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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/12/2025, n. 2360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2360 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3013/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa NI XI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con ricorso ex art. 281 decies e ss c.p.c., depositato in data 5.4.2023 da:
C.F. Parte_1 C.F._1 con l'avv. Maria Chiara Bertini attore nei confronti di
P. IVA Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. Gian Luca Perego convenuta e
P.IVA CP_2 P.IVA_2 con l'avv. Francesco Alfano terza chiamata
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso sopra richiamato, il signor ha adito avanti questo Tribunale la Parte_2 per veder accertato, a seguito del furto della propria autovettura Toyota Controparte_1 RAV4, targata GD491DL, l'inadempimento della convenuta agli obblighi contrattuali sottoscritti tra le parti in data 26.8.2022 (mandato a vendere l'autovettura per conto del cliente). Il signor chiedeva, quindi, la condanna della a rifondere in suo favore la Parte_2 Controparte_1 somma di euro 33.784,00, pari al valore dell'autovettura oggetto del furto, oltre interessi e rivalutazione, e/o quella diversa somma che fosse risultata in corso di causa. Si costituiva la con comparsa 27.6.2023 chiedendo preliminarmente di Controparte_1 estendere il giudizio alla propria compagnia assicurativa ed il mutamento del rito, CP_2 respingendo nel merito ogni responsabilità per i fatti occorsi.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la con comparsa 11.10.2023 CP_2 eccependo in via principale nei confronti di l'inoperatività della garanzia da Controparte_1 responsabilità civile e furto, e chiedendo il rigetto di ogni altra richiesta formulata a suo carico e, in subordine, il determinarsi dell'eventuale sussistenza dell'obbligazione della compagnia assicurativa nei limiti dei massimali stabiliti.
Mutato il rito e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., venivano sottoposti all'interrogatorio formale l'attore e il legale rappresentante della convenuta, nonché venivano escussi i testi.
Precisate le conclusioni, concessi i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda formulata dall'attore merita accoglimento.
Risulta documentalmente che in data 26.8.2022 il signor proprietario Parte_2 dell'autovettura Toyota RAV4, targata GD491DL (doc. 2 fascicolo attore), ha consegnato a il predetto veicolo presso lo showroom di Arcore, Via Matteucci/Via Controparte_1 Bergamina, conferendo incarico a quest'ultima di procedere alla vendita di tale mezzo (doc. 3- 4 fascicolo attore).
Più precisamente le parti pattuivano e sottoscrivevano la lettera di presa in carico del mezzo con esonero di responsabilità e il relativo mandato a vendere per conto del cliente (doc.
3-4 fascicolo attore) con contestuale consegna da parte dell'attore della documentazione del veicolo e delle chiavi. Dall'esame della lettera di presa in carico del mezzo emerge che non veniva consegnata dall'attore la documentazione assicurativa del mezzo, quali RCA/furto, non essendo stata sbarrata la relativa casella.
Risulta sempre documentalmente che in data 16.9.2022 la per il tramite del Controparte_1 signor con audio whatsapp e di propria iniziativa avvisava il signor Tes_1 Parte_3 Pt_2 che l'autovettura sarebbe stata spostata presso l'officina di Lesmo, Via Marconi 37, per
[...] provvedere alla rimozione dell'antifurto satellitare dell'assicurazione UnipolSai, e che il veicolo sarebbe rimasto in quel luogo in quanto “punto di passaggio un po' strategico” (doc. 5 e 12 fascicolo attore).
Risulta ancora documentalmente che in data 21.9.2022 il signor Parte_4 identificatosi agli ufficiali dei Carabinieri di Arcore come titolare della concessionaria
[...]
denunciava il furto dell'autovettura di proprietà del signor mentre il CP_1 Parte_2 veicolo si trovava all'interno del cortile recintato dell'officina di Lesmo, Via Marconi 37 (doc. 6 fascicolo attore). Il signor precisava che presumibilmente il furto era Parte_4 avvenuto durante l'orario di apertura dell'officina, in quanto non vi erano segni di effrazione nel cancello dell'officina.
Al riguardo il perito incaricato dalla compagnia assicurativa della convenuta ha confermato che l'autovettura al momento del furto si trovava nel cortile interno recintato dell'officina, con accesso solo dal portone carraio, sul quale non erano presenti segni di effrazione (doc. 13 fascicolo convenuta).
