Art. 16. Rinvio ad altre disposizioni
Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge 2 agosto 1952, n. 1221 , e successive modificazioni e integrazioni.
Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge 2 agosto 1952, n. 1221 , e successive modificazioni e integrazioni.