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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 11/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1407/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1407/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. TOMMASO CRISTALLI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TOMMASO
CRISTALLI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, CP_1 P.IVA_1 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 31.12.2024, agisce Parte_1 nei confronti dell' in opposizione all' l'Avviso di Addebito 307 2023 CP_1
00012635 08 000, relativo alla richiesta di pagamento della somma di € 13.549,32, a titolo di presunti contributi I. V.S. fissi /percentuale sul minimale relativi al periodo gennaio 2017/dicembre 2018, notificato via posta raccomandata il 22.11.2024, chiedendone l'annullamento in quanto ne assume l'illegittimità sotto plurimi profili.
Si costituisce ritualmente la parte resistente chiedendo la reiezione CP_1
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto
Istruita in via esclusivamente documentale la causa viene trattata per iscritto – e contestualmente decisa – all' odierna camera di consiglio non partecipativa, previo scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di tardività avanzata dall' in quanto del tutto generica, nonché la richiesta di riunione, non CP_1
trattandosi di giudizi che vertono nella medesima fase.
Del pari deve respingersi l'eccezione di prescrizione in quanto considerando anche la sospensione dei termini COVID-19. La prescrizione dei contributi previdenziali è stata sospesa prima per il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (per giorni 129), con l'art. 37, c. 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27, e poi per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021 (per giorni 182), con l'art. 11, c. 9, d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. in l.
26 febbraio 2021, n. 21. Inoltre, la sospensione, disposta con l'art. 68, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (per giorni 541), dell'attività di notifica degli atti di riscossione, per l'espresso richiamo all'art. 12,
d.lgs. n. 159/2015, comporta anche – quanto meno per i crediti contributivi affidati all' – che i termini di prescrizione che Controparte_2
scadono negli anni nei quali si è verificata la sospensione siano prorogati alla fine del secondo anno successivo alla fine della stessa, e quindi al 31 dicembre 2023,
Fra gli atti interruttivi deve essere considerata anche la comunicazione di iscrizione (Cfr. doc. n. 6 e 7 memoria ) oltre agli avvisi bonari citati dal CP_1
ricorrente che riguardano comunque obblighi connessi e derivanti dal provvedimento di iscrizione.
2 Passando allo scrutinio del merito occorre rilevare che la fondatezza della pretesa contributiva dell' appare dimostrata per tabulas anche sulla base di CP_1
un semplice ragionamento presuntivo.
La questione in diritto che riguarda la presente controversia è quella della verifica circa lo svolgimento da parte dell'istante di attività lavorativa all'interno. della società in maniera abituale e prevalente, diversa da quella riconducibile al suo ruolo di amministratore unico.
Nel caso di specie il ricorrente è socio di SRL che esercita attività di commercio di auto;
non svolge altre attività come si evince dall'estratto contributivo e si avvale di collaboratori e dipendenti.
In data 21 marzo 2023 l' ha ricevuto una Comunicazione da parte CP_1
della CCIA di iscrizione alla gestione commercianti intestata al ricorrente per la
IN S.R.L.
( sita in Arezzo società che svolge attività di Commercio P.IVA_2
all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri. La Sezione AC è compilata nel senso che si afferma che il soggetto non partecipa all'attività dell'impresa. L' analizzato la certificazione camerale: nella società CP_3
partecipano:
• la Controparte_4
• il socio (già iscritto alla gestione commercianti fino al Persona_1
31/12/2005)
• il ricorrente che non è mai stato iscritto alla gestione commercianti.
Il ricorrente non risulta svolgere altre attività abituali e prevalenti.
Dall'estratto contributivo (Cfr. doc. n. 4 memoria ) si ricava che lo CP_1
stesso è iscritto alla gestione separata per i compensi che percepisce come amministratore dalla TA srl per redditi imponibili sopra i 100.000,00 euro, oltre compensi residui, che variano di anno in anno, per contratti a progetto con altre ditte committenti.
Peraltro, in fase amministrativa, il ricorrente ha riconosciuto la legittimità dell'iscrizione a far data dal marzo 2023 con ciò ammettendo la sua partecipazione all'attività aziendale (dichiara che non ci sono altri soci che
3 partecipano all'attività della società). Non rileva l'iscrizione alla Gestione commercianti (a fronte della compatibilità con l'iscrizione alla gestione commercianti).
