei decreti ministeriali che istituiscono e regolano le progressive serie di buoni fruttiferi postali, difatti, va riconosciuto il rango di norme imperative, in quanto improntate ad imprescindibili esigenze di bilancio e di contenimento della spesa pubblica (v. ordinanza Cass. civ., sez. I, n. 87/2023). Non sussiste, pertanto, il contrasto tra il DM
23.06.1997 e la normativa di rango primario poiché le norme che prevedono la detrazione dell'imposta all'atto della capitalizzazione degli interessi (secondo il principio di competenza) invece che all'atto di scadenza dell'investimento (principio di cassa) non solo sono coerenti con la disciplina di rango primario e con la normativa fiscale previgente, ma hanno altresì natura cogente in virtù degli interessi complessivamente sottesi alla disciplina dei buoni fruttiferi postali. Alle medesime considerazioni potrebbe giungersi affrontando il quesito sottoposto a questa Corte alla stregua dei principi che governano il diritto tributario. La fruttuosità dei buoni fruttiferi postali consiste fin dalle prime serie in: -interessi a tasso variabile e crescente in regime di capitalizzazione composta, per i primi venti anni: in buona sostanza, gli interessi maturati annualmente vengono sommati al capitale e
a quelli maturati negli anni precedenti;
sul montante così determinato viene poi applicato il tasso di rendimento relativo all'anno successivo;
-interessi a tasso fisso, in regime di capitalizzazione semplice, per gli anni compresi tra il ventunesimo e il trentesimo” (in tali espressi termini cfr. Corte Appello di
Venezia sentenza n. 355/2024).
Un interesse “capitalizzato” è in tutto e per tutto assimilabile ad un interesse “effettivamente incassato”, poiché idoneo ad accrescere la capacità contributiva dell'investitore-contribuente. La produzione annua dell'interesse e la sua capitalizzazione integrano senz'altro una manifestazione di ricchezza in quanto determinano un progressivo incremento delle somme investite imputate a favore del titolare del buono
5 fruttifero postale, con correlato aumento della base di calcolo degli interessi attivi. È dunque coerente con i principi generali in tema di imposizione fiscale sui redditi l'applicazione della ritenuta fiscale (poi imposta sostitutiva) al momento della produzione del reddito automaticamente reinvestito e precisamente in occasione di ciascuna capitalizzazione, che deve dunque avvenire al netto dell'imposizione fiscale (v. ord. Trib. Milano 20.12.2017; sent. Trib. Messina 6.12.2021, n. 2055/2021; sent. Trib. Brescia 5.05.2023, n. 1682; sent. Trib. Monza 9.9.2023; ord. Trib. Verona 17.6.2022; ord.
Trib. Trapani 16.06.2020, n. 78).
Anche la Suprema Corte di Cassazione ha precisato, inoltre, che “…il termine percezione deve essere inteso non già come materiale incasso, ma nel diverso senso di acquisizione definitiva dell'effettiva disponibilità giuridica del diritto. In tal senso, l'acquisizione del diritto, e il presupposto dell'obbligazione tributaria, può avvenire anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale incasso, elemento che può anche mancare. La produzione di nuova ricchezza tassabile non è necessariamente correlata al momento della percezione effettiva del credito, potendo avvenire anche senza il pagamento in danaro, attraverso il compimento di "atti di disposizione del diritto"” (Cass. civ.,
Sez. V, ord., n. 2082/2021).
Vale poi la pena di ricordare che il potere delle fonti ministeriali di variare il regime di rendimento per i buoni già emessi dà luogo ad un fenomeno di integrazione extra-testuale del contenuto ai sensi dell'art. 1339 c.c. (v. Cass. S.U. n. 3963/19 secondo cui i decreti ministeriali attuativi della delega di cui all'art. 173 DPR n. 156/1973, tra cui anche il DM Tesoro del 23.6.1997, hanno il potere di integrare il contratto relativo ai buoni postali fruttiferi, in virtù del disposto di cui all'art. 1339 c.c., secondo cui le clausole ed i prezzi di beni e servizi imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti, sicché non può affatto dubitarsi dell'efficacia cogente del D.M. qui in contestazione nella parte in cui ha espressamente previsto che gli interessi maturati per i buoni della serie Q, quali quelli per cui è causa, si capitalizzino al netto della ritenuta fiscale).
In sostanza, “le previsioni contenute nei decreti ministeriali, così come richiamate dal Codice postale del 1973, assurgono al rango di norme imperative e determinano in via automatica l'integrazione eteronoma dei contratti già in essere, di tal ché nuovi saggi di interesse previsti per i buoni di nuova emissione dovranno essere applicati in ogni caso, in virtù del disposto di cui all'art. 1339 c.c.” (v. sentenze della Corte d'Appello di Milano n. 435/2020 e n. 5455/2019).
In particolare, l'art. 7 del D.M. 23 giugno 1997, che si applica al caso di specie e che ha previsto che per i buoni della serie Q, R e S emessi fino al 31 dicembre 1996, gli interessi continueranno per i primi
6 venti anni di vita del titolo ad essere capitalizzati annualmente ma al netto della ritenuta fiscale, e senza capitalizzazione dal 21° al 30° anno, assurge, appunto, a rango di norma cogente.
Pertanto, nella fattispecie esaminanda la capitalizzazione degli interessi è stata correttamente liquidata annualmente ed al netto della ritenuta fiscale, così come previsto dall'art. 7, comma 3, del D.M. del 23 giugno 1997.
Ne consegue che non può trovare fondamento il calcolo operato dagli attori relativo alla capitalizzazione annua degli interessi al lordo della stessa imposta, proprio alla luce della summenzionata norma che ha disciplinato l'imposizione fiscale anche in relazione alla tipologia di buoni fruttiferi postali oggetto di causa. Solo per i buoni fruttiferi postali emessi a partire dal 1.07.1997, infatti, gli interessi per i primi venti anni del titolo, vengono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva.
In conclusione, in virtù di tutta la normativa vigente in materia nonché dell'interpretazione ermeneutica elaborata dalla giurisprudenza prevalente, è legittima l'operazione effettuata da in Controparte_1
ordine alla capitalizzazione annua degli interessi al netto della ritenuta erariale per i buoni fruttiferi postali nei confronti dei germani con la conseguenza che alcuna ulteriore somma, oltre a quella Pt_1
già liquidata, è dovuta agli attori a rimborso dei buoni oggetto di causa.
3. La novità delle questioni affrontate in uno alla loro particolare complessità e alle incertezze giurisprudenziali che si registrano in subiecta materia giustificano una pronuncia di compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- respinge la domanda avanzata da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
[...]
-compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Catanzaro, lì 13.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Carmen Ranieli
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