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Sentenza 1 ottobre 2024
Sentenza 1 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 01/10/2024, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISA
(decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies cpc)
VERBALE DELLA CAUSA iscritta al n° 1638 ruolo generale affari civili dell' anno 2020 (ex ruolo G.I.
Dott. Pruneti Luca) vertente tra
(P.I/C.F. n. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Ciappi
Caterina,
Attrice
E
(P.I./C.F. n. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Luigi Bimbi,
Convenuto
Controparte_2
Terza Chiamata (contumace)
Oggetto: Risarcimento danni responsabilità artt. 2051-2043 c.c.
Oggi 1.10.24 ad ore 9,30 innanzi al GOT Politi Margherita- delegato sono comparsi:
Per l'Avv. Ciappi oggi sostituito dall'avv. Balestri Parte_1
Cristina che precisa le conclusioni come da note conclusive depositate
Per il l'Avv. Bimbi che precisa le conclusioni CP_1 CP_1
come in atti
Per , NESSUNO Controparte_2
Per la pratica forense il dott. Casani Leonardo
A seguito di discussione orale,
IL G.I.
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione. Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Fatto e Diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, la , citava in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Pisa, il richiedendo Controparte_1
l' integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali alla stessa derivati alla propria auto in conseguenza dell' incidente avvenuto mentre il legale rappresentante della società, Sig. percorreva in macchina la Parte_2
via Tosco Romagnola in Comune di Loc. Fornacette con CP_1
direzione Fornacette all'incrocio tra la via Tosco Romagnola e la via
Mazzei, che l' attrice afferma causato dalla presenza della base in cemento di un palo parzialmente sradicato dal terreno (non visibile) che si trovava divelto all'interno dell'isola di traffico collocata all'incrocio di cui sopra che urtava l'auto e che al momento del sinistro, fuoriusciva parzialmente dal terreno dell'isola. Che, inoltre, neppure la testata che delimitava l'inizio dell'isola spartitraffico era visibile, per esserne rovinato il cordolo di cemento e per non essere tale testata segnalata né dal delimitatore speciale di ostacolo né dal segnale indicante il passaggio obbligatorio a destra dell'isola di traffico.
Sosteneva l' attrice che il sig. il giorno 26.11.2018, verso le ore 18 Pt_2
circa, si trovava a percorrere a bordo dell' auto della società la via Tosco
Romagnola in Comune di con direzione Fornacette, quando CP_1 nell'effettuare la svolta a sinistra in via Mazzei, lo stesso, andava ad urtare contro la base in cemento di un palo parzialmente sradicato dal terreno che si trovava divelto all'interno dell'isola di traffico collocata all'incrocio tra la via Tosco Romagnola e la via Mazzei.
Che l'urto avveniva a causa della non visibilità della base in cemento del palo (non segnalato), che al momento del sinistro fuoriusciva parzialmente dal terreno dell'isola. Che neppure la testata che delimitava l'inizio dell'isola spartitraffico era visibile, per esserne rovinato il cordolo di cemento e per non essere tale testata segnalata né dal delineatore speciale di ostacolo né dal segnale indicante il passaggio obbligatorio a destra dell'isola di traffico, segnali, entrambi obbligatoriamente previsti dall'art.177 del regolamento di attuazione del codice della strada.
Si costituiva in giudizio il convenuto che contestava Controparte_1
in toto quanto asserito da parte attrice, chiedendo in via preliminare di essere autorizzato alla chiamata del terzo, in qualità di garante,
[...]
Controparte_2
Ciò posto la domanda di parte attrice era comunque considerata infondata e non provata né nell'an né nel quantum, in quanto, a dire del la CP_1 danneggiata non aveva assolto all'onere di provare gli elementi costitutivi della pretesa azionata né il nesso di causalità tra l'oggettiva pericolosità del palo e l'evento dannoso. Inoltre la condotta del conducente tenuta in aperta violazione delle prescrizioni del Codice della Strada, in strada illuminata e da questo ben conosciuta non poteva che interrompere il nesso causale. Semmai, il ravvisava una responsabilità dell'attrice che CP_1
avrebbe potuto evitare il danno prestando anche la minima attenzione.
Nel merito parte convenuta concludeva: in per respingere CP_3
integralmente la domanda risarcitoria attrice, in quanto totalmente infondata sia in fatto che in diritto oltre che per la sussistenza del caso fortuito nella sua accezione di fatto del danneggiato .
In garanzia nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolta, anche solo parzialmente, la domanda che la in qualità Controparte_2
di garante, sia dichiarata tenuta a manlevare e tenere indenne il CP_1
di quanto dovesse essere tenuto a corrispondere a favore
[...] dell'attrice per i titoli di cui alla domanda introduttiva del presente giudizio in conseguenza del danno lamentato ed in forza del contratto di assicurazione n.2017/E/179690 del 29.3.2017 e di conseguenza condannarla al pagamento di quanto eventualmente accertato a titolo di risarcimento danni a favore della . Parte_1
Nessuno si costituiva per la terza chiamata.
Espletata l'istruttoria orale la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva trattenuta a sentenza.
______________________________________________________________________
Preliminarmente si dichiara la contumacia della terza chiamata, mai costituita. In primo luogo, nel merito, occorre rilevare come la documentazione prodotta dalla società attrice e la prova testimoniale espletata non consentono di configurare una responsabilità dei fatti a carico esclusivo del . Controparte_4
Per costante Giurisprudenza, con riguardo ai danni subiti da utenti di strade
(autostrade), trova applicazione la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ai sensi dell' art. 2051 c.c. nei confronti della P.A. ovvero del concessionario della medesima.
L'ente proprietaria (o gestore) della strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cassazione 2013 n.8935- 2017 n.18753- 2017 n.11526- 2017
n.7805- 2016 n.1677). Ai sensi dell'art.2051 c.c. “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito”. L'amministrazione è liberata dalla responsabilità laddove
“dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (Cassaz. N.7805/17)- L'art.2051 c.c. per altro verso implica sì una presunzione di responsabilità in capo al custode ma mantiene in capo al danneggiato, l'onere di provare il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia;
solo una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità avrà
l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (Cassaz. N.1677/16). La causa esterna può essere rappresentata anche dal fatto dello stesso danneggiato (Cassaz.
N.287/15). In primis il danneggiato che invoca la responsabilità del custode dovrà dimostrare con certezza la presenza della insidia e che il danno sia derivato proprio da quest'ultima: in genere è sufficiente la fotografia per dimostrare la presenza della anomalia, occorre comunque che la documentazione fotografica sia rafforzata da testimoni diretti, come è avvenuto nel nostro caso (attendibili e presenti all'evento in quanto vicini alla vittima o comunque conoscitori dello stato dei luoghi nel periodo del sinistro in quanto frequentatori abituali).
La riproduzione fotografica da cui emerge anche indirettamente tramite testi, il dato temporale (oltre che spaziale, come nel caso in esame) può provare i fatti (Cass. sent. n28665/17). Le fotografie prodotte in giudizio sono risultati essere conformi alla cosa (e al fatto rappresentato). Secondo la Cassazione dalla fotografia, dunque, deve emergere anche il dato temporale oltre che quello spaziale. Se la fotografia, è in grado di rappresentare la circostanza fatta valere in giudizio (perché, come nel nostro caso, con riferimenti spazio-temporali confermati dal teste escusso), la controparte ha l'onere non solo di contestare la circostanza stessa, ma deve necessariamente disconoscere la fotografia. Nel caso in esame è stata fatta valere una circostanza temporale-spaziale e le fotografie prodotte in giudizio sono state confermate nel periodo cui risaliva il fatto rappresentato ed il luogo in cui lo stesso si è verificato.
Il danneggiato, per ottenere il risarcimento, deve in primis provare, anche con materiale fotografico, l'esistenza di un effettivo dissesto del manto stradale. Come precisato dalla Cassazione “dalla foto deve emergere
(anche implicitamente) il dato temporale in cui la stessa è stata scattata altrimenti non può costituire una valida prova (e al Comune, che vuole contestarla, spetta comunque contestarne la validità con il disconoscimento della stessa altrimenti si dà per ammessa)
(Cass.n.30.11.17 n.28665). Le foto prodotte dall'attrice (peraltro non sufficientemente contestate né disconosciute nella data e nella rappresentazione dei luoghi da parte convenuta né opposte con diverse foto scattate sui luoghi a seguito di un sopralluogo dell'Ente convenuto ) insieme all'escussione del teste di parte attrice (sig. Tes_1
attendibile e preciso nella descrizione dei fatti, e chiaro nel descrivere lo stato del palo e del luogo nel punto dell'urto dell'auto dell' attore), consentono di provare l'esistenza del palo e il nesso tra lo stesso e il sinistro/urto, e provano lo stato dei luoghi: è certo che l' auto della parte, visto lo stato dei luoghi emerso, non può comunque essersi incidentata in modi “diversi” non causati dalla situazione di dissesto stradale. Infatti, come narrato (dal teste oculare dell'attrice, libero professionista della società attrice) la presenza del palo divelto e la sua posizione distesa all'interno dell'aiuola è incontestabile: “…ero con la mia macchina , alla distanza di 2-3 macchine dietro di lui. Io ho visto la macchina che è stata colpita da qualcosa sotto. Ho visto con la coda dell'occhio che c'era qualcosa sotto la macchina…mi sono soffermato e ho visto il palo che era tutto all'interno dell'aiuola, Non sporgeva fuori…….nello svoltare correttamente l'ha presa stretta la curva e ha attraversato l'aiuola nel centro passando sopra la base di cemento…l'aiuola la ha attraversata completamente con tutta la macchina…..” (teste escusso).
Lo stesso legale rappresentante dell'attrice ( sig. ) in sede di Parte_2
interpello conferma pacificamente di aver attraversato l'isola spartitraffico
(zona sicuramente non destinata al traffico veicolare e non di intralcio alla regolare circolazione dei veicoli): “… io sono salito sull'aiuola dove c'era la base del palo in cemento che sporgeva e io ci sono passato sopra non essendo segnalato e pioveva ed era buio…..”.
L'attrice ha provato che la strada/aiuola (cosa di cui l'ente aveva la custodia) si trovasse in un cattivo stato di manutenzione e che la caduta è avvenuta per tale motivo. La Corte di Cassazione ha più volte precisato che “la mancanza della prova della cattiva manutenzione della strada
(carenza probatoria) non consente di ritenere provato che fosse proprio la
“cosa” (palo divelto), a causare l'evento dannoso (e cioè l'urto dell'auto)” : il danno deve essere cagionato “dalla cosa” e non “con la cosa” ai fini dell'applicazione dell'art.2051 c.c. , la cosa deve costituire causa del danno e non mera occasione dello stesso (Cass. Sent.n.24480/16-
n.632/16). E' preciso onere del danneggiato dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che, in assenza di una simile caratteristica della cosa, il nesso causale non può per definizione essere predicato.
