2. Per i progetti relativi ai lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, il responsabile del procedimento provvede direttamente all'attivita' di verifica, avvalendosi:
a) nei casi di interventi su beni culturali mobili o superfici architettoniche decorate:
1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 202, comma 1, del codice, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;
2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di restauratore in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;
b) nei casi di interventi su beni culturali immobili:
1) qualora ne sia prevista la redazione, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 202, comma 1, del codice, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;
2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di architetto o ingegnere, laureato, in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;
c) nei casi di lavori di scavo archeologico:
1) qualora ne sia prevista la redazione, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 202, comma 1, del codice, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;
2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto.
3. Alle procedure di affidamento dell'attivita' di verifica possono partecipare anche i soggetti di cui all'articolo 202, comma 3, del codice. Detti soggetti, con esperienza professionale di almeno cinque anni, possono, altresi', assumere l'incarico di coordinatore del gruppo di lavoro di verifica di cui all'articolo 50, comma 2.
4. Il responsabile del procedimento puo' disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell'affidamento dei lavori.
(16) ((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite. --------------- AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 22 agosto 2017, n. 154 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "Ai sensi dell' articolo 216, comma 19, del Codice dei contratti pubblici , dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo XI, Capi I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all' articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ".