Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 11/12/2025, n. 22407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22407 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22407/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03640/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3640 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Youri Hallemans, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
− del provvedimento, n. M_D AD3BCBF REG 2022 -OMISSIS-04-01.2022, notificato in data 4 gennaio 2022 (all.1), con il quale ricorrente veniva sospeso dal diritto di svolgere l'attività lavorativa;
− della Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa M_D SSMD REG2021 0228670 10-12-2021 (all.2), così intitolata: “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria.”;
− della Direttiva del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare M_D GMIL REG2021 0537805 DEL 13.12.2021 (all. 3), così intitolata: “ulteriori disposizioni sulla applicazione al personale militare straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica”;
− della Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa M_D M_DE0012000 REG2021 02679908 29-12-2021 (all.4) “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori
di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria.”
− Aggiornamento delle Direttiva –
− nonché affinché Codesto Onorevole Collegio Voglia sollevare la questione di illegittimità costituzionale avanti alla Corte Costituzionale, dell'art. 4 ter, del D.L. n.44, del 1.4.2021, convertito in legge n.76, del 28.5.2021 e successive modificazioni, integrazioni (D.L. 26.11.2021, n. 172), recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, convertito in legge, e nuovamente modificato, con legge n. 3, del 21.1.2022, il quale ha esteso l'obbligo vaccinale anche al comparto difesa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 la dott.ssa AR VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto gravame, notificato il 3 marzo 2022 e depositato in data 2 aprile 2022, parte ricorrente – quale primo maresciallo dell’Esercito italiano – ha contestato l’impugnato provvedimento del 4 gennaio 2022, con il quale è stata disposta nei suoi riguardi l’immediata sospensione dal servizio per inosservanza dell’obbligo vaccinale anti SARS-Cov-2 e la conseguente mancata corresponsione della relativa retribuzione per la durata del periodo di sospensione, unitamente alle individuate direttive ministeriali in materia.
1.1. Il proposto ricorso è affidato a tre motivi di doglianza.
1.1.1. Con il primo motivo, parte ricorrente innanzitutto denuncia l’incompetenza del gravato atto di sospensione in quanto emanato dal Comandante di reparto, in asserita violazione dell’art. 1041, lett. e), punto 1, d.P.R. n. 90/2010, in forza del quale l’organo preposto alla sospensione dei militari sarebbe la “Direzione generale per il personale militare”; lamenta altresì la violazione dell’art. 920, comma 1 e 2, d.lgs. n. 66/2010 sotto il profilo della natura rivestita dall’atto emanato, sostenendo che la sospensione dal servizio, comportando le conseguenze sul piano economico contemplate dall’invocato articolo 920, sarebbe dovuta avvenire mediante decreto ministeriale (nel caso di specie assente, difettando la delega ministeriale in capo al Comandante di reparto emanante l’atto impugnato); deduce pertanto la radicale nullità del gravato atto di sospensione per i denunciati profili di vizio, con ogni conseguenza di legge.
1.1.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione della normativa speciale per il personale militare posta dagli articoli 206 e 206 bis d.lgs. n. 66/2010 in materia di profilassi vaccinale dei militari per l’impiego in particolari e individuate condizioni operative o di servizio.
1.1.3. Con il terzo motivo di doglianza, lamenta l’illegittimità delle gravate direttive ministeriali per asserita violazione dell’articolo 4- ter, comma 1, lett. b, D.L. n. 44/2021, contestando l’esclusione del personale civile (in servizio presso il Ministero della Difesa) dall’obbligo vaccinale.
1.1.4. Con il quarto e con il quinto motivo di gravame, deduce infine taluni profili di incostituzionalità della disposizione normativa a fondamento degli atti impugnati – coincidente nella specie con l’evocato articolo 4-ter D.L. n. 44/2021, introdotto dall’art. 2 del D.L. n. 172/2021 (convertito con modifiche dalla Legge n. 3/2022) – rispetto agli individuati parametri rappresentati in particolare dagli articoli 2, 9 e 32 della Costituzione (motivo n. 4) nonché dagli articoli 1, 2, 3, 4, 35, 36 della Costituzione (motivo n. 5).
Sul punto viene prospettato, nello specifico, il mancato rispetto del presupposto individuato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale per l’imposizione di un trattamento sanitario ai sensi dell’articolo 32 Cost., rappresentato dalla circostanza che lo stesso non incida negativamente sullo stato di salute di chi vi è obbligato, adducendo in proposto le gravi conseguenze dell’inoculazione di un siero sperimentale, quale il vaccino anti-covid, che sarebbero in concreto desumibili dai dati dell’AIFA circa gli avventi avversi verificatisi a fronte della somministrazione del vaccino – incidenti sulla vita e/o sulla salute dei soggetti coinvolti – nonché in ragione delle segnalazioni effettuate in proposito da una parte della comunità scientifica e dei dubbi espressi in tale contesto, come riportati nel corpo del ricorso, anche in rapporto al diritto al lavoro tutelato dall’articolo 36 della Costituzione (e alla relativa retribuzione a garanzia dell’acquisizione dei mezzi economici di sostentamento) nonché in relazione al principio del “consenso informato” per la valida espressione della relativa volontà sul piano giuridico ex art. 32 Cost., presupponente la piena libertà di scelta individuale (incompatibile con l’imposizione di un obbligo) nel caso di potenziali pregiudizi del trattamento medesimo per i singoli individui.
Viene poi prospettato un ulteriore motivo di illegittimità costituzionale, rispetto all’evocato parametro costituito dall’art. 3 Cost., sotto i profili – rispettivamente – di ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza.
Al riguardo si sostiene, in particolare, che: i) il vaccino non costituirebbe misura idonea allo scopo, poiché non vi è certezza che il soggetto vaccinato non sia in grado di trasmettere il virus SarsCoV-2, anche in ragione della continua mutevolezza del virus alla luce delle molteplici varianti diffuse; ii) non sarebbero stati presi in considerazione ulteriori strumenti, idonei a determinare il minor sacrificio e la maggior sicurezza possibile, come ad esempio la sottoposizione di larga parte della popolazione ai tamponi molecolari o salivari (gratuiti o a prezzi irrisori); iii) la vaccinazione obbligatoria nell’ambito del personale militare, rispetto a chi si è regolarmente sottoposto al tampone, introdurrebbe una discriminazione ingiustificabile (considerata la minore pericolosità per la collettività del soggetto che si è sottoposto al tampone rispetto a quello vaccinato).
1.2. Parte ricorrente chiede in conclusione di “… annullare l’atto di sospensione impugnato ed ogni altro atto allo stesso presupposto, preordinato, connesso e/o consequenziale, quali risultano essere anche le Direttive impugnate e ristabilire il normale rapporto di lavoro, con relativa corresponsione dello stipendio ”.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
3. Parte ricorrente ha poi rinunciato alla formulata istanza cautelare, in ragione della rappresentata reintegrazione nel servizio in applicazione del sopravvenuto D.L. n. 24/2022.
4. In vista della trattazione di merito, la resistente Amministrazione ha depositato memoria difensiva, recante l’articolazione delle ragioni addotte a supporto della sostenuta infondatezza nel merito delle censure mosse.
4.1. Parte ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione e memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a.
5. All’udienza pubblica del 29 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente il Collegio non ravvisa nella specie i presupposti per addivenire alla sospensione del presente giudizio come richiesto dalla parte ricorrente (cfr. memoria ex art. 73 c.p.a. depositata il 29 settembre 2025) sulla base della rappresentata pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale (di prossima definizione) avente ad oggetto le medesime previsioni normative.
In proposito si intende rilevare come questioni sostanzialmente corrispondenti a quelle prospettate nell’ambito dell’atto di ricorso (in seno ai motivi nn. 4 e 5, sopra richiamati) siano state già affrontate in plurime occasioni dalla Corte costituzionale, la quale è addivenuta a ravvisarne l’infondatezza (cfr. sentenze nn. 14/2023, 15/2023, 185/2023 e 188/2024); l’evidenziata circostanza induce a ritenere che nella specie non venga in rilievo alcuna esigenza di sospensione processuale.
