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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/05/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NZ
Il Tribunale Ordinario di NZ , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.345/2024 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 26.1.2024 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] (c.f.: ), C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. ALBERTO FRANCHI del Foro di Verona (c.f.: C.F._2
; Pec: , elettivamente domiciliato presso il suo
[...] Email_1 studio in Verona, Stradone Porta Palio n. 68 attore CONTRO
Controparte_1
[...]
(già ( C.F. e P.I. ), con sede legale in Controparte_2 P.IVA_1
NZ, Via Battaglione Framarin, n. 18, in persona dei Commissari Liquidatori pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti MANUELA MALAVASI (C.F.
[...]
) e C.F. ) C.F._3 Parte_2 CodiceFiscale_4 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SILVIA ROSINA (C.F.
[...]
) in 36100 NZ, Via Cengio n. 15; C.F._5
(C.F. ), Parte_3 P.IVA_2 con sede in Napoli alla Via Santa Brigida n.39, C.F. , capitale sociale € P.IVA_2
655.153.674,00 i.v., iscritta all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs. 385/93 al n° 6, in persona del proprio Procuratore speciale, dott. Controparte_3 nato a Tricase (LE) il [...], a [...] abilitato in virtù di procura conferita con atto autenticato per notar in data 18.1.2023 (rep. 57.362, racc. 26.786) Persona_1 registrata a Milano 1 in data 19.1.2023 al n. 3081 Serie 1T (all. A), rappresentata e difesa dall'avv. GIANNI SOLINAS del Foro di Venezia (c.f. C.F._6
-pec: , con domicilio eletto presso il suo
[...] Email_2
Studio in Padova, via N. Tommaseo 78/A
convenute
1 conclusioni delle parti:
CONCLUSIONI PER L'ATTORE Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare, per i motivi esposti in citazione, la nullità degli acquisti azionari del 09 ottobre 2012 e del 30 giugno 2014 e degli affidamenti in conto degli importi corrispondenti al prezzo come di seguito riportati:
contratto di conto corrente (denominato “c/c denaro caldo a breve”) e un contratto di deposito titoli sottoscritti il 9.10.2012
una domanda di acquisto / sottoscrizione di azioni 9.10.2012;
“preordine su prodotti e servizi finanziari” del 9.10.2012 ore 17:15 e 43 sec.;
“preordine su prodotti e servizi finanziari” del 9.10.2012 ore 17:17 e 08 sec.;
documento di sintesi n. 1 del contratto di affidamento in conto corrente e comunicazione di linee di credito del 21.11.2012;
richiesta di affidamento 26.9.2012;
scheda di adesione 30.6.2014;
preordine 30.6.2014;
copia richiesta di fido 15.9.2014;
copia documento di sintesi n. 1 del contratto di affidamento in conto corrente e comunicazione di linee di credito stampato nel febbraio 2016.
Conseguentemente alla dichiarazione di nullità, dichiarare che nulla deve il Signor
a in liquidazione coatta amministrativa in Parte_1 Controparte_1 relazione alle operazioni di finanziamento per l'acquisto delle azioni collegate sopra descritte. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa
CONCLUSIONI PER _4
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria:
- in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande avversarie, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;
- in ulteriore subordine, in rito, dichiarare l'inammissibilità della celata domanda avversaria volta alla compensazione degli asseriti crediti vantati da controparte con i crediti vantati dalla AN, spiegata in violazione dell'art. 83, comma 3-bis TUB;
- nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi esposti in atti;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in atti e quanto sarà provato in corso di giudizio;
- in via istruttoria, anche previa occorrenda revoca/modifica dei provvedimenti istruttori, rigettare le istanze istruttorie avversarie e dichiarare
2 l'inammissibilità/nullità/inutilizzabilità della prova testimoniale assunta in corso di causa nei termini e per le ragioni dedotte in corso di causa.
CONCLUSIONI PER Parte_3
'In via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande Attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;
- in ulteriore subordine, in rito, dichiarare l'inammissibilità della celata domanda avversaria volta alla compensazione degli asseriti crediti vantati da controparte con i crediti vantati dalla AN, spiegata in violazione dell'art. 83, comma 3-bis TUB;
- sempre in via subordinata dichiarare la nullità della citazione ai sensi del combinato disposto tra l'art. 163 n. 4 e 164, 4° comma, c.p.c.;
- in via ulteriormente subordinata, dichiarare - anche per i motivi indicati in narrativa
- la prescrizione quinquennale per tutte le domande (nessuna esclusa) che traggano genesi da richiesta di annullamento dei contratti per vizi del consenso e/o per violazione di norme inerenti alla responsabilità precontrattuale e/o extracontrattuale;
Nel merito, in via subordinata:
- accertata - anche per i motivi esposti nel presente atto - la carenza di legittimazione passiva e/o l'interesse a resistere di comunque, rigettare le domande T_ dell'Attore tutte - altresì infondate nel merito- connesse, in qualsivolgia modo, ai debiti delle banche in LCA nei confronti dei propri azionisti derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni e/o perchè contenzioso successivo alla data del 26.6.2017, ma avente ad oggetto fatti pregressi;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
- ferme le eccezioni e le difese preliminari come sopra svolte di carenza di legittimazione e prescrizione e/o di interesse a resistere, per la non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle stesse e di prosecuzione del giudizio nei confronti anche della Convenuta Esponente, rigettarsi, per tutto quanto esposto in narrativa, tutte le domande avanzate dall'Attore in quanto indimostrate e, comunque, infondate in fatto e diritto, ovvero ridurre le stesse a quanto sarà tenuto di Giustizia;
In ogni caso:
- con condanna di parte Attrice al pagamento delle spese e dei compensi di lite oltre agli accessori di legge. In via istruttoria:
- con ogni più ampia riserva di ulteriore attività istruttoria, contestando la palese eploratività ed inammissibilità delle istanze istruttorie Avversarie, per le ragioni già indicate nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 cpc già dimessa nella fase precedente.'
3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato l'attore Parte_1 riassumeva, a seguito di dichiarazione di incompetenza della Sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Venezia, la causa già intrapresa contro
[...]
amministrativa. Controparte_1
Con l'originario atto di citazione del 2021 premesso di essere un Parte_1 pensionato che prima del 2012 possedeva n.
2.315 azioni della affermava: _4
- che nel corso dell'autunno del 2012 la sig.ra consulente Persona_2
Private della di Arzignano, gli aveva consigliato l'acquisto di 10.000,00 CP_5 azioni della valutate, all'epoca dei fatti, euro 62,50 ciascuna, per una spesa _4 complessiva di euro 625.000,00 garantendogli che tale operazione non presentava rischio alcuno e sarebbe stata economicamente favorevole per il cliente , infatti: (a) la provvista necessaria per l'acquisto delle azioni sarebbe stata messa a disposizione direttamente dalla mediante una operazione di finanziamento;
CP_1
(b) i sarebbe fatta carico di spese, tasse, interessi e commissioni;
_4
(c il cliente non avrebbe dovuto sopportare alcun esborso/costo ed avrebbe altresì ricevuto, dopo un anno dall'operazione, un rimborso una tantum pari all'1% del valore dell'affare; (d) l'operazione non avrebbe avuto una durata superiore a due anni;
(e) le azioni erano di agevole e sicura liquidità e avrebbe potuto _4 Pt_1 ottenere, in qualsiasi momento, la liquidazione delle suddette azioni al prezzo di acquisto.
- che con un'operazione di giroconto (girofidi), in data 23.10.2012 sul c.c. n. 5568 del sig. veniva accreditata la somma di euro 625.000,00, somma che poi in Pt_1 data 31.10.2012veniva integralmente impiegata per l'acquisto delle azioni della
_4
-che nel novembre del 2012 la faceva avere al sig. un documento di _4 Pt_1 sintesi n. 1 del contratto di affidamento in conto corrente e comunicazione di linee di credito dal quale si evince che al sig. veniva concessa una linea di credito Pt_1
(“denaro caldo”) per complessivi euro 700.000,00 fino al 30.9.2013, in forza di una richiesta di fido/affidamento, apparentemente finalizzata ad ottenere liquidità per un importo di euro 700.000,00 e per la durata di un anno, fatta sottoscrivere al sig.
il 26.9.2012-doc. 6) ; Pt_1
- che nell'estate del 2013 veniva nuovamente contattato dalla Pt_1 [...]