Occorre rilevare che è indubitabile che fosse proprio il ricorrente ad occuparsi del coordinamento e della gestione del suddetto personale, in assenza di figure apicali che svolgessero simili attività, in tal modo partecipando all'attività commerciale svolta dalla società. Per quanto riguarda la gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dall'art.1, comma 203 della L. 23 dicembre 1996, n.
662, che ha sostituito l'art. 29, comma 1, della L. 3 giugno 1975, n. 160. Il presupposto necessario per l'iscrizione alla Gestione Commercianti è che vi sia un'attività commerciale, esercitata direttamente dal titolare o dal familiare coadiuvante o, nel caso di società di persone o di s.r.l., dal socio che fornisca il proprio personale apporto all'attività commerciale in maniera abituale e prevalente.
Il che si traduce nella dimostrazione di una prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia questa gestita in forma individuale, sia questa gestita in forma societaria. I requisiti dell'abitualità e della prevalenza devono comunque essere riferiti all'attività all'interno della società al netto delle funzioni di amministratore (gest. Sep.). In altri termini, deve essere assicurato alla Gestione Commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa (naturali, materiali e personali) e anche indipendentemente dal fatto che detto apporto sia prevalente rispetto alle altre attività autonome svolte dal socio e comportanti l'iscrizione alla Gestione
Separata.
Nel caso di specie vi sono elementi sufficienti per far presumere la sussistenza di un apporto abituale e prevalente del ricorrente all'interno della società. Egli è in sostanza l'unico socio e le figure professionali indicate nel ricorso non svolgono le attività di gestione del personale o di direzione
4 dell'impresa. L'organizzazione delle attività della società implica un apporto di parte ricorrente nella gestione commerciale dell'attività stessa, nella gestione dei contratti, nella direzione del personale, nella ricerca dei clienti. Si tratta di attività che sono diverse dalle funzioni svolte come amministratore che riguardano il funzionamento della società.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve dunque essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA parte ricorrente al pagamento – in favore dell' – CP_1
delle spese di lite, che liquida in € 1.900,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, oneri riflessi come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 11/03/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
5
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1407/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. TOMMASO CRISTALLI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TOMMASO
CRISTALLI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, CP_1 P.IVA_1 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 31.12.2024, agisce Parte_1 nei confronti dell' in opposizione all' l'Avviso di Addebito 307 2023 CP_1
00012635 08 000, relativo alla richiesta di pagamento della somma di € 13.549,32, a titolo di presunti contributi I. V.S. fissi /percentuale sul minimale relativi al periodo gennaio 2017/dicembre 2018, notificato via posta raccomandata il 22.11.2024, chiedendone l'annullamento in quanto ne assume l'illegittimità sotto plurimi profili.
Si costituisce ritualmente la parte resistente chiedendo la reiezione CP_1
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto
Istruita in via esclusivamente documentale la causa viene trattata per iscritto – e contestualmente decisa – all' odierna camera di consiglio non partecipativa, previo scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di tardività avanzata dall' in quanto del tutto generica, nonché la richiesta di riunione, non CP_1
trattandosi di giudizi che vertono nella medesima fase.
Del pari deve respingersi l'eccezione di prescrizione in quanto considerando anche la sospensione dei termini COVID-19. La prescrizione dei contributi previdenziali è stata sospesa prima per il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (per giorni 129), con l'art. 37, c. 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27, e poi per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021 (per giorni 182), con l'art. 11, c. 9, d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. in l.
26 febbraio 2021, n. 21. Inoltre, la sospensione, disposta con l'art. 68, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (per giorni 541), dell'attività di notifica degli atti di riscossione, per l'espresso richiamo all'art. 12,
d.lgs. n. 159/2015, comporta anche – quanto meno per i crediti contributivi affidati all' – che i termini di prescrizione che Controparte_2
scadono negli anni nei quali si è verificata la sospensione siano prorogati alla fine del secondo anno successivo alla fine della stessa, e quindi al 31 dicembre 2023,
Fra gli atti interruttivi deve essere considerata anche la comunicazione di iscrizione (Cfr. doc. n. 6 e 7 memoria ) oltre agli avvisi bonari citati dal CP_1
ricorrente che riguardano comunque obblighi connessi e derivanti dal provvedimento di iscrizione.
2 Passando allo scrutinio del merito occorre rilevare che la fondatezza della pretesa contributiva dell' appare dimostrata per tabulas anche sulla base di CP_1
un semplice ragionamento presuntivo.
La questione in diritto che riguarda la presente controversia è quella della verifica circa lo svolgimento da parte dell'istante di attività lavorativa all'interno. della società in maniera abituale e prevalente, diversa da quella riconducibile al suo ruolo di amministratore unico.
Nel caso di specie il ricorrente è socio di SRL che esercita attività di commercio di auto;
non svolge altre attività come si evince dall'estratto contributivo e si avvale di collaboratori e dipendenti.
In data 21 marzo 2023 l' ha ricevuto una Comunicazione da parte CP_1
della CCIA di iscrizione alla gestione commercianti intestata al ricorrente per la
IN S.R.L.
( sita in Arezzo società che svolge attività di Commercio P.IVA_2
all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri. La Sezione AC è compilata nel senso che si afferma che il soggetto non partecipa all'attività dell'impresa. L' analizzato la certificazione camerale: nella società CP_3
partecipano:
• la Controparte_4
• il socio (già iscritto alla gestione commercianti fino al Persona_1
31/12/2005)
• il ricorrente che non è mai stato iscritto alla gestione commercianti.
Il ricorrente non risulta svolgere altre attività abituali e prevalenti.
Dall'estratto contributivo (Cfr. doc. n. 4 memoria ) si ricava che lo CP_1
stesso è iscritto alla gestione separata per i compensi che percepisce come amministratore dalla TA srl per redditi imponibili sopra i 100.000,00 euro, oltre compensi residui, che variano di anno in anno, per contratti a progetto con altre ditte committenti.
Peraltro, in fase amministrativa, il ricorrente ha riconosciuto la legittimità dell'iscrizione a far data dal marzo 2023 con ciò ammettendo la sua partecipazione all'attività aziendale (dichiara che non ci sono altri soci che
3 partecipano all'attività della società). Non rileva l'iscrizione alla Gestione commercianti (a fronte della compatibilità con l'iscrizione alla gestione commercianti).
Occorre rilevare che è indubitabile che fosse proprio il ricorrente ad occuparsi del coordinamento e della gestione del suddetto personale, in assenza di figure apicali che svolgessero simili attività, in tal modo partecipando all'attività commerciale svolta dalla società. Per quanto riguarda la gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dall'art.1, comma 203 della L. 23 dicembre 1996, n.
662, che ha sostituito l'art. 29, comma 1, della L. 3 giugno 1975, n. 160. Il presupposto necessario per l'iscrizione alla Gestione Commercianti è che vi sia un'attività commerciale, esercitata direttamente dal titolare o dal familiare coadiuvante o, nel caso di società di persone o di s.r.l., dal socio che fornisca il proprio personale apporto all'attività commerciale in maniera abituale e prevalente.
Il che si traduce nella dimostrazione di una prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia questa gestita in forma individuale, sia questa gestita in forma societaria. I requisiti dell'abitualità e della prevalenza devono comunque essere riferiti all'attività all'interno della società al netto delle funzioni di amministratore (gest. Sep.). In altri termini, deve essere assicurato alla Gestione Commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa (naturali, materiali e personali) e anche indipendentemente dal fatto che detto apporto sia prevalente rispetto alle altre attività autonome svolte dal socio e comportanti l'iscrizione alla Gestione
Separata.
Nel caso di specie vi sono elementi sufficienti per far presumere la sussistenza di un apporto abituale e prevalente del ricorrente all'interno della società. Egli è in sostanza l'unico socio e le figure professionali indicate nel ricorso non svolgono le attività di gestione del personale o di direzione
4 dell'impresa. L'organizzazione delle attività della società implica un apporto di parte ricorrente nella gestione commerciale dell'attività stessa, nella gestione dei contratti, nella direzione del personale, nella ricerca dei clienti. Si tratta di attività che sono diverse dalle funzioni svolte come amministratore che riguardano il funzionamento della società.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve dunque essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA parte ricorrente al pagamento – in favore dell' – CP_1
delle spese di lite, che liquida in € 1.900,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, oneri riflessi come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 11/03/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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