Articolo 4 della Legge 30 aprile 1998, n. 122
Articolo 3
Versione
30 aprile 1998
Art. 4. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 30 aprile 1998
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