La presenza (non segnalata) di una sconnessione/pericolo sulla strada costituisce una situazione di pericolosità, il cui carattere del tutto accidentale ed imputabile a “caso fortuito” deve essere dimostrato dalla
Amministrazione proprietaria e custode della strada. Pur essendo sostenibile che la presenza di una sconnessione (o dissesto) laddove non immediatamente percepibile per chi procede su una strada apparentemente in buono stato di manutenzione (come pacificamente riscontrato), possa integrare astrattamente una situazione di “insidia e trabocchetto”, non per questo la circostanza consente di pervenire automaticamente alla pronuncia di una condanna risarcitoria nei confronti dell'Ente proprietario della strada o del gestore (anche perché trattasi di zona non destinata direttamente al traffico veicolare).
Quando non si sia provato con assoluta certezza quanto tempo prima del passaggio del danneggiato si sia formata la situazione di pericolo sulla strada ossia del palo divelto presente sull'aiuola spartitraffico (zona,
l'isola, comunque non certo aperta al traffico), ben potendo la stessa essersi formata anche poco tempo prima del transito, non è possibile pervenire alla valutazione di colpevolezza della PA., visto che l'ente proprietario della strada, non potrà certo essere ritenuto responsabile ex art. 2043 c.c. anche nell'ipotesi in cui non abbia avuto la materiale possibilità di percezione e di rimozione del pericolo formatosi (deve darsi prova della presenza del pericolo molto tempo prima dell'evento: non sono sufficienti “alcuni” giorni prima) .
E' risultato provato nel caso in oggetto la presenza del palo divelto all'interno dell'aiuola sia dall'escussione del teste di parte attrice sia dalla documentazione fotografica in atti (confermata dal teste e non disconosciuta).
D'altro canto, però, non è stata data prova della totale colpa del CP_1
perché da nessun elemento può inferirsi che quest'ultimo abbia colposamente omesso di prevenire o di rimuovere l'insidia stessa: non è emerso chiaramente che il palo che avrebbe causato il sinistro fosse presente nel punto dell'incidente da un tempo tale da evidenziare incuria e negligenza nella manutenzione della strada. Lo stesso convenuto ha provato di aver avuto notizia del palo divelto solo il giorno successivo al sinistro ed che ha tempestivamente provveduto alla manutenzione. I testi escussi in merito hanno riferito: ”….mi occupo di comunicazione istituzionale….Si è vero, è stata l'unica segnalazione (fino ad oggi) che io ricordo a memoria, di questo palo. Il sistema ha registrato solo questa segnalazione su questo palo……siamo celeri nelle segnalazioni….Anche nella riparazione sono stati celeri in questo caso….dopo pochi giorni….”
(teste ; “….la segnalazione Testimone_2 CP_1
pervenuta di abbattimento del palo è successiva alla data del sinistro.
Dalle mie ricerche non ho rinvenuto segnalazioni di nessun tipo relative al palo precedenti al sinistro: ho fatto ricerche relative a qualche mese prima del sinistro……La segnaletica orizzontale…vieta di svoltare prima di arrivare alla linea discontinua che consente la svolta a sinistra degli autoveicoli…..se si segue la segnaletica orizzontale viene impedito alla macchina di scontrarsi con lo spartitraffico arretrato di circa 4 metri rispetto al margine della carreggiata…”. (teste Testimone_3
assistente scelto Polizia Municipale).
Ricordiamo, però, che comunque, l'ente custode risponde solo degli incidenti causati da insidie e trabocchetti, ossia da pericoli occulti, non visibili e non evitabili con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza da parte dei danneggiati (Cass. sentenza n.15375 del 2011). Quindi in caso di incidente
è importante anche verificare la grandezza della insidia (nel caso in esame abbastanza visibile: parliamo di un palo al centro di una aiuola), in quanto, tanto è più grande e tanto più essa è visibile e percepibile dal danneggiato e quindi evitabile: nulla comunque è stato capitolato e chiesto al teste escusso per confutare tale aspetto (anzi il teste oculare ha confermato la presenza di illuminazione e l'assenza di pioggia, nulla riferendo di specifico in merito all'asserito dissesto, con conseguente non visibilità-del cordolo di cemento della testata che delimitava l'inizio dell'aiuola).
Questo perché se la danneggiata avesse mantenuto gli occhi sulla strada e avesse prestato la dovuta attenzione (rispettando la condotta prescritta dal
Codice della strada per la svolta a sinistra) e non fosse quindi finito ad attraversare per tutta la sua estensione l'aiuola, l'incidente molto probabilmente non si sarebbe verificato: lo stesso interrogando confessa che, dopo aver preso il palo, ha proseguito sempre dritto attraversando tutta la zona spartitraffico, e continuando a non rispettare le regole della strada, pur sapendo dove si trovasse e dove voleva andare. Ovviamente è necessario valutare anche altri fattori, come l'illuminazione della strada
(nel caso risultante costituita dalla luce artificiale sia pubblica (in via
Tosco Romagnola) che privata (quella del Mc Donald's). Un altro aspetto che incide sulla dinamica e sulla quantificazione del risarcimento è la condotta di marcia del danneggiato al momento del sinistro.
Come disciplinato dall'art. 1227 c.c., se la condotta colposa del danneggiato ha contribuito alla causazione del danno, il risarcimento deve essere diminuito di una percentuale pari alla responsabilità ravvisata in capo al creditore. quindi, se la condotta di guida dell'automobilista ha inciso sul sinistro stradale e sulle sue conseguenze dannose (per distrazione,……violazione norme stradali…ecc) il giudice può ravvisare un concorso di colpa e quindi stabilire una riduzione del risarcimento, in base alla percentuale di responsabilità del danneggiato.
Nel caso in questione è risultato pacifico che il danno sia stato arrecato sia in parte direttamente dalla cosa, ovvero da un agente dannoso insorto in essa, sia in parte per colpa della danneggiata infatti, è impensabile che una persona normale, in luogo illuminato (con la luce artificiale sia pubblica che privata) ed inoltre conoscitore e frequentatore dei luoghi in quanto legale rappresentante della società attrice dal 1995 che ha sede proprio a poche centinaia di metri del luogo del sinistro, non possa aver visto l' isola spartitraffico ivi presente da decenni e quindi il palo in essa disteso, in quanto ragionevolmente in grado di individuare l'insidia e quindi evitare ogni eventuale pericolo: causa in senso tecnico del sinistro
è stata l'urto della vettura col palo all'interno dell'aiuola, sicuramente dovuto sia alla mancata manutenzione del luogo, sia alla disattenzione e non rispetto delle regole della strada da parte attrice. Può, quindi, configurarsi un concorso colposo a carico della danneggiata sulla base del concorso di più fattori:
-la conoscibilità oggettiva del luogo (palesemente conosciuto e frequentato da anni); -l' illuminazione pubblica e privata presente (confermata dallo stesso teste oculare) nonché la posizione ed estensione dell'isola (presente da anni sul posto) e la segnaletica orizzontale presente nella carreggiata;
-la possibilità di evitare il pericolo (e/o prevederlo con grosso anticipo) semplicemente rispettando le regole del Codice della Strada.
Infatti l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo.
Circa un esonero di responsabilità del può operare l'istituto di CP_1
manleva ( richiesto dal convenuto), avendo il prodotto regolare CP_1
contratto di Assicurazione RCTo n.2017/E/179690 (rimasto non contestato anche a seguito della contumacia del terzo chiamato).
Ritenuta provata la dinamica dell'incidente come descritta, l'offerta probatoria dell'attrice è quindi in parte idonea e la domanda deve essere parzialmente accolta.
In conclusione quindi è giusto e congruo riconoscere un concorso di responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro nella misura del
50% e ciò:
-tenuto conto del fatto che l'attrice non ha provato totalmente che la presenza della palo fosse conosciuta dal convenuto da tanto tempo e che pertanto lo stesso non si fosse adoperato per mettere in sicurezza la strada anche perché risultano provati repentini lavori di ripristino (anche se successivi al sinistro) interessanti il palo e i luoghi in oggetto, subito dopo la segnalazione del dissesto dai cittadini;
-tenuto conto del fatto che la “comune prudenza e diligenza” (soprattutto su strade/luoghi conosciuti come dissestati, non transitabili, che si possono frequentare solo a piedi e che invece si frequentano su veicoli che potrebbero facilmente far causare incidenti stradali) avrebbe dovuto portare la stessa a prestare maggiore attenzione alla situazione della strada che percorreva nelle ore pomeridiane (non illuminate naturalmente): l'isola e il palo erano (per forza di cose) visibili, il luogo era illuminato, con segnaletica orizzontale e certamente conosciuto.
Alla luce della reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese legali tra le parti.
Nessuna altra voce di spesa è stata allegata e documentata e/o provata neanche a livello indiziario/presuntivo.
P.Q.M.
Il Giudice onorario definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così decide:
Riconosciuto il concorso di colpa dell'attrice nella causazione dell'evento,
-Accoglie parzialmente nella misura del 50% la domanda di parte attrice perché fondata in fatto e in diritto, per tutte le ragioni Parte_1 di cui in motivazione, e per l'effetto:
-Condanna il convenuto-Comune di Calcinaia, in persona del Sindaco pro- tempore, a risarcire (nei limiti del 50%) all'attrice tutti i danni patrimoniali, così come documentati in atti per un totale generale di euro
18.211,98 (di cui euro 15.992,00 per rimborso delle spese sostenute per la riparazione dell'auto ed euro 2.219,98 per rimborso delle spese di noleggio di autoveicolo sostitutivo) e quindi per un importo complessivo di euro
18.211,98 (da ridursi del 50%).
E quindi condanna il convenuto a risarcire all'attrice i danni quantificati in euro 9.105,99 ( a seguito di riduzione del 50% per concorso di colpa) oltre rivalutazione ed interessi dalla sentenza al saldo.
In accoglimento della domanda di garanzia:
-Condanna la terza chiamata in garanzia,
[...]
(contumace), in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, a manlevare e tenere indenne il CP_1
di quanto dallo stesso risultato dovuto (come sopra) alla parte
[...]
attrice per i titoli di cui alla domanda introduttiva del presente giudizio in conseguenza del danno lamentato ed in forza del contratto di assicurazione n. 2017/E/179690 del 29.3.2017 e pertanto la condanna al pagamento a favore dell'attrice di euro 9.105,99 oltre rivalutazione ed interessi dalla sentenza al saldo, quale risarcimento danni a favore della Parte_1
.
[...]
-Spese legali interamente compensate tra le parti sia nel rapporto principale che accessorio.
Così deciso, Pisa 1.10.2024
Il G.O.P
Dott. Politi Margherita
(decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies cpc)
VERBALE DELLA CAUSA iscritta al n° 1638 ruolo generale affari civili dell' anno 2020 (ex ruolo G.I.
Dott. Pruneti Luca) vertente tra
(P.I/C.F. n. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Ciappi
Caterina,
Attrice
E
(P.I./C.F. n. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Luigi Bimbi,
Convenuto
Controparte_2
Terza Chiamata (contumace)
Oggetto: Risarcimento danni responsabilità artt. 2051-2043 c.c.
Oggi 1.10.24 ad ore 9,30 innanzi al GOT Politi Margherita- delegato sono comparsi:
Per l'Avv. Ciappi oggi sostituito dall'avv. Balestri Parte_1
Cristina che precisa le conclusioni come da note conclusive depositate
Per il l'Avv. Bimbi che precisa le conclusioni CP_1 CP_1
come in atti
Per , NESSUNO Controparte_2
Per la pratica forense il dott. Casani Leonardo
A seguito di discussione orale,
IL G.I.
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione. Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Fatto e Diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, la , citava in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Pisa, il richiedendo Controparte_1
l' integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali alla stessa derivati alla propria auto in conseguenza dell' incidente avvenuto mentre il legale rappresentante della società, Sig. percorreva in macchina la Parte_2
via Tosco Romagnola in Comune di Loc. Fornacette con CP_1
direzione Fornacette all'incrocio tra la via Tosco Romagnola e la via
Mazzei, che l' attrice afferma causato dalla presenza della base in cemento di un palo parzialmente sradicato dal terreno (non visibile) che si trovava divelto all'interno dell'isola di traffico collocata all'incrocio di cui sopra che urtava l'auto e che al momento del sinistro, fuoriusciva parzialmente dal terreno dell'isola. Che, inoltre, neppure la testata che delimitava l'inizio dell'isola spartitraffico era visibile, per esserne rovinato il cordolo di cemento e per non essere tale testata segnalata né dal delimitatore speciale di ostacolo né dal segnale indicante il passaggio obbligatorio a destra dell'isola di traffico.
Sosteneva l' attrice che il sig. il giorno 26.11.2018, verso le ore 18 Pt_2
circa, si trovava a percorrere a bordo dell' auto della società la via Tosco
Romagnola in Comune di con direzione Fornacette, quando CP_1 nell'effettuare la svolta a sinistra in via Mazzei, lo stesso, andava ad urtare contro la base in cemento di un palo parzialmente sradicato dal terreno che si trovava divelto all'interno dell'isola di traffico collocata all'incrocio tra la via Tosco Romagnola e la via Mazzei.
Che l'urto avveniva a causa della non visibilità della base in cemento del palo (non segnalato), che al momento del sinistro fuoriusciva parzialmente dal terreno dell'isola. Che neppure la testata che delimitava l'inizio dell'isola spartitraffico era visibile, per esserne rovinato il cordolo di cemento e per non essere tale testata segnalata né dal delineatore speciale di ostacolo né dal segnale indicante il passaggio obbligatorio a destra dell'isola di traffico, segnali, entrambi obbligatoriamente previsti dall'art.177 del regolamento di attuazione del codice della strada.
Si costituiva in giudizio il convenuto che contestava Controparte_1
in toto quanto asserito da parte attrice, chiedendo in via preliminare di essere autorizzato alla chiamata del terzo, in qualità di garante,
[...]
Controparte_2
Ciò posto la domanda di parte attrice era comunque considerata infondata e non provata né nell'an né nel quantum, in quanto, a dire del la CP_1 danneggiata non aveva assolto all'onere di provare gli elementi costitutivi della pretesa azionata né il nesso di causalità tra l'oggettiva pericolosità del palo e l'evento dannoso. Inoltre la condotta del conducente tenuta in aperta violazione delle prescrizioni del Codice della Strada, in strada illuminata e da questo ben conosciuta non poteva che interrompere il nesso causale. Semmai, il ravvisava una responsabilità dell'attrice che CP_1
avrebbe potuto evitare il danno prestando anche la minima attenzione.
Nel merito parte convenuta concludeva: in per respingere CP_3
integralmente la domanda risarcitoria attrice, in quanto totalmente infondata sia in fatto che in diritto oltre che per la sussistenza del caso fortuito nella sua accezione di fatto del danneggiato .
In garanzia nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolta, anche solo parzialmente, la domanda che la in qualità Controparte_2
di garante, sia dichiarata tenuta a manlevare e tenere indenne il CP_1
di quanto dovesse essere tenuto a corrispondere a favore
[...] dell'attrice per i titoli di cui alla domanda introduttiva del presente giudizio in conseguenza del danno lamentato ed in forza del contratto di assicurazione n.2017/E/179690 del 29.3.2017 e di conseguenza condannarla al pagamento di quanto eventualmente accertato a titolo di risarcimento danni a favore della . Parte_1
Nessuno si costituiva per la terza chiamata.
Espletata l'istruttoria orale la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva trattenuta a sentenza.
______________________________________________________________________
Preliminarmente si dichiara la contumacia della terza chiamata, mai costituita. In primo luogo, nel merito, occorre rilevare come la documentazione prodotta dalla società attrice e la prova testimoniale espletata non consentono di configurare una responsabilità dei fatti a carico esclusivo del . Controparte_4
Per costante Giurisprudenza, con riguardo ai danni subiti da utenti di strade
(autostrade), trova applicazione la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ai sensi dell' art. 2051 c.c. nei confronti della P.A. ovvero del concessionario della medesima.
L'ente proprietaria (o gestore) della strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cassazione 2013 n.8935- 2017 n.18753- 2017 n.11526- 2017
n.7805- 2016 n.1677). Ai sensi dell'art.2051 c.c. “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito”. L'amministrazione è liberata dalla responsabilità laddove
“dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (Cassaz. N.7805/17)- L'art.2051 c.c. per altro verso implica sì una presunzione di responsabilità in capo al custode ma mantiene in capo al danneggiato, l'onere di provare il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia;
solo una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità avrà
l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (Cassaz. N.1677/16). La causa esterna può essere rappresentata anche dal fatto dello stesso danneggiato (Cassaz.
N.287/15). In primis il danneggiato che invoca la responsabilità del custode dovrà dimostrare con certezza la presenza della insidia e che il danno sia derivato proprio da quest'ultima: in genere è sufficiente la fotografia per dimostrare la presenza della anomalia, occorre comunque che la documentazione fotografica sia rafforzata da testimoni diretti, come è avvenuto nel nostro caso (attendibili e presenti all'evento in quanto vicini alla vittima o comunque conoscitori dello stato dei luoghi nel periodo del sinistro in quanto frequentatori abituali).
La riproduzione fotografica da cui emerge anche indirettamente tramite testi, il dato temporale (oltre che spaziale, come nel caso in esame) può provare i fatti (Cass. sent. n28665/17). Le fotografie prodotte in giudizio sono risultati essere conformi alla cosa (e al fatto rappresentato). Secondo la Cassazione dalla fotografia, dunque, deve emergere anche il dato temporale oltre che quello spaziale. Se la fotografia, è in grado di rappresentare la circostanza fatta valere in giudizio (perché, come nel nostro caso, con riferimenti spazio-temporali confermati dal teste escusso), la controparte ha l'onere non solo di contestare la circostanza stessa, ma deve necessariamente disconoscere la fotografia. Nel caso in esame è stata fatta valere una circostanza temporale-spaziale e le fotografie prodotte in giudizio sono state confermate nel periodo cui risaliva il fatto rappresentato ed il luogo in cui lo stesso si è verificato.
Il danneggiato, per ottenere il risarcimento, deve in primis provare, anche con materiale fotografico, l'esistenza di un effettivo dissesto del manto stradale. Come precisato dalla Cassazione “dalla foto deve emergere
(anche implicitamente) il dato temporale in cui la stessa è stata scattata altrimenti non può costituire una valida prova (e al Comune, che vuole contestarla, spetta comunque contestarne la validità con il disconoscimento della stessa altrimenti si dà per ammessa)
(Cass.n.30.11.17 n.28665). Le foto prodotte dall'attrice (peraltro non sufficientemente contestate né disconosciute nella data e nella rappresentazione dei luoghi da parte convenuta né opposte con diverse foto scattate sui luoghi a seguito di un sopralluogo dell'Ente convenuto ) insieme all'escussione del teste di parte attrice (sig. Tes_1
attendibile e preciso nella descrizione dei fatti, e chiaro nel descrivere lo stato del palo e del luogo nel punto dell'urto dell'auto dell' attore), consentono di provare l'esistenza del palo e il nesso tra lo stesso e il sinistro/urto, e provano lo stato dei luoghi: è certo che l' auto della parte, visto lo stato dei luoghi emerso, non può comunque essersi incidentata in modi “diversi” non causati dalla situazione di dissesto stradale. Infatti, come narrato (dal teste oculare dell'attrice, libero professionista della società attrice) la presenza del palo divelto e la sua posizione distesa all'interno dell'aiuola è incontestabile: “…ero con la mia macchina , alla distanza di 2-3 macchine dietro di lui. Io ho visto la macchina che è stata colpita da qualcosa sotto. Ho visto con la coda dell'occhio che c'era qualcosa sotto la macchina…mi sono soffermato e ho visto il palo che era tutto all'interno dell'aiuola, Non sporgeva fuori…….nello svoltare correttamente l'ha presa stretta la curva e ha attraversato l'aiuola nel centro passando sopra la base di cemento…l'aiuola la ha attraversata completamente con tutta la macchina…..” (teste escusso).
Lo stesso legale rappresentante dell'attrice ( sig. ) in sede di Parte_2
interpello conferma pacificamente di aver attraversato l'isola spartitraffico
(zona sicuramente non destinata al traffico veicolare e non di intralcio alla regolare circolazione dei veicoli): “… io sono salito sull'aiuola dove c'era la base del palo in cemento che sporgeva e io ci sono passato sopra non essendo segnalato e pioveva ed era buio…..”.
L'attrice ha provato che la strada/aiuola (cosa di cui l'ente aveva la custodia) si trovasse in un cattivo stato di manutenzione e che la caduta è avvenuta per tale motivo. La Corte di Cassazione ha più volte precisato che “la mancanza della prova della cattiva manutenzione della strada
(carenza probatoria) non consente di ritenere provato che fosse proprio la
“cosa” (palo divelto), a causare l'evento dannoso (e cioè l'urto dell'auto)” : il danno deve essere cagionato “dalla cosa” e non “con la cosa” ai fini dell'applicazione dell'art.2051 c.c. , la cosa deve costituire causa del danno e non mera occasione dello stesso (Cass. Sent.n.24480/16-
n.632/16). E' preciso onere del danneggiato dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che, in assenza di una simile caratteristica della cosa, il nesso causale non può per definizione essere predicato.
La presenza (non segnalata) di una sconnessione/pericolo sulla strada costituisce una situazione di pericolosità, il cui carattere del tutto accidentale ed imputabile a “caso fortuito” deve essere dimostrato dalla
Amministrazione proprietaria e custode della strada. Pur essendo sostenibile che la presenza di una sconnessione (o dissesto) laddove non immediatamente percepibile per chi procede su una strada apparentemente in buono stato di manutenzione (come pacificamente riscontrato), possa integrare astrattamente una situazione di “insidia e trabocchetto”, non per questo la circostanza consente di pervenire automaticamente alla pronuncia di una condanna risarcitoria nei confronti dell'Ente proprietario della strada o del gestore (anche perché trattasi di zona non destinata direttamente al traffico veicolare).
Quando non si sia provato con assoluta certezza quanto tempo prima del passaggio del danneggiato si sia formata la situazione di pericolo sulla strada ossia del palo divelto presente sull'aiuola spartitraffico (zona,
l'isola, comunque non certo aperta al traffico), ben potendo la stessa essersi formata anche poco tempo prima del transito, non è possibile pervenire alla valutazione di colpevolezza della PA., visto che l'ente proprietario della strada, non potrà certo essere ritenuto responsabile ex art. 2043 c.c. anche nell'ipotesi in cui non abbia avuto la materiale possibilità di percezione e di rimozione del pericolo formatosi (deve darsi prova della presenza del pericolo molto tempo prima dell'evento: non sono sufficienti “alcuni” giorni prima) .
E' risultato provato nel caso in oggetto la presenza del palo divelto all'interno dell'aiuola sia dall'escussione del teste di parte attrice sia dalla documentazione fotografica in atti (confermata dal teste e non disconosciuta).
D'altro canto, però, non è stata data prova della totale colpa del CP_1
perché da nessun elemento può inferirsi che quest'ultimo abbia colposamente omesso di prevenire o di rimuovere l'insidia stessa: non è emerso chiaramente che il palo che avrebbe causato il sinistro fosse presente nel punto dell'incidente da un tempo tale da evidenziare incuria e negligenza nella manutenzione della strada. Lo stesso convenuto ha provato di aver avuto notizia del palo divelto solo il giorno successivo al sinistro ed che ha tempestivamente provveduto alla manutenzione. I testi escussi in merito hanno riferito: ”….mi occupo di comunicazione istituzionale….Si è vero, è stata l'unica segnalazione (fino ad oggi) che io ricordo a memoria, di questo palo. Il sistema ha registrato solo questa segnalazione su questo palo……siamo celeri nelle segnalazioni….Anche nella riparazione sono stati celeri in questo caso….dopo pochi giorni….”
(teste ; “….la segnalazione Testimone_2 CP_1
pervenuta di abbattimento del palo è successiva alla data del sinistro.
Dalle mie ricerche non ho rinvenuto segnalazioni di nessun tipo relative al palo precedenti al sinistro: ho fatto ricerche relative a qualche mese prima del sinistro……La segnaletica orizzontale…vieta di svoltare prima di arrivare alla linea discontinua che consente la svolta a sinistra degli autoveicoli…..se si segue la segnaletica orizzontale viene impedito alla macchina di scontrarsi con lo spartitraffico arretrato di circa 4 metri rispetto al margine della carreggiata…”. (teste Testimone_3
assistente scelto Polizia Municipale).
Ricordiamo, però, che comunque, l'ente custode risponde solo degli incidenti causati da insidie e trabocchetti, ossia da pericoli occulti, non visibili e non evitabili con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza da parte dei danneggiati (Cass. sentenza n.15375 del 2011). Quindi in caso di incidente
è importante anche verificare la grandezza della insidia (nel caso in esame abbastanza visibile: parliamo di un palo al centro di una aiuola), in quanto, tanto è più grande e tanto più essa è visibile e percepibile dal danneggiato e quindi evitabile: nulla comunque è stato capitolato e chiesto al teste escusso per confutare tale aspetto (anzi il teste oculare ha confermato la presenza di illuminazione e l'assenza di pioggia, nulla riferendo di specifico in merito all'asserito dissesto, con conseguente non visibilità-del cordolo di cemento della testata che delimitava l'inizio dell'aiuola).
Questo perché se la danneggiata avesse mantenuto gli occhi sulla strada e avesse prestato la dovuta attenzione (rispettando la condotta prescritta dal
Codice della strada per la svolta a sinistra) e non fosse quindi finito ad attraversare per tutta la sua estensione l'aiuola, l'incidente molto probabilmente non si sarebbe verificato: lo stesso interrogando confessa che, dopo aver preso il palo, ha proseguito sempre dritto attraversando tutta la zona spartitraffico, e continuando a non rispettare le regole della strada, pur sapendo dove si trovasse e dove voleva andare. Ovviamente è necessario valutare anche altri fattori, come l'illuminazione della strada
(nel caso risultante costituita dalla luce artificiale sia pubblica (in via
Tosco Romagnola) che privata (quella del Mc Donald's). Un altro aspetto che incide sulla dinamica e sulla quantificazione del risarcimento è la condotta di marcia del danneggiato al momento del sinistro.
Come disciplinato dall'art. 1227 c.c., se la condotta colposa del danneggiato ha contribuito alla causazione del danno, il risarcimento deve essere diminuito di una percentuale pari alla responsabilità ravvisata in capo al creditore. quindi, se la condotta di guida dell'automobilista ha inciso sul sinistro stradale e sulle sue conseguenze dannose (per distrazione,……violazione norme stradali…ecc) il giudice può ravvisare un concorso di colpa e quindi stabilire una riduzione del risarcimento, in base alla percentuale di responsabilità del danneggiato.
Nel caso in questione è risultato pacifico che il danno sia stato arrecato sia in parte direttamente dalla cosa, ovvero da un agente dannoso insorto in essa, sia in parte per colpa della danneggiata infatti, è impensabile che una persona normale, in luogo illuminato (con la luce artificiale sia pubblica che privata) ed inoltre conoscitore e frequentatore dei luoghi in quanto legale rappresentante della società attrice dal 1995 che ha sede proprio a poche centinaia di metri del luogo del sinistro, non possa aver visto l' isola spartitraffico ivi presente da decenni e quindi il palo in essa disteso, in quanto ragionevolmente in grado di individuare l'insidia e quindi evitare ogni eventuale pericolo: causa in senso tecnico del sinistro
è stata l'urto della vettura col palo all'interno dell'aiuola, sicuramente dovuto sia alla mancata manutenzione del luogo, sia alla disattenzione e non rispetto delle regole della strada da parte attrice. Può, quindi, configurarsi un concorso colposo a carico della danneggiata sulla base del concorso di più fattori:
-la conoscibilità oggettiva del luogo (palesemente conosciuto e frequentato da anni); -l' illuminazione pubblica e privata presente (confermata dallo stesso teste oculare) nonché la posizione ed estensione dell'isola (presente da anni sul posto) e la segnaletica orizzontale presente nella carreggiata;
-la possibilità di evitare il pericolo (e/o prevederlo con grosso anticipo) semplicemente rispettando le regole del Codice della Strada.
Infatti l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo.
Circa un esonero di responsabilità del può operare l'istituto di CP_1
manleva ( richiesto dal convenuto), avendo il prodotto regolare CP_1
contratto di Assicurazione RCTo n.2017/E/179690 (rimasto non contestato anche a seguito della contumacia del terzo chiamato).
Ritenuta provata la dinamica dell'incidente come descritta, l'offerta probatoria dell'attrice è quindi in parte idonea e la domanda deve essere parzialmente accolta.
In conclusione quindi è giusto e congruo riconoscere un concorso di responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro nella misura del
50% e ciò:
-tenuto conto del fatto che l'attrice non ha provato totalmente che la presenza della palo fosse conosciuta dal convenuto da tanto tempo e che pertanto lo stesso non si fosse adoperato per mettere in sicurezza la strada anche perché risultano provati repentini lavori di ripristino (anche se successivi al sinistro) interessanti il palo e i luoghi in oggetto, subito dopo la segnalazione del dissesto dai cittadini;
-tenuto conto del fatto che la “comune prudenza e diligenza” (soprattutto su strade/luoghi conosciuti come dissestati, non transitabili, che si possono frequentare solo a piedi e che invece si frequentano su veicoli che potrebbero facilmente far causare incidenti stradali) avrebbe dovuto portare la stessa a prestare maggiore attenzione alla situazione della strada che percorreva nelle ore pomeridiane (non illuminate naturalmente): l'isola e il palo erano (per forza di cose) visibili, il luogo era illuminato, con segnaletica orizzontale e certamente conosciuto.
Alla luce della reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese legali tra le parti.
Nessuna altra voce di spesa è stata allegata e documentata e/o provata neanche a livello indiziario/presuntivo.
P.Q.M.
Il Giudice onorario definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così decide:
Riconosciuto il concorso di colpa dell'attrice nella causazione dell'evento,
-Accoglie parzialmente nella misura del 50% la domanda di parte attrice perché fondata in fatto e in diritto, per tutte le ragioni Parte_1 di cui in motivazione, e per l'effetto:
-Condanna il convenuto-Comune di Calcinaia, in persona del Sindaco pro- tempore, a risarcire (nei limiti del 50%) all'attrice tutti i danni patrimoniali, così come documentati in atti per un totale generale di euro
18.211,98 (di cui euro 15.992,00 per rimborso delle spese sostenute per la riparazione dell'auto ed euro 2.219,98 per rimborso delle spese di noleggio di autoveicolo sostitutivo) e quindi per un importo complessivo di euro
18.211,98 (da ridursi del 50%).
E quindi condanna il convenuto a risarcire all'attrice i danni quantificati in euro 9.105,99 ( a seguito di riduzione del 50% per concorso di colpa) oltre rivalutazione ed interessi dalla sentenza al saldo.
In accoglimento della domanda di garanzia:
-Condanna la terza chiamata in garanzia,
[...]
(contumace), in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, a manlevare e tenere indenne il CP_1
di quanto dallo stesso risultato dovuto (come sopra) alla parte
[...]
attrice per i titoli di cui alla domanda introduttiva del presente giudizio in conseguenza del danno lamentato ed in forza del contratto di assicurazione n. 2017/E/179690 del 29.3.2017 e pertanto la condanna al pagamento a favore dell'attrice di euro 9.105,99 oltre rivalutazione ed interessi dalla sentenza al saldo, quale risarcimento danni a favore della Parte_1
.
[...]
-Spese legali interamente compensate tra le parti sia nel rapporto principale che accessorio.
Così deciso, Pisa 1.10.2024
Il G.O.P
Dott. Politi Margherita