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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/10/2025, n. 7683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7683 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20437/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20437/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1 CUMA 28 NAPOLI presso l'Avvocato SALEMME MICHELE, che la/lo rappresenta e difende
Opponente
(C.F. ) elettivamente domiciliato in via Largo Bacone 00137 roma CP_1 P.IVA_2 presso l'Avvocato POMPEI LUCA
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per Parte_1
“Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e per l'effetto: a) accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano che ha emesso l'opposto decreto ingiuntivo per essere viceversa competente in via alternativa il Tribunale di Nola, ovvero quello di Santa Maria Capua Vetere ovvero, nella non creduta e contestata ipotesi di applicabilità del forum destinate solutionis, quello di Bergamo, secondo i criteri diffusamente indicati in atti emettendo i conseguenti provvedimenti di legge;
b) revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti nel presente atto;
c) in mero subordine, nel merito verificato l'assolvimento da parte dell'opposta delle condizioni di pagina 1 di 5 procedibilità del giudizio, accertare la nullità integrale e/o parziale, ovvero l'illegittimità delle singole clausole contestate dei finanziamenti indicati dall'opposta nel ricorso per ingiunzione di pagamento per tutti i motivi esposti in atti emettendo i conseguenti provvedimenti di legge anche in relazione agli atti di rinegoziazione ad esso collegati;
d) accertare e dichiarare la carenza di prova in relazione al credito azionato dalla e solo CP_1 in caso di assolvimento dell'onere probatorio, accertare e dichiarare l'esatto dare avere tra le parti anche all'esito della CTU tecnico-contabile che dovesse essere svolta in corso di causa tenuto conto dei pagamenti effettuati dall'opponente; e) condannare in ogni caso l'opposta, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario”.
Per CP_1
“In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 3565/2024 del Tribunale di Milano ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa ovvero per la somma maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia. In via principale e nel merito: - respingere l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo 3565/2024 del Tribunale di Milano per le ragioni espresse in narrativa e condannare in liquidazione in persona del liquidatore e legale Parte_1 rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'odierna convenuta della somma di € € 143.933,93 oltre spese, diritti e compensi, o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi, spese e compensi della fase monitoria per i motivi esposti in narrativa e/o con qualsiasi altra formula;
In via subordinata: accertare e dichiarare il credito vantato da nei confronti di per la somma di € € 143.933,93, Controparte_1 Parte_1
o la minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia. - In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio monitorio e del presente giudizio di opposizione”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 3565/24 reso in data Parte_1
15.4.24 dal Tribunale di Milano ad istanza di per l'importo di €. 143.933,93 oltre Controparte_1 interessi. Tale somma è stata ingiunta a titolo di rimborso del finanziamento erogato a seguito dell'avvenuta iscrizione della società alla piattaforma dedicata ed alla conseguente sottoscrizione dei contratti di adesione in data 01.07.2021 e 25.07.2021.
L'opponente ha contestato in via preliminare la competenza territoriale del giudice adito in favore – alternativamente - del Tribunale di Nola, quale luogo ove è ubicata la sede della società, ovvero di quello di Santa Maria Capua Vetere quale forum contractus o, ancora, di Bergamo ove ritenuto applicabile il forum destinate solutionis. Ciò sul presupposto che la clausola derogativa fatta valere in sede monitoria non risulta presente in entrambi i contratti, né risulta approvata o collocata nel testo contrattuale in via separata ed autonoma né, infine, risulta sottoscritta per accettazione specifica.
pagina 2 di 5 Nel merito ha eccepito sia la genericità della domanda sia la carenza probatoria della documentazione allegata, nonché, la nullità dei contratti perché privi delle sottoscrizioni. Ha inoltre dedotto l'omessa indicazione delle condizioni economiche - quali il tasso corrispettivo ovvero il regime di capitalizzazione del piano di ammortamento – atte a conoscere il costo del danaro.
In ogni caso, sul presupposto dell'avvenuto rimborso dell'importo pari ad oltre € 120.000, ha concluso la revoca del decreto e, in subordine, previo assolvimento da parte dell'opposta della condizione di procedibilità afferente la mediazione, per l'accertamento della nullità integrale e/o parziale, ovvero dell'illegittimità delle singole clausole dei finanziamenti e, in ulteriore subordine, per l'accertamento dell'esatto dare avere tra le parti anche all'esito della CTU tecnico-contabile.
L'opposta si è costituita contestando la fondatezza delle censure e concludendo per il rigetto dell'opposizione; in via subordinata ha chiesto farsi luogo alla condanna degli opponenti al pagamento della somma corrispondente a quella oggetto di ingiunzione.