che gli proponeva di sottoscrivere nuove azioni nell'ambito di un aumento CP_1 di capitale, e la sottoscrizione di obbligazioni sempre della per cui in data _4
1.7.2013 il sig. sottoscriveva una “Scheda di adesione” con la quale Pt_1 chiedeva di acquistare 200 azioni al prezzo di euro 62,50 ciascuna ed _4 obbligazioni convertibili (al prezzo di euro 48,00 per ciascuna) per un importo totale pari ad euro 12.500,00, e anche se l'operazione non risultava adeguata per l'obiettivo e pertanto che:“la banca non permette l'esecuzione dell'operazione in quanto non
4 adeguata”, nella stessa data sottoscriveva un nuovo preordine sempre per Pt_1
l'acquisto di azioni collegato all'aumento di capitale e sempre per l'importo di euro 10.625,00, ma in questo caso il denaro necessario per le operazioni veniva prelevato in data 2 settembre 2013 direttamente dal c.c.5568 del sig. ; Pt_1
- che nell'estate del 2014 la contattava il sig. per proporgli un ulteriore CP_1 Pt_1 investimento, previe analoghe rassicurazioni, sicchè il in data 30.6.2014 Pt_1 firmava una “scheda di adesione” e sottoscriveva n. 1412 azioni della l prezzo _4 di euro 62,50 ciascuna per un controvalore di euro 88.250,00, un preordine per l'acquisto di azioni per un valore di euro 350.000,00, e in data 15.9.2014 veniva indotto a sottoscrivere una ulteriore richiesta di concessione di fido(c.d. “denaro caldo”) per l'importo di 1.000.000,00 di euro con scadenza al 30.9.2015, di fatto un rinnovo del contratto di affidamento di conto corrente del 2012 in forza del quale il fido passava da 700.000,00 euro ad 1.000.000,00 per fare fronte all'acquisto delle nuove azioni;
-che, quindi, nell'agosto del 2014 il sig. risultava titolare, complessivamente, Pt_1 di circa 15.846 azioni della acquistate al prezzo di euro 62,50 l'una, per un _4 finanziamento di euro 1.000.000,00 .
- che veniva posta in liquidazione coatta amministrativa con D.L. n. 99 _4 del 25.06.2017 in forza del quale i commissari liquidatori, in ottemperanza dell'art. 3 del suddetto decreto, cedevano a “singoli rami, Parte_4 nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”, rimanendo escluse dalla cessione“ i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento .. “
- che per quanto attiene la posizione del , successivamente alla Pt_1 pubblicazione del suddetto decreto legge, il finanziamento (erogato al fine dell'acquisto delle azioni di veniva scisso dall'operazione di acquisto _4 azioni di con la conseguenza che risultava titolare _4 Parte_4 del credito nei confronti del (pari all'importo del finanziamento Pt_1 erogato da er l'acquisto azioni) mentre le azioni isultavano prive _4 _4 di alcun valore;
- che con contratto del 31 ottobre 2018 retrocedeva, con Parte_4 efficacia dall'11 maggio 2019, a in LCA il credito dell'attore avendolo _4 classificato “credito ad alto rischio o High Risk riclassificato”;
- -che in data 8 maggio 2019, in LCA cedeva, a sua volta, il suddetto _4 credito a Controparte_6
(doc. 16comunicazione proveniente da ISP del 07.5.2019 e doc 17-comunicato AN d'TA );
5 Tutto ciò premesso, agiva avanti alla Sezione specializzata per le imprese Pt_1 del Tribunale di Venezia per sentire accertare la nullità degli acquisti azionari e dei finanziamenti, con conseguente accertamento di nulla dovere alla AN, e ciò sia per immeritevolezza dell'operazione ex art. 1322 comma 2 c.c., stante il fatto che si tratta di contratti aleatori con aggravio del solo cliente, esposto alle determinazioni unilaterali della AN, sia per violazione del disposto dell'art. 2358 c.c. prima parte. Si costituiva la convenuta eccependo l'inammissibilità e _4 improcedibilità delle domande avversarie ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 3, TUB, applicabile alla procedura di liquidazione coatta amministrativa in parola, “dalla data di insediamento degli organi liquidatori contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione , salvo quanto disposto dagli articoli
87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale”. Eccepiva altresì: l' incompetenza del Tribunale di Venezia, ratione materiae¸ per trattarsi di controversia in materia bancaria e di intermediazione finanziaria, l'insussistenza di un collegamento negoziale tra i finanziamenti e gli acquisti di azioni , l'inapplicabilità dell'art. 2358 c.c. e, comunque, l'insussistenza di una sua violazione, e concludeva per la dichiarazione di inammissibilità, o in subordine, in rito, per la dichiarazione di incompetenza in favore del Tribunale di NZ, che risulta competente sia ratione materiae sia ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB , e per il rigetto delle domande attoree.
Con ordinanza del 25.10.2023 il Tribunale per le imprese, dato atto dell'intervento in causa, giusta chiamata disposta dal giudice istruttore ex art. 107 c.p.c., di T_
, indicata dalla convenuta come cessionaria del credito derivante dai
[...] finanziamenti, già ceduti a e da questa retrocessi alla liquidatela, Parte_4 cessioni tutte intervenute giusta la disciplina del d.l. 99/2017, così' provvedeva:
“Con pronuncia recente, citata nella conclusionale di replica di questa T_
Sezione è giunta alla conclusione che i giudizi quale quello incardinato dall'attore, che invoca la nullità di operazioni di acquisto azionario con finanziamento, volti ad ottenere la liberazione dai debiti derivanti da quest'ultimo, non appartengano alla sua competenza per materia, dato che le richieste di pronuncia sia pure riguardanti anche l'acquisto azionario – che comporta l'ingresso o l'incremento di partecipazione del correntista nella AN, in allora regolata nella forma di società cooperativa, con voto pur sempre capitale - non attengono alla tutela del socio nell'ambito del rapporto societario, ma solo alla sua posizione come investitore, interessato solo agli esiti economici dell'operazione, e, sul piano giuridico, ai debiti e crediti insorgenti da tali operazioni. La competenza funzionale della Sezione specializzata, ai sensi dell'art. 3 d.l.vo 168/2003, “si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i
6 rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio” (Cass. n. 8738/2017, Cass. n. 21363/2020 e Cass. n. 22149/2020). “…il legislatore (Cass. 22340/2020) ha inteso concentrare presso il giudice specializzato le controversie relative alle società ed alle loro vicende”, entro limiti che si sostanziano “da un lato, nell'esistenza di una controversia relativa a rapporti societari ed a partecipazioni sociali;
e, dall'altro lato, nel rilievo di situazioni rilevanti sulla vita sociale, sia pure in senso ampio, con riguardo quindi non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio, nei suoi rapporti (…) con la società, con gli organi societari o con gli altri soci”. Per conseguenza, non solo il profilo di nullità per immeritevolezza dell'operazione basato sulla regola generale dell'art. 1322 comma 2 c.c. non involge la competenza della Sezione, ma neppure la involge l'invocazione dei disposti dell'art. 2358 c.c., i quali, pur disciplinando aspetti della vita della società, vengono fatti valere solo al fine di ottenere la liberazione da debiti e crediti insorgenti dall'operazione, la quale è rilevante, nell'ottica dell'attore, non come generatrice di un rapporto sociale, nell'ambito del quale egli voglia proteggere o esercitare le sue prerogative di socio, ma come generatrice di debiti e crediti riguardati nell'ottica dell'investimento. Pertanto la competenza spetta al giudice ordinario, e segnatamente, come indicato dalla convenuta e dalla terza chiamata, al Tribunale di NZ, competente in ragione della sede della convenuta (NZ) e del luogo dove le obbligazioni di cui si tratta sono sorte e dovevano essere adempiute (filiale di Arzignano).
Parte attrice ha quindi riassunto la causa formulando le conclusioni sopra epigrafate. Parte convenuta Controparte_1
si costituiva eccependo la inammissibilità
[...] dell'azione in quanto : “ In attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del DL 99/2017 e dal successivo D.M. 22 febbraio 2018, in data 11 aprile 2018 si è perfezionato il Contr contratto di cessione tra e i Commissari Liquidatori di in forza del quale _4 Contr a ceduto a una serie di rapporti e crediti c.d. “deteriorati”. _4
60. Per espressa previsione dell'art. 2.4 (b) del contratto di cessione e in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del già menzionato D.M. del 22 febbraio 2018, dai rapporti e crediti restano però espressamente esclusi i rapporti di finanziamento (e i relativi crediti e debiti) oggetto di contestazioni relative alla correlazione dei finanziamenti stessi con operazioni di acquisto di titoli Tali rapporti e crediti _4 vengono unicamente “gestiti” da un punto di vista amministrativo da fermo T_ comunque il fatto che la titolarità degli stessi resta in capo a _4
, come visto già chiamata in causa iussu iudicis dal Tribunale delle T_ imprese, si costituiva in adesione alle domande ed eccezioni tutte svolte in causa dalla LCA di e al fine di eccepire la propria carenza Controparte_1 di legittimazione passiva in relazione alle domande aventi a fondamento fatti e
7 condotte addebitabili a (oggi in Liquidazione Controparte_1
), e l' infondatezza delle domande attoree anche nel merito. Controparte_8
Anche costituendosi dopo la riassunzione affermava che nella cessione da parte di del 8.5.2019 “ non vi è alcun riferimento alla specifica posizione del sig. _4
, mancando nel file allegato al contratto di cessione il codice Parte_1 proprio del rapporto di cui è causa, che è il num. 061-57-0972234 (per cfr. _4 docc. 5 e 6 della fase precedente) ovvero il num. 1000/1855 (per : Parte_4 doc. 7 della fase precedente). Tali rapporti e crediti potrebbero essere astrattamente, semmai, gestiti da giusto incarico della LCA di (cfr. doc. 8), fermo T_ _4 comunque il fatto che la titolarità degli stessi resta tuttora in capo a in CP_9
LCA.” e che “il credito connesso all'affidamento oggetto di causa sia, tuttora, nella piena titolarità e disponibilità di in LCA”. CP_9
Aggiungeva di avere “tutt'al più ricevuto esclusivamente un mandato generale per Contr gestire dei crediti e/o agire per conto della di con la finalità di _4 eventualmente recuperare giudizialmente una serie indeterminata di crediti, ma neppure viene allegato che siano stati azionati giudizialmente, ad oggi, gli specifici crediti sottesi alla presente causa,”; eccepiva altresì la prescrizione di ogni pretesa avversaria che potesse essere basata su di una richiesta di annullamento dei contratti per vizi del consenso.
La causa, documentalmente istruita, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.2.2025 I fatti di causa, già vagliati dal Tribunale delle imprese, che ha anche proceduto all'istruttoria orale, e riassunti nella ordinanza declinatoria della competenza, appaiono incontestati nel senso che: in data 26.9.2012 aveva firmato una Pt_1 richiesta di fido di euro 700.000,00 finalizzata all'acquisto delle azioni della stessa banca che gli concedeva il fido, e gli erano stati accreditati in data 23.10.2012 euro 625.000,00 usati il 31.10.2012 per l'acquisto di 10.000 azioni di altre azioni _4 erano state acquistate nel 2013; nel 2014 l'affidamento era stato aumentato ad euro 1000.000,00 e gli ulteriori euro 350.000,00 accreditati erano stati usati per acquistare ulteriori azioni, di tal chè ad agosto 2014 possedeva 15.846,00 azioni, il cui Pt_1 valore si è azzerato a fronte del default della banca, ma risultava indebitato per euro
1.000.000,00 verso la banca. Il collegamento negoziale tra il finanziamento e l'acquisto di azioni della banca, già di per sé evidente data la vicinanza cronologica tra i negozi, la corrispondenza degli importi e l'assenza di altre ragioni per cui il risparmiatore avesse dovuto richiedere finanziamenti, è peraltro stato confermato dalla testimonianza assunta avanti alla Sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Venezia. Pur non essendo stati prodotti i verbali integrali dell'escussione, parte attrice ha allegato in atto di citazione, senza incontrare contestazione da parte delle convenute, che nel corso della deposizione la Dott.ssa consulente “private” della filiale di Persona_2
Arzignano di egli anni 2012 e 2014, ha confermato i capitoli di prova attorei _4 ed ha affermato che “la direzione aveva impostato queste operazioni, indicando
8 anche preventivamente quali fossero i clienti cui proporle, con un format unico che prevedeva condizioni e modalità di approccio (rassicurazioni, garanzie e simili)”. Appare quindi provato che il credito erogato da a era finalizzato _4 Pt_1 esclusivamente a fargli acquistare le azioni di configurando quindi operazione _4 in violazione dell'art. 2358 c.c, applicabile anche alle società cooperative ai sensi dell'art.2519 c.c. La Suprema Corte Cassazione ha infatti precisato che “ il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, previsto dall'art. 2358 c.c., nella versione introdotta dal d.lgs. n. 142 del 2008, salve le condizioni legittimanti ivi previste, è compatibile e, dunque, applicabile alle società cooperative per azioni, nonché alle banche popolari che ne rivestono la forma. (Cass.Sez. 1 - , Sentenza n. 372 del 08/01/2025); che il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio, con la conseguenza che è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria - avvenga essa prima o dopo l'acquisto - atteso che assume rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato (Cass. n. 15398/2013); In tema di società per azioni, il nuovo testo dell'art. 2358 c.c., introdotto dal d.lgs. n. 142 del 2008, pur avendo consentito il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche condizioni (quali l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria e la predisposizione di una relazione illustrativa da parte degli amministratori), prevede ancora un divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria - volto a tutelare l'interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale - la cui violazione, trattandosi di norma imperativa di grado elevato, comporta la nullità ex art. 1418 c.c. non solo del finanziamento, ma anche dell'atto di acquisto, ove ne sia dimostrato, anche mediante presunzioni, il collegamento funzionale da chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso. (Ordinanza n. 28148 del 06/10/2023 (Rv. 669287 - 01) Non deve pertanto ritenersi necessario la sussistenza di un vero e proprio "mutuo di scopo" o comunque di un "collegamento contrattuale" in senso proprio realizzatosi per il tramite di atti espressamente collegati per volontà dispositiva delle parti, essendo al contrario sufficiente verificare che i due negozi siano di fatto tra loro intenzionalmente legati dalle parti e siano quindi, nella loro connessione fattuale, lesivi di fatto o in potenza dell'integrità del patrimonio sociale (Trib. Venezia 29/07/2019). Ancora, nella prospettiva della ravvisabilità di un collocamento finanziato di titoli propri, ricadente sotto la disciplina dell'art. 2358 c.c., non occorre, peraltro, che vi sia un collegamento negoziale in senso proprio (e dunque le prove sul contesto in cui avvenne la contrattazione non mirano a provare patti aggiunti al contratto) ma è sufficiente una destinazione del finanziamento all'acquisto azionario, nel caso di specie senz'altro sussistente. Deve pertanto essere accertata la nullità per violazione dell'art. 2358 c.c. dell'operazione unitaria posta in essere nel 2012 e 2014 tra le parti con la stipula dei contratti di affidamento in conto corrente e di acquisto di azioni della CP_10
[...
[...] Orbene tale nullità per violazione di norme imperative viene qui fatta
[...] valere dall'attore non per accertare un proprio credito, bensì semplicemente per fare accertare l'inesistenza di propri debiti, e in tali limiti l'azione appare ammissibile nonostante il divieto di cui all'art. 83 TUB, in quanto non prodromica a successive iniziative tali da alterare la par condicio creditorum. La non debenza scaturisce dalla accertata nullità e non dalla compensazione di poste, in particolare restitutorie, dei due contratti di acquisto e di finanziamento. Conseguentemente, nulla è dovuto dall'attore in favore della banca o delle società cessionarie o “incaricate della gestione” dei crediti, sulla base di tali contratti, nulli per effetto del combinato disposto degli artt.2358 e 1418 c.c. e le domande attoree meritano accoglimento in tal senso. Tuttavia, considerato che non risulta che le convenute avessero avanzato pretese restitutorie nei confronti dell'attore, il quale, peraltro, aveva inizialmente adito tribunale incompetente, e precedentemente aveva intrapreso azione dichiarata improcedibile (sent. 1633/2019), si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) accertata la nullità, per violazione dell'art. 2358 c.c , degli acquisti di azioni di ffettuati da tra il 2012 e il 2014 e degli affidamenti _4 Parte_1 in conto degli importi corrispondenti al prezzo di tali acquisti azionari , dichiara che nulla deve a tale titolo alle convenute;
Parte_1
2) compensa le spese.
Così deciso in NZ il 30.5.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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