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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/06/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5147 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5147/2024 V.G. ; avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
posta in decisione con decreto reso in data 28.5.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in AUGUSTA, VIA
PRINCIPE UMBERTO N. 245, presso lo studio dell'avv. VERDIRRAME CONCETTINA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] l'[...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in AUGUSTA, VIA
PRINCIPE UMBERTO N. 245, presso lo studio dell'avv. VERDIRRAME CONCETTINA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 4.2.2025);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 27/12/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 12.5.2007.
pagina 1 di 4 Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 12.5.2007 in Comune di Sortino;
- che dall'unione sono nati i figli il 12.2.2011 e il 28.6.2012; Per_1 Per_2
- di essersi separati consensualmente con sentenza n. 1246/2024 del Tribunale di Siracusa, pubblicata il 22.5.2024 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
• SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
La responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori viene esercitata da entrambi i genitori , cui restano affidati in modo condiviso pur restando i minori collocati presso la madre con facoltà del padre di vederli e tenerli secondo liberi accordi o, in assenza per tre pomeriggi a settimana ( anche in via alternata per ciascun figlio con pernotto una volta a settimana ) i fine settimana alternati dal sabato mattina indicativamente dalle ore 10 o dall' uscita da scuola ( se presente ) , alla domenica sera , indicativamente entro le ore 22 circa . Ciascun genitore potrà tenere con se i minori per 15 giorni , anche non consecutivi , per i mesi di luglio e agosto previo accordo entro il giorno 30 maggio di ogni anno , festività natalizie e pasquali alternate dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per il giorno di Pasqua o per il giorno di Pasquetta . Le decisioni più importanti nel loro interesse, relative alla educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno adottate di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio.
• SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Il sig. verserà alla IG.ra , quale assegno per il mantenimento dei Parte_1 Parte_2
Per_ figli e , la somma mensile di €. 400,00 , rivalutabile annualmente secondo gli indici Persona_3
ISTAT , oltre a contribuire alle spese straordinarie necessarie per gli stessi nella misura del 75% , secondo le Linee Guida adottate dal Tribunale di Siracusa. Assegno unico in favore della IG.ra
. Le spese dei rispettivi legali , per l'odierno procedimento , restano a carico di ciascuna Pt_2
parte. Gli esponenti hanno già provveduto, concordemente, a regolarizzare ogni rapporto economico in essere e si dichiarano reciprocamente soddisfatti . Le parti dichiarano, altresì, di non avere reciprocamente null'altro a pretendere oltre quanto costituisce obbligo di adempimento ed esecuzione dei patti concordati con il presente atto e di avere, con reciproca soddisfazione, regolato ogni rapporto patrimoniale e/o personale.
All'esito dell'udienza del 27.5.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice, preso atto dell'accordo, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
pagina 2 di 4 Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento dei minori, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 12.5.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Sortino dell'anno 2007
(Anno 2007 – n. 9 – Parte II, serie A); omologa le condizioni del divorzio inerenti ai figli minori e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Sortino di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 3.06.2025
pagina 3 di 4 Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5147/2024 V.G. ; avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
posta in decisione con decreto reso in data 28.5.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in AUGUSTA, VIA
PRINCIPE UMBERTO N. 245, presso lo studio dell'avv. VERDIRRAME CONCETTINA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] l'[...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in AUGUSTA, VIA
PRINCIPE UMBERTO N. 245, presso lo studio dell'avv. VERDIRRAME CONCETTINA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 4.2.2025);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 27/12/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 12.5.2007.
pagina 1 di 4 Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 12.5.2007 in Comune di Sortino;
- che dall'unione sono nati i figli il 12.2.2011 e il 28.6.2012; Per_1 Per_2
- di essersi separati consensualmente con sentenza n. 1246/2024 del Tribunale di Siracusa, pubblicata il 22.5.2024 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
• SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
La responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori viene esercitata da entrambi i genitori , cui restano affidati in modo condiviso pur restando i minori collocati presso la madre con facoltà del padre di vederli e tenerli secondo liberi accordi o, in assenza per tre pomeriggi a settimana ( anche in via alternata per ciascun figlio con pernotto una volta a settimana ) i fine settimana alternati dal sabato mattina indicativamente dalle ore 10 o dall' uscita da scuola ( se presente ) , alla domenica sera , indicativamente entro le ore 22 circa . Ciascun genitore potrà tenere con se i minori per 15 giorni , anche non consecutivi , per i mesi di luglio e agosto previo accordo entro il giorno 30 maggio di ogni anno , festività natalizie e pasquali alternate dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per il giorno di Pasqua o per il giorno di Pasquetta . Le decisioni più importanti nel loro interesse, relative alla educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno adottate di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio.
• SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Il sig. verserà alla IG.ra , quale assegno per il mantenimento dei Parte_1 Parte_2
Per_ figli e , la somma mensile di €. 400,00 , rivalutabile annualmente secondo gli indici Persona_3
ISTAT , oltre a contribuire alle spese straordinarie necessarie per gli stessi nella misura del 75% , secondo le Linee Guida adottate dal Tribunale di Siracusa. Assegno unico in favore della IG.ra
. Le spese dei rispettivi legali , per l'odierno procedimento , restano a carico di ciascuna Pt_2
parte. Gli esponenti hanno già provveduto, concordemente, a regolarizzare ogni rapporto economico in essere e si dichiarano reciprocamente soddisfatti . Le parti dichiarano, altresì, di non avere reciprocamente null'altro a pretendere oltre quanto costituisce obbligo di adempimento ed esecuzione dei patti concordati con il presente atto e di avere, con reciproca soddisfazione, regolato ogni rapporto patrimoniale e/o personale.
All'esito dell'udienza del 27.5.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice, preso atto dell'accordo, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
pagina 2 di 4 Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento dei minori, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 12.5.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Sortino dell'anno 2007
(Anno 2007 – n. 9 – Parte II, serie A); omologa le condizioni del divorzio inerenti ai figli minori e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Sortino di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 3.06.2025
pagina 3 di 4 Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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