Previo rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto, senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione e quindi decisa nei termini che si riportano.
L'opposizione è fondata.
In via preliminare occorre valutare il profilo della competenza territoriale.
E' documentato che il primo contratto di finanziamento rechi la clausola che identifica la competenza in via esclusiva del foro di Milano mentre il secondo quella del foro di Bergamo. Il foro di Milano è indicato in via esclusiva anche nel contratto di adesione alla piattaforma attraverso la quale è stato comunicato agli utenti il progetto dell'attrice e quindi raccolti gli importi finanziati.
E' parimenti documentato che il credito fatto valere riguardi il saldo debitorio esitato dalla sommatoria di entrambi i contratti, sì da essersi determinata la proposizione di più domande contro l'attrice.
Occorre pertanto fare riferimento all'art. 104 c.p.c. come interpretato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n.4792 del 23.2.2021 secondo cui tale norma “…consente esplicitamente di derogare alla competenza per valore e implicitamente di derogare alla competenza per territorio. Mentre la deroga esplicita non necessita di spiegazioni quella implicita deriva dall'unica interpretazione coerente con la logica formale. La competenza per valore, infatti, è rilevabile anche d'ufficio, a differenza della competenza per territorio derogabile (articolo 38, comma terzo, cod. proc. civ.) L'incompetenza per valore, dunque, è concepita dal legislatore come un vizio maggiore rispetto all'incompetenza per territorio. Pertanto, ritenere che l'articolo 104 cod. proc. civ. non consenta deroghe alle regole di riparto della competenza per territorio, ma le consenta alle regole di riparto della competenza per
pagina 3 di 5 valore, conduce a ad un paradosso interpretativo: ovvero, che là dove il vizio processuale è maggiore, minore è la reazione dell'ordinamento. Ne discende allora che l'unica interpretazione possibile dell'articolo 104 cod. proc. civ. è ritenere che tale norma consente di derogare anche alla competenza per territorio derogabile. Se, dunque, vengano proposte nei confronti della stessa parte più domande, una soltanto delle quali rientrante nella competenza per territorio del giudice adito, questi sarà competente a conoscere anche delle altre…”.
Pertanto, la competenza territoriale del Tribunale di Milano è riscontrata poiché la creditrice ha legittimamente adito il foro competente per uno dei contratti, ossia, quello sottoscritto in epoca anteriore.
Non risulta fondata neppure la censura relativa alla nullità di tale clausola di deroga perché priva dei necessari requisiti tenuto conto della sua vessatorietà. Al di là della qualifica dell'opponente, presenta valenza assorbente la circostanza che le parti al punto 7.5 del contratto hanno specificamente dato atto che “ogni clausola del presente Contratto di Finanziamento è stata negoziata singolarmente tra le
Parti e dalle stesse accettata, e conseguentemente non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342
c.c”. Pertanto, gli articolati rilievi dell'opponente - relativi sia all'omessa collocazione separata che all'assenza di doppia sottoscrizione – recedono a fronte di tale dato.
Non è riscontrata la censura relativa alla carenza di sottoscrizione.
L'opposta ha chiarito di avere prodotto i documenti inter partes sia contratti sia in pdf che in versione firmata digitalmente dall'opponente.
Ciò esclude l'allegata nullità trovando applicazione il principio espresso dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza nr. 898/18 trattandosi di contratti – quadro per servizi di investimento.
Tanto premesso, rileva il Tribunale come il credito sia rimasto sfornito di prova.
E' indubbio che la documentazione allegata in sede monitoria – pur considerando anche quella offerta a seguito della richiesta ex art. 640 c.p.c. – non sia coerente con quanto esposto nella narrativa: il ricorso fa menzione di finanziamenti erogati tramite la piattaforma Mangopay pari, rispettivamente, ad €
120.000 ed € 75.000 laddove la documentazione successiva evidenzia versamenti a favore dell'opponente per complessivi € 258.995,64. Il primo reca la data dell'1.7.21 per un importo pari ad €
114119.60; il secondo la data dell'8.7.22 per un importo di € 72255.03; il terzo la data del 2.8.22 per un importo di € 72621.01.
La richiesta di ingiunzione, a sua volta, reca un saldo negativo complessivo quantificato in €
143.933,93 senza alcun ulteriore dettaglio riguardo a possibili versamenti eseguiti da parte della debitrice.
pagina 4 di 5 Nessun ausilio – come preteso - può trarsi dallo schema riepilogativo riportato dall'opposta alla pag. 9 della comparsa di risposta: tale schema risulta oltremodo oscuro perché identifica date ed importi originari del tutto avulsi da quanto evidenziato in precedenza.
Il quadro è reso ancor più complesso dall'allegazione dell'opponente circa l'avvenuta esecuzione di pagamenti a favore dell'opposta per oltre € 125.000 a sostegno della quale sono stati prodotti due estratti conto – rispettivamente – al 30.6.22 e 30.9.22 ed una contabile di bonifico in data 23.11.22 per
€ 2.219.32. Tuttavia tali documenti, in assenza di alcuna precisazione riguardo alla cronologia, all'entità ed all'eventuale imputazione dei pagamenti, non sono idonei a consentire una valutazione adeguata del credito e del suo eventuale decremento.
L'insieme delle circostanze evidenziate porta a ribadire quanto già esposto con l'ordinanza del 23.4.25 ossia che l'omessa produzione in forma integrale della movimentazione degli articolati rapporti inter partes impedisce di avere contezza dell'entità dei finanziamenti e dei pur documentati pagamenti eseguiti medio tempore dall'opponente.
In conclusione, pur dandosi atto che dal tenore complessivo delle difese dell'opponente non si evince una contestazione riguardo all'avvenuta erogazione di finanziamenti a suo favore, considerato che era onere della creditrice fornire riscontro adeguato della pretesa azionata e che l'estrema confusione delle originarie allegazioni (riguardo alla stessa entità dell'accordato) non è stata utilmente emendata nella presente sede, si impone sia la revoca del decreto ingiuntivo che il rigetto della domanda subordinata.
Le spese legali – liquidate come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento eccezion fatta per la fase istruttoria di carattere documentale – seguono la soccombenza e vanno distratte a favore dell'avv. Michele Salemme per richiesta fattane.
P. Q. M.
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo nr.3565/24 reso in data
15.4.24 dal Tribunale di Milano ad istanza di Controparte_1
2. rigetta la domanda dell'opposta;
3. condanna l'opposta a rifondere all'opponente le Controparte_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano in € 11.268 per compensi ed € 406,50 per esborsi oltre rimborso spese forfettarie pari al 15% ed accessori di legge con distrazione a favore dell'avv. Michele
Salemme dichiaratosi antistatario.
Milano, 13 ottobre 2025
Il giudice Carmela Gallina
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20437/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1 CUMA 28 NAPOLI presso l'Avvocato SALEMME MICHELE, che la/lo rappresenta e difende
Opponente
(C.F. ) elettivamente domiciliato in via Largo Bacone 00137 roma CP_1 P.IVA_2 presso l'Avvocato POMPEI LUCA
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per Parte_1
“Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e per l'effetto: a) accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano che ha emesso l'opposto decreto ingiuntivo per essere viceversa competente in via alternativa il Tribunale di Nola, ovvero quello di Santa Maria Capua Vetere ovvero, nella non creduta e contestata ipotesi di applicabilità del forum destinate solutionis, quello di Bergamo, secondo i criteri diffusamente indicati in atti emettendo i conseguenti provvedimenti di legge;
b) revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti nel presente atto;
c) in mero subordine, nel merito verificato l'assolvimento da parte dell'opposta delle condizioni di pagina 1 di 5 procedibilità del giudizio, accertare la nullità integrale e/o parziale, ovvero l'illegittimità delle singole clausole contestate dei finanziamenti indicati dall'opposta nel ricorso per ingiunzione di pagamento per tutti i motivi esposti in atti emettendo i conseguenti provvedimenti di legge anche in relazione agli atti di rinegoziazione ad esso collegati;
d) accertare e dichiarare la carenza di prova in relazione al credito azionato dalla e solo CP_1 in caso di assolvimento dell'onere probatorio, accertare e dichiarare l'esatto dare avere tra le parti anche all'esito della CTU tecnico-contabile che dovesse essere svolta in corso di causa tenuto conto dei pagamenti effettuati dall'opponente; e) condannare in ogni caso l'opposta, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario”.
Per CP_1
“In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 3565/2024 del Tribunale di Milano ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa ovvero per la somma maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia. In via principale e nel merito: - respingere l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo 3565/2024 del Tribunale di Milano per le ragioni espresse in narrativa e condannare in liquidazione in persona del liquidatore e legale Parte_1 rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'odierna convenuta della somma di € € 143.933,93 oltre spese, diritti e compensi, o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi, spese e compensi della fase monitoria per i motivi esposti in narrativa e/o con qualsiasi altra formula;
In via subordinata: accertare e dichiarare il credito vantato da nei confronti di per la somma di € € 143.933,93, Controparte_1 Parte_1
o la minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia. - In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio monitorio e del presente giudizio di opposizione”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 3565/24 reso in data Parte_1
15.4.24 dal Tribunale di Milano ad istanza di per l'importo di €. 143.933,93 oltre Controparte_1 interessi. Tale somma è stata ingiunta a titolo di rimborso del finanziamento erogato a seguito dell'avvenuta iscrizione della società alla piattaforma dedicata ed alla conseguente sottoscrizione dei contratti di adesione in data 01.07.2021 e 25.07.2021.
L'opponente ha contestato in via preliminare la competenza territoriale del giudice adito in favore – alternativamente - del Tribunale di Nola, quale luogo ove è ubicata la sede della società, ovvero di quello di Santa Maria Capua Vetere quale forum contractus o, ancora, di Bergamo ove ritenuto applicabile il forum destinate solutionis. Ciò sul presupposto che la clausola derogativa fatta valere in sede monitoria non risulta presente in entrambi i contratti, né risulta approvata o collocata nel testo contrattuale in via separata ed autonoma né, infine, risulta sottoscritta per accettazione specifica.
pagina 2 di 5 Nel merito ha eccepito sia la genericità della domanda sia la carenza probatoria della documentazione allegata, nonché, la nullità dei contratti perché privi delle sottoscrizioni. Ha inoltre dedotto l'omessa indicazione delle condizioni economiche - quali il tasso corrispettivo ovvero il regime di capitalizzazione del piano di ammortamento – atte a conoscere il costo del danaro.
In ogni caso, sul presupposto dell'avvenuto rimborso dell'importo pari ad oltre € 120.000, ha concluso la revoca del decreto e, in subordine, previo assolvimento da parte dell'opposta della condizione di procedibilità afferente la mediazione, per l'accertamento della nullità integrale e/o parziale, ovvero dell'illegittimità delle singole clausole dei finanziamenti e, in ulteriore subordine, per l'accertamento dell'esatto dare avere tra le parti anche all'esito della CTU tecnico-contabile.
L'opposta si è costituita contestando la fondatezza delle censure e concludendo per il rigetto dell'opposizione; in via subordinata ha chiesto farsi luogo alla condanna degli opponenti al pagamento della somma corrispondente a quella oggetto di ingiunzione.
Previo rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto, senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione e quindi decisa nei termini che si riportano.
L'opposizione è fondata.
In via preliminare occorre valutare il profilo della competenza territoriale.
E' documentato che il primo contratto di finanziamento rechi la clausola che identifica la competenza in via esclusiva del foro di Milano mentre il secondo quella del foro di Bergamo. Il foro di Milano è indicato in via esclusiva anche nel contratto di adesione alla piattaforma attraverso la quale è stato comunicato agli utenti il progetto dell'attrice e quindi raccolti gli importi finanziati.
E' parimenti documentato che il credito fatto valere riguardi il saldo debitorio esitato dalla sommatoria di entrambi i contratti, sì da essersi determinata la proposizione di più domande contro l'attrice.
Occorre pertanto fare riferimento all'art. 104 c.p.c. come interpretato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n.4792 del 23.2.2021 secondo cui tale norma “…consente esplicitamente di derogare alla competenza per valore e implicitamente di derogare alla competenza per territorio. Mentre la deroga esplicita non necessita di spiegazioni quella implicita deriva dall'unica interpretazione coerente con la logica formale. La competenza per valore, infatti, è rilevabile anche d'ufficio, a differenza della competenza per territorio derogabile (articolo 38, comma terzo, cod. proc. civ.) L'incompetenza per valore, dunque, è concepita dal legislatore come un vizio maggiore rispetto all'incompetenza per territorio. Pertanto, ritenere che l'articolo 104 cod. proc. civ. non consenta deroghe alle regole di riparto della competenza per territorio, ma le consenta alle regole di riparto della competenza per
pagina 3 di 5 valore, conduce a ad un paradosso interpretativo: ovvero, che là dove il vizio processuale è maggiore, minore è la reazione dell'ordinamento. Ne discende allora che l'unica interpretazione possibile dell'articolo 104 cod. proc. civ. è ritenere che tale norma consente di derogare anche alla competenza per territorio derogabile. Se, dunque, vengano proposte nei confronti della stessa parte più domande, una soltanto delle quali rientrante nella competenza per territorio del giudice adito, questi sarà competente a conoscere anche delle altre…”.
Pertanto, la competenza territoriale del Tribunale di Milano è riscontrata poiché la creditrice ha legittimamente adito il foro competente per uno dei contratti, ossia, quello sottoscritto in epoca anteriore.
Non risulta fondata neppure la censura relativa alla nullità di tale clausola di deroga perché priva dei necessari requisiti tenuto conto della sua vessatorietà. Al di là della qualifica dell'opponente, presenta valenza assorbente la circostanza che le parti al punto 7.5 del contratto hanno specificamente dato atto che “ogni clausola del presente Contratto di Finanziamento è stata negoziata singolarmente tra le
Parti e dalle stesse accettata, e conseguentemente non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342
c.c”. Pertanto, gli articolati rilievi dell'opponente - relativi sia all'omessa collocazione separata che all'assenza di doppia sottoscrizione – recedono a fronte di tale dato.
Non è riscontrata la censura relativa alla carenza di sottoscrizione.
L'opposta ha chiarito di avere prodotto i documenti inter partes sia contratti sia in pdf che in versione firmata digitalmente dall'opponente.
Ciò esclude l'allegata nullità trovando applicazione il principio espresso dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza nr. 898/18 trattandosi di contratti – quadro per servizi di investimento.
Tanto premesso, rileva il Tribunale come il credito sia rimasto sfornito di prova.
E' indubbio che la documentazione allegata in sede monitoria – pur considerando anche quella offerta a seguito della richiesta ex art. 640 c.p.c. – non sia coerente con quanto esposto nella narrativa: il ricorso fa menzione di finanziamenti erogati tramite la piattaforma Mangopay pari, rispettivamente, ad €
120.000 ed € 75.000 laddove la documentazione successiva evidenzia versamenti a favore dell'opponente per complessivi € 258.995,64. Il primo reca la data dell'1.7.21 per un importo pari ad €
114119.60; il secondo la data dell'8.7.22 per un importo di € 72255.03; il terzo la data del 2.8.22 per un importo di € 72621.01.
La richiesta di ingiunzione, a sua volta, reca un saldo negativo complessivo quantificato in €
143.933,93 senza alcun ulteriore dettaglio riguardo a possibili versamenti eseguiti da parte della debitrice.
pagina 4 di 5 Nessun ausilio – come preteso - può trarsi dallo schema riepilogativo riportato dall'opposta alla pag. 9 della comparsa di risposta: tale schema risulta oltremodo oscuro perché identifica date ed importi originari del tutto avulsi da quanto evidenziato in precedenza.
Il quadro è reso ancor più complesso dall'allegazione dell'opponente circa l'avvenuta esecuzione di pagamenti a favore dell'opposta per oltre € 125.000 a sostegno della quale sono stati prodotti due estratti conto – rispettivamente – al 30.6.22 e 30.9.22 ed una contabile di bonifico in data 23.11.22 per
€ 2.219.32. Tuttavia tali documenti, in assenza di alcuna precisazione riguardo alla cronologia, all'entità ed all'eventuale imputazione dei pagamenti, non sono idonei a consentire una valutazione adeguata del credito e del suo eventuale decremento.
L'insieme delle circostanze evidenziate porta a ribadire quanto già esposto con l'ordinanza del 23.4.25 ossia che l'omessa produzione in forma integrale della movimentazione degli articolati rapporti inter partes impedisce di avere contezza dell'entità dei finanziamenti e dei pur documentati pagamenti eseguiti medio tempore dall'opponente.
In conclusione, pur dandosi atto che dal tenore complessivo delle difese dell'opponente non si evince una contestazione riguardo all'avvenuta erogazione di finanziamenti a suo favore, considerato che era onere della creditrice fornire riscontro adeguato della pretesa azionata e che l'estrema confusione delle originarie allegazioni (riguardo alla stessa entità dell'accordato) non è stata utilmente emendata nella presente sede, si impone sia la revoca del decreto ingiuntivo che il rigetto della domanda subordinata.
Le spese legali – liquidate come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento eccezion fatta per la fase istruttoria di carattere documentale – seguono la soccombenza e vanno distratte a favore dell'avv. Michele Salemme per richiesta fattane.
P. Q. M.
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo nr.3565/24 reso in data
15.4.24 dal Tribunale di Milano ad istanza di Controparte_1
2. rigetta la domanda dell'opposta;
3. condanna l'opposta a rifondere all'opponente le Controparte_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano in € 11.268 per compensi ed € 406,50 per esborsi oltre rimborso spese forfettarie pari al 15% ed accessori di legge con distrazione a favore dell'avv. Michele
Salemme dichiaratosi antistatario.
Milano, 13 ottobre 2025
Il giudice Carmela Gallina
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