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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/11/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 764/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro composta da:
Dott.ssa SA OV Presidente
Dott.ssa NA OM Consigliere rel.
Avv. Daniela Macaluso Giudice Ausiliario all'udienza del 28.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. 764/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DI OL e domicilio eletto presso il suo studio di Milano, via Privata Cesare
Battisti, 2,
-appellante- contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio degli avv.ti MICHELANGELO MONTEFUSCO e P.IVA_1
COSTANZA SATGE' e domicilio eletto presso il loro studio di Milano, Corso Venezia,
61,
-appellata-
Oggetto: agenzia – recesso – indennità di cessazione del rapporto.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1 “
1. Dichiarare che, per le ragioni esposte nei motivi di appello, ha Parte_1 diritto al riconoscimento da parte di Controparte_1
) dell'importo di euro 46,190,39, oltre accessori, ovvero quella diversa, P.IVA_1 maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di Giustizia;
2. Condannare , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rapp.te pro tempore, con sede in Milano alla via Ludovico di Breme nr. 33 – cap. 20156 – pec. al Email_1 pagamento in favore del ricorrente dell'indicato importo di euro 46.190,39, ovvero quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di Giustizia;
In ogni caso oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ogni singola posta creditoria fino all'effettivo soddisfo;
3. Con vittoria di spese ed onorari di causa del doppio grado, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per fattane anticipazione.” Per parte appellata:
“in via principale:
- accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa di recesso e/o comunque la legittimità della risoluzione del rapporto di agenzia intercorso con il sig.
[...] disposta dalla in data 10 febbraio 2023 per i motivi Parte_1 Controparte_1 esposti negli atti di primo grado qui da intendersi integralmente riproposti e nella presente memoria e, per l'effetto, respingere nel migliore modo ed integralmente l'appello, con integrale conferma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Lecco, identificata in epigrafe accertando che nulla è dovuto al ricorrente;
in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il la Corte d'Appello di Milano in totale o parziale riforma della impugnata sentenza riconoscesse al ricorrente il diritto al percepimento in tutto o in parte delle indennità rivendicate, provvedere alla quantificazione di tali indennità sulla base dei criteri di calcolo stabiliti dai richiamati vigenti AEC per gli Agenti e Rappresentati del settore Commercio del 2009, come da conteggi prodotti dalla società resistente in primo grado e nella misura indicata negli stessi o nella diversa somma che si accerterà in corso di causa;
in ogni caso:
- con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre IVA e CPA.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del processo di primo grado ha Parte_1
convenuto innanzi al Tribunale di Lecco, in funzione di giudice del lavoro, la
[...]
allegando quanto segue: Controparte_1
2 - di essere agente di commercio e di avere svolto attività per conto dell'odierna convenuta, in forza del contratto stipulato in data 19.1.2017 (in cui le parti hanno fatto riferimento all'AEC Agenti di Commercio del 16.2.2009), in regime di plurimandato sul territorio della provincia di Monza;
- che il contratto era stato integrato da diversi accordi e con un terzo accordo del
8.1.2018 gli era stato conferito l'incarico di “Capo vendita”, avente ad oggetto l'assistenza, la collaborazione e il coordinamento di un gruppo di agenti/promotori, con trasformazione del suo incarico in monomandatario e provvigione parametrata alle vendite eseguite dagli agenti facenti capo al suo gruppo;
- di aver rinunciato, in data 1.3.2022, a tale ultimo incarico;
- che il rapporto aveva avuto un andamento regolare sino alla metà del mese di maggio
2022, quando, in data 19.5.2022, alla guida dell'auto mentre era al lavoro, egli aveva subito “un grave incidente automobilistico”, comportante una seria difficoltà di deambulazione e l'impossibilità di mettersi alla guida dei veicoli, con conseguente impedimento allo svolgimento dell'attività di agente;
- che, nonostante egli avesse dato tempestiva comunicazione del sinistro alla preponente, anche al fine di potere usufruire degli indennizzi previsti dagli accordi aziendali, la società gli aveva contestato di non avere svolto attività di vendita nell'anno 2022 e di essere stato inadempiente alla sua obbligazione principale, revocandogli perciò il mandato, senza preavviso.
Ciò premesso, il ricorrente ha contestato la legittimità della risoluzione del rapporto di agenzia in assenza di uno standard minimo di rendimento, lamentandosi del fatto che la società non avrebbe tenuto conto del lavoro dallo stesso, comunque, prestato nell'anno in contestazione e dell'“impossibilità per causa di forza maggiore” di svolgere la propria attività, che avrebbe, in assunto, imposto alla preponente, in adempimento degli obblighi di collaborazione, correttezza e buona fede, di sospendere il rapporto e di affidare l'incarico a un sostituto.
3 ha chiesto, quindi, l'accertamento dell'illegittimità della risoluzione del Parte_1
contratto di agenzia intercorso tra le parti per assenza di giusta causa e per difetto di tempestività del recesso e la condanna della società resistente al pagamento della somma di € 49.501,75, comprensiva del deposito cauzionale versato ai sensi dell'art. 13 del contratto, di interessi di mora sullo stesso maturati, dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso e dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.
La ritualmente costituitasi, ha resistito al ricorso, rappresentando di Controparte_1
essere venuta a conoscenza dell'asserita gravità dell'incidente automobilistico solo in occasione del presente giudizio ed eccependo che, in ogni caso, la documentazione prodotta (constatazione amichevole e richiesta d'indennizzo sub docc. 16 e 18 del fascicolo di primo grado) darebbe conto esclusivamente dell'esistenza di danni materiali, non avendo l'agente prodotto documentazione medica attestante le lesioni lamentate in giudizio.
La convenuta ha insistito, quindi, per la conferma della legittimità del proprio recesso per giusta causa alla luce degli inadempimenti dell'agente, il quale, nell'anno 2022, aveva promosso l'acquisizione di soli 4 ordini nei primi cinque mesi (per un totale di 14 apparecchi), per poi azzerare del tutto la propria attività nei restanti mesi e nei primi mesi del 2023, avendo anche manifestato la volontà di porre termine al rapporto, in quanto impegnato in altra attività professionale, con conseguente insussistenza del diritto all'indennità sostitutiva del preavviso e all'indennità di cessazione del rapporto.
Contestate le pretese anche nel quantum, perché, in assunto, non conformi agli AEC di settore, la Società convenuta ha concluso per il rigetto del ricorso, sostenendo, nel contempo, di aver trattenuto il deposito cauzionale in ragione dei contratti promossi dal e rimasti in tutto o in parte non pagati. Parte_1
Con sentenza n. 22 del 2025 il Tribunale di Lecco, in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato Controparte_1
corrispondere al ricorrente la somma di € 3.537,70 (a titolo di restituzione del deposito
4 cauzionale), oltre interessi legali dal 8.3.2023 al saldo, rigettando le restanti domande, a spese integralmente compensate.
Il giudice di primo grado, in primo luogo, ha ritenuto infondata la domanda di accertamento dell'illegittimità del recesso della preponente, osservando che, con lettera del 10.2.2023, la società aveva comunicato all'agente la risoluzione del contratto,
“contestandogli il reiterato e sistematico inadempimento (…) alla principale obbligazione che è propria degli agenti di commercio, per la ragione che egli “nel corso del 2022 ed in modo ancora più evidente negli ultimi mesi” aveva “totalmente cessato di svolgere qualsiasi attività di vendita, come dimostrano i risultati nulli, (…) conseguiti nel corso di tale periodo.”. In particolare, la società gli aveva contestato di avere
“promosso la raccolta di appena 4 ordini (tutti concentrati nei primi 5 mesi) e che da giugno tale numero si fosse azzerato”. Assumendo che tale condotta aveva rappresentato una violazione “dell'impegno di promuovere in modo adeguato e continuativo le vendite dei … prodotti se non anche, addirittura, della … volontà di porre termine al rapporto di collaborazione, la preponente ha anche lamentato che, secondo quanto riferito dai
Capo Zona e Capo Distretto, il veva “ormai da mesi cessato di operare Parte_1
sul campo e nel settore assegnato al Suo Gruppo e di prendere parte agli incontri giornalieri ed alle riunioni di Gruppo e di Distretto per la pianificazione delle attività,
l'organizzazione e la formazione del personale di vendita.”.
Il Tribunale ha rilevato che il ricorrente, pur avendo contestato il dato delle quattro vendite, sostenendo di averne procacciate quattordici, non aveva, invece, contestato i dati forniti dalla preponente circa il loro vistoso calo nell'anno 2022, con un risultato tale da condurlo a collocarsi nella terz'ultima posizione in un elenco di 58 venditori (gli ultimi due dei quali avevano cessato l'attività). Alla luce dei dati forniti dalla società, nell'ottica della gravata sentenza, “appare innegabile la sussistenza della giusta causa del recesso esercitato dalla società preponente”. Né l'inadempimento di Parte_1
avrebbe potuto essere considerato meno grave in ragione delle ampie dimensioni della
5 convenuta, dovendo essere valutato con esclusivo riferimento al sinallagma del singolo rapporto contrattuale.
La negligenza in cui era incorso il ricorrente, ovvero il drastico calo della produttività, non poteva, inoltre, essere dipeso dall'inesigibilità della prestazione. Le allegazioni attoree in ordine al sinistro stradale, in ragione del quale non sarebbe stato Parte_1
più in grado di guidare, erano, infatti, approssimative e incongruenti, sostenendosi nel ricorso che il sinistro fosse occorso in data 19.5.2022 a fronte di una constatazione amichevole datata 23.5.2022. Anomale erano, inoltre, anche le tempistiche, considerato che il sinistro era stato segnalato alla preponente solo in data 5.8.2022, con richiesta di rimborso dei soli danni materiali e, segnatamente, delle spese occorse per la riparazione dell'auto, senza allegazione e documentazione di danni fisici, essendo stato prodotto solo in sede giudiziale unicamente un giustificativo di spesa per terapia vertebrale e osteo articolare presso un chiropratico, la cui riconducibilità al sinistro non era, tuttavia, dimostrata, considerato che, nel ricorso, non era neppure presente una puntuale allegazione delle lesioni che il avrebbe riportato nell'incidente (essendo stata Parte_1
indicata solamente “una seria difficoltà di deambulazione”), con conseguente inammissibilità della prova testimoniale. Né, infine, la prospettazione del “grave incidente automobilistico” corrispondeva alla descrizione del sinistro contenuta nel verbale di constatazione amichevole, dal quale emergeva che, nel parcheggiare l'auto, il ricorrente, avendo preso male le misure, aveva strisciato la parte destra del veicolo contro un'altra vettura.
Accertata la giusta causa del recesso, il Tribunale di Lecco ha rigettato le domande relative alle rivendicate indennità di preavviso, cessazione del rapporto e suppletiva, mentre ha accolto la domanda di restituzione del deposito cauzionale, avendo escluso che gli insoluti, posti dalla preponente a fondamento delle operate trattenute, potessero considerarsi provati dalla tabella riassuntiva dalla stessa prodotta e ritenuto inammissibile la prova testimoniale per la genericità dell'allegazione.
6 Con ricorso depositato in data 17/7/2025 ha proposto appello avverso la Parte_1
suddetta sentenza, articolando tre motivi.
Con un primo motivo, titolato “La giusta causa di risoluzione del rapporto di agenzia – erronea ricognizione della fattispecie e violazione degli artt. 1742 e 1751 cc.”,
l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato legittima la risoluzione per giusta causa del rapporto di agenzia in conseguenza del drastico calo dei fatturati.
Il giudice avrebbe errato nel ritenere che, tra le obbligazioni a cui è tenuto l'agente commerciale, vi sia anche quella di tenere o mantenere un certo fatturato e che, conseguentemente, il calo dei fatturati di vendita rappresenti un comportamento negligente per l'agente di commercio tale da non consentire la prosecuzione del rapporto, neppure in via temporanea.
Rammenta che, ai sensi dell'art. 1742 cc., l'agente commerciale è colui che si impegna a promuovere stabilmente un prodotto con la finalità di venderlo, senza garantire, tuttavia, che la vendita certamente si verificherà controparte né che si verificherà in una certa consistenza.
Un tale obbligo non sarebbe contenuto nemmeno nel contratto di agenzia stipulato tra le parti.
Quanto alla deduzione di secondo cui nel corso dell'intero 2022, avrebbe Parte_1
promosso la raccolta di appena 4 ordini (tutti concentrati nei primi 5 mesi) e che da giugno tale numero si sarebbe azzerato, con conseguente violazione da parte dello stesso dell'impegno di promuovere in modo adeguato e continuativo le vendite dei prodotti aziendali, evidenzia come la risoluzione dovrebbe, comunque, ritenersi illegittima per due ordini di ragioni:
- il fatto contestato non sarebbe sussistente, essendo provato che gli apparecchi venduti nel 2022 non sono stati 4, ma 14 e che tali vendite non sono state eseguite solo nei primi
5 mesi dell'anno;
7 - la contestazione d'inadempimento a distanza di oltre un anno dai fatti contestati sarebbe, comunque, tardiva anche per un rapporto di agenzia, tenuto conto che il principio di tempestività va applicato al pari di come viene applicato nel lavoro subordinato. Peraltro, il citato art. 1751 c.c. prevede che sia giusta causa quell'inadempienza così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea.
In ogni caso, nell'ottica del gravame, la società non avrebbe provato che al calo dei fatturati risponda necessariamente l'inadempimento dell'obbligo di promozione.
Non sussistendo, dunque, un grave inadempimento dell'agente, il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere a le indennità di fine rapporto, ossia l'indennità Parte_1
sostitutiva del mancato preavviso ex art. 11 AEC (nella misura di € 13.359,60),
l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. (nella misura di € 31.721,83), avendo egli incrementato i fatturati aziendali mediante la vendita di complessivi 1164 nuovo apparecchi nel corso del rapporto di agenzia (senza contare quelli venduti come agente capo area), con apporto di nuova clientela ancora attiva o, in subordine, almeno l'indennità suppletiva di clientela ex art. 12 AEC (nella misura di € 6.269,57).
Con un secondo motivo di gravame, titolato “Il saggio degli interessi dovuti al sul deposito cauzionale - violazione della norma nr. 13 del contratto di Parte_1
agenzia – difetto di motivazione”, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudicante ha negato il riconoscimento degli interessi convenzionali sul deposito cauzionale nella misura stabilita dall'art. 13 del contratto di agenzia
(euribor+1,5 punti), senza che la proponente sul punto avesse sollevato contestazioni.
Con la terza censura, titolata “Il regolamento delle spese di lite – erronea ricognizione della fattispecie e violazione dell'art. 91 e 92 cpc”, l'appellante ha contestato la compensazione delle spese processuali disposta dal primo giudice, sostenendo che il caso di specie non riguarda un'ipotesi di soccombenza reciproca, ma un caso in cui la domanda attorea è stata accolta in misura inferiore rispetto a quella richiesta.
8 Con memoria difensiva depositata in data 17/10/2025 l'appellata si è costituita chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado ed evidenziando, in primo luogo, che, nel ricorso in appello, ha abbandonato il tema del grave Parte_1
infortunio, presentato in primo grado come determinante nell'impedire allo stesso di lavorare.
Quanto al primo motivo di appello, nel contestarne la fondatezza, la Società ha ribadito che, nel caso di specie, l'inadempimento è grave, non essendosi sostanziato in un semplice calo del fatturato, ma nella completa cessazione dell'attività dell'agente protratta per oltre otto mesi.
Quanto al secondo motivo di appello ha sostenuto che “il tasso di interessi convenzionale … ha ragione d'essere solo fintanto che il deposito cauzionale assolve il proprio scopo contrattualmente stabilito;
nel momento in cui l'agente ne rivendica la liquidazione, esso assume i connotati del comune credito pecuniario, con conseguente disapplicazione delle regole pattizie ed assoggettamento dell'importo agli interessi legali”.
Quanto al terzo motivo di appello ha difeso la sentenza impugnata, sostenendo che, nel caso esaminato, la compensazione integrale delle spese processuali del primo grado sarebbe stata giustificata dall'accoglimento solo in minima parte della domanda.
All'udienza del 28.10.2025, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le assorbenti ragioni di seguito esposte, il primo motivo d'appello è infondato.
La Società appellata, con comunicazione datata 10.2.2023, è receduta con effetto immediato, senza preavviso, dal contratto di agenzia intercorrente con l'odierno appellante, imputandogli di essersi reso reiteratamente e sistematicamente inadempiente all'obbligazione principale gravante a suo carico in forza del rapporto agenziale, vale a dire quella di promuovere, in modo adeguato e continuativo, la conclusione dei contratti
9 nella zona assegnata ex art. 1742 c.c., avendo lo stesso totalmente omesso qualsiasi attività di vendita nel corso del 2022 e, in particolare, negli ultimi mesi di tale annualità, come dimostrato dai risultati “nulli” dallo stesso conseguiti in tale periodo (avendo promosso la raccolta di appena quattro ordini, tutti concentrati nei primi cinque mesi di tale annualità) e dall'inoperatività, protratta ormai da mesi, sul campo, inattività, in assunto, indicativa -unitamente alla mancata partecipazione agli incontri giornalieri e alle riunioni di Gruppo e di Distretto per la pianificazione delle attività, l'organizzazione e la formazione del personale di vendita, riferita dai suoi Capo Zona e Capo Distretto- della violazione degli impegni contrattuali, se non anche, addirittura, della volontà di porre termine al rapporto di collaborazione (vd. doc. 7 fascicolo primo grado appellante).
Ebbene, salvo confutare il numero di apparecchi venduti nel corso del 2022 grazie alla sua attività promozionale, sostenendo che non erano stati solo quattro, ma quattordici
(come desumibile dal raffronto tra il numero progressivo di apparecchi venduti riportato nella prima fattura e quello indicato nell'ultima fattura di tale anno, pari, rispettivamente, a 1150 ed a 1164), l'odierno appellante, in primo grado, non ha contestato di essere rimasto sostanzialmente inattivo a partire della seconda metà dell'anno 2022, ma si è limitato a sostenere che tale inattività sarebbe dipesa da “un grave incidente automobilistico” occorsogli in data 19.5.2022, mentre era alla guida della propria autovettura nel corso dell'attività lavorativa, sinistro in assunto comportante per lo stesso “una seria difficoltà di deambulazione, oltre che
l'impossibilità di mettersi alla guida di veicoli”.
Secondo il la essendo stata informata dell'evento ed essendo, Parte_1 CP_1
pertanto, al corrente delle “condizioni inabilitanti” in cui lo stesso versava, tali da configurare un'impossibilità oggettiva temporanea di rendere la prestazione lavorativa per causa di forza maggiore ex art. 1256, comma 2, c.c., avrebbe dovuto sospendere il rapporto di lavoro per la durata di sei mesi e sostituirlo, per tale arco temporale, con un
10 altro agente, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 9 dell'AEC e tenendo un comportamento improntato a collaborazione ai sensi degli artt. 1175, 1176 e 1227 c.c.
Il fatto oggettivo della mancata esecuzione della prestazione lavorativa, protrattasi per ben otto mesi, nel giudizio di primo grado, è rimasto, quindi, sostanzialmente incontestato dall'odierno appellante, il quale, per negare la sussistenza della giusta causa di recesso addotta dal preponente, ha eccepito, quale fatto impeditivo dell'adempimento,
l'inesigibilità della prestazione derivante dalle condizioni di salute in cui lo stesso, al tempo, si sarebbe trovato a causa delle lesioni riportate nell'incidente stradale del maggio 2022, tali da rendere allo stesso non imputabile lo scarso rendimento registrato nell'ultimo anno (scarso rendimento rimasto anch'esso in sé incontestato).
Ebbene, come già compiutamente evidenziato dal Tribunale di Lecco nell'appellata sentenza, tale impianto difensivo risulta inequivocabilmente smentito dalle stesse produzioni offerte dal ricorrente a suo supporto, emergendo dalle stesse che Parte_1
contrariamente a quanto sostenuto per la prima volta in giudizio, non ha mai informato la di versare in condizioni d'inabilità al lavoro in conseguenza del sinistro CP_1
occorso in data 19.5.2022, ma, oltre due mesi dopo, con modulo datato 5.8.2022 e sottoscritto dal capo zona in data 12.9.2022, si è limitato a richiederle il rimborso delle spese di riparazione dell'auto, senza lamentare né documentare lesioni personali allo stesso riconducibili, così descrivendone la dinamica: “Io sottoscritto Parte_1
, dichiara che in data 19 maggio 2022, mentre parcheggiavo l'auto per andare
[...]
dal cliente a scrivere un ordine, ho urtato un'altra vettura nel parcheggio. In data 23 maggio abbiamo compilato il CID da cui è successivamente emerso che ho torto pieno.
Di conseguenza ho fatto riparare l'auto a mie spese” (vd. 18 fascicolo primo grado appellante).
La ricostruzione dell'evento indicata nella richiesta di rimborso coincide perfettamente con quella riportata nel modulo di “Constatazione amichevole d'incidente”, compilato e sottoscritto dal e dalla proprietaria dell'altro veicolo incidentato in data Parte_1
11 23.5.2022, nel quale l'odierno appellante, riconoscendo la propria piena ed esclusiva responsabilità per l'incidente, dichiarava: “nell'entrare nel parcheggio ho preso male le misure ed ho strisciato la parte destra contro l'altra vettura” (vd. doc. 16 fascicolo primo grado appellante).
Inoltre, per quanto qui più di rilievo, nel medesimo modulo, alla stringa “
3. feriti anche se lievi”, risulta sbarrata la casella “no”.
Da tali univoche evidenze documentali risulta dimostrato che, contrariamente a quanto sostenuto solo in sede giudiziale dall'odierno appellante, l'incidente dallo stesso indicato quale causa della propria inabilità lavorativa non fu affatto grave né lesivo della sua integrità psicofisica, essendone derivati esclusivamente danni materiali.
Né risulta in alcun modo dimostrata l'insorgenza, in epoca successiva, di postumi riconducibili a detto incidente tali da impedirgli di deambulare o di mettersi alla guida.
I giustificativi di spesa per terapia vertebrale e osteoarticolare prodotti sub doc. 17 del fascicolo di primo grado -come rilevato dalla sentenza appellata- nulla dimostrano, non essendo dato sapere a quale patologia tali trattamenti siano riconducibili, né, quindi, valutare la portata inabilitante della patologia stessa e neppure stabilire un nesso causale tra tali cure e il sinistro.
E', peraltro, da escludere che le commentate emergenze possano essere superate con l'ammissione della prova testimoniale al riguardo articolata dal nel ricorso ex Parte_1
art. 414 c.p.c., istanza dallo stesso reiterata nel presente grado di giudizio.
Ritiene, invero, la Corte che il giudizio d'inammissibilità del mezzo istruttorio espresso dal primo giudice vada immune da censure, attesa l'irrimediabile genericità delle relative allegazioni, del tutto carenti e valutative, là dove non risulta né precisato, né documentato (mediante produzione di certificati medici) quali lesioni il ricorrente avrebbe subito nel sinistro, risultando indicati, nel capitolo all'uopo formulato (al punto
13 della narrativa dei fatti di cui alla pag. 5 del ricorso di primo grado), esclusivamente
12 gli impedimenti che l'infortunio avrebbe comportato, in tesi consistiti in “una seria difficoltà di deambulazione” e “nell'impossibilità di mettersi alla guida dei veicoli”.
In difetto di allegazione e prova delle lesioni in assunto conseguite al sinistro, lesioni la cui esistenza, lo si ribadisce, è stata esclusa dallo stesso nella constatazione Parte_1
amichevole d'incidente e non è stata in alcun modo documentata, è da escludere che la prova del fatto impeditivo della prestazione, per come dedotta, possa essere rimessa all'istruttoria testimoniale.
Né la sentenza si presta a censure per aver il primo giudice espresso giudizi, senza averne le competenze tecniche, sui postumi invalidanti dell'infortunio.
Il rilievo al riguardo sollevato dall'appellante è palesemente infondato, ove si consideri che il Tribunale non ha fatto altro che valutare le prove dallo stesso offerte a supporto dei propri assunti secondo il suo prudente apprezzamento, come prescritto dall'art. 116
c.p.c. e -riscontrata l'inconciliabilità delle prospettazioni attoree in ordine al fatto impeditivo della prestazione con le risultanze documentali ad esso riferite - lo ha ritenuto non provato, giudizio che questa Corte non può che condividere e confermare.
Cambiando la propria linea difensiva, nel ricorso in appello ha sostenuto che Parte_1
la presunzione che l'indiscusso vistoso calo dei fatturati dallo stesso registrato nel 2022 sia dipeso dal suo inadempimento all'obbligo di promuovere la conclusione degli affari sarebbe un assioma enunciato dalla preponente, ma non provato.
Tale rilievo è, tuttavia, destituito di pregio, in quanto -come già osservato- nel primo grado di giudizio l'odierno appellante non ha contestato e, anzi, ha implicitamente ammesso di aver cessato di prestare l'attività di agente per conto dell'appellata a far tempo dalla fine del mese di maggio del 2022, avendo sostenuto che la sua inoperatività
– a quel punto pacifica- sarebbe dipesa da forza maggiore e, segnatamente, dall'inesigibilità della prestazione per via delle condizioni di salute in cui lo stesso versava in conseguenza del sinistro stradale occorsogli in data 19.5.2022, senza, tuttavia, provare il fatto impeditivo posto a fondamento dell'eccezione.
13 L'inadempimento imputabile, pertanto, sussiste e, essendosi sostanziato nella totale assenza, per oltre otto mesi, di attività promozionale (oltre che nella mancata partecipazione alle riunioni di Gruppo e agli incontri formativi, circostanze anch'esse rimaste incontestate in primo grado), è senz'altro di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto ex artt. 1751, comma 2, c.c., con conseguente esclusione del diritto dell'agente a percepire le indennità di mancato preavviso, di cessazione del rapporto e suppletiva di clientela.
Né può revocarsi in dubbio che, anche in mancanza di un volume minimo di affari convenzionalmente stabilito, la drastica contrazione delle vendite promosse dal nel 2022 (pacificamente circoscritte a soli 14 apparecchi) costituisca un dato Parte_1
del tutto anomalo sia rispetto ai ben più elevati risultati conseguiti dagli altri venditori della zona nel corso del medesimo anno (là dove, su 58 venditori, 45 avevano venduto oltre 100 apparecchi, il primo dei quali oltre mille), che rispetto a quelli, pur altalenanti, conseguiti dallo stesso negli anni precedenti (con un minimo di 42 Parte_1
apparecchi venduti registrato nel 2021) e, in quanto riconducibile all'inescusabile e protratto comportamento omissivo dell'agente, sia sintomatico del totale sopravvenuto disinteresse di quest'ultimo a coltivare il rapporto contrattuale e concorra a dimostrare l'esistenza della giusta causa di recesso addotta dalla preponente.
Fermo che, come evidenziato dal primo giudice, i dati di raffronto riportati nei prospetti prodotti dalla (sub docc. 11 e 12 del fascicolo di primo grado) non Controparte_1
sono mai stati contestati, tantomeno in modo specifico, dal nell'ambito del Parte_1
precedente grado di giudizio e, quindi, sono stati correttamente acquisiti come pacifici dal Tribunale (senza necessità di conferma testimoniale, pure offerta dalla preponente con l'articolazione dei capitoli 33 e 34 della memoria difensiva, ma superflua attesa la non contestazione), l'esiguità del risultato resta incontroversa e, essendo riconducibile, come accertato, al protrarsi del comportamento gravemente inadempiente dell'agente, comporta ex se l'irrimediabile compromissione del rapporto fiduciario.
14 Quanto alle tempistiche, il recesso della preponente risulta, infine, senz'altro tempestivo, essendo intervenuto entro il lasso di tempo necessario per apprezzare l'effettiva gravità dell'inadempimento, atteggiatosi non già in singole mancanze, ma in un'inattività prolungata, divenuta significativa proprio in ragione del suo protrarsi per svariati mesi.
Respinto, per le ragioni esposte, il primo motivo d'appello, con conseguente conferma delle statuizioni di rigetto contenute nella sentenza di primo grado, è, invece, fondato il secondo motivo, relativo al tasso d'interessi spettante all'appellante sulle somme oggetto di deposito cauzionale (la statuizione di condanna al pagamento della relativa sorte capitale, non essendo stata impugnata, è passata in giudicato).
All'art. 13 del contratto di agenzia le parti odierne contendenti hanno, infatti, convenuto che sulle “somme accantonate verrà applicato mensilmente in Suo favore un interesse, che Le faremo pervenire entro il mese di gennaio dell'anno successivo, pari al tasso
EURIBOR scadenza sei mesi, maggiorato di 1,5 punti;
nell'eventualità in cui
l'EURIBOR scendesse sotto il 3%, la maggiorazione sarà di due punti.”.
L'art. 1224 c.c. prevede che “Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura”.
Ne segue che il tasso convenzionale pattuito dalle parti per gli interessi corrispettivi si applica anche agli interessi di mora.
La sentenza di primo grado, nella parte in cui ha riconosciuto il tasso d'interesse legale, in luogo di quello convenzionale nonostante la domanda in tal senso avanzata dal ricorrente, va, pertanto, riformata, con conseguente condanna dell'appellata a corrispondere (sull'importo di € 3.537,70 accantonato quale deposito cauzionale) gli interessi in misura pari al tasso convenzionale previsto dall'art. 13 del contratto di agenzia.
Il terzo motivo d'appello, relativo alla compensazione delle spese processuali disposta dal primo giudice, resta assorbito in ragione dalla parziale riforma della sentenza di primo grado, comportando la stessa la necessità di provvedere a una nuova
15 regolamentazione delle stesse, per entrambi i gradi, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio.
Tenuto conto che delle varie domande avanzate per un valore di complessivi €
49.501,75, l'appellante ha visto accolta solamente quella di € 3.537,70 relativa al deposito cauzionale, la Corte ritiene giustificata, ex art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione per quattro quinti delle spese processuali, con conseguente condanna della società appellata, comunque soccombente rispetto a detta domanda, alla rifusione del restante quinto, liquidato, già pro quota, sulla base dei parametri di cui al DM
55/2014, come da ultimo modificati dal DM 147/2022, in complessivi € 1.600,00 per compensi (di cui € 800,00 per il primo grado ed € 800,00 per il secondo), oltre al rimborso della medesima quota dei contributi unificati e al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. DI OL ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
1. in parziale riforma della sentenza n. 22/2025 del Tribunale di Lecco, condanna l'appellata a corrispondere gli interessi in misura pari al tasso convenzionale previsto dall'art. 13 del contratto di agenzia;
2. conferma le restanti statuizioni di merito;
3. compensa per quattro quinti le spese processuali del doppio grado e condanna l'appellata a rifondere all'appellante il restante quinto, liquidato in complessivi € 1.600,00 per compensi, oltre al rimborso della medesima quota dei contributi unificati e al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. DI OL ex art. 92 c.p.c. Milano, 28/10/2025 Il Consigliere est. Il Presidente
NA OM SA OV
16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro composta da:
Dott.ssa SA OV Presidente
Dott.ssa NA OM Consigliere rel.
Avv. Daniela Macaluso Giudice Ausiliario all'udienza del 28.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. 764/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DI OL e domicilio eletto presso il suo studio di Milano, via Privata Cesare
Battisti, 2,
-appellante- contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio degli avv.ti MICHELANGELO MONTEFUSCO e P.IVA_1
COSTANZA SATGE' e domicilio eletto presso il loro studio di Milano, Corso Venezia,
61,
-appellata-
Oggetto: agenzia – recesso – indennità di cessazione del rapporto.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1 “
1. Dichiarare che, per le ragioni esposte nei motivi di appello, ha Parte_1 diritto al riconoscimento da parte di Controparte_1
) dell'importo di euro 46,190,39, oltre accessori, ovvero quella diversa, P.IVA_1 maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di Giustizia;
2. Condannare , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rapp.te pro tempore, con sede in Milano alla via Ludovico di Breme nr. 33 – cap. 20156 – pec. al Email_1 pagamento in favore del ricorrente dell'indicato importo di euro 46.190,39, ovvero quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di Giustizia;
In ogni caso oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ogni singola posta creditoria fino all'effettivo soddisfo;
3. Con vittoria di spese ed onorari di causa del doppio grado, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per fattane anticipazione.” Per parte appellata:
“in via principale:
- accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa di recesso e/o comunque la legittimità della risoluzione del rapporto di agenzia intercorso con il sig.
[...] disposta dalla in data 10 febbraio 2023 per i motivi Parte_1 Controparte_1 esposti negli atti di primo grado qui da intendersi integralmente riproposti e nella presente memoria e, per l'effetto, respingere nel migliore modo ed integralmente l'appello, con integrale conferma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Lecco, identificata in epigrafe accertando che nulla è dovuto al ricorrente;
in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il la Corte d'Appello di Milano in totale o parziale riforma della impugnata sentenza riconoscesse al ricorrente il diritto al percepimento in tutto o in parte delle indennità rivendicate, provvedere alla quantificazione di tali indennità sulla base dei criteri di calcolo stabiliti dai richiamati vigenti AEC per gli Agenti e Rappresentati del settore Commercio del 2009, come da conteggi prodotti dalla società resistente in primo grado e nella misura indicata negli stessi o nella diversa somma che si accerterà in corso di causa;
in ogni caso:
- con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre IVA e CPA.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del processo di primo grado ha Parte_1
convenuto innanzi al Tribunale di Lecco, in funzione di giudice del lavoro, la
[...]
allegando quanto segue: Controparte_1
2 - di essere agente di commercio e di avere svolto attività per conto dell'odierna convenuta, in forza del contratto stipulato in data 19.1.2017 (in cui le parti hanno fatto riferimento all'AEC Agenti di Commercio del 16.2.2009), in regime di plurimandato sul territorio della provincia di Monza;
- che il contratto era stato integrato da diversi accordi e con un terzo accordo del
8.1.2018 gli era stato conferito l'incarico di “Capo vendita”, avente ad oggetto l'assistenza, la collaborazione e il coordinamento di un gruppo di agenti/promotori, con trasformazione del suo incarico in monomandatario e provvigione parametrata alle vendite eseguite dagli agenti facenti capo al suo gruppo;
- di aver rinunciato, in data 1.3.2022, a tale ultimo incarico;
- che il rapporto aveva avuto un andamento regolare sino alla metà del mese di maggio
2022, quando, in data 19.5.2022, alla guida dell'auto mentre era al lavoro, egli aveva subito “un grave incidente automobilistico”, comportante una seria difficoltà di deambulazione e l'impossibilità di mettersi alla guida dei veicoli, con conseguente impedimento allo svolgimento dell'attività di agente;
- che, nonostante egli avesse dato tempestiva comunicazione del sinistro alla preponente, anche al fine di potere usufruire degli indennizzi previsti dagli accordi aziendali, la società gli aveva contestato di non avere svolto attività di vendita nell'anno 2022 e di essere stato inadempiente alla sua obbligazione principale, revocandogli perciò il mandato, senza preavviso.
Ciò premesso, il ricorrente ha contestato la legittimità della risoluzione del rapporto di agenzia in assenza di uno standard minimo di rendimento, lamentandosi del fatto che la società non avrebbe tenuto conto del lavoro dallo stesso, comunque, prestato nell'anno in contestazione e dell'“impossibilità per causa di forza maggiore” di svolgere la propria attività, che avrebbe, in assunto, imposto alla preponente, in adempimento degli obblighi di collaborazione, correttezza e buona fede, di sospendere il rapporto e di affidare l'incarico a un sostituto.
3 ha chiesto, quindi, l'accertamento dell'illegittimità della risoluzione del Parte_1
contratto di agenzia intercorso tra le parti per assenza di giusta causa e per difetto di tempestività del recesso e la condanna della società resistente al pagamento della somma di € 49.501,75, comprensiva del deposito cauzionale versato ai sensi dell'art. 13 del contratto, di interessi di mora sullo stesso maturati, dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso e dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.
La ritualmente costituitasi, ha resistito al ricorso, rappresentando di Controparte_1
essere venuta a conoscenza dell'asserita gravità dell'incidente automobilistico solo in occasione del presente giudizio ed eccependo che, in ogni caso, la documentazione prodotta (constatazione amichevole e richiesta d'indennizzo sub docc. 16 e 18 del fascicolo di primo grado) darebbe conto esclusivamente dell'esistenza di danni materiali, non avendo l'agente prodotto documentazione medica attestante le lesioni lamentate in giudizio.
La convenuta ha insistito, quindi, per la conferma della legittimità del proprio recesso per giusta causa alla luce degli inadempimenti dell'agente, il quale, nell'anno 2022, aveva promosso l'acquisizione di soli 4 ordini nei primi cinque mesi (per un totale di 14 apparecchi), per poi azzerare del tutto la propria attività nei restanti mesi e nei primi mesi del 2023, avendo anche manifestato la volontà di porre termine al rapporto, in quanto impegnato in altra attività professionale, con conseguente insussistenza del diritto all'indennità sostitutiva del preavviso e all'indennità di cessazione del rapporto.
Contestate le pretese anche nel quantum, perché, in assunto, non conformi agli AEC di settore, la Società convenuta ha concluso per il rigetto del ricorso, sostenendo, nel contempo, di aver trattenuto il deposito cauzionale in ragione dei contratti promossi dal e rimasti in tutto o in parte non pagati. Parte_1
Con sentenza n. 22 del 2025 il Tribunale di Lecco, in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato Controparte_1
corrispondere al ricorrente la somma di € 3.537,70 (a titolo di restituzione del deposito
4 cauzionale), oltre interessi legali dal 8.3.2023 al saldo, rigettando le restanti domande, a spese integralmente compensate.
Il giudice di primo grado, in primo luogo, ha ritenuto infondata la domanda di accertamento dell'illegittimità del recesso della preponente, osservando che, con lettera del 10.2.2023, la società aveva comunicato all'agente la risoluzione del contratto,
“contestandogli il reiterato e sistematico inadempimento (…) alla principale obbligazione che è propria degli agenti di commercio, per la ragione che egli “nel corso del 2022 ed in modo ancora più evidente negli ultimi mesi” aveva “totalmente cessato di svolgere qualsiasi attività di vendita, come dimostrano i risultati nulli, (…) conseguiti nel corso di tale periodo.”. In particolare, la società gli aveva contestato di avere
“promosso la raccolta di appena 4 ordini (tutti concentrati nei primi 5 mesi) e che da giugno tale numero si fosse azzerato”. Assumendo che tale condotta aveva rappresentato una violazione “dell'impegno di promuovere in modo adeguato e continuativo le vendite dei … prodotti se non anche, addirittura, della … volontà di porre termine al rapporto di collaborazione, la preponente ha anche lamentato che, secondo quanto riferito dai
Capo Zona e Capo Distretto, il veva “ormai da mesi cessato di operare Parte_1
sul campo e nel settore assegnato al Suo Gruppo e di prendere parte agli incontri giornalieri ed alle riunioni di Gruppo e di Distretto per la pianificazione delle attività,
l'organizzazione e la formazione del personale di vendita.”.
