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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 06/06/2024, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2089/2023 R.G., promossa
DA
in persona della procuratrice , con l'avv. Parte_1 Parte_2
CUTOLO DANIELE
ATTRICE IN APPELLO
CONTRO
con l'avv. PIANA ANTONELLO e l'avv. LADU MANUELA CP_1
CONVENUTO IN APPELLO
Causa in punto di appello avverso la sentenza 241 del 2023 del Giudice di pace di
Sassari, decisa ex artt. 127 ter, 350 bis e 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata ha adito il Giudice di pace di Sassari, CP_1
esponendo di aver concluso nel 2013 con la banca avversaria un contratto di finanziamento con cessione del quinto di cui ha indicato le condizioni economiche e dolendosi di aver versato la somma di Euro 2.550,00 per un'attività di intermediazione finanziaria svolta da un agente, di cui ha contestato la partecipazione, l'attività e l'effettivo pagamento e il cui intervento avrebbe dovuto risultare da un separato contratto scritto. Ha anche negato che l'attività di detto soggetto meriti remunerazione, essendosi limitato l'agente a proporre i prodotti finanziari del soggetto per il quale ha operato in esclusiva, svolgendo un'attività istruttoria già separatamente pagata e prestando una non meglio precisata assistenza in tutte le fasi dell'operazioni. Ancora, ha ritenuto che il costo previsto abbia determinato un significativo squilibrio giuridico tra obbligazioni e diritti rilevante ai sensi dell'art. 33 del codice del consumo e che sia stato previsto da una clausola vessatoria sia ex art. 33 lett. n) che ex art. 36 lett. c) del codice del consumo. Lamentando anche la violazione dei criteri di chiarezza e trasparenza (incidente sulla stessa corretta formazione della sua volontà negoziale), ha agito per la condanna della banca alla restituzione della somma di Euro 2950,00, di cui
Euro 2550,00 per la commissione di intermediazione oltre interessi al tasso di contratto ed Euro 400,00 per rimborso delle spese di mediazione.
Si è costituita la convenuta che ha evidenziato come l'attore abbia sottoscritto il contratto con l'intermediazione di dopo aver avuto integrale conoscenza di CP_2
tutte le condizioni applicate ed accettate (anche previa consegna del modulo . Ha Tes_1
riconosciuto di essersi avvalsa per la promozione e il collocamento dei prodotti finanziari della stabile collaborazione di che aveva operato solo per suo conto CP_2
e senza dunque rivestire il ruolo di intermediario, dal quale soltanto sarebbe sorta le necessità del contratto scritto di cui all'art. 125 novies T.U.B. Ribadita l'irrilevanza dell'eventuale squilibrio economico tra le prestazioni, ha rilevato come la commissione di cui alla citazione, chiaramente esposta nel contratto (e che, se anche mal riportata nel TAEG, non sarebbe divenuta per ciò stesso nulla), aveva remunerato prestazioni e servizi direttamente connessi all'erogazione del mutuo e in particolare quelle svolte da a cui faceva capo la rete di vendita indiretta e a cui, come da documentazione CP_2
prodotta, era stata versata la provvigione. Ha contestato anche la presunta vessatorietà della relativa clausola e concluso per il rigetto delle domande avversarie. Le istanze del hanno trovato accoglimento, posto che il Giudice di prima istanza CP_1
ha ritenuto nulle le commissioni bancarie, finanziare ed accessorie perché prive di giustificazione causale, non in linea con i canoni di trasparenza e correttezza e con le disposizioni di cui all'art. 124 bis commi 5 e 6 T.U.B. e relative ad attività inesistenti, impossibili o già ricadenti nella normale gestione del credito e remunerate con gli interessi corrispettivi, oltre che integranti in parte una duplicazione di altri costi o riferite ad attività di cui aveva beneficiato solo la mutuante, vessatorie e relative all'intervento di un soggetto con il quale avrebbe dovuto essere concluso un contratto in forma scritta, come da art. 125 novies T.U.B. E' stata, poi, valutata negativamente l'incidenza della clausola e del suo costo sullo squilibrio giuridico ed economico del contratto.
Avverso la citata pronuncia ha proposto appello , sostenendo l'erroneità Parte_1
della sentenza nelle parti in cui ha ritenuto le commissioni rete distributiva prive di giustificazione causale, ha dichiarato la nullità della relativa clausola mediante una valutazione meramente settoriale e atomistica della causa, non ha riconosciuto l'autonomia negoziale delle parti e ha considerato la violazione dei doveri di comportamento dell'agente o del finanziatore come causa di nullità delle clausole contrattuali e non invece come eventuale fonte di responsabilità rilevante ai fini risarcitori. Ha contestato anche il giudizio di vessatorietà della clausola, frutto di una valutazione di adeguatezza del quantum delle spese delle commissioni preclusa dall'art. 34 comma secondo del codice del consumo, e ritenuta erronea la sentenza nella parte in cui ha ritenuto violato l'art. 125 novies T.U.B., non applicabile all'agente che, come nel caso di specie, aveva operato su suo solo mandato. Infine, ha impugnato la sentenza nella parte in cui l'ha condannata al pagamento delle spese di mediazione.
All'accoglimento dell'appello ha resistito la difesa del che ha riproposto gli CP_1
argomenti già diffusamente illustrati nel precedente grado di giudizio.
La causa è approdata alla decisione ex artt. 127 ter, 350 bis e 281 sexies c.p.c. Occorre rilevare come solo in sede di appello parte attrice si sia doluta della pretesa di di vedersi rimborsati anche i costi di mediazione, presente fin dall'atto di CP_1
citazione introduttivo del precedente grado di giudizio e a cui nel corposo atto di comparsa di costituzione e risposta del 06/12/2022 non è stata mossa alcuna opposizione.
Il giudizio interessa unicamente la legittimità della pretesa della somma di Euro
2550,00, quale commissione rete distributiva che secondo le diciture di contratto si riferisce ai costi ed oneri sopportati per l'attività svolta dalla rete di vendita diretta o indiretta (rispettivamente delle filiali o degli agenti in attività finanziaria o intermediari finanziari) sia in fase di istruttoria della pratica sia nel corso della durata del contratto, come ad esempio le commissioni sostenute per ricercare e attivare la soluzione finanziaria di interesse del cedente, la raccolta e verifica preventiva della documentazione fornita dal cedente, l'assistenza al cedente in tutte le fasi e in tutti gli adempimenti precedenti all'erogazione del prestito, la ricezione dell'assegno e del bonifico corrispondente, la gestione della notifica presso il debitore ceduto e ad ogni altra attività prestata connessa al contratto.
Ora, è pacifico che agli obblighi restitutori di capitale ed interessi corrispettivi previsti dal contratto di mutuo possano accedere altri oneri che influiscono sul costo complessivo del credito (di qui il TAEG); questi, tuttavia, devono necessariamente trovare una loro giustificazione e, dunque, corrispondere ad un vantaggio contrattuale per chi li sopporta, cioè ad un quid pluris rispetto alle tipiche prestazioni dello schema negoziale di riferimento (il prestito di denaro nel caso che interessa). Ora, secondo le indicazioni di contratto sopra riportate le attività indicate non giustificano alcun costo ulteriore a carico del consumatore, perché riguardano attività che, oltre a doppiare in parte quelle già rientranti nelle spese di istruttoria, rientrano già nello schema negoziale tipico del contratto di mutuo. Insomma, nessuna di quelle attività come descritte in contratto rappresenta un ulteriore servizio di cui si avvantaggia il contraente finanziato, ulteriore rispetto alle attività necessariamente insite nella formazione e manifestazione del consenso e nel perfezionamento e nell'esecuzione del contratto o ulteriore rispetto ai costi di impresa che dovrebbero essere già remunerati con gli interessi corrispettivi.
In effetti, si assiste, oltre che all'addebito al consumatore di spese strumentali all'accordo e che anche egli potrebbe aver sostenuto (ad esempio per la ricerca di mercato della più confacente soluzione finanziaria), ad uno smembramento dei costi di impresa che dovrebbero invece tutti essere coperti dagli interessi corrispettivi: questi, infatti, rappresentano i ricavi di impresa che si distinguono dagli utili, per individuare i quali vanno detratti i costi, cioè tutte le spese sopportate per offrire il bene o servizio.
E ciò non significa impedire all'imprenditore di recuperarle: lo farà, ma richiedendo il pagamento di tassi di interesse maggiori (sempre contenuti nei limiti di legge).
Diversamente, operando con l'imposizione di questo genere di commissioni, la finanziaria finisce per ottenere ricavi coincidenti con gli utili, perché il costo di impresa
(che si compone non solo di quelli della propria organizzazione aziendale ma anche di quella di terzi, di cui ci si avvale per propria scelta e che opera – come più volte precisato dall'appellante – su mandato e nell'interesse di questa), anziché essere detratto dai ricavi, è addossato all'altro contraente e ripartito tra tutti i consumatori. Per fare un esempio, è come se all'acquirente finale di un prodotto venisse fatta pagare, oltre al prezzo (che è già determinato in funzione dei costi di produzione e dello sperato utile), una percentuale dell'intero costo (distribuito tra tutti gli acquirenti) per l'approvvigionamento della materia prima o per lo stipendio del commesso addetto alla vendita (paragonabile a quello di chi si occupa di contabilizzare i pagamenti o inoltrare le comunicazioni). Esclusa la legittimità di commissioni che sono dirette a remunerare le attività che già confluiscono nello schema negoziale tipico (perché appartengono alla formazione e manifestazione della volontà contrattuale o all'esecuzione del contratto)
o che rappresentano costi di impresa e che non si giustificano dunque sulla base di nessuna prestazione ulteriore a favore del mutuatario, non può riconoscersi alcuna debenza alle commissioni in esame per la carenza di causa giustificatrice. Certamente la sottoscrizione e dunque l'accettazione della spesa in sede di formazione della volontà negoziale non può dotare di causa dei costi che ne sono originariamente privi;
analogamente la loro inclusione nel TAEG non sana il difetto causale originario, il cui riconoscimento anche in questa sede rende superfluo esaminare gli altri motivi d'appello.
Pertanto, va condivisa la valutazione già contenuta nella sentenza di primo grado che deve essere interamente confermata.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza e se ne dispone la distrazione in favore dell'avv. Antonello Piana dichiaratosi antistatario.
Si rigetta in difetto dei presupposti la domanda ex art. 96 c.p.c.
Si dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
115 del 2002.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello avverso la sentenza 241 del 2023 del Giudice di pace di Sassari che per l'effetto conferma;
- condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in Parte_1
Euro 1.200,00 oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Antonello Piana dichiaratosi antistatario;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. 115 del 2002.
Sassari, 6/06/2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2089/2023 R.G., promossa
DA
in persona della procuratrice , con l'avv. Parte_1 Parte_2
CUTOLO DANIELE
ATTRICE IN APPELLO
CONTRO
con l'avv. PIANA ANTONELLO e l'avv. LADU MANUELA CP_1
CONVENUTO IN APPELLO
Causa in punto di appello avverso la sentenza 241 del 2023 del Giudice di pace di
Sassari, decisa ex artt. 127 ter, 350 bis e 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata ha adito il Giudice di pace di Sassari, CP_1
esponendo di aver concluso nel 2013 con la banca avversaria un contratto di finanziamento con cessione del quinto di cui ha indicato le condizioni economiche e dolendosi di aver versato la somma di Euro 2.550,00 per un'attività di intermediazione finanziaria svolta da un agente, di cui ha contestato la partecipazione, l'attività e l'effettivo pagamento e il cui intervento avrebbe dovuto risultare da un separato contratto scritto. Ha anche negato che l'attività di detto soggetto meriti remunerazione, essendosi limitato l'agente a proporre i prodotti finanziari del soggetto per il quale ha operato in esclusiva, svolgendo un'attività istruttoria già separatamente pagata e prestando una non meglio precisata assistenza in tutte le fasi dell'operazioni. Ancora, ha ritenuto che il costo previsto abbia determinato un significativo squilibrio giuridico tra obbligazioni e diritti rilevante ai sensi dell'art. 33 del codice del consumo e che sia stato previsto da una clausola vessatoria sia ex art. 33 lett. n) che ex art. 36 lett. c) del codice del consumo. Lamentando anche la violazione dei criteri di chiarezza e trasparenza (incidente sulla stessa corretta formazione della sua volontà negoziale), ha agito per la condanna della banca alla restituzione della somma di Euro 2950,00, di cui
Euro 2550,00 per la commissione di intermediazione oltre interessi al tasso di contratto ed Euro 400,00 per rimborso delle spese di mediazione.
Si è costituita la convenuta che ha evidenziato come l'attore abbia sottoscritto il contratto con l'intermediazione di dopo aver avuto integrale conoscenza di CP_2
tutte le condizioni applicate ed accettate (anche previa consegna del modulo . Ha Tes_1
riconosciuto di essersi avvalsa per la promozione e il collocamento dei prodotti finanziari della stabile collaborazione di che aveva operato solo per suo conto CP_2
e senza dunque rivestire il ruolo di intermediario, dal quale soltanto sarebbe sorta le necessità del contratto scritto di cui all'art. 125 novies T.U.B. Ribadita l'irrilevanza dell'eventuale squilibrio economico tra le prestazioni, ha rilevato come la commissione di cui alla citazione, chiaramente esposta nel contratto (e che, se anche mal riportata nel TAEG, non sarebbe divenuta per ciò stesso nulla), aveva remunerato prestazioni e servizi direttamente connessi all'erogazione del mutuo e in particolare quelle svolte da a cui faceva capo la rete di vendita indiretta e a cui, come da documentazione CP_2
prodotta, era stata versata la provvigione. Ha contestato anche la presunta vessatorietà della relativa clausola e concluso per il rigetto delle domande avversarie. Le istanze del hanno trovato accoglimento, posto che il Giudice di prima istanza CP_1
ha ritenuto nulle le commissioni bancarie, finanziare ed accessorie perché prive di giustificazione causale, non in linea con i canoni di trasparenza e correttezza e con le disposizioni di cui all'art. 124 bis commi 5 e 6 T.U.B. e relative ad attività inesistenti, impossibili o già ricadenti nella normale gestione del credito e remunerate con gli interessi corrispettivi, oltre che integranti in parte una duplicazione di altri costi o riferite ad attività di cui aveva beneficiato solo la mutuante, vessatorie e relative all'intervento di un soggetto con il quale avrebbe dovuto essere concluso un contratto in forma scritta, come da art. 125 novies T.U.B. E' stata, poi, valutata negativamente l'incidenza della clausola e del suo costo sullo squilibrio giuridico ed economico del contratto.
Avverso la citata pronuncia ha proposto appello , sostenendo l'erroneità Parte_1
della sentenza nelle parti in cui ha ritenuto le commissioni rete distributiva prive di giustificazione causale, ha dichiarato la nullità della relativa clausola mediante una valutazione meramente settoriale e atomistica della causa, non ha riconosciuto l'autonomia negoziale delle parti e ha considerato la violazione dei doveri di comportamento dell'agente o del finanziatore come causa di nullità delle clausole contrattuali e non invece come eventuale fonte di responsabilità rilevante ai fini risarcitori. Ha contestato anche il giudizio di vessatorietà della clausola, frutto di una valutazione di adeguatezza del quantum delle spese delle commissioni preclusa dall'art. 34 comma secondo del codice del consumo, e ritenuta erronea la sentenza nella parte in cui ha ritenuto violato l'art. 125 novies T.U.B., non applicabile all'agente che, come nel caso di specie, aveva operato su suo solo mandato. Infine, ha impugnato la sentenza nella parte in cui l'ha condannata al pagamento delle spese di mediazione.
All'accoglimento dell'appello ha resistito la difesa del che ha riproposto gli CP_1
argomenti già diffusamente illustrati nel precedente grado di giudizio.
La causa è approdata alla decisione ex artt. 127 ter, 350 bis e 281 sexies c.p.c. Occorre rilevare come solo in sede di appello parte attrice si sia doluta della pretesa di di vedersi rimborsati anche i costi di mediazione, presente fin dall'atto di CP_1
citazione introduttivo del precedente grado di giudizio e a cui nel corposo atto di comparsa di costituzione e risposta del 06/12/2022 non è stata mossa alcuna opposizione.
Il giudizio interessa unicamente la legittimità della pretesa della somma di Euro
2550,00, quale commissione rete distributiva che secondo le diciture di contratto si riferisce ai costi ed oneri sopportati per l'attività svolta dalla rete di vendita diretta o indiretta (rispettivamente delle filiali o degli agenti in attività finanziaria o intermediari finanziari) sia in fase di istruttoria della pratica sia nel corso della durata del contratto, come ad esempio le commissioni sostenute per ricercare e attivare la soluzione finanziaria di interesse del cedente, la raccolta e verifica preventiva della documentazione fornita dal cedente, l'assistenza al cedente in tutte le fasi e in tutti gli adempimenti precedenti all'erogazione del prestito, la ricezione dell'assegno e del bonifico corrispondente, la gestione della notifica presso il debitore ceduto e ad ogni altra attività prestata connessa al contratto.
Ora, è pacifico che agli obblighi restitutori di capitale ed interessi corrispettivi previsti dal contratto di mutuo possano accedere altri oneri che influiscono sul costo complessivo del credito (di qui il TAEG); questi, tuttavia, devono necessariamente trovare una loro giustificazione e, dunque, corrispondere ad un vantaggio contrattuale per chi li sopporta, cioè ad un quid pluris rispetto alle tipiche prestazioni dello schema negoziale di riferimento (il prestito di denaro nel caso che interessa). Ora, secondo le indicazioni di contratto sopra riportate le attività indicate non giustificano alcun costo ulteriore a carico del consumatore, perché riguardano attività che, oltre a doppiare in parte quelle già rientranti nelle spese di istruttoria, rientrano già nello schema negoziale tipico del contratto di mutuo. Insomma, nessuna di quelle attività come descritte in contratto rappresenta un ulteriore servizio di cui si avvantaggia il contraente finanziato, ulteriore rispetto alle attività necessariamente insite nella formazione e manifestazione del consenso e nel perfezionamento e nell'esecuzione del contratto o ulteriore rispetto ai costi di impresa che dovrebbero essere già remunerati con gli interessi corrispettivi.
In effetti, si assiste, oltre che all'addebito al consumatore di spese strumentali all'accordo e che anche egli potrebbe aver sostenuto (ad esempio per la ricerca di mercato della più confacente soluzione finanziaria), ad uno smembramento dei costi di impresa che dovrebbero invece tutti essere coperti dagli interessi corrispettivi: questi, infatti, rappresentano i ricavi di impresa che si distinguono dagli utili, per individuare i quali vanno detratti i costi, cioè tutte le spese sopportate per offrire il bene o servizio.
E ciò non significa impedire all'imprenditore di recuperarle: lo farà, ma richiedendo il pagamento di tassi di interesse maggiori (sempre contenuti nei limiti di legge).
Diversamente, operando con l'imposizione di questo genere di commissioni, la finanziaria finisce per ottenere ricavi coincidenti con gli utili, perché il costo di impresa
(che si compone non solo di quelli della propria organizzazione aziendale ma anche di quella di terzi, di cui ci si avvale per propria scelta e che opera – come più volte precisato dall'appellante – su mandato e nell'interesse di questa), anziché essere detratto dai ricavi, è addossato all'altro contraente e ripartito tra tutti i consumatori. Per fare un esempio, è come se all'acquirente finale di un prodotto venisse fatta pagare, oltre al prezzo (che è già determinato in funzione dei costi di produzione e dello sperato utile), una percentuale dell'intero costo (distribuito tra tutti gli acquirenti) per l'approvvigionamento della materia prima o per lo stipendio del commesso addetto alla vendita (paragonabile a quello di chi si occupa di contabilizzare i pagamenti o inoltrare le comunicazioni). Esclusa la legittimità di commissioni che sono dirette a remunerare le attività che già confluiscono nello schema negoziale tipico (perché appartengono alla formazione e manifestazione della volontà contrattuale o all'esecuzione del contratto)
o che rappresentano costi di impresa e che non si giustificano dunque sulla base di nessuna prestazione ulteriore a favore del mutuatario, non può riconoscersi alcuna debenza alle commissioni in esame per la carenza di causa giustificatrice. Certamente la sottoscrizione e dunque l'accettazione della spesa in sede di formazione della volontà negoziale non può dotare di causa dei costi che ne sono originariamente privi;
analogamente la loro inclusione nel TAEG non sana il difetto causale originario, il cui riconoscimento anche in questa sede rende superfluo esaminare gli altri motivi d'appello.
Pertanto, va condivisa la valutazione già contenuta nella sentenza di primo grado che deve essere interamente confermata.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza e se ne dispone la distrazione in favore dell'avv. Antonello Piana dichiaratosi antistatario.
Si rigetta in difetto dei presupposti la domanda ex art. 96 c.p.c.
Si dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
115 del 2002.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello avverso la sentenza 241 del 2023 del Giudice di pace di Sassari che per l'effetto conferma;
- condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in Parte_1
Euro 1.200,00 oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Antonello Piana dichiaratosi antistatario;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. 115 del 2002.
Sassari, 6/06/2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella