TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 08/07/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G . 3705 /2024
Il giorno 08/07/2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. santo Montalto per delega degli Avv.ti
Graziella e . il quale, impugna e contesta ex Parte_1
adverso quanto prodotto, eccepito e concludso e infondato in fatto e diritto, si reitera la richiesta di prova per testi per come articolato in ricorso e con i testi ivi indicati, perche decisiva e rilevante ai fini della decisione, si insiste nell'accoglimento dell'eccezione preliminare di cui al punto a) dell'atto introduttivo e nel merito nell'accoglimento delle eccezioni di cui ai punti b) e c) del ricorso, nonché alla richiesta di al punto d) del ricorso, in ogni caso si insiste per l'accoglimento di tutte le concludsioni formulate nel ricorso introduttivo con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
Per l' parte resistente, l'avv.Marco Gagliostro per delega CP_1
dell'Avv. Katya Lea Napoletano e dall'Avv. Dario Cosimo
Adornato, si riporta alla memoria difensiva e alle conclusioni, ivi rassegnate.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa recante il n. R.G. 3705/2024 matura per la decisione, invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di conSIlio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria
Cotroneo, all'udienza dell'08.07.2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G.3705/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_2 C.F._1
difesa dall'Avv. dall'avv. Graziella Scionti (C.F. e C.F._2
dall'avv. (C.F. ), giusta procura Parte_1 C.F._3
in atti.
Ricorrente
E
, C.F. Controparte_2 P.IVA_1
in persona del Presidente e l.r.p.t., rappresentato e difeso da rappresentato e difeso dall' Avv. Avv. Katya Lea Napoletano, del Foro di Grosseto e dall'Avv. Dario Cosimo Roberto Adornato, giusta procura generale alle liti Notaio di Roma del 22\3\24 (Rep n. Persona_1
37875- Racc.7313), in atti
Resistente Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di conSIlio, alle ore 13,20 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso deposito in data 28.12.2024, l'odierna ricorrente impugna avviso di addebito n. 39420240003844028000, per un importo complessivo pari ad Euro 14.147,46 notificato in data 29.11.2024, afferente all'accertamento dei contributi presuntivamente dovuti a titolo di Gestione Artigiani con decorrenza dal 01/2017 al 12/2023.
Eccepiva, l'illegittimità della pretesa per nullità insanabile/inesistenza della notifica, l'illegittimità della pretesa creditoria per inesistenza del presupposto impositivo per esistenza del regime fiscale agevolata convalidato dall'Agenzia delle Entrate.
Illegittima emissione dell'avviso di pagamento - Carenza di potere.
L'art. 1 comma 54-89 della L. 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) disciplina il regime fiscale c.d. forfettario per gli autonomi che esercitano attività d'impresa, arte o professione in forma individuale.
Accanto al regime fiscale più favorevole, la normativa prevede un regime di contribuzione ridotta per quanto concerne il profilo previdenziale. Ebbene, sulla scorta di quanto sopra, l'odierna ricorrente, in data 12.01.2017, iscritta nella Gestione Artigiani e godendo del regime dei minimi - introdotto con la legge n. 244 del
24.12.2007, art. 1 commi 96-117 – ritenendo di rientrare tra di destinatari del beneficio della riduzione contributiva, presentava istanza telematica all' avente 6700.12/01/2017.0007651, ai CP_1 CP_1 fini del riconoscimento dei benefici per l'adesione al predetto regime agevolato.
Effettuati i controlli in ordine alla regolarità della presentazione, l'Ente previdenziale, perfettamente in possesso di tutte le informazioni riguardanti il regime fiscale di cui la stessa beneficiava, accoglieva la domanda di fruizione della riduzione previdenziale, per cui la SI.ra versava, alle scadenze prefissate, tutte le somme dovute a Pt_2
titolo di “Contributi I.V.S. fissi/percentuali entro il minimale”.
Eccepiva l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale di prescrizione. Per ultimo, evidenziava che l'Ente resistente avesse esercitato l'azione di pagamento, per le medesime ragioni, più volte e con distinti atti, tutti tempestivamente impugnati innanzi all'Autorità intestata. Nello specifico, con avviso di addebito nr. 39420230001799358000 notificato in data 15.11.2023, l' richiedeva il pagamento della somma di € CP_1
9.375,66, a titolo di contributi Gestione Artigiani con decorrenza dal
01/2017 al 12/2022: detto avviso veniva annullato dal Tribunale di
Palmi con sentenza nr. 166/2024 pubblicato il 09/02/2024 RG n.
3940/2023. Pertanto, concludeva, chiedendo” In via cautelare: A) ricorrendone i gravi presupposti di legge, sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 39420240003844028000, per un importo complessivo pari ad Euro 14.147,46, notificato in data
29.11.2024, e di ogni altro atto ad esso conseguente e susseguente;
In via preliminare: B) accertare e dichiarare la illegittimità dell'avviso di pagamento emesso dall'odierna resistente nei confronti della SI.ra
, per nullità della notificazione, in ragione dei motivi Parte_2 sopra esposti;
Nel merito: C) accertare e dichiarare la illegittimità dell'avviso di pagamento emesso dall'odierna resistente nei confronti della SI.ra , per inesistenza della pretesa creditoria e Parte_2
pagamento di quanto dovuto in ragione dell'applicazione del regime agevolato dei cd. minimi;
e per l'effetto 1) in accoglimento della domanda di parte ricorrente, annullare l'avviso di addebito n.
39420240003844028000, per un importo complessivo pari ad Euro
14.147,46, notificato in data 29.11.2024, avente ad oggetto la richiesta di pagamento somme a titolo di contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per il periodo dall'01.01.2017 al
31.12.2023, per tutti i motivi sopra meglio enucleati, stante il difetto di agire in executivis per carenza di un valido titolo, sotteso alla pretesa creditoria azionata;
2) accertare e dichiarare la illegittimità della contribuzione richiesta dall'Ente previdenziale, odierno resistente, nei confronti della SI.ra , e, pertanto 3) in accoglimento Parte_2
della domanda di parte ricorrente, annullare dell'avviso di addebito n.
39420240003844028000, per un importo complessivo pari ad Euro
14.147,46, notificato in data 29.11.2024, avente ad oggetto la richiesta di pagamento somme a titolo di contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per il periodo dall'01.01.2017 al
31.12.2023, per tutti i motivi sopra meglio enucleati, stante la inesistenza della pretesa creditoria e dei presupposti alla base dell'imposizione, nonché la corretta applicazione della riduzione contributiva, e/o la intervenuta prescrizione di parte dell'asserito credito;
4) condannare la resistente ex art. 96 c.p.c., al CP_1
risarcimento dei danni da “lite temeraria”, per tutti i motivi sopra meglio enucleati, da determinarsi nella somma ritenuta di giustizia;
5) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre Spese Generali,
CPA ed Iva, del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dichiaratisi antistatari”. In via istruttoria chiedeva prova per testi.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' CP_1
contestando il contenuto del ricorso e chiedendo il rigetto. Con riferimento, alla nullità della notifica via pec: l'eccezione risulta infondata, in quanto la Corte di Cassazione (cfr. ordinanza n. 26682 del
14 ottobre 2024) ha stabilito che è valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente. Ancora, relativamente all'eccepita inesistenza della pretesa creditoria e pagamento di quanto dovuto in ragione dell'applicazione del regime agevolato dei cd. Minimi, l' CP_2
eccepiva, di contro, l'infondatezza, in quanto, ove il contribuente, indipendentemente dalle motivazioni, abbia scelto di compilare un quadro reddituale, in luogo di quello che si riferisce al proprio regime naturale, manifestando di fatto una opzione per un determinato regime di tassazione, non si ammette la presentazione della dichiarazione integrativa, al fine di modificare la scelta eseguita, come avvenuto nel caso di specie. Infine sulla eccepita prescrizione, nel caso di specie, la stessa è infondata, in quanto l' ha iscritto a ruolo CP_1
correttamente i crediti e nessuna prescrizione si è verificata, come risulta dalla documentazione versata in atti. Quindi, concludeva chiedendo di” rigettare il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese, competenze professionali”.
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è fondato, e va', pertanto, accolto, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte.
Il ricorrente deduce che i maggiori contributi richiesti non erano dovuti, in quanto era in possesso di tutti i requisiti per fruire dell'agevolazione fiscale e contributiva, sebbene nel redigere le dichiarazioni dei redditi per gli anni d'imposta dal 2017 al 2022 avesse compilato, per mero errore materiale, la sezione non relativa al regime agevolato) in luogo della II sezione (dedicata ai contribuenti che fruiscono del regime forfetario - art. 1, commi 54 - 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
In data in data 12.01.2017 parte ricorrente ha presentato domanda all' di accesso alle agevolazioni previdenziali previste dall'art. 1, CP_1
co. 77-84 della l. 190/2014, come modificata dalla l. 208/2015, in relazione alla propria posizione già attiva nella gestione artigiani.
A tale scopo, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, co. 54, della citata l. 190/2014.
Nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni d'imposta 2017, al
2021 ha però compilato la sezione errata e non la II, relativa al regime forfettario;
soltanto quando nel 2022 l' trasmetteva il totale dei CP_1
contributi da versare per l'anzidetta annualità, parte ricorrente provvedeva, nell'immediatezza, ad integrare la propria posizione fiscale, mediante la presentazione delle Dichiarazioni integrative per gli anni dal 2017 al 2021, con compilazione del quadro LM sez. 2 relativo al regime dei forfettari.,
L' ha proceduto alla revoca dell'agevolazione e all'applicazione CP_1
del regime ordinario, retroattivamente, in virtù dell'accertamento, a seguito di controlli incrociati con gli archivi dell' che l'istante, CP_3
nel periodo 2017al 2022, non aveva fruito del regime forfettario (art. 1, commi 54 - 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 208/2015), come da dichiarazioni reddituali presentate.
Ai sensi dell'art. 1, co. 82, della l. 190/2014, “Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54.
Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell'anno della richiesta stessa”.
È noto che, in generale, in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (v. Cass. sez. lav. n. 14130 dell'1.10.2002, n. 19262 del 16.12.2003, n. 5137 del 9.3.2006, n. 16351 del 24.7.2007, n. 21898 del 26.10.2010 e Sez. Un. n.
6489 del 26.4.2012; Cass. Sez. L, Sentenza n. 16674 del 2017; ### L,
Ordinanza n. 9140 del 12/04/2018).
Nella fattispecie, tuttavia, l'insussistenza dei requisiti per l'applicazione del regime forfettario è stata desunta esclusivamente dalla mancata compilazione della sez. II del quadro LM del modello
### nell'ambito del quale deve essere attestato il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa per l'utilizzo del regime in questione e l'assenza di condizioni ostative.
Il ricorrente ha però presentato, nei termini, dichiarazioni integrative, nelle quali ha correttamente compilato il quadro LM nella parte relativa all'adesione al regime forfettario. L'art.2, commi 8 e 8 bis, del
D.P.R. 322/1998, nella formulazione ratione temporis vigente, prevedeva che “. Salva l'applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973e successive modificazioni.
8-bis. Le dichiarazioni dei Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 02/12/2024 redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo
3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Il credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997”.
Tali disposizioni permettono dunque di integrare le dichiarazioni annuali per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini di esercizio dell'attività accertatrice, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
In merito alla portata applicativa della norma, la S.C. “ha chiarito come in tema di imposte dirette il principio di generale emendabilità della dichiarazione sia riferibile all'ipotesi ordinaria in cui la dichiarazione rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre il suddetto principio non opera laddove la dichiarazione abbia carattere negoziale, salvo che il contribuente dimostri l'essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell'errore, ai sensi degli artt. 1427 ss. cod. civ. (Cass.,
SS.UU, sent. n. 13378/2016 e Cass. n. 19410/2015). In questa prospettiva è stato affermato come le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza e, quindi, possano essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti. … La Suprema Corte non ha peraltro mancato di precisare che in tema d'imposte sui redditi, la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l'art. 53 Cost.,
l'assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge è comunque emendabile, anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza, dovendosi ritenere che il limite temporale di cui all'art. 2, comma 8 bis, del D.P.R.
n. 322/1998 sia circoscritto ai fini dell'utilizzabilità in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dell'eventuale credito risultante dalla rettifica (tra le altre, Cass. n. 373/2016). "Deve, pertanto, riconoscersi al contribuente la possibilità, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco... allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine di cui all'art. 2 citato" (Cass n. 2018).
Può quindi confermarsi l'emendabilità, in generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'amministrazione tributaria, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione;
tanto deve affermarsi per l'impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.) e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.)” (v. Cass. civ. Sez. V Ord., 08/08/2024,
22407). Facendo applicazione di tali principi, si osserva che quanto riportato nelle dichiarazioni integrative collima con quanto dichiarato a suo tempo dal ricorrente all' nella domanda presentata il CP_1
12.01.2017.
I maggiori contributi richiesti dall' con l'avviso di addebito CP_1
impugnato vanno quindi dichiarati non dovuti, con conseguente annullamento dell'avviso stesso.
Le spese di lite nei rapporti fra parte ricorrente e l' seguono la CP_1
soccombenza e si liquidano in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, ulteriormente ridotti del 30% tenuto conto dell'istruzione documentale, dell'assenza di questioni complesse e dell'opera difensiva concretamente prestata,
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti i contributi richiesti con l'avviso di addebito o n. 39420240003844028000, che per l'effetto annulla;
2) 2) condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, CP_1
che liquida in €1305,00 oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avvocati dichiaratisi antistatari.
Palmi 8 luglio 2025
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G . 3705 /2024
Il giorno 08/07/2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. santo Montalto per delega degli Avv.ti
Graziella e . il quale, impugna e contesta ex Parte_1
adverso quanto prodotto, eccepito e concludso e infondato in fatto e diritto, si reitera la richiesta di prova per testi per come articolato in ricorso e con i testi ivi indicati, perche decisiva e rilevante ai fini della decisione, si insiste nell'accoglimento dell'eccezione preliminare di cui al punto a) dell'atto introduttivo e nel merito nell'accoglimento delle eccezioni di cui ai punti b) e c) del ricorso, nonché alla richiesta di al punto d) del ricorso, in ogni caso si insiste per l'accoglimento di tutte le concludsioni formulate nel ricorso introduttivo con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
Per l' parte resistente, l'avv.Marco Gagliostro per delega CP_1
dell'Avv. Katya Lea Napoletano e dall'Avv. Dario Cosimo
Adornato, si riporta alla memoria difensiva e alle conclusioni, ivi rassegnate.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa recante il n. R.G. 3705/2024 matura per la decisione, invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di conSIlio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria
Cotroneo, all'udienza dell'08.07.2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G.3705/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_2 C.F._1
difesa dall'Avv. dall'avv. Graziella Scionti (C.F. e C.F._2
dall'avv. (C.F. ), giusta procura Parte_1 C.F._3
in atti.
Ricorrente
E
, C.F. Controparte_2 P.IVA_1
in persona del Presidente e l.r.p.t., rappresentato e difeso da rappresentato e difeso dall' Avv. Avv. Katya Lea Napoletano, del Foro di Grosseto e dall'Avv. Dario Cosimo Roberto Adornato, giusta procura generale alle liti Notaio di Roma del 22\3\24 (Rep n. Persona_1
37875- Racc.7313), in atti
Resistente Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di conSIlio, alle ore 13,20 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso deposito in data 28.12.2024, l'odierna ricorrente impugna avviso di addebito n. 39420240003844028000, per un importo complessivo pari ad Euro 14.147,46 notificato in data 29.11.2024, afferente all'accertamento dei contributi presuntivamente dovuti a titolo di Gestione Artigiani con decorrenza dal 01/2017 al 12/2023.
Eccepiva, l'illegittimità della pretesa per nullità insanabile/inesistenza della notifica, l'illegittimità della pretesa creditoria per inesistenza del presupposto impositivo per esistenza del regime fiscale agevolata convalidato dall'Agenzia delle Entrate.
Illegittima emissione dell'avviso di pagamento - Carenza di potere.
L'art. 1 comma 54-89 della L. 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) disciplina il regime fiscale c.d. forfettario per gli autonomi che esercitano attività d'impresa, arte o professione in forma individuale.
Accanto al regime fiscale più favorevole, la normativa prevede un regime di contribuzione ridotta per quanto concerne il profilo previdenziale. Ebbene, sulla scorta di quanto sopra, l'odierna ricorrente, in data 12.01.2017, iscritta nella Gestione Artigiani e godendo del regime dei minimi - introdotto con la legge n. 244 del
24.12.2007, art. 1 commi 96-117 – ritenendo di rientrare tra di destinatari del beneficio della riduzione contributiva, presentava istanza telematica all' avente 6700.12/01/2017.0007651, ai CP_1 CP_1 fini del riconoscimento dei benefici per l'adesione al predetto regime agevolato.
Effettuati i controlli in ordine alla regolarità della presentazione, l'Ente previdenziale, perfettamente in possesso di tutte le informazioni riguardanti il regime fiscale di cui la stessa beneficiava, accoglieva la domanda di fruizione della riduzione previdenziale, per cui la SI.ra versava, alle scadenze prefissate, tutte le somme dovute a Pt_2
titolo di “Contributi I.V.S. fissi/percentuali entro il minimale”.
Eccepiva l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale di prescrizione. Per ultimo, evidenziava che l'Ente resistente avesse esercitato l'azione di pagamento, per le medesime ragioni, più volte e con distinti atti, tutti tempestivamente impugnati innanzi all'Autorità intestata. Nello specifico, con avviso di addebito nr. 39420230001799358000 notificato in data 15.11.2023, l' richiedeva il pagamento della somma di € CP_1
9.375,66, a titolo di contributi Gestione Artigiani con decorrenza dal
01/2017 al 12/2022: detto avviso veniva annullato dal Tribunale di
Palmi con sentenza nr. 166/2024 pubblicato il 09/02/2024 RG n.
3940/2023. Pertanto, concludeva, chiedendo” In via cautelare: A) ricorrendone i gravi presupposti di legge, sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 39420240003844028000, per un importo complessivo pari ad Euro 14.147,46, notificato in data
29.11.2024, e di ogni altro atto ad esso conseguente e susseguente;
In via preliminare: B) accertare e dichiarare la illegittimità dell'avviso di pagamento emesso dall'odierna resistente nei confronti della SI.ra
, per nullità della notificazione, in ragione dei motivi Parte_2 sopra esposti;
Nel merito: C) accertare e dichiarare la illegittimità dell'avviso di pagamento emesso dall'odierna resistente nei confronti della SI.ra , per inesistenza della pretesa creditoria e Parte_2
pagamento di quanto dovuto in ragione dell'applicazione del regime agevolato dei cd. minimi;
e per l'effetto 1) in accoglimento della domanda di parte ricorrente, annullare l'avviso di addebito n.
39420240003844028000, per un importo complessivo pari ad Euro
14.147,46, notificato in data 29.11.2024, avente ad oggetto la richiesta di pagamento somme a titolo di contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per il periodo dall'01.01.2017 al
31.12.2023, per tutti i motivi sopra meglio enucleati, stante il difetto di agire in executivis per carenza di un valido titolo, sotteso alla pretesa creditoria azionata;
2) accertare e dichiarare la illegittimità della contribuzione richiesta dall'Ente previdenziale, odierno resistente, nei confronti della SI.ra , e, pertanto 3) in accoglimento Parte_2
della domanda di parte ricorrente, annullare dell'avviso di addebito n.
39420240003844028000, per un importo complessivo pari ad Euro
14.147,46, notificato in data 29.11.2024, avente ad oggetto la richiesta di pagamento somme a titolo di contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per il periodo dall'01.01.2017 al
31.12.2023, per tutti i motivi sopra meglio enucleati, stante la inesistenza della pretesa creditoria e dei presupposti alla base dell'imposizione, nonché la corretta applicazione della riduzione contributiva, e/o la intervenuta prescrizione di parte dell'asserito credito;
4) condannare la resistente ex art. 96 c.p.c., al CP_1
risarcimento dei danni da “lite temeraria”, per tutti i motivi sopra meglio enucleati, da determinarsi nella somma ritenuta di giustizia;
5) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre Spese Generali,
CPA ed Iva, del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dichiaratisi antistatari”. In via istruttoria chiedeva prova per testi.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' CP_1
contestando il contenuto del ricorso e chiedendo il rigetto. Con riferimento, alla nullità della notifica via pec: l'eccezione risulta infondata, in quanto la Corte di Cassazione (cfr. ordinanza n. 26682 del
14 ottobre 2024) ha stabilito che è valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente. Ancora, relativamente all'eccepita inesistenza della pretesa creditoria e pagamento di quanto dovuto in ragione dell'applicazione del regime agevolato dei cd. Minimi, l' CP_2
eccepiva, di contro, l'infondatezza, in quanto, ove il contribuente, indipendentemente dalle motivazioni, abbia scelto di compilare un quadro reddituale, in luogo di quello che si riferisce al proprio regime naturale, manifestando di fatto una opzione per un determinato regime di tassazione, non si ammette la presentazione della dichiarazione integrativa, al fine di modificare la scelta eseguita, come avvenuto nel caso di specie. Infine sulla eccepita prescrizione, nel caso di specie, la stessa è infondata, in quanto l' ha iscritto a ruolo CP_1
correttamente i crediti e nessuna prescrizione si è verificata, come risulta dalla documentazione versata in atti. Quindi, concludeva chiedendo di” rigettare il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese, competenze professionali”.
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è fondato, e va', pertanto, accolto, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte.
Il ricorrente deduce che i maggiori contributi richiesti non erano dovuti, in quanto era in possesso di tutti i requisiti per fruire dell'agevolazione fiscale e contributiva, sebbene nel redigere le dichiarazioni dei redditi per gli anni d'imposta dal 2017 al 2022 avesse compilato, per mero errore materiale, la sezione non relativa al regime agevolato) in luogo della II sezione (dedicata ai contribuenti che fruiscono del regime forfetario - art. 1, commi 54 - 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
In data in data 12.01.2017 parte ricorrente ha presentato domanda all' di accesso alle agevolazioni previdenziali previste dall'art. 1, CP_1
co. 77-84 della l. 190/2014, come modificata dalla l. 208/2015, in relazione alla propria posizione già attiva nella gestione artigiani.
A tale scopo, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, co. 54, della citata l. 190/2014.
Nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni d'imposta 2017, al
2021 ha però compilato la sezione errata e non la II, relativa al regime forfettario;
soltanto quando nel 2022 l' trasmetteva il totale dei CP_1
contributi da versare per l'anzidetta annualità, parte ricorrente provvedeva, nell'immediatezza, ad integrare la propria posizione fiscale, mediante la presentazione delle Dichiarazioni integrative per gli anni dal 2017 al 2021, con compilazione del quadro LM sez. 2 relativo al regime dei forfettari.,
L' ha proceduto alla revoca dell'agevolazione e all'applicazione CP_1
del regime ordinario, retroattivamente, in virtù dell'accertamento, a seguito di controlli incrociati con gli archivi dell' che l'istante, CP_3
nel periodo 2017al 2022, non aveva fruito del regime forfettario (art. 1, commi 54 - 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 208/2015), come da dichiarazioni reddituali presentate.
Ai sensi dell'art. 1, co. 82, della l. 190/2014, “Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54.
Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell'anno della richiesta stessa”.
È noto che, in generale, in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (v. Cass. sez. lav. n. 14130 dell'1.10.2002, n. 19262 del 16.12.2003, n. 5137 del 9.3.2006, n. 16351 del 24.7.2007, n. 21898 del 26.10.2010 e Sez. Un. n.
6489 del 26.4.2012; Cass. Sez. L, Sentenza n. 16674 del 2017; ### L,
Ordinanza n. 9140 del 12/04/2018).
Nella fattispecie, tuttavia, l'insussistenza dei requisiti per l'applicazione del regime forfettario è stata desunta esclusivamente dalla mancata compilazione della sez. II del quadro LM del modello
### nell'ambito del quale deve essere attestato il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa per l'utilizzo del regime in questione e l'assenza di condizioni ostative.
Il ricorrente ha però presentato, nei termini, dichiarazioni integrative, nelle quali ha correttamente compilato il quadro LM nella parte relativa all'adesione al regime forfettario. L'art.2, commi 8 e 8 bis, del
D.P.R. 322/1998, nella formulazione ratione temporis vigente, prevedeva che “. Salva l'applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973e successive modificazioni.
8-bis. Le dichiarazioni dei Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 02/12/2024 redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo
3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Il credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997”.
Tali disposizioni permettono dunque di integrare le dichiarazioni annuali per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini di esercizio dell'attività accertatrice, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
In merito alla portata applicativa della norma, la S.C. “ha chiarito come in tema di imposte dirette il principio di generale emendabilità della dichiarazione sia riferibile all'ipotesi ordinaria in cui la dichiarazione rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre il suddetto principio non opera laddove la dichiarazione abbia carattere negoziale, salvo che il contribuente dimostri l'essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell'errore, ai sensi degli artt. 1427 ss. cod. civ. (Cass.,
SS.UU, sent. n. 13378/2016 e Cass. n. 19410/2015). In questa prospettiva è stato affermato come le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza e, quindi, possano essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti. … La Suprema Corte non ha peraltro mancato di precisare che in tema d'imposte sui redditi, la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l'art. 53 Cost.,
l'assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge è comunque emendabile, anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza, dovendosi ritenere che il limite temporale di cui all'art. 2, comma 8 bis, del D.P.R.
n. 322/1998 sia circoscritto ai fini dell'utilizzabilità in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dell'eventuale credito risultante dalla rettifica (tra le altre, Cass. n. 373/2016). "Deve, pertanto, riconoscersi al contribuente la possibilità, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco... allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine di cui all'art. 2 citato" (Cass n. 2018).
Può quindi confermarsi l'emendabilità, in generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'amministrazione tributaria, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione;
tanto deve affermarsi per l'impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.) e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.)” (v. Cass. civ. Sez. V Ord., 08/08/2024,
22407). Facendo applicazione di tali principi, si osserva che quanto riportato nelle dichiarazioni integrative collima con quanto dichiarato a suo tempo dal ricorrente all' nella domanda presentata il CP_1
12.01.2017.
I maggiori contributi richiesti dall' con l'avviso di addebito CP_1
impugnato vanno quindi dichiarati non dovuti, con conseguente annullamento dell'avviso stesso.
Le spese di lite nei rapporti fra parte ricorrente e l' seguono la CP_1
soccombenza e si liquidano in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, ulteriormente ridotti del 30% tenuto conto dell'istruzione documentale, dell'assenza di questioni complesse e dell'opera difensiva concretamente prestata,
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti i contributi richiesti con l'avviso di addebito o n. 39420240003844028000, che per l'effetto annulla;
2) 2) condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, CP_1
che liquida in €1305,00 oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avvocati dichiaratisi antistatari.
Palmi 8 luglio 2025
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo