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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/03/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B BLICA I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dr.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N ZA
Avente ad oggetto:
Atre ipotesi di responsabilità EXTRACONTRATTUALE NON RICOMPRESA NELLE ALTRE MATERIE (ART. 2043C.C. E norme speciali
Promossa da nata ad [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
In difesa propria ex art. 86 c.p.c.
ATTRICE
CONTRO
, nato ad [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._2
Con l'avv. Silvestre Costanzo,
CONVENUTO
(P.IVA , in persona del Sindaco pro tempore Controparte_2 P.IVA_1
con l'Avv. Enrica Di Pasquale
CONVENUTO
(C.A.S.) in persona del suo Presidente legale Controparte_3 rappresentante pro tempore con l'Avv. Salvatore Marino CONVENUTO
, nata ad [...] il [...], CP_4 C.F._3
Con l'avv. Rosaria Guarino
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte_1
“Piaccia”dichiarare la concorsuale responsabilità di e per gli illeciti CP_4 Controparte_1 perpetrati a danni dell'attrice , in particolar modo per aver chiuso ed ostruito La Strada Parte_1 comunale Sanghitello di Sopra in , impedendole il transito, nonché per aver CP_2 Controparte_1 Con denunciato l'attrice di reati da lui commessi, oltre la ulteriore corresponsabilità del in persona del
Presidente pro tempore e del in persona del Sindaco pro tempore, per omessa Controparte_2 manutenzione e vigilanza della Strada Comunale Sanghitello di Sopra, omissione d'atti d'ufficio e limitatamente al anche per calunnia dell'attrice per fatto dei preposti, strada, sita nel territorio di CP_2
nel tratto compreso tra Circonvallazione ed il ponte autostradale;
b) condannare i convenuti in solido CP_2 al risarcimento dei danni tutti, danno patrimoniale emergente € 25000,00; danno patrimoniale da lucro cessante € 570000,00; danno esistenziale € 10000,00; danno biologico 4% € 9600,00; danno morale ¼ ad
/1/2, secondo valutazione del Giudice in applicazione delle Tabelle di Milano anno 2019, subiti dall'attrice o nella diversa misura che risulterà dovuta in corso di causa , oltre gli interessi legali e con rivalutazione della moneta , dal fatto al saldo, con addebito ai convenuti della tassa di registro. c) condannare i convenuti in via solidale tra loro al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa;
convenuto Controparte_1
all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - in via preliminare: Pt_2 disporre la cancellazione delle frasi sconvenienti ed offensive contenute nell'atto di citazione ex art. 89
c.p.c. e sopra riportate;
accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 163 e 164 c.p.c.; nonché accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità, l'invalidità, la nullità dell'azione introita per carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice e, per l'effetto, condannare, l'avv. , nata ad , il 12 maggio 1963, cod. fisc.: Parte_1 CP_2
residente in [...], ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento CodiceFiscale_4 del danno da lite temeraria da liquidarsi in via equitativa, in favore dello scrivente convenuto;
- nel merito, ritenere e dichiarare la infondatezza, in fatto ed in diritto, di tutte le doglianze formulate da parte attrice per i motivi sopra ampiamente esposti e, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte e condannare, altresì, l'avv. , al risarcimento del danno da lite temeraria da liquidarsi in via equitativa, in Parte_1 favore dello scrivente convenuto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di difesa anche ai dell'art. 96 c.p.c.”
-Comune di Avola convenuto
All'On.le Tribunale adìto, reiectis adversis, preliminarmente ritenere e dichiarare nullo l'atto di citazione in quanto sia la causa petendi sia il petitum risultano, ictu oculi, incerti e indeterminati, oltre che intrinsecamente contraddittori e, comunque, tali da disorientare la difesa del concludente, pregiudizio, quest'ultimo, scaturente dalla estrema genericità, indeterminatezza e contraddittorietà della domanda, dalla non puntuale narrazione dei fatti e dalla mancata indicazione del preciso periodo storico in cui il avrebbe tenuto tale condotta omissiva, ed infine, dalla formulazione nel petitum, di una richiesta CP_2 di condanna generica al risarcimento dei danni “nella misura che risulterà dovuta in corso di causa”; ancora in via preliminare ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al convenuto in CP_2 giudizio, atteso che il mancato rispetto dell'ordinanza (regolarmente e tempestivamente emessa dall'Ente pubblico nella persona del Sindaco pro tempore) da parte dei privati, non determina alcuna responsabilità a carico del , che emanando il provvedimento de quo, ha ottemperato all'obbligo posto a Controparte_2 suo carico. Nel merito, rigettare la domanda attrice siccome infondata in fatto ed in diritto, come ampiamente argomentato in seno alla comparsa di costituzione e risposta;
Con vittoria di spese e compensi”.
CP_
convenuto
“ Piaccia” per le superiori considerazioni ci si riporta alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta e alla memoria 183 cpc n. 1 e si confida nell'accoglimento delle eccezioni preliminari che sfoci in una pronuncia sul processo di inammissibilità dell'azione o, in via del tutto subordinata nel merito, nel rigetto della domanda attorea perché infondata e totalmente destituita di ogni supporto probatorio.”
convenuta CP_4
Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via preliminare: ritenere e dichiarare nullo l'atto di citazione ed improcedibile l'azione per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto, per violazione dell'art. 163 comma 3 e 4 c.p.c. Ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto;
perché ha agito nella vigenza Parte_1 del contratto di comodato con scadenza irrevocabile 30.12.2020; perché ha citato in giudizio un soggetto privato muovendo doglianze afferenti una strada vicinale. Ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto;
perché CP_4 nessuna delle sue particelle attoree confina con il fondo di parte attrice;
perché la strada avverso la quale parte attrice muove le proprie doglianze non è privata e non è di proprietà di;
estromettere CP_4
dal presente giudizio. Nel merito: respingere la domanda di parte attrice perché infondata in CP_4 fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi”
Il giudizio di natura essenzialmente documentale non ha avuto istruttoria.
All'udienza del 17.12.024 è stato trattenuto in decisione ed evaso sulle rassegnate conclusioni delle parti allo spirare dei termini ex art. 190 cpc, maturati in data 10.03.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'avv. Parte_1 ha convenuto gli odierni convenuti per chiedere ed ottenere dal
Tribunale di Siracusa la declaratoria di responsabilità, concorsuale, in capo a e per gli illeciti perpetrati a CP_4 Controparte_1 proprio danno, in uno alla corresponsabilità del e del Controparte_2 Cont
per omessa manutenzione e vigilanza della sede stradale con conseguente condanna di tutti i convenuti in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali a titolo di danno emergente e lucro cessante e di quelli non patrimoniali, esistenziali, morali, biologici nella misura accertati all'esito del giudizio.
Preliminarmente occorre rilevare che parte attrice con atto telematicamente depositato il 25/7/2022, ha dichiarato “di aver trasferito ex art. 75 c.p.p. l'azione penale contro per Controparte_1 i medesimi fatti e danni per cui è causa nel proc civ. rg n. 3783/17,
G.P. dott. G. Abbate”, depositando in allegato atto di costituzione di parte civile. Successivamente, all'udienza del 26/7/2022, ha rappresentato che “il proprio assistito” (se stessa) “ha spiegato costituzione di parte civile nel procedimento penale RG. 3783/15 a carico di . La stessa attrice, nel medesimo verbale di udienza, Parte_3 ha chiesto “statuirsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 cpp”. Alla successiva udienza del 31/1/2023, l'avv. ha poi insistito nelle Parte_1 sue richieste, così verbalizzando: “per parte attrice è presente l'Avv.
che riferisce di essersi costituita parte civile nel Parte_1 procedimento penale contro come da atto depositato al Controparte_1 telematico e chiede i provvedimenti ex art. 75 primo comma cpp;
precisa le conclusioni riportandosi a tutti i propri atti difensivi e verbali di causa”. All'udienza del 17/12/2024, l'avv. ha precisato le Parte_1 conclusioni, “riportandosi al Piaccia dell'atto introduttivo, agli atti e ai verbali di causa”, e quindi anche alla dichiarazione di avvenuto trasferimento nel processo penale dell'azione civile esperita in questa sede nei confronti del dott. già esplicitamente Controparte_1 enunciata in seno all'atto depositato il 25/7/2022 e nei verbali di udienza del 26/7/2022 e 31/1/2023.
Ora l'azione proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fin tanto che in sede civile non sia stata pronunciata una sentenza di merito, anche non passata in giudicato;
tale trasferimento comporta la rinuncia agli atti del giudizio civile
Per come ripetutamente statuito dalla Giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, “il trasferimento dell'azione civile in sede penale, ex art. 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza………perché si presuppone che vi sia identità tra l'azione trasferita e quella esercitabile nel processo penale, per le restituzioni e per il risarcimento del danno da reato, sicché ove vi sia siffatta identità la vicenda estintiva opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio” (Cassazione civile sez. un., 16/04/2021.
Occorre rilevare altresì che, sebbene parte attrice abbia dichiarato di aver “spiegato costituzione di parte civile nel procedimento penale RG.
3783/15 a carico di , tuttavia col “Piaccia” dell'atto Parte_3 introduttivo poi reiterato nelle comparse conclusionali , ha chiesto la condanna in “solido” degli odierni convenuti con ciò facendo sussistere un caso di litis consorzio necessario fra i convenuti
Conseguentemente la dichiarata costituzione di parte civile opera nei confronti di tutti gli odierni convenuti proprio perchè litisconsorti necessari. Pertanto la costituzione di parte civile di nel Parte_1 procedimento penale N°3783/17 comporta ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 cpp la rinuncia agli atti del presente giudizio con le conseguenze di legge
P.Q.M.
Il Giudice onorario Dr.ssa P.Fugallo
Reictis adversis
Dichiara estinto il presente giudizio per rinuncia agli atti operata da per quanto in parte motiva Parte_1
In ordine alle spese di lite ritiene compensarle non ravvisando allo stato, ragioni di soccombenza.
Cosi deciso
Siracusa 26.03. 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Patrizia Fugallo