Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/06/2025, n. 2638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2638 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3170/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3170/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Dichiarazione di Interdizione, vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_1 C.F._1 nte domiciliato in Pontecagnano Faiano (SA)
[...] sso lo studio dell'avv. Maria Lisa Gregorio che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
[...]
RESISTENTE - INTERDICENDO
NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
in quanto affetto da ridotte capacità motorie e deambulatorie e
[...]
In particolare, il ricorrente ha dedotto che il fratello non è in alcun modo in grado di svolgere le più normali e quotidiane attività fisiche ed intellettuali e, dunque, di necessitare una continua assistenza e cura;
al riguardo, ha precisato che lo stesso non è in grado di assumere alcuna decisione in merito al proprio stato di salute né di provvedere ai propri interessi patrimoniali e ha chiesto la pronuncia di interdizione al fine di tutelarlo in modo adeguato e di offrirgli completo supporto e sostegno. Esaminato l'interdicendo, sentito il ricorrente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. 2. La domanda non è fondata e deve essere rigettata. Innanzitutto, deve affermarsi la sussistenza della legittimazione attiva del ricorrente ai sensi dell'art. 417 cod. civ., in quanto fratello dell'interdicendo e stretto congiunto. Tanto premesso, occorre rilevare, in punto di diritto, che l'art. 414 cod. civ., come sostituito dall'art. 4 comma 2 della legge 9.1.2004 n. 6, richiede due condizioni per la dichiarazione di interdizione del maggiore di età o minore emancipato, che segnano il discrimine di tale forma di protezione dei soggetti incapaci da altri istituti meno invasivi della loro sfera personale e giuridica, quali l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno. È richiesta, in primo luogo, una “condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi”, ovverosia una particolare gravità della patologia che, diversamente dallo stato di limitata capacità dell'inabilitato, escluda totalmente la loro idoneità cognitiva e volitiva anche rispetto agli atti di ordinaria amministrazione. Occorre, poi, che lo status di interdetto sia “necessario per assicurare la loro adeguata protezione”, il che vale a dire che la misura, stante la gravità dei suoi effetti, ha carattere residuale ed è riservata a quelle ipotesi in cui la meno invasiva amministrazione di sostegno non sarebbe in grado di assicurare un'efficacia tutela dell'incapace. Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che, anche in presenza di patologie particolarmente gravi, deve accordarsi preferenza allo strumento dell'amministrazione di sostegno ove, in ragione della specificità della singola fattispecie, esso sia sufficiente a soddisfare le esigenze del caso concreto;
in particolare, ad ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, poiché la protezione dell'incapace richiede un'attività minima, estremamente semplice, tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione) e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti e vuoi per un sereno e pacifico contesto familiare, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, da preferire alle più invasive misure dell'inabilitazione e della interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo. Per converso, ove si tratti di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno, ovvero in ogni altra ipotesi in cui il giudice ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l'unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, è quest'ultimo, e non già l'amministrazione di sostegno, l'istituto che deve trovare applicazione (Cass. 12.6.2006 n. 13584; Cass. 22.4.2009 n. 9628). In definitiva, anche rispetto al soggetto totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, il legislatore affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità (Corte Cost. 30.11.2005 n. 440). Rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cass., 26.10.2011 n. 22332); in estrema sintesi, deve dirsi che si dà luogo all'amministrazione di sostegno nel caso in cui, per assicurare adeguata tutela ad una persona affetta da abituale infermità di mente, è sufficiente una gestione solo di specifici affari mentre occorre la dichiarazione di interdizione se la gestione deve essere generale e globale, dato che una gestione globale degli interessi dell'inabile non può essere garantita dall'amministrazione di sostegno, in quanto i poteri dell'amministratore in nessun caso possono coincidere con quelli di un tutore e consistere nel potere di compiere, in nome e per conto dell'infermo, tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione. Al riguardo, all'udienza del 12 giugno 2025, è stato effettuato l'esame dell'interdicendo, principale fonte di convincimento del Giudice, che ha di certo evidenziato il suo deficit cognitivo, non rispondendo alle elementari domande che gli sono state poste, mostrandosi sorridente e tranquillo ma disorientato nello spazio e nel tempo (cfr. verbale di causa del 12 giugno 2025). Orbene, nel caso di specie, l'interdicendo, sebbene affetto da un deficit cognitivo che ex se legittimerebbe anche la pronuncia di interdizione (come risulta dalla documentazione medica depositata), non risulta essere titolare di un patrimonio di notevole consistenza e, soprattutto, difficile da gestire, essendo tra l'altro circondata dall'affetto e dalla cura di una compagine familiare priva di contrasti, come dimostrato dalle dichiarazioni di adesione di tutti i familiari interessati depositate nel fascicolo telematico;
in definitiva, le sue attuali esigenze possono essere soddisfatte con la nomina di un amministratore di sostegno cui affidare specifici poteri di rappresentanza. Pertanto, il Tribunale rigetta il ricorso per interdizione ma, in virtù delle considerazioni che precedono, sulla base dell'art. 418, co 3, c.c., dispone la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare competente, al quale spetta l'apertura dell'amministrazione di sostegno, la scelta della persona idonea a ricoprire l'incarico in via definitiva e l'indicazione dei relativi poteri. A tal proposito, deve dirsi che sono emersi nel corso dell'istruttoria specifici e puntuali elementi da cui desumere la necessità di adottare singoli provvedimenti urgenti a tutela dell'interessato, atteso che non è stato nominato il tutore provvisorio, avendo il ricorrente manifestato difficoltà di gestire nell'immediatezza gli interessi personali e patrimoniali del figlio. Al riguardo, in conformità alla volontà espressa dal ricorrente nel ricorso introduttivo e all'udienza del 12 giugno 2025, il Tribunale dispone la nomina di
, nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_1 C.F._1 nistratore di sostegno provvisorio del fratello,
[...] Controparte_1 endo allo stesso i seguenti compiti nelle more del p amministrazione di sostegno: a) rappresenterà il beneficiario nella riscossione delle entrate di spettanza della stessa a titolo di pensione od altra provvidenza economica mensile (pensione di invalidità, indennità di accompagnamento etc.…) che verranno depositate su un conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario dove dovranno altresì essere trasferiti i saldi di ulteriori conti di pertinenza del beneficiario che verranno estinti;
preleverà mensilmente dal conto suddetto le somme necessarie per la cura e mantenimento di quest'ultimo; b) rappresenterà il beneficiario nella richiesta di apertura di un conto corrente intestato allo stesso;
c) rappresenterà il beneficiario nei rapporti con i terzi, con gli enti della sanità pubblica e privata, con gli enti locali, previdenziali, assistenziali, nonché con il fisco e la pubblica amministrazione in genere, sia locale che centrale;
d) avrà cura della persona del beneficiario, provvedendo ad assisterlo nelle richieste di cure necessarie alla sua salute e tenendo conto dei bisogni e necessità dello stesso;
e) autorizza l'amministratore di sostegno a riscuotere l'assegno di € 1.100,00 intestato al beneficiario con scadenza 19.06.2025. In considerazione della natura della domanda, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede: a) rigetta il ricorso per interdizione presentato nei confronti di CP_1
;
[...]
a , nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_1 [...] nistratore di sostegno provvisorio del fra C.F._1
gli specifici comiti di cui in parte motiva;
Controparte_1
smissione degli atti del procedimento (compresa la presente sentenza) al Giudice Tutelare;
d) nulla si dispone sulle spese del giudizio. Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario