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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/07/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGnori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 999/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 26/02/2025
DA
) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. VILLINI OTTAVIA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FORNI EUGENIO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… 1) Le parti vivranno separate con obbligo di mutuo rispetto.
2) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori.
3) Egli sarà collocato presso la madre, attualmente domiciliata presso l'abitazione dei propri genitori sita in Castiglione delle Stiviere (MN), via Garibaldi n. 55, con libertà per la stessa di trasferirsi unitamente al figlio, senza il previo consenso del padre, in altra abitazione, sempre all'interno del Comune di Castiglione delle Stiviere, con il solo onere di comunicare tempestivamente tale trasferimento al padre.
4) Quanto al diritto di visita del padre quale genitore non collocatario: a) fino al compimento del terzo anno di età, il padre potrà tenere con sé il minore 24 ore ogni settimana: la prima da sabato alle 11 a domenica stessa ora, la seconda da venerdì alle 18 a sabato stessa ora;
b) a partire, invece, dal compimento del terzo anno di vita, il 22.02.2025, il padre potrà tenere con sé il minore un totale di 4 pernottamenti ogni due settimane da distribuirsi nelle modalità che seguono: un finesettimana ogni due settimane a partire da sabato sino al Lunedì successivo con onere del padre di riaccompagnarlo a scuola, oltre ad un giorno infrasettimanale individuato nel martedì tutte le settimane con prelievo dopo la scuola e onere di riaccompagnarlo a scuola il Mercoledì successivo;
c) infine a partire dal 13.12.2025, il padre potrà tenere con sé il figlio per un totale di 5 pernottamenti ogni due settimane da distribuirsi nelle modalità che seguono: un finesettimana ogni due settimane a partire dal venerdì pomeriggio sino al Lunedì dopo, con onere per il padre di riaccompagnarlo a scuola, oltre al Martedì sino al Mercoledì mattina tutte le settimane con onere per il padre di riaccompagnarlo a scuola. d) Quanto, invece, alle vacanze natalizie, pasquali, estive, come da prassi vale a dire:
- circa le vacanze natalizie 2025-2026, il minore rimarrà 7 giorni con la madre e 7 giorni con il padre in modo tale da alternare di anno in anno il Natale ed il Capodanno con l'uno e con l'altro genitore;
- circa le vacanze pasquali, già a partire da quelle del 2025, il minore rimarrà 3 giorni con la madre e 3 giorni con il padre in modo tale da alternare di anno in anno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con l'uno e con l'altro genitore;
- circa le vacanze estive, nel 2025 il minore trascorrerà con il padre 2 settimane anche non consecutive che il padre dovrà comunicare entro il 30 Aprile, mentre a decorrere dal 2026 il minore trascorrerà con il padre 3 settimane anche non consecutive da comunicare ogni anno entro il 30 Aprile;
Ed in ogni caso con onere di entrambi i genitori di comunicare all'altro ogni spostamento/viaggio che effettuerà con il figlio in ossequio al diritto-dovere alla bigenitorialità. e) Le festività singole verranno gestite secondo il calendario ordinario. f) Il minore trascorrerà, in ogni caso, la Festa della Mamma ed il compleanno della mamma con la mamma, mentre la festa del papà ed il compleanno del papà con il papà. g) Infine, il compleanno del minore, sarà da trascorrere con entrambi i genitori,
o in alternativa suddividendo a metà la giornata. h) Le parti convengono che sarà onere del genitore che preleva il minore per tenerlo con sé, recuperarlo con mezzi propri.
5) La casa familiare di proprietà della madre del IGnor Controparte_1 IGnora sita in Volta Mantovana, via XXV Aprile n. 30, resterà CP_2 assegnata al con tutti i mobili ivi contenuti, fatta eccezione per gli arredi CP_1 di cui all'elenco qui allegato parte integrante del presente atto (doc. 8, elenco beni che verranno asportati dalla IG.ra , con onere della IGnora Parte_1 di riconsegnare copia delle chiavi non appena ultimato il trasloco, che Parte_1 dovrà avvenire entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data dell'udienza.
6) Quanto agli aspetti economico-patrimoniali: a) nulla sarà da corrispondersi a titolo di mantenimento personale da un coniuge nei confronti dell'altro essendo entrambi economicamente indipendenti poiché titolari di proprio reddito;
b) con riferimento, invece, al contributo di mantenimento per il figlio minore
2 , il IGnor quale genitore non collocatario verserà entro il giorno 15 Per_1 CP_1 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alla IGnora la somma di euro Parte_1 650,00 sino al 31.12.2025, successivamente egli verserà la somma di euro 550,00 somma in ogni caso rivalutabile secondo i dati ISTAT, dal 31.12.2026; c) le spese straordinarie saranno suddivise al 50% ciascun coniuge come da protocollo n. 1972/2024 sottoscritto dal Tribunale di Mantova in data 28.05.2024; d) le spese per l'asilo del minore saranno da dividersi 50% ciascuno anche se privato. Le parti si accorderanno poi per la scelta della scuola quando avrà Per_1 raggiunto l'età necessaria.
7) L'assegno unico universale per gli anni 2025 e 2026 verrà percepito integralmente dalla IG.ra e dal 2027 in avanti verrà diviso al 50% tra i Parte_1 genitori.
8) Autorizzazione reciproca al rilascio/rinnovo del documento di identità e passaporto valido per l'espatrio.
9) Gli accordi sono validi tra le parti sin dalla firma del presente ricorso.
10) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CASTIGLIONE DELLE STIVIERE in data 23/06/2018 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 11, parte 1, anno 2018) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
3 Così deciso nella Camera di ConIGlio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 10.07.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGnori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 999/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 26/02/2025
DA
) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. VILLINI OTTAVIA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FORNI EUGENIO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… 1) Le parti vivranno separate con obbligo di mutuo rispetto.
2) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori.
3) Egli sarà collocato presso la madre, attualmente domiciliata presso l'abitazione dei propri genitori sita in Castiglione delle Stiviere (MN), via Garibaldi n. 55, con libertà per la stessa di trasferirsi unitamente al figlio, senza il previo consenso del padre, in altra abitazione, sempre all'interno del Comune di Castiglione delle Stiviere, con il solo onere di comunicare tempestivamente tale trasferimento al padre.
4) Quanto al diritto di visita del padre quale genitore non collocatario: a) fino al compimento del terzo anno di età, il padre potrà tenere con sé il minore 24 ore ogni settimana: la prima da sabato alle 11 a domenica stessa ora, la seconda da venerdì alle 18 a sabato stessa ora;
b) a partire, invece, dal compimento del terzo anno di vita, il 22.02.2025, il padre potrà tenere con sé il minore un totale di 4 pernottamenti ogni due settimane da distribuirsi nelle modalità che seguono: un finesettimana ogni due settimane a partire da sabato sino al Lunedì successivo con onere del padre di riaccompagnarlo a scuola, oltre ad un giorno infrasettimanale individuato nel martedì tutte le settimane con prelievo dopo la scuola e onere di riaccompagnarlo a scuola il Mercoledì successivo;
c) infine a partire dal 13.12.2025, il padre potrà tenere con sé il figlio per un totale di 5 pernottamenti ogni due settimane da distribuirsi nelle modalità che seguono: un finesettimana ogni due settimane a partire dal venerdì pomeriggio sino al Lunedì dopo, con onere per il padre di riaccompagnarlo a scuola, oltre al Martedì sino al Mercoledì mattina tutte le settimane con onere per il padre di riaccompagnarlo a scuola. d) Quanto, invece, alle vacanze natalizie, pasquali, estive, come da prassi vale a dire:
- circa le vacanze natalizie 2025-2026, il minore rimarrà 7 giorni con la madre e 7 giorni con il padre in modo tale da alternare di anno in anno il Natale ed il Capodanno con l'uno e con l'altro genitore;
- circa le vacanze pasquali, già a partire da quelle del 2025, il minore rimarrà 3 giorni con la madre e 3 giorni con il padre in modo tale da alternare di anno in anno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con l'uno e con l'altro genitore;
- circa le vacanze estive, nel 2025 il minore trascorrerà con il padre 2 settimane anche non consecutive che il padre dovrà comunicare entro il 30 Aprile, mentre a decorrere dal 2026 il minore trascorrerà con il padre 3 settimane anche non consecutive da comunicare ogni anno entro il 30 Aprile;
Ed in ogni caso con onere di entrambi i genitori di comunicare all'altro ogni spostamento/viaggio che effettuerà con il figlio in ossequio al diritto-dovere alla bigenitorialità. e) Le festività singole verranno gestite secondo il calendario ordinario. f) Il minore trascorrerà, in ogni caso, la Festa della Mamma ed il compleanno della mamma con la mamma, mentre la festa del papà ed il compleanno del papà con il papà. g) Infine, il compleanno del minore, sarà da trascorrere con entrambi i genitori,
o in alternativa suddividendo a metà la giornata. h) Le parti convengono che sarà onere del genitore che preleva il minore per tenerlo con sé, recuperarlo con mezzi propri.
5) La casa familiare di proprietà della madre del IGnor Controparte_1 IGnora sita in Volta Mantovana, via XXV Aprile n. 30, resterà CP_2 assegnata al con tutti i mobili ivi contenuti, fatta eccezione per gli arredi CP_1 di cui all'elenco qui allegato parte integrante del presente atto (doc. 8, elenco beni che verranno asportati dalla IG.ra , con onere della IGnora Parte_1 di riconsegnare copia delle chiavi non appena ultimato il trasloco, che Parte_1 dovrà avvenire entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data dell'udienza.
6) Quanto agli aspetti economico-patrimoniali: a) nulla sarà da corrispondersi a titolo di mantenimento personale da un coniuge nei confronti dell'altro essendo entrambi economicamente indipendenti poiché titolari di proprio reddito;
b) con riferimento, invece, al contributo di mantenimento per il figlio minore
2 , il IGnor quale genitore non collocatario verserà entro il giorno 15 Per_1 CP_1 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alla IGnora la somma di euro Parte_1 650,00 sino al 31.12.2025, successivamente egli verserà la somma di euro 550,00 somma in ogni caso rivalutabile secondo i dati ISTAT, dal 31.12.2026; c) le spese straordinarie saranno suddivise al 50% ciascun coniuge come da protocollo n. 1972/2024 sottoscritto dal Tribunale di Mantova in data 28.05.2024; d) le spese per l'asilo del minore saranno da dividersi 50% ciascuno anche se privato. Le parti si accorderanno poi per la scelta della scuola quando avrà Per_1 raggiunto l'età necessaria.
7) L'assegno unico universale per gli anni 2025 e 2026 verrà percepito integralmente dalla IG.ra e dal 2027 in avanti verrà diviso al 50% tra i Parte_1 genitori.
8) Autorizzazione reciproca al rilascio/rinnovo del documento di identità e passaporto valido per l'espatrio.
9) Gli accordi sono validi tra le parti sin dalla firma del presente ricorso.
10) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CASTIGLIONE DELLE STIVIERE in data 23/06/2018 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 11, parte 1, anno 2018) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
3 Così deciso nella Camera di ConIGlio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 10.07.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
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