7. Ciò posto, il proposto ricorso non è meritevole di accoglimento, per le ragioni nel prosieguo esposte.
8. Il Collegio, nell’evidenziare in via preliminare come la dedotta fattispecie controversa risulti circoscritta alla disposta misura della sospensione dal servizio per inosservanza dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 e alla conseguente mancata corresponsione della retribuzione per la durata del periodo di sospensione, intende innanzitutto richiamarsi alle pertinenti considerazioni espresse nell’ambito dei precedenti pronunciamenti resi dalla Sezione su censure sostanzialmente analoghe a quelle prospettate in ricorso (al riguardo, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 2 settembre 2025, n. 15954, sent. 4 giugno 2025, n. 10791, sent. 29 aprile 2025, n. 8344 e sent. 11 aprile 2025, n. 7127), riportando il contenuto essenziale del percorso motivazionale sviluppato nell’ambito delle citate pronunce.
9. Ai fini della disamina delle contestazioni mosse con i primi tre motivi di doglianza giova evidenziare la natura giuridica dell’atto in questione come ricostruita in sede giurisprudenziale alla stregua del quadro normativo di riferimento.
9.1. Al riguardo, l’articolo 4-ter D.L. n. 44/2021, come introdotto dall’articolo 2 del D.L. n. 172/2021 (convertito con modifiche dalla Legge n. 3/2022) rubricato “ Estensione dell’obbligo vaccinale ”, prevede espressamente al comma 2, con particolare riferimento – per quanto rileva ai fini della dedotta fattispecie controversa – del personale del comparto difesa e sicurezza, che “ La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1 ”, con la correlata specificazione che “… i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1 ”; il successivo comma 3, dopo aver richiamato gli adempimenti di verifica e controllo gravanti sugli individuati responsabili, precisa che “ I soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato ”, specificando sul piano delle relative conseguenze che “ L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ”.
9.2. Dalla richiamata normativa di carattere speciale emerge chiaramente, come evidenziato in sede giurisprudenziale, che la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa consegue ex lege all’accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, costituendone un effetto immediato e diretto; non implica, pertanto, alcuna attività valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione di appartenenza (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 10791/2025, cit., in specie punto 8).
10. Ciò posto, il primo motivo di gravame laddove incentrato sul dedotto vizio di incompetenza, diretto nella specie a contestare la provenienza del gravato atto di sospensione dal Comandante di reparto, risulta infondato, alla luce del delineato quadro normativo sulla base, in particolare, del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 4-ter D.L. n. 44/2021, sopra riportato, e della stretta correlazione ivi posta tra l’atto di accertamento dell’anzidetto inadempimento e la (conseguente) sospensione dallo svolgimento dell’attività lavorativa.
Come evidenziato al riguardo in sede giurisprudenziale nella disamina di censure sostanzialmente coincidenti con quelle in esame, “ la competenza dei responsabili della struttura ad adottare l’atto di accertamento dell’inadempimento, derivante dalla attribuzione agli stessi delle attività dirette ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale (come prescritto dal comma 2), comprende in sé anche quella di disporne la sospensione dal diritto di svolgerne l’attività lavorativa. La sospensione, infatti, costituisce automatica ed ineluttabile conseguenza dell’accertamento dell’inadempimento per espressa previsione di legge, consustanziale ad esso, e, in ragione della portata meramente dichiarativa di un effetto che discende direttamente dalla norma in conseguenza di tale accertamento, l’adozione del relativo provvedimento può ritenersi rientrare nelle attribuzioni dei responsabili delle strutture in cui l’interessato svolge la propria attività lavorativa, trattandosi di atto privo di discrezionalità valutativa, sostanzialmente riproduttivo di un effetto giuridico previsto dalla norma primaria e direttamente collegato all’accertamento della mancata vaccinazione ” (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 29 maggio 2025, n. 10399, in specie punto 7).
Dal delineato quadro normativo discende, come pure specificato a livello giurisprudenziale, che nella materia di cui trattasi il soggetto competente ad adottare il provvedimento di sospensione in questione risulta individuato nel responsabile della struttura presso cui presta servizio il militare, con conseguente infondatezza nella specie della dedotta censura di incompetenza relativa.
12. Il Collegio ritiene altresì infondate le ulteriori doglianze articolate nell’ambito del primo motivo di gravame nonché le contestazioni mosse in seno al secondo motivo di ricorso, con le quali viene prospettata la violazione di specifiche previsioni normative poste dal d.lgs. n. 66/2010 (recante “Codice dell’ordinamento militare” – COM) sotto distinti aspetti.
Al riguardo è sufficiente ribadire come il gravato provvedimento di sospensione costituisca un atto vincolato per l’Amministrazione, la quale, una volta accertato il fatto relativo all’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte del dipendente (ove appartenente alle individuate categorie di personale), è tenuta ad adottare l’atto di sospensione; non è quindi rinvenibile nella specie, sotto tale aspetto, alcun profilo di vizio nell’operato dell’Amministrazione di appartenenza che si è limitata, dapprima con l’adozione delle circolari a livello ministeriale e quindi con l’atto di sospensione nei riguardi dell’odierno ricorrente, ad applicare la normativa speciale di cui al richiamato articolo 4-ter D.L. n. 44/2021 introdotta dal Legislatore per far fronte all’emergenza pandemica, potendo sul punto richiamarsi le considerazioni svolte in sede giurisprudenziale laddove è stato osservato che “ Non può trovare … applicazione la normativa del c.o.m. invocata dal ricorrente la quale ha portata generale (e quindi recessiva in base al criterio “lex specialis derogat generali”), rispetto alla specificità della normativa antiCOVID-19 sopra richiamata e doverosamente applicata nella specie dall’Amministrazione ” (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 2 settembre 2025, n. 15958, in specie punto 9).
13. Il terzo motivo di gravame è altresì infondato, considerato che la stessa disposizione contenuta nell’articolo 4-ter D.L. n. 44/2021 – evocata nella specie come parametro della dedotta violazione di legge – nel perimetrare l’ambito del previsto obbligo vaccinale, laddove individua le relative categorie di personale tra cui (per quanto in rilievo nella presente fattispecie controversa) il “ personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico… ”, evidentemente intende riferirsi al personale militare (non anche a quello civile), come univocamente affermato in sede giurisprudenziale alla luce della ratio della disciplina sul punto introdotta.
Al riguardo, infatti, è stato evidenziato che “… per le altre categorie (tra cui il personale militare)… è stato normativamente imposto l’obbligo vaccinale, considerati i precipui compiti ad esse affidate in materia di difesa e sicurezza pubblica durante il periodo pandemico, comprensivi di attività a contatto con terzi con rischio di diffusione del virus, nonché dell’esercizio di funzioni necessarie e indifferibili, a tutela della collettività, che non sono passibili di interruzione o rallentamenti e richiedono, pertanto, l’adozione di ogni accorgimento e trattamento sanitario utile ” (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 19 giugno 2025 n. 12067, in specie punto 9.1).
14. Muovendo infine alla disamina delle restanti doglianze (articolate nell’ambito dei motivi di ricorso nn. 4 e 5) involgenti i dedotti profili di illegittimità costituzionale della disposizione normativa di rango primario alla base degli atti impugnati, deve innanzitutto osservarsi come la Corte costituzionale si sia espressa in più occasioni – rispettivamente, con le sentenze 9 febbraio 2023, nn. 14 e 15, 5 ottobre 2023, n. 185 e 28 novembre 2024, n. 188 – nel senso della ravvisata compatibilità costituzionale della disciplina, ratione temporis applicabile, posta dal menzionato articolo 4-ter D.L. n. 44/2021 per quanto concerne l’introdotta misura della sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione per alcune categorie professionali (specificamente individuate) in conseguenza dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale esteso, per quanto qui rileva, al personale del comparto della difesa e sicurezza, affrontando la relativa questione anche rispetto ai parametri – coincidenti con quelli dedotti in ricorso – rappresentati dagli articoli 2, 3, 32 e 36 della Costituzione, pure con specifico riguardo al personale delle Forze Armate (in particolare nell’ambito della sentenza 28 novembre 2024, n. 188, sopra menzionata).
14.1.1. Al riguardo va evidenziato che nella pronuncia n. 188/2024 da ultimo citata la Corte costituzionale ha ritenuto conforme al dettato degli articoli 2, 3 e 32, co. 2, Cost. la disciplina di rango legislativo con la quale è stata prevista, per le individuate categorie di personale, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione nel caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, osservando che “ In base alla disciplina delineata dal legislatore per far fronte all’emergenza pandemica, la vaccinazione costituiva requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati ”, con la conseguenza che “… come già osservato da questa Corte, la sospensione del lavoratore che non avesse ottemperato all’obbligo vaccinale rappresentava per il datore di lavoro «l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale» (sentenza n. 15 del 2023) ”, precisando sul punto che “ tale misura è, infatti, coerente con l’obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall’art. 2087 del codice civile e dall’art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ” e che “ Del pari, sul versante della posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 rientrava nel novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall’art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività ” (cfr. sent. n. 188/2024, cit., in specie punto 3), chiarendo inoltre come “ nel caso in esame è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile ” (cfr. sent. n. 188/2024, cit., in specie punto 4).
Alla luce del quadro delineato, la Corte costituzione nell’ambito della menzionata pronuncia ha riconosciuto che “ Il datore di lavoro, dunque, era tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore dal momento dell’accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale e fino al suo assolvimento, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge ”, affermando che “ La mancata sottoposizione a vaccinazione, determinando, nei termini suddetti, la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, comportava il venire meno (sia pure temporaneo) del sinallagma funzionale del contratto ” (cfr. sent. n. 188/2024, cit., in specie punto 3).
La Corte ha quindi concluso che “ In applicazione del principio generale di corrispettività, l’assenza della prestazione lavorativa rende la previsione sulla mancata corresponsione della retribuzione così come di ogni altro compenso o emolumento (sentenza n. 15 del 2023) non contrastante con gli invocati parametri ” (cfr. sent. n. 188/2024, cit., in specie punto 3).
14.1.2. Quanto agli ulteriori profili di dedotta contrarietà al dettato dell’art. 32 Cost., possono altresì richiamarsi – per quanto rileva ai fini della presente disamina – le pertinenti considerazioni sul punto espresse dalla Sezione, alla luce della citata giurisprudenza costituzionale, nell’ambito della menzionata sentenza n. 8344/2025, laddove sulla base dei “… principi espressi dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 14 e 15 del 2023 ” è stato evidenziato come “ alla luce del ragionevole e non sproporzionato bilanciamento degli interessi coinvolti quale operato dal legislatore e come tale ritenuto dalla Corte costituzionale, l’imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione nel principio di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione, in quanto, in nome di esso e, dunque della solidarietà verso gli altri, ciascuno può essere obbligato a un dato trattamento sanitario, anche comportante un rischio specifico, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione. E tali principi, pur se espressi con riferimento al personale sanitario, devono trovare applicazione anche per le altre categorie (tra cui il personale militare) per le quali è stato normativamente imposto l’obbligo vaccinale … ” (cfr. sent. n. 8344/2025, cit., in specie punto 9).
Sul punto giova riepilogare, per quanto di pertinenza, il contenuto essenziale dei principali passaggi del percorso argomentativo svolto in seno alla richiamata giurisprudenza costituzionale – come altresì ricostruito nell’ambito dei precedenti pronunciamenti di questo Tribunale resi su contestazioni di analogo tenore (sul punto, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 8 ottobre 2025, n. 17235) – per la parte riferita all’introduzione dell’obbligo vaccinale in relazione a determinate categorie di lavoratori, quale aspetto su cui risultano principalmente focalizzate le censure articolate in ricorso a fondamento dei dedotti profili di illegittimità costituzionale.
Al riguardo, nell’ambito delle citate sentenze nn. 14 e 15 del 2023 la Corte nello specifico:
- ha ricordato in via preliminare che « in base alla costante giurisprudenza costituzionale, l’imposizione di un trattamento sanitario, e di un obbligo vaccinale, in particolare, può ritenersi compatibile con l’art. 32 Cost., al ricorrere di tre presupposti: a) se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (cfr. sentenza n. 307 del 1990); b) se vi sia la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili (ivi); c) se nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n. 210/1992) (sentenza n. 258 del 1994; nello stesso senso, sentenza n. 5 del 2018) » (cfr. Corte costituzionale n. 15/2023, sub 10.3);
- ha osservato che la scelta del Legislatore, nell’introdurre ovvero nell’estendere l’obbligo vaccinale a determinate categorie di personale, si è fondata su concordi e attendibili attestazioni delle « autorità scientifiche [sulla] sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA [sulla] loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus », evidenziando al riguardo – alla luce dei ripercorsi dati scientifici forniti dalle autorità di settore – che « il principale dato medico-scientifico garantito dalle autorità istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore, è costituito, fin dal momento dell’adozione della disposizione censurata e a tutt’oggi, dalla natura non sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sicurezza » e concludendo sul punto che « appare evidente in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l’idoneità dell’obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque … caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio » (cfr. Corte costituzionale n. 14/2023, sub 9-11);
- ha sottolineato che la valutazione di non irragionevolezza e idoneità allo scopo vale a maggior ragione con riferimento all’obbligo vaccinale imposto nei confronti di soggetti che svolgono particolari funzioni di interesse pubblico e che a causa di tali funzioni sono più esposti al rischio del contagio, in quanto l’obbligo imposto nei confronti di tali categorie di soggetti « consente di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l’interruzione di servizi essenziali per la collettività » (cfr. Corte costituzionale, n. 14/2023, sub 12), osservando che « l’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l’espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico » (cfr. Corte costituzionale, n. 15/2023, sub 11.1);
- ha rimarcato la proporzionalità della misura dell’obbligo vaccinale, sottolineando che « non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia», non costituendo una valida misura alternativa «l’effettuazione periodica di test diagnostici dell’infezione da SARS-CoV-2 » in quanto « dovendo essere effettuati con una cadenza particolarmente serrata (e cioè ogni due o tre giorni), avrebbero avuto costi insostenibili e avrebbero comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia, tanto a livello logistico-organizzativo, quanto per l’impiego di personale » e « D’altro canto, l’esito del test non è immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione: esso, pertanto, nasce già “obsoleto”, posto che l’esito può essere già stato superato da un contagio sopravvenuto nel frattempo, con il fisiologico rischio della presenza nei luoghi di cura di soggetti inconsapevolmente contagiati » (cfr. Corte costituzionale, n. 14/2023, sub 13.1);
- ha rilevato che la proporzionalità della previsione di cui all’art. 4, D.L. n. 44/2021 era legata anche al fatto che « la conseguenza del mancato adempimento dell’obbligo è rappresentata dalla sospensione … con reintegro al venir meno dell’inadempimento dell’obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica»; scelta – quest’ultima – che appariva «una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell’operatore sanitario, … strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus » (cfr. Corte costituzionale, n. 14/2023, sub 13.2);
- ha ravvisato la ragionevolezza della richiesta di sottoscrizione del consenso informato, evidenziando che « il consenso informato, quale condizione per la liceità di qualsivoglia trattamento sanitario, trova fondamento nell’autodeterminazione, nelle scelte che riguardano la propria salute, intesa come libertà di disporre del proprio corpo, diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea », specificando che « la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato [tenuto conto che] l’obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all’obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge» e chiarendo che «qualora il singolo adempia all’obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell’obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino » (cfr. Corte costituzionale, n. 14/2023, sub 16.1);
- ha rimarcato inoltre che « il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all’obbligo vaccinale, nell’esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall’art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l’attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza » (cfr. Corte costituzionale, n. 15/2023, sub 12.2).
14.2. Sulla base delle esposte considerazioni sviluppate in seno alla giurisprudenza costituzionale intervenuta in materia e in linea con quanto affermato nell’ambito dei citati pronunciamenti della Sezione resi su censure di tenore analogo, il Collegio ritiene pertanto di poter concludere nel senso della manifesta infondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale prospettate dal ricorrente nell’ambito del quarto e del quinto motivo di gravame.
15. In definitiva, il proposto ricorso va respinto in quanto infondato.
16. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura individuata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore della resistente Amministrazione, che liquida forfetariamente in complessivi euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00), oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI IN, Presidente
AR VA, Primo Referendario, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR VA | NI IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.