Lo stesso perito, escusso in corso di causa, ha dichiarato che non erano presenti telecamere nell'area esterna e che vi erano telecamere all'interno nella zona uffici. Anche la signora legale rappresentante della convenuta, nel corso del suo Testimone_2 interrogatorio formale ha dichiarato che erano presenti delle telecamere all'interno dell'officina.
È stato, pertanto, dimostrato che l'autovettura di proprietà dell'attore è stata sottratta mentre si trovava presso il cortile dell'autofficina della di Lesmo in Via Marconi 37, Controparte_1 dove era stata trasferita per iniziativa della convenuta e dove non era presente alcun sistema di sicurezza, quali mezzi di video-sorveglianza e/o allarmi, eccetto un recinto perimetrale, sul quale non erano stati rilevati segni di effrazione.
La Suprema Corte in tema di mandato a vendere, con deposito della cosa presso il mandatario, ha statuito che sussiste in capo al mandatario l'obbligo della custodia ai sensi dell'art. 1177 c.c. e ha precisato che la diligenza richiesta è quella del buon padre di famiglia e che, in applicazione del c.d. dovere di protezione, il custode è tenuto a predisporre tutto quanto necessario anche per prevenire fatti “esterni” quali il furto, che possano determinare la perdita della cosa (Cass. 24.5.2007 n. 12089).
Sussiste, infatti, nel caso di specie, in capo alla convenuta l'obbligo accessorio della custodia del bene ricevuto in consegna, funzionale e strumentale all'adempimento della prestazione principale dell'accordo intercorso tra le parti, la cui violazione determina una precipua responsabilità contrattuale.
Sul punto, e in particolare sull'obbligazione di custodia e le caratteristiche in comune con la figura del deposito, la giurisprudenza ravvisa una responsabilità ex recepto configurabile a seguito della “ricezione” della cosa, che impegna il depositario, liberandolo dalla stessa, non tanto nel fatto di aver disposto un adeguato servizio di vigilanza ma (come in ipotesi di furto) nell'aver messo in campo tutte le attività protettive (che è onere del depositario dimostrare) idonee, in base all'ordinaria diligenza (Cass. 10.3.2009 n. 5736; Cass. 25.11.2013 n. 26353). Sul tema, in caso di furto della cosa depositata, la Suprema Corte ha statuito che “il depositario non è esente da responsabilità ove si limiti a dimostrare di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 c.c., ma deve provare a mente dell'art. 1218 c.c., che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile” (Cass. 25.11.2013 n. 26353); ed ancora “il depositario assume verso il depositante l'obbligo di restituzione della cosa nello stato in cui è stata consegnata, nonché, in caso di sottrazione, quello di risarcimento del danno, salvo che provi l'imprevedibilità e l'inevitabilità della perdita, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia, e dunque la non imputabilità dell'inadempimento” (Cass. 22807/2014). Responsabilità ex recepto che sussiste anche quando l'obbligazione della custodia e della riconsegna forma parte integrante di un contratto misto, nel quale confluiscono le cause del deposito e di un altro contratto, come nell'ipotesi di affidamento di un'autovettura ad una officina per la riparazione, in cui l'obbligo della custodia assume funzione accessoria poiché finalizzato all'adempimento dell'obbligazione principale (Cass. 12.4.2006 n. 8629; Cass.
6.5.2010 n. 10956; Cass. 11.1.2018 n. 486) ma anche nel mandato a vendere una cosa depositata presso il mandatario (Cass, 24.5.2007 n. 12089).
Nel caso di specie, la convenuta non ha rispettato quei minimi canoni di diligenza ascrivibili a chi svolge attività commerciali che presuppongano la custodia di autoveicoli, trovandosi il mezzo di proprietà dell'attore in un cortile esterno, seppur recintato, ma sprovvisto di impianto di radio allarme e/o di qualsiasi sistema di videosorveglianza e più in generale di qualsiasi controllo.
Esclusa l'imprevedibilità e l'inevitabilità del furto, posto che la convenuta non ha adottato alcuna delle basilari cautele richieste nell'esercizio della propria attività commerciale, la
[...] deve essere dichiarata inadempiente agli obblighi contrattuali e deve essere CP_1 condannata al risarcimento dei danni patiti dall'attore, conseguenti al furto dell'autovettura di sua proprietà.
Il valore dell'auto al momento del furto, come da quotazioni agli atti, può essere stimato nella somma di euro 27.500,00, importo non contestato dalla convenuta (doc. 11 fascicolo convenuta).
Pertanto la deve essere condannata al pagamento in favore del signor Controparte_1 della somma di euro 27.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Parte_1
Quanto alla domanda di manleva proposta dalla convenuta, si osserva che tra le condizioni di assicurazione vi è la clausola dedicata al “Furto autovetture all'aperto”, che prevede che siano assicurate le autovetture che si trovano nell'area espositiva indicata in polizza, la cui recinzione deve avere determinate caratteristiche di altezza, sempre che il furto sia avvenuto con lo scasso dei mezzi di chiusura dell'area recintata.
Fermo restando che la sede della convenuta sita in Via Carducci 1, Lesmo, fa angolo con la Via Marconi 37 e che quindi, rispetto a quanto indicato in polizza, non vi è divergenza del luogo in cui viene svolta l'attività di concessionaria, le risultanze istruttorie hanno attestato in modo inequivocabile l'assenza di segni di scasso ai mezzi di chiusura dell'area recintata esterna inerente il fabbricato. Né hanno trovato riscontro le modalità ipotizzate dalla convenuta che il furto del veicolo sarebbe avvenuto tramite l'uso di chiavi false, clonazione di dispositivi di apertura del cancello e simili, tenuto anche conto della circostanza riportata nella denuncia che il furto sarebbe avvenuto presumibilmente durante l'orario di apertura dell'officina. Ne deriva, pertanto, che difettando il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo, l'evento non è coperto da garanzia assicurativa. Stante l'inoperatività della polizza, la domanda di manleva deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Condanna la al pagamento in favore del signor della Controparte_1 Parte_2 somma di euro 27.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Condanna la al pagamento in favore del signor della Controparte_1 Parte_2 somma di euro 7.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA;
3) Rigetta la domanda di manleva formulata dalla Controparte_1
4) Condanna la al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 CP_2 euro 7.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 28 dicembre 2025
Il G.O.T.
NI XI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa NI XI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con ricorso ex art. 281 decies e ss c.p.c., depositato in data 5.4.2023 da:
C.F. Parte_1 C.F._1 con l'avv. Maria Chiara Bertini attore nei confronti di
P. IVA Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. Gian Luca Perego convenuta e
P.IVA CP_2 P.IVA_2 con l'avv. Francesco Alfano terza chiamata
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso sopra richiamato, il signor ha adito avanti questo Tribunale la Parte_2 per veder accertato, a seguito del furto della propria autovettura Toyota Controparte_1 RAV4, targata GD491DL, l'inadempimento della convenuta agli obblighi contrattuali sottoscritti tra le parti in data 26.8.2022 (mandato a vendere l'autovettura per conto del cliente). Il signor chiedeva, quindi, la condanna della a rifondere in suo favore la Parte_2 Controparte_1 somma di euro 33.784,00, pari al valore dell'autovettura oggetto del furto, oltre interessi e rivalutazione, e/o quella diversa somma che fosse risultata in corso di causa. Si costituiva la con comparsa 27.6.2023 chiedendo preliminarmente di Controparte_1 estendere il giudizio alla propria compagnia assicurativa ed il mutamento del rito, CP_2 respingendo nel merito ogni responsabilità per i fatti occorsi.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la con comparsa 11.10.2023 CP_2 eccependo in via principale nei confronti di l'inoperatività della garanzia da Controparte_1 responsabilità civile e furto, e chiedendo il rigetto di ogni altra richiesta formulata a suo carico e, in subordine, il determinarsi dell'eventuale sussistenza dell'obbligazione della compagnia assicurativa nei limiti dei massimali stabiliti.
Mutato il rito e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., venivano sottoposti all'interrogatorio formale l'attore e il legale rappresentante della convenuta, nonché venivano escussi i testi.
Precisate le conclusioni, concessi i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda formulata dall'attore merita accoglimento.
Risulta documentalmente che in data 26.8.2022 il signor proprietario Parte_2 dell'autovettura Toyota RAV4, targata GD491DL (doc. 2 fascicolo attore), ha consegnato a il predetto veicolo presso lo showroom di Arcore, Via Matteucci/Via Controparte_1 Bergamina, conferendo incarico a quest'ultima di procedere alla vendita di tale mezzo (doc. 3- 4 fascicolo attore).
Più precisamente le parti pattuivano e sottoscrivevano la lettera di presa in carico del mezzo con esonero di responsabilità e il relativo mandato a vendere per conto del cliente (doc.
3-4 fascicolo attore) con contestuale consegna da parte dell'attore della documentazione del veicolo e delle chiavi. Dall'esame della lettera di presa in carico del mezzo emerge che non veniva consegnata dall'attore la documentazione assicurativa del mezzo, quali RCA/furto, non essendo stata sbarrata la relativa casella.
Risulta sempre documentalmente che in data 16.9.2022 la per il tramite del Controparte_1 signor con audio whatsapp e di propria iniziativa avvisava il signor Tes_1 Parte_3 Pt_2 che l'autovettura sarebbe stata spostata presso l'officina di Lesmo, Via Marconi 37, per
[...] provvedere alla rimozione dell'antifurto satellitare dell'assicurazione UnipolSai, e che il veicolo sarebbe rimasto in quel luogo in quanto “punto di passaggio un po' strategico” (doc. 5 e 12 fascicolo attore).
Risulta ancora documentalmente che in data 21.9.2022 il signor Parte_4 identificatosi agli ufficiali dei Carabinieri di Arcore come titolare della concessionaria
[...]
denunciava il furto dell'autovettura di proprietà del signor mentre il CP_1 Parte_2 veicolo si trovava all'interno del cortile recintato dell'officina di Lesmo, Via Marconi 37 (doc. 6 fascicolo attore). Il signor precisava che presumibilmente il furto era Parte_4 avvenuto durante l'orario di apertura dell'officina, in quanto non vi erano segni di effrazione nel cancello dell'officina.
Al riguardo il perito incaricato dalla compagnia assicurativa della convenuta ha confermato che l'autovettura al momento del furto si trovava nel cortile interno recintato dell'officina, con accesso solo dal portone carraio, sul quale non erano presenti segni di effrazione (doc. 13 fascicolo convenuta).
Lo stesso perito, escusso in corso di causa, ha dichiarato che non erano presenti telecamere nell'area esterna e che vi erano telecamere all'interno nella zona uffici. Anche la signora legale rappresentante della convenuta, nel corso del suo Testimone_2 interrogatorio formale ha dichiarato che erano presenti delle telecamere all'interno dell'officina.
È stato, pertanto, dimostrato che l'autovettura di proprietà dell'attore è stata sottratta mentre si trovava presso il cortile dell'autofficina della di Lesmo in Via Marconi 37, Controparte_1 dove era stata trasferita per iniziativa della convenuta e dove non era presente alcun sistema di sicurezza, quali mezzi di video-sorveglianza e/o allarmi, eccetto un recinto perimetrale, sul quale non erano stati rilevati segni di effrazione.
La Suprema Corte in tema di mandato a vendere, con deposito della cosa presso il mandatario, ha statuito che sussiste in capo al mandatario l'obbligo della custodia ai sensi dell'art. 1177 c.c. e ha precisato che la diligenza richiesta è quella del buon padre di famiglia e che, in applicazione del c.d. dovere di protezione, il custode è tenuto a predisporre tutto quanto necessario anche per prevenire fatti “esterni” quali il furto, che possano determinare la perdita della cosa (Cass. 24.5.2007 n. 12089).
Sussiste, infatti, nel caso di specie, in capo alla convenuta l'obbligo accessorio della custodia del bene ricevuto in consegna, funzionale e strumentale all'adempimento della prestazione principale dell'accordo intercorso tra le parti, la cui violazione determina una precipua responsabilità contrattuale.
Sul punto, e in particolare sull'obbligazione di custodia e le caratteristiche in comune con la figura del deposito, la giurisprudenza ravvisa una responsabilità ex recepto configurabile a seguito della “ricezione” della cosa, che impegna il depositario, liberandolo dalla stessa, non tanto nel fatto di aver disposto un adeguato servizio di vigilanza ma (come in ipotesi di furto) nell'aver messo in campo tutte le attività protettive (che è onere del depositario dimostrare) idonee, in base all'ordinaria diligenza (Cass. 10.3.2009 n. 5736; Cass. 25.11.2013 n. 26353). Sul tema, in caso di furto della cosa depositata, la Suprema Corte ha statuito che “il depositario non è esente da responsabilità ove si limiti a dimostrare di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 c.c., ma deve provare a mente dell'art. 1218 c.c., che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile” (Cass. 25.11.2013 n. 26353); ed ancora “il depositario assume verso il depositante l'obbligo di restituzione della cosa nello stato in cui è stata consegnata, nonché, in caso di sottrazione, quello di risarcimento del danno, salvo che provi l'imprevedibilità e l'inevitabilità della perdita, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia, e dunque la non imputabilità dell'inadempimento” (Cass. 22807/2014). Responsabilità ex recepto che sussiste anche quando l'obbligazione della custodia e della riconsegna forma parte integrante di un contratto misto, nel quale confluiscono le cause del deposito e di un altro contratto, come nell'ipotesi di affidamento di un'autovettura ad una officina per la riparazione, in cui l'obbligo della custodia assume funzione accessoria poiché finalizzato all'adempimento dell'obbligazione principale (Cass. 12.4.2006 n. 8629; Cass.
6.5.2010 n. 10956; Cass. 11.1.2018 n. 486) ma anche nel mandato a vendere una cosa depositata presso il mandatario (Cass, 24.5.2007 n. 12089).
Nel caso di specie, la convenuta non ha rispettato quei minimi canoni di diligenza ascrivibili a chi svolge attività commerciali che presuppongano la custodia di autoveicoli, trovandosi il mezzo di proprietà dell'attore in un cortile esterno, seppur recintato, ma sprovvisto di impianto di radio allarme e/o di qualsiasi sistema di videosorveglianza e più in generale di qualsiasi controllo.
Esclusa l'imprevedibilità e l'inevitabilità del furto, posto che la convenuta non ha adottato alcuna delle basilari cautele richieste nell'esercizio della propria attività commerciale, la
[...] deve essere dichiarata inadempiente agli obblighi contrattuali e deve essere CP_1 condannata al risarcimento dei danni patiti dall'attore, conseguenti al furto dell'autovettura di sua proprietà.
Il valore dell'auto al momento del furto, come da quotazioni agli atti, può essere stimato nella somma di euro 27.500,00, importo non contestato dalla convenuta (doc. 11 fascicolo convenuta).
Pertanto la deve essere condannata al pagamento in favore del signor Controparte_1 della somma di euro 27.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Parte_1
Quanto alla domanda di manleva proposta dalla convenuta, si osserva che tra le condizioni di assicurazione vi è la clausola dedicata al “Furto autovetture all'aperto”, che prevede che siano assicurate le autovetture che si trovano nell'area espositiva indicata in polizza, la cui recinzione deve avere determinate caratteristiche di altezza, sempre che il furto sia avvenuto con lo scasso dei mezzi di chiusura dell'area recintata.
Fermo restando che la sede della convenuta sita in Via Carducci 1, Lesmo, fa angolo con la Via Marconi 37 e che quindi, rispetto a quanto indicato in polizza, non vi è divergenza del luogo in cui viene svolta l'attività di concessionaria, le risultanze istruttorie hanno attestato in modo inequivocabile l'assenza di segni di scasso ai mezzi di chiusura dell'area recintata esterna inerente il fabbricato. Né hanno trovato riscontro le modalità ipotizzate dalla convenuta che il furto del veicolo sarebbe avvenuto tramite l'uso di chiavi false, clonazione di dispositivi di apertura del cancello e simili, tenuto anche conto della circostanza riportata nella denuncia che il furto sarebbe avvenuto presumibilmente durante l'orario di apertura dell'officina. Ne deriva, pertanto, che difettando il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo, l'evento non è coperto da garanzia assicurativa. Stante l'inoperatività della polizza, la domanda di manleva deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Condanna la al pagamento in favore del signor della Controparte_1 Parte_2 somma di euro 27.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Condanna la al pagamento in favore del signor della Controparte_1 Parte_2 somma di euro 7.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA;
3) Rigetta la domanda di manleva formulata dalla Controparte_1
4) Condanna la al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 CP_2 euro 7.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 28 dicembre 2025
Il G.O.T.
NI XI