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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 03/04/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, ha depositato, a seguito dell'udienza del
4.03.2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°623/2020 RG
TRA nata a [...] il [...] e residente in [...]alla c/da Dorinchi, cf: Parte_1
, in qualità di erede di nato a [...] il [...], C.F._1 Persona_1 rappresentata e difesa dall' avv. Antonella Bartucca cf:: ( ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio sito in Filadelfia alla Via Gemelli, come da procura in atti.
- Ricorrente -
l' (C.F. ), con sede in Roma alla Controparte_1 P.IVA_1 via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall' Avv. Giacinto Greco e dall'Avv. Pugliano Maria Teresa, giusta procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Via Saverio d'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale ). CP_1
- Resistente -
OGGETTO: Ripetizione indebito previdenziale – ricalcolo pensione estera
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 22.05.2020, premetteva che l' , con nota del giorno 8.10.2019 Parte_1 CP_1 pervenuta il 24.10.2019, comunicava che, nel periodo dal 1°.12.1997 al 30.04.2006, erano stati corrisposti euro
20.984,96, sulla pensione cat. IO n. 19034922 del sig. (padre deceduto della ricorrente), non Persona_1
1 spettanti, con la seguente motivazione “sono state riscosse quote di integrazione al minimo non spettanti a causa del possesso di redditi personali di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
La ricorrente, eccepiva l'indeterminatezza della richiesta di ripetizione di indebito, la prescrizione decennale del credito, la decadenza annuale ex art. 13, comma 2, della Legge n. 412/91.
Nel merito, affermava, in ogni caso, la applicabilità, al caso di specie, della sanatoria ex art. 52 L.
n. 88/89 e art. 13 L. n. 412/91 per insussistenza del dolo da parte del ricorrente e, comunque, la illegittimità della richiesta di ripetizione di indebito per lesione del principio di legittimo affidamento, quale espressione dei principi generali di correttezza e buona fede, trattandosi di fatto imputabile ad errore dell'Ente.
Chiedeva, pertanto, accertare e dichiarare l'irripetibilità delle somme, con vittoria di spese di lite.
2. Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio precisando che: CP_1
1) Il signor , deceduto in data 08.04.2015, era titolare dell'assegno di invalidità cat. IO Persona_1
n. 19034922, con decorrenza dall'anno 1997;
2) in data 25.02.2004, il presentava domanda di pensione di vecchiaia a carico di stato estero Per_1
CP_ (Svizzera) (v. all.n.1 fascicolo;
3) a seguito della predetta domanda, l'ente inviava all' di Vibo Valentia estratto CP_2 CP_1 contributivo, al fine della liquidazione della pensione in c.d. convenzione;
CP_
4) da tale estratto l si avvedeva che i periodi di lavoro svolti in Svizzera si sovrapponevano alla contribuzione agricola versata in Italia, per cui la pensione di invalidità veniva ricalcolata generando l'indebito, derivante dalla corresponsione di importi superiori al dovuto sulla pensione per il periodo dal 01/12/97 al 04.04.2006 (v. all.n.2);
5) l'indebito veniva comunicato al signor in data 04.04.2006, 12.04.2006 e sollecitato Persona_1 in data 07.06.2010 (v. all.ti n. 3-4-5);
6) a seguito di dette comunicazioni, il signor in data 30.06.2010, presentava richiesta di Per_1 rateizzazione del debito per € 150,00 recuperate dall' a partire da agosto 2010 sulla pensione CP_1 cat. IO n.190349222 fino alla data del decesso avvenuto in data 08.04.2015 (v. all. n. 6);
7) l'indebito originario per l'importo di € 32.358,30 si riduceva ad € 20.984,96 e veniva richiesto alla ricorrente nella qualità di erede del de cuius (v. all.ti 8 -9).
Ritenuta, pertanto, la legittimità della richiesta di indebito stante la insussistenza di errori da parte CP_ dell' l'ente concludeva chiedendo il rigetto delle eccezioni preliminari di decadenza e di prescrizione formulate in ricorso e il rigetto nel merito della domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2 3. A seguito di alcuni rinvii, lette le note depositate dalle parti, a seguito dell'udienza del 4.3.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, ai sensi degli art. 127 e 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazioni contestuali.
4. Il ricorso va rigettato, in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi che seguono.
Preliminarmente si rileva, in punto disciplina normativa applicabile al caso di specie, quanto segue:
- l'art. 52, comma 2, della Legge n. 88 del 1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato.
- L'art. 13, comma 1, della Legge n. 412 del 1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa (cfr. Corte Cost. n. 3 del 1993), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, co. 2, L. n. 88/89 riguarda le somme indebitamente corrisposte per «errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore» e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.
L'indebito pensionistico per essere ripetibile, deve pertanto derivare da errore CP_1 imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' CP_1
- L'art. 13, co. 2, della citata legge n. 412 dispone che l' «procede annualmente alla CP_1 verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza».
L'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, CP_1 prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (v. ex multis Cass. n. 3802 e n. 15039 del 2019;
Cass. n. 953 del 2012, Cass. n. 1228 del 2011, Cass. n. 18551 del 2017). CP_
5. Orbene, dagli atti di causa emerge come l' non abbia commesso alcun errore ma piuttosto il ricorrente ha omesso di comunicare i redditi da pensione estera, di Persona_1
CP_ cui l' veniva a conoscenza solo a seguito di comunicazione da parte dell'Ente svizzero.
Tale circostanza appare pacifica, in quanto, non specificamente contestata dalla parte ricorrente.
3 CP_
Inoltre, va rilevato che parte ricorrente, a fronte dei rilievi dell' non ha in alcun modo dato prova, neanche nelle note in sostituzione di udienza, che la formazione dell'indebito fosse esclusiva responsabilità dell' o comunque imputabile ad un errore dell'Ente e che il CP_1 ricorrente non avesse in alcun fornito alcun apporto causale alla formazione dell'indebito, provando di aver comunicato i redditi provenienti da pensione estera percepiti fin dal 1997.
Sul punto, si rileva, che risulta ormai consolidato il principio generale secondo cui è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione, prescritti da specifiche norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente (cfr. ex multis Cass. n. 1919/2018).
Si è anche precisato che nell'indebito previdenziale “il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione, personale
e patrimoniale, dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (così Cass. nn.
21019 del 2007, 12097 del 2013 e 27096 del 2018).
6. Inoltre, appare assorbente la circostanza che, in continuità con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di indebito previdenziale, il pensionato che chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli (v., fra le tante, Cass. n. 1228 del 2011; Cass. n.2739 del 2016; Cass. n. 31832 del 2019).
Nel caso di specie, alcun diritto alla prestazione sussisteva a favore del ricorrente avendo egli omesso di comunicare di aver lavorato anche all'estero ai fini del computo esatto della prestazione medesima cui aveva diritto.
7. Deve, infine, essere rigettata l'eccezione formulata da parte opponente in merito alla presunta scadenza del termine di 1 anno previsto dall'art. 13 L.412/1991 a pena di decadenza per la richiesta di restituzione di indebito.
Sul punto la recente sentenza della Corte di Cassazione del 30 giugno 2021, n. 18615 ha avuto modo di precisare che:
4 “Come già affermato da questa Corte (v. Cass. n. 3802 del 2019), la norma non ha riguardo
(solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi.
22. Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare annualmente, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), e ad un anno successivo entro cui deve procedersi al recupero
23 II significato dell'avverbio annualmente è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
24. Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, co. 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
25. Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass.n.
953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare”.
Ne consegue che, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, l'art. 13, co.
2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla verifica e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero.
In altre parole, il termine previsto dalla norma decorre da quando l'Ente è venuto a conoscenza di un dato fatto (mutamento del dato reddituale, decesso del pensionato etc.), tenuto conto della complessità dell'attività svolta e del numero dei soggetti CP_ pensionati/assicurati che l' deve gestire. CP_
Nel caso di specie, tale termine è stato rispettato posto che l' è venuta a conoscenza non prima del febbraio 2004 della percezione di pensione estera (circostanza pacifica in quanto riconosciuta anche dalla parte ricorrente) ha effettuato i relativi accertamenti nel corso del
5 2005 e in data 04.04.2006 ha comunicato al l'indebito (v. all. 3 produzione documentale Per_1
CP_
.
8. Si ritiene, inoltre, che il termine di prescrizione non sia maturato in quanto il Persona_1 ha formulato richiesta di rateizzazione del debito in data 30.06.2010, per € 150,00 (v. all. n.
6) recuperati dall' a partire da agosto 2010 sulla pensione cat. IO n.190349222, fino alla CP_1 data del decesso avvenuto in data 08.04.2015. e l'indebito è stato richiesto agli eredi, tra cui la ricorrente , in data 24.10.2019. Parte_1
Sul punto la Corte di Cassazione (in fattispecie relativa a debiti tributari), ha stabilito il principio generale, da ritenersi applicabile anche al caso di specie, secondo cui la richiesta di rateizzazione delle cartelle esattoriali interrompe la prescrizione e costituisce riconoscimento del debito (Cass. Civ. Ord. N.27504 del 23.10.2024).
9. Va, infine, rilevato che, in tema di indebito pensionistico, la recentissima giurisprudenza di legittimità ha ribadito, in un caso analogo, che “l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale
e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.”
Cass, Sez. Lav, Ordinanza n. 5984 del 23/02/2022 (Rv. 663999 - 01).
Tali principi sono stati applicati anche nel caso di indebito assistenziale come nel caso di specie, laddove è stato affermato: (cfr. ex multis, Cass. Sez. Lav. n. 13915 del 20.05.2021),
“in tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con
6 modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.”.
E' stato, inoltre, affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art.
38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)”. (cfr. Cass. Sez.
6 -Lav. ordinanza n. 13223 del 30.06.2020).
La sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito è stata, invece, esclusa nell'ipotesi di violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all della situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla CP_1 percezione della predetta prestazione (cfr. Cass. Sez.
6 - Lav. ordinanza n. 10642 del 16.04.2019).
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, delineato la fattispecie del dolo dell'accipiens, statuendo che “Le normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali (nella specie, assegno di invalidità civile), limitano l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell'indebito, prevedendo la irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono l'applicabilità di detta disposizione di favore nel caso di dolo del beneficiario. Tale stato soggettivo consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che
l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente. Pertanto, anche se la relativa prova è fornita prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento
7 fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato, anche negli altri casi, come nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore
e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione.” (cfr. Cass. Sez. lav. n. 1978 del 3.02.2004).
Applicando i suddetti principi di diritto al caso di specie, si ritiene che l' abbia CP_1 legittimamente proceduto al recupero dell'indebito, atteso che l'erogazione dell'assegno di invalidità in misura superiore al dovuto è dipesa dall'omessa comunicazione dei redditi derivanti dalla pensione estera percepita dal ricorrente trattandosi di dati reddituali di cui l' non era a conoscenza, né poteva conoscere perché non dichiarati all'amministrazione CP_1 finanziaria. CP_
Ed infatti, correttamente l' ha rilevato che solo a seguito dell'invio da parte della
[...]
dell'estratto contributivo estero ai fini della liquidazione della pensione in c.d. Pt_2 convenzione, l' si è avveduto che risultava “una sovrapposizione di periodi CP_1 contributivi per gli stessi anni che non potevano essere valorizzati contestualmente nella quota estera e nella quota italiana di pensione. Pertanto da detta operazione è scaturito un indebito poichè il ricorrente aveva percepito la quota di pensione italiana in misura maggiore rispetto a quanto effettivamente spettante”.
Tenuto conto di quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.
10. Stante la controvertibilità della questione esaminata e la natura giuridica delle parti, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Lamezia Terme, 3/4/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, ha depositato, a seguito dell'udienza del
4.03.2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°623/2020 RG
TRA nata a [...] il [...] e residente in [...]alla c/da Dorinchi, cf: Parte_1
, in qualità di erede di nato a [...] il [...], C.F._1 Persona_1 rappresentata e difesa dall' avv. Antonella Bartucca cf:: ( ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio sito in Filadelfia alla Via Gemelli, come da procura in atti.
- Ricorrente -
l' (C.F. ), con sede in Roma alla Controparte_1 P.IVA_1 via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall' Avv. Giacinto Greco e dall'Avv. Pugliano Maria Teresa, giusta procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Via Saverio d'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale ). CP_1
- Resistente -
OGGETTO: Ripetizione indebito previdenziale – ricalcolo pensione estera
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 22.05.2020, premetteva che l' , con nota del giorno 8.10.2019 Parte_1 CP_1 pervenuta il 24.10.2019, comunicava che, nel periodo dal 1°.12.1997 al 30.04.2006, erano stati corrisposti euro
20.984,96, sulla pensione cat. IO n. 19034922 del sig. (padre deceduto della ricorrente), non Persona_1
1 spettanti, con la seguente motivazione “sono state riscosse quote di integrazione al minimo non spettanti a causa del possesso di redditi personali di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
La ricorrente, eccepiva l'indeterminatezza della richiesta di ripetizione di indebito, la prescrizione decennale del credito, la decadenza annuale ex art. 13, comma 2, della Legge n. 412/91.
Nel merito, affermava, in ogni caso, la applicabilità, al caso di specie, della sanatoria ex art. 52 L.
n. 88/89 e art. 13 L. n. 412/91 per insussistenza del dolo da parte del ricorrente e, comunque, la illegittimità della richiesta di ripetizione di indebito per lesione del principio di legittimo affidamento, quale espressione dei principi generali di correttezza e buona fede, trattandosi di fatto imputabile ad errore dell'Ente.
Chiedeva, pertanto, accertare e dichiarare l'irripetibilità delle somme, con vittoria di spese di lite.
2. Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio precisando che: CP_1
1) Il signor , deceduto in data 08.04.2015, era titolare dell'assegno di invalidità cat. IO Persona_1
n. 19034922, con decorrenza dall'anno 1997;
2) in data 25.02.2004, il presentava domanda di pensione di vecchiaia a carico di stato estero Per_1
CP_ (Svizzera) (v. all.n.1 fascicolo;
3) a seguito della predetta domanda, l'ente inviava all' di Vibo Valentia estratto CP_2 CP_1 contributivo, al fine della liquidazione della pensione in c.d. convenzione;
CP_
4) da tale estratto l si avvedeva che i periodi di lavoro svolti in Svizzera si sovrapponevano alla contribuzione agricola versata in Italia, per cui la pensione di invalidità veniva ricalcolata generando l'indebito, derivante dalla corresponsione di importi superiori al dovuto sulla pensione per il periodo dal 01/12/97 al 04.04.2006 (v. all.n.2);
5) l'indebito veniva comunicato al signor in data 04.04.2006, 12.04.2006 e sollecitato Persona_1 in data 07.06.2010 (v. all.ti n. 3-4-5);
6) a seguito di dette comunicazioni, il signor in data 30.06.2010, presentava richiesta di Per_1 rateizzazione del debito per € 150,00 recuperate dall' a partire da agosto 2010 sulla pensione CP_1 cat. IO n.190349222 fino alla data del decesso avvenuto in data 08.04.2015 (v. all. n. 6);
7) l'indebito originario per l'importo di € 32.358,30 si riduceva ad € 20.984,96 e veniva richiesto alla ricorrente nella qualità di erede del de cuius (v. all.ti 8 -9).
Ritenuta, pertanto, la legittimità della richiesta di indebito stante la insussistenza di errori da parte CP_ dell' l'ente concludeva chiedendo il rigetto delle eccezioni preliminari di decadenza e di prescrizione formulate in ricorso e il rigetto nel merito della domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2 3. A seguito di alcuni rinvii, lette le note depositate dalle parti, a seguito dell'udienza del 4.3.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, ai sensi degli art. 127 e 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazioni contestuali.
4. Il ricorso va rigettato, in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi che seguono.
Preliminarmente si rileva, in punto disciplina normativa applicabile al caso di specie, quanto segue:
- l'art. 52, comma 2, della Legge n. 88 del 1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato.
- L'art. 13, comma 1, della Legge n. 412 del 1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa (cfr. Corte Cost. n. 3 del 1993), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, co. 2, L. n. 88/89 riguarda le somme indebitamente corrisposte per «errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore» e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.
L'indebito pensionistico per essere ripetibile, deve pertanto derivare da errore CP_1 imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' CP_1
- L'art. 13, co. 2, della citata legge n. 412 dispone che l' «procede annualmente alla CP_1 verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza».
L'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, CP_1 prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (v. ex multis Cass. n. 3802 e n. 15039 del 2019;
Cass. n. 953 del 2012, Cass. n. 1228 del 2011, Cass. n. 18551 del 2017). CP_
5. Orbene, dagli atti di causa emerge come l' non abbia commesso alcun errore ma piuttosto il ricorrente ha omesso di comunicare i redditi da pensione estera, di Persona_1
CP_ cui l' veniva a conoscenza solo a seguito di comunicazione da parte dell'Ente svizzero.
Tale circostanza appare pacifica, in quanto, non specificamente contestata dalla parte ricorrente.
3 CP_
Inoltre, va rilevato che parte ricorrente, a fronte dei rilievi dell' non ha in alcun modo dato prova, neanche nelle note in sostituzione di udienza, che la formazione dell'indebito fosse esclusiva responsabilità dell' o comunque imputabile ad un errore dell'Ente e che il CP_1 ricorrente non avesse in alcun fornito alcun apporto causale alla formazione dell'indebito, provando di aver comunicato i redditi provenienti da pensione estera percepiti fin dal 1997.
Sul punto, si rileva, che risulta ormai consolidato il principio generale secondo cui è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione, prescritti da specifiche norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente (cfr. ex multis Cass. n. 1919/2018).
Si è anche precisato che nell'indebito previdenziale “il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione, personale
e patrimoniale, dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (così Cass. nn.
21019 del 2007, 12097 del 2013 e 27096 del 2018).
6. Inoltre, appare assorbente la circostanza che, in continuità con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di indebito previdenziale, il pensionato che chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli (v., fra le tante, Cass. n. 1228 del 2011; Cass. n.2739 del 2016; Cass. n. 31832 del 2019).
Nel caso di specie, alcun diritto alla prestazione sussisteva a favore del ricorrente avendo egli omesso di comunicare di aver lavorato anche all'estero ai fini del computo esatto della prestazione medesima cui aveva diritto.
7. Deve, infine, essere rigettata l'eccezione formulata da parte opponente in merito alla presunta scadenza del termine di 1 anno previsto dall'art. 13 L.412/1991 a pena di decadenza per la richiesta di restituzione di indebito.
Sul punto la recente sentenza della Corte di Cassazione del 30 giugno 2021, n. 18615 ha avuto modo di precisare che:
4 “Come già affermato da questa Corte (v. Cass. n. 3802 del 2019), la norma non ha riguardo
(solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi.
22. Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare annualmente, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), e ad un anno successivo entro cui deve procedersi al recupero
23 II significato dell'avverbio annualmente è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
24. Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, co. 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
25. Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass.n.
953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare”.
Ne consegue che, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, l'art. 13, co.
2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla verifica e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero.
In altre parole, il termine previsto dalla norma decorre da quando l'Ente è venuto a conoscenza di un dato fatto (mutamento del dato reddituale, decesso del pensionato etc.), tenuto conto della complessità dell'attività svolta e del numero dei soggetti CP_ pensionati/assicurati che l' deve gestire. CP_
Nel caso di specie, tale termine è stato rispettato posto che l' è venuta a conoscenza non prima del febbraio 2004 della percezione di pensione estera (circostanza pacifica in quanto riconosciuta anche dalla parte ricorrente) ha effettuato i relativi accertamenti nel corso del
5 2005 e in data 04.04.2006 ha comunicato al l'indebito (v. all. 3 produzione documentale Per_1
CP_
.
8. Si ritiene, inoltre, che il termine di prescrizione non sia maturato in quanto il Persona_1 ha formulato richiesta di rateizzazione del debito in data 30.06.2010, per € 150,00 (v. all. n.
6) recuperati dall' a partire da agosto 2010 sulla pensione cat. IO n.190349222, fino alla CP_1 data del decesso avvenuto in data 08.04.2015. e l'indebito è stato richiesto agli eredi, tra cui la ricorrente , in data 24.10.2019. Parte_1
Sul punto la Corte di Cassazione (in fattispecie relativa a debiti tributari), ha stabilito il principio generale, da ritenersi applicabile anche al caso di specie, secondo cui la richiesta di rateizzazione delle cartelle esattoriali interrompe la prescrizione e costituisce riconoscimento del debito (Cass. Civ. Ord. N.27504 del 23.10.2024).
9. Va, infine, rilevato che, in tema di indebito pensionistico, la recentissima giurisprudenza di legittimità ha ribadito, in un caso analogo, che “l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale
e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.”
Cass, Sez. Lav, Ordinanza n. 5984 del 23/02/2022 (Rv. 663999 - 01).
Tali principi sono stati applicati anche nel caso di indebito assistenziale come nel caso di specie, laddove è stato affermato: (cfr. ex multis, Cass. Sez. Lav. n. 13915 del 20.05.2021),
“in tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con
6 modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.”.
E' stato, inoltre, affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art.
38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)”. (cfr. Cass. Sez.
6 -Lav. ordinanza n. 13223 del 30.06.2020).
La sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito è stata, invece, esclusa nell'ipotesi di violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all della situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla CP_1 percezione della predetta prestazione (cfr. Cass. Sez.
6 - Lav. ordinanza n. 10642 del 16.04.2019).
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, delineato la fattispecie del dolo dell'accipiens, statuendo che “Le normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali (nella specie, assegno di invalidità civile), limitano l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell'indebito, prevedendo la irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono l'applicabilità di detta disposizione di favore nel caso di dolo del beneficiario. Tale stato soggettivo consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che
l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente. Pertanto, anche se la relativa prova è fornita prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento
7 fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato, anche negli altri casi, come nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore
e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione.” (cfr. Cass. Sez. lav. n. 1978 del 3.02.2004).
Applicando i suddetti principi di diritto al caso di specie, si ritiene che l' abbia CP_1 legittimamente proceduto al recupero dell'indebito, atteso che l'erogazione dell'assegno di invalidità in misura superiore al dovuto è dipesa dall'omessa comunicazione dei redditi derivanti dalla pensione estera percepita dal ricorrente trattandosi di dati reddituali di cui l' non era a conoscenza, né poteva conoscere perché non dichiarati all'amministrazione CP_1 finanziaria. CP_
Ed infatti, correttamente l' ha rilevato che solo a seguito dell'invio da parte della
[...]
dell'estratto contributivo estero ai fini della liquidazione della pensione in c.d. Pt_2 convenzione, l' si è avveduto che risultava “una sovrapposizione di periodi CP_1 contributivi per gli stessi anni che non potevano essere valorizzati contestualmente nella quota estera e nella quota italiana di pensione. Pertanto da detta operazione è scaturito un indebito poichè il ricorrente aveva percepito la quota di pensione italiana in misura maggiore rispetto a quanto effettivamente spettante”.
Tenuto conto di quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.
10. Stante la controvertibilità della questione esaminata e la natura giuridica delle parti, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Lamezia Terme, 3/4/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
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