Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/06/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3051/2023 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 3051/2023 R.G., vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 elettivamente domiciliata in Frattamaggiore (NA), alla via Matteotti n. 30, presso lo studio dell'avvocato Pietro Del Prete, che la rappresenta e la difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in Ottaviano (NA) Via Umberto I n.31, presso lo studio dell'avvocato Francesco Mosca, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni:
Opponente: 1) In via preliminare e nel merito, annullare e revocare il provvedimento di ingiunzione opposto in quanto la pretesa creditoria azionata nei confronti della
[...]
è inammissibile, infondata e in ogni caso non provata;
con vittoria di spese Parte_1
pag. 1
2) in via subordinata, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, ridurre, in ogni caso, il credito in favore della ricorrente, alla minore somma di euro 135.650,27 ossia detraendo dall'importo ingiunto di euro 169.865,12, la somma di euro 24.533,71 di cui alla fattura nr.
69 del 18-10-2022 e la somma di euro 9.681,14 di cui alla fattura n. 79 del 31-10-2022 stante la mancata produzione, per dette fatture, dei relativi necessari documenti di trasporto, attestanti il regolare ritiro della presunta merce acquistata dalla
[...]
e disporre, soltanto in tal caso, l'integrale compensazione tra le parti delle Parte_1 spese e competenze professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 11-6-2023 mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge
53/1994, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
677/2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 2-5-2023 notificato in pari data, con il quale era stato ad essa ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1
della complessiva somma di euro 169.865,12, oltre interessi e spese, a titolo di saldo
[...] delle fatture elettroniche (n. 55 del 5-9-2022 per euro 17.158,81, n. 59 del 13-9-2022 per euro 21.919,96, n. 61 del 16/9/22 per euro 16.777,44, n. 62 del 19-9-2022 per euro
8.894,78 per la quale aveva ricevuto solo due acconti complessivi di euro 3.500,00, n. 69 del 18-10-2022 per euro 24.533,71, n. 71 del 20-10-2022 per euro 19.378,41, n. 72 del
24-10-2022 per euro 20.521,42, n. 73 del 25-10-2022 per euro 20.364,73, n. 77 del 28-
10-2022 per euro 14.134,72, n. 79 del 31-10-2022 per euro 9.681,14) emesse per la fornitura di bibite alcoliche ed analcoliche
A fondamento della opposizione contestava il credito azionato, disconosceva la documentazione posta a fondamento del ricorso e riconosceva di aver ricevuto solo la merce di cui alla fattura 62/2022 che aveva in parte pagato.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, chiedeva la riduzione del credito vantato dalla società opposta alla minore somma di euro
135.650,27 determinata detraendo dall'importo ingiunto di euro 169.865,12, la somma di euro 24.533,71 di cui alla fattura n. 69 del 18-10-2022 e la somma di euro 9.681,14 di cui alla fattura n. 79 del 31-10-2022 in ragione della mancata produzione, per dette fatture, dei relativi documenti di trasporto.
pag. 2 si costituiva in giudizio contestando i motivi di opposizione, Controparte_2 chiedendone il rigetto.
Chiedeva altresì la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore antistatario.
2. In diritto, va evidenziato che l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. instaura un giudizio che in nulla differisce da quello ordinario di cognizione, se non nella presa d'atto che le parti assumono un ruolo “invertito” solo dal punto di vista formale. È il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt. 633 e ss c.p.c., dà impulso all'inizio di un giudizio che, successivamente e solo eventualmente, “prosegue”
(Cass. civ., n. 6531/1993, Cass. civ., n. 1552/1995), “continua” (Cass. civ., n. 3316/1998)
o si “sviluppa” (Cass. civ., n. 335/1987; Cass. civ., n. 3258/1991; Cass. civ., n.
13252/2006) con l'opposizione tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia introdurre “...un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento” (cfr. da Cass. civ., sez. un., n. 7448/1993; v. da ultimo Cass., civ., sez. un., 13-1-2022 n. 927).
Come ogni giudizio a cognizione piena (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 20604/2008; Cass. civ., sez. un., n. 19246/2010), anche l'opposizione a decreto ingiuntivo devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice controllo della legittimità del decreto.
In altri termini, il giudice investito dell'opposizione non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti: dal creditore opposto (attore in senso sostanziale), per dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria sottesa alla domanda, ai sensi dell'art. 2697, co. 1 c.c.; dal debitore opponente (convenuto in senso sostanziale), che ha l'onere di contestare specificamente i fatti posti a fondamento della domanda.
Dovendo pronunciare nel merito, in punto di riparto dell'onus probandi, spetta a parte opposta, che si assume creditrice (attore in senso sostanziale), allegare e provare i fatti costitutivi del diritto vantato (art. 2697, co. 1 c.c.), mentre ricade sull'opponente
(convenuto in senso sostanziale) la scelta di opporre mere difese ovvero eccepire fatti pag. 3 impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui diritto, assumendo su di essi il relativo onere probatorio (art. 2697, co. 2 c.c.).
In particolare, nella materia contrattuale, di cui trattasi, è onere della parte opposta fornire la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cassazione civile, sez. un., 30-10-2001, n.
13533).
3. Nella specie, l'opposta ha depositato, a fondamento della propria pretesa, le fatture emesse per la fornitura delle bevande alcoliche ed analcoliche, i documenti di trasporto siglati dalla società debitrice e dal vettore, la e-mail del 3-11-2022 (con allegata e-mail di risposta alla richiesta di riscontro dei partitari datata 27-2-2023), nonché i solleciti di pagamento del 20-1-2023 e 3-2-2023.
L'opponente, ad eccezione – come già evidenziato - della merce di cui alla fattura
62/2022, ha contestato di aver ricevuto la merce relativa alle altre fatture emesse e ai relativi documenti di trasporto, disconoscendo le fatture e di D.D.T. ex artt. 2719 c.c. e
214 e 215 c.p.c. ed espressamente le sottoscrizioni ad esse apposte in calce nel riquadro
“firma Vettore/Conducente”.
In proposito deduceva che i responsabili delle due società, di comune accordo, avevano concordato, sin dall'inizio dei rapporti commerciali che, il pagamento della merce ordinata, di volta in volta dalla sarebbe avvenuto all'esito della consegna Pt_1 Parte_1 della merce acquistata che, per espressa pattuizione contrattuale, doveva essere ritirata presso il deposito della società venditrice, ubicato in Sant'Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno, dai dipendenti della opponente ( ; Persona_1
Vicale Raffaele e ) che, in qualità di autisti, erano Controparte_3 Controparte_4 addetti alle operazioni di ritiro e trasporto merci per conto e nell'interesse della opponente;
per semplificare le operazioni di consegna della merce ed il conseguente pagamento della stessa, le parti concordavano che la anticipasse alla società Parte_1 venditrice i D.D.T. già firmati e timbrati dal responsabile della società acquirente in modo che, all'atto della consegna della merce acquistata, presso il deposito della società venditrice, ciascun D.D.T., già firmato e timbrato dalla opponente, sarebbe stato pag. 4 sottoscritto, come prova della regolare consegna della merce acquistata, anche dal vettore-autista incaricato, dalla società acquirente, del ritiro e del trasporto.
L'opponente ha poi disconosciuto il contenuto della comunicazione e-mail del 3-11-
2022, sottolineando la sua inidoneità a provare il credito, in quanto non era stata trasmessa a mezzo p.e.c. ma era corrispondenza inviata da indirizzo mail della CP_1 all'indirizzo mail della e nella risposta non era indicata l'identità del soggetto che Pt_1 riscontrava e che evidentemente non aveva alcuna contezza in merito ai rapporti commerciali e di credito/debito intercorrenti tra le due società.
Orbene, se da un lato il disconoscimento delle firme del vettore, apposte in calce ai
D.D.T., privano di efficacia le stesse, alcuna prova è stata fornita dalla opponente, anche presuntiva, in ordine alla allegata sottoscrizione di tali documenti da parte di essa, con apposizione anche del timbro – peraltro sul lato sinistro della data, dopo quella del vettore
- prima della consegna della merce.
Pertanto, non avendo dimostrato tale assunto, la sottoscrizione (non disconosciuta) di tali D.D.T. da parte dell'opponente, unitamente alla emissione delle fatture prima descritte, alla mancata contestazione prima del giudizio delle richieste di pagamento inviate alla controparte con le menzionate diffide, all'argomento di prova emergente dalla e-mail del 27-2-2023, proveniente dall'indirizzo di posta dell'opponente, con la quale veniva riconosciuto il debito e alla rinunzia alla escussione dei testimoni da parte dell'opponente (di cui aveva chiesto l'escussione per provare l'avvenuta consegna della merce), appaiono circostanze di prove ed elementi indiziari sufficienti per ritenere provato, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il credito vantato dall'opposta ovvero la consegna della merce descritta nelle fatture e nei D.T.T. in questione.
4. Parte opponente, in via subordinata, ha richiesto la riduzione del debito alla minore somma di euro 135.650,27 stante la mancata prova dell'avvenuta consegna della merce indicata nelle fatture n. 69/2022 di euro 24.533,71 e n. 79/2022 di euro 9.681,14, non avendo parte opposta depositato i relativi documenti di trasporto (ovvero, per la prima i
D.T.T. 41, 31 e 44 del 2022; per la seconda, il D.D.T. 63 del 2022).
Sul punto si osserva che nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che può essere fornita con qualsiasi mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge;
anche in assenza pag. 5 delle bolle di consegna, la società fornitrice può chiedere di provare l'avventa consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prova testimoniale.
Orbene, con riferimento alle fatture n. 69/2022 e n. 79/2022, a fronte della specifica contestazione della debitrice, non avendo l'opposta creditrice depositato i documenti di trasporto né fornito alcun altro elemento probatorio dal quale desumere l'effettiva consegna della merce – essendo peraltro decaduta dalla prova testimoniale ex art. 208
c.p.c., a tal fine richiesta, non essendo comparsa all'udienza a tal fine fissata - deve ritenersi non assolto l'onere probatorio incombente sulla ceditrice.
Per tali ragioni, l'opposizione deve ritenersi parzialmente fondata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna della al Parte_1 pagamento, in favore di dell'importo 135.650,27 oltre interessi ex Controparte_1
d.lgs. 231/2002.
5. Il parziale accoglimento della opposizione proposta comporta, logicamente, il rigetto della richiesta dell'opposto di condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c..
6. Le spese di lite, compensate per un terzo, in ragione della parziale fondatezza dell'opposizione, ex art. 92 comma 2 c.p.c. seguono, per il resto, il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, nella misura prevista dai parametri medi, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, della difficoltà dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché del valore della causa nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 52.001,00, ad euro
260.000,00: fase studio, euro 2.552,00; fase introduttiva, euro 1.628,00; fase istruttoria: euro 5.670,00; fase decisoria, euro 4.253,00. Il tutto ridotto di un terzo), da distrarre al difensore ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, Controparte_1 deduzione disattese, così provvede:
pag. 6 A) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
677/2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 2-5-2023 notificato in pari data;
B) condanna in persona del legale rappresentante p.t.al Parte_1 pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., della somma pari ad euro 135.650,27 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002;
C) rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
D) compensa le spese processuali per un terzo e condanna in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., della residua parte, che liquida in euro
[...]
9.402,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovuti, con distrazione in favore dell'avvocato Francesco
Mosca, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Torre Annunziata, 16 giugno 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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