Art. 35. Riordino dell'Automobile Club d'Italia 1. Ferme restando la natura giuridica di ente pubblico non economico a base associativa e le competenze dell'Automobile Club d'Italia (ACI), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto dell'ente e' adeguato al fine di assicurare il recepimento dei seguenti principi direttivi:
a) soppressione del consiglio generale e del comitato esecutivo;
b) istituzione di un organo collegiale di amministrazione, che dura in carica quattro anni, e comunque sino alla cessazione, per qualunque causa, del mandato del presidente dell'ACI in carica, cosi' composto:
1) presidente dell'ACI, che lo presiede, il cui voto e' determinante nei casi di parita' di voto;
2) undici presidenti di Automobile Club federati;
3) due rappresentanti dell'Amministrazione vigilante e due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
4) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno e della difesa;
5) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
6) un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI);
7) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
c) istituzione di un organo collegiale con funzioni consultive del presidente dell'ACI, composto dai presidenti dei comitati regionali;
d) riconfigurazione del collegio dei revisori dei conti, composto da cinque revisori effettivi e cinque supplenti, di cui:
1) un revisore effettivo, che lo presiede, e uno supplente nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
2) un revisore effettivo e uno supplente nominati dall'Amministrazione vigilante;
3) un revisore effettivo e uno supplente nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
4) due revisori effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dell'ACI;
e) istituzione di un comitato tecnico di vigilanza sulla gestione del Pubblico registro automobilistico (PRA), cosi' composto:
1) tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;
2) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;
3) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'economia e delle finanze e della giustizia;
4) due rappresentanti dell'ACI, scelti tra i direttori centrali dell'ente.
2. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese, le strutture di missione dell'ACI per i progetti europei automotive e per il turismo, per gli investimenti relativi all'autodromo di Monza e per la reingegnerizzazione dei processi di supporto al Documento unico (DU) e delle procedure del PRA di compravendita dei veicoli sono soppresse e le relative funzioni sono riallocate presso le direzioni centrali dell'ACI, apportando le necessarie modifiche all'ordinamento dei servizi dell'ente.
Conseguentemente, gli incarichi di livello dirigenziale di prima e di seconda fascia presso le strutture soppresse sono revocati e le relative posizioni di livello dirigenziale di prima e di seconda fascia, gia' assegnate alle strutture di missione in soprannumero alla vigente dotazione organica dei dirigenti di prima e di seconda fascia dell'ACI, sono soppresse. Il personale con incarico dirigenziale in servizio presso le strutture di missione soppresse, se proveniente da pubbliche amministrazioni diverse dall'ACI, e' restituito alle amministrazioni di appartenenza.
3. L'ACI, gli Automobile Club federati e le societa' in house da essi controllate sono soggetti agli obblighi di pubblicita' e trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 .
4. A decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ACI predispone, ai sensi rispettivamente degli articoli 2423 e seguenti del codice civile e degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 , il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, inclusivo delle societa' in house, sulla base di contabilita' separate, oggetto di controllo legale da parte della societa' di revisione legale dei conti di cui al comma 6, aventi a oggetto:
a) le attivita' istituzionali e le funzioni connesse all'attivita' di Federazione nazionale per lo sport automobilistico;
b) le attivita' di gestione del PRA;
c) le attivita' connesse ai tributi automobilistici.
5. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, di cui al comma 4, contengono i bilanci delle singole attivita' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 e definiscono con chiarezza i principi di contabilita' analitica secondo cui sono tenuti i conti separati e le attivita' a ciascuno riconducibili, ivi compresi i costi relativi alle risorse di personale, strumentali o di altra natura, nonche' i criteri di ripartizione dei costi comuni alle attivita' medesime. Eventuali variazioni dei principi e dei criteri di cui al primo periodo sono consentiti solo in casi eccezionali, di cui si deve fornire adeguata e analitica giustificazione.
6. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, di cui al comma 4, sono oggetto di certificazione da parte di una societa' di revisione legale dei conti, nominata secondo i principi di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 .
7. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 , alle societa' in house controllate dall'ACI si applicano, comunque, le seguenti disposizioni del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 :
a) articolo 11, comma 1, con la specificazione che il regolamento di governance delle societa' partecipate dall'ACI puo' prevedere ulteriori requisiti che tengano conto delle esperienze acquisite in incarichi di funzione dirigenziale svolti presso enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, o di particolari professionalita' acquisite nell'ambito dell'attivita' istituzionale dell'ente;
b) articolo 11, commi 2, 3, 4, 6, 7, 10 e 13;
c) articolo 20, in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.
8. Ferma restando l'assenza di cause di inconferibilita' e incompatibilita', anche con riferimento a situazioni di conflitto di interesse, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 , e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 , la carica di rappresentante di Automobile Club nell'ambito dell'organo collegiale di amministrazione di cui al comma 1, lettera b), costituisce causa di incompatibilita' ai fini della nomina negli organi di amministrazione delle societa' in house dell'ACI. L'incarico di presidente di Automobile Club costituisce causa di incompatibilita' ai fini della nomina quale direttore generale delle societa' partecipate dall'ACI.
9. Al fine di garantire la riduzione dei costi e la concentrazione degli obiettivi strategici, nell'ottica di una efficiente e trasparente gestione delle partecipazioni sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ACI predispone un piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute, da sottoporre, entro il medesimo termine, all'approvazione dell'Amministrazione vigilante, che si esprime nei successivi venti giorni. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del piano di cui al primo periodo, le convenzioni che regolano i rapporti dell'ACI con le societa' in house dell'ente sono sottoposte a revisione.
10. I rappresentanti e i componenti nominati su proposta dell'ACI ovvero su proposta delle societa' direttamente controllate dall'ACI, in carica negli organi amministrativi e di controllo delle societa' partecipate direttamente e indirettamente dall'ente, decadono a decorrere dalla ricostituzione degli organi sociali da parte delle rispettive assemblee societarie, da convocare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Non si applica l' articolo 2383, terzo comma, del codice civile . I presidenti dei collegi sindacali delle societa' controllate dall'ACI non emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
11. La societa' in house dell'ACI denominata «ACI Progei-Programmazione e gestione impianti e immobili Societa' per Azioni» e' sciolta e posta in liquidazione entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In esito alla procedura di liquidazione secondo le disposizioni del codice civile , il patrimonio netto risultante e' di spettanza dell'ACI. Gli atti di trasferimento della proprieta' dei beni immobili all'ACI sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. Le unita' di personale dell'ACI Progei con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono trasferite presso altre societa' controllate dall'ACI. I bandi di concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale presso l'ACI possono prevedere, nei limiti di cui all' articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata presso societa' in house dell'ACI o, in alternativa, riserve di posti non superiori al 50 per cento di quelli banditi da destinare al predetto personale che abbia maturato almeno tre anni di servizio senza demerito. ((2)) 12. Nelle more dell'insediamento del presidente dell'ACI gia' eletto e dei nuovi organi collegiali di amministrazione, il Commissario straordinario dell'ACI, di cui all' articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 , provvede all'adeguamento dello statuto dell'ACI e alla conseguente revisione dei regolamenti interni dell'ente e del regolamento di governance delle societa' partecipate dall'ACI, nonche' alla predisposizione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni e alla revisione delle convenzioni di cui al comma 9 del presente articolo, secondo quanto previsto dal presente articolo.
13. All' articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 , dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Per le finalita' e per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' avvalersi della societa' ACI Informatica S.p.A., che opera in regime di in house providing dell'Automobile Club d'Italia ed e' dallo stesso ente controllata, mediante apposite convenzioni con la stessa societa', al fine di conseguire obiettivi di efficienza e contenimento dei costi delle proprie attivita' informatiche e di gestione delle infrastrutture tecnologiche, ivi compresi i rispettivi data center, in aderenza ai processi istituzionali e digitali afferenti anche ad ambiti affini. Gli oneri delle convenzioni di cui al presente comma sono posti a valere sulle risorse di cui all' articolo 1, comma 921, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e all'articolo 10, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 ».
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 27 marzo 2026, n. 38 , convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88 , ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che "L'articolo 35, comma 11, terzo periodo, della legge 2 dicembre 2025, n. 182 , si interpreta nel senso che il trasferimento della proprieta' dei beni immobili all'Automobile Club d'Italia, previsto dal medesimo articolo nell'ambito dell'operazione di liquidazione della societa' in house denominata "ACI Progei-Programmazione e gestione impianti e immobili Societa' per Azioni" e' esente da qualsiasi imposta diretta e indiretta nonche' da ogni altro tributo o diritto. Resta fermo che non si fa luogo a rimborsi di imposte o versamenti a qualunque titolo gia' effettuati in relazione alla predetta operazione".
a) soppressione del consiglio generale e del comitato esecutivo;
b) istituzione di un organo collegiale di amministrazione, che dura in carica quattro anni, e comunque sino alla cessazione, per qualunque causa, del mandato del presidente dell'ACI in carica, cosi' composto:
1) presidente dell'ACI, che lo presiede, il cui voto e' determinante nei casi di parita' di voto;
2) undici presidenti di Automobile Club federati;
3) due rappresentanti dell'Amministrazione vigilante e due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
4) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno e della difesa;
5) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
6) un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI);
7) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
c) istituzione di un organo collegiale con funzioni consultive del presidente dell'ACI, composto dai presidenti dei comitati regionali;
d) riconfigurazione del collegio dei revisori dei conti, composto da cinque revisori effettivi e cinque supplenti, di cui:
1) un revisore effettivo, che lo presiede, e uno supplente nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
2) un revisore effettivo e uno supplente nominati dall'Amministrazione vigilante;
3) un revisore effettivo e uno supplente nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
4) due revisori effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dell'ACI;
e) istituzione di un comitato tecnico di vigilanza sulla gestione del Pubblico registro automobilistico (PRA), cosi' composto:
1) tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;
2) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;
3) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'economia e delle finanze e della giustizia;
4) due rappresentanti dell'ACI, scelti tra i direttori centrali dell'ente.
2. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese, le strutture di missione dell'ACI per i progetti europei automotive e per il turismo, per gli investimenti relativi all'autodromo di Monza e per la reingegnerizzazione dei processi di supporto al Documento unico (DU) e delle procedure del PRA di compravendita dei veicoli sono soppresse e le relative funzioni sono riallocate presso le direzioni centrali dell'ACI, apportando le necessarie modifiche all'ordinamento dei servizi dell'ente.
Conseguentemente, gli incarichi di livello dirigenziale di prima e di seconda fascia presso le strutture soppresse sono revocati e le relative posizioni di livello dirigenziale di prima e di seconda fascia, gia' assegnate alle strutture di missione in soprannumero alla vigente dotazione organica dei dirigenti di prima e di seconda fascia dell'ACI, sono soppresse. Il personale con incarico dirigenziale in servizio presso le strutture di missione soppresse, se proveniente da pubbliche amministrazioni diverse dall'ACI, e' restituito alle amministrazioni di appartenenza.
3. L'ACI, gli Automobile Club federati e le societa' in house da essi controllate sono soggetti agli obblighi di pubblicita' e trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 .
4. A decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ACI predispone, ai sensi rispettivamente degli articoli 2423 e seguenti del codice civile e degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 , il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, inclusivo delle societa' in house, sulla base di contabilita' separate, oggetto di controllo legale da parte della societa' di revisione legale dei conti di cui al comma 6, aventi a oggetto:
a) le attivita' istituzionali e le funzioni connesse all'attivita' di Federazione nazionale per lo sport automobilistico;
b) le attivita' di gestione del PRA;
c) le attivita' connesse ai tributi automobilistici.
5. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, di cui al comma 4, contengono i bilanci delle singole attivita' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 e definiscono con chiarezza i principi di contabilita' analitica secondo cui sono tenuti i conti separati e le attivita' a ciascuno riconducibili, ivi compresi i costi relativi alle risorse di personale, strumentali o di altra natura, nonche' i criteri di ripartizione dei costi comuni alle attivita' medesime. Eventuali variazioni dei principi e dei criteri di cui al primo periodo sono consentiti solo in casi eccezionali, di cui si deve fornire adeguata e analitica giustificazione.
6. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, di cui al comma 4, sono oggetto di certificazione da parte di una societa' di revisione legale dei conti, nominata secondo i principi di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 .
7. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 , alle societa' in house controllate dall'ACI si applicano, comunque, le seguenti disposizioni del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 :
a) articolo 11, comma 1, con la specificazione che il regolamento di governance delle societa' partecipate dall'ACI puo' prevedere ulteriori requisiti che tengano conto delle esperienze acquisite in incarichi di funzione dirigenziale svolti presso enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, o di particolari professionalita' acquisite nell'ambito dell'attivita' istituzionale dell'ente;
b) articolo 11, commi 2, 3, 4, 6, 7, 10 e 13;
c) articolo 20, in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.
8. Ferma restando l'assenza di cause di inconferibilita' e incompatibilita', anche con riferimento a situazioni di conflitto di interesse, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 , e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 , la carica di rappresentante di Automobile Club nell'ambito dell'organo collegiale di amministrazione di cui al comma 1, lettera b), costituisce causa di incompatibilita' ai fini della nomina negli organi di amministrazione delle societa' in house dell'ACI. L'incarico di presidente di Automobile Club costituisce causa di incompatibilita' ai fini della nomina quale direttore generale delle societa' partecipate dall'ACI.
9. Al fine di garantire la riduzione dei costi e la concentrazione degli obiettivi strategici, nell'ottica di una efficiente e trasparente gestione delle partecipazioni sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ACI predispone un piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute, da sottoporre, entro il medesimo termine, all'approvazione dell'Amministrazione vigilante, che si esprime nei successivi venti giorni. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del piano di cui al primo periodo, le convenzioni che regolano i rapporti dell'ACI con le societa' in house dell'ente sono sottoposte a revisione.
10. I rappresentanti e i componenti nominati su proposta dell'ACI ovvero su proposta delle societa' direttamente controllate dall'ACI, in carica negli organi amministrativi e di controllo delle societa' partecipate direttamente e indirettamente dall'ente, decadono a decorrere dalla ricostituzione degli organi sociali da parte delle rispettive assemblee societarie, da convocare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Non si applica l' articolo 2383, terzo comma, del codice civile . I presidenti dei collegi sindacali delle societa' controllate dall'ACI non emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
11. La societa' in house dell'ACI denominata «ACI Progei-Programmazione e gestione impianti e immobili Societa' per Azioni» e' sciolta e posta in liquidazione entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In esito alla procedura di liquidazione secondo le disposizioni del codice civile , il patrimonio netto risultante e' di spettanza dell'ACI. Gli atti di trasferimento della proprieta' dei beni immobili all'ACI sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. Le unita' di personale dell'ACI Progei con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono trasferite presso altre societa' controllate dall'ACI. I bandi di concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale presso l'ACI possono prevedere, nei limiti di cui all' articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata presso societa' in house dell'ACI o, in alternativa, riserve di posti non superiori al 50 per cento di quelli banditi da destinare al predetto personale che abbia maturato almeno tre anni di servizio senza demerito. ((2)) 12. Nelle more dell'insediamento del presidente dell'ACI gia' eletto e dei nuovi organi collegiali di amministrazione, il Commissario straordinario dell'ACI, di cui all' articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 , provvede all'adeguamento dello statuto dell'ACI e alla conseguente revisione dei regolamenti interni dell'ente e del regolamento di governance delle societa' partecipate dall'ACI, nonche' alla predisposizione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni e alla revisione delle convenzioni di cui al comma 9 del presente articolo, secondo quanto previsto dal presente articolo.
13. All' articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 , dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Per le finalita' e per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' avvalersi della societa' ACI Informatica S.p.A., che opera in regime di in house providing dell'Automobile Club d'Italia ed e' dallo stesso ente controllata, mediante apposite convenzioni con la stessa societa', al fine di conseguire obiettivi di efficienza e contenimento dei costi delle proprie attivita' informatiche e di gestione delle infrastrutture tecnologiche, ivi compresi i rispettivi data center, in aderenza ai processi istituzionali e digitali afferenti anche ad ambiti affini. Gli oneri delle convenzioni di cui al presente comma sono posti a valere sulle risorse di cui all' articolo 1, comma 921, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e all'articolo 10, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 ».
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 27 marzo 2026, n. 38 , convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88 , ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che "L'articolo 35, comma 11, terzo periodo, della legge 2 dicembre 2025, n. 182 , si interpreta nel senso che il trasferimento della proprieta' dei beni immobili all'Automobile Club d'Italia, previsto dal medesimo articolo nell'ambito dell'operazione di liquidazione della societa' in house denominata "ACI Progei-Programmazione e gestione impianti e immobili Societa' per Azioni" e' esente da qualsiasi imposta diretta e indiretta nonche' da ogni altro tributo o diritto. Resta fermo che non si fa luogo a rimborsi di imposte o versamenti a qualunque titolo gia' effettuati in relazione alla predetta operazione".