Il Tribunale ha rilevato che il ricorrente, pur avendo contestato il dato delle quattro vendite, sostenendo di averne procacciate quattordici, non aveva, invece, contestato i dati forniti dalla preponente circa il loro vistoso calo nell'anno 2022, con un risultato tale da condurlo a collocarsi nella terz'ultima posizione in un elenco di 58 venditori (gli ultimi due dei quali avevano cessato l'attività). Alla luce dei dati forniti dalla società, nell'ottica della gravata sentenza, “appare innegabile la sussistenza della giusta causa del recesso esercitato dalla società preponente”. Né l'inadempimento di Parte_1
avrebbe potuto essere considerato meno grave in ragione delle ampie dimensioni della
5 convenuta, dovendo essere valutato con esclusivo riferimento al sinallagma del singolo rapporto contrattuale.
La negligenza in cui era incorso il ricorrente, ovvero il drastico calo della produttività, non poteva, inoltre, essere dipeso dall'inesigibilità della prestazione. Le allegazioni attoree in ordine al sinistro stradale, in ragione del quale non sarebbe stato Parte_1
più in grado di guidare, erano, infatti, approssimative e incongruenti, sostenendosi nel ricorso che il sinistro fosse occorso in data 19.5.2022 a fronte di una constatazione amichevole datata 23.5.2022. Anomale erano, inoltre, anche le tempistiche, considerato che il sinistro era stato segnalato alla preponente solo in data 5.8.2022, con richiesta di rimborso dei soli danni materiali e, segnatamente, delle spese occorse per la riparazione dell'auto, senza allegazione e documentazione di danni fisici, essendo stato prodotto solo in sede giudiziale unicamente un giustificativo di spesa per terapia vertebrale e osteo articolare presso un chiropratico, la cui riconducibilità al sinistro non era, tuttavia, dimostrata, considerato che, nel ricorso, non era neppure presente una puntuale allegazione delle lesioni che il avrebbe riportato nell'incidente (essendo stata Parte_1
indicata solamente “una seria difficoltà di deambulazione”), con conseguente inammissibilità della prova testimoniale. Né, infine, la prospettazione del “grave incidente automobilistico” corrispondeva alla descrizione del sinistro contenuta nel verbale di constatazione amichevole, dal quale emergeva che, nel parcheggiare l'auto, il ricorrente, avendo preso male le misure, aveva strisciato la parte destra del veicolo contro un'altra vettura.
Accertata la giusta causa del recesso, il Tribunale di Lecco ha rigettato le domande relative alle rivendicate indennità di preavviso, cessazione del rapporto e suppletiva, mentre ha accolto la domanda di restituzione del deposito cauzionale, avendo escluso che gli insoluti, posti dalla preponente a fondamento delle operate trattenute, potessero considerarsi provati dalla tabella riassuntiva dalla stessa prodotta e ritenuto inammissibile la prova testimoniale per la genericità dell'allegazione.
6 Con ricorso depositato in data 17/7/2025 ha proposto appello avverso la Parte_1
suddetta sentenza, articolando tre motivi.
Con un primo motivo, titolato “La giusta causa di risoluzione del rapporto di agenzia – erronea ricognizione della fattispecie e violazione degli artt. 1742 e 1751 cc.”,
l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato legittima la risoluzione per giusta causa del rapporto di agenzia in conseguenza del drastico calo dei fatturati.
Il giudice avrebbe errato nel ritenere che, tra le obbligazioni a cui è tenuto l'agente commerciale, vi sia anche quella di tenere o mantenere un certo fatturato e che, conseguentemente, il calo dei fatturati di vendita rappresenti un comportamento negligente per l'agente di commercio tale da non consentire la prosecuzione del rapporto, neppure in via temporanea.
Rammenta che, ai sensi dell'art. 1742 cc., l'agente commerciale è colui che si impegna a promuovere stabilmente un prodotto con la finalità di venderlo, senza garantire, tuttavia, che la vendita certamente si verificherà controparte né che si verificherà in una certa consistenza.
Un tale obbligo non sarebbe contenuto nemmeno nel contratto di agenzia stipulato tra le parti.
Quanto alla deduzione di secondo cui nel corso dell'intero 2022, avrebbe Parte_1
promosso la raccolta di appena 4 ordini (tutti concentrati nei primi 5 mesi) e che da giugno tale numero si sarebbe azzerato, con conseguente violazione da parte dello stesso dell'impegno di promuovere in modo adeguato e continuativo le vendite dei prodotti aziendali, evidenzia come la risoluzione dovrebbe, comunque, ritenersi illegittima per due ordini di ragioni:
- il fatto contestato non sarebbe sussistente, essendo provato che gli apparecchi venduti nel 2022 non sono stati 4, ma 14 e che tali vendite non sono state eseguite solo nei primi
5 mesi dell'anno;
7 - la contestazione d'inadempimento a distanza di oltre un anno dai fatti contestati sarebbe, comunque, tardiva anche per un rapporto di agenzia, tenuto conto che il principio di tempestività va applicato al pari di come viene applicato nel lavoro subordinato. Peraltro, il citato art. 1751 c.c. prevede che sia giusta causa quell'inadempienza così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea.
In ogni caso, nell'ottica del gravame, la società non avrebbe provato che al calo dei fatturati risponda necessariamente l'inadempimento dell'obbligo di promozione.
Non sussistendo, dunque, un grave inadempimento dell'agente, il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere a le indennità di fine rapporto, ossia l'indennità Parte_1
sostitutiva del mancato preavviso ex art. 11 AEC (nella misura di € 13.359,60),
l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. (nella misura di € 31.721,83), avendo egli incrementato i fatturati aziendali mediante la vendita di complessivi 1164 nuovo apparecchi nel corso del rapporto di agenzia (senza contare quelli venduti come agente capo area), con apporto di nuova clientela ancora attiva o, in subordine, almeno l'indennità suppletiva di clientela ex art. 12 AEC (nella misura di € 6.269,57).
Con un secondo motivo di gravame, titolato “Il saggio degli interessi dovuti al sul deposito cauzionale - violazione della norma nr. 13 del contratto di Parte_1
agenzia – difetto di motivazione”, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudicante ha negato il riconoscimento degli interessi convenzionali sul deposito cauzionale nella misura stabilita dall'art. 13 del contratto di agenzia
(euribor+1,5 punti), senza che la proponente sul punto avesse sollevato contestazioni.
Con la terza censura, titolata “Il regolamento delle spese di lite – erronea ricognizione della fattispecie e violazione dell'art. 91 e 92 cpc”, l'appellante ha contestato la compensazione delle spese processuali disposta dal primo giudice, sostenendo che il caso di specie non riguarda un'ipotesi di soccombenza reciproca, ma un caso in cui la domanda attorea è stata accolta in misura inferiore rispetto a quella richiesta.
8 Con memoria difensiva depositata in data 17/10/2025 l'appellata si è costituita chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado ed evidenziando, in primo luogo, che, nel ricorso in appello, ha abbandonato il tema del grave Parte_1
infortunio, presentato in primo grado come determinante nell'impedire allo stesso di lavorare.
Quanto al primo motivo di appello, nel contestarne la fondatezza, la Società ha ribadito che, nel caso di specie, l'inadempimento è grave, non essendosi sostanziato in un semplice calo del fatturato, ma nella completa cessazione dell'attività dell'agente protratta per oltre otto mesi.
Quanto al secondo motivo di appello ha sostenuto che “il tasso di interessi convenzionale … ha ragione d'essere solo fintanto che il deposito cauzionale assolve il proprio scopo contrattualmente stabilito;
nel momento in cui l'agente ne rivendica la liquidazione, esso assume i connotati del comune credito pecuniario, con conseguente disapplicazione delle regole pattizie ed assoggettamento dell'importo agli interessi legali”.
Quanto al terzo motivo di appello ha difeso la sentenza impugnata, sostenendo che, nel caso esaminato, la compensazione integrale delle spese processuali del primo grado sarebbe stata giustificata dall'accoglimento solo in minima parte della domanda.
All'udienza del 28.10.2025, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le assorbenti ragioni di seguito esposte, il primo motivo d'appello è infondato.
La Società appellata, con comunicazione datata 10.2.2023, è receduta con effetto immediato, senza preavviso, dal contratto di agenzia intercorrente con l'odierno appellante, imputandogli di essersi reso reiteratamente e sistematicamente inadempiente all'obbligazione principale gravante a suo carico in forza del rapporto agenziale, vale a dire quella di promuovere, in modo adeguato e continuativo, la conclusione dei contratti
9 nella zona assegnata ex art. 1742 c.c., avendo lo stesso totalmente omesso qualsiasi attività di vendita nel corso del 2022 e, in particolare, negli ultimi mesi di tale annualità, come dimostrato dai risultati “nulli” dallo stesso conseguiti in tale periodo (avendo promosso la raccolta di appena quattro ordini, tutti concentrati nei primi cinque mesi di tale annualità) e dall'inoperatività, protratta ormai da mesi, sul campo, inattività, in assunto, indicativa -unitamente alla mancata partecipazione agli incontri giornalieri e alle riunioni di Gruppo e di Distretto per la pianificazione delle attività, l'organizzazione e la formazione del personale di vendita, riferita dai suoi Capo Zona e Capo Distretto- della violazione degli impegni contrattuali, se non anche, addirittura, della volontà di porre termine al rapporto di collaborazione (vd. doc. 7 fascicolo primo grado appellante).
Ebbene, salvo confutare il numero di apparecchi venduti nel corso del 2022 grazie alla sua attività promozionale, sostenendo che non erano stati solo quattro, ma quattordici
(come desumibile dal raffronto tra il numero progressivo di apparecchi venduti riportato nella prima fattura e quello indicato nell'ultima fattura di tale anno, pari, rispettivamente, a 1150 ed a 1164), l'odierno appellante, in primo grado, non ha contestato di essere rimasto sostanzialmente inattivo a partire della seconda metà dell'anno 2022, ma si è limitato a sostenere che tale inattività sarebbe dipesa da “un grave incidente automobilistico” occorsogli in data 19.5.2022, mentre era alla guida della propria autovettura nel corso dell'attività lavorativa, sinistro in assunto comportante per lo stesso “una seria difficoltà di deambulazione, oltre che
l'impossibilità di mettersi alla guida di veicoli”.
Secondo il la essendo stata informata dell'evento ed essendo, Parte_1 CP_1
pertanto, al corrente delle “condizioni inabilitanti” in cui lo stesso versava, tali da configurare un'impossibilità oggettiva temporanea di rendere la prestazione lavorativa per causa di forza maggiore ex art. 1256, comma 2, c.c., avrebbe dovuto sospendere il rapporto di lavoro per la durata di sei mesi e sostituirlo, per tale arco temporale, con un
10 altro agente, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 9 dell'AEC e tenendo un comportamento improntato a collaborazione ai sensi degli artt. 1175, 1176 e 1227 c.c.
Il fatto oggettivo della mancata esecuzione della prestazione lavorativa, protrattasi per ben otto mesi, nel giudizio di primo grado, è rimasto, quindi, sostanzialmente incontestato dall'odierno appellante, il quale, per negare la sussistenza della giusta causa di recesso addotta dal preponente, ha eccepito, quale fatto impeditivo dell'adempimento,
l'inesigibilità della prestazione derivante dalle condizioni di salute in cui lo stesso, al tempo, si sarebbe trovato a causa delle lesioni riportate nell'incidente stradale del maggio 2022, tali da rendere allo stesso non imputabile lo scarso rendimento registrato nell'ultimo anno (scarso rendimento rimasto anch'esso in sé incontestato).
Ebbene, come già compiutamente evidenziato dal Tribunale di Lecco nell'appellata sentenza, tale impianto difensivo risulta inequivocabilmente smentito dalle stesse produzioni offerte dal ricorrente a suo supporto, emergendo dalle stesse che Parte_1
contrariamente a quanto sostenuto per la prima volta in giudizio, non ha mai informato la di versare in condizioni d'inabilità al lavoro in conseguenza del sinistro CP_1
occorso in data 19.5.2022, ma, oltre due mesi dopo, con modulo datato 5.8.2022 e sottoscritto dal capo zona in data 12.9.2022, si è limitato a richiederle il rimborso delle spese di riparazione dell'auto, senza lamentare né documentare lesioni personali allo stesso riconducibili, così descrivendone la dinamica: “Io sottoscritto Parte_1
, dichiara che in data 19 maggio 2022, mentre parcheggiavo l'auto per andare
[...]
dal cliente a scrivere un ordine, ho urtato un'altra vettura nel parcheggio. In data 23 maggio abbiamo compilato il CID da cui è successivamente emerso che ho torto pieno.
Di conseguenza ho fatto riparare l'auto a mie spese” (vd. 18 fascicolo primo grado appellante).
La ricostruzione dell'evento indicata nella richiesta di rimborso coincide perfettamente con quella riportata nel modulo di “Constatazione amichevole d'incidente”, compilato e sottoscritto dal e dalla proprietaria dell'altro veicolo incidentato in data Parte_1
11 23.5.2022, nel quale l'odierno appellante, riconoscendo la propria piena ed esclusiva responsabilità per l'incidente, dichiarava: “nell'entrare nel parcheggio ho preso male le misure ed ho strisciato la parte destra contro l'altra vettura” (vd. doc. 16 fascicolo primo grado appellante).
Inoltre, per quanto qui più di rilievo, nel medesimo modulo, alla stringa “
3. feriti anche se lievi”, risulta sbarrata la casella “no”.
Da tali univoche evidenze documentali risulta dimostrato che, contrariamente a quanto sostenuto solo in sede giudiziale dall'odierno appellante, l'incidente dallo stesso indicato quale causa della propria inabilità lavorativa non fu affatto grave né lesivo della sua integrità psicofisica, essendone derivati esclusivamente danni materiali.
Né risulta in alcun modo dimostrata l'insorgenza, in epoca successiva, di postumi riconducibili a detto incidente tali da impedirgli di deambulare o di mettersi alla guida.
I giustificativi di spesa per terapia vertebrale e osteoarticolare prodotti sub doc. 17 del fascicolo di primo grado -come rilevato dalla sentenza appellata- nulla dimostrano, non essendo dato sapere a quale patologia tali trattamenti siano riconducibili, né, quindi, valutare la portata inabilitante della patologia stessa e neppure stabilire un nesso causale tra tali cure e il sinistro.
E', peraltro, da escludere che le commentate emergenze possano essere superate con l'ammissione della prova testimoniale al riguardo articolata dal nel ricorso ex Parte_1
art. 414 c.p.c., istanza dallo stesso reiterata nel presente grado di giudizio.
Ritiene, invero, la Corte che il giudizio d'inammissibilità del mezzo istruttorio espresso dal primo giudice vada immune da censure, attesa l'irrimediabile genericità delle relative allegazioni, del tutto carenti e valutative, là dove non risulta né precisato, né documentato (mediante produzione di certificati medici) quali lesioni il ricorrente avrebbe subito nel sinistro, risultando indicati, nel capitolo all'uopo formulato (al punto
13 della narrativa dei fatti di cui alla pag. 5 del ricorso di primo grado), esclusivamente
12 gli impedimenti che l'infortunio avrebbe comportato, in tesi consistiti in “una seria difficoltà di deambulazione” e “nell'impossibilità di mettersi alla guida dei veicoli”.
In difetto di allegazione e prova delle lesioni in assunto conseguite al sinistro, lesioni la cui esistenza, lo si ribadisce, è stata esclusa dallo stesso nella constatazione Parte_1
amichevole d'incidente e non è stata in alcun modo documentata, è da escludere che la prova del fatto impeditivo della prestazione, per come dedotta, possa essere rimessa all'istruttoria testimoniale.
Né la sentenza si presta a censure per aver il primo giudice espresso giudizi, senza averne le competenze tecniche, sui postumi invalidanti dell'infortunio.
Il rilievo al riguardo sollevato dall'appellante è palesemente infondato, ove si consideri che il Tribunale non ha fatto altro che valutare le prove dallo stesso offerte a supporto dei propri assunti secondo il suo prudente apprezzamento, come prescritto dall'art. 116
c.p.c. e -riscontrata l'inconciliabilità delle prospettazioni attoree in ordine al fatto impeditivo della prestazione con le risultanze documentali ad esso riferite - lo ha ritenuto non provato, giudizio che questa Corte non può che condividere e confermare.
Cambiando la propria linea difensiva, nel ricorso in appello ha sostenuto che Parte_1
la presunzione che l'indiscusso vistoso calo dei fatturati dallo stesso registrato nel 2022 sia dipeso dal suo inadempimento all'obbligo di promuovere la conclusione degli affari sarebbe un assioma enunciato dalla preponente, ma non provato.
Tale rilievo è, tuttavia, destituito di pregio, in quanto -come già osservato- nel primo grado di giudizio l'odierno appellante non ha contestato e, anzi, ha implicitamente ammesso di aver cessato di prestare l'attività di agente per conto dell'appellata a far tempo dalla fine del mese di maggio del 2022, avendo sostenuto che la sua inoperatività
– a quel punto pacifica- sarebbe dipesa da forza maggiore e, segnatamente, dall'inesigibilità della prestazione per via delle condizioni di salute in cui lo stesso versava in conseguenza del sinistro stradale occorsogli in data 19.5.2022, senza, tuttavia, provare il fatto impeditivo posto a fondamento dell'eccezione.
13 L'inadempimento imputabile, pertanto, sussiste e, essendosi sostanziato nella totale assenza, per oltre otto mesi, di attività promozionale (oltre che nella mancata partecipazione alle riunioni di Gruppo e agli incontri formativi, circostanze anch'esse rimaste incontestate in primo grado), è senz'altro di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto ex artt. 1751, comma 2, c.c., con conseguente esclusione del diritto dell'agente a percepire le indennità di mancato preavviso, di cessazione del rapporto e suppletiva di clientela.
Né può revocarsi in dubbio che, anche in mancanza di un volume minimo di affari convenzionalmente stabilito, la drastica contrazione delle vendite promosse dal nel 2022 (pacificamente circoscritte a soli 14 apparecchi) costituisca un dato Parte_1
del tutto anomalo sia rispetto ai ben più elevati risultati conseguiti dagli altri venditori della zona nel corso del medesimo anno (là dove, su 58 venditori, 45 avevano venduto oltre 100 apparecchi, il primo dei quali oltre mille), che rispetto a quelli, pur altalenanti, conseguiti dallo stesso negli anni precedenti (con un minimo di 42 Parte_1
apparecchi venduti registrato nel 2021) e, in quanto riconducibile all'inescusabile e protratto comportamento omissivo dell'agente, sia sintomatico del totale sopravvenuto disinteresse di quest'ultimo a coltivare il rapporto contrattuale e concorra a dimostrare l'esistenza della giusta causa di recesso addotta dalla preponente.
Fermo che, come evidenziato dal primo giudice, i dati di raffronto riportati nei prospetti prodotti dalla (sub docc. 11 e 12 del fascicolo di primo grado) non Controparte_1
sono mai stati contestati, tantomeno in modo specifico, dal nell'ambito del Parte_1
precedente grado di giudizio e, quindi, sono stati correttamente acquisiti come pacifici dal Tribunale (senza necessità di conferma testimoniale, pure offerta dalla preponente con l'articolazione dei capitoli 33 e 34 della memoria difensiva, ma superflua attesa la non contestazione), l'esiguità del risultato resta incontroversa e, essendo riconducibile, come accertato, al protrarsi del comportamento gravemente inadempiente dell'agente, comporta ex se l'irrimediabile compromissione del rapporto fiduciario.
14 Quanto alle tempistiche, il recesso della preponente risulta, infine, senz'altro tempestivo, essendo intervenuto entro il lasso di tempo necessario per apprezzare l'effettiva gravità dell'inadempimento, atteggiatosi non già in singole mancanze, ma in un'inattività prolungata, divenuta significativa proprio in ragione del suo protrarsi per svariati mesi.
Respinto, per le ragioni esposte, il primo motivo d'appello, con conseguente conferma delle statuizioni di rigetto contenute nella sentenza di primo grado, è, invece, fondato il secondo motivo, relativo al tasso d'interessi spettante all'appellante sulle somme oggetto di deposito cauzionale (la statuizione di condanna al pagamento della relativa sorte capitale, non essendo stata impugnata, è passata in giudicato).
All'art. 13 del contratto di agenzia le parti odierne contendenti hanno, infatti, convenuto che sulle “somme accantonate verrà applicato mensilmente in Suo favore un interesse, che Le faremo pervenire entro il mese di gennaio dell'anno successivo, pari al tasso
EURIBOR scadenza sei mesi, maggiorato di 1,5 punti;
nell'eventualità in cui
l'EURIBOR scendesse sotto il 3%, la maggiorazione sarà di due punti.”.
L'art. 1224 c.c. prevede che “Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura”.
Ne segue che il tasso convenzionale pattuito dalle parti per gli interessi corrispettivi si applica anche agli interessi di mora.
La sentenza di primo grado, nella parte in cui ha riconosciuto il tasso d'interesse legale, in luogo di quello convenzionale nonostante la domanda in tal senso avanzata dal ricorrente, va, pertanto, riformata, con conseguente condanna dell'appellata a corrispondere (sull'importo di € 3.537,70 accantonato quale deposito cauzionale) gli interessi in misura pari al tasso convenzionale previsto dall'art. 13 del contratto di agenzia.
Il terzo motivo d'appello, relativo alla compensazione delle spese processuali disposta dal primo giudice, resta assorbito in ragione dalla parziale riforma della sentenza di primo grado, comportando la stessa la necessità di provvedere a una nuova
15 regolamentazione delle stesse, per entrambi i gradi, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio.
Tenuto conto che delle varie domande avanzate per un valore di complessivi €
49.501,75, l'appellante ha visto accolta solamente quella di € 3.537,70 relativa al deposito cauzionale, la Corte ritiene giustificata, ex art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione per quattro quinti delle spese processuali, con conseguente condanna della società appellata, comunque soccombente rispetto a detta domanda, alla rifusione del restante quinto, liquidato, già pro quota, sulla base dei parametri di cui al DM
55/2014, come da ultimo modificati dal DM 147/2022, in complessivi € 1.600,00 per compensi (di cui € 800,00 per il primo grado ed € 800,00 per il secondo), oltre al rimborso della medesima quota dei contributi unificati e al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. DI OL ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
1. in parziale riforma della sentenza n. 22/2025 del Tribunale di Lecco, condanna l'appellata a corrispondere gli interessi in misura pari al tasso convenzionale previsto dall'art. 13 del contratto di agenzia;
2. conferma le restanti statuizioni di merito;
3. compensa per quattro quinti le spese processuali del doppio grado e condanna l'appellata a rifondere all'appellante il restante quinto, liquidato in complessivi € 1.600,00 per compensi, oltre al rimborso della medesima quota dei contributi unificati e al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. DI OL ex art. 92 c.p.c. Milano, 28/10/2025 Il Consigliere est. Il Presidente
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