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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 29/10/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N.RG. 452/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IA Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 452 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. MARILENA TORRE
ricorrente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. IVANOE CIOCCA
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1 proposto opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile (art. 13 L. 118/71), nonché del beneficio dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario.
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 1671/2023, il CTU nominato dal Giudice, dott.ssa , negava la sussistenza dei predetti requisiti, Persona_1 riconoscendo in capo alla ricorrente una percentuale di invalidità del 40%.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto ai benefici negati.
Si è costituito nel presente giudizio l' , nella persona del legale CP_1 rappresentante, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alla CTU;
in subordine, ha dedotto, nel merito,
l'infondatezza della domanda.
Disposta, in un'ottica di valutazione ingravescente ex art. 149 disp. att. c.p.c., la rinnovazione delle indagini medico-legali, la causa è stata rinviata per discussione all'udienza del 21.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed all'esito, in mancanza delle stesse, è stato assegnato alle parti, ai sensi del 4° comma della disposizione suindicata, un termine perentorio sino al 28.10.2025 per il deposito delle note suddette, pervenute, nella specie, dalla sola difesa dell' . CP_1
La causa viene quindi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra osservato, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non è stato riscontrato in capo alla ricorrente il requisito sanitario necessario ai fini della concessione dell'assegno mensile di assistenza (grado di invalidità pari o superiore al 74%), né di quello utile per fruire dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario (grado di invalidità pari o superiore al 67%), essendo stata la periziata riconosciuta invalida nella misura del 40%.
La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero i requisiti sanitari necessario per la concessione dei suddetti benefici, anche alla luce della refertazione medica aggiornata versata in atti.
Tali deduzioni, tuttavia, sono state confutate anche dal CTU nominato nella presente fase di giudizio, dott. il quale, dopo aver sottoposto a Persona_2
visita la ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti, ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “la paziente è affetta da certificata fibromialgia, artrosi a modesta ricaduta funzionale con maggiore interessamento di vertebre, ginocchia e caviglia dx Per un'equa valutazione del caso, va innanzitutto sottolineato come, in campo previdenziale, la valutazione medico-legale di un'infermità viene eseguita, con riferimento alle stime riportate nelle tabelle allegate al Decreto del febbraio '92, quando quell'infermità esprime una ricaduta funzionale clinicamente apprezzabile e medico-legalmente quantificabile;
non essendo sufficiente, per la sua percentualizzazione, il solo dato documentale/certificativo. Inoltre, l'infermità allegata deve essere sufficientemente e adeguatamente documentata, oltre che obiettivabile all'esame clinico. Nel caso in esame, in ragione della effettiva espressione funzionale delle infermità allegate, possiamo stabilire una valutazione riguardo la fibromialgia e la poliartrosi a particolare interessamento lombare. Avremo quindi una stima in via analogica, per la fibromialgia, con quanto previsto dal codice 9303, delle tabelle allegate al decreto del febbraio '92, che prevede una valutazione del 50% per l'artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni;
nel caso in esame, in ragione della reale ricaduta funzionale, si ritiene equa una valutazione del 20%. Per quanto attiene all'interessamento artrosico, con particolare evidenza a livello lombare e piede dx, appare logico riferirsi al codice 7010 che, per una anchilosi del rachide lombare (infermità sicuramente più invalidante della attuale condizione vertebro-lombare della ricorrente) prevede una stima media del 35%. Pertanto la riduzione della capacità lavorativa della paziente sarà data da 20%+35%; ovvero, applicando la formula a scalare,
20%+28%=48%”.
Il CTU, alla stregua di tali approfondite considerazioni, ha quindi ritenuto la ricorrente “Non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 della legge 118/71 e art. 5 comma 4 legge 407/90 (67% per esenzione pagamento tickets sanitari) e art. 6 comma 1 o 2 DM 01/02/91 (esenzione totale o parziale dal pagamento ticket sanitario), né attualmente e né all'epoca della presentazione della domanda amministrativa”.
Tali conclusioni - avverso le quali, peraltro, non risultano pervenuta note critiche, non avendo parte ricorrente nemmeno provveduto al deposito note di trattazione scritta per l'udienza di discussione – appaiono pienamente condivisibili, avendo il CTU correttamente specificato, per ciascuna patologia diagnosticata, le percentuali di invalidità di cui alla tabella allegata al DM del 5.02.1992, con applicazione del calcolo riduzionistico ivi previsto.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Non rinvenendosi in atti l'autodichiarazione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (ma solo quella relativa all'esenzione dal pagamento del C.U.), le spese di lite – comprensive di entrambe le fasi di giudizio - devono essere poste a carico della ricorrente, secondo la regola della soccombenza, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza espletata nell'ambito del procedimento di ATP, già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell' , nonché della consulenza espletata nella presente fase di CP_1 opposizione, che si liquidano con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' , CP_1
liquidate in complessivi € 2.350,00 per onorari, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese della CTU espletata in sede di ATP, già liquidate e poste provvisoriamente a carico dell' , CP_1 nonché di quella espletata nella presente fase di opposizione, che si liquidano con separato decreto.
Tivoli, 29/10/2025
Il Giudice
IA Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IA Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 452 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. MARILENA TORRE
ricorrente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. IVANOE CIOCCA
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1 proposto opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile (art. 13 L. 118/71), nonché del beneficio dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario.
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 1671/2023, il CTU nominato dal Giudice, dott.ssa , negava la sussistenza dei predetti requisiti, Persona_1 riconoscendo in capo alla ricorrente una percentuale di invalidità del 40%.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto ai benefici negati.
Si è costituito nel presente giudizio l' , nella persona del legale CP_1 rappresentante, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alla CTU;
in subordine, ha dedotto, nel merito,
l'infondatezza della domanda.
Disposta, in un'ottica di valutazione ingravescente ex art. 149 disp. att. c.p.c., la rinnovazione delle indagini medico-legali, la causa è stata rinviata per discussione all'udienza del 21.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed all'esito, in mancanza delle stesse, è stato assegnato alle parti, ai sensi del 4° comma della disposizione suindicata, un termine perentorio sino al 28.10.2025 per il deposito delle note suddette, pervenute, nella specie, dalla sola difesa dell' . CP_1
La causa viene quindi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra osservato, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non è stato riscontrato in capo alla ricorrente il requisito sanitario necessario ai fini della concessione dell'assegno mensile di assistenza (grado di invalidità pari o superiore al 74%), né di quello utile per fruire dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario (grado di invalidità pari o superiore al 67%), essendo stata la periziata riconosciuta invalida nella misura del 40%.
La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero i requisiti sanitari necessario per la concessione dei suddetti benefici, anche alla luce della refertazione medica aggiornata versata in atti.
Tali deduzioni, tuttavia, sono state confutate anche dal CTU nominato nella presente fase di giudizio, dott. il quale, dopo aver sottoposto a Persona_2
visita la ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti, ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “la paziente è affetta da certificata fibromialgia, artrosi a modesta ricaduta funzionale con maggiore interessamento di vertebre, ginocchia e caviglia dx Per un'equa valutazione del caso, va innanzitutto sottolineato come, in campo previdenziale, la valutazione medico-legale di un'infermità viene eseguita, con riferimento alle stime riportate nelle tabelle allegate al Decreto del febbraio '92, quando quell'infermità esprime una ricaduta funzionale clinicamente apprezzabile e medico-legalmente quantificabile;
non essendo sufficiente, per la sua percentualizzazione, il solo dato documentale/certificativo. Inoltre, l'infermità allegata deve essere sufficientemente e adeguatamente documentata, oltre che obiettivabile all'esame clinico. Nel caso in esame, in ragione della effettiva espressione funzionale delle infermità allegate, possiamo stabilire una valutazione riguardo la fibromialgia e la poliartrosi a particolare interessamento lombare. Avremo quindi una stima in via analogica, per la fibromialgia, con quanto previsto dal codice 9303, delle tabelle allegate al decreto del febbraio '92, che prevede una valutazione del 50% per l'artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni;
nel caso in esame, in ragione della reale ricaduta funzionale, si ritiene equa una valutazione del 20%. Per quanto attiene all'interessamento artrosico, con particolare evidenza a livello lombare e piede dx, appare logico riferirsi al codice 7010 che, per una anchilosi del rachide lombare (infermità sicuramente più invalidante della attuale condizione vertebro-lombare della ricorrente) prevede una stima media del 35%. Pertanto la riduzione della capacità lavorativa della paziente sarà data da 20%+35%; ovvero, applicando la formula a scalare,
20%+28%=48%”.
Il CTU, alla stregua di tali approfondite considerazioni, ha quindi ritenuto la ricorrente “Non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 della legge 118/71 e art. 5 comma 4 legge 407/90 (67% per esenzione pagamento tickets sanitari) e art. 6 comma 1 o 2 DM 01/02/91 (esenzione totale o parziale dal pagamento ticket sanitario), né attualmente e né all'epoca della presentazione della domanda amministrativa”.
Tali conclusioni - avverso le quali, peraltro, non risultano pervenuta note critiche, non avendo parte ricorrente nemmeno provveduto al deposito note di trattazione scritta per l'udienza di discussione – appaiono pienamente condivisibili, avendo il CTU correttamente specificato, per ciascuna patologia diagnosticata, le percentuali di invalidità di cui alla tabella allegata al DM del 5.02.1992, con applicazione del calcolo riduzionistico ivi previsto.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Non rinvenendosi in atti l'autodichiarazione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (ma solo quella relativa all'esenzione dal pagamento del C.U.), le spese di lite – comprensive di entrambe le fasi di giudizio - devono essere poste a carico della ricorrente, secondo la regola della soccombenza, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza espletata nell'ambito del procedimento di ATP, già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell' , nonché della consulenza espletata nella presente fase di CP_1 opposizione, che si liquidano con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' , CP_1
liquidate in complessivi € 2.350,00 per onorari, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese della CTU espletata in sede di ATP, già liquidate e poste provvisoriamente a carico dell' , CP_1 nonché di quella espletata nella presente fase di opposizione, che si liquidano con separato decreto.
Tivoli, 29/10/2025
Il Giudice
IA Busoli