Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/04/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
n. 23/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA IO Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 17.04.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
GIANNATTASIO ANDREA e GIANNATTASIO ANDREA, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: monetizzazione ferie maturate dal docente a tempo determinato.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale il Parte_1 Controparte_1
per ivi sentir accertare e dichiarare il suo diritto alla monetizzazione delle ferie maturate e
[...]
non godute nel corso degli A.s. 2020/2021 e 2021/2022 con conseguente condanna
2.779,00, oltre accessori come per legge.
Il ricorrente, docente a tempo indeterminato immesso in ruolo con decorrenza dell'anno scolastico
2022/2023 ed attualmente in servizio presso l'I.S.S. Volta di Pescara, invocava il suo diritto ad ottenere il pagamento delle ferie maturate e non fruite nel corso degli A.S. 2020/2021 e 2021/2022 nel corso dei quali era stato destinatario di incarichi a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Richiamava i recenti interventi sul punto della Corte di legittimità, la quale ha escluso che il docente a termine possa essere considerato automaticamente in ferie durante i periodi di sospensione dell'attività didattica e che lo stesso ha diritto alla monetizzazione dei giorni di ferie maturati in costanza di rapporto laddove non sia stato formalmente invitato dal dirigente scolastico a fruirne con espresso avviso che in caso di mancata fruizione avrebbe perso sia le ferie che il diritto alla loro monetizzazione. Sottolineava che, soltanto nel caso in cui la rinuncia al godimento delle ferie sia frutto di una scelta informata e consapevole, l'amministrazione non è tenuta a corrispondere alcuna indennità.
Nonostante la ritualità della notifica, il non si costituiva in Controparte_1
giudizio sì che ne deve essere dichiarata in questa sede la contumacia.
La causa, di natura documentale e vertente in via esclusiva su questione di diritto, veniva decisa all'udienza del 17.04.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per quanto di seguito verrà esposto.
Il quadro normativo in materia di fruizione e monetizzazione delle ferie del personale docente a tempo determinato è il seguente.
L'art. 19 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 sanciva il diritto di monetizzazione delle ferie per il personale scolastico assunto a tempo determinato, prevedendo espressamente che: “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. Dunque, ab origine, la normativa in materia prevedeva espressamente il diritto ad ottenere il pagamento delle ferie maturate e non godute non essendovi alcun obbligo di godere delle ferie durante il periodo di sospensione delle attività didattiche.
La disciplina previgente ha subito un evidente modifica nell'anno 2012 allorquando è stato emanato dal legislatore il D.L. n. 95/2012, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135. L'art. 5, comma 8, di detto decreto ha, infatti, così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione […], sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre
2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Consulta ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è, poi, nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a
56, legge 24 dicembre 2012 n. 228 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto
2012 n. 135, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che le previsioni del comma 54
(obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e del comma 55
(monetizzazione delle ferie non fruite dal personale a tempo determinato) “sono inderogabili dalle clausole del CCNL e che “le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1' settembre
2013”.
Dunque, in virtù di tale modifica normativa con decorrenza dal 1.09.2013 (v. art. 1 comma 56), il personale scolastico: a) è obbligato al godimento delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali;
b) se assunto a tempo determinato, è disposta la monetizzazione ma in relazione alla differenza numerica tra giorni di ferie maturati e spettanti e quelli in cui è consentito ai docenti di fruire delle ferie, ricompresi nel periodo di sospensione dell'attività didattica.
Con particolare riguardo ai docenti assunti a tempo determinato, invece, stante la inapplicabilità del comma 8 dell'art. 5 del D.L. n. 95/2012, la disciplina normativa prevede espressamente la possibilità di conseguire la monetizzazione delle ferie limitatamente alla eccedenza tra giorni di ferie maturati e giorni in cui è obbligatorio per il personale fruire delle ferie (vedi art. 1 comma 55 della legge n. 228 del 24.12.2012). A tal riguardo, valga osservare che non può esservi alcuna equiparazione tra la sospensione delle attività didattiche e la fruizione delle ferie e che, pertanto, il docente non può automaticamente essere considerato in ferie nel periodo di sospensione delle attività, dunque posto in feri d'ufficio dal proprio dirigente. L'art. 74 comma 2 del d.lgs. n.
297/1994 in materia di: “calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado”, del resto, prevede che: “le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”. La disposizione non attribuisce al predetto periodo la natura di ferie, ma di sospensione delle attività didattiche e, dunque, di permanenza in servizio del docente. Diversamente opinando non potrebbe comprendersi per quale ragione l'incarico di un docente a tempo determinato può coprire l'intero periodo dal 1°settembre al 30 giugno pur, di regola, iniziando le attività didattiche all'incirca a metà settembre e terminando entro la prima decade di giugno di ogni anno. Peraltro, la sospensione delle attività didattiche si ha dal 1° luglio al 31 agosto, periodo in relazione al quale il docente con incarico fino al 30.06 non presta servizio;
dunque, si deve ritenere che durante l'anno scolastico, nelle festività come individuate dal calendario scolastico, ad essere sospese sono solo le lezioni e non le attività didattiche, dovendosi presumere che in tali periodi i docenti svolgano attività propedeutiche o funzionali all'insegnamento.
Così riepilogato il quadro normativo applicabile alla fattispecie de qua, possiamo ora passare ad esaminare gli orientamenti assunti dalla giurisprudenza sia europea che di legittimità, le cui decisioni hanno dettato importanti principi oramai condivisi dalla maggioritaria giurisprudenza di merito.
La Corte di Giustizia chiamata a pronunciarsi sul tema ha affermato quanto segue “l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro” (v. Sentenza della Corte (RA IO) del 06.11.2018, causa C-684/16).
La stessa Corte di Giustizia (sez. VI, 24/07/2024, n.689) ha più di recente statuito che “28 In primo luogo, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e che le autorità nazionali competenti possono attuare solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (sentenza del 18 gennaio 2024,
Comune di Copertino, C-218/22, EU:C:2024:51, punto 25). 29. Va aggiunto che il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. Tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali "retribuite", il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza del 25 novembre 2021, job- Pag. 7 di 13 medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto 29 e giurisprudenza citata); 30. Occorre in proposito ricordare che, quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti
(sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 22 e giurisprudenza citata). 31 Come dichiarato dalla Corte, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 23 e giurisprudenza citata). Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (sentenza del 6 novembre 2018, K., C-619/16,
EU:C:2018:872, punto 22 e giurisprudenza citata). 32 Ne consegue, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. (…). 33 Tale disposizione osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, (…). 35 Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 6 novembre
2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 35 e giurisprudenza citata)” (CGUE, IO I, sentenza n. 218/22 del 18/01/2024).
In ossequio ai principi dettati dalla giurisprudenza comunitaria, la Suprema Corte ha, dal canto suo, statuito che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n.
228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, RA IO (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. Cass. N. 14268/2022; conformi Cass. Nn. 8803/2023; 32807/2023).
Più di recente, gli hanno altresì affermato il seguente principio di diritto “il docente a Parte_2
tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, RA IO (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così Cass., 17 giugno 2024 n. 16715; in termini cfr. Cass., 3 giugno 2024 n. 15415; Cass. 15 maggio 2024 n.13440).
È, pertanto, chiaro ed inequivoco, alla luce degli orientamenti appena richiamati, che il docente a termine non possa perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato – anche formalmente - dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
I suddetti principi risultano pacificamente applicabili anche ai giorni di festività soppresse previsti dall'art. 14 del CCNL 2007, i quali devono fruirsi necessariamente nei periodi di sospensione dell'attività didattica. A tal proposito, la Corte di legittimità ha precisato che “la mancata previsione, […] di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 04/04/2024, n. 8926).
Trattasi di principio del tutto condiviso, che estende alle festività soppresse quanto previsto per le ferie, in virtù del fatto che sono istituti assimilabili fra loro.
Applicando tali principi al caso che occupa, si osserva quanto segue.
L'odierno ricorrente chiede la corresponsione dell'indennità per le ferie maturate e non godute nel corso degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 nei quali, come si evince dalla documentazione prodotta, è stato destinatario di incarichi a tempo determinato con scadenza al 30.06 di ciascun anno. Ha, dunque, operato un calcolo dei giorni di ferie maturati al netto di quelli goduti dietro espressa richiesta (cinque giorni) determinando il quantum debeatur moltiplicando la retribuzione giornaliera risultante dai cedolini paga relativi agli anni in questione per il numero complessivo dei giorni di ferie non goduti (totale giorni 44,74).
Il , rimasto contumace, contravvenendo agli oneri probatori su di esso gravanti, non ha CP_1 provato di aver fornito un'informazione adeguata al lavoratore circa il godimento delle ferie maturate (e residue), né ha fornito nel presente giudizio prova del fatto che abbia invitato formalmente e chiaramente il docente a goderne, con il predetto avviso della perdita del diritto per il caso del mancato godimento. Da tale omissione discende, quindi, il diritto in capo al ricorrente alla monetizzazione delle ferie non avendo in parte qua il provato di aver corrisposto detta CP_1
indennità.
In punto di quantificazione, deve premettersi che il , in ragione della sua contumacia, non CP_1
ha specificamente contestato né i giorni di ferie e di festività soppresse maturate che il ricorrente ha indicato in ricorso, né la retribuzione giornaliera ivi indicata, né i periodi di sospensione dell'attività didattica. Le somme richieste dal ricorrente risultano adeguatamente calcolate essendo senz'altro condivisibile il criterio dallo stesso adottato per la loro determinazione.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda spiegata dallo il Pt_1 Controparte_1
va condannato al pagamento in favore della stessa del complessivo importo di €
[...]
2.779,00, oltre interessi nella misura di legge dalla data di maturazione del credito e fino all'integrale soddisfo. Per quanto concerne, infine, le spese processuali, in applicazione del criterio della soccombenza, il va condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate Controparte_1
nella misura indicata in dispositivo determinata tenuto conto della natura, del valore e della limitata complessità della controversia, caratterizzata dalla serialità delle questioni giuridiche esaminate, nonché delle fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 23/2025 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
dichiara la contumacia del;
Controparte_1
condanna il a corrispondere a l'indennità Controparte_1 Parte_1
sostitutiva per ferie non godute, pari a 20,69 giorni per l'anno scolastico 2020/2021 e 24,05 per l'anno scolastico 2021/2022 (totale giorni n. 44,74) in misura complessiva pari ad € 2.779,00, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;
condanna il a rifondere al ricorrente – e per esso ai Controparte_1
procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. - le spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 800,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali (15%) come per legge.
Così deciso in Pescara in data 17.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Battista